CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2020
494.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04478 Ubaldo Pagano: Sul «Superbonus» a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni e società sportive dilettantistiche

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto in discussione si chiedono chiarimenti in merito ai criteri per la definizione degli importi massimi di detrazione per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ambito della misura del Superbonus.
  Occorre premettere che nella prima formulazione di tale strumento, introdotto con l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il perimetro è stato limitato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, tale perimetro è stato ampliato estendendolo anche ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
  Allo stesso tempo la legge di conversione ha rimodulato il tetto massimo di spesa ammissibile secondo un criterio che, tuttavia, tiene conto del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
  In proposito, si osserva che analizzando la definizione di unità immobiliare, si rileva che l'articolo 5 del Regio decreto-legge del 13 aprile 1939 n. 652 riporta quanto segue: «si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».
  Da ciò sembrerebbe pertanto che tale definizione risulti universalmente applicabile a tutte le tipologie di edifici, non facendo distinguo tra quelli residenziali e quelli non residenziali.
  Con la Circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari della misura del Superbonus e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
  Nello specifico, la stessa Agenzia delle entrate ha osservato che, per espressa previsione normativa contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera e) del Decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche il Superbonus spetta limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  Invero, per le ONLUS, le APS (Associazioni di promozione sociale) e le OdV (Organizzazioni di volontariato) – di cui al citato comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.
  Ciò comporta che per tali soggetti (ONLUS, APS e OdV) non operi la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all'applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall'articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche».
  Altresì, non opera la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, Pag. 83 in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
  Per quanto riguarda, inoltre, l'individuazione dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, e altri) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, e altri). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:

   interventi «trainanti»: il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;

   interventi «trainati»: il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

  Tuttavia, nell'ambito della misura in parola, è senz'altro da rilevare che seppure la definizione di unità immobiliare risulti applicabile ai casi segnalati dall'Onorevole interrogante, ciò non permette di tenere adeguatamente conto delle differenze di dimensione tra unità immobiliari residenziali – sulla base delle quali evidentemente sono stati elaborati i massimali previsti dalla norma – e non residenziali.
  Appare pertanto opportuno, come suggerito dall'Onorevole interrogante, chiarire le modalità per determinare i massimali di spesa per la tipologia di beneficiari in questione. A tale proposito, si evidenzia che i competenti Uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico sono già attivi al fine di individuare una soluzione tecnica al tema sollevato.

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ALLEGATO 2

5-04668 Gabriele Lorenzoni: Sulla riapertura del tavolo confronto con la società Gala s.p.a. circa i dipendenti dell'ex Solsonica s.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Solsonica S.p.A., come noto all'interrogante, era un'azienda leader nella produzione di celle e moduli fotovoltaici; a seguito di una profonda crisi legata all'andamento del mercato delle rinnovabili, risulterebbe che nel 2015 abbia licenziato 124 lavoratori e ceduto il passo a GALA S.p.A. (promettente società romana che vende energia e prodotti green, si occupa di progettazione, efficientamento energetico, ecc.).
  GALA S.p.A., nel 2015 firmò al MISE un accordo per il rilancio del sito della Solsonica di RIETI, e allora dichiarò di «rendendolo addirittura uno dei poli produttivi più importanti a livello europeo» impegnandosi altresì a riassorbire i lavoratori licenziati.
  Tale accordo sottoscritto da Gala, Ministero dello sviluppo economico, regione Lazio, comune di Rieti e Organizzazioni sindacali evidentemente non ha avuto seguito.
  Successivamente risulterebbe che il gruppo Gala abbia avviato delle fusioni per incorporazione con le società in liquidazione che erano legate al citato sito di Rieti, Gala Power S.p.A., Gala Tech S.r.l. in Liquidazione e Proxhima S.r.l., già interamente partecipate dalla incorporante.
  La fusione avrebbe dovuto consentire a Gala di incorporare e razionalizzare gli asset, il know-how e le risorse delle società controllate. La produzione di pannelli fotovoltaici, la progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici – anche di proprietà – per la produzione e gestione di energia elettrica, l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di batterie redox-vanadio, si sarebbero aggiunte così all'attuale core business di Gala.
  La modifica e l'ampliamento dell'oggetto sociale avrebbe dovuto rendere la nuova realtà d'impresa, peraltro, protagonista delle rilevanti opportunità derivanti dalla propulsione globale verso la transizione energetica, in un contesto, come quello attuale, fortemente caratterizzato dalla spinta – anche conseguente alla volontà politica europea nonché nazionale verso la totale decarbonizzazione.
  La vertenza è stata in seguito seguita a livello locale, ma la situazione sembra essere ancora in fase di stallo.
  Sentito il Ministero del lavoro, quest'ultimo ha riferito che – con riguardo agli ammortizzatori sociali – allo stato attuale non risultano presentate istanze da parte di GALA S.P.A..
  Il Ministero dello sviluppo economico non può che dare, quindi, la propria disponibilità alla possibilità di aprire nuovamente il tavolo di crisi in questione, al fine di fare il punto sulla vertenza Gala – Salsonica e trovare le migliori soluzioni sia per l'operatività dello stabilimento di Cittaducale (RI) che per salvaguardare i lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 3

