CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema della situazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE, derivante dalla mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 103-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  La norma citata, ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'erogazione di benefici a favore dei lavoratori sopra menzionati, previa emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.
  In particolare, l'odierno interrogante, chiede un chiarimento in ordine alle criticità riscontrate nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Per maggiore chiarezza, voglio ribadire che, nella predisposizione dello schema del suddetto decreto interministeriale, è risultato complesso il corretto inquadramento dell'attività svolta per l'individuazione delle tipologie di lavoratori coinvolti, in particolare per ciò che concerne i lavoratori co.co.co. o titolari di partita IVA all'estero ed è da chiarire se siano inclusi nella platea dei beneficiari anche gli iscritti alle altre casse professionali.
  La corretta definizione della numerosità della platea dei beneficiari della prestazione risulta indispensabile anche per la determinazione della misura individuale del contributo da erogare e della durata dello stesso nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati, di cui al comma 1, del più volte citato articolo 103-bis.
  Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dall'esatta individuazione del requisito della cessazione involontaria dell'attività.
  Se, infatti, in ordine ai co.co.co., tale riferimento è ammissibile nei confronti del committente straniero, più problematica risulta la definizione di cessazione involontaria per i titolari di partita IVA.
  Inoltre, si pone anche un problema in ordine alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati per l'accesso al beneficio di cui trattasi.
  Infatti, l'autocertificazione può essere ammessa solo qualora sia suscettibile di controllo nell'ambito nazionale; in ambito internazionale, la prova di eventuali requisiti è ammissibile solo attraverso lo scambio di formulari esteri, anche al fine di escludere la percezione di eventuali benefici da parte dello Stato estero (disoccupazione, pensione e altro) ovvero la ripresa dell'attività lavorativa che escluderebbe il diritto a percepire il beneficio.
  Da quanto ho esposto, si può comprendere che il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del disposto del nuovo articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è certamente dovuto ad atteggiamenti di incomprensibile inerzia dell'amministrazione che rappresento, ma bensì alla necessità di chiarire aspetti che la norma, nella sua genericità, non contempla. Pag. 298
  Al riguardo, per maggiore chiarezza, voglio anche ricordare quale è stata la genesi della norma di cui trattiamo, che ha introdotto i benefici a favore dei lavoratori frontalieri.
  Tale disposizione, di iniziativa parlamentare, scaturita dunque dal dialogo interistituzionale tra Governo e Parlamento, è stata assentita, per la relazione tecnica, dal Ministero dell'economia e delle finanze che, oggi, in qualità di amministrazione concertante, dovrà rendere il proprio assenso sulla bozza di decreto in fase di predisposizione. Di conseguenza, non posso che ribadire che l'amministrazione che rappresento sta facendo quanto possibile per addivenire ad una rapida definizione del provvedimento di cui si invoca l'emanazione.

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ALLEGATO 2

5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente i lavoratori fragili.
  Subito voglio sottolineare che come evidenziato dall'Onorevole interrogante il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
  Al riguardo, faccio presente che la disposizione richiamata è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità. Tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali. Ciò, al fine di evitare che lavoratrici e lavoratori in condizione di particolare fragilità fisica possano essere inutilmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro, ovvero nel corso degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.
  Ciò comporta, pertanto, che nei luoghi di lavoro, tutti gli attori della sicurezza siano adeguatamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione previste per la gestione della pandemia, con la possibilità di tenere conto sia delle specificità dei singoli contesti produttivi che delle situazioni personali del personale occupato.
  Peraltro, nelle diverse occasioni in cui si è reso necessario fornire indirizzi interpretativi sull'applicazione del lavoro agile nell'attuale fase emergenziale, questo Ministero ha sempre ribadito il principio della più ampia possibilità del ricorso al lavoro agile anche nelle forme semplificate previste in questa circostanza eccezionale. E ciò a conferma che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è da intendersi – in questa fase particolare che stiamo attraversando – come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale.
  In conclusione, posso senz'altro affermare che uno degli impegni di questo esecutivo è dunque quello di riformulare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendone la diffusione, affinché sia possibile determinare in maniera più oggettiva performance e produttività del lavoro, attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.

