ALLEGATO
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1.6. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, sopprimere il comma 1;
b) sopprimere l'articolo 6.
1.70. Lollobrigida, Meloni, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Mollicone.
Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.
*1.2. Cunial.
Al comma 1, sopprimere le parole da: dichiarato con deliberazione fino a: 21 aprile 2021.
1.66. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Al comma 1, sopprimere la parola: ulteriormente.
1.65. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 10 settembre;
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 10 settembre.
1.29. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 22 settembre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.» sono soppresse.
1-ter. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo» sono sostituite con le seguenti: «con decreto-legge, previo parere delle Camere»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 22 settembre.
1.25. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 22 settembre.
Pag. 180 Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 22 settembre.
1.7. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 24 settembre.
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 24 settembre.
1.11. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 27 settembre e previo passaggio parlamentare di convalida da parte delle Camere.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 27 settembre.
1.12. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 28 settembre.
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 28 settembre.
1.13. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 29 settembre.
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 29 settembre.
1.16. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre, previo passaggio parlamentare di convalida da parte delle Camere. In caso di mancata convalida da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende cessato.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovunque ricorrano le parole: «12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «6 mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
1.19. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «di ulteriori 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori 6 mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
1.8. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre;
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le Pag. 181parole: «i 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «i 6 mesi»; e le parole «di ulteriori 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori 6 mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
1.28. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° ottobre.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° ottobre.
1.24. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 4 ottobre.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 4 ottobre.
1.18. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 5 ottobre.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 5 ottobre.
1.14. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 7 ottobre.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 7 ottobre.
1.15. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 10 ottobre, previo passaggio parlamentare di conferma in ciascuna delle due Camere.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «di ulteriori 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori 3 mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 10 ottobre.
1.9. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 ottobre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «di ulteriori 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori 6 mesi».
1-ter. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo» sono sostituite con le seguenti: «con decreto-legge»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 ottobre.
1.23. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre, previo passaggio parlamentare di convalida delle Camere. In caso di mancata conferma da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende revocato.
Pag. 182Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «12 mesi» con le seguenti: «6 mesi».
1-ter. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o con delibera delle Camere»;
b) all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
1.21. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre, previo passaggio parlamentare di convalida delle Camere. In caso di mancata conferma da parte delle Camere lo stato di emergenza si intende revocato.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o con delibera delle Camere»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
1.20. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «di ulteriori 12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori 6 mesi».
1-ter. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con delibera delle Camere»;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
1.22. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 ottobre 2021 previa valutazione nel mese di settembre del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19
1.3. Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
1.26. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole: «12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «6 mesi»; le parole: «di ulteriori 12 mesi» sono altresì sostituite con le seguenti: «di ulteriori 3 mesi»; Pag. 183
b) all'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.
1.30. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.
1.27. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° dicembre.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovunque ricorrano le parole: «12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «5 mesi»;
b) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° dicembre.
1.10. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al contemporaneo collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca o gialla e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre con le seguenti: fino al contemporaneo collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca o gialla e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
1.32. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre con le seguenti: fino al collocamento di tutte le regioni e le province autonome in zona bianca e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
1.31. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione in entrambi i rami del Parlamento, entro il 30 novembre 2021, da parte del Presidente del Consiglio, o in sua vece del Ministro della salute, sull'andamento della curva epidemiologica e sui dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.
1.5. Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione alle Camere del Presidente del Consiglio sull'andamento della curva epidemiologica e sui dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19
1.4. Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Caffaratto, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Pag. 184 Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile e per tutta la durata dello stato di emergenza, si terranno incontri tra rappresentanti dei gruppi parlamentari e Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato. In tali incontri il Governo dovrà illustrare le ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza.
1.33. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza si terranno incontri tra rappresentanti dei gruppi parlamentari e Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute o il Ministro per i rapporti con il Parlamento. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del perdurante mantenimento dello stato di emergenza.
1.34. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo e regioni, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del mantenimento dello stato di emergenza.
1.36. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute o un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del perdurare dello stato di emergenza.
1.35. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri Pag. 185 può delegare a tal fine il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
1-ter. Nei suddetti incontri il Governo dovrà illustrare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'incidenza del contagio sull'intero territorio nazionale.
1-quater. Su richiesta di una o più regioni, il Governo deve valutare l'opportunità di revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale nelle regioni che rispettano i parametri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, lettera a), del presente decreto.
1.37. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare, a tal fine, il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
1-ter. Nei suddetti incontri il Governo dovrà spiegare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza.
1-quater. Il Governo è comunque tenuto a sospendere lo stato di emergenza in quelle regioni che, sulla base dei parametri di cui all'articolo 2 del presente decreto, risultano trovarsi in zona bianca.
1.38. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
1-ter. Nei suddetti incontri il Governo dovrà spiegare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza.
1-quater. Se una o più regioni, alla luce dei parametri di cui all'articolo 2 del presente decreto, risultano trovarsi in zona bianca, il Governo è tenuto a revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale, mantenendolo in vigore solo per le regioni restanti in zona gialla, arancione o rossa.
1.39. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è abrogato.
1.40. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica, o almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera possono adire il Consiglio di Stato per verificare la permanenza delle condizioni che giustificano il perdurare dello stato di emergenza.
1.41. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con cadenza mensile, deve adeguatamente informare ciascun ramo del Parlamento delle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza. Ciascuna delle Camere, dopo aver ascoltato le motivazioni del Governo, può deliberare la revoca dello stato di emergenza.
1-ter, Al comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle Camere».
1.49. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza sanitaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, deve altresì esporre nel dettaglio le ragioni che impediscono il ricorso agli strumenti ordinariamente previsti.
1.42. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Al fine di verificare l'ottemperamento ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alle Camere un rapporto trimestrale sulle ragioni che giustificano la permanenza dello stato d'emergenza.
1.43. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con cadenza mensile, deve adeguatamente informare ciascun ramo del Parlamento delle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
1.44. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, in ragione del miglioramento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, la maggior parte delle regioni siano collocate in zona bianca, il Governo deve revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il Governo, sentiti i Presidenti delle rimanenti regioni, può deliberare un nuovo stato di emergenza a condizione che questo sia limitato alle regioni non collocate in zona bianca.
1.45. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, in ragione del miglioramento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, la maggior parte delle regioni siano collocate in zona bianca, il Governo deve revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il Governo, sentita la Conferenza Stato-regioni, può deliberare un nuovo stato di emergenza a Pag. 187condizione che questo sia limitato alle regioni non collocate in zona bianca.
1.46. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le previsioni del presente decreto-legge non si applicano alle regioni dove l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
1.47. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le previsioni del presente decreto-legge non si applicano alle regioni dove il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore all'8 per cento.
1.48. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, per il tempo e nella misura strettamente necessaria alla tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. A tal fine, ogni provvedimento deve essere conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale.
1.52. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In pendenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, e comunque in misura strettamente necessaria per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.
1.51. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e nella misura strettamente necessaria per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.
1.50. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata soltanto nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7. Nei casi di eventi pandemici di rilevanza nazionale, l'eventuale stato di emergenza è deliberato con voto a maggioranza qualificata delle Camere, che determinano anche il periodo di vigore dello stato di emergenza stesso.».
1.53. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o Pag. 188estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24»;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7.»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.»;
d) all'articolo 24 comma 3, sono soppresse le parole: «ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.».
1.54. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7.»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione».
1.56. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dalle Camere».
1.57. Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7.».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.».
1.55. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi.».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dalle Camere.».
1.58. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ovunque ricorra la parola: «12» è sostituita con la seguente: «6»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere altresì deliberata dal Parlamento con voto a maggioranza assoluta».
1.64. Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La proroga può essere deliberata solo previo parere conforme di ciascuna delle Camere».
1.59. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La proroga può essere deliberata solo previo parere delle Camere».
1.60. Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere della I Commissione permanente di Camera e Senato.
1.61. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere conforme delle Commissioni Pag. 190 permanenti Affari Costituzionali dei due rami del Parlamento.
1.62. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può avvenire previo parere del Consiglio di Stato.
1.63. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza di cui al comma 1, non saranno rilasciati permessi di soggiorno;
1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.
1.68. Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
1.69. Lucaselli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività del Servizio nazionale della protezione civile i commi da 1-quater a 1-sexies dell'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.
1.67. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)
1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:
«2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».
1.04. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito Pag. 191nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:
«2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, con cui al medesimo ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei ministri allo stesso Commissario».
1.03. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Reclutamento del personale sanitario)
1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.
2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.
3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
1.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Soppressione della proroga in materia di stato di emergenza)
1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono soppresse le parole: «ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi».
1.05. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Verifica delle condizioni da parte della Corte dei Conti)
1. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Presidente della Camera dei deputati o il Presidente del Senato della Repubblica, previa risoluzione della Camera di appartenenza, possono adire la Corte dei Conti al fine di verificare il controllo preventivo di legittimità.
2. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è abrogato.
1.06. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)
1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 1, dopo le parole: «comunque acquisitane l'intesa,» sono inserite le seguenti: «previo parere conforme delle Camere,».
1.07. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica del procedimento di delibera dello stato di emergenza)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.»
c) all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.».
1.010. Ziello, Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di stato di emergenza)
1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi pandemici.».
b) all'articolo 24, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di evento pandemico di cui all'articolo 7, lettera c-bis), che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato, anche su proposta del Consiglio dei ministri, dalle Camere».
c) all'articolo 24, al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente agli eventi di cui alla lettera c) dell'articolo 7. Per gli eventi di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 7, l'eventuale revoca anticipata è deliberata dalle Camere fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. Nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni, le Camere autorizzano la spesa necessaria nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44».
1.011. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)
1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comunque acquisitane l'intesa,» sono inserite le seguenti: «previo parere conforme delle Camere,».
b) al comma 3, le parole: «ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.» sono soppresse.
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o comunque quando ne fanno richiesta le Camere con voto a maggioranza qualificata».
1.08. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica della procedura per la deliberazione dello stato di emergenza)
1. All'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comunque acquisitane l'intesa,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Camere,».
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o comunque quando ne fanno richiesta le Camere con voto a maggioranza assoluta».
1.09. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, è condizionata al parere preventivo delle Camere. A tal fine le Camere sono tenute a dare il parere entro tre giorni dalla presentazione degli schemi di decreto.
1.012. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa assicura comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Governo trasmette alla Commissione, con cadenza quindicinale, una relazione motivata sulle condizioni che stanno alla base del mantenimento dello stato di emergenza, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. La Commissione si pronuncia nel Pag. 194termine perentorio di tre giorni dalla trasmissione della suddetta relazione. Prima di deliberare il proprio parere, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini della decisione.
4. Se la Commissione ritiene che non vi siano più le condizioni per il mantenimento dello stato di emergenza, il Governo è tenuto a revocarlo.
5. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «ovvero della procedura prevista, limitatamente alla durata della XVIII legislatura, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.».
1.014. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa assicura comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione verifica con cadenza mensile il perdurare delle condizioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza, il rispetto dei parametri normativi fissati dalla Costituzione e dalle leggi e, laddove lo ritenga opportuno, si pronuncia con parere, di cui il Governo deve tenere conto, sulla eventuale revoca anticipata di quest'ultimo.
1.013. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2.1. Cunial.
*2.2. Mollicone, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge» e al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
2.15. Bellucci, Gemmato, Bucalo.
Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti guariti dall'infezione da non più di sei mesi e per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, la quarantena precauzionale eventualmente applicata dall'autorità sanitaria a seguito di contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 si considera ultimata dopo un periodo di cinque giorni dall'esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.».
2.9. Zoffili, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
2.14. Provenza.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;.
2.4. Gemmato, Bellucci.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 1;
b) alla lettera b), sopprimere il numero 1;
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.»;
d) alla lettera d):
1) all'alinea, sopprimere le parole: l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e;
2) al numero 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 50;
3) al numero 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.
2.13. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «50 casi ogni 100.000 abitanti» con le seguenti: «100 casi ogni 100.000 abitanti» e le parole: «tre settimane consecutive» con le seguenti: «due settimane consecutive»;
b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «50 casi ogni 100.000 abitanti» con le seguenti: «100 casi ogni 100.000 abitanti»;
c) alla lettera a), numero 2.1), sostituire le parole: «uguale o inferiore al 15 per cento» con le seguenti: «uguale o inferiore al 20 per cento»;
d) alla lettera a), numero 2.2), sostituire le parole: «uguale o inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «uguale o inferiore al 15 per cento»;
e) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari o superiore a 50 e inferiore a 150» con le seguenti: «pari o superiore a 100 e inferiore a 200»;
f) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «superiore a 150» con le seguenti: «superiore a 200»;
g) alla lettera b), numero 2.1), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «35 per cento»;
h) alla lettera b), numero 2.2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;
i) alle lettere c) e d), sostituire le parole «superiore a 150» ovunque ricorrano, con le seguenti: «superiore a 200».
2.10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «50 casi ogni 100.000 abitanti» Pag. 196con le seguenti: «100 casi ogni 100.000 mila abitanti».
2.12. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «tre settimane consecutive» con le seguenti: «due settimane consecutive».
2.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) al numero 2.1), sostituire la parola: «15», con la seguente: «20»;
2) alla lettera a) al numero 2.2), sostituire la parola: «10», con la seguente: «15»;
3) alla lettera b) al numero 2.1), sostituire la parola: «30», con la seguente: «35»;
4) alla lettera b) al numero 2.2), sostituire la parola: «20», con la seguente: «25»;
5) alla lettera d) al numero 1), sostituire la parola: «40», con la seguente: «45»;
6) alla lettera d) al numero 2), sostituire la parola: «30», con la seguente: «35»;.
2.8. Elisa Tripodi.
Al comma 2, lettera c), capoverso 16-septies, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 2.1), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
2) al numero 2.2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
2.5. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 2, lettera c), capoverso 16-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contagi da SARS-CoV-2 sono rilevati esclusivamente a seguito dell'esecuzione dei seguenti due test, alternativi l'uno all'altro, e alle relative condizioni:
a) Tampone antigenico positivo;
b) Test molecolare RT-PCR su almeno tre geni del virus con un massimo di 30 cicli di amplificazione certificati, in compresenza di risultati su campioni standard negativi e positivi di SARS-CoV-2 certificati. L'Istituto Superiore di Sanità distribuisce ai centri diagnostici siffatti campioni di riferimento. Nelle more del processo di distribuzione dei predetti campioni, i centri diagnostici considerano i risultati dei test molecolari ottenuti attraverso al massimo 25 cicli di amplificazione certificati.
2.3. Gemmato, Bellucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non si applica la normativa emergenziale a quelle regioni la cui incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 40 casi ogni 100.000 e il cui tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
2.6. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora, in ragione del rispetto dei criteri di cui al comma 1, una o più regioni siano collocate in zona bianca, su tali territori il mantenimento dello stato di Pag. 197emergenza di rilievo nazionale non è da ritenersi più giustificato.
2.7. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150)
1. Al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, con cui al medesimo ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei ministri allo stesso Commissario».;
b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4.».
2.01. Sapia.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
*3.12. Cunial.
*3.48. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.319. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.404. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti: previa espressione del parere della Corte europea dei diritti dell'uomo per conflitto con il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.240. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti: previa espressione del parere del Parlamento europeo e della Commissione europea per conflitto con il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.241. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti: previa espressione del parere del Consiglio europeo per conflitto con il regolamento Pag. 198 (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.242. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo l'articolo 9 è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, lettera b), dopo le parole: «con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la possibilità di riprendere l'attività lavorativa,»;
b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:.
3.397. Pini, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: A far data dal 6 agosto 2021, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività è consentito anche nelle zone arancioni e rosse, a condizione che, in dette zone, gli accessi siano riservati ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
Conseguentemente:
a) alla lettera a), sopprimere le parole: , per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) alla lettera d), sopprimere le parole: , limitatamente alle attività al chiuso;
c) alla lettera g), sopprimere le parole da: limitatamente alle attività al chiuso fino alla fine della lettera.
