CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), il disegno di legge C. 2828, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Segnala anzitutto come nel decreto-legge in esame siano confluiti tre altri decreti-legge aventi la medesima finalità: si tratta dei decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (i cosiddetti decreti «ristori-bis», «ristori-ter» e «ristori-quater») che vengono pertanto abrogati, salvando però gli effetti nel frattempo prodotti, dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
  Sul punto fa presente che in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti Pag. 23d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che, anche se caratterizzati, come nel caso in esame, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (richiama in merito il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020).
  Inoltre, rileva come alcune disposizioni del decreto-legge in esame e dei decreti-legge in esso confluiti siano state esplicitamente modificate o abrogate, nel corso del procedimento di conversione, da disposizioni inserite negli altri decreti-legge ora confluiti nel provvedimento in esame; in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha sostituito l'allegato 1 e abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149 ha abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame; l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 149 ha abrogato l'articolo 7 del decreto-legge n. 157; inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 ha modificato l'allegato 2 del decreto-legge n. 149.
  Al riguardo ricorda che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (in particolare l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020); appaiono pertanto suscettibili di approfondimento le eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità potrebbero comportare.
  Segnala sul punto che l'iter del provvedimento in esame, rispetto al precedente richiamato, si distingue per la particolarità costituita dal «secondo» decreto-legge abrogante e apportatore di modifiche (in particolare il decreto-legge cosiddetto «ristori-bis») che viene a sua volta abrogato dal «primo» decreto-legge per confluire al suo interno; in questo quadro merita segnalare che l'emendamento che ha fatto confluire all'interno del provvedimento in esame il contenuto dei successivi decreti-legge cosiddetti «ristori-bis», «ristori-ter» e «ristori-quater» ripropone l'abrogazione e le modifiche delle norme del provvedimento in esame già abrogate o modificate dal decreto «ristori-bis» e quindi, al momento dell'approvazione dell'emendamento, già non più vigenti o già modificate.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, il quale è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, sintetizza i principali interventi contenuti nel provvedimento, suddivisi per ambiti materiali.
  Tra i principali interventi recati dal decreto-legge in materia di agricoltura e pesca menziona:

   il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro; è previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate, nell'anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. A tale scopo l'articolo 7-bis incrementa il suddetto Fondo, nella misura di 0,5 milioni di euro per il 2021;

   la previsione dell'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (articolo 16);

   la previsione in favore dei medesimi soggetti beneficiari richiamati nell'articolo 16 dall'esonero dal versamento dei contributi Pag. 24 previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto-legge (articolo 16-bis);

   la concessione di un contributo per fare fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni: a tale scopo è previsto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 (articolo 16-ter);

   la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, nonché l'individuazione, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività – come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo – per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (articolo 31-decies).

  In materia di lavoro e previdenza, in tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto-legge dispone:

   la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento – tranne determinate esclusioni – del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (articolo 12, commi da 1 a 8);

   la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020 (articoli 12-bis e 12-ter);

   la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione degli interventi di integrazione salariale (articolo 11);

   l'ampliamento delle possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (articolo 13-undevicies).

  In materia di sgravi contributivi si prevede:

   un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (articolo 12, commi da 14 a 17);

   la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (articolo 15-bis, commi 12 e 13);

   uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (articolo 16) e di dicembre 2020 (articolo 16-bis).

  Viene riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, viene prevista l'erogazione:

   di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori Pag. 25 (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte – a cui si può aggiungere una terza volta sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):

    ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 15, commi 1 e 2, e articolo 15-bis, comma 1);

    ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-bis, commi 1 e 3);

    ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articolo 15, commi 1 e 5, e articolo 15-bis, commi 1 e 5);

    ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (articolo 15, comma 3) o al 30 novembre 2020 (articolo 15-bis, comma 3);

    ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (articolo 15, commi 1 e 6, e articolo 15-bis, commi 1 e 6);

    ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-bis, commi 1 e 3);

    agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-bis, commi 1 e 3);

   di un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (articoli 17 e 17-bis) ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.

