CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2021
629.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: per ciascun figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
1.2. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:

   3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia.
1.3. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore con le seguenti: in base al reddito familiare.
1.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

  1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se compreso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d'età tra i 12 e i 18 anni.
  2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento per ciascun figlio minore con disabilità.
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8.
2.8. Bellucci, Gemmato.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contemperato dall'indice aggiuntivo del fattore famiglia.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del fattore famiglia)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del fattore famiglia, inteso quale revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, con particolare attenzione ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, alle persone anziane o disabili a carico e ai nuclei familiari monogenitoriali.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.
2.2. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, Allegato 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:

  da 50.000,01 a 50.100

  30,0

  40,0

  da 50.100,01 a 50.200

  30,0

  40,0

  da 50.200,01 a 50.300

  30,0

  40,0

  da 50.300,01 a 50.400

  30,0

  40,0

  da 50.400,01 a 50.500

  30,0

  40,0

  da 50.500,01 a 50.600

  30,0

  40,0

  da 50.600,01 a 50.700

  30,0

  40,0

  da 50.700,01 a 50.800

  30,0

  40,0

  da 50.800,01 a 50.900

  30,0

  40,0

  da 50.900,01 a 60.000

  30,0

  40,0

  da 60.000,01 a

  0,0

  0,0

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal 2 comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.9. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 50 euro con le seguenti: di 100 euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 50 euro per ciascun nucleo familiare monogenitoriale.
2.1. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 50 euro con le seguenti: di 100 euro.
2.7. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 107presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di:

   a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;

   b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

   c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), allegato 1, corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti

Parametro

1

1,00

2

1,50

3

1,75

4

2,00

5

2,20

   Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;

   d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

    1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

    2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

    3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

    4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

    5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

    6) la maggiorazione di cui alle lettere 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

    7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

   e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
2.01. Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del richiedente aggiungere le seguenti: o del genitore affidatario, in caso di genitori separati,.

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  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo differente modalità indicata all'atto della domanda.
3.1. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , salvo quanto previsto fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su richiesta dell'avente diritto.
3.3. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.
3.2. Bellucci, Gemmato.

ART. 4.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all'articolo 1 non può essere superiore ad euro 15.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. Bellucci, Gemmato.