ALLEGATO
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (C. 2845 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.
01.01. Costa, Magi.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1 gennaio 2020, è sospesa fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale, e in ogni caso si applicano dal 31 dicembre 2022. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.
01.02. Costa, Magi.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 è sospesa fino al termine di un monitoraggio delle cause di prescrizione dei reati presso le Corti di appello effettuato da ispettori del Ministero della giustizia incaricati di verificare lo stato di attuazione delle norme di cui articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Durante la sospensione di cui al comma 1, si applicano, in luogo delle norme sospese, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.
01.03. Costa, Magi.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Proroga dell'entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione Pag. 50 vigente alla data del 31 dicembre 2019 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
01.04. Costa, Magi.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Proroga dell'entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale come modificate dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della legge delega per l'efficienza del processo penale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Fino a tale data si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019.
01.05. Costa, Magi.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
1.112. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e come prorogata fino al 31 dicembre 2021.
1-ter. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione Siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.94. Bartolozzi, Cancelleri, Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la facoltà delle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30 comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.29. Siracusano, Bartolozzi.
Dopo il comma 1,aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e dei lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30 comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.30. Siracusano, Bartolozzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2020, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022. Entro il termine di cui al periodo precedente, la regione Siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.46. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, all'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro il 31 marzo 2022, la regione siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno Pag. 52di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.47. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2021, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali iscritti alle sezioni regionali dell'albo, in relazione alla necessità di garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni anche nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, con contratti a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili una volta sola a soggetti inseriti in un apposito elenco.
1-ter. L'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al comma 1, deve avvenire nel rispetto dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui agli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e della normativa vigente sul contenimento della spesa di personale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.90. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2021, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, nel perdurare del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alla normativa vigente.
1.91. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 e il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei limiti della disponibilità finanziaria presente del committente;».
1.197. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1.77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione, è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del trasporto pubblico locale ove necessarie a consentire il rispetto da parte delle rispettive aziende di un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
1.32. Siracusano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.153. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale e applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-ter. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2-quater. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
2-quinquies. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
2-sexies. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
2-septies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.139. Lovecchio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19, al fine di dare attuazione a un programma straordinario di interventi di potenziamento delle strutture della Polizia di Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di Pag. 54cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1.26. Napoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1.25. Napoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I bandi di concorso per il reclutamento delle forze armate sono sospesi Pag. 55fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022. Alle carenze di organico si provvede in via straordinaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'assorbimento in servizio degli idonei non vincitori previa verifica della permanenza dei requisiti di idoneità fisica dei partecipanti esclusi coloro già attualmente in servizio.
1.10. Trano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016 e 2017.
1.60. Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
1.121. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.
1.122. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.
1.159. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera b), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
1.169. Prisco, Ferro, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale delle forze armate che ha prestato servizio, per almeno 10 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, in presenza di posti disponibili, ad essere integrato, previa richiesta, nell'organico della medesima.
1.33. Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale delle forze armate e di polizia che ha prestato servizio, per almeno 6 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha diritto, a domanda ed in presenza di posti disponibili, ad essere integrato nell'organico della medesima.
1.61. Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) alla lettera b) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».
1.24. D'Attis.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole «Entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2021».
1.106. Topo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica e comunque fino al 31 dicembre 2021, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.
1.78. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste di interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque fino al 31 dicembre 2021, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.79. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi per l'accesso nei diversi ruoli della Polizia di Stato, compresi quelli riservati al Pag. 57personale già appartenente, è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2022;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2019 è estesa fino al 31 dicembre 2023;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2020 è estesa fino al 31 dicembre 2024.
1.80. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.
1.81. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.
1.82. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'8 novembre 2018.
1.83. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia del 3 giugno 2019.
1.84. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
1.85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.
1.86. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 400 posti di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2019.
1.87. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.
1.88. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissari del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019 (ex vice direttori tecnici).
1.89. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, comma 9, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) dopo le parole: «requisiti per la partecipazione al concorso,», inserire le seguenti: «ovvero da segretari comunali in quiescenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012,».
1.115. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire il proseguo delle azioni intraprese di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito del progetto «Spiagge sicure», all'articolo 35-quater, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze Pag. 59 indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.116. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 36 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.117. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4° serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.167. Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica nei casi in cui essi debbano, per legge, essere affidati a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività professionale per almeno un quinquennio, per il cui svolgimento è necessaria l'iscrizione negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato o che provengano dalle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.
1.34. Cappellacci.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19 il personale dirigente e non dirigente collocato in posizione di comando o aspettativa senza assegni presso i comuni da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che rispetti i seguenti requisiti:
a) sia impiegato nei servizi sociali, in quelli di protezione civile ovvero nella polizia locale;
b) che abbia richiesto il comando o l'aspettativa senza assegni alle amministrazioni ministeriali dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni è trasferito, su domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo Pag. 60 30 marzo 2001, n. 165 anche senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis, si applicano anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto che rispetti i requisiti di cui alle lettere a) e b).
6-quater. L'inquadramento del personale di cui ai commi 6-bis e 6-ter avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
1.154. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per la stipula dei contratti ovvero per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in riferimento all'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.
1.144. Viviani, Foscolo, Di Muro, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine per il richiamo in servizio, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite della dotazione organica, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto secondo il termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 87.426,97 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.199. Fassina, Stumpo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione.»;
c) al comma 2, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2019-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;
e) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in caso di amministrazioni Pag. 61 comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione».
1.35. Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, nel triennio 2021/2023, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a bandire, sulla base del piano di fabbisogno del personale, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rivolte al personale non dirigenziale, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
1.178. Nesci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di Stato in tempi rapidi, stante la sospensione dei concorsi pubblici prorogata da ultimo dall'articolo 1, comma 10 lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della pubblica sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria.
1.76. Frate, Costa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali scadute nel corso dell'anno 2020.
1.137. Lovecchio.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di maturare il requisito di anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rileva l'attività di lavoro prestata degli operatori socio-sanitari, nonché dai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione per tutta la durata dello stato di emergenza.
1.44. Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il termine di cui al comma 147 lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di un anno limitatamente alle graduatorie riferite al bando di concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017.
1.75. Frate, Costa.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 25-bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «per il triennio 2020-2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023».
1.45. Ruffino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.42. Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.54. Brunetta, Sisto, Mandelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.40. Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, primo periodo, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
2. al comma 2, lettera b) le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.17. Bruno Bossio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.43. Calabria.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
«c-bis) gli iscritti a un albo professionale in servizio presso l'amministrazione che assume, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, complessivamente almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto, espletati con lo stesso profilo presso amministrazioni omologhe.».
1.155. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli iscritti a un albo professionale attualmente in servizio presso l'amministrazione che assume, al fine del conteggio temporale concorre anche il servizio espletato negli ultimi 8 anni, nello stesso profilo presso amministrazioni omologhe a quella che procede alla stabilizzazione.».
1.157. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le Pag. 63parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.». Entro la data di cui al periodo precedente, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, compreso quello degli enti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, incaricato da almeno sette anni negli ultimi dieci anni con qualsiasi tipologia contrattuale, incluso alla data del 31 dicembre 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in elenchi o liste anche ad esaurimento e in attività alla stessa data, accede, a domanda, in relazione alle medesime attività svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato anche in sovrannumero o ad esaurimento nella stessa sede e nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle liste o elenchi di cui al periodo precedente, con la medesima tipologia contrattuale. Il personale medico, ad eccezione di quello delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ammesso alle procedure ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
1.63. Paolo Russo.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2 le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso quadriennio 2018-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2021;
e) al comma 10 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
f) al comma 11-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine i requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.67. Marco Di Maio, Del Barba.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2019-2021»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
1.164. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
Pag. 64b) al comma 1, lettera c) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
c) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.156. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183».
1.55. Mandelli, Bagnasco.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: «Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
1.39. Calabria.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 20, comma 11-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
1.132. Invidia.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», e sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183».
1.62. Paolo Russo.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
Pag. 65 b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.
1.41. Calabria.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
1.210. Buratti.
Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere le seguenti: dopo le parole «dirigenziale e non,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il personale amministrativo non dirigenziale» ed.
1.124. Lorefice, Nesci.
Al comma 8, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: di cui al comma 1, primo periodo,.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2 del medesimo articolo le parole «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2019-2021».
1.166. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2023;
b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le parole: «medico, tecnico-professionale e infermieristico».
1.148. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Al comma 8 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.207. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: data del 31 dicembre 2020;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale no, del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
1.175. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 8, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della presente disposizione.
1.209. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro la data di cui al periodo precedente, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, compreso quello degli enti non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, incaricato da almeno sette anni negli ultimi dieci anni con qualsiasi tipologia contrattuale, incluso alla data del 31 dicembre 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in elenchi o liste anche ad esaurimento e in attività alla stessa data, accede, a domanda, in relazione alle medesime attività svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili Pag. 66 a legislazione vigente e previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato anche in sovrannumero o ad esaurimento nella stessa sede e nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle liste o elenchi di cui al periodo precedente, con la medesima tipologia contrattuale. Il personale medico, ad eccezione di quello delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ammesso alle procedure ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
1.65. Paolo Russo.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il riconoscimento dell'anzianità acquisita, a decorrere dall'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non si applicano ai contratti di lavoro in somministrazione del comparto sanità.
1.150. De Filippo, Serracchiani, Carnevali, Viscomi, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«11-ter. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*1.9. Pezzopane.
*1.71. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.206. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di Pag. 67posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e come prorogata fino al 31 dicembre 2021.
8-ter. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
8-quater. Dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.93. Bartolozzi, Cancelleri, Prestigiacomo, Siracusano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante il mantenimento in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, su domanda dell'interessato ed entro 6 mesi dal collocamento a riposo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.22. Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.149. Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Campana, Lepri, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica COVID-19, la graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 18, del 5 marzo 2019, è prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Al fine di cui al comma 8-bis, il Ministero della giustizia provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 8-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto.
1.50. Bartolozzi, Siracusano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare Pag. 68 la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 15-novies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il personale medico del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
8-ter. Al fine di assicurare il funzionamento della giustizia, le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato.
1.173. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, è prorogata al 31 dicembre 2021.
8-ter. Al fine di cui al comma 8-bis, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 8-bis.
1.51. Bartolozzi, Siracusano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.23. Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, le parole: «nel triennio 2018-2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022».
8-ter. Nel triennio 2020-2022, le amministrazioni, nell'ambito delle procedure concorsuali per assunzioni di personale non dirigenziale, bandite in coerenza con il piano dei fabbisogni e della dotazione organica e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente, possono prevedere un'adeguata valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso l'ente con contratto di lavoro flessibile e di somministrazione e lavoro.
1.188. Faro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 2, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2022»;
Pag. 69d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) al comma 3, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2022».
8-ter. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'ultimo periodo è soppresso.
1.152. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «triennio 2018-2020» sono sostituite dalla seguente: «periodo», e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-ter. È abrogato il comma 1, dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.
1.96. Carla Cantone, Mura, Lacarra, Viscomi, Serracchiani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali dei concorsi pubblici per assunzioni di assistenti sociali approvate negli anni 2016 e 2017.
1.151. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 non hanno valenza per il periodo 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia e per 24 mesi al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.».
1.36. Calabria.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e allo scopo di garantire la continuità dei servizi nelle strutture sanitarie pubbliche, per l'intera durata dell'emergenza stessa sono prorogati tutti i contratti del personale esterno in utilizzo. In relazione alle disposizioni emergenziali sulle procedure concorsuali e ove consentito dalle medesime, al fine di contenere le spese di gestione delle aziende dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza Pag. 70 nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. In caso di perfezionamento delle intese assunzioni, sono vietati appalti e contratti per l'impiego di personale esterno alle aziende dei servizi sanitari, ove riguardino prestazioni, necessità o funzioni cui si è fatto o si possa far fronte, compatibilmente con i contratti di categoria, tramite il significato reclutamento. Sono comunque vietati gli incarichi a professionisti esterni alle aziende dei servizi sanitari, se le stesse abbiano in organico analoghe figure professionali.
1.135. Sapia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. Nei limiti delle misure previste dal nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono alla definizione del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del citato decreto legislativo n. 285, 30 aprile 1992, svolti dalla polizia locale».
1.38. Calabria.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro i successivi quindici giorni all'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari, ed ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 che, alla stessa data, esercitino attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
1.172. Zan.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:
«11-ter. Ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, il periodo di tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione ovvero che bandisce il concorso di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b) è ridotto di diciotto mesi per gli operatori sanitari assunti con contratto a tempo determinato o con altra forma di contratto flessibile sulla base di disposizioni volte al contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19».
1.98. Lacarra.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è consentito alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alla normativa vigente disciplinante l'utilizzo delle graduatorie vigenti, di disporre la proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari in essere al 31 dicembre 2020 fino al limite massimo di 36 mesi.
1.189. Donno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2022 e si applica anche agli operatori del servizio socio sanitario con contratto a termine in scadenza al 31 gennaio 2021.
1.202. Giannone, D'Attis, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fermo restando quanto disposto dalla direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione è consentito lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, del Dipartimento della Protezione Civile, del Trasporto pubblico locale nonché lo svolgimento degli esami di stato e di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.
1.31. Siracusano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale per lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato».
1.37. Calabria.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
1.192. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti parole: «per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».
1.170. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.193. Fassina, Epifani, Conte, Fornaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.138. Trizzino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2022, limitatamente alle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni di assistenti sociali approvate negli anni dal 2016 al 2018.
1.123. Dal Moro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2019-2021».
1.165. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.180. Cillis.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1.182. Ciprini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;
b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
Pag. 73d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.
9-ter. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
9-quater. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
1.99. Lacarra.
Al comma 9, dopo le parole: possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, aggiungere le seguenti: avvalendosi di ogni modalità di reclutamento consentita dalla legge, compreso l'utilizzo di graduatorie di concorso preesistenti valide.
1.181. Cubeddu.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
1.102. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021»;
b) alla lettera b) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
c) alla lettera c), le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
1.15. Topo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
*1.103. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.
*1.146. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*1.108. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 48-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre Pag. 742020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
1.101. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
1.100. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le regioni di cui al comma 1, dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già svolti per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle motorizzazioni civili.
1.179. Marino.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In considerazione della situazione di criticità finanziaria dei comuni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è sospesa fino 31 dicembre 2021.
1.12. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 176.
1.140. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2021, è prorogata al 30 settembre 2021.
1.195. Fassina, Epifani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti «e per l'anno 2021».
1.141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La validità delle graduatorie Pag. 75 comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022.
1.194. Fassina, Epifani.
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;
b) alla lettera b) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;
c) sostituire la lettera c) con la seguente: è aggiunto in fine il seguente periodo: «per gli anni 2021 e 2022 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.300.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020».