3.320. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca per i servizi e attività al chiuso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso a:;
b) sopprimere la lettera a);
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso alle attività e servizi di cui al presente articolo è, comunque, consentito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti non in possesso di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, a condizione che venga assicurata l'adozione di adeguate misure di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3.377. Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla.
3.55. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona arancione.
3.56. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», alinea, sostituire le parole: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca con le seguenti: A far data dal 6 agosto Pag. 1992021, è consentito, con esclusione della zona bianca,.
3.57. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alinea, dopo le parole: 6 agosto 2021 aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2021.
3.435. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le parole: in zona bianca.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
3.276. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: zona bianca con le seguenti: zona rossa.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
3.418. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: verdi COVID-19 con le seguenti: di cui al comma 1 e dopo le parole: di cui all'articolo 9 comma 2, inserire le seguenti: o di una certificazione di avvenuto completamento del ciclo vaccinale con vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e certificazioni OMS.
3.18. Ungaro, Migliore.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 9, comma 2, aggiungere le seguenti: o di esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti, come da circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021,.
3.74. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g), h) e i).
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi con un numero di spettatori superiore a 1.000.
3.321. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
3.60. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
3.61. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .
*3.3. Raduzzi.
*3.49. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.58. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*3.317. Elisa Tripodi.
*3.322. Boldi, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Pag. 200Claudio Borghi, Cavandoli, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.405. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: di ristorazione aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi di ristorazione aziendali e mense all'interno delle aziende lavorative e delle attività di ristorazione site in autostazioni, stazioni di servizio, autogrill siti lungo le autostrade.
3.423. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di cui ai codici ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole) e 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).
3.121. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).
3.128. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole).
3.125. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole.
3.126. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di ristorazione con somministrazione ovvero ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.129. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione ovvero agriturismi e ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.122. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.131. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione degli agriturismi e ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.124. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione.
3.123. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di «pesca-turismo» così come definita dal comma 2, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.142. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di «pesca-turismo».
3.143. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di ittiturismo così come definite dal comma 2, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.137. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di ittiturismo.
3.136. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione degli agriturismi.
3.127. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.
3.132. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione delle attività di pesca-turismo e ittiturismo così come definite dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.133. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: ad esclusione Pag. 202delle attività di ristorazione con somministrazione.
3.130. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il consumo al tavolo aggiungere le seguenti: , ove i commensali non siano distanziati ed in numero superiore a 4.
3.311. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: per il consumo al tavolo aggiungere le seguenti: , ove i commensali siano in numero superiore a 4.
3.310. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: al chiuso aggiungere le seguenti: e sale da ballo.
3.375. Maraia.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione delle attività di ristorazione site in rifugi alpini, baite e comprensori sciistici.
3.422. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione dei servizi di ristorazione collettiva nei luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e privati e studenti.
3.76. Spena, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Marrocco.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deroga di cui al medesimo articolo 4, comma 1, secondo periodo.
3.75. Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Marrocco, Nevi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusi i servizi di mensa nelle strutture ospedaliere e socio-assistenziali e nelle aziende e nelle scuole.
3.360. Manzo.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e\o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.
3.424. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei servizi di ristorazione interni agli alberghi e ad altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati.
*3.13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.345. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, rimane Pag. 203 consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.277. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni per i quali l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.332. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.33. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*3.239. Legnaioli, Claudio Borghi, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.406. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: competizioni sportivi aggiungere le seguenti: che non possano svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale.
3.305. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 5 con le seguenti: con un numero di spettatori superiore a 1.000.
3.323. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole di cui all'articolo 5 con le seguenti: al chiuso.
3.59. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
b) alla lettera c), dopo le parole: di cui all'articolo 5-bis aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
c) alla lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
d) alla lettera g), sopprimere le parole: con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
3.2. Raduzzi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: al chiuso; l'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento Pag. 204 della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.34. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle attività al chiuso.
3.234. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora l'apertura non sia già disciplinata dalle precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.
3.50. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
*3.51. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.324. Lazzarini, Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Parolo, Giaccone, Legnaioli, Murelli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.407. Lollobrigida, Meloni, Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi i parchi archeologici.
3.309. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle attività al chiuso.
3.235. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.278. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.333. Lazzarini, Foscolo, Boldi, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).
*3.325. Paolin, Panizzut, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Murelli, Claudio Borghi, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.408. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) piscine, centri natatori, palestre ad esclusione della attività svolte singolarmente Pag. 205 e in conformità a protocolli sanitari e linee guida previste per legge, centri benessere che non siano posti all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;.
3.63. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, escluse quelle site all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso e, nel caso delle piscine e dei centri natatori e delle palestre, ad esclusione delle attività natatorie o ginniche svolte in forma individuale.
3.425. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sport di squadra.
3.62. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: , anche all'interno di strutture ricettive, con le seguenti: escluse quelle all'interno di strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati,.
3.77. Spena, Bagnasco, Marrocco, Nevi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: al chiuso; aggiungere le seguenti: l'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.36. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle attività svolte con assiduità e frequenza, in virtù di abbonamento o iscrizione presso le relative strutture.
3.64. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.279. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni per i quali l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.334. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
*3.326. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Lucentini, Di Muro.
*3.409. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
*3.246. Snider, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*3.53. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) eventi fieristici, ad eccezione delle fiere e sagre locali del commercio su aree pubbliche svolte all'aperto su strade o piazze, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
3.346. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: sagre e fiere;.
*3.245. Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.
*3.381. Prisco, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), sopprimere le parole: sagre e.
3.148. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), dopo le parole: sagre e fiere, inserire le seguenti: , con esclusione delle feste patronali o comunque a carattere religioso,.
3.78. Spena, Bagnasco, Marrocco.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli eventi organizzati dalle pro loco.
3.243. Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle attività al chiuso.
3.236. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, che si svolgono in spazi aperti e per i quali valgono gli indirizzi operativi contenuti nelle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» di cui all'ordinanza del 29 maggio 2021 del Ministro della salute.
*3.79. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*3.432. Gagliardi.
*3.327. Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.
*3.264. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Di Muro, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.
*3.387. Bonomo, Schirò.
*3.389. Buratti.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 rimane consentito anche Pag. 207in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.280. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso a sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.335. Paolin, Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Sutto, Zanella, Murelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.37. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
*3.247. Caffaratto, Caparvi, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*3.273. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
*3.328. Zanella, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.
*3.410. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: centri termali aggiungere le seguenti: , esclusi gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
**3.92. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
**3.269. Lucchini, Andreuzza, Frassini, Gerardi, De Angelis, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
**3.372. Ianaro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), dopo le parole: centri termali aggiungere le seguenti: , con esclusione delle prestazioni rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3.364. Provenza.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e di divertimento.
3.347. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle attività al chiuso.
*3.371. Sut, Orrico, Masi.
*3.237. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
*3.249. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 8.
3.248. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante.
3.265. Andreuzza, Maccanti, Gastaldi, Dara, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei parchi faunistici, zoo e acquari.
*3.268. Andreuzza, Tateo, Racchella, Gerardi, De Angelis, Vanessa Cattoi, Raffaelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Di Muro, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Viviani, Zanella, Valbusa.
*3.91. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei parchi acquatici.
**3.90. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
**3.267. Andreuzza, Maccanti, Dara, Gerardi, Morrone, Raffaelli, Vanessa Cattoi, Boldi, Comencini, Paternoster, Turri, Valbusa, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei parchi avventura.
3.266. Andreuzza, Maccanti, Gerardi, Dara, Racchella, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Valbusa.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.38. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.281. Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.336. Turri, Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) discoteche e sale da ballo;.
3.380. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).
*3.329. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Murelli, Pag. 209Giaccone, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.411. Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera g) sopprimere le parole: centri culturali;.
3.20. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, alla lettera g), dopo le parole: centri estivi aggiungere le seguenti: e le fattorie didattiche.
3.107. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.282. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.337. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Murelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle predette attività e servizi è garantito, sia all'aperto che al chiuso, anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.39. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 8-bis:
1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;
2) il comma 2-bis è abrogato.
*3.368. Ianaro.
*3.430. Bologna, Mugnai.
*3.80. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto, Giacometto, Nevi.
*3.22. Toccafondi.
*3.390. Bonomo.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera h).
3.412. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'accesso alle predette attività e servizi è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus Pag. 210SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;.
3.40. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*3.52. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
*3.330. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.413. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.
*3.250. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: concorsi pubblici aggiungere le seguenti: banditi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.376. Sportiello.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: concorsi pubblici, aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei soggetti di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo.
3.356. Villani, Nappi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; per l'accesso a tali concorsi secondo le modalità di cui al presente articolo, ai soggetti privi di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ed appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto dei 25.000 euro, è garantita la gratuità dell'esecuzione di test antigenico rapido o molecolare.
3.253. Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Panizzut, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In ottemperanza al principio di uguaglianza e pari dignità di cui all'articolo 3 della Costituzione, per l'accesso alle prove concorsuali di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo, è fatto carico all'amministrazione che bandisce il concorso di garantire a tutti i partecipanti privi della certificazione attestante le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'effettuazione gratuita di test antigenico rapido o molecolare.
3.255. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accesso ai concorsi medesimi, per i soggetti che, alla data dell'espletamento delle prove non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ovvero l'avvenuta guarigione da COVID-19, è riconosciuto gratuitamente l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.
3.251. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Pag. 211 Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accesso ai concorsi medesimi, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto dei 20.000 euro che, alla data dello svolgimento delle prove concorsuali non sono in possesso di una delle certificazioni verdi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 9, l'amministrazione che bandisce il concorso è tenuta a garantire gratuitamente la certificazione di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 dell'articolo 9.
3.252. Panizzut, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso ai concorsi pubblici è garantito anche ai soggetti che non dispongono di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, ma solo assicurando adeguate condizioni e misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ovvero garantendo e disponendo misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3.41. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni, per i quali l'accesso ai concorsi pubblici rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.338. Zanella, Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Murelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, limitatamente alle attività al chiuso.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono consentite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che gli accessi siano riservati, per le attività al chiuso, al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
3.318. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso e, comunque, il numero massimo di ingressi non può essere Pag. 212 superiore a 2.000 all'aperto e 1.000 al chiuso.
3.383. Rossi, Rotta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
3.354. Alemanno, Masi, Orrico.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) luoghi adibiti all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, al personale docente, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3.428. Vietina, Biancofiore.
Al comma 1 capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di attività di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, per chiunque svolga attività di insegnamento ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3.434. Carelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) luoghi e attività al chiuso con esclusione dei soggetti con età inferiore ad anni 18.
3.429. Vietina.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) qualsiasi luogo adibito all'esercizio di funzioni pubbliche elettive, a tutti coloro che svolgono funzioni di cui all'articolo 54, comma 2, della Costituzione, ad esclusione di soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
*3.427. Vietina, Ripani.
*3.433. Carelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) trasporto passeggeri pubblico e privato a lunga percorrenza su treni, aerei, navi, traghetti e pullman, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di percorrenza a bordo, in tal modo sarà possibile diminuire la distanza interpersonale da 1 metro a 50 centimetri con un limite di capienza massima dei convogli all'80 per cento.
3.93. Mandelli, Saccani Jotti.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) luoghi di culto al chiuso.
3.350. Zanichelli, Elisa Tripodi, Sut, Olgiati.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I partecipanti ai concorsi pubblici nonché i componenti delle commissioni concorsuali, qualora in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, sono esentati, ai fini della partecipazione ai medesimi concorsi, dal dover effettuare o dal dover presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto con esito negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata Pag. 213accreditata o autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
3.94. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai lavoratori nei luoghi di cui alla lettera d) nonché alla lettera f) limitatamente ai «centri termali».
3.359. Grippa.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per l'accesso a fiere, sagre, feste patronali a carattere religioso e ad ogni altro evento o attività commerciale che si svolga all'aria aperta o nelle aree mercatali, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle regioni il 28 aprile 2021 per lo svolgimento dei mercati.
3.15. Grimaldi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture di cui al comma 1 site all'interno di complessi alberghieri o villaggi turistici.
3.421. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma 1 acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3.420. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, è estesa da quarantotto ore a sette giorni.
3.342. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a cinque giorni.
3.292. Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, è estesa da quarantotto ore a settantadue ore.
3.293. Foscolo, Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previo parere congiunto del Ministero della salute e del Comitato tecnico Pag. 214 scientifico che, sulla base dei dati, abbiano riscontrato un aumento dell'indice dei contagi, dell'occupazione dei posti letto area medica per pazienti affetti da COVID-19 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19, con valori di poco inferiori a quelli presenti in zona gialla.
3.65. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in nessun caso nei confronti degli artisti, comunque denominati, che si esibiscono a distanza dal pubblico.
3.23. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
3.24. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
3.25. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
3.26. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 91.
3.27. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è disposto esclusivamente con legge dello Stato e applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
3.353. Mammì.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale.
3.419. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, De Toma.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Resta in ogni caso consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
3.261. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di certificazione rilasciata dal medico Pag. 215di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che ha in carico il paziente.
3.339. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore agli anni 18 e ai soggetti ad ogni titolo esclusi o esentati dalla campagna vaccinale.
3.271. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti inserire le seguenti: di età inferiore agli anni 18, agli adulti che accompagnano minori,.
3.272. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti inserire le seguenti: di età inferiore agli anni 18, nonché ai soggetti.
3.270. Cavandoli, Vanessa Cattoi, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai venticinque anni.
3.290. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai ventuno anni.
*3.283. Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.297. Bordonali, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai venti anni.
3.284. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Murelli, Snider, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai diciannove anni.
3.285. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
*3.331. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Turri, Murelli, Claudio Borghi, Cavandoli, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
*3.295. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
*3.7. Menga.
*3.238. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Pag. 216Toccalini, Zicchieri, Murelli, Snider, Cavandoli.
*3.47. Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai diciassette anni.
3.286. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai sedici anni.
*3.287. Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
*3.296. Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai quindici anni.
3.288. Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni.
3.289. Zanella, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle intemperie e alle minacce temporanee.
3.157. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle minacce temporanee.
3.155. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle intemperie e alle minacce temporanee.
3.158. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo dalle minacce temporanee.
3.156. Parolo, D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pag. 217Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti che entrano per riparo nei rifugi alpini.
3.151. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi alpini.
3.153. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti che entrano per riparo nei rifugi di montagna.
3.152. Parolo, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale inserire le seguenti: , ai soggetti ospiti dei rifugi di montagna.
3.154. D'Eramo, Benvenuto, Badole, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti: ai soggetti, di età superiore ai 12 anni, che abbiano manifestato episodi trombotici o che siano in una condizione clinica che dimostri una predisposizione ai fenomeni trombotici, ai soggetti minorenni che debbano cominciare o abbiano cominciato la fase di vaccinazione contro il papilloma virus, ai soggetti affetti da malattie rare, non incluse già nell'elenco degli aventi diritto nonché.
3.399. Rotta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale, aggiungere le seguenti: , ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e l'effettuazione di test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute,.
3.369. Sportiello.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti: ai minori di anni 18.
3.417. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: campagna vaccinale aggiungere le seguenti: , alle donne in gravidanza e in allattamento fino al terzo mese del bambino.
3.357. Villani, Nappi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso Pag. 218 test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» aggiungere le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
b) dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
*3.8. Menga.
*3.54. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3».
3.9. Menga.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresi i soggetti guariti che non devono effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
3.385. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare e rendere pubblica non oltre 10 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge.
3.358. Villani, Nappi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Pag. 219 Nelle more dell'adozione della predetta circolare, i soggetti di cui al presente comma, potranno esibire un certificato del proprio medico di base o specialista che attesti l'esenzione dalla campagna vaccinale per motivi di salute.