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ALLEGATO 3

5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente l'individuazione della platea dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali ivi previsti, e in particolare ai lavoratori a termine, il cui contratto è stato rinnovato e prorogato dopo il 13 luglio 2020, e alle fattispecie di quelli coinvolti dai trasferimenti di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, nonché alle cessioni di contratto individuale di cui all'articolo 1406 del codice civile.
  Al riguardo voglio ricordare il quadro normativo riferito alle problematiche sopra rilevate.
  Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha specificato che i dipendenti interessati agli interventi di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto in parola siano quelli in quelli in forza – all'azienda richiedente – alla data del 23 febbraio 2020. Successivamente, l'articolo 41 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha esteso la tutela anche ai dipendenti assunti a decorrere dal 24 febbraio 2020 e fino al 17 marzo 2020.
  Una ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 68 comma 1 lettera h) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha sostituito la data del 23 febbraio con quella del 25 marzo del 2020.
  Infine, con l'introduzione prima del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si è continuato a fare espresso richiamo agli articoli sopra citati da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 per prorogare le tutele ivi previste.
  Il legislatore ha, evidentemente, voluto garantire alle imprese tutte, ancora colpite dalla crisi economica ingenerata dalla diffusa pandemia, interventi di integrazione salariale già individuati dagli articoli di cui al capo I del titolo II (articoli da 19 a 22-quinquies) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Tale espresso richiamo sembra suggerire che i lavoratori tutelati con la cassa integrazione, prevista dai sopra richiamati atti normativi a decorrere dal 13 luglio, siano sempre gli stessi individuati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  A conferma di tale interpretazione, secondo un criterio di continuità di provvedimenti, è intervenuto l'articolo 12, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successivamente l'articolo 12 comma 2 del recente decreto Ristori-bis.
  In particolare, l'articolo 12 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dispone che: «[...] Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021» e allo stato, con il Ristori-bis si dispone che le tutele in parola «siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore» del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
  Secondo l'enunciato quadro di sistema rappresento che l'obiettivo del Governo è senz'altro non lasciare indietro nessuno ma anzi cercare di tutelare tutte le categorie di lavoratori.
  Pertanto, concludo evidenziando che il tema è all'attenzione del Ministero del lavoro che proseguirà con il massimo impegno a promuovere iniziative al fine di dare sostegno a tutti i lavoratori e ai cittadini colpiti dalla pandemia in atto anche attraverso le norme contenute nel disegno di legge di bilancio.