5-04902 Andrea Romano: Sul futuro dell'impianto Eni di Stagno e sulla sua collocazione all'interno del percorso di transizione energetica del gruppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante fa riferimento alla raffineria di Stagno (Livorno), ritenendo imprescindibile un progetto industriale di consolidamento ed espansione che assicuri alla raffineria un percorso di sostenibilità produttiva ed occupazionale.
  A riguardo, si specifica che la raffineria di Livorno, insieme con le raffinerie di Sannazaro, di Gela, di Porto Marghera e di Taranto, è di proprietà della Società Eni.
  L'impianto è situato tra la zona industriale del comune di Livorno e il paese di Stagno, frazione del comune Collesalvetti, ed ha una capacità di raffinazione di circa 84.000 barili/giorno e produce prevalentemente benzine, gasoli, olio combustibile per bunkeraggi e basi lubrificanti. Oltre agli impianti di distillazione primaria, dispone di due linee di produzione di lubrificanti. Il collegamento con le strutture portuali di Livorno e con i depositi di Firenze attraverso due oleodotti consente di effettuare le attività di ricezione, movimentazione e distribuzione del greggio e dei prodotti finiti.
  Sul tema del futuro della raffineria in parola, con particolare attenzione all'eventuale trasformazione della stessa in bioraffineria è stata interpellata direttamente la società Eni, la quale riferisce quanto segue.
  A seguito della contrazione della domanda dei prodotti raffinati e in conseguenza della concorrenza crescente delle raffinerie del Middle e Far East, il settore della raffinazione europea sta accusando forse la crisi strutturale più pesante dalla sua nascita, con rilevanti perdite economiche praticamente in ogni sito. Si stima che tale crisi porterà alla chiusura di almeno il 20 per cento delle raffinerie europee, le quali – in taluni casi – potranno essere trasformate in basi logistiche. L'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Sars-Cov-2 ha avuto un impatto rilevante, acuendo la crisi in atto.
  In questa situazione, Eni ha avviato un piano di azioni volto a minimizzare le perdite e a rendere sempre più efficiente il proprio processo produttivo in tutti i siti (incluso quello in parola), garantendo la sicurezza delle persone presenti e mantenendo inalterato il piano di investimenti volto ad assicurare gli adempimenti legati al riesame delle normative ambientali, con il raggiungimento di standard di compatibilità ambientale all'avanguardia nel settore.
  In particolare, la raffineria di Livorno, realizzata negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, rappresenta una peculiarità nel circuito di raffinazione, in quanto è l'unica adibita alla produzione contestuale di carburanti e di basi lubrificanti.
  Sul punto, si sottolinea che Eni ha imboccato già da tempo un processo di trasformazione mirato a decarbonizzare, già dal brevissimo termine, i propri processi attraverso una serie di progetti integrati: ne sono esempio la riconversione dei propri siti produttivi di Gela e Venezia in bioraffinerie per la produzione di olio vegetale idrogenato (HVO).
  La capacità di bioraffinazione Eni è prevista in crescita fino a 5MT entro il 2050 e ad essa si accosteranno altre iniziative per la trasformazione di scarti in energia, secondo modelli di produzione e consumo sempre più circolari, in grado di promuovere nuove filiere di raccolta, produzione e distribuzione dalle indubbie ricadute occupazionali.
  Tuttavia, la attuale produzione di biocarburanti di Eni in Italia e nei mercati europei collegati è più che sufficiente per Pag. 86adempiere alle attuali normative di immissione in commercio di biocarburanti rinnovabili; anzi, parte della produzione viene già esportata in altri Paesi.
  Ebbene, Eni sta valutando la possibilità di destinare il sito di Livorno alla produzione di carburante costituito al 100 per cento da componente rinnovabile, anche in considerazione della maturità imprenditoriale dell'area del livornese, che consentirebbe di rafforzare e accelerare il processo di trasformazione del sito in parola.
  Sul punto sollevato dall'Onorevole interrogante, si ricorda che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, agli articoli 57 e 57-bis ha individuato una serie di infrastrutture ed insediamenti petroliferi definendoli strategici, per i quali – fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale – le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate, tramite lo svolgimento di un procedimento unico.
  Orbene, tra le infrastrutture strategiche da sottoporre ad autorizzazione unica rientrano anche le raffinerie per la lavorazione del petrolio e le bioraffinerie.
  Si ribadisce in ogni caso che, nell'ambito del processo di decarbonizzazione in corso nel nostro Paese, il Ministero dello sviluppo economico pone la massima attenzione a favorire l'attuale processo di transizione energetica, nel quale potrebbe rientrare anche la trasformazione della raffineria di Livorno in bioraffineria.
  Alcune progettualità per la riconversione di impianti industriali verso l'economia circolare sono state indicate nell'ambito delle proposte del Ministero dello sviluppo nell'ambito del Recovery and Resilience Fund.

