CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2021
675.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (Atto n. 279).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (Atto del Governo 279);

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-quater, comma 1, dopo le parole: «si intende un servizio», valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la parola: «online»;

   b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-ter, commi 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'AGCOM l'individuazione dei criteri per determinare la rappresentatività degli organismi maggiormente rappresentativi che non discriminino sia gli operatori che gli aventi diritto.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite VII e IX,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

   considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti – i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme, – quelli dei prestatori dei servizi – i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business, nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

   ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo preveda che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione anche gli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

   2) al medesimo comma 8, è necessario che il Governo specifichi che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri oggettivi, ossia certi e definiti, che siano di immediata applicazione;

   4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei citati commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto all'ordine, ferma restando la massima attenzione da prestare alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in Pag. 24forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

   5) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

   6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo chiarisca che nella categoria «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, sono ricompresi sia gli scrittori sia i traduttori;

   7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca;

   8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;

   9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche i soggetti beneficiari che partecipano a progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione Europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

   10) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.»;

   11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), il Governo valuti di inserire – nel rispetto della direttiva in recepimento e della legge di delegazione – nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se sia possibile prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

   12) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i compensi di cui agli articoli 80 e 84 della citata legge n. 633 del 1941 spettanti agli artisti interpreti o esecutori che non abbiano conferito mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi») sono raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, Pag. 25 allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

   13) all'articolo 1, comma 1, lettera h), valuti il Governo se la figura del direttore del doppiaggio non debba più opportunamente essere menzionata tra i coautori dell'opera cinematografica, di cui all'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, anziché tra gli artisti interpreti ed esecutori di cui all'articolo 80; analoga valutazione il Governo svolga rispetto alla collocazione dell'inciso «inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori» di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 107 inserito nella legge n. 633 dall'articolo 1, comma 1, lettera n) dello schema in esame;

   14) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, appare necessario, per rendere l'obbligo sostenibile, prevedere che sia meno frequente la periodicità con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, a tal fine stabilendo una cadenza almeno annuale in luogo di una cadenza almeno trimestrale;

   15) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, dettagliando meglio quelle dovute e limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

   16) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo specifichi che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente;

   17) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca al Governo e alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

   18) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.