  In materia di conciliazione vita-lavoro:

   si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura; tale diritto è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (articolo 13-terdecies);

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   viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsti) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (articolo 22);

   si definisce – limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura; tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 22 per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici (nel caso in cui tale sospensione riguardi figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il congedo in questione non è retribuito) (articolo 22-bis).

  Per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori svantaggiati:

   le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro – aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro – al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili ed estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (articolo 1-septies);

   si riconosce anche per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere (articolo 12, commi 16-bis e 16-ter).

  Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (articolo 12, commi da 9 a 11).
  In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (articolo 31-quinquies).
  Segnala, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza Pag. 27 epidemiologica. Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (articolo 12-quater). Ciò in deroga alla legge n. 40 del 2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
  In materia previdenziale il decreto-legge:

   sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 13): tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (articolo 13-bis);

   dispone che i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 (articolo 13-undecies).

  In materia ambientale, si dispone che, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 e sono considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» (articolo 31-duodecies).
  In materia di trasporto pubblico locale si interviene (all'articolo 22-ter), ampliando fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza COVID-19. Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l'anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.
  In materia di infrastrutture, si integra il quadro normativo delineato dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società in house individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell'articolo 2437-quater del codice civile) per l'offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in Pag. 28caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (articolo 31-undecies).
  Nel settore della giustizia il decreto-legge, anzitutto, introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nel periodo emergenziale, e dunque fino al 31 gennaio 2021 (articoli 23, 23-bis, 23-ter e 24).
  In particolare, sono dettate disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili sia penali e che concernono:

   la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse;

   la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;

   con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario;

   la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

  Con riguardo ai procedimenti civili, oltre a disposizioni specifiche per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi, il decreto-legge disciplina la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.
  Con specifico riguardo ai procedimenti penali, il decreto-legge:

   consente il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti;

   consente che la decisione dell'appello sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti; le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale;

   disciplina lo svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali;

   prevede la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al COVID-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati con conseguente sospensione, per massimo 60 giorni, del computo della prescrizione; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

  Inoltre, vengono semplificate le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze, ivi compresi gli atti di impugnazione, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.
  Specifiche disposizioni sono dettate, fino al 31 gennaio 2021:

   per il processo amministrativo (all'articolo 25), consentendo la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto;

   per il processo contabile (all'articolo 26), consentendo lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico;

   per il processo tributario (all'articolo 27), consentendo lo svolgimento delle udienze da remoto e, in alternativa alla discussione, la decisione sulla base degli Pag. 29atti, salvo che una delle parti insista per la discussione.

  Con riguardo al sistema penitenziario, il decreto-legge prevede:

   che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 (articolo 28);

   che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, fino al 31 gennaio 2021 possano essere concesse le suddette misure anche in deroga ai limiti temporali previsti; tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti (articolo 29);

   fino al 31 gennaio 2021, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati; l'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici (articolo 30).

  Il decreto-legge stanzia inoltre un milione di euro in più, a decorrere dal 2021, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (articolo 23-quater).
  Ulteriori disposizioni in materia di giustizia riguardano:

   la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (articolo 4);

   la semplificazione dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore (articolo 4-ter);

   lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto (articolo 31);

   la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito nel 2018, e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito nel 2019 (articolo 31-bis);

   l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore della riforma della class action (articolo 31-ter);

   l'inserimento di specifiche norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina sull'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (articolo 31-terdecies);

   l'aumento delle previsioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 32-bis);

   l'equiparazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza ai giudici onorari di tribunale, delle udienze con trattazione scritta alle udienze in presenza (articolo 32-ter).

  Per quanto riguarda le misure finanziarie, segnala:

   le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere Pag. 30nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-bis);

   l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-quater);

   la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cosiddetto golden power, articolo 10-ter);

   la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-octies);

   la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-novies).