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ALLEGATO 4

5-05095 Quartapelle Procopio: Sul riconoscimento e la disciplina delle imprese alimentari domestiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante fa riferimento alle imprese alimentari domestiche, le cosiddette IAD, nate in Italia nel 2014 e diffuse prevalentemente in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Tali imprese sono caratterizzate dalla preparazione di prodotti alimentari nella propria abitazione da parte degli imprenditori e imprenditrici, per destinarli alla vendita.
  In considerazione della mancanza di normative nazionali o regolatorie specifiche delle attività in parola, il Ministero dello sviluppo economico, recentemente, ha chiesto alla Presidenza di valutare la possibilità di applicare regolamentazioni afferenti ambiti o settori contigui, tra quelli elencati nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  La Presidenza del Consiglio dei ministri ha risposto che l'attività di impresa alimentare domestica non rientra tra le attività elencate nella Tabella A del citato decreto legislativo n. 222 del 2016, in quanto non esiste alcuna normativa statale di disciplina dell'avvio di tale attività (nota n. DFP 0013603 del 2 marzo 2020). Tuttavia, è stato ritenuto che le IAD rientrino nell'ambito del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, con riferimento all'obbligo di notifica sanitaria, il cui modulo standardizzato prevede espressamente l'attività di «home food».
  È stato altresì precisato che, affinché un'attività sia considerata libera, essa non deve essere ricompresa nell'elenco di cui al citato decreto legislativo n. 222 del 2016, né deve essere oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale o regionale.
  Nello specifico del quesito sollevato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che, in data 4 maggio 2017, in sede di Conferenza Unificata, è stato sottoscritto lo «Accordo tra il Governo, le regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze».
  Tra i moduli resi operativi con l'Accordo in parola, vi è anche il modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione ex Regolamento (CE) n. 852 del 2004, che riguarda tutti gli operatori del settore alimentare. Nello specifico, al punto 1.2 del modulo, rubricato «Tipologia dell'attività», è stata indicata la possibilità di barrare la casella «Ristorazione collettiva e pubblica», sottocasella «Home Restaurant», trattandosi di attività di ristorazione in ambito domestico, anche se esercitata con modalità diverse rispetto a quest'ultima.
  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per commercio al dettaglio si intende «l'attività volta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale». L'attività artigianale delle IAD presupporrebbe, invece, la produzione di beni, anche semilavorati.
  Pertanto, in conclusione, si prospetta la possibilità di aggiungere al modulo sopra citato la specifica casella «Impresa alimentare domestica», così da avere un riconoscimento effettivo dell'attività in parola (per la quale non è necessario il possesso dei requisiti di accesso richiesti, invece, per l'avvio e l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande vere e proprie) ed incentivare – in tal modo – questo tipo di attività che, come ricordato dall'Onorevole interrogante, è soprattutto femminile.

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ALLEGATO 5

5-05169 Zucconi: Sulla distribuzione commerciale delle sigarette elettroniche.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

   ZUCCONI, RIZZETTO e SILVESTRONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   è ormai noto che la multinazionale del tabacco Philip Morris ha versato un'ingente somma di denaro, pari a 2,3 milioni di euro, alla Casaleggio Associati, tra il 2017 e il 2020, che, a detta di Davide Casaleggio, sarebbe stata corrisposta per una presunta consulenza;

   sta di fatto che la multinazionale intrattiene rapporti economici con la Casaleggio ed ha ottenuto una tassazione agevolata a beneficio dell'industria del tabacco con l'appoggio, alle proposte in materia, del gruppo M5S. Ciò è stato anche confermato da alcuni esponenti del gruppo politico in questione, tra i quali l'allora Ministro della salute, Giulia Grillo, che non era in linea con tale posizione politica espressa dai vertici del proprio partito, dichiarandosi contraria all'aumento dello sconto fiscale sulle sigarette elettroniche, che, invece, è stato attuato;

   su tali vicende, si inserisce anche la scelta del primo Governo Conte, di inviare, nel 2018, una delegazione italiana che, insolitamente, limitò i dirigenti del Ministero della salute, allora presieduto dal Ministro Grillo, per ampliarlo con la partecipazione di dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, con a capo l'allora Ministro Luigi Di Maio, alla Conferenza delle Parti, convocata dall'OMS, per discutere dell'adozione del Piano Strategico a medio termine 2019-2025, nell'ambito della Convenzione quadro per il controllo del tabacco;

   su tali fatti la procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta, per verificare la natura della presunta consulenza, da oltre 2 milioni di euro, incassata dalla società di Davide Casaleggio, poiché lo stesso è anche esponente del partito M5S. Sul punto, infatti, in questi anni, da più parti ne è stato contestato il ruolo in palese conflitto d'interessi, per evidente commistione di interessi privati e interessi pubblici –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere per porre in essere una più equa politica di distribuzione commerciale delle sigarette elettroniche.
(5-05169)

