CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abb., recante «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VII Commissione in sede referente;

   rilevato che il provvedimento, all'articolo 4, comma 1, lettera c), riduce opportunamente da 12 a 4 anni la durata degli assegni di ricerca, in tal modo favorendo il ricambio generazionale di ricercatori e docenti universitari e la mobilità accademica;

   osservato inoltre come appaia opportuno accelerare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio al fine di sostenere la mobilità delle esperienze e di attirare capitale umano in Italia; si ritiene utile, in particolare, onde evitare un nuovo esodo, estendere gli sgravi fiscali per il rientro di docenti e ricercatori in Italia anche ai soggetti rientrati nel nostro Paese prima dell'anno 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che, sebbene il Governo abbia promesso di affrontare, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la riscrittura delle regole della riscossione nell'ambito della riforma fiscale, gli enti creditori continuano ad inviare gli inviti a regolarizzare debiti fiscali e contributivi di vent'anni, anche relativi a somme sotto i mille euro, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto decreto-legge Sostegni), in materia di annullamento automatico delle cartelle.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli indirizzi in merito alla riforma della riscossione e se non si ritenga opportuno, in attesa dell'attuazione del disposto dei commi da 4 a 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021 in materia di stralcio delle cartelle esattoriali, disporre la sospensione degli inviti a regolarizzare per le somme sotto ai 5.000 euro relative agli anni dal 2000 al 2017.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il richiamato articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e seguenti – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
  Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
  Infine, il comma 6 precisa che, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 – quindi, la data dell'annullamento automatico – è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  Ciò posto, deve ritenersi che, già in virtù della normativa vigente la riscossione dei debiti in esame risulta sospesa; peraltro, atteso che nel comma 6 non è espressamente indicato un limite reddituale da rispettare al fine di beneficiare della sospensione della riscossione ivi prevista, deve ritenersi che di detta sospensione possano beneficiare tutti i soggetti a carico dei quali risultino, dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 Pag. 200al 31 dicembre 2010, debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, senza che assuma rilievo a tal fine il predetto limite reddituale di cui al comma 4.
  In merito al riferimento agli «inviti a regolarizzare» che, stando a quanto riferito nell'interrogazione in commento, sarebbero stati inviati dagli enti creditori, deve precisarsi che essi riguardano crediti non ancora affidati agli stessi agenti della riscossione ovvero al cui recupero i medesimi enti creditori provvedono in proprio o mediante soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate – Riscossione e, quindi, senza avvalersi dello strumento del ruolo.
  Infine, quanto alla richiesta di informazioni concernente la riforma del sistema nazionale della riscossione che dovrà essere attuata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si fa presente che – come disposto dal comma 10 del citato articolo 4 del decreto-legge Sostegni – è attualmente in corso di predisposizione la relazione con cui saranno illustrati alle Camere i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

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ALLEGATO 3

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge «Sostegni-bis».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti osservano che la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Gli Onorevoli evidenziano tuttavia che tale scadenza è «troppo a ridosso della pausa estiva e non rispettosa delle complessità dell'adempimento, particolarmente intricato per la necessità di inserire tutti i dati relativi alle agevolazioni ricevute».
  Pertanto, gli Interroganti chiedono «se il Governo intenda assumere iniziative volte prorogare il termine di cui al comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato comma 16 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione (comma 19) che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per ottenere detto contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che – ai sensi del comma 24 – questa istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Tanto premesso, è opportuno evidenziare che il processo di determinazione ed erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 73 del 2021 è strettamente collegato alla preventiva disponibilità – da parte dell'Agenzia delle entrate – dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all'anno 2019 che all'anno 2020.
  La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi è ispirata pertanto alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso.
  Un eventuale differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo in esame, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione dello stesso.

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ALLEGATO 4

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riscontra l'interrogazione relativa alla disciplina attuativa delle disposizioni di vigilanza sui soggetti bancari cooperativi, limitatamente al profilo del rispetto della disciplina cooperativistica applicabile ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge n. 59 del 1992 (fatti salvi gli ambiti di competenza della Banca d'Italia e delle altre Autorità vigilanti).
  Si ricorda, preliminarmente, che la previsione della vigilanza e dei controlli dell'Autorità governativa in materia è recata dall'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo che attiene alla «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi».
  Come anche evidenziato dall'onorevole interrogante, la disciplina è rimessa dalla legge ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  Al riguardo il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che è stata da subito intrapresa una fitta ed approfondita interlocuzione tra le strutture tecniche dei due ministeri coinvolti e la Banca d'Italia, finalizzata alla predisposizione ed al perfezionamento del decreto in questione.
  Tale attività ha dato luogo a diverse revisioni che, allo stato, secondo quanto comunicato sempre dal Ministero dello sviluppo economico sono in fase di finalizzazione da parte degli uffici tecnici del medesimo ministero.

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ALLEGATO 5

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 15 della legge n. 133 del 1999, secondo cui «l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative» e all'articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Tale ultima norma dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2020, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 12, anche al fine di definire le opportune comunicazioni necessarie a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
  Tenuto conto che, ad oggi, risulta che nessun provvedimento attuativo sia stato emanato, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze «quali urgenti iniziative intenda adottare per colmare il vuoto normativo descritto, per garantire, in tempi brevi, l'attuazione di tali rilevanti disposizioni».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che il provvedimento da emanare in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Esenzione dall'IRPEF della NASPI per sottoscrizione di capitale di società cooperative), è in fase di ultimazione e sono in corso le necessarie interlocuzioni con l'INPS per la definizione del suo contenuto.