  Con riferimento alle misure fiscali, segnala che il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:

   la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-quater);

   l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (articolo 5, commi 4-bis e 4-ter);

   l'estensione del tax credit vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, commi 6 e 7);

   l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cd. zone rosse (articoli 8 e 8-bis);

   l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (articoli 9, 9-bis e 9-ter);

   l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, articolo 9-ter, commi da 2 a 8);

   l'estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con Pag. 31domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-quinquies);

   la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);

   la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-bis);

   la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal decreto-legge (articolo 13-ter);

   la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33 per cento del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019: tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse: i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-quater);

   la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articoli 13-quinquies e 13-sexies);

   l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019; si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (articolo 13-septiesdecies);

   la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-septies);

   numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cosiddetta zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza Pag. 32dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies);

   la possibilità di versare il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento; si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021 (articolo 13-novies);

   la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (articolo 27);

   la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (articolo 31-octies).

  Con riferimento al settore della sanità, il decreto – legge disciplina diverse misure, tra le quali ricorda:

   la disciplina della pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la definizione di una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (articoli 1-quinquies e 19-bis);

   lo stanziamento di 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore (articolo 18), nonché la definizione di specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (articolo 19);

   il riconoscimento di un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori); il ristoro – fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020; detto ristoro «una tantum», legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura (articolo 19-ter);

   l'incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (articolo 19-quater);

   la definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private, mediante un Accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute (articolo 19-quinquies);

   la previsione che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina (articolo 19-sexies);

   la previsione dello svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie Pag. 33operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina (articolo 19-septies);

   l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza; la destinazione e distribuzione delle risorse è rimessa a un decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (articolo 19-octies);

   l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità (articolo 19-novies);

   la previsione che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività; le suddette attività sono intese alla «sorveglianza sanitaria» nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali; viene stabilito che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: per tali attività si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021 (articolo 20);

   la previsione che le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati (articolo 20-bis);

   la modifica di una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige; rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020- 2022 (articolo 20-ter);

   l'incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, dell'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di Pag. 34superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (articolo 23-quinquies).

  In tema di politiche sociali il decreto – legge detta alcune misure riguardanti:

   l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro: il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 13-quaterdecies);

   il riconoscimento ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, della medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020; possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem; i requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre; la richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 e il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza (articolo 14).

  Per quanto concerne la scuola:

   per il 2020, si incrementano di 85 milioni le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità, sono altresì stanziati 2 milioni per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 21, commi da 1 a 6, 7 e 7-bis);

   si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di 5,5 milioni; il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari; esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (articolo 21, commi da 6-bis a 6-quinquies);

   per il 2020, si autorizza la spesa di 2,4 milioni per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che sia genitore: nelle c.d. aree rosse, di figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (articolo 22-bis).

  Per quanto riguarda l'università, si prevede:

   che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (articolo Pag. 35236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente; possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca: in tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato: per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni per il 2021 (articolo 21-bis);

   il riconoscimento di un contributo di 3 milioni per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (articolo 6-bis, commi da 15 a 17).

  Nel settore dell'informazione:

   per il 2021, si prevede un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole, fino ad euro 1.000 ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (articolo 6-ter);

   per imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, si confermano, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020: in particolare, si estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo; inoltre, si estende all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25 per cento (invece del 30 per cento) delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento (invece del 20 per cento) delle copie distribuite per le testate nazionali; per la medesima annualità contributiva 2021 si prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo è parificato a quello corrisposto per il medesimo anno, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 5, comma 7-bis);

   in materia di servizi di media audiovisivi, si modifica l'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevedendo che in caso di trasferimento di concessione per emittenti radio in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare e che tale disposizione si applichi anche alle emittenti nazionali mentre precedentemente era consentito che le emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale titolari di concessione a carattere commerciale potessero trasferirla ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (articolo 6-bis, commi 18 e 19).

  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

   si incrementa, complessivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 e di 90 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 1, e articolo 6-bis, comma 1);

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   si incrementa di 400 milioni per il 2020 e di 50 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando 350 milioni per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi; inoltre, si incrementa lo stesso Fondo di 1 milione per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 5, comma 3, e articolo 6-bis, commi 3 e 4);

   si prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale; inoltre, si stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (articolo 6-bis, commi 9 e 10);

   si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (articoli 15 e 15-bis);

   si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, estendendo l'applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 5, comma 4);

   si amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;

   si estende la finalità della legge n. 238 del 2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e si prevede l'assegnazione di un contributo annuo di 1 milione, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (articolo 6-bis, commi da 5 a 7);

   si dispone che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 (articolo 6-bis, comma 8).