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ALLEGATO 6

5-05169 Zucconi: Sulla distribuzione commerciale delle sigarette elettroniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il Question Time in discussione, gli Onorevoli Interroganti chiedono quali iniziative si intendano porre in essere ai fini di un'equa distribuzione commerciale delle sigarette elettroniche.
  Occorre premettere che il consumo di tabacco è un tema di salute pubblica, la cui importanza tende ad aumentare in termini economici e geopolitici, così come sotto il profilo sociale, culturale, e biomedico. Questi fattori hanno giocato un ruolo chiave negli interventi di politica sanitaria rivolti al controllo del tabacco nel mondo, il più importante dei quali è senza dubbio la Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale Convenzione, in particolare, ha rappresentato il culmine di anni di impegno collaborativo e multidisciplinare da parte di Governi, elementi della società civile, ed organizzazioni internazionali per contenere la diffusione di tabacco usando la legislazione internazionale.
  In particolare, gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento alla partecipazione, nel 2018, della delegazione italiana alla Conferenza delle Parti, convocata dall'OMS, per discutere dell'adozione del Piano Strategico a medio termine 2019-2025, nell'ambito della convenzione Quadro per il controllo del tabacco.
  A tal proposito, si può confermare che, nel 2018, della delegazione italiana che partecipò all'OMS di Ginevra alla cosiddetta «Conferenza delle Parti», facevano parte, doverosamente, anche esponenti del Ministero dello sviluppo economico competenti in materia.
  La delegazione era guidata da rappresentanti del Ministero della salute e ne facevano parte, a quanto risulta, anche rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e finanze, delle Rappresentanze Permanenti a Ginevra e a Bruxelles e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ritiene, pertanto, che sia da escludere che la partecipazione del MISE possa aver limitato il numero dei dirigenti del Ministero della salute nella delegazione.
  Per completezza d'informazione, si fa presente che la posizione europea era stata già concordata a Bruxelles in coordinamento comunitario e dove, tra l'altro, il MISE non è rappresentato, ed era difesa a Ginevra dalla Presidenza di turno della UE e dalla Commissione europea.
  Infine, con specifico riferimento al quesito posto relativamente ad eventuali iniziative in materia di distribuzione commerciale delle sigarette elettroniche, si evidenzia che tale materia rientra nelle competenze primarie assegnate al Ministero della salute.

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ALLEGATO 7

5-05170 Polidori: Per una sollecita attuazione delle misure a favore delle imprese commerciali operanti nei centri storici.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

   POLIDORI, BARELLI, SQUERI, BALDINI, TORROMINO e SPENA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese di vendita di beni o servizi, operanti nelle zone A o equipollenti, individuate dal decreto n. 1444 del 1968, (cosiddetti centri storici) di 29 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che nel 2019 avevano registrato i maggiori flussi turistici, a fronte di una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento. La relazione tecnica ha quantificato gli oneri in 500 milioni di euro;

   la misura è stata predisposta sul modello del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha distribuito in poche settimane 6 miliardi di euro tra le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico residenti sul territorio nazionale in presenza una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento;

   viceversa il provvedimento dell'Agenzia delle entrate per l'accesso al contributo di cui al citato articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020 è stato emanato solo il 13 novembre, con inoltro delle istanze a partire dal 18 novembre;

   Il 10 dicembre l'Agenzia delle entrate ha diramato un comunicato nel quale si rileva che, mentre per i ristori previsti dai vari decreti legge emanati tra fine ottobre e fine novembre alle attività economiche fermate dal lockdown, gli accrediti sono stati effettuati entro un massimo di 15 giorni, per i contributi per le attività commerciali dei centri storici, a oltre 4 mesi dall'emanazione della norma, sono stati erogati solo 72 milioni di euro (14 per cento delle risorse) a circa 28 mila attività, su una platea potenziale di oltre 190 mila imprese;

   il lockdown previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di novembre e dicembre ha definitivamente affossato le speranze di ripresa del settore turistico per il periodo natalizio. A fronte di ciò per gli esercizi ricettivi e la ristorazione si è intervenuti tempestivamente, mentre il settore del commercio nelle aree turistiche appare completamente ignorato;

   nemmeno è giunto a conclusione il procedimento per l'attribuzione di un codice ATECO specifico per le attività economiche operanti nelle aree ad alta densità turistica di cui all'articolo 182 del decreto rilancio;

   più in generale, l'attività propria del Ministro interrogato a tutela del commercio dagli impatti della crisi in atto appare carente –:

   se non ritenga, per quanto di competenza, adottare iniziative per sollecita attuazione delle misure indicate in premessa, oltre a nuove specifiche misure per le aree commerciali maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.
(5-05170)

