ALLEGATO
Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia (S. 1708).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.S. 1708 recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;
rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117, terzo comma);
assumono inoltre rilievo l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane; l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia della Sicilia e l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, prevede che ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate e, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni; al riguardo si citano i parametri individuati dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per gli interventi speciali a favore di determinati territori – che fanno riferimento anche allo sviluppo economico, alla coesione sociale e alla rimozione di squilibri economici e sociali;
l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale; per questo andrebbe valutata l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, forme di coinvolgimento dell'autorità statale nella procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefìci;
l'esame del provvedimento può altresì costituire l'occasione per avviare una riflessione complessiva sulle ragioni della perdurante mancata completa attuazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana in materia di autonomia fiscale e finanziaria, anche a tal fine approfondendo il ruolo riconosciuto alla commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo 43 dello Statuto,
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PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una riflessione complessiva sulle ragioni della perdurante mancata completa attuazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana in materia di autonomia fiscale e finanziaria, anche a tal fine approfondendo il ruolo riconosciuto alla commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo 43 dello Statuto.