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ALLEGATO 4

5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sui requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale e sulla eventuale necessità di adottare misure più stringenti sui controlli previsti sugli stessi, al fine di limitare il mercato ed il commercio di dispositivi di protezione individuale realizzati non a norma di legge.
  In via preliminare, occorre evidenziare che il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha previsto disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID-19; l'articolo 15, in particolare, ha previsto la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, realizzate in deroga alle vigenti disposizioni. In particolare, sono previste due distinte e separate procedure di validazione in deroga alle normative vigenti, attribuite rispettivamente alla competenza dell'Istituto superiore di sanità (comma 2), per la validazione straordinaria delle mascherine chirurgiche a uso medico (DM), e dell'Inail (comma 3), per la validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La procedura di validazione in deroga non si applica ai prodotti già in possesso di una valida marcatura CE.
  Per completezza, si precisa che per le mascherine reperibili in commercio prive del marchio CE, che non siano né Dispositivi Medici, né Dispositivi di Protezione Individuale – e che quindi non possono essere destinate né all'utilizzo degli operatori sanitari durante il servizio, né alla protezione dei lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza – non è prevista alcuna procedura di validazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 15, ma tali mascherine possono essere prodotte e messe in commercio, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sotto la responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto.
  La deroga introdotta dal legislatore con la citata disposizione fino al termine dello stato di emergenza riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità e sicurezza dei DPI, che si andranno a produrre, importare e commercializzare e che devono assicurare la rispondenza alle norme vigenti. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
  In sostanza, si tratta solo di una disposizione di semplificazione dell'iter per l'immissione in commercio dei DPI nel nostro Paese, rispetto alla più articolata e complessa procedura ordinaria, che non prevede alcuna deroga rispetto agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla legge.
  In tale contesto, l'Inail ha il compito di pronunciarsi proprio sulla rispondenza degli stessi alle norme vigenti e la procedura straordinaria attribuita all'Istituto non interferisce con le altre procedure di carattere ordinario per l'immissione sul mercato dei prodotti, a cui si affianca per le ragioni connesse all'emergenza sanitaria in corso.
  In sintesi, la procedura di validazione dei DPI in deroga, condotta dall'Inail, ha consentito la messa in commercio di DPI conformi ai requisiti tecnici più significativi ai fini del contenimento del contagio, soprattutto quelli destinati alla salvaguardia delle vie respiratorie, previsti dalle normative europee di riferimento e quelle internazionali di equivalente livelli. Pertanto, Pag. 302solo il 5 per cento delle migliaia di richieste pervenute sono state autorizzate per la messa sul mercato dei DPI, mentre il 95 per cento non hanno superato il processo di validazione e dunque non sono state autorizzate per la produzione e l'importazione.
  L'attività di validazione in deroga è fondata sul rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme tecniche armonizzate a livello europeo o sulle equivalenti norme tecniche vigenti nei paesi extraeuropei (soprattutto USA e Cina). La semplificazione adottata per la deroga riguarda essenzialmente le procedure tecniche ed amministrative previste dal regolamento UE 425/2016 ma non il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.
  Concludendo, va evidenziato che non può essere esclusa l'immissione sul mercato di prodotti che non abbiano conseguito la validazione in deroga da parte dell'Inail e adottati come «mascherine di comunità» fermo restando che non si configurano, sotto il profilo legislativo, come dispositivi di protezione individuale.
  Con riferimento ad ulteriori interventi in materia, si rappresenta che con l'articolo 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte rilevanti modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, con particolare riferimento all'importazione e all'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, rivedendo le competenze rispettivamente dell'ISS e dell'Inail in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Da ultimo evidenzio che, per effetto delle modifiche, disposte a partire dal 4 agosto scorso, sono rimaste nella competenza dell'Istituto (ed in parallelo dell'ISS per le mascherine chirurgiche) la valutazione esclusivamente delle richieste presentate dai produttori con sede in un Paese dell'Unione europea di dispositivi di protezione individuale, mentre quelle presentate dagli importatori sono passate nella sfera di responsabilità delle regioni. La disposizione normativa, inoltre, ha previsto la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine del citato stato di emergenza.
  Detti criteri semplificati, sono stati approvati, ai sensi della citata legge, da uno specifico comitato composto da rappresentanti di INAIL, regioni, Accredia, UNI, Associazioni degli organismi notificati, e sono consultabili anche sul sito INAIL.
  La modifica normativa ha risposto all'esigenza di favorire l'attivazione di una filiera corta e di prossimità, con il coinvolgimento nell'attività di verifica e di validazione delle strutture più qualificate operanti nei differenti territori (ossia Università, Centri di ricerca e laboratori specializzati, Organismi Notificati e Laboratori accreditati) attuando una modalità più funzionale a meglio interpretare e rispondere alle differenti esigenze e fabbisogni espressi dai diversi territori e realtà produttive. Tale scelta è preferibile rispetto ad una gestione unica e centralizzata in quanto più flessibile, più consapevole degli specifici fabbisogni e meglio in grado di valorizzare adeguatamente le singole realtà presenti sul territorio. A livello centrale è riservato invece un ruolo di supporto dell'attività svolta a livello regionale e di monitoraggio rispetto all'applicazione dei citati criteri semplificati di validazione in deroga.

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ALLEGATO 5

5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto riguardante la chiusura dei punti vendita Venchi spa siti nell'aeroporto di Fiumicino e il trasferimento di alcuni dipendenti fuori dalla regione.
  L'assessorato al lavoro del comune di Fiumicino, espressamente interpellato, ha reso noto di essersi subito attivato chiedendo un incontro tra le parti interessate al fine di poter avere una panoramica completa e precisa sulla situazione in atto.
  L'incontro, in modalità telematica, è stato fissato per il prossimo 25 novembre.
  Il Ministero del lavoro seguirà con attenzione le decisioni conseguenti dall'esito dell'incontro al fine di poter eventualmente intervenire, ove richiesto.
  Sono, pertanto, in condizione di assicurare la più ampia disponibilità del Ministero che rappresento al fine di individuare, insieme alle altre istituzioni coinvolte, le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 6