3.363. Marino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La circolare definisce, altresì, i criteri in base ai quali una condizione clinica rientri tra quelle che possono consentire di differire o omettere l'obbligo vaccinale per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3.45. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In alternativa agli obblighi di cui al comma 1, le persone che accedono nei luoghi ivi indicati, possono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di consumo al tavolo nel caso di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3.308. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano inoltre alle persone che indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo in cui si trovino nei luoghi ivi elencati.
3.306. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano inoltre alle persone che nel trattenersi nei luoghi di cui al comma 1 indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
3.307. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro venti giorni.
3.218. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: previo parere vincolante del.
3.21. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.227. Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: predette certificazioni con le seguenti: certificazioni per i soggetti esenti di cui al periodo precedente,.
3.302. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: digitale.
3.226. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3.
3.384. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
3.219. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È in ogni caso garantita, per le finalità di cui al presente articolo, la possibilità di utilizzare le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in formato cartaceo, nonché i documenti in formato cartaceo o digitale rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c).
3.291. Zanella, Sutto, Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: Nella more dell'adozione del predetto decreto,.
*3.394. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.
*3.16. Moretto, Noja.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: predetto decreto aggiungere le seguenti: e comunque non oltre novanta giorni dalla conversione dello stesso.
3.217. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, comunque, con modalità analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, al fine di assicurare che anche il certificato cartaceo si limiti, in virtù dell'identificativo univoco e del codice a barre bidimensionale (QR code) ivi presente, ad accertare l'autenticità, integrità e validità la sussistenza del certificato, escludendo l'acquisizione, da parte del dispositivo di lettura del QR Code, di dati personali ulteriori.
3.304. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali al fine di limitarsi ad accertare l'autenticità, integrità e validità la sussistenza del certificato, escludendo l'acquisizione, da parte del dispositivo di lettura del QR Code, di dati personali ulteriori.
3.303. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché atte a mantenere la protezione dei dati personali in esse contenuti.
3.225. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo l'anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti.
3.221. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: proteggendo l'anonimità dei dati personali in esse contenuti.
3.224. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza esporre i dati personali in esse contenuti.
3.223. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando la protezione dei dati personali.
3.220. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tutelando i dati personali in esse contenuti.
3.222. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero il documento di riconoscimento in corso di validità in caso di minore di 12 anni.
3.95. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai titolari dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che non dispongano di dispositivi per la verifica digitale delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, è concesso un contributo per l'acquisto del predetto dispositivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sono disposte le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.43. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «i bambini di età inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
*3.14. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.398. De Filippo, Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Sani, Benamati, Bonomo, Gavino Manca.
*3.262. Andreuzza, Binelli, Carrara, Vanessa Cattoi, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pag. 222 Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tra le esclusioni di cui al comma 1, lettera g), sono comprese le fattorie didattiche.
3.108. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione ovvero agriturismi e ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.110. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano agli agriturismi e ai ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.111. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ristorazione con somministrazione ovvero ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.118. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano a ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere nonché attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
3.119. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole ovvero agli agriturismi.
3.114. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di cui ai codici ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole) e 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).
3.109. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole e a quelle di ristorazione con somministrazione.
3.112. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di cui al codice ATECO 56.10.12 (attività connesse alle aziende agricole).
3.113. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività connesse alle aziende agricole.
3.116. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di cui al codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione).
3.117. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ristorazione con somministrazione.
3.120. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano agli agriturismi.
3.115. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo» dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.141. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».
3.140. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ittiturismo e pescaturismo così come definite dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.135. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ittiturismo e pescaturismo.
3.134. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ittiturismo così come definita dal comma 2, lettera b), articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.139. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività di ittiturismo.
3.138. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività che prevedono l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo» dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.146. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano alle attività che prevedono l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo».
3.147. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di «pesca-turismo» così come definita dal comma 2, lettera a), articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3.144. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di «pesca-turismo».
3.145. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le Pag. 225certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.
3.200. Binelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.187. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.189. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.183. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.185. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.
3.196. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.
3.198. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.
3.194. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi alpini.
3.192. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.177. Binelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da minacce temporanee.
3.180. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.
3.167. Binelli, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi alpini di rendere riparo da minacce Pag. 227 temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.
3.165. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.
3.166. Raffaelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee della montagna.
3.164. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da minacce temporanee della montagna.
3.163. Eva Lorenzoni, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi alpini.
3.161. Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi alpini.
3.174. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.188. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I Pag. 228rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.190. Vallotto, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.
3.199. Vanessa Cattoi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio.
3.197. Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.
3.195. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee, non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.
3.193. D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non sono richieste le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, per i servizi e le attività svolte nei rifugi di montagna.
3.191. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.178. Vanessa Cattoi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Pag. 229 Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna.
3.168. Vanessa Cattoi, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da minacce temporanee.
3.181. Parolo, D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi di montagna.
3.175. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare, essere ristorati e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.184. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna. I rifugisti possono entrare e usufruire di tutti i servizi del rifugio anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2.
3.186. Raffaelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali immobili di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.162. D'Eramo, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna, in considerazione della vocazione di tali immobili Pag. 230 di rendere riparo dalle minacce temporanee.
3.159. Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugi di montagna.
3.160. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna, in considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.170. Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna, in considerazione della vocazione dei rifugi di rendere riparo da minacce temporanee.
3.171. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti di montagna.
3.169. Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti, in considerazione della vocazione dei rifugi di montagna di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.172. Valbusa, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifugisti, in considerazione della vocazione dei rifugi di montagna di rendere riparo da minacce temporanee.
3.173. D'Eramo, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi, in considerazione della vocazione di tali esercizi di rendere riparo da intemperie e minacce temporanee.
3.179. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi, in considerazione della vocazione di tali esercizi Pag. 231 di rendere riparo da minacce temporanee.
3.182. Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai rifugi.
3.176. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Maturi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Vanessa Cattoi, Binelli.
All'articolo 3, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei luoghi di cui al comma 1, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è più applicabile alle persone dotate di green pass. L'uso della maschera può tuttavia essere reso obbligatorio dal prefetto quando lo richiedano particolari e contingenti circostanze di interesse locale.
3.294. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di soggetti minorenni dei quali è stato disposto l'affidamento presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che incontrano i figli secondo le modalità stabilite nel provvedimento di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai genitori che esercitano il diritto di visita di figli minorenni a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.
3.274. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai genitori che visitano figli minorenni che si trovano ricoverati presso strutture sanitarie o ospedaliere, ovvero a qualsiasi titolo ospitati presso servizi o strutture a gestione pubblica o privata, ivi ricomprese le comunità terapeutiche.
3.275. Cavandoli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti che sono muniti di prescrizione all'attività fisica per fini terapeutici, rilasciata dal medico competente, sono esentati dalla esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture sportive.
3.374. Tuzi, Olgiati, Spadafora.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività formative, alle iniziative extrascolastiche, alle visite guidate e alle uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle quali l'accesso ai servizi e alle attività elencati al medesimo comma 1 rimane consentito anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19.
3.344. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Murelli, Snider, Colmellere, Belotti.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 tramite l'utilizzo della carta stampata, nonché per favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di installazione, presso tutti i comuni italiani, di strutture mobili per la diffusione del sistema pubblico di identità digitale.
3.201. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, al fine di consentire la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono forniti gratuitamente gli strumenti tecnici per la verifica della certificazione, in assenza della strumentazione atta al controllo non trovano applicazione le sanzioni previste dal successivo articolo 4.
3.202. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), non si applicano per lo svolgimento di sagre che rispettino i protocolli e linee guida già previste allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
3.150. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), non si applicano per lo svolgimento di sagre che rispettino i protocolli e le linee guida per il contrasto alla diffusione del COVID-19.
3.149. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di conservare e proteggere i dati sensibili di cui al comma precedente, è istituito un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quali una piattaforma basata su più server reali tra loro collegati in cluster, fisicamente collocati presso uno o più data center.
3.203. Fogliani, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle farmacie per l'acquisto di carta e inchiostro per la stampa delle certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.
3.204. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto per l'automatizzazione delle verifiche digitali delle certificazioni verdi COVID-19. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.
3.205. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, ai fini della verifica della regolarità della certificazione verde COVID-19 sono forniti strumenti per la lettura ottica certificati e che assicurino la protezione dei dati sensibili in esse contenuti.
3.206. Furgiuele, Donina, Fogliani, Capitanio, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre i ritardi nell'invio dei certificati verdi COVID-19 dalla piattaforma nazionale, ed al fine di ottimizzare e velocizzare l'inserimento dei dati da parte delle strutture sanitarie private, entro dieci giorni dalla conversione del presente decreto è rilasciato un programma di aggiornamento e allineamento gratuito da parte del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
3.207. Giacometti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Capitanio, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere disponibile l'ottenimento del della certificazione verde COVID-19 dai fascicoli sanitari elettronici regionali, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche tecniche necessarie ai fini del caricamento automatico della certificazione verde COVID-19 sul fascicolo elettronico regionale.
3.208. Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Capitanio, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini del rafforzamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza connessi alla verifica digitale dei certificati di cui al comma precedente, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale provvede, entro 20 giorni dalla conversione del presente decreto, a rilasciare a tutti gli utenti un programma, aggiornato regolarmente, per la sicurezza e conservazione dei dati contenuti nelle certificazioni.
3.212. Zanella, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per prevenire la sicurezza della verifica dei dati digitali di cui al comma precedente il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale promuove l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione dei dati, indicando la necessità di politiche volte allo sviluppo di tecnologia nazionale.
3.213. Zordan, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella.
Al comma 1, capoverso articolo 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per prevenire la sicurezza della verifica dei dati digitali di cui al comma precedente il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale promuove l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione dei dati, attivando ogni iniziativa utile tesa al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica, valorizzando lo sviluppo di algoritmi per la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche.
3.214. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di prevenire infiltrazioni informatiche e migliorare il sistema di rilevazione della verifica digitale delle certificazioni di cui al comma precedente, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può stipulare accordi e convenzioni di partenariato con università pubbliche e private.
3.215. Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale i certificati di cui al comma precedente, devono essere rilasciate attraverso una infrastruttura tecnologica capace di inter-operare con le altre soluzioni regionali di Fascicolo sanitario elettronico, esponendo opportuni servizi che consentono la realizzazione di una serie di processi interregionali.
3.216. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La Presidenza del Consiglio entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone per il tramite di forme di «pubblicità progresso» insieme alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – una campagna informativa che fornisca adeguata e oggettiva informazione nel rispetto delle Raccomandazioni di cui alla Risoluzione 2361/21 del Consiglio d'Europa e del Regolamento UE 2021/953.
3.209. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare i dati personali contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 da possibili furti informatici, la verifica digitale dei certificati di cui al comma precedente, deve avvenire tramite un sistema a cifratura crittografata.
3.210. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine prevenire la modificazione fraudolenta dei certificati di cui al comma precedente, con gravi danni per la sicurezza pubblica, la verifica digitale degli stessi deve avvenire tramite un sistema a cifratura crittografata.
3.211. Tombolato, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 4.
*3.66. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*3.414. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.
3.415. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Chiunque voglia accedere ai servizi di cui al comma 1 è tenuto ad esibire, alternativamente, certificazione di avvenuta e completa vaccinazione ovvero modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge, con esonero di responsabilità per i titolari o i gestori dei relativi servizi e attività.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.73. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La certificazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, può essere sostituita dalla compilazione ed esibizione modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge, con esonero di Pag. 236responsabilità per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.72. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 possono impedire l'accesso ai propri locali a coloro che non siano in possesso del modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice Pag. 237penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.71. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che tutti gli avventori siano in possesso del modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
Pag. 238______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.69. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti ad impedire l'accesso ai propri locali a coloro che non siano in possesso del modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.70. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di poter accedere alle attività cui al comma 1, è necessario compilare il modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1. L'autocertificazione va sottoscritta e consegnata al titolare, responsabile o gestore del locale in cui si accede.
Pag. 239Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15.05.1997, n. 127 dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e succ. modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
3.68. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti il modulo di autocertificazione Green Pass di cui all'allegato 1 della presente legge.
Conseguentemente aggiungere il seguente allegato 1:
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Autocertificazione Green Pass (articolo 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127 dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche e integrazioni)
Il/la Sottoscritto/a –____________________________________________________ nato/a a –___________________________________________ (_____) il___/___/___, residente a –_______________________ (_____) in______ –_______________________ n° –____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice Pag. 240penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
AVERE EFFETTUATO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE DA ALMENO 15 GG
AVERE EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DI VACCINAZIONE
ESSERE GUARITO DAL COVID NON OLTRE 6 MESI
AVERE EFFETTUATO UN TAMPONE RISULTATO NEGATIVO ENTRO 48 ORE
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
_________________, li____________
______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato
3.67. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al medesimo comma 1, è tenuto a mostrare all'entrata una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9, comma 2, al titolare o gestore o ad altra persona delegata, che deve prendere semplice visione della medesima certificazione. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.
3.81. Novelli, Giacometto, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai fini dell'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a mostrare all'entrata una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui al comma 1, o la condizione di esenzione o esclusione di cui al comma 3. Il controllo sulla validità della suddetta certificazione verde, e la verifica che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, come disposto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel rispetto delle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.
3.82. Novelli, Bagnasco, Giacometto, Versace, Bond, Brambilla, Porchietto.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 hanno facoltà di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni Pag. 241 di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dalle forze dell'ordine, nonché dalle autorità sanitarie locali, con le modalità indicate da un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.401. Baratto.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre e utilizzando l'applicazione mobile descritti dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.
*3.17. Marco Di Maio.
*3.352. Alemanno, Sut, Masi, Orrico.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dalle forze dell'ordine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
3.386. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sopprimere il primo periodo.
3.28. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono autorizzati a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le forze dell'ordine effettuano dei controlli a campione presso le attività di cui al comma 1, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
3.367. Sut.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera f).
3.382. Prisco, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sostituire le parole: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al Pag. 242comma 1 con le seguenti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
3.349. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: dei servizi e delle attività di cui al comma 1 con le seguenti: dei servizi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), con un numero di spettatori superiore a 1.000;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I titolari o i gestori dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ove non ricorra la condizione di cui al comma 4, c), d), e), f), g), h) e i), espongono all'ingresso un avviso recante «accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19». Essi non sono comunque tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e non sono responsabili in caso di violazione di dette prescrizioni da parte dei soggetti che accedono ai servizi e alle attività.
3.340. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, dopo le parole: I titolari o i gestori dei servizi aggiungere le seguenti: o un loro dipendente o un preposto anche dipendente di altra società incaricata del servizio dal titolare o dal gestore.
3.361. Marino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, dopo le parole: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , sulla base delle linee guida predisposte dal Garante per la protezione dei dati personali,.
3.402. De Toma, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, sostituire le parole: sono tenuti a con la seguente: possono.
3.29. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tenuti con la seguente: raccomandati.
3.4. Raduzzi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, dopo la parola: verificare aggiungere le seguenti: , anche attraverso la sottoscrizione di una autodichiarazione,.
3.351. Gallinella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: al medesimo comma 1 aggiungere le seguenti: , fermo restando la facoltà di richiedere ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.373. Penna.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a garantire a tutte le persone vaccinate in Italia, incluse le persone non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale quali i cittadini iscritti all'AIRE, cittadini stranieri, immigrati irregolari e personale diplomatico e degli organismi internazionali, la possibilità di ottenere rapidamente, tramite collegamento al sito istituzionale www.dc.gov.it, la certificazione verde COVID-19.
3.19. Ungaro, Migliore.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le Pag. 243seguenti parole: ed esclusivamente mediante i dispositivi di lettura ivi indicati.