1.163. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il Comune di Matera provvede, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1.211. Lacarra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 57 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis: All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
b) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni» sono sostituite con: «per la durata di 6 anni».
c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020».
1.128. Grippa.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia Pag. 76 e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.118. Rospi.
Al comma 11, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.
1.160. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dopo la scadenza del termine ordinario dell'incarico, i componenti delle Autorità e degli organismi di cui al comma 1 restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
b) al comma 2, le parole: «alla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero alla cessazione anticipata dell'incarico stesso».
11-ter. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario dell'incarico ovvero dalla cessazione anticipata dell'incarico stesso».
1.18. Bruno Bossio.
Sopprimere i commi 12 e 13.
1.113. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
b) alla rubrica le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse;
1.203. Cattaneo, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.129. Invidia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, Pag. 77 con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
1.130. Invidia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.131. Invidia.
Sopprimere il comma 15.
1.72. Costa, Magi.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
15-ter. Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti infiltrazioni mafiose connesse allo stato di grave crisi economica, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla Direzione investigativa antimafia, anche in considerazione della celebrazione del trentesimo anniversario della sua istituzione.
15-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.200. Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 15,aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «fino 31 dicembre 2021».
15-ter. Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti infiltrazioni mafiose connesse allo stato di grave crisi economica, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla Direzione Investigativa Antimafia, anche in considerazione della celebrazione del trentesimo anniversario della sua istituzione.
15-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.201. Cannizzaro, D'Ettore.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 78presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
1.58. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, statuti distinti e autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI).
1.205. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 48-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
*1.142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.
*1.145. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*1.95. Serracchiani, Andrea Romano, Viscomi.
*1.56. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1 gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
1.57. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. L'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
Art. 27.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale Pag. 79 da COVID-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno cinque giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.
1.208. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Nelle more dell'attuazione del piano di assunzioni di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, gli incarichi di collaborazioni conferiti da ANPAL Servizi SPA, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. A tale fine, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è autorizzata la spesa a favore di ANPAL Servizi SPA. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU» di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.198. Fassina, Epifani.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di garantire la piena efficienza della pubbliche amministrazioni Pag. 80per fare fronte alla situazione di crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 i soggetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche retribuiti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.59. D'Attis.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
«2-ter. Il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e i termini relativi agli atti di cui al comma 2 sono prorogati di 180 giorni».
1.70. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dello stato di emergenza».
1.133. D'Uva, Ascari.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per la presentazione di leggi di iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della medesima legge si intende prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data finale di qualsiasi misura restrittiva conseguente alla pandemia.
1.174. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Durante la sospensione di cui al presente comma, si applica il testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale vigente al 30 agosto 2020.
1.74. Costa, Magi.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di consentire ai comuni di reperire le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla diffusione del COVID-19, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il limite alla spendibilità dei disavanzi previsti dall'articolo 1 commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.125. Tuzi.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2022».
b) Alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
1.68. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano in quanto compatibili anche alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate.
*1.190. Tartaglione.
*1.109. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.196. Conte, Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «28 febbraio 2021» e «30 settembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.
1.21. Nevi, Barelli, Porchietto, Spena, Squeri, Torromino, Baldini, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
1.147. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1.66. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
1.162. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite da: «30 novembre 2021».
1.69. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole, ovunque ricorrano: «dal 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 28 febbraio 2022»
1.158. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
1.136. Gagnarli, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Cassese, Gallinella.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.73. Costa, Magi.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
1.107. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologi avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,»;
b) al primo periodo, le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;
c) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
18-ter. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «35 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico.».
18-quater. Agli oneri di cui al comma 18-ter, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.176. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell'ente presso il quali gli stessi sono stati Pag. 83maturati, è iscritto in apposito elenco speciale costituito e tenuto dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di detto personale nel profilo professionale corrispondente alla attività lavorativa svolta, come indicata nell'elenco speciale, nei limiti di quanto previsto nei propri piani triennali di assunzione».
18-ter. Dopo l'articolo 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 34-ter.
1. Il personale di cui all'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è iscritto in apposito elenco speciale secondo l'ordine di richiesta.
2. All'iscrizione nell'elenco speciale provvede il dipartimento della funzione pubblica, su richiesta dalla amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in capo al personale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto interessato. Il nominativo viene iscritto nell'elenco speciale con l'indicazione del profilo professionale corrispondente alle attività lavorativa svolta, come indicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo curriculum professionale.
3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è prevista per la durata di mesi 24.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate alla assunzione a tempo indeterminato del personale iscritto nell'elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto all'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vi provvedono dandone contestuale comunicazione al dipartimento, che provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall'elenco».
1.19. Fioramonti.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
18-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
18-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
18-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con Pag. 84modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
1.185. Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell'ente. A tale fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016».
18-ter. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: «e fino all'esercizio 2025».
18-quater. All'articolo 188-bis comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune».
18-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 18-bis a 18-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.177. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e, al secondo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
18-quinquies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
1.186. Alaimo.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
18-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021».
18-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
1.127. Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
19. All'articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell'interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi socio-occupazionale di Campione d'Italia di cui all'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136».
20. Il comma 2 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è abrogato.
1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
18-ter. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.97. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Serracchiani.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
18-ter. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*1.110. Occhionero, Marco Di Maio, Del Barba.
*1.134. Dieni.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
**1.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.
**1.92. Marco Di Maio, Del Barba.
**1.120. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021».
1.104. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera c) le parole: «al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2 lettera b) le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
c) al comma 10 le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021» e le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
d) dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
«11-ter. L'attività di lavoro prestata ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 1 del presente decreto».
1.114. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo Pag. 87 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) fino al 31 dicembre 2021 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data;
b) fino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data.
1.105. Bordo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate negli anni dal 2011 al 2017 è differita al 31 dicembre 2021.
1.1. Bordo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
2) alla lettera c), le parole: «abbia maturato, al 31 dicembre 2020,» con le seguenti: «abbia maturato, al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
2) lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;
1.2. Bordo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.187. Bilotti.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) partecipazioni, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale o per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.».
1.183. Elisa Tripodi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel Pag. 88periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non costituisce motivo per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato causato da ragioni dipendenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1.204. Ceccanti.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 18, comma 1, dopo le parole: «che escluda la loro responsabilità,», sono aggiunte le seguenti: «anche relativamente alla fase preliminare, nonché nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del provvedimento volto all'accertamento della responsabilità penale e contabile».
1.191. Conte, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte il gruppo».
1.6. Sani.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, di cui una riservata al personale interno».
1.171. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 18 inserire il seguente:
18-bis. Al comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «il corretto funzionamento degli uffici,» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65».
1.64. Paolo Russo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale nelle spiagge, tutte le concessioni demaniali stagionali legittimamente rilasciate nell'anno 2020 sono rinnovate per l'anno 2021.
1.143. Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
1.126. Papiro.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 149, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 136».
1.5. Sani.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le Pag. 89parole: «dalla Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di rilevanza costituzionale».
1.16. Topo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «30 luglio 2021».
1.184. Caso.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 16, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
1.20. Squeri, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»
1.111. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è abrogata.
1.3. Cenni, Ciampi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 20, comma 2, lettera d) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «un milione» sono sostituite dalla seguente: «500.000».
1.4. Cenni, Ciampi.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: «compresi» è sostituita con la seguente: «salvo».
1.53. Sisto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)
1. All'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
2. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».
1.01. Capitanio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti Pag. 90 verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)
1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.
5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.
*1.02. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*1.06. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.07. Viscomi.
*1.013. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
*1.032. Invidia.
*1.035. Fassina.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.
(Proroga dei termini in materia di obblighi per l'accessibilità)
1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente Pag. 91legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022;.
1.03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)
1. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) Al comma 9 le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».
1.04. Bergamini, Sisto, Mandelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.05. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica comune di residenza)
1. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare».
1.08. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali)
1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
5. Fino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, Pag. 93anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.
6. Gli iscritti all'albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 842-sexies a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
1.09. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, la validità delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie.
Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso.
1.010. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)
All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «2011», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «dal 2012 al 2017», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.012. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)
All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
Pag. 94 b) alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.011. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:e:
Art. 1-bis.
Al comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli anni 2021, nel limite di 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
1.014. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al comma 279, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1.015. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga Naspi e Dis-Coll)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021».
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive, previsto al comma 324 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite delle risorse stanziate per l'assegno di ricollocazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disciplinati il funzionamento e le condizioni di accesso del Fondo, ai fini del comma 1.
1.016. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme in materia di incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e dei magistrati del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale)
1. All'articolo 1, comma 171, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per Pag. 95cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l'anno 2021, e di euro 10.796.091 a decorrere dall'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma. Conseguentemente le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo del presente comma, avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
2. All'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 1, comma 320-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023». Conseguentemente e per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nel 2021, di altri tre nel 2022, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive dieci unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, dovendosi potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, assegnati in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa, nel triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nel 2023, per una spesa di euro 386.490,44 per l'anno 2021; di euro 4.672.610,21 per l'anno 2022; di euro 4.774.371,46 per l'anno 2023; di euro 5.560.084,90 per l'anno 2024; di euro 5.793.042,18 per l'anno 2025; di euro 5.843.375,18 per l'anno 2026; di euro 5.946.661,80 per l'anno 2027; di euro 5.986.230,49 per l'anno 2028; di euro 6.721.685,52 per l'anno 2029 e di euro 6.721.685,52 annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 96 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla terza riga, le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
b) alla quinta riga, le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
c) alla sesta riga, le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
1.017. Dieni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465)
1. Il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, è inquadrato nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico nelle regioni ove le predette funzioni siano state svolte.
1.018. Dieni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
1. All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni possono conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche con retribuzione».
1.019. Di Sarno.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di personale della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1.020. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine relativo alle variazioni di bilancio dei comuni per l'utilizzo delle risorse statali connesse all'emergenza COVID-19)
1. All'articolo 19-decies, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza».
1.021. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Pag. 97Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale)
1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre ai competenti uffici la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei termini di proroga dei contratti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:
a) allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti «aggiuntivi» rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;
b) allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;
c) attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;
d) quantificare l'onere economico per la Regione Siciliana.
3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.
5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.
1.023. Miceli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
1.024. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.
1.025. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)
1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
*1.026. Ehm, Barbuto, Ciprini, D'Arrando, Palmisano, Ciampi, Donzelli, Mugnai, Pastorino, Lapia, Ascari.
*1.036. Calabria, Bartolozzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
(Istituzione elenco speciale di personale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma
«12-bis. Il personale in possesso dei requisiti, che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro per legittimi impedimenti dell'ente presso il quale gli stessi sono stati maturati, è iscritto in apposito elenco speciale istituito e tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la durata di 24 mesi. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora interessate, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di detto personale nel profilo professionale corrispondente all'attività lavorativa svolta, come indicata nell'elenco speciale, nei limiti di quanto previsto nei propri piani triennali di assunzione.».
2. Dopo l'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 34-ter.
1. Il personale di cui all'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 755 è iscritto in apposito elenco speciale, secondo l'ordine di richiesta, per la durata di mesi 24. 2. All'iscrizione nell'elenco speciale provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto interessato, il Dipartimento della Funzione pubblica, su richiesta dell'amministrazione che ha accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il nominativo viene iscritto nell'elenco speciale con l'indicazione del profilo professionale corrispondente all'attività lavorativa svolta, come indicato dalla amministrazione richiedente, unitamente al suo curriculum professionale.
3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate alla assunzione a tempo indeterminato del personale iscritto nell'elenco di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 755, vi provvedono dandone contestuale comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall'elenco».
1.027. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)
1.In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
1.028. Cirielli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti Pag. 100 di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1.
1.022. Viviani, Rixi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1.
1.029. Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione continua dirigenti PA)
1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le Istituzioni e le università prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.030. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)
1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello Pag. 101stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;
c) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2021»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico».
1.031. Saitta.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialistici, fino al 31 dicembre 2022, i dirigenti medici delle amministrazioni pubbliche dello Stato che hanno raggiunto il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio e la massima anzianità contributiva, in deroga alla legge 11 agosto 2014 n. 114, possono presentare domanda di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza per il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, comunque non oltre il settantesimo anno di età. Rimane salva, comunque, la facoltà del dipendente di dimettersi prima dello scadere del periodo di trattenimento applicandosi, nella fattispecie, le disposizioni contrattuali vigenti in materia di preavviso.».
1.033. Baldino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. All'articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2021».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, Pag. 102n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.
1.037. Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. Per esigenze di celerità, a causa degli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.034. Fassina, Epifani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. La Regione Liguria e Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1.
1.038. Viviani, Rixi, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e 2020», sono sostituite dalle seguenti. «,2020 e 2021».
1.039. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
2.64. Palazzotto, Muroni, Fratoianni, Pastorino.
Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.
2.61. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia su tutto il territorio nazionale, in via del tutto eccezionale e transitoria, e fino al perdurare dello stato di emergenza, non saranno rilasciati nuovi permessi di soggiorno.
2.59. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, al comma 2, sono soppresse le parole: «entro il termine di decadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) all'articolo 11, al comma 1, sono soppresse le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2-ter. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, quantificati in 800 mila euro per il 2021 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2.35. Formentini, Zoffili, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I termini di proponibilità delle domande di riparazione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 aventi scadenza nel periodo di tempo compreso dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2022.
2.33. Costa, Magi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Sono prorogati di un anno i termini per proporre la domanda di riparazione di cui all'articolo 315 del codice penale che abbiano scadenza in un periodo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2022.
2.34. Costa, Magi.
Al comma 3, sostituire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 2021 con le seguenti: sono prorogati al 31 dicembre 2022.
2.58. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
3-ter. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare esclusivamente al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati in data non anteriore al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, anche fino alla concorrenza di debiti certi liquidi ed esigibili e non pagati alla data del 31 dicembre 2021; la quota di restituzione annuale non può eccedere, in termini di Pag. 104cassa, un valore non superiore al 5 per cento degli incassi delle entrate correnti al 31 dicembre 2019.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro e non oltre il termine del 30 aprile 2022 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro venti anni dall'anno di erogazione dell'anticipazione, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.
7-decies. Dall'anno 2022, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono raddoppiate nei confronti degli enti locali che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 30 aprile 2020 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al 7-septies.”».
2.48. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. In considerazione dell'attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a Pag. 105quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.
2.63. Giovanni Russo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
2.40. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per l'esercizio finanziario 2021.
2.46. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
2.53. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2.51. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 Pag. 106della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021.»
2.52. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alle convenzioni di segreteria di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), possono partecipare un numero massimo di 5 enti. Tale limite non si applica nel caso di convenzioni tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2.11. Ruffino.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 28 febbraio, e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, alinea, della citata legge n. 160 del 2019 è prorogato al 15 aprile.
2.44. Durigon, Iezzi, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Molteni, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Stefani, Vinci, Ziello, Fogliani, Gerardi, De Angelis, Saltamartini, Zicchieri.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 gennaio 2021».