5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sulla campagna di accertamento in vita dei pensionati italiani residenti all'estero, avviata dall'Inps, chiedendo che si addivenga ad una sospensione della campagna o, in alternativa, ad una modifica delle modalità di accertamento che preveda l'autocertificazione, al fine di evitare di esporre al rischio di contagio da COVID-19 la categoria degli anziani, che si avvalgono degli uffici dei patronati per tale adempimento.
  Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 36, del cosiddetto decreto «Cura Italia» ha statuito che gli Istituti di patronato, in deroga all'articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente intervenga una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale. Gli istituti possono, altresì, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico a fronte della necessità di ridurre il numero di personale presente negli uffici, diminuendo così l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza. Conseguentemente, in attuazione di tali deroghe alla normativa primaria, il Ministero che rappresento ha fornito delucidazioni ai patronati specificando che gli Istituti di Patronato, in deroga all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 193 del 2008, al fine di tutelare la salute del proprio personale e degli utenti, potranno organizzare la propria attività, fino al perdurare del periodo di emergenza sanitaria, con modalità a distanza, assicurando comunque l'operatività delle sedi – unicamente per le fattispecie per le quali risulta necessario il cosiddetto front office.
  Ciò premesso, sulla questione è stato interessato anche il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale che ha fornito ulteriori delucidazioni a riguardo. In particolare, il Ministero degli esteri ha evidenziato che già dal mese di marzo 2020, nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria a causa del contagio da COVID-19, l'Inps, di concerto con Citibank, ha posto in essere una serie di iniziative per venire incontro alle esigenze dei pensionati che riscuotono all'estero, messi a dura prova dalla delicata situazione del diffondersi dell'epidemia.
  L'Inps ha chiesto la collaborazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per comunicare a tutte le Sedi diplomatico-consolari il rinvio della campagna di accertamento di esistenza in vita (CEV). Tali comunicazioni sono state fornite dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (DGIT) alla rete diplomatico-consolare via mail, in data 26 marzo e 7 aprile 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia.
  Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei pensionati che non avevano potuto presentare o concludere le verifiche dell'attestazione dell'esistenza in vita nelle tornate di controllo precedenti, l'Inps ha condiviso con Citibank la decisione di non sospendere comunque i pagamenti delle pensioni, concedendo un periodo di tempo maggiore per presentare la documentazione relativa alla tornata di febbraio-luglio 2020. Pag. 305
  Durante il mese di agosto, in considerazione dell'evoluzione del contagio da COVID-19 e della necessità primaria di tutelare la salute dei pensionati, l'Inps ha condiviso con Citibank ulteriori dilazioni alla programmazione del processo di verifica.
  Il Maeci ha comunicato a tutte le sedi, in data 20 agosto 2020, le ulteriori dilazioni alle modalità di svolgimento delle campagne di accertamento in vita previste, nonché la modulistica e la tempistica relative al processo di verifica. L'Inps ha infine previsto il differimento dell'avvio della campagna di accertamento dell'esistenza in vita al mese di ottobre 2020 e conseguentemente la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero ne ha informato le sedi il 5 ottobre 2020.
  Con l'aggravarsi della situazione sanitaria in maniera repentina, il Ministero degli esteri e l'Inps, di concerto con Citibank e con la collaborazione dei patronati, hanno deciso di introdurre una modalità supplementare, aggiuntiva (e non sostitutiva) dell'accertamento di esistenza in vita dei percettori di pensioni con residenza estera. La novità di tale modalità consiste nel verificare l'esistenza in vita del connazionale mediante una videochiamata effettuata attraverso applicativi quali Whatsapp, Skype, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Tale procedura completamente dematerializzata è stata realizzata dalla collaborazione dell'Inps con il Maeci e permette, quindi, ai pensionati di portare a termine l'accertamento completamente da remoto. Si tratta di soluzioni innovative che mirano a ridurre l'incidenza dei contagi in modo selettivo, perché consentono di proteggere i pensionati italiani che vivono all'estero, che possono completare la procedura richiesta per l'accreditamento regolare della pensione senza dover mai lasciare la propria dimora.
  Infatti, l'Inps e il Maeci, sin dal primo manifestarsi della pandemia, preoccupate di tutelare il più possibile anche la salute dei pensionati residenti all'estero e dei cosiddetti testimoni accettabili, vale a dire i funzionari consolari, gli operatori di patronato e gli altri soggetti abilitati all'attestazione, hanno messo in atto un modus operandi idoneo a garantire al contempo la continuità dell'erogazione delle pensioni.