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ALLEGATO 8

5-05170 Polidori: Per una sollecita attuazione delle misure a favore delle imprese commerciali operanti nei centri storici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Quesiti analoghi a quelli sollevati dagli Onorevoli interroganti sono stati trattati in questa sede il 7 ottobre e il 4 novembre scorso.
  Come riferito già allora, preciso ancora una volta che l'Amministrazione competente per l'erogazione del contributo in parola è l'Agenzia delle entrate. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze senz'altro potrà fornire risposte esaustive sulle criticità sollevate dagli Onorevoli interroganti, attraverso un'interlocuzione diretta con l'Agenzia stessa.
  A titolo collaborativo ricordo che le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola sono stati definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020 n. 352471.
  La trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo si effettua mediante servizio web – attivato nella seconda metà del mese di novembre, dunque a circa un mese dalla conversione in legge del decreto Agosto – a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
  Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate precisa che il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» [Com. CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final]. Ebbene, in data 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato la decisione concernente la misura di aiuto in parola ex articolo 59 del decreto Agosto [C (2020) 8702 final].
  Per la valutazione dell'impatto e dell'efficacia della misura sulla platea dei potenziali beneficiari, si rimanda ancora una volta al competente Ministero dell'economia e delle finanze.
  Quanto al procedimento per l'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività economica operante nelle aree ad alta densità turistica, di cui all'articolo 182, comma 2-bis del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), si conferma quanto già riferito più volte: lo scorso 17 settembre l'ISTAT ha provveduto a definire una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica e che sul sito istituzionale dell'Ente è possibile consultare la nota esplicativa, la nota metodologica e le tavole relative a tutti i comuni italiani che riportano la loro classificazione secondo «categoria turistica prevalente» e secondo «densità turistica».
  Per quello che attiene alla richiesta di ulteriori interventi a tutela delle attività commerciali colpite dalla crisi pandemica in corso, oltre che dalle restrizioni imposte dal Governo, si rimanda alle misure contenute nei successivi decreti Ristori, Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, oltre a quelle che si sta provvedendo ad inserire nella Legge di Bilancio 2021.
  Orbene, nella replica alla risposta fornita in questa sede in data 4 novembre scorso, gli Onorevoli interroganti ritengono insoddisfacente il mero riepilogo degli interventi messi in campo, e giustamente ritengono necessario presentare interrogazioni parlamentari per ciascuno di questi interventi, al fine di capire se siano stati poi effettivamente realizzati.
  Si evita, dunque, di riproporre un ennesimo riepilogo e si ricorda che questo Governo sta affrontando una situazione molto difficile ed assolutamente straordinaria. Consapevoli delle necessità delle imprese italiane, dunque, ci si impegna ad offrire a queste ultime il massimo sostegno possibile, nel contemperamento di tutti gli interessi in gioco.

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ALLEGATO 9

5-05171 Vanessa Cattoi: Sull'inserimento del progetto pilota della Provincia di Trento per l'utilizzo dell'idrogeno prodotto da idroelettrico tra quelli da finanziare con le risorse del Recovery Fund.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

   VANESSA CATTOI, BINELLI, GUIDESI, DARA, ANDREUZZA, FIORINI, GALLI, PIASTRA e SALTAMARTINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   viste le nuove linee guida del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e gli obiettivi Europei di decarbonizzazione al 2030 e 2050, occorre investire nel campo delle rinnovabili al fine di diversificare nel medio-lungo termine le fonti di energia alternativa. È, dunque, opportuno implementare le attività di studio, analisi e ricerca nella «filiera idrogeno», al fine di incentivarne anche la produzione di idrogeno da idroelettrico e l'utilizzo anche nel settore della mobilità collettiva;

   una delle più interessanti sfide per la transizione energetica è stata lanciata dalla Provincia di Trento che ha proposto, con un progetto pilota, l'introduzione dell'idrogeno prodotto da idroelettrico come vettore, con impatti positivi nell'area Nord Est del Veneto sia per la parte ferroviaria (Valsugana, Trento-Bassano del Grappa) che per la parte di trasferimento della produzione idrogeno (Valle dell'Adige, Bolzano-Trento-Verona). In particolare, il progetto mira a realizzare un impianto pilota per la produzione di idrogeno sfruttando risorse energetiche rinnovabili primarie nel territorio Trentino quali quelle idroelettrico fluviali e predisponendo un piano logistico per l'utilizzo dell'idrogeno nei trasporti locali attraverso le reti gas: l'obiettivo è infatti l'elettrificazione parziale della linea ferroviaria della Valsugana (sino a Borgo/Primolano) garantendone la prosecuzione sino a Bassano attraverso treni ibridi H2 da impiegare nella tratta non elettrificata in sostituzione dei rotabili diesel;

