ALLEGATO 1
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 363).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 363);
analizzati i contenuti della documentazione recante «Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022», predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
considerato che il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021, prevede - ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;
rilevato, in particolare, che lo schema di decreto è finalizzato all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle sopracitate funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio e trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale, in base a quanto disposto per il 2022 dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
constatato che la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2018;
rilevato che gli elementi di novità dell'impianto metodologico relativo al servizio di asili nido, che comprende le prestazioni rivolte ai bambini con età compresa tra 0 e 2 anni, riguardano: a) l'utilizzo di un modello di tipo panel (in luogo di un modello di tipo cross-section), che, ai fini della stima, Pag. 198considera cinque annualità, in modo da cogliere meglio le eterogeneità comunali; b) il client di riferimento, che rimane l'utente servito, inteso come bambino frequentante o come utente che usufruisce di un contributo economico (utente voucher), ma vede una migliore caratterizzazione della figura dell'utente a tempo parziale (considerato come utente che svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio di refezione); c) il costo del lavoro interno al servizio (in particolare, per i comuni appartenenti alla stessa fascia dimensionale e alla stessa area geografica viene riconosciuto un medesimo valore del costo del lavoro); d) il calcolo delle superfici complessive nell'ambito del modello di stima (in modo da tener conto, oltre che delle superfici interne, anche degli spazi esterni organizzati); e) l'individuazione di differenziali di costo del servizio, in base alla dimensione demografica del comune, non riconosciuti in fase applicativa (nell'ottica di una maggiore uniformità del servizio tra comuni grandi e piccoli);
considerato che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha integrato le risorse stanziate per il servizio di asili nido nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (quantificandole in 120 milioni di euro per il 2022, 175 milioni di euro per il 2023, 230 milioni di euro per il 2024, 300 milioni di euro per il 2025, 450 milioni di euro per il 2026 e 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027), prevedendo - quale livello essenziale delle prestazioni (Lep) - che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi raggiunga, con un percorso graduale e obiettivi di servizio annuali, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, entro il 2027, inclusivo del servizio privato;
considerato, altresì, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro fino al 2026 a favore del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1), volto a realizzare interventi infrastrutturali per migliorare l'offerta dei servizi in tale ambito e incrementare il numero dei posti disponibili;
rilevato che, per quanto concerne l'individuazione del fabbisogno standard complessivo, per ciascun comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio di smaltimento rifiuti, la cui componente risulta neutralizzata;
preso atto che l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022 sono stati approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come da verbale n. 81 del 30 settembre 2021;
visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 363).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 363);
analizzati i contenuti della documentazione recante «Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022», predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
considerato che il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021, prevede - ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;
rilevato, in particolare, che lo schema di decreto è finalizzato all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle sopracitate funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio e trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale, in base a quanto disposto per il 2022 dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
constatato che la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2018;
rilevato che gli elementi di novità dell'impianto metodologico relativo al servizio di asili nido, che comprende le prestazioni rivolte ai bambini con età compresa tra 0 e 2 anni, riguardano: a) l'utilizzo di un modello di tipo panel (in luogo di un modello di tipo cross-section), che, ai fini della stima, Pag. 200considera cinque annualità, in modo da cogliere meglio le eterogeneità comunali; b) il client di riferimento, che rimane l'utente servito, inteso come bambino frequentante o come utente che usufruisce di un contributo economico (utente voucher), ma vede una migliore caratterizzazione della figura dell'utente a tempo parziale (considerato come utente che svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio di refezione); c) il costo del lavoro interno al servizio (in particolare, per i comuni appartenenti alla stessa fascia dimensionale e alla stessa area geografica viene riconosciuto un medesimo valore del costo del lavoro); d) il calcolo delle superfici complessive nell'ambito del modello di stima (in modo da tener conto, oltre che delle superfici interne, anche degli spazi esterni organizzati); e) l'individuazione di differenziali di costo del servizio, in base alla dimensione demografica del comune, non riconosciuti in fase applicativa (nell'ottica di una maggiore uniformità del servizio tra comuni grandi e piccoli);
considerato che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha integrato le risorse stanziate per il servizio di asili nido nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (quantificandole in 120 milioni di euro per il 2022, 175 milioni di euro per il 2023, 230 milioni di euro per il 2024, 300 milioni di euro per il 2025, 450 milioni di euro per il 2026 e 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027), prevedendo - quale livello essenziale delle prestazioni (Lep) - che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi raggiunga, con un percorso graduale e obiettivi di servizio annuali, un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, entro il 2027, inclusivo del servizio privato;
considerato, altresì, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro fino al 2026 a favore del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1), volto a realizzare interventi infrastrutturali per migliorare l'offerta dei servizi in tale ambito e incrementare il numero dei posti disponibili;
rilevato che, per quanto concerne l'individuazione del fabbisogno standard complessivo, per ciascun comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio di smaltimento rifiuti, la cui componente risulta neutralizzata;
preso atto che l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2022 sono stati approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come da verbale n. 81 del 30 settembre 2021;
visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010;
evidenziata l'esigenza di compiere ogni sforzo necessario per aumentare e diversificare le risorse da distribuire agli enti territoriali sulla base dei fabbisogni standard,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.