CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 258

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 59.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 1. Bologna.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 3. De Filippo, Noja, Rostan.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 4. Stumpo.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni Pag. 259per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 6. Bellucci, Gemmato.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*2790-bis/XII/59. 7. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Di Lauro.

(Approvato)

ART. 76.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 1. Bologna.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 3. Stumpo.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per Pag. 260l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 4. De Filippo, Noja, Rostan.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 5. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 6. Gemmato, Bellucci.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.
*2790-bis/XII/76. 7. Lapia, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 8. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

Pag. 261

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 9. Gemmato, Bellucci.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 10. Stumpo.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per Pag. 262ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 11. De Filippo, Noja, Rostan.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 12. Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 13. Bologna.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del Pag. 263decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.
**2790-bis/XII/76. 14. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti «a 800».
2790-bis/XII/77. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Pag. 264

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

   espresso, in generale, apprezzamento per le misure contenute nel provvedimento in esame che attengono alle materie oggetto di competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle concernenti: il sostanziale incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che consentirà di dare attuazione ai provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'assegno unico e universale (S. 1892, già approvato dalla Camera) e le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561, in corso di esame presso la XII Commissione); il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè); il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, cui possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie; il rifinanziamento dei fondi per interventi sociali; l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'aumento del Fondo sanitario nazionale in misura pari a 934 milioni nel 2021; l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; il riconoscimento della facoltà agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2021, a determinate condizioni, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'importante incremento dello stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;

   tenuto conto di alcune specifiche criticità, emerse anche dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali, che sono esplicitate nelle osservazioni nonché in alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari presso la medesima Commissione;

   rilevata, in modo trasversale, l'esigenza di dedicare adeguate risorse all'ammodernamento tecnologico in sanità, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, anche in considerazione dell'obiettivo del potenziamento delle cure domiciliari integrate,

   delibera di

Pag. 265

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) incrementare la dotazione del Fondo caregiver, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale;

    b) prevedere l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano, con pari dignità e con il medesimo impegno, nel settore socio-sanitario;

    c) all'articolo 76, incrementare le risorse ivi previste per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì una disposizione volta all'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare le condizioni idonee a fronteggiare l'attuale carenza di medici, particolarmente grave nel contesto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Pag. 266

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

   espresso, in generale, apprezzamento per le misure contenute nel provvedimento in esame che attengono alle materie oggetto di competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle concernenti: il sostanziale incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che consentirà di dare attuazione ai provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'assegno unico e universale (S. 1892, già approvato dalla Camera) e le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561, in corso di esame presso la XII Commissione); il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè); il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, cui possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie; il rifinanziamento dei fondi per interventi sociali; l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'aumento del Fondo sanitario nazionale in misura pari a 934 milioni nel 2021; l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; il riconoscimento della facoltà agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2021, a determinate condizioni, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'importante incremento dello stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;

   tenuto conto di alcune specifiche criticità, emerse anche dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali, anche riguardanti il mondo del Terzo settore, che sono esplicitate nelle osservazioni nonché in alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari presso la medesima Commissione;

   rilevata, in modo trasversale, l'esigenza di dedicare adeguate risorse all'ammodernamento tecnologico in sanità, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, anche in considerazione dell'obiettivo del potenziamento delle cure domiciliari integrate;

   emersa altresì l'esigenza di incentivare l'attività di assistenza psicologica correlata all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

   delibera di

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RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) incrementare la dotazione del Fondo caregiver, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale;

    b) prevedere l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano, con pari dignità e con il medesimo impegno, nel settore socio-sanitario;

    c) all'articolo 76, incrementare le risorse ivi previste per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì una disposizione volta all'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare le condizioni idonee a fronteggiare l'attuale carenza di medici, particolarmente grave nel contesto dell'emergenza epidemiologica in atto.

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ALLEGATO 4

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (C. 2772 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.
*2. 18. (Nuova formulazione) Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.
*2. 32. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo Covid di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto alla diffusione del Covid-19.
2. 42. (ex 2. 01). (Nuova formulazione) De Filippo, Noja, Rostan, Carnevali, Nesci, Stumpo.

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel medesimo termine con le seguenti: nel termine massimo di sessanta giorni.
3. 3. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

ART. 4.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni con le seguenti: l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di 90 giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancata adozione, nei tempi stabiliti, dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, da parte della Commissione straordinaria, vi provvede il Commissario ad acta.
4. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini, Nesci, Occhiuto, Ferro, Stumpo.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate.
5. 1. Misiti, Sportiello.

ART. 6.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla sottoscrizione aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di Pag. 269entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 9. D'Arrando.

  Al comma 4, sostituire le parole: a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 con le seguenti: mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.
6. 10. Sportiello.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo di 24 mesi, con le seguenti: fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi.
7. 3. (Nuova formulazione) Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: nonché al presidente della regione.
7. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco, Ferro.

  Al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: e sentito il presidente della regione.
7. 5. (Nuova formulazione) Ferro, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.