CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 268

ALLEGATO 1

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo);

   rilevato che il decreto-legge è stato emanato per modificare i precedenti provvedimenti di urgenza in materia di sicurezza al fine di adeguarli ai principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, anche a seguito delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica;

   sottolineato che all'articolo 1, comma 2, sulle limitazioni al transito e alla sosta delle navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, occorre superare il richiamo alla Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare per i soli profili di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), risultando invece necessario il richiamo all'intero complesso di norme previste dalla convenzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 1, comma 2, sia espunto il riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, prevedendo invece la conformità all'intero complesso normativo della Convenzione.

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ALLEGATO 3

7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.

NUOVO TESTO APPROVATO

   La IX Commissione,

   premesso che:

    i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale (passeggeri e merci) da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio (articolo 38 della legge n. 166 del 2002, modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007);

    l'affidamento del servizio deve avvenire da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa europea: si tratta in particolare del regolamento (UE) 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che, nella sua formulazione originaria, non prevedeva l'obbligo di espletamento di una gara per il servizio pubblico di trasporto per ferrovia; si prevede infatti la possibilità, all'articolo 5, di procedere con affidamento diretto, se non vietato dalle legislazioni nazionali. Tale disposizione sarà applicabile fino al 25 dicembre 2023. Dopo tale data l'affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal regolamento 14 dicembre 2016, n. 2016/2338, che ha modificato il regolamento (UE) 1370/2007. Tuttavia, in considerazione di un'esplicita eccezione prevista per la fase di transizione al nuovo regime, il vigente contratto di servizio potrà restare in vigore fino al 2026;

    in base alla legge n. 166 del 2002, i contratti di servizio devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Sono stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'amministrazione;

    il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e i Ministeri competenti il nuovo contratto di servizio 2017-2026. di durata decennale, per il trasporto passeggeri di interesse nazionale, che è sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il nuovo contratto ha durata decennale, anziché quinquennale come il precedente, scaduto nel 2014 e prorogato negli ultimi due anni, ed è relativo al «servizio ferroviario universale». Il contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte. Il contratto di servizio (CdS) a media e lunga percorrenza 2017-2026 vede tra gli obiettivi principali il mantenimento di tutti collegamenti ferroviari precedentemente in essere con incremento di oltre 1,8 milioni di treni/chilometro, servizi aggiuntivi a bordo treno, rinnovo e sostituzione del vecchio materiale rotabile IC nel corso dei primi tre anni di validità del Cds;

    sugli schemi dei contratti di servizio non è più previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, in base al comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007, che ha soppresso le parole «contratti di servizio» nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 238 del 1993, facendo venire meno il parere parlamentare su tale tipologia di contratti;

    a fronte di investimenti pubblici aggiuntivi di circa 100 milioni di euro annui rispetto al passato, il contratto prevede un piano di investimenti nel materiale rotabile per circa 300 milioni di euro. Oltre ai ricavi Pag. 271ottenuti da Trenitalia dalla vendita dei biglietti, le cui tariffe sono determinate per assolvere la funzione di «servizio universale», vengono corrisposti a Trenitalia dei corrispettivi, ad integrazione dei ricavi, per 347.922.703 euro per il 2017 e 365.922.703 euro per gli anni 2018-2026;

    in numerosi rapporti di settore si evince che il problema del trasporto ferroviario in Italia è che fuori dalle direttrici principali dell'alta velocità, e dalle regioni che in questi anni hanno investito, la situazione del servizio è peggiorata, con meno treni in circolazione, e di conseguenza si riduce il flusso dei passeggeri. Solo negli ultimi anni c'è stato un recupero dell'offerta di servizio Intercity – treni fondamentali nelle direttrici fuori dall'alta velocità, in particolare al Sud e nei collegamenti con i centri capoluogo di provincia – ma dal 2010 al 2017 la riduzione delle risorse, con proroghe del contratto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia, ha portato ad una riduzione drastica dei collegamenti che emerge con chiarezza dal bilancio consolidato di Trenitalia;

    dal rapporto «Pendolaria 2019», si evidenza come per quanto riguarda gli intercity, si stanno investendo 300 milioni di euro tra interventi di ristrutturazione dei mezzi e la riconversione dell'intera flotta, grazie al rinnovo del contratto tra Ministero e Trenitalia, ma al contempo, tra i dati positivi sulla crescita della mobilità su ferro, si segnalano realtà diverse che palesano differenze nella qualità e nell'offerta di servizio ferroviario tra le diverse parti d'Italia;

