ALLEGATO
DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI
(adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2021)
Art. 1
(Disposizioni generali)
1. I documenti formati o acquisiti dalla commissione hanno tre livelli di classificazione: segreti, riservati, liberi.
2. Ogni atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione.
3 I documenti sono acquisiti in formato elettronico, eventualmente tramite scansione dell'originale cartaceo, e sono conservati presso l'archivio della Commissione.
Art. 2.
(Documenti segreti)
1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente in locali appositamente individuati dalla Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
c) documenti o elaborati preparatori delle relazioni su cui la Commissione ha apposto il segreto funzionale;
d) scritti anonimi o apocrifi;
e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;
Art. 3.
(Documenti riservati)
1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati, di norma in formato elettronico protetto, ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, anche non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;
d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.
Art. 4.
(Atti liberi)
1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.
2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.