2.50. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
2.47. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 222 contratte dal 1° gennaio 2018 e dei residui attivi».
2.43. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di sei mesi».
2.45. Durigon, Iezzi, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Molteni, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Stefani, Vinci, Ziello, Fogliani, Gerardi, De Angelis, Saltamartini, Zicchieri.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
2.54. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021.
2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
4-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
4-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
4-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
4-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
4-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
2.19. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
4-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
4-quater. All' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
4-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
4-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
4-septies. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo Pag. 10818 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
2.26. Mulè, Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
4-quater. All'onere di cui al comma 4-ter quantificato in 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.15. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole «e del 2021».
4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
2.20. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
4-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 4-bis sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei Pag. 109debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.21. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, impegnate nell'emergenza sanitaria da COVID-19, i termini non ancora scaduti per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi secondo la programmazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono prorogati di 5 anni.
4-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 4-bis, le strutture sanitarie che hanno avviato l'adeguamento con le modalità previste all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, possono optare per le modalità di adeguamento per lotti, previste all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione.
2.2. Zardini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, la graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
4-ter. Al fine di dare attuazione al comma 4-bis, il Ministero dell'interno provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 4-bis.
2.28. Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilito in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, è attualmente stabilito in 12 mesi per estratti e certificati precedenti al 1948.
4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, e ancora in corso, è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2.5. Siragusa.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'ultima Pag. 110 proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.».
4-ter. I termini di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.
2.4. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 Pag. 111dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.29. Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per assicurare la continuità di gestione e la proporzione di un segretario comunale in ogni ente locale, in attesa dello svolgimento dei concorsi COA, hanno facoltà di iscriversi all'Albo nazionale, sezioni regionali, dei segretari comunali e provinciali i Vicesegretari comunali in possesso dei seguenti requisiti cumulativamente: titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario comunale; esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella pubblica amministrazione locale, dei quali 6 mesi (cumulabili) di reggenza di sedi vacanti di segreteria di classe IV e III nell'ultimo decennio. I Vicesegretari sono iscritti nell'Albo nazionale, sezione regionale corrispondente alla sede e classe di maggior popolazione, con il limite inferiore ai 10.000 abitanti, nella quale è stata svolta l'attività di reggenza. Previa richiesta da inviarsi al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, lo stesso provvederà all'iscrizione dei soggetti che presentano i suddetti requisiti e alla successiva formazione con modalità telematica di appositi corsi della durata di 20 ore di e-learning.
2.9. Baratto, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.39. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente differito, al 31 marzo 2021, dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell'anno 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.38. Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il periodo 2020-2024, i comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia definito con il decreto di cui all'articolo 33, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2020, n. 58, possono utilizzare, in aggiunta, alle percentuali annuali massime di incremento del personale in servizio, anch'esse definite con il medesimo decreto, anche le facoltà assunzionali residue derivanti dalle cessazioni di personale dei cinque anni antecedenti al 2020. Restano fermi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, il limite del valore soglia di cui al primo periodo, e la coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale.
2.6. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito il seguente:
«821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.».
2.14. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 460 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.60. Caretta, Ciaburro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
2.23. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente Pag. 113 all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2.18. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.
2.8. Gregorio Fontana, Sisto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19, le consultazioni elettorali concernenti le elezioni di presidenti delle province e dei consigli provinciali indette per il mese di febbraio 2021, sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale; in tal caso, la nuova indizione ha luogo il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
2.10. Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 31 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 15 maggio. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*2.37. Marco Di Maio, Del Barba.
*2.65. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi».
2.67. Stumpo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021.
2.22. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 60 è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi Pag. 114dalla data di svolgimento delle elezioni e i presidenti di provincia uscenti per non più di due mandati consecutivi purché ricoprano la carica di consigliere comunale».
2.66. Stumpo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
*2.27. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*2.55. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*2.32. Morgoni, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, i sindaci dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 3.000 abitanti, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, è aumentato di un mandato.
2.56. Silvestroni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
2.13. D'Attis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
2.12. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
2.17. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.1. De Menech.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.
2.24. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A partire dall'anno 2021», ovunque Pag. 115 ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
2.16. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
2.25. Pella, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*2.62. Galizia.
*2.57. Ubaldo Pagano.
*2.31. Gebhard.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è prorogato di ulteriori sei mesi per estratti e certificati precedenti al 1948;
b) sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.
2.3. Siragusa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.
2.41. Molteni, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti : «entro il 30 giugno 2021».
2.49. Brescia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 44, 23 febbraio 1999 sono aggiunti i seguenti:
1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni annui a decorrere dal 2021. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.
1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento Pag. 116della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Mediocredito Centrale e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non sono considerati come non ammissibili al rilascio della garanzia del Mediocredito Centrale i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca d'Italia. Non è considerato il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti, imprese ed operatori economici, che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia di cui al comma 1-quater.
1-sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, Pag. 117 con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga adeguamenti antincendio nelle strutture turistico ricettive)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.
2.07. Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente)
1. I Comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.
3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Il procedimento per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 119 del presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.
2.01. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra)
1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (Anvcg), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ristoro al personale dell'Amministrazione Civile dell'interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria)
1. Al fine di ristorare il personale dell'amministrazione civile dell'interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, dal danno subìto per l'abrogazione della carriera prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I, senza che vi sia stata una revisione dell'ordinamento professionale tale da mantenere le progressioni di carriera previste dall'abrogata carriera direttiva. Il personale non dirigente appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I, confluirà in un ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
2.06. Elisa Tripodi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno)
1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell'assetto organizzativo ministeriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell'interno alle previsioni recate dall'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'adozione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.08. Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo ordinario per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra)
1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.886.161,66 mila euro.
2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.
2.03. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia contabile)
1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021»;
b) le parole «le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.010. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021».
2.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
ART. 3.
Sopprimere il comma 2.
*3.238. Trancassini, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.41. Mazzetti, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.
2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pag. 121
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.257. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle province e alle città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*3.64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*3.84. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.
*3.69. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.297. Pentangelo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dedicate alla nautica da diporto», sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale»;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;
d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i provvedimenti di riscossione coattiva»;
e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudiziari o amministrativi inclusi quelli inerenti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente il pagamento dei canoni per l'anno 2020.
3.323. Buratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di adeguamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022.».
3.264. Pastorino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2020»;
b) al comma 8, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».
3.322. Buratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
3.86. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, in caso di finanziamenti statali in conto capitale, sono autorizzati per l'anno 2021 ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti e gli interventi di spesa, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*3.85. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
*3.65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
**3.83. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
**3.273. Pastorino, Fornaro.
**3.199. Lollobrigida, Silvestroni, Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.68. Marco Di Maio, Del Barba.
**3.82. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da Covid-19, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata in via eccezionale sino al 31 dicembre 2021. In via eccezionale, la competente filiale dell'agenzia del demanio determina il canone da corrispondersi in misura fissa corrispondente al dieci per cento dei ricavi conseguiti dall'impresa nell'anno di riferimento.
3.5. Pellicani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
3.272. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*3.237. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*3.189. Miceli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa nazionale e regionale, sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria».
3.6. Pellicani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
3.271. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
3-ter. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
3.206. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: «e del 2021».
4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
*3.269. Pastorino, Fornaro.
*3.188. Ubaldo Pagano, Miceli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.
3.164. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*3.92. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
*3.192. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.267. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo Pag. 125 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
3.266. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 i comuni non in stato di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province e le città metropolitane, in sede di prima applicazione, possono istituire il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2022.
3.115. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Covid-19 la riscossione del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 luglio 2021.
3.116. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
*3.93. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
*3.268. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per il settore idrico, al 30 giugno 2021».
3.96. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.
*3.98. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.
*3.193. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
**3.95. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
**3.262. Muroni, Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dalla sospensione delle attività di riscossione.
3.320. Topo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 821, è inserito il seguente:
«821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.».
*3.91. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.
*3.191. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.265. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
3.97. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) immobili adibiti a palestre, piscine, impianti sportivi;
d-ter) immobili destinati a ristoranti, pub, bar, gelaterie, pasticcerie o comunque luoghi autorizzati alla somministrazione di alimenti.».
Conseguentemente, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.225. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) immobili non compresi nelle lettere a), b), c) e d) e destinati alle attività produttive colpite dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, come individuati dai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».
Pag. 127 Conseguentemente, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.224. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
3.94. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021».
3.261. Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del Covid-19, agli enti locali, che alla data del 31 gennaio 2020 hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancora in corso di approvazione a norma della legislazione vigente in materia, è data facoltà di riformulare o rimodulare il piano originariamente presentato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.245. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei principi contabili.
3.169. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
3.167. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».
3.168. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 4-septies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
3.223. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° luglio 2021».
3.1. De Menech.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano agli enti locali per l'esercizio 2021.
3.166. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
3.263. Muroni, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 857 a 864 sono abrogati.
3.165. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, quantificati in 557 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 5-quater.
5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3.42. D'Attis, Sisto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.185. Morrone, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, Pag. 129 con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021».
*3.198. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.163. Scagliusi.
*3.72. Lacarra.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 93,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.125. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
3.131. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
3.145. Durigon, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, al punto 1) le parole: «per il 20 per cento» sono sostituite da: «per il 5 per cento» e al punto 2) le parole: «per l'80 per cento» sono sostituite dalle parole: «per il 95 per cento».
3.147. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere c), comma 6, lettere c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.158. Martinciglio, Cancelleri.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, sopprimere il comma 8;
b) all'articolo 13, sopprimere il comma 14;
c) all'articolo 14, sopprimere il comma 1;
d) all'articolo 16, sopprimere il comma 2;
Pag. 130e) all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 aggiungere le seguenti: fatti salvi i diversi termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell'allegato medesimo;
f) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021.
Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021
Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
g) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 15 aggiungere il seguente:
15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;
h) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;
i) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:
30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.
Sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale
3.319. Ceccanti, Butti, Paolo Russo.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021»;
b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni in quanto compatibili. Agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano esclusivamente i commi 2 e 7.».
3.90. Bazoli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di cessazione dello Pag. 131stato di emergenza epidemiologica da Covid-19».
3.315. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «il cui avviso di convocazione è stato pubblicato entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021».
3.195. Mancini.
Al comma 6, sostituire le parole: entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da COVID-19.
3.201. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 2021»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «assemblee convocate» sono sostituite dalle seguenti: «assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato».
*3.67. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.132. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*3.286. Mandelli.
*3.326. Ubaldo Pagano.
Al comma 6, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
**3.27. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
**3.133. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;
b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.;
c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.
3.149. Madia.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.
*3.211. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*3.259. Gallinella.
*3.60. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
*3.140. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.13. Nevi, Mandelli, Sisto.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
**3.278. Fornaro.
**3.220. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021».
6-ter. All'articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021».
6-quater. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021».
*3.52. Paolo Russo.
*3.100. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.127. Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
*3.303. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2022».
3.101. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
*3.53. Paolo Russo.
*3.304. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
*3.128. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma.
Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
**3.311. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
**3.213. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.33. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della Pag. 133TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
3.184. Gava, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In deroga all'articolo 2615-bis del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 30 giugno 2021.
*3.207. Ubaldo Pagano.
*3.197. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.43. D'Attis, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In deroga agli articoli 2435 e 2615-bis del codice civile, i bilanci e gli atti collegati sono redatti e depositati presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio delle imprese entro il 30 giugno 2021.
3.176. Morrone, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
3.183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Covolo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
3.172. Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.170. Fogliani, Ribolla, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.171. Ribolla, Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili, di seguito denominata Commissione, per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in particolare ai fini dell'applicazione dell'IMU, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
7-ter. I componenti della Commissione di cui al comma 7-bis, in numero non superiore a 5, sono un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, che sono a carico dell'amministrazione di appartenenza nei limiti delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente.
3.305. Cassese.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*3.10. Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.
*3.210. Lorenzin.
*3.126. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.
*3.235. Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.139. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende alberghiere Pag. 135 e turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
**3.270. Pastorino, Fornaro.
**3.161. Ianaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
*3.218. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
*3.102. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.54. Paolo Russo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.129. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
1. Ferme rimanendo la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista.
2. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
a) dagli iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
b) dagli iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione uno dei seguenti titoli:
b1) un secondo titolo di laurea specialistica o a ciclo unico;
b2) un diploma di Master universitario di secondo livello;
b3) un dottorato di ricerca;
b4) un attestato finale di un corso di perfezionamento universitario ai sensi dell'art. Pag. 136 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 della durata complessiva non inferiore a duecento ore;
b5) un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
b6) la qualifica di professore universitario di ruolo;
c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno otto anni, previa dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
4. Il titolo di specialista può essere conseguito per un numero di settori di specializzazione indicato dal regolamento di cui al comma 8.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a), sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, e dalle università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
6. Il titolo di specialista può essere revocato o sospeso per gravi violazioni dei doveri deontologici concernenti il suo esercizio.
7. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito o al quale il titolo sia stato revocato o sospeso.
8. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3.».
3.316. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tal fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
3.214. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti Pag. 137 di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'anno di imposta 2020, è prorogato per l'anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all'anno di imposta 2020 alla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri i cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.18. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti che svolgono attività di impresa individuata con i seguenti codici Ateco 92.00.02, 93.29.30 e 32.40.10 è riconosciuto un contributo calcolato applicando una percentuale del 100 per cento alla differenza di fatturato fatto registrare nell'anno 2020 rispetto a quello fatto registrare nell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, nel limite di 1.000 milioni di euro si provvede per l'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.16. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all'art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.15. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.19. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, Pag. 138 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
3.219. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
3.17. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «giustizia tributaria», sono inserite le seguenti: «o da un professionista di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».
3.151. Scanu.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.255. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19.
3.258. Misiti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270, del 29 ottobre 2020 le parole: «entro la fine del mese successivo», sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi successivi».
3.187. Morelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
«679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022».
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.186. Morelli, Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
3.239. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 9;
2) al comma 10, sostituire le parole: 1° marzo 2021 con le seguenti: 1° giugno 2021.
3.45. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
9. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
10. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
3.250. Grimaldi.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 544 è sostituito dal seguente:
«544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione della lotteria, oltre ai beni e ai servizi che, essendo esclusi dalla lotteria degli scontrini in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi dai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.».
3.118. Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.119. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, con le seguenti: adottarsi entro e non oltre il 1° luglio 2021.
3.182. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: 1° febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° giugno 2021;
b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° Pag. 140gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui».
3.46. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
Al comma 9, sostituire le parole: 1° febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
3.202. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3.252. Cancelleri.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» e al terzo periodo le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2022».
3.302. Osnato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021» e al terzo periodo le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° agosto 2021, nel caso in cui».
*3.99. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.51. Paolo Russo.