3.300. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed esclusivamente mediante i dispositivi di lettura certificati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3.301. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare le certificazioni verdi mediante la lettura del codice a barre, utilizzando l'applicazione mobile descritta dal predetto decreto, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario. Il controllo dei documenti di identità comprovanti la corrispondenza delle generalità contenute nella certificazione verde è di esclusiva competenza dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni: l'intestatario, al momento dell'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è obbligatorio essere muniti di certificazione verde, esibisce tale certificazione rispondendo sotto la propria responsabilità della corrispondenza delle generalità in essa contenute con la propria persona o con quella dei minori o altri soggetti posti sotto la sua tutela.
3.348. Fiorini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19, di cui raccolgono mediante autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dagli intestatari stessi, apposita dichiarazione circa l'assolvimento dell'obbligo.
3.263. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Colla, Di Muro, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Coin.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree geografiche remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
3.232. Fogliani, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree geografiche non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
3.231. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i titolari e i gestori dei servizi e delle attività Pag. 244di cui al comma 1, che operano sulle isole interessate dal digital divide e non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
3.230. Donina, Capitanio, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, che operano in aree montane non raggiunte dalla rete in fibra ottica non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
3.229. Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
3.228. Zanella, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Coin.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.
3.42. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 non sono responsabili della verifica dell'identità personale degli intestatari della certificazione verde COVID-19.
*3.388. Buratti.
*3.431. Gagliardi.
*3.341. Bitonci, Gusmeroli, Fiorini, Andreuzza, Micheli, Binelli, Galli, Colla, Dara, Snider, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Coin.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari o i gestori di cui al primo periodo non sono in ogni caso legalmente responsabili nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
3.30. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I titolari ed i gestori delle attività di cui al comma 1 non saranno responsabili verso terzi delle conseguenze derivanti dalla esibizione di certificazione verde COVID-19 che risulti contraffatta o non comprovante l'effettiva situazione immunitaria del soggetto titolare né infine, dello stazionamento senza titolo avvenuto nei presso od all'interno degli ambienti di cui ai luoghi di cui al comma 1.
3.315. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I titolari ed i gestori delle attività di cui al comma 1 non saranno responsabili verso terzi delle conseguenze derivanti dalla esibizione di certificazione verde COVID-19 che risulti contraffatta o non comprovante Pag. 245 l'effettiva situazione immunitaria del soggetto titolare.
3.314. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai titolari ed ai gestori delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari all'80 per cento del costo di acquisto di beni o servizi utili a realizzare le verifiche di cui al presente articolo.
3.316. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo.
3.378. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le attività di cui alle lettere b) ed e) i controlli dovranno essere svolti alle medesime condizioni indicate al precedente comma 4, dall'organizzatore o da un suo preposto.
3.362. Marino.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 5.
*3.416. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone.
*3.10. Menga.
*3.366. Provenza.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione dei commi precedenti del presente articolo.
5-bis. A bordo degli autobus in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale è consentita l'occupazione di sedili attigui ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. Restano ferme le ulteriori deroghe al distanziamento interpersonale di un metro previste per il trasporto a bordo degli autobus indicati al periodo precedente dall'Allegato tecnico alle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
**3.89. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Spena.
**3.393. De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Lepri.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 5, dopo le parole: propria ordinanza inserire le seguenti: , previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza,.
3.298. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 5, dopo le parole: propria ordinanza aggiungere le seguenti: , sentito il Garante per Pag. 246la protezione dei dati personali per i profili di competenza,.
3.299. Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: Il Ministro della salute con propria ordinanza, inserire le seguenti: , di concerto con gli altri Ministri interessati.
3.403. De Toma, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: con propria ordinanza inserire le seguenti: , previa intesa con i Ministri del turismo e della cultura,.
3.256. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: con propria ordinanza inserire le seguenti: previa intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del turismo relativamente alla lettera a),.
3.260. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: con propria ordinanza inserire le seguenti: , previa intesa con il Ministro del turismo,.
3.257. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: con propria ordinanza inserire le seguenti: , previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente alla lettera h),.
3.258. Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, al comma 5, dopo le parole: con propria ordinanza inserire le seguenti: previa intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione relativamente alla lettera i),.
3.259. Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Non è in ogni caso consentito l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 al fine di permettere l'esercizio del voto o l'accesso ai seggi nelle competizioni elettorali di ogni ordine e grado.
3.31. Caretta, Ciaburro, Mantovani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione del green pass, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
1-ter. I tamponi vengono forniti dalla regione o dalla provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dal Comitato tecnico scientifico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con dotazione di 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse economiche di cui al presente comma, nonché le modalità attuative del presente comma. Pag. 247
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
3.1. Sodano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Laddove, anche in base all'andamento della diffusione del SARS-CoV-2, risultino necessarie le certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, ai fini della frequentazione in presenza all'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti è comunque sufficiente presentare l'esito negativo di un test salivare effettuato nelle 48 ore antecedenti.
1-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, con proprio decreto stabilisce criteri e modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 1-bis.
3.85. Spena, Marrocco, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, possono definire, attraverso strutture accreditate, i metodi organizzativi, per eseguire gratuitamente i tamponi rapidi COVID-19, anche coinvolgendo le farmacie, al fine del rilascio della certificazione verde temporanea, della durata di quarantotto ore.
1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.
3.355. Cancelleri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: «La certificazione verde COVID-19 può infine essere sostituita con dichiarazione dell'interessato resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con i termini di validità di cui al comma 1 decorrenti dall'esecuzione in proprio del test.».
3.313. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La certificazione verde di cui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è comunque rilasciata anche ai soggetti che hanno aderito volontariamente alla seconda fase della sperimentazione del vaccino anti-COVID ReiThera e ai quali è stato conseguentemente somministrato il medesimo vaccino.
3.83. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di evitare che le disposizioni di cui al presente articolo comportino disuguaglianza sociale, nell'ottica di garantire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, Pag. 248 del 14 giugno 2021, ai cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, il Fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto-legge.
3.254. Iezzi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: «validità di nove mesi» con le seguenti: «validità di 12 mesi».
3.391. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Possono ottenere le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, anche i cittadini italiani residenti o soggiornanti in Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea qualora vaccinati con vaccini riconosciuti dall'Unione europea o comunque autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Per le medesime finalità relative all'ottenimento delle suddette certificazioni verdi, la prima dose somministrata ai cittadini italiani in Paesi esteri, è comunque riconosciuta ai fini del completamento in Italia del ciclo vaccinale.
3.84. Spena, Fitzgerald Nissoli, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Marrocco.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ed è fatto divieto a chiunque di disporne un impiego differente.
3.365. Provenza.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È comunque garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, derivino la morte ovvero menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica.
2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
3.343. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Turri, Murelli, Cavandoli, Tateo, Claudio Borghi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «settantadue».
3.44. Gemmato, Bellucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro della salute, sentito il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento Pag. 249 e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dispone, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, le necessarie misure per permettere l'accesso alla certificazione verde COVID-19 ed equipollenti misure a tutti cittadini europei, sulla base di qualunque vaccino assunto, purché la vaccinazione sia avvenuta nelle strutture sanitarie di un Paese membro dell'Unione europea o dell'Area Schengen.
3.32. Ciaburro, Caretta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a coloro che ne facciano richiesta e che abbiano completato il ciclo vaccinale all'estero anche con vaccini non riconosciuti dall'Unione europea.
3.395. Siani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione sono definite le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 a coloro che abbiano partecipato alla sperimentazione del vaccino Grad-Cov2 (Reithera).
3.396. Siani, Carnevali, De Filippo, Pini, Lepri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati.
3.426. Bignami, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per il riconoscimento della validità della vaccinazione contro il SARS-CoV-2 effettuate da cittadini italiani nel Paese estero di residenza ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.
3.379. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La validità della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo a seguito di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con ordinanza del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3.392. Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, Pag. 250 sono disposte, nell'ambito delle procedure di rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, specifiche procedure volte alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di emissione della predetta certificazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ovvero destinate alla concessione ai predetti professionisti sanitari di un account di accesso ai dati della piattaforma informatica che genera le certificazioni verdi COVID-19 per ogni singolo paziente dedicato all'uso da parte del collaboratore di studio e con esclusiva funzione di inoltro via email e stampa della predetta certificazione per ogni paziente che ne faccia richiesta.
3.46. Gemmato, Bellucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
3.6. Orfini, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
«10-ter. I presidenti delle giunte regionali, i sindaci e i datori di lavoro non possono estendere l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, nemmeno per l'accesso in luoghi privati.».
3.11. Giuliodori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 34, comma 9-bis, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «bambini di età inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «minori di età inferiore a diciotto anni».
3.233. Turri, Tombolato, Donina, Zanella, Giacometti, Zordan, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Murelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle regioni denominate «zona rossa» e «zona arancione», di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita.
*3.86. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.96. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attività venatoria e di controllo faunistico può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3.98. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'attività venatoria può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3.99. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Furgiuele.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attività venatoria e di controllo faunistico è sempre consentita nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste Pag. 251per la «zona rossa» e «zona arancione», come individuate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3.87. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle regioni denominate «zona rossa» e «zona arancione», di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività venatoria è sempre consentita.
3.97. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo faunistico nelle zone sottoposte alle misure restrittive delle cosiddette «zone rosse» e «zone arancioni», come individuate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.88. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.101. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività venatoria e di controllo faunistico nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.100. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle regioni denominate «zona rossa» e «zona arancione», di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività di pesca sportiva e dilettantistica è sempre consentita.
3.102. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3.103. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono consentiti gli spostamenti tra le regioni per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e dilettantistica nelle zone sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, anche in assenza delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, Pag. 252n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.104. Germanà, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle regioni denominate «zona rossa» e «zona arancione», di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, l'attività di silvicoltura è sempre consentita.
3.105. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attività di silvicoltura può essere svolta anche nelle regioni sottoposte alle misure restrittive previste per la «zona rossa» e «zona arancione», come aggiornate dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3.106. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Obbligo certificazione verde COVID-19 per accedere all'interno dei palazzi delle Camere)
1. Al fine di assicurare e garantire la continuità funzionale dell'istituzione parlamentare, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è consentito l'accesso all'interno dei palazzi istituzionali sede della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.0173. Morani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di non creare disparità di trattamento, in violazione del dettame costituzionale di cui all'articolo 3 della Carta, e quindi di garantire la partecipazione a pieno titolo alle attività di cui alla lettera i) del precedente articolo, per i soggetti che possono attestare la certificazione verde esclusivamente tramite test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 di cui alla lettera d), comma 2, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'onere relativo al costo del test medesimo è posto a carico dell'amministrazione banditrice del concorso.
3.0170. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Caparvi, Murelli, Caffaratto, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione, al fine di consentire a tutti i cittadini la partecipazione a pieno titolo alle attività di cui alla lettera i) del precedente articolo, per i soggetti che non possono o non optino per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, è riconosciuto gratuitamente il test di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.0171. Caparvi, Murelli, Caffaratto, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Snider, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)
1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
3.0172. Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» aggiungere le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2».
3.04. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» aggiungere le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2».
3.03. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età Pag. 254minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:
a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;
Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione Pag. 255 o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
3.06. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-Cov-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini di cui al presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la Pag. 256vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti Sars-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
3.05. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
3.07. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Nuove disposizioni in materia di tax credit vacanze)
1. L'agevolazione di cui all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive integrazioni e modifiche, non si applica ai soggetti che alla data del 6 agosto 2021 non abbiano completato il ciclo vaccinale e non siano muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.
2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al riconoscimento del tax credit vacanze, fino ad un importo massimo di 1.000 euro, in favore dei soggetti sotto i trenta anni di età anche abbiano completato il ciclo vaccinale e siano muniti della certificazione di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
4. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i soggetti non compresi per età nella campagna vaccinale, nonché i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi Pag. 257 di salute coerentemente con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto-legge.
3.0104. Giacomoni, Bagnasco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. L'ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna nei 14 giorni precedenti non è sottoposto all'isolamento fiduciario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza 29 luglio 2021 del Ministro della salute, a condizione che abbiano completato il ciclo di vaccinazione e dimostrino l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 nelle quarantotto ore precedenti all'arrivo.
3.01. Ungaro, Migliore.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.08. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.027. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.013. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti Pag. 258COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.011. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.022. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.025. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.016. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.015. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 259dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.019. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.012. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.014. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.020. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.021. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.024. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.026. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.031. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.09. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti Pag. 261COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.017. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.029. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.030. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.010. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.023. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 262dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.028. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al cittadino italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.018. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.080. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Austria per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.099. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Belgio per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.085. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Danimarca per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.083. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Estonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.094. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Finlandia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.096. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Francia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.088. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Germania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente Pag. 264 in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.087. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Giappone per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.089. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Grecia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.084. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Israele per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.086. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Lettonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.092. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 265dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Lituania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.093. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Norvegia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.097. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Polonia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.098. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Portogallo per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.0103. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente nel Regno Unito per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.081. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Romania per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.090. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Slovenia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.0101. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Spagna per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco.
3.0102. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente negli Stati Uniti per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.082. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Svezia per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente Pag. 267 in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.095. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Svizzera per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0100. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale della pubblica amministrazione italiana residente temporaneamente in Ungheria per servizio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.091. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.056. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.075. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 268dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.061. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.059. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.070. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel Paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.073. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.064. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.063. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.065. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.060. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.062. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con Pag. 270vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.068. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.069. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.072. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.074. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.079. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 271dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.057. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.066. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.077. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.078. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.058. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.071. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.076. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al personale diplomatico italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.067. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente al di fuori dei confini nazionali è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente all'estero, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.032. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Austria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con Pag. 273vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.051. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Belgio è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.037. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Danimarca è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.035. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Estonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.046. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Finlandia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.049. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 274dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Francia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.040. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Germania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.039. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Giappone è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.041. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Grecia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.036. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Israele è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.038. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Lettonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.044. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Lituania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.045. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Norvegia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.048. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Polonia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.050. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Portogallo è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati Pag. 276con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.055. Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente nel Regno Unito è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.033. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Romania è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.042. Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Slovenia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.053. Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Spagna è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.054. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), Pag. 277dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente negli Stati Uniti è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.034. Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Svezia è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.047. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Boldi, Foscolo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Svizzera è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.052. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al lavoratore stagionale italiano residente temporaneamente in Ungheria è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali sostenuti totalmente o parzialmente in quel paese, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.043. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Albania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0137. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Armenia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0139. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Australia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0140. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Austria, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0124. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Belgio, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0105. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Bulgaria, è riconosciuta Pag. 279 la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0106. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Canada, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0141. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Cile, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0142. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Cipro, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0116. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Costa Rica, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0157. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Croazia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0115. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Danimarca, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0108. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ecuador, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0165. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Egitto, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0164. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Estonia, è riconosciuta Pag. 281 la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0110. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Federazione Russa, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0159. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nelle Filippine, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0167. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Finlandia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0129. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Francia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0114. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Germania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0109. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Giappone, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0144. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Giordania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0160. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Grecia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0112. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ ad Hong Kong, è Pag. 283riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0143. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in India, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0168. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Irlanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0111. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Islanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0133. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Israele, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0158. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Lettonia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0117. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Libano, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0161. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Liechtenstein, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0134. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Lituania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0118. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del Pag. 285programma Erasmus+ in Lussemburgo, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0119. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Macao, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0146. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Malta, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0121. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Marocco, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0163. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Messico, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0166. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Montenegro, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0138. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Mozambico, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0156. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Norvegia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0135. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Nuova Zelanda, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0147. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del Pag. 287programma Erasmus+ nei Paesi Bassi, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0122. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Polonia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0123. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Portogallo, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0125. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nel Regno Unito, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0153. Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica ceca, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0107. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica di Corea, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0145. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ nella Repubblica di Macedonia del Nord, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0131. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Romania, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0126. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Serbia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0132. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Singapore, è riconosciuta Pag. 289 la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0148. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Slovacchia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0128. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Slovenia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0127. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Spagna, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0113. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ negli Stati Uniti d'America, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0150. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Sudafrica, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0154. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Svezia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0130. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Svizzera, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0152. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ a Taiwan, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0149. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Tunisia, è riconosciuta Pag. 291 la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0162. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Turchia, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0136. Zanella, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ucraina, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0169. Sutto, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021,, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Ungheria, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0120. Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Uruguay, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0151. Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Validità dei cicli vaccinali eseguiti parzialmente o totalmente all'estero)
1. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, allo studente di cittadinanza italiana coinvolto in attività di mobilità nell'ambito delle azioni chiave del programma Erasmus+ in Venezuela, è riconosciuta la validità dei cicli vaccinali ivi sostenuti totalmente o parzialmente, purché effettuati con vaccino anti COVID-19 riconosciuto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
3.0155. Lazzarini, Boldi, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
ART. 4.