    dai dati «Pendolaria 2019» si rileva che i convogli a lunga percorrenza finanziati con il contributo pubblico, principalmente gli Intercity, l'offerta in termini di treni-chilometro è scesa dal 2010 al 2018 del 16,7 per cento e parallelamente sono calati i passeggeri del 45,9 per cento. Per il 2019 i dati sono in leggera ripresa per quanto riguarda il numero di passeggeri, ma per questa tipologia di treni si è lontani dai dati del 2010 sia per l'offerta sia per la frequentazione;

    dalla «Relazione informativa circa i servizi finanziari in regime di obbligo di servizio pubblico relativa al Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza 2017/2026. Anno 2018» trasmessa annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE emergono numerose criticità nel raggiungimento degli obiettivi contrattualmente prefissati e un trend che, relativamente agli indicatori di puntualità, regolarità e pulizia, vede spesso valori inferiori al 2017, in particolare:

     a) gli indici di puntualità con riferimento ai ritardi entro i 30 ed i 60 minuti per l'anno 2018 sono risultati inferiori al valore obiettivo prefissato attestandosi per i ritardi entro i 30 minuti ad un valore di 92,2 a fronte di un obiettivo di 93,9 e per i ritardi entro i 60 minuti ad un valore di 96,8 a fronte di un obiettivo fissato di 97,9. Destano, inoltre, non poca preoccupazione i dati degli indici di puntualità riferiti ad alcune direttrici di traffico quali la Sicilia-Milano (83,58), la Sicilia-Roma (87,54) e la Roma-Puglia (86,54);

     b) l'indice relativo all'efficienza del servizio, rapportata ai treni soppressi, limitati e giunti con ritardo superiore alle 2 ore, risulta essere pari ad un valore di 98,6 rispetto al valore obiettivo atteso di 99,1;

     c) in relazione alla «qualità percepita» dagli utenti i parametri concernenti pulizia e condizioni igieniche del treno, comfort del treno, security e viaggio nel complesso sono risultati inferiori a quelli attesi nonostante nel 2018 vi sia stato un aumento degli interventi di pulizia con treno in marcia;

     d) nel corso del 2018 vi è stato un incremento dell'attività ispettiva rispetto all'anno precedente che tuttavia è stata limitata sulle tratte in arrivo/partenza da Roma a causa di un'insufficiente disponibilità finanziaria che non rende possibile l'estensione dell'attività all'intero territorio nazionale;

    sempre dalla suddetta relazione emerge che, a seguito di disallineamenti riscontrati fra i valori previsti e quelli consuntivi Pag. 272 nel piano degli investimenti per l'anno 2017 (235,70, milioni di euro a fronte del valore riportato nella certificazione di 154,9 milioni di euro), è stata determinata una sanzione di euro 4.038.904,60;

    negli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020 si è registrato un aumento dell'offerta del servizio treni notte in diversi Paesi europei. Questo servizio era quasi scomparso in tutta Europa, a parte qualche tratta nei Paesi più a Est. Diversi Paesi europei hanno quindi rilanciato i servizi notturni, negli ultimi anni quasi scomparsi per effetto dell'alta velocità diurna e dei voli low cost. Numerosi esempi si sono registrati in Austria, Germania, Belgio e Svezia. Tuttavia, l'emergenza COVID-19 ha determinato una forte riduzione, se non una completa soppressione, di questo tipo di collegamenti a causa delle sempre più stringenti misure restrittive che hanno limitato il perimetro dei servizi essenziali sia a mercato che intercity;

    con l'allentamento delle misure restrittive e la ripresa delle normali attività, che dovrà avvenire con tutte le precauzioni del caso e il rispetto delle misure anti-contagio che verranno definite, il trasporto ferroviario di lunga percorrenza, diurno e notturno, potrebbe addirittura essere preferito al trasporto aereo, sia per una questione di sicurezza che per motivazioni di natura ambientale e climatica alla base del maggiore interesse esploso negli ultimi mesi;

    l'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio passeggeri 2017-2026 ha previsto di «destinare annualmente, in caso di mutamento del quadro regolatorio che lo consenta, la quota dello 0,15 per cento dell'ammontare dello stanziamento di bilancio alla finalità di consentire studi di monitoraggio sui servizi prestati e valutazione del bacino di traffico soggetto a obblighi di servizio pubblico, nonché all'espletamento e all'effettuazione di ispezioni e controllo a bordo treno anche mediante ricorso a terzi e all'utilizzo di applicazioni innovative»;