   in vista della grande opportunità di rilancio del sistema Paese attraverso l'utilizzo del Recovery Fund, sarebbe fondamentale inserire tra i progetti pilota da finanziare anche quello promosso dalla Provincia di Trento e avviare una mirata attività di progettazione, realizzazione e gestione delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi complessi finalizzati alla sperimentazione di tecnologie avanzate per l'utilizzo dell'idrogeno. In questo modo si potrebbero sviluppare prodotti di ricerca e brevetti negli impianti sperimentali con prospettive di commercializzazione e al contempo fornire prototipi non solo per implementare la produzione e l'impiego dell'idrogeno come fonte energetica alternativa, ma anche e soprattutto per rilanciare una filiera produttiva importante, in termini sia economici che occupazionali, anche in un'ottica di future partnership con stakeholders internazionali –:

   se intenda inserire tra i progetti pilota da finanziare con le risorse del Recovery Fund anche quello promosso dalla Provincia di Trento.
(5-05171)

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ALLEGATO 10

5-05171 Vanessa Cattoi: Sull'inserimento del progetto pilota della Provincia di Trento per l'utilizzo dell'idrogeno prodotto da idroelettrico tra quelli da finanziare con le risorse del Recovery Fund.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alla Question Time in esame sentita a riguardo anche la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, rappresentando quanto segue.
  Sul tema idrogeno si è recentemente registrata una significativa accelerazione a livello europeo. La Commissione Europea ha lanciato, infatti, lo scorso 8 luglio «La strategia Idrogeno della UE» che fissa gli obiettivi della nuova tecnologia al 2050.
  L'Italia, nella presentazione del Piano nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC), ha attribuito all'idrogeno una quota pari all'1 per cento dei consumi al 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il MiSE ha istituito già nel 2019 il Tavolo Idrogeno al quale hanno aderito 60 società del panorama energetico nazionale. Il Tavolo ha raccolto la necessità di una più articolata progettualità nazionale, emersa dal confronto, avviando la definizione della Strategia Nazionale per l'idrogeno.
  Il documento – in fase di ultimazione – ha l'obiettivo di quantificare il contributo dell'idrogeno nella decarbonizzazione dell'economia e, al tempo stesso, tracciare una prospettiva di lungo termine per gli investitori.
  Il rilancio degli investimenti varati dalla Commissione Europea – rientranti nel pacchetto del Green Deal, tra i quali si colloca il Recovery & Resilience Fund, costituisce una grande opportunità per accelerare l'ingresso di nuove tecnologie, determinanti per il rilancio dell'economia dei territori. In questa prospettiva il Ministero ha ampliato lo spazio dedicato all'idrogeno nel Recovery Fund, individuando le applicazioni industriali più mature e in grado di rispondere ai criteri e alle tempistiche del piano degli investimenti.
  Gli interventi che si intendono promuovere nel breve e medio termine sono perciò quelli che consentono una prima attuazione. Le aree di intervento più immediate sono legate all'uso del blending col metano nella rete di trasporto gas esistente; all'impiego dell'idrogeno nei trasporti pesanti (stradali e ferroviari); e alla sperimentazione dell'uso di idrogeno in alcuni cicli industriali.
  Il tutto con l'ottica di promuovere una possibile filiera italiana nel settore.
  È da evidenziare, tuttavia che, la produzione d'idrogeno esige la disponibilità di elevati volumi di energia rinnovabile, una significativa riduzione dei costi, l'incremento dell'efficienza lungo l'intero ciclo, un aggiornamento del quadro normativo regolatorio e di sicurezza, nuove soluzioni per la sua logistica, criticità che il MiSE intende, quindi, superare attraverso un intenso programma di Ricerca e Sviluppo con i principali Enti di Ricerca nazionali.
  Il nuovo Piano Industriale che stiamo disegnando per l'Italia avrà tra le sue sfide anche gli investimenti e la collaborazione fattiva con gli altri Paesi europei, per affrontare con successo la transizione tecnologica, digitale e green.
  In conclusione, le progettualità espresse nell'atto in esame rientrano nel quadro prioritario indicato e potranno essere inviate alla competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico per le opportune valutazioni.

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ALLEGATO 11

5-05172 Sut: Sul contenzioso tra Cimolai Spa e ArcelorMittal Italia e sulle conseguenti ricadute economico-finanziarie.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