Sopprimerlo.
*4.8. Cunial.
*4.19. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 30 agosto 2021, nelle “zone bianche” cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.».
4.174. Ceccanti, Butti, Corneli, Tomasi, Ferri, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:
«2-septies. Le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni e all'interno della stessa regione, nonché i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis previsti per le zone arancioni e rosse non si applicano ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19».
4.143. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere» con le seguenti: le parole: «delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti».
4.144. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nonché dei reparti» con le seguenti: «, nonché di accedere e permanere nei reparti».
4.175. Lepri, Pini, Carnevali, Siani, De Filippo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.
4.151. Grippa.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei dipartimenti di salute mentale e di neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
4.161. Bellucci, Gemmato, Bucalo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. È garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.».
4.11. Noja.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). All'articolo 2-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai familiari dei pazienti con lesioni gravi è sempre consentito, se in possesso della certificazione verde, di prestare assistenza ai propri familiari anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.».
4.128. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. È altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV “Assistenza socio-sanitaria” e di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della salute e ad assicurare l'accesso di cui al precedente periodo, pena la revoca dell'accreditamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale.».
Conseguentemente l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è abrogato.
4.147. Lorefice.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto Pag. 294tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la conferenza Stato-regioni e le confederazioni sindacali firmatarie del patto per la scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19.».
*4.14. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
*4.152. Villani.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19.».
4.15. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: In zona bianca e.
4.28. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale teatrali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle storiche.
4.66. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale teatrali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate alla drammaturgia contemporanea.
4.67. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole sale teatrali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate al dramma antico.
4.68. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale teatrali inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate alla commedia dell'arte.
4.69. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale teatrali inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate al teatro moderno.
4.70. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le Pag. 295parole: sale teatrali inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate al teatro contemporaneo.
4.71. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale teatrali inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate alle rappresentazioni shakespeariane.
4.72. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica per ragazzi.
4.73. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica da camera.
4.74. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica da operetta.
4.75. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica jazz.
4.76. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti per violino e orchestra.
4.77. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti per solo violino.
4.78. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica rock.
4.79. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica popolare italiana.
4.80. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: Pag. 296ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica barocca.
4.81. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale da concerto inserire le seguenti: ad eccezione di quelle dedicate ai concerti di musica tratta da famose colonne sonore.
4.82. Maturi, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche inserire le seguenti: ad eccezione di quelle che programmano film per ragazzi.
4.83. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche inserire le seguenti: ad eccezione di quelle che programmano film per ragazzi di fantascienza.
4.84. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche inserire le seguenti: ad eccezione di quelle che trasmettono film di genere western.
4.85. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle che trasmettono film la mattina per le scuole.
4.86. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche inserire le seguenti: ad eccezione di quelle che trasmettono film tratti da romanzi classici.
4.87. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle che trasmettono film di animazione.
4.88. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e in altri locali o spazi anche all'aperto.
Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi all'aperto non è previsto il distanziamento interpersonale di un metro.
4.168. Nitti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: spazi anche all'aperto;
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sostituire le parole: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 60 per Pag. 297cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 30 per cento al chiuso.
4.1. Raduzzi.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o spazi anche all'aperto con le seguenti: al chiuso.
4.29. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o spazi anche all'aperto con le seguenti: ad esclusione degli spazi all'aperto.
4.31. Colla, Binelli, Andreuzza, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con le seguenti: sono svolti assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
4.30. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
4.167. Nitti, Rossi.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: sia per il personale, aggiungere le seguenti: per gli spettacoli di cui al presente comma al di sopra di 300 spettatori.
4.159. Bruno.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: e l'accesso fino alla fine del periodo.
*4.6. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
*4.22. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle arene estive all'aperto per le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
4.171. Pini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4.165. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.37. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In zona bianca non sono previsti limiti di capienza.
4.38. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore all'80 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 6.000 all'aperto e 3.500 al chiuso.
4.164. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In zona bianca con le seguenti: In zona bianca e gialla; sostituire le parole: 50 per cento all'aperto con le seguenti: 75 per cento all'aperto e sostituire le parole: 25 per cento al chiuso con le seguenti. 50 per cento al chiuso;
b) al capoverso comma 1, sopprimere il terzo periodo;
c) al capoverso comma 2, sostituire le parole: le misure di cui al primo periodo con le seguenti: le misure di cui al primo e al secondo periodo e sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4.141. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: 50 per cento ovunque ricorrano con le seguenti: 100 per cento.
4.16. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
4.59. Tombolato, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Zordan, Zanella.
Al comma 1 lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e.
4.34. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
4.32. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
4.60. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4.10. Noja.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*4.33. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.91. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire Pag. 299le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
4.62. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4.61. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1 lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 10.000.
4.35. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 7.000.
4.65. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 6.500.
4.64. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 6.000.
4.63. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 5.000.
4.36. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4.96. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e.
4.41. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 5.500.
4.100. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 5.000.
*4.39. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.
*4.99. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 4.000.
4.98. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 3.000.
4.97. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.000 con le seguenti: a 3.000.
4.104. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.000 con le seguenti: a 2.500.
*4.40. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Micheli, Saltamartini.
*4.103. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole a 1.000 con le seguenti: a 2.000.
4.102. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole a 1.000 con le seguenti: a 1.500.
4.101. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: In zona bianca e gialla le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori nei propri territori.
4.169. Nitti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
4.17. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In zona bianca sono autorizzate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati alle quali si applicano le medesime condizioni di cui al presente articolo.
4.42. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4.45. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
*4.47. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*4.129. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
*4.145. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati con le seguenti: nonché, limitatamente alla zona rossa, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
4.43. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati con le seguenti: nonché, ad esclusione della zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
4.44. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al chiuso.
4.46. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il capoverso comma 2.
4.18. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
2. In zona bianca la capienza consentita per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati è del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 10.000 per gli impianti all'aperto e a 5.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport – sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
4.153. Olgiati, Tuzi, Buffagni, Valente.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole da: le misure di cui fino a: si applicano anche;
b) al primo periodo, dopo le parole: da quelli sopra richiamati, aggiungere le seguenti: l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;
c) al secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
*4.172. Lotti, Rossi, Prestipino.
*4.173. Barelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le Pag. 302parole: Le misure di cui al primo periodo del comma 1, aggiungere le seguenti: esclusa la misura inerente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, e al secondo periodo sostituire le parole: superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000, con le seguenti: superiore a 5.000 per gli impianti all'aperto e a 2.500.
4.12. Olgiati, Masi.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
4.170. Rossi, Lotti, Prestipino.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4.90. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
4.89. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 4.000.
4.94. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a 2.500 con le seguenti: a 3.500.
4.92. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.000 con le seguenti: a 3.000.
4.95. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.000 con le seguenti: a 2.000.
4.93. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4.105. Belotti, Patelli, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di atletica leggera.
4.108. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del Pag. 303pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si praticano all'aperto.
4.109. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di bocce.
4.110. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive della categoria armi sportive e da caccia.
4.111. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di canoa e canottaggio.
4.112. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di motociclismo.
4.113. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di automobilismo.
4.114. Maturi, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sci.
4.115. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sport equestri.
4.116. Racchella, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di sport dell'aria.
4.117. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Zicchieri.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del Pag. 304pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di vela.
4.118. Zicchieri, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui sopra non si applicano per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di triathlon.
4.119. Toccalini, Zicchieri, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.107. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 9 è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere la lettera f).
4.146. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino», sono aggiunte le seguenti: «al quindicesimo giorno successivo»;
1-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), e ha una validità di 12 mesi. Entro tale termine, ai fini del processo decisionale vaccinale, i soggetti che vorranno sottoporsi al vaccino dovranno eseguire il test sierologico quantitativo per gli anticorpi totali SARS-Cov-2 anti-RBD, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, presso laboratori di analisi abilitati dal Servizio sanitario nazionale».
4.157. Ianaro.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. La durata della validità delle certificazioni già emesse per i soggetti per i quali sia stata somministrata una prima dose e a cui, in base al nuovo criterio posto dalla presente disposizione nonché dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, protocollo n. 32884, non venga effettuata la seconda somministrazione, è prorogata nei termini di cui precedente periodo».
4.148. Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Nappi, Villani.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità di nove mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata pregressa infezione da SARS-CoV-2 e comunque non Pag. 305oltre 12 mesi dalla guarigione. La certificazione verde COVID-19 è comunque rilasciata, anche per coloro che hanno effettuato il prescritto ciclo, solo previa verifica della copertura anticorpale certificata da esame sierologico quantitativo IgG».
4.150. Villani, Nappi.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è altresì rilasciata ai soggetti che hanno ricevuto una dose singola di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, anche nel caso in cui la somministrazione della dose singola di vaccino avvenga o sia già avvenuta oltre i sei mesi dalla data di guarigione. Le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma hanno validità di dodici mesi a decorrere dal giorno della somministrazione della dose singola di vaccino. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni di cui al presente comma, da completare a cura del Ministero della salute entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano la guarigione da una precedente infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione di una dose singola di vaccino, la cui valenza è equiparata a tutti gli effetti alla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).».
4.134. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), premettere i seguenti:
01) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'effettuazione di un test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2»;
02) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia»;
03) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2»;
b) dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata Pag. 306 in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione stessa, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: della legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere le seguenti: nonché di test sierologici anticorpali.
4.137. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) premettere i seguenti:
01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2» aggiungere in fine le seguenti: «, o di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2»;
02) al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.»;
03) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) effettuazione di test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»;
b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.».
4.154. Sportiello.
Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «test Molecolare» sono aggiunte le seguenti: «, anche salivare».
4.27. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi il vaccino Gam - Covid - Vac “Sputnik V” e ReiThera».
4.3. Raduzzi.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché le vaccinazioni effettuate nell'ambito del programma di sperimentazione del vaccino GRAd-COV2 prodotto dalla ReiThera S.r.l.»;
b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La certificazione verde COVID-19 attestante la condizione di cui al comma 2, Pag. 307lettera a), è rilasciata anche ai soggetti che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino GRAd-COV2 prodotto dalla ReiThera S.r.l., nell'ambito del relativo programma di sperimentazione, previa effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2. La certificazione rilasciata ai sensi del presente comma ha una validità di dodici mesi a far data dalla somministrazione del vaccino GRAd-COV-2 e cessa di avere efficacia qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.».
4.139. Tiramani, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2»;
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2»;
c) alla lettera c), dopo la parola: «rapido», aggiungere le seguenti: «, mediante tampone nasale o salivare,».
4.155. Ianaro.
Al comma 1, lettera e), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) una risposta immunitaria alta anche a seguito di una sola dose di vaccino;
e) un valore elevato di IGG a seguito di positività al Covid 19».
Conseguentemente al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettere d) ed e), ha una validità di 3 mesi dall'effettuazione del test sierologico.
4.158. Nappi.
Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 3, primo periodo, le parole: «ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale».
4.135. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: al comma 3, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi e».
4.162. Ferro, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: al comma 3, aggiungere le seguenti: , secondo periodo, dopo le parole: «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino», sono aggiunte le seguenti: «al termine massimo consentito dal tipo di vaccino, per la somministrazione della seconda dose e il completamento del ciclo vaccinale».
4.156. Ianaro.
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 aggiungere le seguenti: accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive) effettuato nei mesi antecedenti con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute.
4.130. Noja, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione con le seguenti: e ha validità a decorrere dal giorno della somministrazione.
4.127. Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, lettera e), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da COVID-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccinoprofilassi pur ancora in corso di riconoscimento.
4.23. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì a coloro che hanno disponibile una rilevazione positiva di anticorpi da COVID-19, indicativa di una infezione avvenuta da SARS-CoV-2 e superata senza il bisogno di ulteriore vaccinazione.
4.120. Claudio Borghi, Cavandoli, Minardo, Moschioni, Murelli, Giaccone, Parolo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider, Boldi, Panizzut, Foscolo, Tiramani, Sutto, Cestari, Tomasi, Furgiuele.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 4, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;.
4.163. Ferro, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione» sono sostituite dalle seguenti: «ha una validità di dodici mesi a far data dall'avvenuta guarigione».
4.136. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Su richiesta dell'interessato, la validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni previste dal comma 2, lettere a) e b), può essere prorogata una o più volte, fino a un massimo di ulteriori nove mesi, a seguito di test sierologico anticorpale attestante la presenza di una quantità sufficiente di anticorpi anti-SARS-CoV-2, secondo criteri definiti con circolare del Ministro della salute. La certificazione prorogata ai sensi del presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: della legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere le seguenti: nonché di test sierologici anticorpali.
4.138. Boldi, Tiramani, Billi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), attestante il completamento del prescritto ciclo vaccinale, è rilasciata anche ai cittadini italiani che hanno ricevuto, in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, la Pag. 309somministrazione di un vaccino utilizzato nell'ambito del Piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Nelle more del rilascio delle certificazioni di cui al presente comma, i documenti rilasciati negli Stati membri o nei Paesi terzi, in formato cartaceo o digitale, attestanti la somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2 utilizzato nell'ambito del predetto Piano strategico nazionale, sono equiparati a tutti gli effetti alle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettera a).».
4.140. Bianchi, Zoffili, Ribolla, Vanessa Cattoi, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider, Raffaelli, Morrone.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».
4.149. Ianaro.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi COVID-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione da diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge.».
4.24. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
«6-quater. I cittadini italiani appartenenti all'AIRE, sprovvisti di tessera sanitaria, possono richiedere il rilascio della certificazione verde COVID-19 previa presentazione di un proprio documento d'identità.».
4.20. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 8, secondo periodo, le parole: «e validate da uno Stato membro dell'Unione» sono soppresse.
4.13. Ungaro, Migliore.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 2, lettera b), possono essere rilasciate anche a soggetti che presentano un test anti-RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 positivo, nonché dispongono in data successiva al suddetto test, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.».
4.2. Raduzzi.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la certificazione resa dal medico curante attestante l'esistenza di controindicazioni alla vaccinoprofilassi esenta e tiene luogo della certificazione verde COVID-19 per il pieno Pag. 310esercizio delle relative facoltà previste dalla legge, esclusa qualsivoglia limitazione.».
4.25. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono equiparati a tutti gli effetti alle certificazioni verdi COVID-19».
4.133. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) i cittadini italiani che all'estero abbiano ricevuto una doppia dose di vaccino o una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, possono essere inseriti nella Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione della certificazione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, previa attestazione dell'avvenuta vaccinazione da parte delle autorità sanitarie dei Paesi nei quali essa è stata effettuata. Il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, con propria ordinanza definisce le modalità del riconoscimento delle attestazioni presentate, del loro inserimento nella Piattaforma nazionale – DGC e del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ai cittadini vaccinati all'estero.