  Per quanto concerne lo sport:

   si incrementa di 5 milioni per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (articolo 2);

   si istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il Pag. 372020, di 142 milioni, e si dispone che al Fondo affluiscono anche 30 milioni stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3);

   si prevede un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche; il beneficio – subordinato alla condizione che tali soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di 124 milioni e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di 170 milioni, integrato da eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (articoli 17 e 17-bis).

  Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive conseguenti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria; l'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:

   viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1);

   viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-bis e Allegato 2);

   viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori i affari (articolo 1-ter e Allegato 4).

  Il decreto istituisce poi due nuovi fondi; si tratta:

   del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; i benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato; a valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-quater);

   del fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto-legge: il fondo ha una dotazione Pag. 38iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).

  Per rendere immediatamente operativo l'ampliamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 1, comma 14-quinquies).
  Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:

   viene rifinanziato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. «Fondo Legge n. 394 del 1981»). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);

   viene rifinanziato il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto «Fondo 394/1981»: il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);

   i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);

   non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-bis, comma 9);

   viene esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani; tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).

  La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:

   per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi; tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-octies);

   è inserita una clausola che prevede che alcuni benefici debbano rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-duodecies).

  In particolare la disposizione fa riferimento alle seguenti agevolazioni:

   contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici Pag. 39 interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1);

   contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1-bis);

   credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 8-bis);

   cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (articolo 9-bis).

  Con riferimento al turismo, segnala le seguenti misure:

   viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2);

   con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-bis, comma 2);

   i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);

   viene estesa la disciplina del tax credit vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6);

   viene istituito nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13);

   viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-decies).

  Per quanto riguarda gli ambiti materiali di interesse della I Commissione, in materia elettorale l'articolo 31-quater dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021, anziché entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale.
  Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sentenza n. 196 del 2013).
  Ricorda in merito che attualmente, presso la Camera dei deputati, è vacante il seggio nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.
  Sempre per quanto attiene agli ambiti specifici della I Commissione, il decreto-legge prevede diverse misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  In primo luogo, si prevedono autorizzazioni di spesa per:

   indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia;

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   oneri connessi all'impiego delle polizie locali;

   prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Una prima autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro è relativa all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020 (articolo 32). Una seconda, per complessivi 67.622.126 euro riguarda il periodo compreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 (articolo 32-bis, commi 1 e 2).
  Analoga previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5 dell'articolo 32-bis, il quale prevede uno stanziamento complessivo di 3.636.500 euro per l'anno 2020 riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
  Il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale – tra cui quello a tempo determinato – nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 50 del 2016).
  L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni. La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021. La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021. Tali risorse coprono l'impiego complessivo – per un periodo di sei mesi – di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).
  Con riferimento al comparto della Difesa, il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di disposizioni concernenti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militare nell'ambito dell'emergenza COVID-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.
  Nel dettaglio, l'articolo 19-undecies prevede l'arruolamento di:

   a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

   b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

  A sua volta l'articolo 19-duodecies autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 47.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari.
  Segnala, inoltre, come il comma 3 dell'articolo 32-bis autorizzi la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
  Con riferimento alla formulazione del testo, rileva come il comma 9 dell'articolo Pag. 4115, così come il comma 10 dell'articolo 15-bis, concerna il termine temporale (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (di cui all'articolo 9, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020). In base alla formulazione letterale del comma 9 dell'articolo 15, il termine (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda scade il 13 novembre 2020 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 in esame). Tuttavia, il comma 10 dell'articolo 15-bis prevede (sempre a pena di decadenza) un diverso termine per la presentazione delle domande in oggetto, stabilito alla data del 15 dicembre 2020. Segnala quindi l'opportunità di eliminare tale antinomia tra le due previsioni.
  Sempre sotto il profilo della formulazione del testo, osserva che gli articoli 26 e 27 prevedono discipline legislative speciali in materia, rispettivamente, di giustizia contabile e di processo tributario, che avranno attuazione «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»; al riguardo, ricorda che ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018) il termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 gennaio 2021) potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori dodici mesi con una delibera del Consiglio dei ministri; rileva, quindi, come tale «rinvio mobile» presenti profili problematici per quel che attiene al sistema delle fonti, in quanto consente ad un atto non legislativo la proroga di una disciplina legislativa speciale.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge appaia riconducibile principalmente alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale», «norme generali dell'istruzione», «previdenza sociale», «profilassi internazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o) e q), della Costituzione. Inoltre, il provvedimento riguarda le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «istruzione», «tutela della salute», «sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi», «ordinamento sportivo», «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, pesca e agricoltura, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Ricorda che, a fronte di tale intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.
  In questo quadro segnala che il decreto-legge contempla alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