    tale disposizione, prevista nella legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 159), ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi;

    dal punto di vista della qualità dei servizi all'utenza, vale la pena ricordare che, a far data dal 2008, si è avuta una gestione intermittente ed emergenziale del servizio di accompagnamento e assistenza alla clientela di carrozze letto e cuccette sui treni intercity notte e numerose sono state le lamentele del personale impiegato relativamente all'inquadramento contrattuale e alle condizioni di lavoro notturno;

    l'articolo 12 del contratto di servizio passeggeri 2017-2026 disciplina la revisione del contratto stesso. Al comma 12.1 è previsto che entro e non oltre il mese di marzo 2020, le Parti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia spa) avviano le procedure per la revisione dell'offerta, con particolare riferimento al programma degli investimenti per il materiale rotabile e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del contratto per il periodo 2022-2026. Il comma 12.2 prevede che la società trasmetterà ai Ministeri, entro e non oltre il mese di maggio 2020, una relazione in cui vengono indicati: i dati preconsuntivi per il periodo 2017-2020; i dati previsti per il periodo successivo insieme alla proposta di aggiornamento degli equilibri contrattuali; i dati annuali a consuntivo relativi al primo periodo contrattuale e la previsione per il successivo periodo contrattuale. Entro il mese di giugno 2020, (comma 12.3), i Ministeri inviano le proprie controdeduzioni e, se del caso, avviano un contraddittorio;

    la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 16 dell'8 febbraio 2018 rivede le «condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati Pag. 273da oneri servizio pubblico», toccando diversi punti basilari come gli indicatori e i livelli minimi di regolarità e puntualità del servizio, di pulizia e comfort del materiale rotabile e altro (Misura 4 punti 7, 8, 9, 10; Misura 5 punti 1,2,3,4; Misura 10). La stessa ART ha espressamente previsto che le misure si applicano sia ai contratti affidati direttamente che ai contratti stipulati in data precedente a quella di entrata in vigore dell'atto regolatorio;

    nel 2017 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato con 5 milioni di euro Trenitalia s.p.a. per una pratica commerciale gravemente scorretta, consistente nell'omissione di numerose soluzioni di viaggio dall'insieme dei risultati derivanti dalla consultazione del motore orario (il sistema telematico di informazione, ricerca e acquisto di biglietti accessibile alla clientela sul sito internet www.trenitalia.com, tramite App Trenitalia per smartphone e tablet e presso le emettitrici self service (Ess) di stazione), nel caso di selezione della banca dati denominata «tutti i treni» (ridenominata, già nel corso del procedimento istruttorio, in «principali soluzioni»);

    ad oggi, pur in presenza di un funzionamento del motore orario in senso più completo e trasparente verso gli utenti, attraverso l'implementazione di misure tecniche che l'Autorità ha ritenuto idonee a superare i profili omissivi e ingannevoli della pratica commerciale censurata, il sito di Trenitalia, ad avviso dei firmatari del presente atto, non dà la stessa visibilità della omonima impresa ferroviaria Thello, che effettua collegamenti notturni su tratte franco-italiane (Parigi-Venezia, Marsiglia-Milano), acquistata nel 2016 da Trenitalia, servizio che gode addirittura di un sito internet dedicato;

    Trenitalia spa è un'azienda partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato italiane spa, a sua volta partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. La capogruppo controlla le società operative nei quattro settori della filiera: trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi e svolge attività di natura societaria tipiche di una holding (gestione delle partecipazioni, controllo azionariato e altro), oltre che di tipo industriale. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento del tesoro, gestisce le proprie partecipazioni attraverso la definizione dei consigli di amministrazione, le decisioni sulla composizione degli organi sociali e sui compensi erogati, l'analisi dei bilanci e la fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali;

    ai sensi dell'articolo 5.1, lettera g), del contratto di servizio passeggeri di interesse nazionale 2017-2026 è la stessa Trenitalia che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trimestralmente, la relazione sul servizio e sulla qualità erogata, attraverso una sua valutazione del servizio, attraverso l'inserimento dei dati in un software, le cui risultanze danno un quadro generale, senza possibilità di valutare le singole corse o un'area o macroarea del Paese. Ne deriva dunque l'impossibilità di sanzionare i singoli ritardi o gruppi di ritardi; il calcolo viene fatto su base nazionale, compensando dunque la maggiore efficienza del Nord con le inefficienze del Sud;