*3.215. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Al comma 10 sostituire le parole: 1° marzo 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
3.44. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 10, sostituire la parola: 1°marzo 2021 con la seguente: 1° maggio 2021.
3.203. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
10-ter. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 10-bis sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.
10-quater. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
10-quinquies. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3.299. Topo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con una sanzione amministrativa Pag. 142 pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila».
3.300. Topo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
10-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
10-quater. Agli oneri di cui ai commi 10-bis e 10-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.298. Lorenzin.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2021», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in euro 330 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.20. Mulè.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2021», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
10-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.103. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021», sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
3.284. Mandelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di contenere le gravi conseguenze dell'emergenza da Covid-19 sugli operatori commerciali su aree pubbliche, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 e successivi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto Pag. 143 legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differita al 1° gennaio 2022 limitatamente alle attività commerciali su aree pubbliche.
3.208. Lacarra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2021».
3.157. Licatini.
Sopprimere il comma 11.
3.120. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.
11-ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.
11-quater. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021: a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021; b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.
11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5, comma 2 e comma 3, per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.
11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2020.
3.244. Ubaldo Pagano, Carnevali, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-sexies, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al comma 3-septies, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
11-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 11-bis, pari a 870.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.314. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente Pag. 144della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
11-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
11-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».
11-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.39. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
11-ter. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
3.73. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2021», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». Pag. 145
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 11-quater.
11-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;
b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “6 per cento”.
c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.”».
3.40. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
11-ter. La proroga di cui al comma 11-bis si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.
11-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 11-bis e 11-ter.
3.47. Bergamini, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «effettuano abitualmente acquisti» sono aggiunte le seguenti: «per un valore minimo di 1 euro,»;
b) dopo le parole: «di cui al comma 289» sono aggiunti i seguenti periodi: «L'acquirente può beneficiare del rimborso per il primo pagamento giornaliero in favore di ciascun esercizio di vendita. Sono escluse dalla misura le corresponsioni che hanno ad oggetto il pagamento di polizze assicurative, rifornimenti di carburante, sanzioni amministrative, utenze energetiche, utenze telefoniche, servizi internet, trasmissioni video in abbonamento, tasse automobilistiche e qualsiasi altro pagamento inerente bollettini di qualsiasi tipologia».
11-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti modificativi del decreto 24 novembre 2020 al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative del comma 11-bis.
3.256. Gabriele Lorenzoni.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Pag. 146le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
11-ter. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.132,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 11-quinquies.
11-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3.49. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «500.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
11-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.63. Giaccone, Legnaioli, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;
b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”.
c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.”».
3.36. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria». Pag. 147
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.30. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Sisto.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2022».
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 11-quater.
11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3.50. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei commi 1 e 2-ter, le parole: «31 dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021»;
11-ter. All'articolo 152 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
11-quater. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «16 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio 2021».
3.179. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 144, ai commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 16 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
11-ter. Ai fini della copertura delle disposizioni di cui al comma 11-bis, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
3.7. Mazzetti, Occhiuto.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «, ai liberi professionisti,» inserire le seguenti: «inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, Pag. 148comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
11-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, il fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.134. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, , dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» aggiungere le seguenti: «e 2021».
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.62. Legnaioli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «, e il divieto di trasferimento dei locali» fino al termine della medesima lettera sono soppresse.
11-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori.
3.25. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021».
3.87. Braga, Fragomeli, Lorenzin.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
11-ter. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
*3.55. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.173. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono così ripartite:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate alla regione Lombardia, al fine di ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'ordinanza del Ministro della salute del16 gennaio 2021;
b) quanto alle risorse residue per l'anno 2021, e a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare le attività economiche operanti nei settori del commercio al dettaglio, bar e ristorazione, sono destinate alle regioni e alle province autonome e ripartiti in base alla tabella A allegata per l'anno 2022 e con la medesima percentuale di cui alla tabella citata per l'anno 2021.
Tabella A
Riparto risorse
| |
Piemonte |
231.500.490 |
Valle d'Aosta |
8.180.750 |
Liguria |
83.698.790 |
Lombardia |
672.214.300 |
Provincia Autonoma Bolzano |
42.845.690 |
Provincia Autonoma Trento |
35.254.200 |
Veneto |
277.198.800 |
Friuli-Venezia Giulia |
64.975.300 |
Emilia-Romagna |
275.086.250 |
Toscana |
199.635.800 |
Umbria |
38.823.400 |
Marche |
70.681.900 |
Lazio |
337.044.590 |
Abruzzo |
55.184.250 |
Molise |
10.745.150 |
Campania |
183.683.750 |
Puglia |
127.604.950 |
Basilicata |
21.641.800 |
Calabria |
56.099.250 |
Sicilia |
149.331.490 |
Sardegna |
58.569.100 |
3.000.000.000 |
3.327. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, assicurando il rispetto del potenziale limite finanziario massimo calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), è autorizzata a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento tale che il rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 30.».
3.321. Buratti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Pag. 150nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.
3.324. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:
a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;
b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.
La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
3.4. Lepri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
3.317. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo l'articolo 9-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.».
3.247. Dal Moro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
3.246. Dal Moro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° marzo 2021».
3.318. Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo le parole: «si deve tener conto delle Pag. 151percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate» sono aggiunte le seguenti: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a) dopo le parole: «si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate» sono aggiunte le seguenti: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato alle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
3.113. Ferri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3.287. Torromino.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
3.248. Dal Moro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2022» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Pag. 152finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.» All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.80. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 109 della legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1-bis sostituire le parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «per l'anno 2021», al comma 1-ter sostituire le parole: «approvazione del rendiconto 2019» con le seguenti: «approvazione del rendiconto 2020», al comma 2 sostituire le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» con le seguenti: «limitatamente all'esercizio finanziario 2021», sostituire le parole: «nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019» con le seguenti: «nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2020», sostituire le parole: «gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso,» con le seguenti: «gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso,», al comma 2-bis sostituire le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» con le seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2021».
3.292. Pentangelo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La proroga di cui al primo periodo si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative del presente comma.
3.70. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, Pag. 153 di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi entro il mese di aprile 2021,»;
2) al secondo periodo, le parole: «le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis, non conformi al presente articolo».
3.154. Martinciglio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» sono aggiunte le seguenti: «da adottarsi entro il mese di aprile 2021,»;
2) al secondo periodo, le parole: «le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «le relative regole tecniche, le ulteriori disposizioni attuative e la disciplina transitoria volta a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo».
3.153. Martinciglio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare i comuni del mancato gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di 187,3 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.137. Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «Testo Unico della Radiotelevisione» all'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alle emittenti radiotelevisive analogiche e digitali, iscritte nel Registro degli operatori della comunicazione (ROC), i consumi Pag. 154 di energia elettrica e gli abbonamenti relativi ai servizi di telecomunicazione internet, web e assimilati, vengono detassati direttamente in fattura dai rispettivi fornitori.».
3.112. Ferri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 il comma 927 è sostituito dal seguente:
«927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751, e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.».
3.226. Mancini, Madia, Lorenzin.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli under 35, al comma 288 della legge 27 dicembre del 2019 n. 160, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, può essere modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289, prevedendo condizioni e modalità attuative di cui al presente comma più favorevoli per gli under 35 in possesso della carta giovani nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale».
3.254. Tuzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) il comma 3-ter è interamente sostituito dal seguente:
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo.
3.141. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria». Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Pag. 155è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.136. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «, nonché alle concessioni lacuali e fluviali ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242»;
b) al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle concessioni lacuali e fluviali, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato».
3.59. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il mese di aprile 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono inoltre definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, che prevedano tra l'altro un regime transitorio adeguato a consentire lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 1-bis non conformi al presente articolo».
3.109. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-bis 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2021. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019.
3.75. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al Pag. 156credito agevolato in favore delle PMI come previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
*3.178. Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*3.190. Miceli.
*3.309. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «della sospensione medesima» aggiungere il seguente periodo: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo».
3.200. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Foti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante “Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.».
3.114. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.78. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Pag. 157 Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla alinea sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «, ai liberi professionisti,» aggiungere le seguenti: «inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»
*3.28. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*3.144. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.
**3.3. Sani.
**3.175. Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
**3.8. Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia COVID-19, nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «sei anni», introdotte dall'articolo 6 comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013, sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
3.146. De Luca.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.76. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per gli esercizi 2020 e 2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3.77. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, di cui al comma 2, lettera c) erogati a favore delle imprese esercenti attività turistico-ricettiva e di ristorazione, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 31 ottobre 2021.».
3.313. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e successive modifiche, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
3.138. Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.241. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
Conseguentemente all'articolo 1, comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: 30 giugno 2021, con le seguenti: 31 ottobre 2021.
3.312. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 53, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mentre la durata del piano finanziario di riequilibrio pluriennale in corso è rimodulata tenendo presente la sospensione del periodo relativo allo stato di emergenza nazionale e della conseguente previsione della quota di copertura stessa».
3.288. Molinari, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dai soggetti che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e riferibili alla filiera agroalimentare primaria.».
3.12. Giacometto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
*3.2. Sani.
*3.57. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.9. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
*3.111. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) a decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo sono fissati, rispettivamente, nella misura dell'11,50 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».
3.243. Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
*3.21. D'Attis.
*3.276. Fassina.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni Pag. 160speciali non contemplate dai predetti decreti legge.
3.209. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i soggetti iscritti all'AIRE, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle successioni aperte dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogato di dodici mesi.
3.23. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alle successioni aperte dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è prorogato di dodici mesi.
3.24. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 109, comma 1-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020».
3.174. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
3.31. Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022». All'articolo 1, comma 540, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1° marzo 2021», sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2022».
3.117. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificata dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
3.148. Sensi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 807, alla lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
Pag. 161 b) al comma 808, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
3.156. Cancelleri.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La proroga di cui al comma 4-bis non si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione da enti creditori privati.».
3.11. Giacometto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
3.74. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021”».
3.34. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021 n. 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».
3.35. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, è inserito il seguente:
«555-bis. Quanto previsto dal precedente comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».
3.275. Fassina.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i comuni, le province e le città metropolitane che, alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancora non hanno adottato il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Pag. 162termine di cui al predetto comma 816, primo periodo, è prorogato al 2022.
3.227. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
3.88. Braga, Fragomeli, Lorenzin.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'alinea le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
3.162. Raduzzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
3.221. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «500.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
1) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.242. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2017, le parole: «per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2021».
3.296. Pentangelo.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sottotuite con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023.».
11-ter. All'articolo 63, comma 1-ter, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» Pag. 163sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
3.222. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, all'articolo 65, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.194. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
3.71. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
3.56. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
3.289. Topo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 202, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021», e al comma 5 le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021».
3.293. Pentangelo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.79. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
3.61. Murelli, Legnaioli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Eva Lorenzoni, Pag. 164Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.196. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2024»;
2) l'ultimo periodo è soppresso.
3.152. Zanichelli, Ascari.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di terreni», sono aggiunte le seguenti: «acquistati da non più di cinque anni».
3.150. Scanu.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
3.81. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.285. Prestigiacomo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di un anno, non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno».
3.233. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: «si applicano a partire dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a partire dal 1° gennaio 2022».
3.295. Pentangelo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al Pag. 165terzo periodo, le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° marzo 2021».
3.58. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Sistema tessera sanitari» sono aggiunte le seguenti: «su base annuale e».
3.308. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° marzo 2021».
*3.48. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*3.236. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.160. Elisa Tripodi.
*3.279. Fassina.
*3.143. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.122. Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Bellachioma.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di un anno, non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, rinnovabile fino a due anni».
3.232. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2018/815 si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.
3.260. Manzo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitutie dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.277. Fornaro, Fassina, Muroni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021».
3.89. Braga, Fragomeli, Lorenzin.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le regioni colpite dal sisma 2016 utilizzano le quote accantonate e vincolate Pag. 166 del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, a 62 milioni di euro per l'anno 2022, a 59 milioni di euro per l'anno 2023, a 24 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione nei rispettivi anni delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.123. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il requisito dimensionale inerente al numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dagli articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giungno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
3.142. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 30 aprile 2021 e, comunque fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, i termini di cui al presente comma sono prorogati di sei mesi».
3.22. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:
11-bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.
11-ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della regione.
11-quater. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.
11-quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, in particolare di cui articolo 5 comma 2 e comma 3, per il IV trimestre, e commi 4, 5 e 6 sono posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.
11-sexies. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio Pag. 167 sanitario nazionale relativo all'anno 2020.
3.124. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».
*3.212. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo Pag. 168o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.».
*3.14. Nevi, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
3.307. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a) le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
3.294. Pentangelo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni.».
3.231. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differita al 1° gennaio 2022.
*3.29. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
*3.135. Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni.».
3.230. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni.».
3.229. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 68, comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
3.240. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 31 dicembre 2021.
3.228. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 è sospesa fino al 1° gennaio 2022.
3.301. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 64, al comma 3-bis il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
3.306. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 222 contratte dal 1° gennaio 2018 e dei residui attivi».
3.290. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il requisito dimensionale inerente al numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
3.26. Mandelli, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente.
11-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
3.107. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.».
3.106. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
1) al comma 234, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali Pag. 170società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile».
2) al comma 235 le parole: «a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico»;
3) al comma 238, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
11-ter. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11-quater. All'onere derivante dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.325. Mancini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
3.104. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presenta articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.108. Del Barba, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile del 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.205. Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Campana, De Filippo, Carnevali.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pag. 171
11-ter. Le disposizioni del comma 11-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
11-quater. Agli oneri di cui al comma 11-bis, valutati in 300,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 120,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.159. Martinciglio, Cancelleri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
3.310. Berardini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
11-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.121. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le Pag. 172procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
Pag. 173f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. Pag. 174
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3.064. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
(Modifiche in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche Pag. 175e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
3.032. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)
1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo Pag. 176 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2021.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
3.069. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della Pag. 177somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:
a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;
b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;
c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;
d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;
e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.
6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.065. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)
1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di Pag. 178amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle parole: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
3.030. Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Miceli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2011 al 2019)
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2021, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore della presente legge o e fino al 31 aprile 2021, riversate ai sensi dello stesso Pag. 179articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 aprile 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2019, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2021, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
3.068. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per limitare i contagi – digitalizzazione incasso assegni)
1. Al fine di limitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi del virus COVID-19, anche attraverso la digitalizzazione dei pagamenti e l'implementazione dell'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, con riferimento all'incasso degli assegni, al girante dell'incasso è consentito, fino al 31 dicembre 2021, di attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
2. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
3. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.
3.0115. Buratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva Pag. 180 del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l'anno 2021, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;
b) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3.020. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(No-tax area per il Mezzogiorno)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
Pag. 181b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242 del medesimo decreto-legge.
6. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».
3.019. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati)
1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall'art. 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.
2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, Pag. 182n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile eccedentario rispetto all'anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.
