CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma.
  Per quanto attiene al quesito concernente l'individuazione di una soluzione in grado di tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti, occorre tenere conto della vertenza sindacale in atto, in relazione alla quale sono in discussione il tema delle condizioni contrattuali di tutela dei lavoratori conseguenti all'applicazione del Ccnl della cooperazione sociale, rispetto a quelle già applicate dell'attuale contratto nazionale delle telecomunicazioni, e il tema del rispetto dei requisiti della clausola sociale non solo circa l'assorbimento del personale precedente ma anche in ordine al mantenimento delle stesse condizioni occupazionali.
  Ciò posto, dato atto che non risultano richieste d'intervento ispettivo, deve darsi atto della sostanziale facoltà di autodeterminazione della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, per cui le parti possono liberamente scegliere il CCNL deputato alla disciplina del rapporto fermo il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione.
  In ragione di quanto sopra, è utile sollecitare sempre il committente pubblico ad una attenta redazione dei bandi di affidamento di servizi e alla previsione di clausole sociali utili, in caso di cambio appalto, alla gestione delle possibili criticità occupazionali o relative alla regolazione contrattuale applicata.
  Inoltre – con riferimento alla disciplina della clausola sociale – si osserva che l'articolo 50 del Codice appalti prevede che «Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»; inoltre, l'articolo 30, comma 4 dispone che «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente». La disciplina non prevede, dunque, il mantenimento del CCNL applicato dal precedente operatore economico.
  Sul punto anche l'ANAC si è espressa con il parere di precontenzioso n. 62 del 2019 che specifica quanto segue: «Con specifico riferimento a un'ipotesi assimilabile, nel Parere sulla normativa AG15/2011 del 6 luglio 2011, l'Autorità, anche sulla base di giurisprudenza ivi richiamata (TAR Piemonte Torino, sez. I, 27 ottobre 2008 n. 2687), ha ritenuto che, alla stregua di un quadro normativo che ammette le società cooperative tra gli operatori economici partecipanti alle gare di appalto, apparirebbe sproporzionata e discriminatoria l'apposizione Pag. 147 di clausole che impongono alle società cooperative (che applichino contratti collettivi rientranti nel settore delle attività oggetto della gara) l'adesione a contratti collettivi di altre categorie».
  Inoltre, il Consiglio di Stato, di recente (sez. V 23/12/2019 n. 873), intervenuto sull'argomento ha statuito che «La clausola sociale è posta in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali, ma essa non attribuisce anche al singolo lavoratore, in occasione del “cambio appalto”, un incondizionato diritto al livello di inquadramento contrattuale precedentemente posseduto, e più in radice al mantenimento della contrattazione collettiva precedentemente applicata, ma deve essere bilanciata con l'autonomia organizzativa dell'impresa e le esigenze tecniche del servizio».
  Con riferimento al caso di specie, l'ANAC espressamente interpellata al riguardo, ha reso noto di essersi adoperata nei confronti del fornitore subentrante al fine di garantire il passaggio del personale dal precedente all'attuale contratto, mantenendo i livelli retributivi e le condizioni pregresse pur in assenza della prosecuzione con lo stesso contratto collettivo. A riprova di ciò risulta che 42 operatori di contact center sui 53 che svolgevano l'attività per ANAC nel precedente contratto hanno aderito alla clausola sociale e sono transitati al nuovo fornitore.
  Faccio presente, altresì, che anche la Regione Lazio – interessato della questione – ha manifestato la disponibilità a supportare le parti sociali qualora ne formalizzino eventuale richiesta.
  Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori della Società Abramo Customer care spa di Crotone, la Prefettura di Crotone, ha riferito che lo scorso ottobre, i vertici regionali delle rappresentanze sindacali si sono confrontati con la società, constatando che circa 13 lavoratori avevano accettato la proposta della nuova società «aCapo» – riconducibile al «consorzio Leonardo» – e pertanto, avendo presentato le dimissioni volontarie dalla società «Abramo» sono stati automaticamente esclusi dalla procedura di licenziamento collettivo. A queste, tuttavia, si sarebbero potuti aggiungere altri lavoratori che alla scadenza dei 45 giorni previsti per legge dalla consultazione sindacale qualora avessero deciso di accettare la nuova proposta della società «aCapo».