    inoltre, lo stesso contratto specifica, che qualora l'ammontare delle penali applicate alla società in uno specifico anno sia superiore al 2 per cento (due per cento) del corrispettivo annuo di cui all'articolo 9 del medesimo contratto, i Ministeri valutano la possibilità di rimodulare il sistema di penalità di cui ai commi seguenti, al fine di ricondurlo ad equità,

impegna il Governo:

a) a verificare il rispetto da parte di Trenitalia degli impegni assunti nel contratto di servizio 2017-2026 per porre rimedio all'annoso problema del rinnovo del materiale rotabile e del miglioramento della qualità complessiva dei servizi relativi ai treni a lunga percorrenza, per aumentare affidabilità e qualità dei servizi e recuperare margini di appetibilità della clientela, in particolare nel Sud Italia tenendo conto Pag. 274di quanto stabilito nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) n. 16 dell'8 febbraio 2018;

b) in sede di revisione dell'offerta, ad attivare misure volte al potenziamento del meccanismo di rilevazione della qualità e del grado di soddisfazione, al fine di registrare sistematicamente le peculiarità e le criticità delle diverse aree del Paese, nonché per quanto concerne la regolazione delle sanzioni in essere;

c) a destinare le risorse relative alle penali applicate alla Società, al miglioramento della qualità del servizio offerto, all'incremento dei collegamenti o all'applicazione di agevolazioni tariffarie nelle tratte che presentano le maggiori criticità;

d) nell'ambito della revisione del contratto:

  1) a prevedere un tavolo tecnico in cui, oltre ai Ministeri vigilanti e la Società stessa, siano chiamate a partecipare le associazioni di consumatori o di categoria maggiormente rappresentative nel settore dei trasporti, al fine di migliorare il servizio con riferimento alle problematiche espresse in premessa;

  2) ad adottare iniziative per prevedere che tale servizio possa diventare un'alternativa sicura e ambientalista, proprio in riferimento all'emergenza COVID-19, sia per i viaggi diurni, sia per quelli notturni, non prescindendo anche dalle criticità relative alla gestione del personale impiegato a bordo in questi anni;

  3) ad aumentare, nei limiti della disponibilità finanziaria, l'offerta dei collegamenti determinando un incremento del rapporto treni/chilometro garantito ad oggi;

  4) ad aumentare l'offerta dei servizi aggiuntivi a bordo parametrando la stessa sulla base di quanto viene già offerto sui treni alta velocità;

  5) a potenziare il numero di treni notte anche da e verso gli altri paesi europei;

e) a potenziare le attività di vigilanza e monitoraggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative all'esecuzione del servizio, con adeguate risorse umane e finanziarie;

f) a reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa e sui relativi aggiornamenti.
(8-00093) «Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini».

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ALLEGATO 4

7-00540 Bergamini: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.

NUOVO TESTO APPROVATO

   La IX Commissione,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'articolo 14-ter, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

    nello specifico il comma 1 prevede che al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

    l'attuazione di tale disposizione è demandata dal comma 4 del medesimo articolo ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

    ad oggi, nonostante siano spirati i termini previsti per l'adozione, l'atto non risulta ancora emanato e, conseguentemente, non può considerarsi applicabile la proroga dei termini prevista dalla norma in oggetto;

    la mancata attuazione dell'articolo 14-ter sta creando incertezza e preoccupazione tra gli operatori del settore. Tra le questioni che destano maggiore incertezza c'è il tema delle revisioni generali previste per il proseguimento dell'esercizio dell'impianto dopo la scadenza della vita tecnica di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 gennaio 2016;

    poiché il sopra citato decreto per il prolungamento della vita tecnica richiede le revisioni generali di cui al punto 2.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1o dicembre 2015, i termini di tali revisioni sono oggetto della proroga di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020 e sarebbe opportuno, secondo i firmatari del presente atto che il decreto attuativo del sopracitato articolo specificasse che la proroga si applica anche ai termini per le revisioni generali richieste per il prolungamento della vita tecnica degli impianti,

impegna il Governo:

   a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020;

   a prevedere adeguate misure di sostegno a favore dei lavoratori e delle imprese del settore; ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, per la stagione invernale, la massima capienza possibile per gli impianti funiviari, pur nel rispetto dei protocolli sanitari e della sicurezza degli utenti, proporzionalmente equivalente a quella prevista per i mezzi del trasporto pubblico locale.
(8-00094) «Bergamini, Baldelli, Zanella, Sozzani, Pentangelo, Rosso, Mulè, Porchietto, Zangrillo».