   l'articolo 13-quaterdecies, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto delle risorse del fondo per il sostegno del terzo settore;

   l'articolo 9-bis, comma 6, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto tra i comuni delle risorse per il ristoro delle minori entrate IMU;

   l'articolo 16-ter, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole Pag. 42chiamato ad attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»: al riguardo segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, atteso che il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome è usualmente assicurato attraverso la previsione del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; nel caso in esame, inoltre, alla luce del carattere residuale regionale della competenza coinvolta, l'agricoltura, lo strumento più idoneo potrebbe risultare l'intesa;

   l'articolo 19-quinquies prevede un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi;

   l'articolo 19-novies, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute per il riparto del fondo per l'acquisto di disposizioni di protezione e medicali nelle RSA;

   l'articolo 22-ter, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse stanziate dall'articolo per il trasporto pubblico locale;

   l'articolo 32-quater, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto del contributo assegnato alle regioni e alle province autonome per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni nell'ambito del contenimento dell'epidemia da COVID-19.

  Segnala l'opportunità di approfondire, sotto questo profilo, le ulteriori seguenti disposizioni:

   l'articolo 3, comma 2, che prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, segnala l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

   l'articolo 6-bis, comma 12, che prevede un decreto del Ministro per i beni culturali per la ripartizione delle risorse stanziate per gli enti gestori di siti speleologici e grotte: al riguardo segnala l'opportunità, alla luce del carattere concorrente della competenza coinvolta (la valorizzazione dei beni culturali), di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del provvedimento;

   l'articolo 19-septies, comma 4, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del credito d'imposta per l'acquisto da parte delle farmacie di apparecchiature per prestazioni di telemedicina: al riguardo, alla luce del fatto che appaiono coinvolte sia, in maniera prevalente, la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario sia quella concorrente in materia di tutela della salute (in particolare per quel che concerne l'individuazione degli investimenti che danno accesso al credito), segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere, ai fini dell'adozione del decreto;

   l'articolo 19-octies, comma 2, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del previsto finanziamento della diagnostica molecolare: al riguardo segnala, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (la tutela della salute), l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto;

   l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti Pag. 43digitali individuali: al riguardo segnala, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

   l'articolo 21, comma 6-quater, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare per il riparto del fondo per il recupero dei gap formativi: al riguardo segnala, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere.

  Segnala, inoltre, che l'articolo 19-bis, il quale riproduce l'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020, «legifica» il meccanismo introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per il contenimento dell'epidemia in corso; come è noto, tale meccanismo prevede la possibilità di graduare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del diverso grado di rischio presente nelle diverse regioni, delle misure di contenimento adottabili (quelle previste dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, interpretato nel senso previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 e cioè nel senso che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano unicamente in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33); viene quindi rimessa ad ordinanze del Ministro della salute l'individuazione del livello di rischio per le diverse regioni (cosiddette «zone rosse», «zone arancioni», «zone gialle»).
  Rispetto a tale meccanismo segnala che il decreto-legge n. 158 del 2020, attualmente in corso di conversione (C. 2812), ha introdotto l'ulteriore misura speciale, non prevista dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, del divieto di spostamenti interregionali nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e del divieto di spostamenti intercomunali nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021.
  Rileva che l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome. Segnala, dunque, l'opportunità di integrare la disposizione con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, sottolinea come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, con una particolare attenzione al settore della giustizia oltre che alla sanità, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente «anodìna», dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura «finanziaria» e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente». Pag. 44
  Segnala al riguardo l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento delle seguenti disposizioni:

   il comma 5 dell'articolo 6-bis, che prevede un contributo per la fondazione orchestra giovanile Luigi Cherubini;

   i commi 18 e 19 dell'articolo 6-bis, in materia di emittenti nazionali radiofoniche a carattere comunitario;

   i commi 3 e 4 dell'articolo 31-octies, che prevedono la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria nelle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e di interessi applicabili nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni;

   l'articolo 31-novies, concernente la facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati;

   l'articolo 31-terdecies, concernente la parità di genere all'interno dell'ordine dei dottori commercialisti.