   SUT, ALEMANNO, CARABETTA, CHIAZZESE, GIARRIZZO, MASI, PAPIRO, PAXIA, PERCONTI, SCANU e VALLASCAS. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   l'A.S. di Ilva Sp.a., nel 2017 affidava al Gruppo Cimolai, nota azienda della provincia di Pordenone specializzata nella fabbricazione e nella lavorazione di prodotti in metallo, la realizzazione delle strutture di copertura dei Parchi primari dello stabilimento siderurgico di Taranto, oggi gestito da ArcelorMittal Italia (AMI);

   i sopracitati lavori, iniziati il 1° febbraio 2018 e finalizzati a contrastare la propagazione delle polveri minerali provenienti dall'acciaieria «ex Ilva» verso il centro abitato di Taranto, hanno interessato l'attività di progettazione, fabbricazione e montaggio delle suddette coperture, in ottemperanza alla prescrizione n. 1 del Riesame dell'A.I.A. prot. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, nonché a quanto previsto nel Piano Ambientale adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

   si è appreso di recente da fonti stampa la messa in mora di Cimolai da parte di AMI, nonché la sua unilaterale decisione di rescissione contrattuale, motivata dall'irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia con l'azienda costruttrice;

   l'inizio del contenzioso – all'esito di un articolato confronto a distanza tra le parti – lascia di fatto incompiute, sebbene quasi ultimate, due opere simbolo della svolta ambientale dell'ex Ilva;

   il 6 dicembre, Cimolai ribadisce a mezzo stampa «il proprio corretto operato verso gli accordi sottoscritti con il Gestore dell'ex Ilva», sottolineando «la corretta esecuzione delle opere affidatele, ovvero il 99,5 per cento del Parco Minerale e il 96 per cento del Parco Fossile, in assenza di contestazione dei lavori da parte di AMI che avrebbe, invece, “rifiutato di dare seguito alle richieste di confronto, rigettando espressamente il contraddittorio”»;

   l'interrotta ultimazione dell'opera appaltata compromette l'utilizzabilità dell'intero intervento, destando forti preoccupazioni per la tutela sanitaria della popolazione residente nell'area prospiciente lo Stabilimento, per la dilatazione dei tempi di chiusura dei lavori e per il derivato aggravio della Spesa pubblica;

   forte preoccupazione per la rottura dei rapporti tra AMI e Cimolai è stata espressa in relazione al prossimo futuro dell'acciaieria di Taranto, dai Commissari straordinari dell'ex Ilva in A.S., durante l'audizione del 27 ottobre in X Commissione Attività produttive della Camera –:

   quali siano gli intendimenti in merito alla vicenda sopra descritta, in considerazione delle ricadute economico – finanziarie della controversia in atto sulla Cimolai S.p.A. e più in generale sull'Ilva.
(5-05172)

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ALLEGATO 12

5-05172 Sut: Sul contenzioso tra Cimolai Spa e ArcelorMittal Italia e sulle conseguenti ricadute economico-finanziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il contratto per la copertura dei parchi minerali e fossili è stato originariamente sottoscritto da Cimolai con Ilva in A.S., in data 28 giugno 2017 (con modifiche in data 14 settembre 2018, 20 marzo 2019, 4 marzo 2020 e 23 ottobre 2020) a cui, com'è noto, è subentrata Arcelor Mittal Italia S.p.A.
  Al riguardo, i Commissari straordinari di Ilva in AS, dopo aver appreso della interruzione del rapporto tra AMI e Cimolai, hanno manifestato forte preoccupazione per l'esecuzione degli importanti interventi previsti.
  In effetti Ilva in A.S. ha informato gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico di aver ricevuto da Cimolai S.p.A una comunicazione, in data 25 novembre scorso, con cui Acelor Mittal Italia ha rappresentato la propria determinazione di recedere dai rapporti contrattuali correnti tra le parti e aventi per oggetto appunto la copertura del cosiddetto Parco Minerale e del cosiddetto Parco Fossile presso lo stabilimento di Taranto.
  Arcelor Mittal Italia ha riscontrato la citata richiesta, evidenziando che la questione relativa ai rapporti con la società Cimolai attengono ad aspetti gestionali, per i quali non è possibile subire alcuna ingerenza, e che comunque non sussisterebbero le apprensioni sollevate dai Commissari (sia sulla sicurezza dell'area interessata dai lavori affidati a Cimolai S.p.A. e sulla salvaguardia dell'ambiente, sia – soprattutto – quanto al rispetto delle tempistiche previste per il completamento delle opere di cui si tratta e, più in generale, per l'attuazione del Piano Ambientale).
  ArcelorMittal elenca, inoltre, una serie di contestazioni, tra cui «la condotta e l'atteggiamento di Cimolai durante l'esecuzione dei lavori, soprattutto negli ultimi mesi, che hanno compromesso la fiducia di AMI nei suoi confronti» e sono stati reputati «incompatibili con la prosecuzione dei rapporti».
  Inoltre, secondo ArcelorMittal, a partire da luglio 2019 la citata società le ha formulato pretese economiche del tutto infondate (con riguardo, tra l'altro, a presunte accelerazioni e variazioni in aumento nell'esecuzione dei lavori).
  Il Ministero dello sviluppo economico seppur ha ottenuto rassicurazioni a riguardo, vigilerà comunque su tale delicata situazione sia sul profilo ambientale (riguardante l'intera popolazione della città di Taranto), che per la tutela dei numerosi lavoratori dello stabilimento siderurgico.