  Sempre, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Crotone, alla fine del decorso mese di ottobre, dopo aver comunicato ai dipendenti forti difficoltà nel pagare per intero gli stipendi relativi al mese di settembre, con salari ridotti al 70 per cento, l'azienda ha presentato istanza di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma.
  Ha riferito la Prefettura di Crotone che secondo l'Azienda, il concordato è lo strumento più idoneo per garantire la continuità, garantendo, in tal modo, la regolarità delle retribuzioni per le mensilità future.
  Anche il Comune di Roma, espressamente interpellato, al riguardo, ha riferito di aver svolto un forte ruolo di intermediario affinché il passaggio del personale potesse concludersi nell'interesse di tutte le parti coinvolte con il miglior esito possibile per i lavoratori. Il Comune di Roma ha monitorato con estrema attenzione l'evolversi della situazione, eseguendo nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara, un'approfondita verifica di conformità del servizio, il cui iter si è definitivamente concluso il 29 ottobre scorso con esito di congruità rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e nel disegno esecutivo.
  In conclusione, nel rilevare che il Ministero del lavoro non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento dalle parti interessate, il Governo assicura la massima attenzione in ordine alla vicenda fin qui esposta e in relazione ad eventuali più recenti sviluppi della situazione occupazionale, manifesto sin da ora la disponibilità del Ministero del lavoro a valutare le eventuali richieste per tutelare la posizione dei lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-04870 Serracchiani: Funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente il funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL.
  Innanzitutto, mi preme sottolineare che per il Ministero del lavoro il Fondo nuove competenze è una misura molto importante. È uno strumento semplice, universale e al contempo molto vantaggioso, sia per le imprese che per i loro dipendenti.
  Voglio ricordare che il decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito il Fondo Nuove Competenze, al fine di consentire la graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
  Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del suddetto Fondo, costituito presso l'ANPAL. Alla realizzazione degli interventi possono partecipare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici nonché il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo nuove competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  Il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 88 in esame, per l'individuazione dei criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa, è stato adottato il 9 ottobre 2020 dal Ministero che rappresento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la scadenza prevista di 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in esame, ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020.
  Le attività istruttorie, peraltro, sono state avviate tra l'Inps e Anpal già il 16 ottobre, affrontando alcune questioni gestionali quali modalità delle verifiche DURC, controlli ex articolo 48-bis d.p.r. 602/1973, sugli importi superiori a 5000 Euro, recupero indebiti, ecc. In particolare, si stanno definendo le rispettive competenze di Inps ed Anpal in merito ai vari aspetti gestionali e delineando le varie possibili soluzioni.
  Il 13 novembre scorso Anpal ha comunicato di aver predisposto la bozza di Convenzione da sottoscrivere con INPS e la presumibile data dei primi pagamenti, che dovrebbero avvenire al più tardi nella prima settimana di dicembre. Si è in tal senso indicato a Anpal che per i pagamenti è necessario procedere con procedura informatica che possa tracciare i pagamenti e gli esiti degli stessi. In particolare, Anpal ha precisato che le domande ad esso già pervenute (tramite PEC) saranno gestite, con l'interlocuzione regionale, tempestivamente, in modo da inviare a questo Istituto i dati necessari. È stato segnalato e precisato che il pagamento potrà essere disposto solo in presenza di un flusso telematico di scambio dati, e in tal senso sono in corso di predisposizione le necessarie attività da parte del settore della tecnologia informatica Inps. Faccio, altresì, presente che sono online, Pag. 149sul sito dell'ANPAL, le modalità per poter accedere al Fondo nuove competenze.
  Concludo, pertanto, evidenziando l'attenzione tempestiva e costante sul tema da parte del Ministero del lavoro in sinergia con Anpal, finalizzata a portare ad attuazione nei termini previsti le previsioni delle norme in esame.