  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
C. 2657 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) IV (Difesa), il disegno di legge C. 2657, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede».

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, segnala preliminarmente come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'Intesa raggiunta attraverso lo Scambio di lettere sia volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari «alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori».
  L'Intesa in esame è stata negoziata da una Commissione paritetica, approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 febbraio 2018 e firmata dalle Parti il 13 febbraio 2018.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa, che si compone di 14 articoli, essa individua, agli articoli 1 e 2, le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse.
  L'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco competente per la sede di servizio.
  L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede.
  L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico dei cappellani militari. Pag. 45
  L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici.
  L'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione.
  L'articolo 8 è relativo al rapporto di impiego e stabilisce che il cappellano militare deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale.
  Gli articoli 9 e 10 riguardano il trattamento economico e previdenziale dei cappellani.
  L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. In tale ambito si prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione.
  Gli articoli 12 e 13 riguardano, rispettivamente, le sanzioni disciplinari e la sospensione o cessazione dell'impiego.
  L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali fra cui quella sull'entrata in vigore, che avverrà con la pubblicazione, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis della Santa Sede.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, che è formato da sette articoli divisi in due capi, il capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Il capo II (costituito dagli articoli da 4 a 7) reca altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
  In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'ordine di esecuzione e l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di lettere concernente l'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede relativa all'assistenza spirituale alle Forze armate, in attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato dall'Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121.
  Ricorda che ai sensi del citato articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici e che in tali casi l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
  L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica introduce le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare, nonché le relative disposizioni transitorie. Tali modifiche riguardano, fra l'altro:

   la garanzia della piena libertà dei cappellani nell'esercizio del loro ministero;

   le attribuzioni dell'Ordinario militare (assimilato non più al grado di generale di corpo d'armata, ma a quello di tenente generale), cui spetta la direzione del servizio di assistenza spirituale e che è coadiuvato dal Vicario generale militare e da cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali;

   la definizione del contenuto del servizio di assistenza spirituale, che potrà avvenire anche al di fuori dell'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, con la previsione che i cappellani militari possano inoltre avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi Pag. 46 per l'amministrazione, e che in caso di assenza il cappellano militare sia sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, anche in tal caso senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione;

   il recepimento degli ulteriori contenuti dell'Intesa per quanto riguarda il rapporto d'impiego, l'organico e lo stato giuridico dei cappellani.

  Ulteriori modifiche introdotte al codice dell'ordinamento militare rivestono carattere formale o di coordinamento.
  Il capo II del disegno di legge reca disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
  L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, prevista dalla lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale del citato Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.
  In relazione a tale disposizione, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che si provvede in tal modo a recepire l'accordo di cui allo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Segretario di Stato della Santa Sede del 26 luglio 2006.
  L'articolo 5 è volto a recepire l'accordo di cui allo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 15 febbraio 2008, inserendo, al comma 1, l'articolo 206-bis del codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di cardinali.
  Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, il predetto accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato Lateranense. Il citato articolo 21 prevede che «tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue», tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.
  Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.
  Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.
  Rileva come si tratti di previsioni sostanzialmente analoghe a quelle recate dal vigente articolo 205 del codice di procedura penale per l'assunzione della testimonianza delle alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale).
  Il comma 2 del medesimo articolo 5 reca un'analoga previsione in materia civile, con la modifica dell'articolo 105 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Pag. 47
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Sottolinea come rilevino, inoltre, le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere d) ed l) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione.
  Sottolinea, altresì, come venga in rilievo l'articolo 7 della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 17 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.