4.7. La Marca, Schirò.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4.48. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Claudio Borghi, Coin, Furgiuele.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.4. Suriano, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Ehm.
*4.26. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
*4.131. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Claudio Borghi, Coin, Furgiuele.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».
**4.58. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
**4.132. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**4.166. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole da: Dopo due violazioni fino alla fine del numero, con le seguenti: In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 9-bis, comma 4, la sanzione è ridotta del 50 per cento.
4.125. Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole da: Dopo due violazioni fino alla fine del numero, con le seguenti: In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo Pag. 311 9-bis, comma 4, la sanzione è ridotta del 30 per cento.
4.126. Sutto, Paolin, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni con le seguenti: A coloro che accedono ai locali di cui all'articolo 9-bis senza aver compilato ed esibito modulo di autocertificazione green pass, si applica una sanzione amministrativa di euro 100.
4.50. Carrara, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni con le seguenti: Dopo un numero di violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, pari al 10 per cento degli avventori che quotidianamente fruiscono del servizio, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività un giorno.
4.53. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, con le seguenti: Dopo un numero di violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, pari al 10 per cento degli avventori che quotidianamente fruiscono del servizio, commesse nella medesima giornata, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.
4.54. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, con le seguenti: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse nella medesima giornata,.
4.51. Colla, Andreuzza, Binelli, Carrara, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, aggiungere le seguenti: nella medesima settimana,.
4.52. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: dopo due violazioni con le seguenti: dopo quattro violazioni e le parole: a partire dalla terza violazione con le seguenti: a partire dalla quinta violazione.
4.122. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: dopo due violazioni con le seguenti: dopo tre violazioni e le parole: a partire dalla terza violazione con le seguenti: a partire dalla quarta violazione.
4.121. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: commesse in giornate diverse con le seguenti: accertate in giornate diverse.
4.124. Lazzarini, Boldi, Panizzut, Foscolo, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 2.000.
4.57. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Pettazzi.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.500.
4.56. Piastra, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 1.000.
4.55. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni con le seguenti: la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un giorno.
4.49. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione prevista per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9-bis, comma 4, e la relativa sanzione accessoria non si applicano, fino al 15 settembre 2021, ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività tenuti alle verifiche delle certificazioni verdi.
*4.9. Marco Di Maio.
*4.142. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Al comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione per la mancata verifica di cui all'articolo 9-bis, comma 4, si applica solamente a partire dalla seconda violazione accertata in giornate diverse.
4.123. Foscolo, Boldi, Panizzut, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le necessarie misure per consentire l'accesso alla certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.
4.21. Caretta, Ciaburro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a Pag. 313domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
4.160. Bellucci, Gemmato, Bucalo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 33 del decreto-legge n. 23 del 2020)
1. All'articolo 33, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «di amministrazione e controllo», sono inserite le seguenti: «nonché, con esclusione di parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
4.039. Di Lauro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e devono garantire la possibilità di visita da parte dei familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente».
4.01. Noja.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: «somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «a persona maggiorenne».
4.025. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Snider.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, dopo effettuazione esame sierologico che certifichi la presenza anticorpale».
4.015. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera».
4.014. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 34, comma 9-ter, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Per la medesima finalità di cui al precedente periodo e al fine di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione, a bordo dei mezzi di soccorso, di personale di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4.036. Villani, Nappi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e per identificare e tipizzare nuove varianti genetiche, presso l'Istituto superiore di sanità è istituita la Rete nazionale per il sequenziamento genomico costituita dai laboratori di microbiologia e da centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. La Rete di cui al precedente periodo condivide i dati a livello nazionale e internazionale nell'ambito di tutti gli organismi di ricerca preposti a raccogliere e analizzare i dati fondamentali necessari ad agevolare interventi mirati ed efficaci».
4.037. Provenza.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)
1. All'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione le posizioni dirigenziali di livello generale sono incrementate di tre unità. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando entro il 31 gennaio 2022 modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione».
4.042. Piccoli Nardelli, Rossi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)
1. Per l'intero anno scolastico 2021-2022, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della Pag. 315scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Nei limitati casi di deroga alla didattica in presenza di cui al comma 1, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
3. Le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza all'intera popolazione studentesca.
4.038. Casa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure volte a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 e la didattica in presenza)
1. Al fine di garantire l'avvio in sicurezza e la didattica in presenza dell'anno scolastico 2021/2022 il personale della scuola è tenuto ad essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stanziamento di 850 milioni di euro nel 2021,»;
b) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-bis-1. Le risorse aggiuntive di cui al comma 4, sono destinate:
a) all'acquisto di test salivari destinati agli studenti di ogni ordine e grado, esclusi dalla campagna vaccinale, da effettuare obbligatoriamente almeno due volte a settimana;
b) alla distribuzione di dispositivi obbligatori di protezione individuale, tipo ffp2, destinati agli studenti, a partire dalla scuola primaria, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».
4.043. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Orfini, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Ciampi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, tutte le classi delle scuole del sistema nazionale di istruzione non possono accogliere più di 18 alunni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel Pag. 316corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.035. Patelli, Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, tutte le classi delle scuole del sistema nazionale di istruzione non possono accogliere più di 18 alunni.
4.030. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «non inferiore a 18 e non superiore a 26» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 15 e non superiore a 20».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.031. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «non inferiore a 18 e non superiore a 26» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 15 e non superiore a 20».
4.026. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «non inferiore a 15 e non superiore a 26» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 10 e non superiore a 20».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.032. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del Pag. 31720 marzo 2009 le parole: «non inferiore a 15 e non superiore a 26» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 10 e non superiore a 20».
4.027. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «non meno di 18 e non più di 27 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di 15 e non più di 20 alunni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.033. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «non meno di 18 e non più di 27 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di 15 e non più di 20 alunni».
4.028. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «con non meno di 27 allievi» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di 20 allievi».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.034. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2021, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 le parole: «con non meno di 27 allievi» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di 20 allievi».
4.029. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, Pag. 318 provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.
2. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.
4.040. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
4.041. Rampelli, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.011. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.010. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.013. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per il Pag. 319rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.012. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.023. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.022. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione della vaccinazione sperimentale avvenuta.
4.024. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.07. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.06. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.08. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.09. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.020. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.019. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, sono definite le linee guida per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera, con la certificazione attraverso test sierologico.
4.021. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.03. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare del Ministero della salute è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.02. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.05. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.04. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.017. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con circolare del Ministero della salute è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.016. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Su indicazione del Comitato tecnico scientifico, è definita la procedura per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai soggetti sottoposti a sperimentazione con vaccino Reithera.
4.018. Tiramani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.10. Cunial.
Al comma 1, dopo le parole: COVID-19 definisce, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.23. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
Al comma 1, dopo le parole: d'intesa con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: sentiti gli altri Ministri interessati, le associazioni di categoria nonché le associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
5.98. De Toma, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: altre.
5.93. Sportiello.
Al comma 1, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 con le seguenti: alla cessazione dello stato di emergenza.
5.91. Terzoni, Emiliozzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 30 settembre 2021 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 Pag. 322aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) al secondo periodo, le parole: , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: “, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023”»;
al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
5.99. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Delmastro Delle Vedove.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi, con le seguenti: 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi e gratuiti, e sopprimere le seguenti parole: a prezzi contenuti.
5.92. Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: fino al 30 settembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;
b) sostituire le parole: a prezzi contenuti, con le seguenti: a titolo gratuito.
5.16. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*5.5. Menga.
*5.17. Ciaburro, Caretta.
*5.22. Bagnasco, Spena, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
*5.84. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 con le seguenti: al 30 novembre 2021.
5.78. Panizzut, Sutto, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre con le seguenti: fino al 31 ottobre;
al comma 1, sostituire le parole: i minori di età compresa 12 e i 18 anni con le seguenti: minori e studenti delle scuole superiori di secondo grado rendendo gratuito il test antigenico rapido nonché i giovani fino a 30 anni che abbiano fatto la prenotazione per la somministrazione del vaccino;
al comma 2 sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 90 milioni.
5.97. Lepri, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 31 ottobre 2021.
5.77. Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di test antigenici rapidi con le seguenti: la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e sopprimere le seguenti parole: a prezzi contenuti.
Pag. 323Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
2. Al fine di assicurare la gratuità dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
3.Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.18. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la somministrazione di test antigenici rapidi con le seguenti: la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e sopprimere le parole: , a prezzi contenuti.
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi con le seguenti: al fine di assicurare la somministrazione gratuita dei test;
b) sostituire le parole: 45 milioni di euro ovunque ricorrano, con le seguenti: 95 milioni di euro;
c) al terzo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021
5.81. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, dopo la parola: somministrazione aggiungere le seguenti: e distribuzione per la vendita.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: somministrazione aggiungere le seguenti: e distribuzione per la vendita.
5.80. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi contenuti fino alla fine del comma, con le seguenti: in modo gratuito.
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 60 milioni;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.95. Sportiello.
Al comma 1, sostituire le parole: a prezzi contenuti, con le seguenti: a titolo gratuito.
5.15. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, dopo le parole: a prezzi contenuti aggiungere le seguenti: alla generalità della popolazione e in regime di gratuità ai soggetti di età non superiore a 30 anni che sono in attesa di effettuare la vaccinazione.
Conseguentemente:
a) al comma 2, al primo periodo e al terzo periodo sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 100 milioni;
b) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: , a 100 milioni Pag. 324di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023;
c) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023;
d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro;
e) al comma 4, lettera b) sostituire le parole: quanto a 25 milioni di euro con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro.
5.11. Ungaro, Migliore.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì la gratuità di un congruo numero di test antigenici rapidi per nucleo familiare.
5.6. Menga.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i).
*5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
*5.88. Villani.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 80 mila euro.
5.71. Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 70 mila euro.
5.72. Foscolo, Paolin, Boldi, Sutto, Panizzut, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 60 mila euro.
5.73. Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 50 mila euro.
5.74. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, Sutto, Foscolo, Zanella.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 40 mila euro.
5.75. Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Zanella.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo Pag. 325periodo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni che fanno parte di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30 mila euro.
5.76. Zanella, Sutto, Panizzut, Paolin, Boldi, Foscolo, Lazzarini.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino al 30 settembre 2021, la somministrazione dei test antigenici rapidi di cui al precedente periodo è effettuata gratuitamente per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
5.85. D'Arrando.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il protocollo tiene conto, in particolare, della primaria esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, in modo da ridurre il costo del test del cinquanta per cento, salvo un numero massimo di tre test agevolati a beneficio di ciascun minore così individuato;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro.
*5.69. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Paolin, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella, Murelli, Snider.
*5.96. Buratti.
*5.102. Gagliardi.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il protocollo tiene altresì conto dell'esigenza di assicurare la somministrazione gratuita dei test di cui al primo periodo ai minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni.
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi con le seguenti: per l'attuazione del comma 1;
b) sostituire le parole: 45 milioni di euro ovunque ricorrano, con le seguenti: 70 milioni di euro;
c) al secondo periodo, dopo le parole si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021.
5.82. Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con le seguenti: dei costi di acquisto per la generalità dei cittadini nonché dell'esigenza di agevolare i minori tra i 12 e i 18 anni.
5.94. Sportiello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con le seguenti: garantire la gratuità di tali test per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
5.7. Menga.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle esigenze economiche delle attività di cui all'articolo 3, comma 1.
5.13. Ciaburro, Caretta.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché, fino al 31 dicembre 2021, delle esigenze dei partecipanti ai concorsi pubblici, indetti dalle amministrazioni di Pag. 326cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.9. Mura, Lacarra, Carla Cantone, Gribaudo, Viscomi, Lepri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Sistema sanitario nazionale, così come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali.
5.19. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: assicurando agli stessi l'effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi di cui al precedente periodo.
5.86. D'Arrando.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione di test antigenici rapidi di cui al presente comma è a carico del Servizio sanitario nazionale.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il protocollo d'intesa deve altresì garantire idonea fornitura e somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 in modo da garantire idoneo accesso alle attività di cui all'articolo 3, comma 1.
5.14. Caretta, Ciaburro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il protocollo devi altresì contenere misure per la maggiore diffusione dell'utilizzo di test antigenici rapidi mediante il prelievo di campioni salivari.
5.70. Cavandoli, Murelli, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Piccolo, Sutto, Zanella, Snider.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: assicurandone la gratuità nel caso in cui siano stati in contatto stretto, nelle aule scolastiche, con un caso accertato di COVID-19.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: contribuire al contenimento, aggiungere le seguenti: e alla gratuità.
5.89. Bella.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , garantendo a tali soggetti la gratuità della somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 47 milioni;
b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.90. Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, Pag. 327comma 1, capoverso Art. 9-bis, nonché per turismo.
5.4. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono gratuitamente i test antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, nonché per turismo.
5.8. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
5.27. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini e garantire la libertà di movimento di migliaia di transfrontalieri, in via straordinaria, sono equiparati tutti i certificati COVID-19 (di vaccino, tampone o guarigione) rilasciati da San Marino e del Vaticano al certificato COVID europeo.
5.100. Bignami, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutte le aule, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
5.58. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.61. De Angelis, Basini, Belotti, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro il 1° novembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti Pag. 328 delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
5.55. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutte le aule, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.
5.57. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutte le aule, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.
5.59. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 1° novembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.
5.56. Racchella, Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Patelli, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.60. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.62. De Angelis, Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici, all'ingresso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, agli studenti e al personale scolastico che Pag. 329scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.67. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.63. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici al personale scolastico che sceglie di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.64. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici, all'ingresso delle università, agli studenti e al personale docente e non docente che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.68. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici agli studenti universitari che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.65. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito presso Ministero dell'università e della ricerca un fondo della dotazione di 50 milioni di euro per l'offerta gratuita di tamponi antigenici ai docenti universitari che scelgono di non sottoporsi alla vaccinazione.
5.66. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli, Panizzut, Boldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
5.28. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale Pag. 330 docente e non docente, con cadenza settimanale.
5.29. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.
5.30. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.31. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.32. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.33. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Piccolo, Snider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e Pag. 331al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
5.34. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
5.35. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.
5.36. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, dal 13 settembre 2021 al fino al 31 dicembre 2021 le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test antigenici rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza settimanale.
5.37. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
5.38. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
5.40. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
5.39. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
5.41. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.42. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.43. De Angelis, Colmellere, Belotti, Basini, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, a decorrere dal 1° Pag. 333settembre 2021, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere-operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.44. De Angelis, Colmellere, Belotti, Basini, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.45. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza «termoscanner» da istallare agli ingressi della scuola.
5.47. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza «termoscanner» da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
5.46. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza «termoscanner» da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
5.48. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni Pag. 334scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza «termoscanner» da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto). Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.49. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza «termoscanner» da istallare agli ingressi della scuola. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.50. De Angelis, Belotti, Basini, Colmellere, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.
5.51. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
5.52. Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 13 settembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, strumenti di comprovata efficacia per la sanificazione dell'aria negli ambienti chiusi.
5.53. Mariani, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, le istituzioni scolastiche adottano entro il 1° novembre 2021, in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettano la sanificazione dell'aria.
5.54. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Murelli, Cavandoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le misure atte a gestire la presa in carico dei cittadini stranieri in transito in Italia che risultino positivi ai test antigenici per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ovvero ai test molecolari e sierologici.
5.25. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
d-bis) la prestazione di diagnostica mediante test molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5.21. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al contenimento dei costi con le seguenti: alla somministrazione gratuita.
5.1. Sodano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 105,5 milioni;
b) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Al relativo onere, pari a 105,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui ai commi 2-bis e 3.
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 18-bis è abrogato;
2) all'articolo 31, comma 7, la lettera g) è soppressa;
3) l'articolo 50-quater è abrogato;
4) all'articolo 67, i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater sono soppressi.