4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.014. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di invio e applicazione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta)
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 30 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022»;
c) al comma 3, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite da: «sono prorogati di ventuno mesi»;
d) al comma 4, le parole: «notificati nel 2021» sono sostituite da: «notificati entro il 31 gennaio 2022».
2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da: «2020 al 30 settembre 2021».
3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite da: «30 settembre 2021».
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data del 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello Pag. 183stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3.
3.0106. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizione in materia di IRAP)
1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3.070. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Ribolla, Belotti, Frassini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.»;
b) al comma 7, le parole: «7 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «7 dicembre 2021»;
c) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;
d) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.»;
e) al comma 11, le parole: «il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2022»;
f) al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;
g) al comma 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
h) al comma 16, le parole: «entro il 31 marzo 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.062. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo Pag. 185 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
3.0101. Giarrizzo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.0102. De Menech.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)
1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle parole: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
3.057. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta municipale propria)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege sino a concorrenza di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 637,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 187dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 337,1 milioni di euro corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3.023. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale)
1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1993, n. 17 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.
2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1993, n. 17, è soppresso.
4. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «nonché i centri di assistenza doganale».
3.033. Nobili.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo Pag. 188del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:
«555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
3.094. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Di Muro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.031. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Miceli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:
«555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero Pag. 189dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
3.087. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.
4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3.015. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione Tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrisponde riduzione Pag. 190dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.>>
3.0109. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.07. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione TARI e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso Pag. 191della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.083. Stefani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello, Loss, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*3.097. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella.
*3.03. Sani.
*3.026. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.01. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)
1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino Pag. 192 trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.
3.043. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.013. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Facoltatività applicazione canone unico per il 2021)
1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.055. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Pag. 193Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bianchi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure di sostegno a favore del settore della ristorazione)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore della ristorazione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3.053. Frassini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)
1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 30 aprile 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.066. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e proroga Pag. 194 del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)
1. All'articolo 13-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite ovunque ricorrono dalle parole: «30 giugno 2021».
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel secondo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della prima o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021
3. All'articolo 13-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
3.0107. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
3.058. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.0103. De Menech.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga Pag. 195alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.059. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 746 del 1983)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.».
*3.090. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.011. Mandelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riapertura dei termini per rimessione e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)
1. La rimessione in termiti e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni previsti dall'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti e considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2021.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere da aprile 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente Pag. 196 riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.067. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
3.085. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «, Irap e altre proroghe»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: “1° ottobre 2020”, sostituire con: “28 febbraio 2021”.
1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 marzo 2021 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».
*3.010. Mandelli, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Polidori.
*3.091. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di limitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi da COVID-19, anche attraverso la digitalizzazione dei Pag. 197pagamenti e l'implementazione dell'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, con riferimento all'incasso degli assegni, al girante dell'incasso è consentito, fino al 31 dicembre 2021, di attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
2. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
3. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.
3.016. D'Ettore.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Esenzione imposta di bollo in relazione ad esportazioni merce)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo per fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, ovvero domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione di cui all'articolo 15 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.076. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «entro 31 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il 1° luglio 2021».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Pag. 198comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.084. Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)
1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2.
3.042. Spessotto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei contratti di locazione in scadenza)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021 sono prorogati, con l'accordo delle parti, per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda scadenza del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della medesima legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131, e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3.099. Alberto Manca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte Pag. 199dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.».
3.044. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine di pagamento delle rate di mutui e finanziamenti per i proprietari di immobili del comune di Bernareggio vittime di evento calamitoso)
1. Il termine di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel comune di Bernareggio, provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52, è prorogato di sei mesi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.061. Capitanio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis.
(IRAP – Proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.0114. Mura, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Buratti, Lacarra, Sani, Topo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine per le definizioni agevolate)
1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2021».
2. Sono prorogate di 12 mesi le restanti rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
3. Agli oneri derivanti dal comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.063. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)
1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza Pag. 200 epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in euro 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.021. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)
1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
c) al comma 1-quater, le parole: «46,88 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «96,88 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;
d) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;
e) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0105. Prestigiacomo, Mandelli, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)
1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'80 per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.
3.098. Martinciglio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, Pag. 201 parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.072. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.0108. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.08. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Mandelli, Sisto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive, nonché di consumo e somministrazione di cibi e bevande)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive, nonché di consumo e somministrazione di cibi e bevande, è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3.028. Binelli, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli, Morelli, Capitanio, Coin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre Pag. 202 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*3.027. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.04. Sani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter del presente articolo.».
2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3.0100. Giarrizzo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole, ovunque ricorrano: «effettuate nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate negli anni 2020 e 2021».
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.049. Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Predisposizione dei bilanci di previsione 2021-2023)
1. Dopo il comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente:
«821-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma Pag. 203restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.».
3.054. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termini credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative)
1. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.079. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione sanzioni sugli enti locali strutturalmente deficitari)
1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
3.060. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensioni mutui e leasing)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso sino al 30 settembre 2021».
3.05. De Toma.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rideterminazione dei termini per l'amministrazione dei mezzi finanziari per il risanamento)
1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 contratte dall'1 gennaio 2018 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati Pag. 204 per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.».
3.045. Gava, Caparvi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga pagamento canone demaniale per titolari di concessioni a utilizzazione temporanea di suolo pubblico)
1. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.080. Di Muro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.051. Frassini, Fiorini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano»;
b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato.
*3.012. Mandelli.
*3.092. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)
1. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.».
3.096. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)
1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° al 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.078. Frassini, Ribolla, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2021».
3.06. De Toma.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
2. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
3.0104. Prestigiacomo, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga esenzione Tosap e Cosap)
1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.050. Frassini, Covolo, Di Muro, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «al 30 aprile 2021».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «30 aprile 2021».
3.095. Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga plastic tax)
1. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), sono sostituite le parole: «dal 1° luglio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2022»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 288,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.034. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interpretazione in materia di diritto di rivalsa su versamenti contributi previdenziali)
1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
*3.089. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.09. Spena, Mandelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga del termine delle spese notifica dei ruoli stralciati)
1. I termini per le comunicazioni delle istanze di rimborso per le spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico ai Pag. 207sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
3.074. Belotti, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi al canone unico)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».
3.048. Di Muro, Covolo, Cestari, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bianchi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle misure di sostegno delle imprese)
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 1-bis.1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.052. Frassini, Ribolla, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta sui servizi digitali – Proroga versamento)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*3.035. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini.
*3.029. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.0111. Mandelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Spesa notifica dei ruoli)
1. Le istanze di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico Pag. 208 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non sono dovute senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore.
3.073. Belotti, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga credito d'imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo)
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: «30 aprile 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».
3.071. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Frassini, Ribolla.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione)
1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, 160, le parole: «a decorrere dall'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal secondo anno successivo».
3.046. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione split payment)
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 sono sospese per le prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.
*3.025. Sisto.
*3.038. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga periodo di validità ISEE)
1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo le parole: «periodo di validità dell'indicatore.» sono aggiunte le seguenti: «Per l'anno 2021, ai fini del presente articolo, il periodo di validità dell'indicatore relativo all'anno 2020 è prorogato al 15 febbraio 2021».
3.040. Martinciglio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Pag. 209non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
3.093. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)
1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
3.056. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.075. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA)
1. Le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, non si applicano per gli inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021.
3.082. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Ribolla.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito)
1. All'articolo 1, comma 207 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sono sospesi fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al 31 luglio 2021».
3.081. Furgiuele, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione mutui e leasing)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».
*3.024. Sisto.
*3.037. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IRAP – Proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
**3.036. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini.
**3.0110. Fassina.
**3.0112. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga canone unico patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
3.047. Covolo, Cestari, Frassini, Ribolla, Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bianchi, Colmellere, Tarantino.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga versamenti irregolarità formali)
1. I versamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono prorogati al «31 dicembre 2022».
3.077. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni di giochi pubblici)
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni aventi ad oggetto giochi pubblici da mettere a gara, i termini di indizione delle gare di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 727, legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali:
a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni;
Pag. 211b) la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all'affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro 166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l'assegnazione delle nuove concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all'assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte a fronte dell'emergenza epidemiologici.
3.017. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giochi)
1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideterminate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 200 Pag. 212milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3.018. D'Attis, Mulè, D'Ettore, Cattaneo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico-ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.02. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
3.0113. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.086. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termine avvio lavori oggetto di contributi statali (articolo 1, comma 32, legge n. 160 del 2019; contributi 2020 ex comma Pag. 21314-bis, articolo 30, decreto-legge n. 34 del 2019))
1. Per l'anno 2020, il termine previsto all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 31 maggio 2021.
2. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 marzo 2021.
3.088. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Tassazione scommesse ippiche e sportive)
1 Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per il «gioco a distanza» al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per il «gioco a distanza» al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per il «gioco a distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
3.022. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «quattro» sono sostituite dalle seguenti: «nove».
3.039. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga termine della comunicazione delle informazioni relativa ai meccanismi transfrontalieri)
1. Il termine delle comunicazioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale di cui al decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata entro 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il termine delle comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2021.
3.0120. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Pag. 214 Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione canone speciale Rai per le strutture ricettive)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.041. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Elisa Tripodi, Villani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proroga delle soglie di rilevanza per le esposizioni bancarie).
1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3.0116. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione).
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
«2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.».
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Pag. 215
4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui a presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3.0117. Cancelleri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di eventi sismici).
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «e del sisma del 2016», aggiungere le seguenti: «e del 2017».
2. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021», al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
3. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2021» e le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021»,
b) al comma 3, le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021».
4. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 733 le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».
b) al comma 734 le parole: «fino al 31 dicembre 2020» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
Pag. 216 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0118. Caso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.».
3.0119. Del Barba, Marco Di Maio.
ART. 4.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle regioni e dalle province autonome come conseguenza dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento del Fondo sanitario nazionale determinato per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono rese disponibili fino al 31 marzo 2021 e sono destinate al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-ter: Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondere utilizzo delle risorse residue stanziate dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4.156. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Campana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre Pag. 217 1992 è inserito il seguente comma 1-ter: Al fine di contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sulle strutture ospedaliere, ai medici convenzionati a tempo indeterminato del 118, con anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni del comma precedente.
4.94. Panizzut, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva. Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
3-ter. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.
1-ter. I titoli di Massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge».
4.135. Mancini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
*4.30. Sisto, Mandelli, Baldini, Barelli, Squeri, Polidori.
*4.56. Del Barba, Marco Di Maio.
*4.64. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.
*4.114. Lorenzin, Rizzo Nervo.
*4.122. Prisco, Trancassini, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
4-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, al fine di regolare ulteriormente l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, è prevista l'iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma. L'iscrizione al predetto elenco, fatto salvo quanto sopra, è altresì ammessa per coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018. Coloro che hanno ottenuto il titolo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021 possono iscriversi con riserva al predetto elenco entro il 30 giugno 2022, attestando il compimento dei trentasei mesi di attività, anche non continuativa, negli ultimi dieci anni, entro il termine del 30 giugno 2025, per lo scioglimento della riserva. Tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti e massaggiatori capi bagnino, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4.136. Mancini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2021» e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo».
4.170. Mandelli.
Al comma 4, sostituire le parole: quinto periodo con le seguenti: sesto periodo
4.171. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
4-ter. All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. A La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti.».
4.175. Sisto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, Pag. 219n. 27, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché di trattenere in servizio i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021».
4.8. Longo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19, da ultimo, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero della salute, possono procedere mediante accordi, alla definizione degli standard per l'articolazione delle strutture ospedaliere già in possesso di autorizzazione all'esercizio.
4.91. Misiti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria agli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 5, articolo 2-bis del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4.45. Ciampi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale» sono sostituite dalle seguenti: «in terapie basate sull'efficacia ed efficienza».
4.89. Troiano.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche o integrazioni, sostituire le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
4.46. Ciampi.
Sopprimere il comma 5.
*4.10. Siragusa.
*4.74. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
*4.145. Fassina.
*4.139. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.
*4.53. Brambilla, Biancofiore, Zanella, Frassinetti.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le parole: «lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022».
5-bis. La proroga di cui al precedente comma 5, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina.
4.138. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Pag. 220Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino alle parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-bis».
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» è sostituita dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
*4.5. Bologna.
*4.18. Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo.
*4.129. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: Le disposizioni fino a 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi di ricerca europei pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi basata sul monitoraggio di cui al comma 2 e sulla Relazione di cui al comma 2-bis.
b) al comma 2, le parole: entro il 30 giugno 2016 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, .
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
4.26. Magi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino a «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi Pag. 221 dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;».
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.».
*4.4. Bologna.
*4.17. Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo.
*4.128. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, le parole da: “Le disposizioni” fino a “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;”.
b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022”;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Entro il 30 giugno di ogni ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.”.»
4.25. Magi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.
4.11. Siragusa.
Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: entro un anno dalla certificazione da parte del Ministero della salute dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale aventi pari efficacia. A tal fine, entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna invia al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.
4.27. Magi.
Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° aprile 2021.
*4.146. Fassina.
*4.75. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
**4.105. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo, Lorenzin.
**4.140. Ianaro, Nappi, Bella.
Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2025.
4.24. Magi.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 apportare le seguenti modificazioni:
a) la parola «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»
b) le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2023»
c) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»
d) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021» allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4.14. Siragusa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41, comma 2, la lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 è sostituita dalla seguente: c-bis) con un importo annuale pari a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.13. Siragusa.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita con la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020 e pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto Pag. 223del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.141. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: “per 42 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;
2) al comma 2, le parole da: “di 42 mesi” fino a “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”;
b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: “per 42 mesi” fino a “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”».
4.20. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nati negli anni tra il 1959 e il 1965, hanno diritto a presentare la relativa domanda al Ministero della salute entro il termine già fissato dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 166 del 17 ottobre 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per i nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.
4.143. Pastorino, Fassina, Fornaro.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41 comma 2 lettera c-bis del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 a partire dall'anno 2021. Per il solo anno 2021 tale importo è finalizzato a incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi per il rispetto dei divieti di cui al comma 5.».
4.147. Fassina.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41 comma 2 lettera c-bis del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, al punto 1) le parole: «per il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 5 per cento» e al punto 2) le parole: «per l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 95 per cento»
4.148. Fassina.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41 comma 2, lettera c-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 a partire dall'anno 2021. Per il solo anno 2021 tale importo è finalizzato a incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi per il rispetto dei divieti di cui al comma 5.»
4.76. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato il comma 756.
4.15. Siragusa.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 e riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.
4.16. Siragusa.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022».
4.12. Siragusa.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della salute, il personale medico e paramedico volontario, nonchè il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
4.66. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» aggiungere le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti o di borsa di studio di dottorato erogata dalle Università a seguito di procedura selettiva pubblica»;
b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» aggiungere le seguenti: «ovvero sia stato titolare di borsa di studio».