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ALLEGATO 5

7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

   La IX Commissione,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, rubricato Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, all'articolo 14-ter, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

    in particolare, si dispone che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate di dodici mesi. Al comma 4 del medesimo articolo è previsto, inoltre, che le procedure per l'attuazione siano stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

    con riferimento al decreto succitato si segnala che ad oggi, nonostante siano spirati i termini previsti per l'adozione, l'atto non risulta ancora emanato;

    come tutti i settori, anche quello degli impianti a fune ha subito gli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

    la stagione turistica invernale nelle regioni interessate in particolar modo dal turismo montano inizia ufficialmente l'8 dicembre e va avanti fino ai primi di aprile. I lavoratori coinvolti sono molteplici, dunque, non solo coloro che sono direttamente impiegati nel trasporto di persone, ma evidentemente sono da ricomprendersi anche i maestri di sci, le guide alpine, tutta la filiera della ristorazione e dell'accoglienza. In particolare, nella regione alpina e appenninica i lavoratori del settore sono circa quindicimila per un fatturato medio 1.1 miliardi annui;

    il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto decreto Ristori 1, prevede all'articolo 1, comma 3, che i contributi a fondo perduto per ristorare le attività economiche penalizzate dalla pandemia siano sottesi alla presentazione da parte degli imprenditori del fatturato di aprile 2020 e che questo sia inferiore ai due terzi all'ammontare dello stesso nel medesimo mese di aprile 2019;

    in questi giorni, in sede di conferenza delle Regioni sono al vaglio tutte le misure da includere nel protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza sanitaria e la sua compatibilità con la fruizione della montagna da parte di tutti coloro che vorrebbero farlo,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa per una rapida riapertura degli impianti a fune non appena lo consentirà l'evoluzione della situazione epidemiologica, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza;

b) a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020;

c) ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per Pag. 277tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A;

d) a promuovere, in sede di Conferenza Stato-regioni, con urgenza e per tutta la durata della stagione turistica invernale, un tavolo di concertazione integrato dalle aziende del settore e gli enti territoriali interessati al fine di monitorare l'efficacia ed il rispetto delle norme vigenti nonché del protocollo di prossima emanazione relativo al trasporto funiviario valutando altresì un aggiornamento mensile di questo, al fine di assicurare la fruizione degli impianti in sicurezza e di tenere conto di quanto previsto per i mezzi del trasporto pubblico locale;

e) a dare la massima evidenza, per quanto di competenza, del protocollo di sicurezza al fine di incentivare un flusso turistico informato, responsabile e sostenibile che permetta di salvare l'imminente stagione invernale;

f) ad assumere iniziative urgenti a sostegno della tenuta economica ed occupazionale dell'intero settore, già duramente provato dalle limitazioni introdotte nella stagione turistica estiva, nonché di tutte le imprese e dei lavoratori dell'indotto;

g) a tenere conto, nella definizione dei criteri per l'erogazione delle misure economiche di sostegno al settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, delle peculiarità stagionali dei flussi turistici montani;

h) ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta alla semplificazione dei procedimenti, ai fini di una celere ed efficiente realizzazione di nuovi impianti funiviari.
(8-00095) «Paita, Luciano Cantone, Gariglio, Fregolent, Nobili, Elisa Tripodi, Del Barba».

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ALLEGATO 6

7-00576 Donina: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.

TESTO APPROVATO

   La IX Commissione,

   premesso che:

    nel quadro giuridico italiano, l'attività degli impianti a fune è soggetta alle regolamentazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle relative prescrizioni tecniche in materia di sicurezza;

    nei territori alpini e appenninici operano un totale di 400 aziende con quasi 2.000 impianti di risalita, e nel settore sono impiegati circa 15.000 addetti per un fatturato di 1.100 milioni di euro annui;

    il settore degli impianti funiviari è stato tra i più colpiti economicamente dalle misure volte a limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, in particolare per quanto riguarda la limitazione della capienza dei singoli mezzi, ulteriormente prorogati dagli ultimi provvedimenti adottati dal Governo;

    l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

    nello specifico, il comma 1 del citato articolo 14-ter prevede che – al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune – le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

    l'attuazione di tale disposizione è demandata dal comma 4 del medesimo articolo ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; ad oggi, i termini per l'adozione del predetto decreto ministeriale sono decorsi inutilmente, senza che il prescritto regolamento sia stato adottato e con ciò generando incertezza e preoccupazione tra gli operatori del settore;