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ALLEGATO 3

5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.»

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.».
  Al riguardo, è stata interpellata la Regione Emilia Romagna la quale ha reso noto di aver ricevuto in data 23 ottobre la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di convocazione di un tavolo istituzionale riguardante la vertenza dei lavoratori dello stabilimento di Podenzano (PC) di Servizi Italia.
  Di conseguenza, la Regione, d'accordo con la Provincia e il Comune di Podenzano, ha convocato le parti il giorno 10 novembre scorso.
  L'azienda ha ribadito la volontà di non licenziare nessuno ma di procedere ad un trasferimento di tutti i lavoratori presso lo stabilimento di Castellina di Parma (distante 47 KM) con l'obiettivo di accorpare i siti per ottimizzare i costi di gestione aziendali in una ottica di ottimizzazione e saturazione delle capacità dei siti.
  Le istituzioni regionali e locali hanno ribadito e chiesto alla proprietà di chiarire che non si tratta di un licenziamento mascherato ed hanno espresso la preoccupazione che il trasferimento provochi comunque delle ricadute negative al territorio, in quanto si tratta in gran parte di occupazione femminile anche proveniente dall'area montana del piacentino con distanze notevoli.
  Proprio in occasione dell'incontro tenutosi ieri 24 novembre, la Regione Emilia Romagna ha riferito di aver chiesto all'azienda che venisse esplicitato che non si tratti di un licenziamento mascherato. È stato chiesto, inoltre, quali siano gli strumenti che l'azienda intende mettere in campo per agevolare i trasferimenti, orari e spese di trasferta, per aiutare i lavoratori che non accettino di trasferirsi con azioni di ricollocamento nel territorio e di accompagnamento per coloro che sono prossimi al pensionamento. Pertanto, dalle notizie apprese ieri dalla Regione, l'interlocuzione prosegue nell'ottica di poter addivenire presto ad un accordo tra le parti.
  Da ultimo, nel sottolineare la rilevanza locale della questione e nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
4. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, di età inferiore ai quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
   2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. 01. Frate.

(Inammissibile)

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ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

   1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato testo unico delle imposte sui redditi.
   2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
   3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
   5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

   6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
   7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
   8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
   9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle Pag. 153condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
44. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 57.

  Sopprimerlo.
57. 1. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Invalidità civile)

   1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soppressi.
65. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 166.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, in considerazione altresì della carenza strutturale di organico appartenente al ruolo di ispettori, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei concorrenti che hanno superato le prove del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando supporto e copertura dei posti vacanti in organico. Tale immissione, atteso l'incremento dei posti per l'inclusione di tutti i candidati idonei, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, emanato ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001.
166. 1. Frate.

(Inammissibile)

ART. 197.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. 1. Frate.

(Inammissibile)

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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

   considerato che l'articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

   apprezzata la disciplina transitoria recata dall'articolo 4, che prevede un esonero contributivo della misura del 100 per cento per trentasei mesi, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata;

   rilevato che la durata di tale esonero è prolungata a quarantotto mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

   rilevato che l'articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;

   considerate le ulteriori misure di esonero contributivo recate dagli articoli 6, 7 e 27, con riferimento, rispettivamente, ai giovani imprenditori agricoli, ai rapporti di lavoro sportivo e ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione;

   apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 17, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;

   preso atto delle autorizzazioni alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, disposte dagli articoli 31, 158, 159 e 160, volte a un rafforzamento complessivo del personale, anche dal punto di vista delle competenze richieste;

   apprezzato il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, disposto dall'articolo 45;

   considerate le disposizioni riguardanti la proroga degli ammortizzatori sociali e degli altri trattamenti di sostegno del reddito, recate dagli articoli 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 54;

   preso atto, all'articolo 47, della proroga al 31 marzo 2021 della disciplina transitoria in materia di rinnovi dei contratti Pag. 155 a tempo determinato, introdotta dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   apprezzato l'aumento delle risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 53;

   osservato che l'articolo 54 dispone, tra l'altro, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;

   rilevato che l'articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;

   preso atto dell'incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato disposto dall'articolo 56;

   condivisa la proroga al 2021 del canale di accesso al pensionamento «Opzione donna» e dell'istituto cosiddetto APE sociale, nonché della disciplina relativa al contratto di espansione, disposta dagli articoli 60, 61 e 62;

   apprezzato il riconoscimento dell'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto part time verticale ciclico), ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato, disposto dall'articolo 63, che recepisce un costante orientamento giurisprudenziale;

   considerato che l'articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell'INPS e dell'INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

   condivisa, all'articolo 66, la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente;

   preso atto che l'articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018;

   rilevato che l'articolo 71 dispone l'aumento, a decorrere dal 2022, dell'aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l'indennizzo per cessata attività, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli oneri relativi al 2021;

   apprezzati, agli articoli 73 e 74, l'aumento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021 nonché la previsione di un'indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, la cui misura e la cui disciplina sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale;

   preso atto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 157, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;

