XVIII Legislatura

IX Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 6 di Mercoledì 17 aprile 2019
Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Morelli Alessandro , Presidente ... 2 

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. Nuovo testo C. 1615 Marino (Discussione e approvazione) :
Morelli Alessandro , Presidente ... 2 
Marino Bernardo (M5S) , relatore ... 3 
Morelli Alessandro , Presidente ... 3  ... 4 

Votazione nominale:
Morelli Alessandro , Presidente ... 5  ... 5 

ALLEGATO: Nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI;
Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD;
Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALESSANDRO MORELLI

  La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. Nuovo testo C. 1615 Marino.

  (Discussione e approvazione)

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 1615 Marino, recante modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.
  Ricordo che la Commissione Trasporti ha già esaminato il provvedimento in sede referente nelle sedute del 19 e 27 marzo e del 3 aprile, avendo acquisito il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali, il nulla osta della Commissione Bilancio, il parere favorevole con osservazione della Commissione Attività produttive, il parere favorevole della Commissione Politiche dell'Unione europea e il parere favorevole con osservazione della Commissione per le questioni regionali. Pag. 3
  Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha consentito nella seduta antimeridiana odierna.
  Dichiaro, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.
  Do la parola al relatore Marino.

  BERNARDO MARINO, relatore. Grazie, presidente.
  Per quanto mi riguarda, rinvio alle considerazioni che abbiamo e che ho già svolto nel corso dell'esame in sede referente e chiedo di adottare, quale testo base, il testo approvato in quella sede.
  Prima della votazione, volevo approfittare per ribadire i miei ringraziamenti a tutta la Commissione, tanto per iniziare, per aver compreso e assecondato i requisiti d'urgenza di questa legge, che va a sanare un problema che si era creato con la precedente legge n. 128 del 2017, e che consente, quindi, al Trenino Verde della Sardegna, e anche a quelli di altre regioni, gestito da una società che non è in sé e per sé un'impresa ferroviaria, o almeno non è qualificata come tale, di continuare ad operare su quelle tratte. Lo faccio anche a nome dei tanti operatori del Trenino Verde, di tutte le famiglie e delle persone che da quell'attività economica traggono sostentamento, che ho sentito più volte in questi mesi e che seguivano con attenzione e anche con apprensione, devo dire, l'esito di questa proposta di legge.
  Ringrazio anche gli uffici per il lavoro svolto, tutte le Commissioni competenti in sede consultiva che hanno sollecitamente approvato i previsti pareri e il Ministero. Con questo elogio collettivo, ringrazio nuovamente.
  Ritengo quindi che la Commissione possa procedere alla votazione, presidente.

  PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire. Pag. 4
  Se nessuno chiede di intervenire in discussione sulle linee generali, dichiaro chiusa la discussione.
  Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge C. 1615, come modificata nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato).

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il testo della proposta di legge C. 1615, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

  PRESIDENTE. Avverto che, sulla base delle intese intercorse, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti, al fine di pervenire tempestivamente all'approvazione del provvedimento.
  Avverto, quindi, che si procederà alla votazione del testo in esame articolo per articolo e quindi alla votazione finale.
  Se non vi sono deputati che intendono intervenire, pongo in votazione l'articolo 1.
  (È approvato)

  Se non vi sono deputati che intendono intervenire, pongo in votazione l'articolo 2.
  (È approvato)

  Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.
  Chiedo, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.
  Se non vi sono obiezioni, la Presidenza, in caso di approvazione, si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
  Avverto che si procederà adesso alla votazione finale della proposta di legge, che avrà luogo per appello nominale.

Pag. 5

Votazione nominale.

  PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale finale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame. Invito i segretari di Presidenza a chiamare i deputati registrando i rispettivi voti.

  (Segue la votazione)

  PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. Nuovo testo C. 1615 Marino.

  Presenti e votanti........ 23
  Maggioranza............... 12

  Hanno votato sì.......... 23

  (La Commissione approva all'unanimità)

  Hanno preso parte alla votazione i deputati:
  Baldelli, Barbuto, Barzotti, Bergamini, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Donina, Ficara, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Morelli, Paita, Pizzetti, Raffa, Scagliusi, Termini, Tombolato e Zordan.

  Complimenti a tutta la Commissione per il suo lavoro.
  Ringrazio tutti i deputati che hanno lavorato per consentire l'approvazione di questo provvedimento.

  La seduta termina alle 15.45.

Pag. 6

ALLEGATO

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME
TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)

  1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

   a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

   b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

   c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.»

   b) al comma 3, primo periodo, le parole «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico.»

Art. 2.

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.