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ALLEGATO 7

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   preso atto che il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti «Sicurezza» e «Sicurezza-bis»), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti;

   considerato che il decreto-legge reca anche misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica;

   rilevato che la competenza della Commissione risulta limitata alle disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recate dal comma 1, lettere b), g) e h), in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, di alcune tipologie di permessi di soggiorno;

   condivise le disposizioni dell'articolo 4, che prevedono la distinzione in due livelli dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza, e considerato che il supporto all'orientamento lavorativo e alla formazione è riservato a specifiche categorie di soggetti richiedenti protezione internazionale, in conformità alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica;

   apprezzata la previsione, all'articolo 5, di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI

  La Commissione XI,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   premesso che il provvedimento all'esame è volto al superamento dei decreti legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti «Sicurezza» e «Sicurezza-bis»), più per ragioni ideologiche dell'attuale maggioranza di Governo che non per reali e concrete necessità di affrontare diversamente le problematiche inerenti l'ingresso nel nostro territorio di immigrati irregolari;

   considerato, a riprova di quanto detto, il numero degli sbarchi di migranti irregolari: al 13 novembre scorso, 31.214 contro i 9.944 registrati a novembre 2019 (da fonti del Ministero dell'interno);

   rilevato che l'intervento legislativo di cui al presente decreto-legge stride, anche, con la seconda ondata di pandemia in corso e con la crisi economica che attanaglia il nostro Paese, quale diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: è del tutto contraddittoria, difatti, la politica governativa di limitare la circolazione dei cittadini e le loro libertà costituzionali, nonché fermare l'attività lavorativa di migliaia di cittadini, con la chiusura di bar, ristoranti, negozi, e via dicendo, nell'ottica di contenere il rischio di contagi da COVID-19, e, al contempo, non limitare in alcun modo gli sbarchi né le fughe dai Centri di accoglienza di positivi al COVID-19;

   ritenuto che, indubbiamente, la scelta del Governo di puntare su un'accoglienza di massa e indistinta sta provocando sovraffollamento e trasformando i Centri medesimi – specie nei territori di primo approdo – in focolai di contagio da nuovo Coronavirus e in bombe sociali pronte a esplodere; in tale contesto, non appare opportuna né congrua, per la situazione attuale in Italia, la scelta di procedere a un «nuovo sistema di accoglienza», di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, con la previsione di servizi aggiuntivi, tra cui l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, costituenti – nella particolare fase storica pandemica – un ulteriore ed eccessivo utilizzo di risorse pubbliche, che, invero, potrebbero essere dirottate verso altre priorità;

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   osservato che, parimenti, si rinviene, nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi cosiddetti «speciali» – quali: permesso di soggiorno per protezione speciale, permesso di soggiorno per calamità, permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, permesso di soggiorno per attività sportiva, permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, permesso di soggiorno per motivi religiosi, permesso di soggiorno per assistenza minori – il fondato rischio del concretizzarsi di rapporti di lavoro fittizi e del celarsi, dietro questi rapporti, del pericolo terroristico;

   considerato che non possono, all'uopo, sottovalutarsi i recenti episodi di Nizza e Vienna, che impongono una seria e puntuale riflessione sulle politiche migratorie adottate dal Governo in carica e sulla conseguente necessità di interventi più stringenti, invece che di allentamento delle maglie, come rinvenibile in tutte le disposizioni del provvedimento in esame;

   ritenuto che l'aumento considerevole dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, quale conseguenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, rischia infatti di non avere alcun effetto positivo sui livelli occupazionali nazionali, come peraltro confermato anche dalla recente sanatoria per il settore agricolo, tenuto altresì conto della grave crisi economico-produttiva che il Paese sta attraversando in conseguenza delle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ne deriva che i tanti permessi di soggiorno convertiti in permessi di lavoro saranno presumibilmente soggetti a rapide e imprevedibili fluttuazioni correlate al disastroso – e incerto nel futuro prossimo – quadro socio-economico, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo socio-assistenziale;

   osservato che, da ultimo, si rinviene l'assoluta contraddizione, con riguardo sempre alle disposizioni di cui all'articolo 1, tra un aumento esponenziale di permessi convertibili e la totale mancanza di norme atte a compensare il maggiore aggravio per gli enti pubblici coinvolti e, dunque, la relativa carenza di organico,

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PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 9

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020;

   preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

   apprezzate le proroghe recate all'articolo 1, comma 3, delle disposizioni introdotte dai decreti-legge che si sono susseguiti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e riguardanti, in particolare, il lavoro agile, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizioni di fragilità e di quelli esposti al rischio di contagio, il personale sanitario e quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   rilevata, ai commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020;

   considerata la proroga, disposta dall'articolo 1-ter, del termine per effettuare assunzioni da parte di talune pubbliche amministrazioni;

   osservato che l'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 ottobre 2020 i termini riguardanti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti stessi,

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PARERE FAVOREVOLE.