4.172. Mancini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 422 le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
2. al comma 423, le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale»;
3. al comma 424, dopo le parole: «di ricerca, personale» sono aggiunte le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori» e dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «dell'area dirigenziale»;
4. al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
5. al comma 427, dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore»; Pag. 225
6. al comma 428 le parole: «nei ruoli» sono sostituite con le seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto».
*4.36. Mandelli, Bagnasco, Paolo Russo.
*4.125. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
b) al comma 423, primo periodo, le parole da: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità» fino a «apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili»;
c) al comma 424, primo periodo, dopo le parole: «di ricerca, personale» sono aggiunte le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori» e dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «dell'area dirigenziale»;
d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
e) al comma 427, primo periodo, dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «con qualifica di ricercatore»;
f) al comma 428, le parole: «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto».
7-ter. All'attuazione del comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.132. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 apportare le seguenti modifiche:
1. al comma 422 le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
2. al comma 423, le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale»;
3. al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
4. al comma 427, dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore»;
4.101. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2021 e di euro 4.000.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.022.000 per l'anno 2021 ed a euro 2.044.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.48. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzate su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e aggiornati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alle creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla legge del 28 agosto 1997, n. 284. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.67. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4.154. Lorenzin.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria, all'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite Pag. 227 dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.».
*4.144. Fassina.
*4.81. Bella.
*4.117. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
**4.55. Mura, Carla Cantone, Lacarra, Serracchiani, Viscomi.
**4.83. Sportiello, Sarli.
**4.149. Conte, Fassina.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
4.54. Mura, Carla Cantone, Lacarra, Serracchiani, Viscomi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue AVIS, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi.
4.65. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle more di una riforma complessiva del servizio sanitario nazionale, al fine di sperimentare un nuovo modello di organizzazione e di prestazione di servizi Pag. 228sanitari di prossimità all'utenza, al Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è trasferita la somma di 1,5 milioni di euro da utilizzare nell'intervento di realizzazione di un centro socio sanitario. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, voce «Ministero della salute», di cui alla Tabella A della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.50. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8), come modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126), nonché al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27), le parole: «dirigenti medici e sanitari» sono sostituite con le seguenti: «dirigenti medici, veterinari e sanitari».
4.150. Conte.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «diciotto mesi», le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto».
4.113. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 8 del 2020) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020»;
c) le parole: «alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
d) le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto».
4.151. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
1. le parole: «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «il personale in servizio presso gli Istituti almeno un giorno tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020»;
2. le parole: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero titolare, almeno un giorno tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020»;
3. le parole: «alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»
d) le parole: «negli ultimi sette» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto»
4.44. Paolo Russo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis: Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: Pag. 229
1. le parole: «personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020»
2. le parole: «titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «titolare, alla data del 31 dicembre 2020»;
3. le parole: «abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020»;
4. le parole: «negli ultimi sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto anni».
4.107. Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo, Carnevali.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.
7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 così come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 137 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo le parole: «Nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2022»
b) al quarto periodo le parole: «per il medesimo triennio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel medesimo periodo».
4.104. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*4.77. Lorenzin.
*4.90. Trizzino.
*4.9. Alessandro Pagano, Cecchetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
4.137. Sportiello.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021, e le parole: 5 febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021;
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'elenco di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171/502 è integrato con cadenza mensile sulla scorta delle domande pervenute.
4.93. Gava, Garavaglia, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite con le seguenti: 21 marzo 2022.
4.87. Ianaro.
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5 febbraio 2021 con le seguenti: 1° aprile 2021;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la Pag. 230parola «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «settanta».
4.106. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, De Filippo, Lepri.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Potranno presentare domanda anche i soggetti che abbiano già superato la selezione per poter partecipare ai corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, avendo successivamente l'obbligo, al fine del mantenimento dell'iscrizione, del deposito dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione stesso.
4.121. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.120. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorizzazione sperimentale triennale alla Regione Autonoma della Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Autonoma della Sardegna e l'investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.
8-ter. il Ministero della salute e la Regione Autonoma della Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale, così come prorogata. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata – al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il partner straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l'Ospedale Mater Olbia – a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 numero 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.127. Ceccanti.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorizzazione sperimentale Pag. 231 triennale alla Regione Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Sardegna e l'investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.
8-ter. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall'articolo 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale. La Regione Sardegna è autorizzata, al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il partner straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l'Ospedale Mater Olbia, a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare, alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter la Regione Sardegna provvede senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.78. Gavino Manca.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 1° gennaio 2021 abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, successivamente ampliata come disposto all'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
8-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 8-bis pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.38. Spena, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nelle more della definizione dell'ordinamento didattico della formazione in osteopatia e dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale e dei criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e fino all'istituzione del relativo albo professionale, è istituito presso ciascun Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un elenco speciale degli Osteopati a cui è obbligatorio iscriversi entro il 31 dicembre 2021 per l'esercizio della relativa attività.
8-ter. All'elenco di cui al comma 8-bis possono iscriversi coloro che dimostrano di essere in possesso di un titolo di osteopata e di aver svolto l'attività lavorativa in regime libero professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-quater. Successivamente all'istituzione dell'albo professionale degli Osteopati, gli osteopati iscritti negli elenchi speciali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche ed integrazioni transitano nell'albo professionale.
4.155. Lorenzin, Gariglio.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.31. Bagnasco, Sisto, Novelli.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, istituito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole: «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di Pag. 233euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.60. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, i seguenti:
8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria»;
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per il periodo indicato al comma 6, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento.»;
8-ter. All'articolo 84, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021 e comunque sino al termine dello stato di emergenza sanitaria»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, per il periodo indicato al comma 3, il difensore che non partecipa all'udienza per aver contratto il virus COVID-19, ovvero per lo stato di quarantena fiduciaria, adeguatamente documentati, è considerato assente per legittimo impedimento.».
4.32. Pittalis.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commercializzazione del farmaco talidomide, l'omesso reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l'assunzione o la patologia materna che ha richiesto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all'accoglimento della domanda.
8-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.
4.130. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata a settantadue due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso Pag. 234strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantaduesimo».
4.153. Lorenzin, Di Giorgi.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*4.142. De Menech.
*4.82. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.92. Stefani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavandoli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 235 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
*4.58. Marco Di Maio, Del Barba.
*4.29. Gelmini, Della Frera, Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
*4.3. Sani.
*4.47. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*4.1. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, non rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Protezione civile ai bilanci regionali.
8-ter. Non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.108. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni alla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget.».
4.173. Mancini, Lorenzin.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale.»
4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, Pag. 236 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché presso strutture private autorizzate o accreditate» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private autorizzate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo».
4.34. Paolo Russo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio n. 8, è sostituito con il seguente:
«2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.»
4.39. Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, Pag. 237altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*4.168. Pentangelo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*4.110. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.
**4.62. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
**4.118. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
All'articolo, è aggiunto il seguente comma:
8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e sociosanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.
4.169. Pentangelo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17-fisica, LM 58-scienze dell'universo, LM 44- modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S-fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S-modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30-scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche (classe 25) conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici-settore fisica entro il 30 settembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
4.85. D'Arrando.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Pag. 238Assicurazione Infortuni sul lavoro, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
4.68. Rospi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.
4.152. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Al fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, è ammessa, per tutti coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31 dicembre 2021, purché sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, l'iscrizione in uno specifico elenco speciale ad esaurimento, secondo quanto disposto dal precedente comma.
4-quater. Per i soggetti che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2021, l'iscrizione all'elenco può essere effettuata con riserva entro il 30 giugno 2022.
4-quinquies. Per gli iscritti con riserva di cui al comma precedente, corre l'obbligo, ai fini dello scioglimento della riserva medesima, di attestare lo svolgimento dell'attività per una durata non inferiore ai trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di dieci anni. L'attestazione deve essere fatta valere entro e non oltre il 31 dicembre 2022.».
4.59. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da Pag. 239maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva.
Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente norma.».
4.123. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In via transitoria e fino a dodici mesi successivi alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 2, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. I titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione sono da considerarsi equipollenti ai sensi e per gli effetti del comma 2».
4.28. Gariglio.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 5-bis comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 dopo le parole: «dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute,» sono aggiunte le seguenti: «di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro», e dopo le parole: «cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,» sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro».
4.103. Prestipino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 recante «Princìpi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.86. Menga, Massimo Enrico Baroni.
Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Pag. 240ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Istituti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, hanno facoltà di rimanere in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.».
4.84. Giuliano.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefìci della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all'articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande.
4.49. Cunial.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta anagrafe. Tale proroga non può comunque protrarsi oltre la fine dello stato di emergenza;
b) al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
4.7. Siragusa.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
4.43. Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto Pag. 241in relazione all'attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 marzo 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché dei medici in servizio presso l'istituto nazionale di previdenza sociale e l'istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
4.69. Rospi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 458, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75». Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.42. Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.19. Lapia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, a partire dal 2021 e fino al 2025, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro 15 quindici giorni dall'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del presente decreto, è prorogato di due anni il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età di medici e chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 e che, alla stessa data esercitino attività clinica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
4.2. Zan, Di Giorgi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di sessanta giorni per la definizione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 242legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.
4.162. Occhiuto.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;
b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.».
4.134. Dal Moro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono potenziare, con particolare riguardo alle specialità chirurgiche e di terapia intensiva e sub intensiva, i presidi ospedalieri di base al fine di contrastare la carenza di offerta sanitaria determinata dall'emergenza COVID-19. Tale potenziamento si considera aggiuntivo rispetto alle scelte organizzative già adottate con i piani regionali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già approvati dal Ministero della salute.
4.133. Caparvi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei termini per l'integrazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell'elenco degli idonei anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, hanno acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.22. Fioramonti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e ovunque ricorra le parole: «per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2 dopo le parole: «incarico provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019».
4.112. Carnevali.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A causa dell'emergenza COVID e della necessità di disporre di maggiore personale sanitario, fino al 31 dicembre 2023, i divieti di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale se la persona incaricata, pur essendo stata collocata a riposo, non percepisca il trattamento di Pag. 243quiescenza e il contratto preveda la cessazione dell'incarico nel momento in cui sia stata presentata la domanda di pensione.
4.119. Carnevali.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
4.40. Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.
1-ter. I titoli di massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui al comma 1 articolo 9 della presente legge».
4.124. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente alla professione sanitaria di Educatore professionale di cui all'articolo 1, lettera p), del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è possibile fino al 31 dicembre 2021.».
4.116. Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.
4.158. Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, non rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Protezione civile ai bilanci regionali. Conseguentemente non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, articolo 1 della legge n. 311 del 2004 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 Pag. 244del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.166. Pentangelo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di sessanta giorni.
4.160. Occhiuto.
Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui al comma 842, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato di sessanta giorni.
4.164. Occhiuto.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al comma 4, con riguardo agli incarichi di consulenza e/o di collaborazione assunti dal Ministero della salute è ridotto a trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e a sessanta giorni con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.
4.51. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono aggiungere le parole: «A decorrere dal 2022,».
4.109. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Nell'articolo 1 comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, come prorogato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «preparati medicinali» sono aggiunte le seguenti: «e integratori alimentari ed alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS)».
4.88. Ianaro.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022- 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per il servizio sanitario nazionale.».
4.37. Bagnasco, Paolo Russo.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di Pag. 245emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
4.97. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
4.21. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» aggiungere le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso.».
4.126. Butti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
4.111. Campana, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Schirò, De Filippo, Carnevali.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età».
4.35. Mandelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1° febbraio 1996 è esteso di ulteriori novanta giorni.
4.6. Siragusa.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni.».
4.159. Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 491, le parole: «dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
2. All'inizio del comma 492, aggiungere le parole: «A decorre dal 2022,».
4.61. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 aggiungere le parole: «A decorrere dal 2022,».
4.167. Pentangelo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni.».
4.161. Occhiuto.
Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni.».
4.163. Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.
4.95. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono soppresse le parole: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».
8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.
4.96. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore a 18 mesi».
4.98. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
4.115. Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021.».
4.165. Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
4.80. Ceccanti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021».
4.100. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 8, al termine, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dalla Pag. 247legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «termine dello stato di emergenza».
4.99. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica sino al 31 dicembre 2022 l'aliquota fiscale del 15 per cento».
4.41. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro per il 2021 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 30 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma: «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.05. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Norme per garantire la funzionalità dei servizi sanitari)
1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 Pag. 248della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Al fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva.».
Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dall'entrata in vigore della presente norma.
2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.
1-ter. I titoli di massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge.».
4.07. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1-bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1-bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
4.01. Paolo Russo, Sisto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)
1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:
4-ter.A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 24917 luglio 2020, n. 77, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
4-ter-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4-ter-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
*4.06. Sisto.
*4.08. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:
a) Valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale.
b) Modelli di screening ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.
c) Valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.
d) L'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.02. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo le parole: «deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,» sono aggiunte le seguenti: «come prorogato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché da eventuali successive proroghe dello stato di emergenza sanitaria,»;
Pag. 250b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età, durante il periodo di emergenza, possono essere trattenuti in servizio, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021.».
4.012. De Lorenzo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento» e le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «venti per cento».
4.011. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole, ovunque presenti: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti parole: «nei sei mesi precedenti» e le parole, ovunque presenti, «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre mesi precedenti».
4.09. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole, ovunque presenti, «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei due mesi precedenti» e le parole, ovunque presenti: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese precedente».
4.010. Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)
1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
4.04. Paolo Russo.
ART. 5.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)
1. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta Pag. 251per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
2. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5.
3. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1-bis, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
4. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
5.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
5.39. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I candidati alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune del sistema nazionale di Pag. 252istruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ivi inclusi quelli ammessi con riserva ed in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e che hanno presentato domanda nei termini, conseguono l'abilitazione dall'anno scolastico 2020-2021.
5.1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini della partecipazione della procedura di cui al comma 2, sono prorogati i requisiti di cui all'articolo 1, comma 605, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter. È bandito entro il 2021, un concorso pubblico ordinario finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
5.16. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza dei Dirigenti Scolastici anche per prevenire i rischi legati all'emergenza COVID-19, si dispone la sospensione del vincolo di permanenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 a partire dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022 e fino alle operazioni di mobilità 2023/2024. A richiesta del dirigente scolastico, la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è autorizzata fino al limite del 50 per cento complessivo dei posti vacanti annualmente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia.
5.28. Casa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2021.
3-ter. Per l'anno scolastico 2021/2022, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano su base sperimentale e facoltativa.
5.27. Casa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:
8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Pag. 253 dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.
Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni.
5.2. Schirò, Miceli, La Marca, Carè.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
5.40. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
3-ter. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3-quater. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
5.31. Villani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Pag. 254COVID-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal ministero dell'istruzione, oltre ai decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
5.33. Villani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente
4-bis. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.