5.2. Raduzzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera l-quater, è inserita la seguente:
l-quinquies) le spese sostenute, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'effettuazione di test molecolare, anche salivare, antigenico rapido e sierologico per SARS-CoV-2.
5.20. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività sportiva dilettantistica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2021 per consentire la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 agli iscritti ad associazioni e società sportive dilettantistiche. Le modalità di somministrazione e rimborso sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 336del presente decreto. Agli oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.101. Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.79. Panizzut, Lazzarini, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.83. Lazzarini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per i ragazzi e per il personale scolastico delle scuole del secondo ciclo di istruzione ovvero scuole di secondo grado, già vaccinati con doppia dose e quindi muniti di certificazione verde COVID-19, le misure della quarantena ovvero dell'isolamento fiduciario, in via precauzionale, se venuti a contatto con ammalati da SARS-CoV-2, non si applicano previa presentazione di un test antigenico rapido con esito negativo.
5.87. Villani, Nappi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire un servizio di prossimità ai cittadini e ridurre il carico delle strutture delle aziende sanitarie locali e degli enti preposti alla vaccinazione nelle regioni e nelle provincie autonome, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, con le modalità di cui al comma 1, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani, le procedure e le condizioni con le quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità, concorrono a tutte le campagne vaccinali per la stagione 2021/2022. Le disposizioni del predetto protocollo esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.
5.26. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di implementare sensibilmente l'attività di tracciamento della popolazione scolastica, indispensabile per il controllo della diffusione del SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un programma finalizzato a favorire una distribuzione capillare di test salivari in ambito scolastico, con particolare riguardo agli alunni e studenti del primo ciclo di istruzione.
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, sono stanziati 10 Pag. 337milioni di euro di euro per l'anno 2021. A copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.24. Giacometto, Bagnasco, Versace, Novelli, Spena, Porchietto, Marrocco.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Tamponi rapidi presso le istituzioni scolastiche)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti, nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio capillare di prevenzione, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022 la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:
a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;
b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;
c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, effettuati in totale gratuità, e con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;
d) le comunicazioni dei risultati di cui alle lettere a), b) e c) alle medesime Asl di cui al comma 2 competenti per territorio;
e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
5.01. Sodano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare)
1. Al fine di assicurare la somministrazione gratuita di test salivari per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in favore di bambini e ragazzi minori di anni sedici, anziani, persone con disabilità, nonché in favore di persone sottoposte a ripetuti screening per motivi lavorativi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei test salivari, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 338Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per agevolare la diffusione e la somministrazione gratuita o, comunque, a prezzi contenuti, dei test salivari in favore delle categorie di soggetti di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare sono aggiunte le seguenti: , anche su campione salivare,.
5.02. Lucchini, Cavandoli, Piccolo, Panizzut, Foscolo, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider, Raffaelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)
1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
5.03. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Piano di tracciamento nazionale)
1. Al fine di garantire un efficace sistema di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano di tracciamento nazionale per la realizzazione di un sistema di sorveglianza mediante diagnostiche molecolari e metodiche di tracciamento innovative (network testing).
2. Il Ministro della salute con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5.04. Marin, Mugnai.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti)
1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, entro il 30 settembre 2021, il Ministero della salute dispone un Piano per il contrasto all'insorgenza di nuove varianti, per la realizzazione di un sistema di sequenziamento genomico completo sui soggetti contagiati da SARS-Cov-2, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove varianti.
2. Il Ministro della salute con successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare definisce le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5.05. Marin, Mugnai.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6.2. Cunial.
Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Articolo 92, comma 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.
*6.3. Paita.
*6.7. Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
*6.9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*6.11. Gariglio.
*6.12. D'Ettore.
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.
6.4. Gemmato, Bellucci.
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Misure urgenti in materia di sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici.
6.10. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.
23-ter. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono fatti salvi i contratti stipulati dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato A, numeri 23-bis) e 23-ter), dell'articolo 6.
*6.1. Buratti.
*6.5. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Porchietto, Giacometto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
6.8. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021» sono soppresse.
b) il comma 4-quater è soppresso.
6.6. Maccanti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Rixi, Capitanio, Pag. 340Fogliani, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Furgiuele.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
b) il comma 4-quater è soppresso.
6.02. Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-quater è soppresso.
6.03. Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Maccanti, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Con particolare riguardo alle infezioni in ambiente ospedaliero e sanitario, e al fine di ridurre i rischi delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, quale contributo per le strutture sanitarie, ospedaliere e socio sanitarie pubbliche e private accreditate, per l'attivazione di strumenti e attività di prevenzione delle infezioni a carico dei ricoverati nelle strutture nosocomiali, mediante efficaci interventi sulle condutture e sui sistemi di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell'aria.
2. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti criteri e modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento agli obblighi in capo alle strutture sanitarie e alla rendicontazione delle misure da esse adottate.
3. Agli oneri di cui al precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.01. Caon, Bagnasco.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge Pag. 34131 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
6.04. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure urgenti in materia di obblighi statistici)
1. Nel corso dello stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni relative alle indagini del 2019, 2020 e 2021, è considerato violazione dell'obbligo di risposta di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
6.05. Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7.1. Cunial.
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23, commi 2, 4 inserire le seguenti: limitatamente ai casi in cui le persone detenute non siano munite di certificazione COVID-19,.
7.2. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23, commi 2, 4, sopprimere la seguente: 6.
7.4. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 23 commi 2, 4, 6 sopprimere la parola: 7.
7.3. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: 24 e 25.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in materia di processo civile, penale e amministrativo».
7.100. Noja, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, dopo le parole: «anche gli atti e i documenti» sono inserite le seguenti: «come anche le liste testimoni,».
7.6. Billi, Bisa, Potenti, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
7.7. Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli atti e i documenti processuali possono essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita l'autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità.»
7.27. Marchetti, Morrone, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate con modalità telematiche.».
7.28. Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le trasmissioni e ricezioni in via telematica devono assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario.».
7.29. Turri, Billi, Bisa, Potenti, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito può avvenire anche con modalità non telematica.».
7.30. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche devono assicurare il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto.».
7.31. Billi, Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento alle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si deve prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;».
7.32. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole «anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di Pag. 343cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.
7.8. Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole «può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «dispone».
7.9. Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «contenenti le sole istanze e conclusioni» sono soppresse.
7.13. Turri, Billi, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «istanze e» sono soppresse.
7.15. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «e conclusioni» sono soppresse.
7.14. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il deposito telematico è stabilito obbligatoriamente per gli atti e i documenti indicati in modo preciso, determinato e tassativo da apposito decreto del Ministero di giustizia entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Per tutti gli altri atti e documenti il deposito potrà avvenire anche con modalità telematica nel rispetto delle norme».
7.42. Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia è sempre consentito il deposito con modalità non telematica.»
7.43. Tateo, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le Pag. 344parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
7.10. Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole «fino a cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quindici giorni».
7.12. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al secondo periodo le parole «fino a cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dieci giorni».
7.11. Paolini, Tateo, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 221, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire, si può comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole».
7.18. Billi, Bisa, Potenti, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «individuati e» sono soppresse.
7.54. Billi, Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «dei sistemi informativi e automatizzati» sono soppresse.
7.60. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «della persona offesa» sono soppresse.
7.55. Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «del difensore» sono soppresse.
7.56. Morrone, Bisa, Di Muro, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Pag. 3452020, n. 176, al primo periodo, le parole: «di esperti» sono soppresse.
7.57. Turri, Billi, Tomasi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «o di altre persone» sono soppresse.
7.58. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «quando l'atto richiede la sua presenza» sono soppresse.
7.59. Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è soppressa.
7.63. Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «più vicino al luogo di residenza» sono soppresse.
7.61. Tomasi, Turri, Marchetti, Potenti, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «ad assicurare il collegamento da remoto» sono soppresse.
7.62. Potenti, Tomasi, Marchetti, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: «di un ufficiale o» sono soppresse.
7.64. Tomasi, Turri, Billi, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: «o agente di polizia giudiziaria» sono soppresse.
7.65. Potenti, Tomasi, Marchetti, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: «, ove necessario,» sono soppresse.
7.66. Turri, Billi, Marchetti, Potenti, Tomasi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Pag. 346 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: «la segretezza e» sono soppresse.
7.68. Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, la parola: «riservatamente» è soppressa.
7.69. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quinto periodo, le parole: «dal proprio studio» sono soppresse.
7.70. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: «nello stesso» sono soppresse.
7.71. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, la parola: «partecipanti» è soppressa.
7.72. Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: «e di tutte le ulteriori operazioni» sono soppresse.
7.73. Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 137, comma 2 del codice di procedura penale» sono soppresse.
7.74. Billi, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al sesto periodo, le parole: «comma 2» sono soppresse.
7.75. Morrone, Di Muro, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato non detenuto o internato ha la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico.».
7.34. Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri, Billi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, sono eseguite mediante consegna al difensore.».
7.35. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo atto notificato all'imputato contiene anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore.».
7.36. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato ha l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e a tal fine si può indicare anche un recapito telematico».
7.37. Turri, Billi, Bisa, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato ha l'onere di informare il difensore di ogni mutamento del proprio recapito e ha l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità.».
7.38. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel procedimento penale deve essere introdotto un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale che sia omogeneo per i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, utile a: consultazione dello stato delle pendenze, deposito non obbligatorio degli atti in modalità telematiche, richiesta ed estrazione di copie, prenotazione di appuntamenti con gli uffici, compresi i giudizi in corso dinanzi al Giudice di Pace; non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo.».
7.39. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre Pag. 348effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato.».
7.40. Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di lista testi e lista documenti può avvenire sia in modalità cartacea che telematica».
7.41. Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In difetto di nomina del difensore di fiducia, la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, in mancanza, della citazione a giudizio, deve essere eseguita mediante la consegna dell'atto personalmente all'imputato, se necessario ad opera della polizia giudiziaria, e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo resti sospeso nei confronti dell'imputato assente.».
7.44. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Morrone, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice di procedura penale deve consentire al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altro procuratore il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire la costituzione di parte civile.».
7.45. Tomasi, Turri, Morrone, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso della richiesta di archiviazione deve essere altresì notificato, in ogni caso, alla persona sottoposta ad indagini, che ha la facoltà di accedere nel termine di venti giorni al fascicolo del pubblico ministero onde poter estrarre copia di qualsiasi documento in esso contenuto.».
7.46. Billi, Morrone, Tomasi, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accoglimento della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari deve essere notificata alla persona sottoposta alle stesse entro tre giorni liberi, diversamente determinandosi l'effetto del suo automatico annullamento e l'inutilizzabilità di qualsivoglia atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine stesso.»
7.47. Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.
2-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.
2-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile.».
7.5. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «ove possibile» sono soppresse.
7.76. Paolini, Turri, Billi, Tateo, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi, Bisa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «mediante videoconferenze o» sono soppresse.
7.77. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «e regolati» sono soppresse.
7.78. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.
7.79. Bisa, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «4 e 5» sono soppresse.
7.80. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Pag. 350 2020, n. 176, la parola: «espressamente» è soppressa.
7.82. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la parola: «liberamente» è soppressa.
7.81. Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Art. 155-bis.
(Rimessione in termini)
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.
Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.».
6-ter. Il secondo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile è abrogato.
7.50. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. All'articolo 81-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine il seguente comma: «Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario.».
7.49. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 è aggiunto il seguente: «12-quater.2-bis. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il Pag. 351processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:
a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente».
7.48. Tateo, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nei casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, il processo può svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
7.16. Potenti, Di Muro, Marchetti, Morrone, Turri, Billi, Bisa, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. L'imputato deve essere tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;.
7.17. Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifica la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza;.
7.19. Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Billi, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere; fino alla scadenza dei termini di cui all'ultimo periodo, si continua ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni.
7.20. Marchetti, Morrone, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Durante le ricerche della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere si assumono, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; una volta rintracciata la persona ricercata, ne viene data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e questa revoca la sentenza di non doversi procedere e fissa nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato.
7.21. Morrone, Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nel giudizio di primo grado, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale.
7.22. Tomasi, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nella disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, si deve consentire di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento.
7.23. Tateo, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto seguente:
6-bis. La dichiarazione di latitanza deve essere sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi.
7.24. Paolini, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Il difensore dell'imputato assente può impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiara o elegge il domicilio per il giudizio di impugnazione.
7.25. Billi, Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nella citazione a giudizio, l'imputato deve essere avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, è contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti dalla legge.
7.26. Bisa, Di Muro, Potenti, Turri, Billi, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. L'imputato non detenuto o internato ha l'obbligo, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità.
7.33. Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse.
7.84. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: «con atto scritto» sono soppresse.
7.83. Paolini, Bisa, Turri, Tateo, Billi, Morrone, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al quarto periodo, le parole: «e il dispositivo è comunicato alle parti» sono soppresse.
7.85. Billi, Morrone, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 Pag. 354dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «previa istanza» sono soppresse.
7.86. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 2-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: «altresì» è soppressa.
7.87. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 2-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «specifiche ed» sono soppresse.
7.89. Potenti, Tateo, Di Muro, Marchetti, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 2-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, le parole: «ed eccezionali» sono soppresse.
7.88. Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «verifica o» sono soppresse.
7.90. Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «o accertamento» sono soppresse.
7.91. Turri, Billi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «comunque denominati» sono soppresse.
7.92. Marchetti, Potenti, Di Muro, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «il personale di segreteria» sono soppresse.
7.93. Potenti, Tateo, Di Muro, Marchetti, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: «altresì» è soppressa.
7.94. Marchetti, Potenti, Di Muro, Tateo, Paolini, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Pag. 355 2020, n. 176, al secondo periodo, la parola: «predetto» è soppressa.
7.95. Tateo, Paolini, Di Muro, Marchetti, Potenti, Bisa, Turri, Billi, Morrone, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2» sono soppresse.
7.96. Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 6-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate» sono soppresse.
7.97. Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 6-quinquies, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «comunque denominati» sono soppresse.
*7.67. Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi, Turri, Billi, Di Muro.
*7.98. Billi, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 6-quinquies, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al primo periodo, le parole: «e, in quanto compatibili» sono soppresse.
7.99. Tomasi, Di Muro, Billi, Morrone, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa, Turri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
“Art. 184-ter.
(Legittimo impedimento)
Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza”».
7.51. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 83.
1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra Pag. 356trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini ex articolo 163-bis del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti”».
7.52. Tomasi, Turri, Billi, Tateo, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
(Rimessione in termini)
1. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.».
7.53. Billi, Tateo, Tomasi, Turri, Paolini, Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Sopprimere il comma 2.
7.101. Zanettin, Bagnasco.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 si applicano altresì ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.
2-bis. Al fine di garantire le esigenze difensive degli imputati e degli avvocati e la funzionalità degli uffici, nei procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 ai sensi del comma precedente, il termine per la richiesta di trattazione in presenza di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è ridotto da 15 a 5 giorni.
7.102. Zanettin, Bagnasco.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Responsabilità colposa per morte, infermità o lesioni personali di minori di età, successive a vaccinazioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al termine dello stato di emergenza epidemiologica, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, chiunque, minore degli anni 18 alla data della somministrazione del vaccino, abbia riportato, a causa o in concomitanza di vaccinazioni somministrate per la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente articolo.
2. Qualora a causa delle vaccinazioni del minore sia derivata o derivi la morte, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
3. Alla domanda di indennizzo ai sensi dei commi 1 e 2 è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso.
4. Gli indennizzi previsti dal presente articolo sono corrisposti dal Ministero della salute.
5. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo d'indennizzo per i danni da vaccinazione SARS-CoV-2 nei minori di anni 18. Al relativo onere si provvede secondo quanto Pag. 357previsto all'articolo 13 del presente decreto-legge.