Pag. 156

   preso atto che l'articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;

   considerati i provvedimenti di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, nonché dei collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 con l'esaurimento delle graduatorie, previsti dagli articoli 162 e 165,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 6

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (C. 2772 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

   preso atto che le attuali condizioni del sistema sanitario della regione Calabria sono tali da giustificare l'adozione degli interventi recati dal decreto-legge, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché nell'ambito della funzione di orientamento della spesa sanitaria verso una maggiore efficienza;

   considerate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, volte a delineare i compiti e le funzioni del Commissario per l'attuazione del piano di rientro (Commissario ad acta), tra le quali si segnalano l'obbligo della Regione di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, il cui contingente minimo è di venticinque unità, gli uffici e i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico (comma 2) e l'affiancamento al di uno o più subcommissari (comma 3);

   rilevato che l'articolo 2 dispone la nomina, da parte del Commissario ad acta, di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale, che, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 158

ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2757, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato;

   considerato che, tra le direttive di cui il disegno di legge prevede il recepimento, vi è la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, che, applicandosi a tutti i lavoratori nell'UE che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare per iscritto, entro termini indicati dalla norma, i lavoratori degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, elenca una serie di diritti minimi dei lavoratori e individua gli obblighi degli Stati membri finalizzati a garantire l'effettività delle tutele dei lavoratori;

   osservato che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, che stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza;

   rilevato che tale direttiva prevede, in particolare, diritti individuali al congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi indennizzati; al congedo parentale, della durata di quattro mesi, con la corresponsione della relativa indennità; al congedo per prestatori di assistenza, di cinque giorni lavorativi all'anno, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti; a modalità di lavoro flessibili per lavoratori che siano genitori di figli di età non inferiore a otto anni o prestatori di assistenza, la cui durata può essere soggetta a una limitazione definita ragionevole;

   segnalato che la direttiva conferma la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori, eventualmente già in vigore negli ordinamenti nazionali;

   considerata la previsione del recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (i cosiddetti whistleblowers) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni;

   preso atto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 introdotti dall'articolo 23 del disegno di legge;

   osservato che l'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento Pag. 159 della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3);

   considerato che la relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso del 2019;

   preso atto dell'impegno del Governo nel contrasto della disoccupazione, specialmente quella giovanile, anche ricorrendo ai programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo, tra cui, in particolare, il Programma operativo nazionale dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile – PON IOG, il Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione – Pon SPAO e il Programma operativo complementare del Pon SPAO – Poc SPAO, con le cui risorse sono stati finanziati incentivi all'assunzione, rispettivamente, di giovani NEET (not in education, employment or training) e di lavoratori del meridione («Occupazione sviluppo sud»);

   apprezzata la partecipazione italiana al processo di approvazione della direttiva (UE) 2019/130, che modifica la direttiva 2004/37/CE, in materia di esposizione a sostanze chimiche cancerogene o mutagene nei luoghi di lavoro, al negoziato sul testo contenente la proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, concluso con l'adozione definitiva della direttiva (UE) 2019/1152, nonché a quello per l'adozione del testo finale del regolamento istitutivo della Autorità europea del lavoro (ELA);

   rilevata la prosecuzione, nel corso del 2019, della partecipazione del Governo italiano alle attività nell'ambito della Piattaforma europea sul lavoro non dichiarato, nonché nello specifico comitato riguardante l'attività ispettiva;

   preso atto dell'impegno italiano nella ricerca di soluzioni di compromesso nel negoziato, non ancora concluso, per l'approvazione della riforma del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

   apprezzato l'impegno del Governo nel negoziato che ha portato all'approvazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Work life balance), impegno che continua con la partecipazione a un Gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione di linee guida per la trasposizione della nuova normativa europea negli ordinamenti nazionali;

   segnalate le numerose iniziative realizzate nel 2019 per il contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, a sostegno del Piano triennale di interventi in corso di definizione da parte del Tavolo caporalato, elaborate attraverso il coordinamento e l'integrazione delle risorse europee, nazionali e regionali, con l'obiettivo di evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.