5.34. Villani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «al fine della progressiva armonizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia».
5.35. Villani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2021 con le seguenti: entro il 2 maggio 2021;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole «,in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.» con le seguenti: «ad aumentare nell'anno scolastico 2020/2021 le dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici in misura proporzionale e a procedere per il medesimo anno scolastico oltre le ordinarie facoltà assunzionali in misura corrispondente alle trasformazioni contrattuali indicate. La dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico che sono progressivamente ridotti a seguito del collocamento a risposo del personale di cui al presente comma.»
5.17. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2021» con le seguenti: «entro il 2 maggio 2021»;
Pag. 255b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2021 per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno e dal 1° settembre 2021 per l'assunzione delle citate 45 unità, l'equivalente di 2.288 posti rimasti vacanti in ambito nazionale nell'organico di diritto dei collaboratori scolastici».
5.29. Vacca.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire la gratuità totale per i libri di testo degli studenti in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aumentata a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.
5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
5-quinquies. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al comma 5-quater, affluiscono, sino ad un limite massimo di 400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
5.57. Tartaglione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:
«e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede:
a) mediante riduzione, nei limiti di 110 milioni di euro, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni annui, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) mediante riduzione di 80 milioni per il 2021, e 200 milioni dal 2022, delle risorse di cui al comma 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.56. Tartaglione, Occhiuto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Pag. 256marzo 2009, n. 81, le parole: «non inferiore a 10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 6 alunni».
5-ter. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: «non al di sotto di 10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «non al di sotto di 6 alunni».
5.58. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
5-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
*5.9. Sisto.
*5.22. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-septies, le parole: «dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° settembre 2021»;
b) all'articolo 6, comma 6-octies, le parole: «dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° settembre 2021».
5-ter. L'entrata in vigore dell'articolo 19 e del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata al 1° settembre 2021.
5.53. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 978 le parole: «Per l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024»;
b) al comma 979 le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 40,84 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 40,84 milioni di euro per l'anno 2023 e 27,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.59. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è prorogato al 31 dicembre 2021 il mandato degli attuali componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
5.50. De Lorenzo, Fornaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «collocamento a riposo dell'interessato», sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia nei casi di disabilità personale che nei casi di disabilità di familiari. I soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 partecipano a tutte le operazioni di mobilità interregionale prioritariamente rispetto a tutti i soggetti richiedenti».
5.49. Dieni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno scolastico 2021/22 per i dirigenti dell'area V sono sospesi gli effetti del comma 2, articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi dirigenti, su richiesta, possono chiedere il mutamento di incarico ed essere assegnati ad altra regione tramite mobilità straordinaria. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali, entro il mese di aprile, rendono disponibili nella dotazione organica i posti disponibili per la mobilità straordinaria. Gli stessi non possono esprimere alcuna valutazione né in entrata né in uscita.
5.38. Dieni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora, per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, amministrativo, educativo delle istituzioni scolastiche e con i ricercatori a tempo determinato degli Atenei, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, e degli enti di ricerca, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, lo stesso è convertito a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.43. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie sono prorogati per tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo, con decreto del ministro dell'Istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021».
5.42. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le supplenze provvisorie su posti residuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogate al 31 agosto 2020.
5.55. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione Pag. 258 dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.
5.32. Villani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
5.44. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
5-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti «, 2021/2022 e 2022/2023» e le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
5.12. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022».
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022.».
5.26. Casa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2021 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
5.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Pag. 259 Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1 settembre 2019 ed in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.
5.37. Casa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i candidati impossibilitati, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a svolgere le prove relative alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono previste prove suppletive.
5.45. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «soltanto dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno scolastico»;
5.8. Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
5-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è prorogata la possibilità di procedere alla mobilità interregionale, fermo restando il vincolo di permanenza nella regione di prima assegnazione vigente al momento della stipula del contratto di immissione in ruolo, su richiesta del dirigente scolastico, e previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, fino al limite del 50 per cento complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. In tale ipotesi il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.
5.14. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2020» sono soppresse.
5.41. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
b) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
5.25. Di Stasio, Masi, Faro, De Carlo, Scanu.
Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:
5-bis. All'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6-bis, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2021».
2) al comma 7, dopo le parole: «2 milioni di euro nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti «e 10 milioni nell'anno 2021» e dopo le parole: «dell'articolo 126» sono aggiunte le seguenti: «All'onere derivante per l'anno 2021 dal comma 6-bis pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.5. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «paritarie comunali» sono sostituite dalla seguente «paritarie» e le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
5.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 1, dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».
*5.7. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*5.15. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «sette giorni» sono sostituite ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dieci giorni».
5.51. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e conseguentemente dopo le parole «di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.» aggiungere il seguente capoverso: «I componenti successivamente eletti decadono unitamente a quelli in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, con ordinanza del ministro sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.».
5.18. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
5.52. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», e al terzo periodo le parole: «per l'anno 2021» Pag. 261sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
5.36. Casa.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.
5.30. Villani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e un contributo di 165 milioni euro per l'anno 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «2020/2021»;
b) al comma 4, dopo le parole: «nell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e un contributo di 120 milioni euro per l'anno 2021» e dopo le parole: «2019/2020» sono inserite le seguenti: «2020/2021»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
5.4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni» sono soppresse.
5.6. Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Al comma 1 dell'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole da: «Per effetto di quanto previsto» fino a: «agli assistenti amministrativi.» sono soppresse.
5.54. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indìce nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi, convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
*5.11. Sisto.
*5.24. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo Pag. 262gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
**5.10. Sisto.
**5.23. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA vigenti per il triennio 2018/2021 conservano validità ed efficacia fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 il Ministro dell'istruzione provvede con proprio decreto alla definizione dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie tramite procedura informatizzata; le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
5.19. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, con validità per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 sono rinviate al mese di giugno 2021 al fine di favorire il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. Al fine di garantire il conferimento degli incarichi agli ATP e ai candidati con i punteggi più alti, sono costituite specifiche graduatorie provinciali per il personale ATA.
5.13. Vitiello, Migliore, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per soli titoli)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per soli titoli ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio, nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili entro il 30 giugno 2021. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle precedenti procedure concorsuali.
2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
5.022. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Reclutamento delle graduatorie provinciali)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali Pag. 263 di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
5.023. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
3. In subordine:
a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
5.024. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizione Organico di sostegno)
1. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, per garantire la necessaria continuità didattica degli insegnanti di sostegno, sono trasformati, i posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo Pag. 2641, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.014. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga riapertura Gae)
1. All'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Con decreto del ministro dell'istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2021, sono prorogati i termini per l'inserimento, nelle suddette graduatorie, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».
5.015. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Organico di potenziamento scuola dell'infanzia)
1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015/2016 per personale della scuola dell'infanzia. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia.
5.021. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Mobilità straordinaria)
1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
5.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da COVID-19 si dispone, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del Pag. 265residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna.
5.05. Rospi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è soppresso.
5.011. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653», sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.» e dopo le parole: «nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, organizzati dalle istituzioni AFAM».
5.017. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole; «dopo cinque anni scolastici» con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;
b) al comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
c) il comma 17-novies è soppresso.
5.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Nel comma 17-octies, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «classe di concorso soltanto dopo» sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre».
5.06. Rospi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Soppressione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, Pag. 266 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
5.018. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)
1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.
5.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga validità graduatorie personale scolastico comunale)
1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
*5.01. Berardini, De Girolamo, Rizzone.
*5.08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. In tutte le istituzioni scolastiche autonome è prevista, con decorrenza immediata, l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica, inserendo nell'organico della scuola la figura dell'infermiere – operatore sanitario, due in quelle con più di 1.200 allievi. La figura professionale e il relativo profilo sono regolati dalla legislazione vigente e dal CCNL relativo al comparto. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle finanze, provvede a regolamentare i requisiti di accesso e le procedure di reclutamento per il profilo.
2. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sala per i rapporti scuola famiglia, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
3. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
4. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 15 marzo 2021, quanto utile a evitare il contagio da COVID-19 in Pag. 267tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
5. Il Ministro dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 2,8 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'istruzione.
5.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure di sicurezza sanitaria per le scuole, gli edifici pubblici e i luoghi di cultura e sport)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da porre agli ingressi della scuola e all'ingresso dei locali della scuola che hanno capienza superiore a quella delle aule (palestra, aula magna, laboratori, sale del collegio dei docenti e del consiglio di istituto).
2. Le istituzioni competenti adottano, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, quanto sia utile ad escludere il contagio da COVID-19 in tutti i locali delle strutture scolastiche, dei musei, dei teatri, dei cinema, delle palestre e in tutti gli spazi pubblici dedicati alle attività amministrative e collegiali, dalle assemblee comunali all'aula del Parlamento italiano, sommamente a rischio per la provenienza dei suoi componenti, utilizzando i collaudati sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, i sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, i sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, i dispositivi a raggi UV di tipo C e i trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici, che rendono gli ambienti repellenti al virus.
3. I Ministri dell'Interno, degli affari esteri, della difesa, della salute, dell'istruzione, dei beni e delle attività culturali, dello sport e della Pubblica amministrazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emanano con proprio decreto linee guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5.02. Sgarbi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA)
1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso Pag. 268 per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al comma 1 anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
5.016. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
5.012. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per soli titoli)
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria per soli titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, su posti vacanti e disponibili al 30 giugno 2021.
5.019. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Attivazione concorso riservato insegnanti di religione cattolica)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, è emanato il bando per un concorso straordinario riservato al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 36 mesi di servizio, anche non consecutivo, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
5.020. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e relativi provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.
3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita Pag. 269 la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
*5.03. Sisto.
*5.07. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia sul reclutamento delle università, la valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere effettuata, per tutti i titolari di contratti terminati nel corso del 2020 e del 2021, entro il 31 dicembre 2022.
6.13. Bella.
Al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) All'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle competenti sezioni di tesoreria dello Stato.
6.29. Fratoianni.
Al comma 5, le parole: limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza sono soppresse.
6.16. Melicchio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente: «5-sexies.1. La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata all'anno 2021 dagli atenei che, nel medesimo anno, possiedono le corrispondenti disponibilità di bilancio e le necessarie facoltà assunzionali.».
6.14. Bella.
Al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2021.
*6.12. Fusacchia.
*6.31. Fratoianni.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione Pag. 270all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
6.21. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
6.27. Fratoianni.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il quale il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al precedente comma 653 del medesimo articolo debba maturare almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è prorogato fino all'anno accademico 2021/2022 incluso.
6.28. Fratoianni.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.11. Fusacchia.
*6.32. Fratoianni.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da intraprendere entro il 31 dicembre 2021».
6.17. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021».
6.22. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. I mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sui limiti d'impegno di cui alla tabella 1 della medesima legge, possono essere erogati anche successivamente alla data di scadenza dell'ammortamento del 31 dicembre 2020 ai fini del completamento degli interventi ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato Pag. 271avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca.
6.30. Fratoianni.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.
*6.9. Marco Di Maio, Del Barba.
*6.34. Invidia.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: anche alle professioni aggiungere le seguenti: di farmacologo,.
6.15. Ianaro.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.
*6.5. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*6.6. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'attività di agente di affari in mediazione per i quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
**6.23. Foti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**6.25. Marco Di Maio, Del Barba.
**6.33. Polidori, Mandelli, Squeri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo le parole: «di designazione governativa» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
6.1. Fioramonti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 23-quater, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022»l, dopo le parole: «primaria cardiovascolare» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla pluridistrettualità cardiovascolare» e le parole «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
6.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi connessi al diritto allo studio erogati agli studenti dalle università nello stato di emergenza pandemica derivante dalla diffusione del COVID-19, i termini per il pagamento delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2020/2021 sono prorogati di un anno. Per l'anno 2021 è, altresì, autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento di parte o dell'intero ammontare delle rette relative all'anno accademico 2020/2021 possono richiedere all'università presso la quale sono iscritti, la restituzione integrale dell'importo versato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
6.3. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Gli studenti universitari che nell'anno accademico 2020-2021 si iscrivono fuori corso per effetto di comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 sono esentati dal pagamento del contributo maggiorato del 50 per cento previsto a partire dal terzo anno fuori corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento di parte o dell'intero ammontare delle rette relative all'anno accademico 2020/2021 e del relativo contributo maggiorato rispetto all'importo previsto possono richiedere all'Università presso la quale sono iscritti, la restituzione integrale dell'importo versato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti Pag. 273dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
6.4. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia.
6.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, i termini di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono prorogati, per il solo anno accademico 2020/2021, al 30 aprile 2021. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile è considerato valido a tutti gli effetti di legge solo se svolto ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle relative spettanze mensili.
6.26. Fratoianni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, il comma 1 dell'articolo 489 e il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il solo anno accademico 2020/2021, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.
*6.8. Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Orfini, Rossi, Ciampi.
*6.18. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono aggiunte le parole: «ovvero per gli iscritti all'anno accademico 2019/2020 che abbiano conseguito la laurea negli stessi termini di cui al predetto articolo 101, comma 1, primo periodo».
6.10. De Luca.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: per un periodo massimo di tre anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo massimo di cinque anni, così come previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
6.19. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2021/2022 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
6.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 597, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
6.24. Golinelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle Pag. 275discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)
1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:
a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;
b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;
c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.
4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».
11. All'onere di cui al presente articolo quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6.01. Paolo Russo, Carfagna.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 276 dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Aire, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto.»
2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.02. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a tutela dei correntisti in materia di sconfinamenti bancari)
1. In considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate delle misure a tutela e sostegno dei correntisti al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dal regolamento della European bank authority (Eba), che introduce criteri più stringenti sui requisiti di capitale, in vigore dal 1° gennaio 2021, e a cui seguono incisive restrizioni nell'accesso al credito, qualora si verifichino gli sconfinamenti oltre la «soglia di rilevanza», con gravi ripercussioni sulle aziende e sul tessuto sociale dell'Italia.
6.03. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. Possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione. I soggetti di cui al periodo precedente non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al presente comma sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
6.04. Centemero, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Billi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 277n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto.»
2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
6.05. Centemero, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Billi.
ART. 7
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di dare continuità agli interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali anche in un'ottica di maggiore accessibilità in favore di soggetti disabili, all'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «per gli anni 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020 e 2021».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.90. Masi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.
1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.91. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Villani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
7.33. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.
7.84. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, Pag. 278con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
7.83. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.79. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.80. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
7.82. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7.77. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.85. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
7.81. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 997 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.87. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
7.78. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.86. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere i commi 3 e 5.
7.73. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:
1) stabilimenti balneari;
2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
5) esercizi commerciali in genere;
6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico».
3-ter. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.
7.108. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «due periodi di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi di imposta» e dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 2019» inserire le seguenti: «, alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quater. All'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022».