    ad aggravare la situazione del settore vi è la chiusura degli impianti di risalita disposta, da ultimo, dall'articolo 1, comma 9, lettera mm), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

    il funzionamento degli impianti e i limiti di capienza che saranno previsti producono una forte ricaduta economica sia sul settore che sui territori ove è abitualmente praticata l'attività sciistica, in considerazione dell'ormai imminente avvio della stagione invernale;

    il 28 ottobre 2020 si è riunito un tavolo tecnico interregionale, al quale hanno preso parte le imprese del settore di Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Balzano, che hanno condiviso un documento tecnico riguardante le modalità organizzative, procedurali e di presidio per l'apertura della prossima stagione invernale;

    il Governo ha recentemente riconosciuto un contributo a fondo perduto ai Pag. 279soggetti economici interessati dalle misure restrittive adottate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, ivi compresi i gestori degli impianti di risalita e tutti gli operatori del comparto invernale;

    occorre considerare in proposito la necessità di un sostegno che tenga conto dei reali periodi di attività di tali operatori,

impegna il Governo:

   a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, così da superare ogni eventuale incertezza in ordine all'efficacia della proroga disposta dalla medesima disposizione;

   ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa volta alla definizione delle modalità organizzative, procedurali e di presidio per l'apertura della prossima stagione invernale, tenendo adeguatamente in considerazione il documento approvato dal tavolo tecnico interregionale all'uopo riunitosi il 28 ottobre 2020;

   ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta al superamento dei vincoli burocratici che ostano alla celere ed efficiente realizzazione di nuovi impianti funiviari;

   ad adottare iniziative per prevedere adeguate misure di sostegno a favore dei lavoratori e delle imprese del settore, avendo cura di parametrare l'entità degli aiuti economici ai periodi di elevato e concreto esercizio degli impianti.

(7-00576) «Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Parolo, Colmellere».

Pag. 280

ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato),

    rilevato che il disegno di legge, all'articolo 3, indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; in particolare oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si richiede al Governo di riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali;

    rilevato che il disegno di legge, all'articolo 4, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; in particolare, è previsto il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), attraverso l'adozione di un nuovo codice per l'armonizzazione della normativa di settore;

    considerato che l'articolo 5, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dispone, fra l'altro: di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica (lettera i); di favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (lettera n); di introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera z);

    rilevato, altresì, che l'articolo 18 contiene specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cybersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»);

    segnalato che l'articolo 28 contiene principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE;

    segnalate, infine, fra le direttive inserite nell'allegato A del disegno di legge in esame, la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/520, avente ad oggetto Pag. 281l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, per la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, per la direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, per la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

    sottolineato che, per le direttive il cui termine di recepimento risulti già scaduto o in procinto di scadere, occorre che il testo dei relativi schemi di decreto legislativo sia portato rapidamente all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari,

   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 8

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3), per le parti di competenza;

   premesso che la Relazione dà conto dello stato di attuazione dei principali dossier in corso di esame con particolare riferimento, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, al mercato unico digitale, allo sviluppo del 5G e delle reti di ultima generazione, nonché alle iniziative in corso volte a rafforzare la cybersicurezza;

   considerato che, con riferimento al settore dei trasporti, oltre che a dar conto delle attività svolte dal Governo con riferimento alla definizione delle disposizioni relative all'omologazione dei veicoli, si dà conto delle attività riferite al pacchetto dei regolamenti sull'autotrasporto, con riferimento al cabotaggio delle merci, recentemente pubblicati; inoltre con riferimento alla discussione in corso sulla revisione della rete trans-europea globale in termini di inclusione di nuovi nodi e aggiornamento dello stato di sezioni stradali, ferroviarie e fluviali, la Relazione dà conto delle trattative alle quali l'Italia ha partecipato e delle posizioni assunte, con particolare riferimento ai profili concernenti il finanziamento di tali infrastrutture;

   segnalato che, con riferimento al trasporto aereo, ampio spazio è dedicato alla descrizione delle attività finalizzate alla conclusione di accordi globali e Common Aviation Area (CAA) condotti dalla Commissione europea, nonché alle iniziative per la protezione ambientale nel trasporto aereo con l'obiettivo di riduzione delle emissioni gassose, al fine di garantire l'impegno internazionale, comunitario e nazionale per il contenimento dei cambiamenti climatici;

   rilevato che, con riferimento al settore marittimo, la Relazione dà conto delle attività del Governo in relazione all'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.