7.01. Turri, Cavandoli, Tateo, Panizzut, Murelli, Snider, Claudio Borghi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in 3.300 e 1.800 unità.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7.04. Morrone, Tateo, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula. Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» Azione magistratura onoraria dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.
7.02. Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)
1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro Pag. 358 della giustizia, di entrata in vigore della legge di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.
2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).
7.03. Morrone, Paolini, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tateo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».
7.05. Tateo, Paolini, Morrone, Tomasi, Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)
1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7.06. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di processi amministrativi, contabili e tributari)
1. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli articoli 4, comma 1 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
7.07. Giuliano.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8.1. Cunial.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 83, secondo comma, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo».
8.2. Turri, Billi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese)
1. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;» sono sostituite dalle seguenti: «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.
1-quater. Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo Pag. 360parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.
1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.».
3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui al l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
4. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
8.04. Turri, Di Muro, Billi, Morrone, Tomasi, Marchetti, Potenti, Tateo, Paolini, Bisa.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione. Pag. 361
4. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
8.02. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Potenti, Turri, Billi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)
1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale» con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del contributo unificato già eventualmente corrisposto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Di Muro, Marchetti, Potenti, Turri, Billi, Bisa, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. Al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo le parole: «Residenziale e in hospice» sono aggiunte le seguenti: «e le tariffe relative ai DRG per le prestazioni di terapia del dolore in ambito ospedaliero».
8.01. Trizzino.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9.3. Cunial.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza», e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
9.31. Bologna, Mugnai.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate».
9.27. Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza».
9.26. Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2».
Conseguentemente:
a) al comma 1, sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre;
b) al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.22. D'Arrando.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole: «della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».
Pag. 363Conseguentemente:
a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;
b) al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
c) al comma 3 sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 217,45 milioni di euro;
d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole. 16,950 milioni di euro con le seguenti: 60,450 milioni di euro;
e) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 51,975 milioni.
9.5. Noja.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;
b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 190,9 milioni di euro;
c) al comma 4, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro con le seguenti: 33,9 milioni di euro;
d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 8,475 milioni di euro con le seguenti: 16,950 milioni di euro.
9.15. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente:
a) al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;
b) al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma 2-bis con le seguenti: di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis.
9.7. Stumpo, De Lorenzo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, comma 2-bis con le seguenti: di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis.
9.8. Stumpo, De Lorenzo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 100,8 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021» e le parole: «da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.21. D'Arrando.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021» e dopo le parole: «della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: «e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 198,95 milioni di euro;
c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro con le seguenti: 41,950 milioni di euro;
d) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 33,475 milioni.
9.6. Noja.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che risultino affetti da una serie di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità»;
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.
9.24. Grippa.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «o da esiti da patologie oncologiche», aggiungere le seguenti: «o onco-ematologiche».
9.12. Spena, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Marrocco.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione Pag. 365 COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;
b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021.».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.11. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Al comma 2, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
1-bis. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 282,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 13.
9.30. Bologna, Mugnai.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A integrazione della copertura per i maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) nei limiti di 150 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) mediante riduzione nei limiti di 116 milioni per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) nei limiti di 7 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) nei limiti di 10 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Pag. 366Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.10. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
Al comma 1, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati;
9.20. D'Arrando.
Al comma 1, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.19. D'Arrando, Mammì.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2-bis con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: comma 2-bis sono sostituite con le seguenti: commi 2 e 2-bis;
b) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro con le seguenti: 184,95 milioni di euro;
c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole 16,950 milioni di euro con le seguenti: 27,950 milioni di euro;
d) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 19,475 milioni.
9.4. Noja.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.25. Bellucci, Gemmato, Bucalo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, con le seguenti: 185,95 milioni di euro;
b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, con le seguenti: 28,950 milioni di euro e alla lettera a), sostituire le parole: per 8,475 milioni di euro, con le seguenti: per 20,475 milioni di euro.
9.28. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2021, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni di euro, con le seguenti: 182,425 milioni di euro;
Pag. 367 b) al comma 4, alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni di euro, con le seguenti: 25,425 milioni di euro e alla lettera a), sostituire le parole: per 8,475 milioni di euro, con le seguenti: per 16,950 milioni di euro.
9.2. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*9.9. Stumpo, De Lorenzo.
*9.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.
*9.29. De Toma, Bellucci, Gemmato.
*9.32. Baldini.
Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: e dopo le parole: «anche da remoto» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, il lavoratore fragile che abbia effettuato la vaccinazione anti-SARS, qualora lo richieda, può svolgere la prestazione lavorativa anche in modalità ordinaria.».
9.18. D'Arrando.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Per i lavoratori fragili di cui al comma 2 che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis e che non possono effettuare la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate dal medico di medicina generale, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero prevista dal medesimo comma 2 si applica fino alla data del 31 dicembre 2021. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone, Cavandoli, Snider, Moschioni, Legnaioli, Caffaratto, Parolo, Minardo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I lavoratori affetti da gravi malattie sono ammessi, su loro richiesta, a svolgere la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, di lavoro da remoto o di telelavoro ogniqualvolta ciò sia compatibile con la natura delle mansioni e con l'organizzazione dell'impresa e, qualora non sia compatibile, il datore di lavoro può ammettere il lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa nelle forme ivi indicate mediante l'adibizione consensuale ad altra mansione, compresa nella stessa area di inquadramento, senza variazione del trattamento giuridico ed economico in godimento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano ai lavoratori, pubblici e privati, compresi i soci lavoratori di società cooperative, i quali siano affetti da invalidità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si applicano altresì, previa valutazione favorevole della commissione medica integrata ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai lavoratori che siano affetti da malattia cronica o rara, ancorché non riconosciuta come malattia invalidante, o versino in stato di immunodepressione.
9.23. Villani, Nappi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque sino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata delle condizioni che comportino la temporanea inidoneità. Il periodo di assenza dal servizio di cui al presente comma non è computabile ai fini del periodo di comporto e non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Murelli, Giaccone, Cavandoli, Snider, Moschioni, Legnaioli, Caffaratto, Parolo, Minardo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica dell'uso dei DPI e del distanziamento individuale tra vaccinati)
1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dispositivi di protezione individuale e il distanziamento non sono obbligatori tra persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione.
9.03. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica dell'uso dei DPI tra vaccinati)
1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dispositivi di protezione individuale non è più obbligatorio tra persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione e che sono in possesso di certificazione verde.
9.01. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica dell'uso dei DPI tra vaccinati)
1. Anche al fine di uniformarsi alle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nelle «zone bianche» l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è più applicabile alle persone dotate di green pass che hanno completato il ciclo di vaccinazione.
9.016. Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica delle regole sul distanziamento tra soggetti vaccinati)
1. In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle recenti linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il mantenimento del distanziamento individuale non è obbligatorio tra persone che hanno completato il ciclo di Pag. 369vaccinazione e che posseggono la certificazione verde.
9.02. Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della salute pubblica e immigrazione nello stato di emergenza)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e fino alla conclusione dello stato di emergenza, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri».
b) all'articolo 12, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente Pag. 370 impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».
9.09. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici».
9.04. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di limitazione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
1. Per gli stranieri senza regolare permesso di soggiorno che non dispongono di una certificazione che attesti il recente esito negativo di un tampone molecolare, è disposto l'obbligatorio e immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14».
9.05. Fogliani, Lazzarini, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
1. Per gli stranieri che fanno ingresso irregolarmente nel territorio dello Stato e che non dispongono di una certificazione che attesti il recente esito negativo di un tampone molecolare, è disposto l'obbligatorio e immediato trattenimento nei centri di cui all'articolo 14».
9.06. Lazzarini, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni in materia di Place of safety)
1. In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (luogo sicuro), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio in mare, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali al di fuori dell'area SAR italiana».
9.07. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Lazzarini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di limitazione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 10-quater.
(Divieto di sbarco per le navi di soccorso straniere)
1. In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (luogo sicuro), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio in mare, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana».
9.08. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-bis, al comma 1, dopo le parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,».
9.015. Bologna.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
9.012. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022)
1. Dall'anno scolastico 2021/2022, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica delle scuole statali, paritarie e Pag. 372private di ogni ordine e grado è assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale, previa adozione di tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario.
9.013. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure in materia di insegnanti di sostegno)
1. Per consentire la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a beneficio degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, i posti di sostegno sono incrementati del 20 per cento. Gli istituti scolastici sono in ogni caso autorizzati ad istituire appositi elenchi per la copertura dei posti di sostegno disponibili e vacanti.
9.014. Ruffino.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per personale infermieristico INPS)
1. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con provvedimento della Direzione Generale dell'Istituto nazionale previdenza sociale da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono ristabiliti i criteri e le modalità di accesso per il ricorso all'alternanza lavoro agile «smart working» lavoro in presenza per il personale «infermieristico» operante nei Centri Medico Legali.
9.011. Grippa.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interventi in materia di rigenerazione urbana)
1. Alla luce della proroga dell'emergenza epidemiologica, al fine di stimolare una rigenerazione urbana rapida e sostenibile, la società AREXPO Spa può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società in house, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo Spa può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.
9.010. Iezzi.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10.1. Cunial.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di monitorare e controllare le strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto Pag. 373 legislativo n. 286 del 1998, e i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, e ulteriori modificazioni, ed in particolare per evitare la fuga da tali strutture e centri e l'ulteriore diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzato l'impiego di 1.000 unità aggiuntive, alle quali viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» fino al 31 dicembre 2022.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 57.356.213,83, di cui euro 14.110.340 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 43.245.873,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57.356.213,83, valutati in 16.941.120,83 milioni di euro per l'anno 2021 e per 40.415.093 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Ferrari, Panizzut, Bordonali.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di monitorare e controllare le strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, e i centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, e ulteriori modificazioni, ed in particolare per evitare la fuga da tali strutture e centri e l'ulteriore diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzato l'impiego di 1.000 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» fino al 31 dicembre 2022.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 57.356.213,83, di cui euro 14.110.340 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 43.245.873,83 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57.356.213,83, valutati in 16.941.120,83 milioni di euro per l'anno 2021 e per 40.415.093 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.03. Ferrari, Panizzut, Bordonali.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11.4. Cunial.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
*11.2. Raduzzi.
*11.9. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
11.1. Sodano.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni culturali musicali.
11.3. Trizzino.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
11.70. Ruffino.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota, pari a 5 milioni di euro, delle risorse di cui al periodo precedente, è destinata in via esclusiva alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
11.68. Alemanno, Masi, Orrico.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.29. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.45. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico Pag. 375delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.28. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.44. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.47. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, Pag. 376 pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.31. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.46. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.30. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Pag. 377 indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.33. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.49. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.32. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.48. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Pag. 378 Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.35. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.51. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo Pag. 379unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.34. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.50. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.37. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti Pag. 380dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.53. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.36. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.52. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente Pag. 381riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.39. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.55. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.38. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Pag. 382decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.54. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.41. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.57. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui Pag. 383redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.40. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.56. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.43. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui Pag. 384agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.59. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.42. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 80 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.58. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, Pag. 385 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.13. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gusmeroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gusmeroli, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.15. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui Pag. 386agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.14. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.17. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.16. Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, Pag. 387 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.18. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.21. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui Pag. 388agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.20. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.23. Boldi, Paolin, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.22. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, Pag. 389 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.25. Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.24. Lazzarini, Panizzut, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.27. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è riconosciuta alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), del presente decreto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui Pag. 390agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.26. Paolin, Sutto, Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera a), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.60. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.61. Lazzarini, Paolin, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate Pag. 391all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera c), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.62. Sutto, Tiramani, Zanella, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera d), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.63. Foscolo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera e), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non Pag. 392concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.64. Foscolo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera f), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.65. De Martini, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Boldi, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera g), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.66. Boldi, De Martini, Sutto, Tiramani, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della possibile perdita economica che le misure di cui Pag. 393presente decreto possono comportare alle attività rientranti nelle categorie indicate all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera h), è riconosciuto un contributo straordinario a titolo di ristoro parametrato ai giorni di inattività forzata, ovvero interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per il contrasto alla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente comma, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.67. Boldi, De Martini, Sutto, Tiramani, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche che al momento della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, dimostrino l'avvenuta cessazione della propria attività.
11.69. Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese dell'esercizio cinematografico e per gli organizzatori di spettacoli di musica popolare contemporanea che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
11.5. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese della danza che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
11.6. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un Fondo per le imprese teatrali che nel periodo 6 agosto 2021 – 30 settembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
11.7. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo per lo sport», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta Pag. 394giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11.8. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo per il ristoro delle imprese)
1. Al fine di sostenere gli operatori, anche del settore culturale e dello sport, dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19 dal presente decreto, è riconosciuto un contributo per garantire l'installazione di strumenti di riconoscimento del «green pass», nel limite massimo di 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022.
2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
3. Agli oneri derivanti, pari a 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11.08. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fondo per lo sport)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sostegno straordinario alle associazioni sportive)
1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive Pag. 395 dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano impianti di proprietà di comuni, province e città metropolitane
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.05. Ruffino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Contributi società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. Gli enti locali e le città metropolitane, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono sostenere la ripresa delle attività delle associazioni e società sportive esposte agli effetti economici legati alla pandemia da SARS-CoV-2.
2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.04. Lucaselli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure per la ripresa delle attività sportive)
1. Per consentire la ripresa delle attività sportive, gli impianti attualmente destinati a centri per le vaccinazioni anti COVID-19 sono al più presto rimessi a disposizione di associazioni e società sportive dilettantistiche, valutando sedi alternative.
2. In attesa della restituzione degli impianti di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono in ogni caso messi a disposizione a titolo gratuito spazi alternativi per la ripresa delle attività.
11.06. Ruffino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)
1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:
«e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino Pag. 396 o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;».
11.07. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
d) numero di notti di turno effettuate in un anno.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.02. Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure urgenti di prevenzione della diffusione di zoonosi)
1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela vison o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia. Le attività di dismissione degli allevamenti dovranno effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
2. I titolari di allevamento di animali per la finalità di ricavarne pelliccia che dismettono in via definitiva l'attività di allevamento beneficiano delle seguenti misure:
a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;
Pag. 397b) contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;
c) contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.
3. Le misure si applicano a tutti gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis capoverso ed alle sanzioni accessorie di cui all'articolo 544-sexies capoverso.
6. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2021, mediante riduzione per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11.03. Brambilla.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.1. Cunial.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Fermo restando che ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano le restrizioni relative agli spostamenti tra regioni ed all'interno della stessa regione, nonché quelle inerenti le preclusioni degli spostamenti in determinati orari, previste per le zone gialla, arancione e rossa.
12.2. Marco Di Maio.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, sostituire le parole: la competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con le seguenti: il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
12.5. Donina, Capitanio, Furgiuele, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, sostituire la parola: struttura con la seguente: dipartimento.
12.4. Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, dopo le parole: mediante Pag. 398risposta telefonica inserire la seguente: immediata.
12.8. Furgiuele, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, sopprimere le parole: posta elettronica.
12.9. Maccanti, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, sostituire le parole: posta elettronica con le seguenti: messaggistica istantanea.
12.10. Rixi, Giacometti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, dopo le parole: posta elettronica aggiungere le seguenti: o di messaggistica istantanea.
12.6. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Al comma 3, capoverso comma 621-bis, primo periodo, dopo le parole: posta elettronica aggiungere le seguenti: entro due ore dalla richiesta.
12.7. Fogliani, Giacometti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Zanella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «finalizzati al recupero degli apprendimenti», sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti».
12.11. Casa.
ART. 13.
Sopprimerlo.
13.1. Cunial.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13.01. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
13.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
ART. 14.
Sopprimerlo.
14.1. Cunial.
Al comma 1, sostituire le parole: il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le seguenti: il 15 di settembre.
14.2. Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.