7.53. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 le parole: «due periodi di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi di imposta» e dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «, alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione»;
2. Al comma 3 le parole: «degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022».
3-ter all'onere di cui al comma 3-bis, quantificato in 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.27. Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «due periodi di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi di imposta» e dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «, alle imprese esistenti almeno da un anno alla data di richiesta di presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione».
3-ter. All'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: degli anni 2020 e 2021 sono sostituite dalle seguenti: degli anni 2020, 2021 e 2022.
*7.48. Del Barba, Marco Di Maio.
*7.114. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Donzelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2030.
7.109. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
7.107. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2070».
7.106. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
7.104. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 Pag. 281dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
7.105. Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*7.103. Bergamini.
*7.35. Lacarra.
*7.115. Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.1. Bonomo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7.71. Galantino, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La validità di tutti gli atti amministrativi, comprensivo anche del Documento Unico di Regolarità Contributiva, è prorogata fino a 6 mesi dal termine dello stato d'emergenza.
7.68. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
*7.69. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.92. Giovanni Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà e le parole da: per le medesime finalità fino alla fine del periodo.
b) sopprimere il comma 6.
7.31. Costa, Magi.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
7.50. Marco Di Maio.
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: può assumere la forma giuridica di società per azioni e.
7.116. Ceccanti, Butti, Dori, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.93. Giovanni Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.66. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli esercizi 2021 e 2022 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, e dall'articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
7.42. Di Giorgi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente all'acconto ed al saldo dei contributi relativi all'anno 2019 previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, non si applicano le condizioni per la liquidazione previste dalla seconda parte del comma 3 e dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
7.9. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli investimenti pubblicitari da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti pubblici, delle società partecipate da questi soggetti o da soggetti che, a qualunque titolo, esercitino la propria attività in ragione di concessione individuale o autorizzazione generale con gli enti anzidetti, i predetti soggetti devono destinare una quota di almeno il cinque per cento degli investimenti pubblicitari alle imprese che nell'esercizio precedente erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di consentire una più efficiente gestione dei flussi pubblicitari è fatto obbligo alle imprese di attivare consorzi o cooperative con almeno venti soggetti, di cui almeno otto imprese editrici di giornali quotidiani. I consorzi o le cooperative di imprese ripartiranno gli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi con criteri di equità e trasparenza. Il controllo dell'effettivo rispetto della norma è delegato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Il regolamento di attuazione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sentite le associazioni di categoria.
7.8. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo Pag. 283 dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del COVID-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
7.41. Lattanzio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7.65. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*7.40. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Frailis, Sensi.
*7.64. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.97. Fassina, Fornaro.
*7.47. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.12. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
*7.7. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2021».
7.43. Prestipino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. al primo periodo, le parole: “a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2021” e le parole: “delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Accademia Musicale Chigiana, dell'Accademia Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole,”;
2. al secondo periodo, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”».
7.37. Cenni, Ciampi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, Pag. 284n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
7.63. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
*7.39. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
*7.6. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.
*7.62. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.44. Sensi, Frailis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle risorse ancora disponibili del fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come incrementato dall'articolo 77, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7.55. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» inserire le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
7.30. Sisto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
7.36. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Orfini, Rossi, Lattanzio, Ciampi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.74. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Pag. 285non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.
6-ter. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che detengono partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici possono, fino al 31 dicembre 2021, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7.58. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.
6-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
7.28. Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 185-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7.26. Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» sono aggiunte le seguenti: «e per gli spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337» e le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
6-ter. All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sono aggiunte le seguenti: «e per gli spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».
7.89. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2020 n. 397 «Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo Pag. 286 89 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo», dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021».
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.54. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Racchella, Sasso, Toccalini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, al primo periodo le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
7.56. Vacca.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.
7.19. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 27 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10. Al fine di garantire un uso efficiente delle radiofrequenze attraverso l'equa, neutrale e trasparente assegnazione della capacità trasmissiva a tutti gli operatori televisivi locali legittimamente operanti alla data del passaggio al DVB-T2, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, l'anzidetta capacità, nella fase transitoria del passaggio dal DVB T al DVB-T2 non può superare 1Mb/s per ciascun soggetto richiedente.
11. Al fine di calmierare il mercato per l'uso della capacità trasmissiva, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, si applica il seguente listino prezzi:
1) Capacità trasmissiva per Mb/s euro 500,00/mese per milione di abitanti e suo multiplo o frazione di milione;
2) Capacità trasmissiva in uso alle emittenti televisive locali, in possesso del titolo abilitativo provinciale, ospitate contingentemente sulle frequenze di primo livello regionale: euro 500,00/ mese per milione Pag. 287 di abitanti e suoi multipli o frazione di milione;
3) La capacità trasmissiva assegnata alle televisioni comunitarie è scontata del 50 per cento.
12. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, detto passaggio avviene contestualmente senza soluzione di continuità».
7.24. Sisto, Mandelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 136».
7.5. Sani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono aggiunte le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
7.29. Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in deroga all'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche che detengono le partecipazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.
*7.88. Dal Moro.
*7.52. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022.
7.51. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, apportare le seguenti modificazioni:
«a) all'articolo 5, comma 1, lettera e) le parole: “almeno il 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno il 25 per cento” e le parole: “almeno il 20 per cento” con le seguenti :“almeno il 15 per cento”;
b) all'articolo 8, comma 6, lettera a), le parole: “una quota pari al 55 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 65 per cento”;
c) all'articolo 8, comma 6, lettera b), le parole: “una quota pari al 45 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 55 per cento”;
d) all'articolo 8, comma 6, lettera c), le parole: “una quota pari al 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una quota pari al 45 per cento”;
e) all'articolo 8, comma 7, le parole: “oltre il limite del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “oltre il limite del 30 per cento”;
f) all'articolo 8, comma 8, le parole: “300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione” sono sostituite dalle seguenti: “400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione”;
g) all'articolo 8, comma 10, lettera a) le parole: “primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici” Pag. 288 sono sostituite dalle seguenti: “primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici”;
h) all'articolo 8, comma 10, lettera b) le parole: “secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici” sono sostituite dalle seguenti: “secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici”;
i) all'articolo 8, comma 10, lettera c), le parole: “terzo scaglione, 0,35 per copia venduta” sono sostituite dalle seguenti: “terzo scaglione, 0,45 per copia venduta”;
l) all'articolo 8, comma 15, le parole: “essere superiore al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “essere superiore al 60 per cento”».
7.101. Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Limitatamente all'acconto ed al saldo dei contributi relativi all'anno 2019 previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, non si applicano le condizioni per la liquidazione previste dalla seconda parte del comma 3 e dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
7.100. Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio degli investimenti pubblicitari da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti pubblici, delle società partecipate da questi soggetti o da soggetti che, a qualunque titolo, esercitino la propria attività in ragione di concessione individuale o autorizzazione generale con gli enti anzidetti, i predetti soggetti devono destinare una quota di almeno il cinque per cento degli investimenti pubblicitari alle imprese che nell'esercizio precedente erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Al fine di consentire una più efficiente gestione dei flussi pubblicitari è fatto obbligo alle imprese di attivare consorzi o cooperative con almeno venti soggetti, di cui almeno otto imprese editrici di giornali quotidiani. I consorzi o le cooperative di imprese ripartiranno gli investimenti pubblicitari tra i vari mezzi con criteri di equità e trasparenza. Il controllo dell'effettivo rispetto della norma è delegato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Il regolamento di attuazione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sentite le associazioni di categoria.
7.98. Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano state sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, previo decreto di ricognizione da parte del Dipartimento informazione editoria in relazione alle differenze, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione sull'effettivo stato di crisi, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7.102. Fornaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 20 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
b) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
c) all'articolo 4:
«1) comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: “1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista”;
2) al comma 1, lettera a), il punto 2) è soppresso;
3) al comma 1, lettera a), il punto 3) è soppresso;
4) al comma 2 le parole: “con almeno un giornalista” sono soppresse».
d) all'articolo 6:
«1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali e comunitarie attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente.”».
e) alla tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) – CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:
Aree |
Aliquote |
1. criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo, 6 comma 1, lettere a) e b) |
85 per cento |
2. criterio inerente ai costi sostenuti per le spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) |
15 per cento |
7.23. Sisto, Mandelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza COVID-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Pag. 290 «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
7.25. Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.10. Zanella, Colmellere, Paolin, Rixi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*7.95. Nardi, De Menech.
*7.22. Gelmini, Cattaneo, Nevi, Della Frera, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Mandelli, Sisto.
*7.2. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Lollobrigida
*7.4. Sani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In considerazione della situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus del COVID-19 e delle conseguenti restrizioni, i termini di fruizione della Carta elettronica assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
7.13. Ruffino, Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
7.112. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «settantadue».
7.60. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*7.17. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
*7.46. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.11. Magi.
*7.61. Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.96. Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
7.59. Parolo, Frassini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine entro cui è possibile utilizzare i voucher previsti dall'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, come successivamente prorogato. La durata dei voucher emessi prima del 17 luglio 2020 è estesa a diciotto mesi.
7.32. Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Gagliardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «31 dicembre 2020» sono sotituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».
7.70. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
7.3. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 105-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «e alla data del 1° gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per una sola volta» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di cui al comma 1»;
c) al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per l'anno 2021»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per quanto riguarda il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per quanto riguarda il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
7.15. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022». Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.110. Ruffino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge 30 dicembre 2018, n. 145, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione».
7.57. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni Pag. 293 attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria» è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
*7.38. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
*7.49. Del Barba, Marco Di Maio.
*7.14. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
*7.67. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.16. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle imprese editrici di libri è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 editoria, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.20. Casciello, Palmieri, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 294 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
b) al comma 2, dopo le parole: “dell'articolo 265” sono inserite le seguenti: “All'onere relativo all'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”».
7.18. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente:
Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
7.111. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
7.94. Suriano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è inserito, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “entro il 7 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021.”».
7.21. Baratto, Cortelazzo, Bond, Mandelli, Sisto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.
7.113. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su due quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
7.99. Fornaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno Pag. 2952020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)
1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
7.04. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)
1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata Pag. 296 in un periodo non inferiore a 120 mesi».
2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
7.05. Patassini, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
7.010. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le regioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, che non posseggono aree portuali e che abbiano presentato un Piano di Sviluppo Strategico per l'istituzione di una Zona Economica Speciale in forma associativa entro il 31 dicembre 2019, anche su proposta del Comitato di Indirizzo o del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6, entro il 31 dicembre 2021 possono proporre l'estendimento della Zona Economica Speciale, con istituzione di una Zona Franca Doganale, esclusivamente nei territori di enti locali contigui a quelli già individuati nel Piano di Sviluppo Strategico approvato e che presentino le seguenti caratteristiche:
1. aree destinate urbanisticamente ad insediamenti produttivi non ancora realizzati;
2. aree nelle quali siano presenti manufatti originariamente finalizzati ad uso produttivo, che risultino in stato di abbandono e siano stati realizzati a seguito di illecita appropriazione di risorse finanziarie pubbliche.
La proposta di estendimento della ZES e di istituzione di Zona Franca Doganale di cui al presente comma può avvenire anche per le ZES interregionali che già abbiano ottenuto l'istituzione di una Zona Franca Doganale interclusa nella ZES, purché ricadente nel territorio di altra regione».
7.08. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga di termini in materia di editoria e comunicazione)
1. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
7.02. Rosso.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con Pag. 297modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi stabilmente, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.”;
b) il comma 4 è soppresso».
7.07. Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure di sostegno all'export e al sistema fieristico internazionale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale”;
2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest Spa, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”».
2. All'articolo 78, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo la parola: «attività» sono aggiunte le seguenti: «di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e».
7.06. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Pag. 298Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)
1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
7.01. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.03. Paolo Russo.
ART. 8.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnare ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio Pag. 2992001, n. 48, come modificato dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
8.31. Grippa, Colletti.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente al 31 dicembre 2019.
8.7. Zanettin, Sisto.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
8.8. Zanettin, Sisto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
8.6. Zanettin, Sisto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi.».
8.46. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (24 mesi), anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n. 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto Pag. 300dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di operatore giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato a implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando lo scoglio del limite dei 3.000 ammessi.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8.5. Bruno Bossio.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti Covid-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando l'attuale limite amministrativo dei 3.000 ammessi.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede con le risorse finanziarie già previste e disponibili a legislazione vigente.
8.19. Viscomi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di Pag. 301previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n.540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea degli idonei inseriti nella graduatoria per titoli, in deroga al limite dei 3.000 ammessi.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8.38. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (24 mesi), anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n. 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di Operatore Giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato ad implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando lo scoglio del limite dei 3.000 ammessi.
*8.1. Bruno Bossio.
*8.42. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in Pag. 302conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2021, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, n. 18 del 5 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.
5-ter. Al reclutamento di cui al comma 5-bis si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
8.44. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
8.21. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) e f) sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d) entra in vigore il 1° gennaio 2020».
5-ter. Per i fatti di reato commessi dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge trovano applicazione gli articoli 159 e 160 del codice penale nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
8.16. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 , fino al 31 dicembre 2022, per le finalità in materia di elezioni degli organi territoriali in scadenza, degli ordini degli psicologi, si applicano le disposizioni relative a procedure elettorali con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della salute.
5-ter. Con il regolamento di cui al comma 5-bis, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
5-quater. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies. L'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 5-bis comporta Pag. 303l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 2631 del codice civile, nonché la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
8.47. Troiano.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di inammissibilità e allo scopo di assicurare l'equilibrio di genere, le liste rispettano i seguenti criteri:
a) riserva al genere meno rappresentato di una quota di posti non inferiore a due quinti, arrotondata per eccesso;
b) collocazione agli ultimi cinque posti di non più di tre candidati del medesimo genere;
c) collocazione di non più di due candidati del medesimo genere in sequenza».
b) all'articolo 21, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a due terzi, arrotondati per difetto, del totale delle preferenze espresse. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista.»;
c) all'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali riservano almeno i due quinti delle candidature effettive, arrotondati per difetto, e i due quinti delle candidature supplenti al genere meno rappresentato in lista».
5-ter. L'articolo 31-terdecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è abrogato.
5-quater. Ai sensi dell'articolo 25, comma 14, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni del Consiglio Nazionale in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono prorogate tutte le attribuzioni dei Consigli degli Ordini e i Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica previste dalle fonti vigenti. Si applica l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
8.52. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116:
a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;
b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale parametrato a quello del magistrato di ruolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111, per il magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH04);
c) sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo Pag. 304determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;
e) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari e soggiacciono alle disposizioni disciplinari loro applicabili;
f) ai magistrati onorari in servizio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto.
8.41. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, le elezioni degli ordini e dei collegi professionali, già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni successivi alla stessa data, indipendentemente che le stesse si svolgano in modalità telematica o meno.
3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di c