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ALLEGATO 13

5-05173 Benamati: Sulla programmazione per il Servizio di interrompibilità per il sistema elettrico per il triennio 2021-2023.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

   BENAMATI, NARDI, BONOMO, GAVINO MANCA, SOVERINI e ZARDINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   il servizio di interrompibilità istantanea per il sistema elettrico è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale ed è uno degli strumenti di cui Terna dispone ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico ed in particolare al fine di mitigare il rischio di disalimentazioni nelle diverse condizioni di esercizio;

   Governo e Parlamento hanno garantito, sia prima dell'epidemia da Covid-19 sia adesso, l'impegno di forti risorse per assicurare continuità occupazionale e produttiva al settore siderurgico italiano e agli altri settori industriali energivori (chimica, cemento, carta, ecc.), che sono riusciti a mantenere la loro competitività e sostenibilità economica di lungo periodo anche grazie al contributo di tre istituti: interrompibilità, interconnector e articolo 39 energivori, tutti strumenti adottati in compliance con le regole dell'UE, che hanno mitigato il costo dell'energia elettrica allineandolo a quello dei concorrenti europei;

   il servizio di interrompibilità, per il quale a fronte di una remunerazione, definita in esito a un'asta si prevede l'interruzione dei carichi elettrici dichiarati disponibili dall'utente che vi aderisce, ha assunto un ruolo cruciale con lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli ultimi 10 anni, avrà un ruolo ancora più importante considerati i nuovi obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC ed ha inoltre rappresentato per i settori industriali elettro-intensive una modalità di partecipazione della domanda al mercato, consentendo in tal modo di ridurre il differenziale del prezzo Italiano, mediamente più elevato del 30 per cento rispetto alla media UE;

   per il triennio 2018-2020 il fabbisogno del sistema elettrico nazionale è stato fissato in una quantità massima di potenza interrompibile di 4.600 MW: 200 MW per la Sicilia, 400 per la Sardegna, 4.000 per il resto del Paese; per l'anno 2020 il fabbisogno sul Continente è stato fissato in 4.300 MW, portando così il fabbisogno complessivo a 4.900 MW;

   Terna, ai fini del rinnovo delle procedure per l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità istantanea del carico per il prossimo triennio 2021-2023, ha pubblicato in consultazione lo scorso novembre un documento che illustra le modifiche proposte alla regolazione del servizio di interrompibilità –:

   quale sia lo stato della programmazione per il Servizio di interrompibilità del carico per il triennio 2021-2023 e quando sia previsto lo svolgimento dell'asta triennale 2021-2023.
(5-05173)

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ALLEGATO 14

5-05173 Benamati: Sulla programmazione per il Servizio di interrompibilità per il sistema elettrico per il triennio 2021-2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto in discussione, gli Onorevoli Interroganti pongono l'attenzione in merito alla consultazione aperta dal gestore Terna S.p.a. nello scorso mese di novembre sulle nuove regole per il servizio di interrompibilità istantanea nel triennio 2021/2023.
  Premetto che il servizio di interrompibilità del carico rappresenta un'importante misura, facente parte del sistema di difesa della rete nazionale, a disposizione di Terna per intervenire in caso di emergenza per mitigare il rischio di disalimentazione diffusa delle utenze, al verificarsi di eventi improvvisi.
  L'approvvigionamento delle risorse interrompibili ritenute necessarie, avviene, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, attraverso procedure concorrenziali sulla base di criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e degli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. In particolare, vengono svolte da Terna specifiche aste su base triennale, annuale, infrannuale e mensile distinte per l'Italia peninsulare e per le isole maggiori Sicilia e Sardegna.
  I contratti aggiudicati in esito alle aste svolte per il periodo di riferimento 2018-2020 sono attualmente in scadenza al 31 dicembre prossimo e, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, Terna – in vista delle prossime aste per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per il triennio 2021-2023 – ha svolto una consultazione pubblica riguardante alcune modifiche alla regolazione del servizio, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un prodotto trimestrale.
  A tal riguardo, è opportuno evidenziare che la Commissione europea, a seguito di un'indagine formale avviata nel 2018 sul funzionamento dei meccanismi di approvvigionamento dei suddetti servizi a livello europeo, ha recentemente fatto richiesta a diversi Paesi, tra cui anche l'Italia, di procedere ad una riforma della misura ai fini della compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. Sul punto, è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea, fermo restando la priorità di rinnovare in modo tempestivo la disponibilità di un servizio fondamentale per la sicurezza del sistema elettrico, vista l'imminenza della stagione invernale, nelle attuali condizioni di emergenza sanitaria, e stante la responsabilità della sicurezza del sistema in capo a ciascuno Stato membro.
  Nello specifico dei quesiti posti, rappresento che, sulla base della analisi e valutazioni svolte da Terna in merito alla sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico sta emanando al Gestore gli indirizzi riguardanti l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità per il prossimo triennio. Successivamente, l'ARERA approverà il nuovo regolamento del servizio, sulla base del quale Terna svolgerà a breve le specifiche aste.