CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197);

   rilevato che il comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto novella l'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che disciplina l'RC auto familiare;

   rammentato che l'articolo 134, comma 4-bis, del CAP – come da ultimo modificato dall'articolo 55-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 – stabilisce che in tutti i casi di stipula e di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni;

   osservato che con la modifica recata dal comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto si chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio;

   rilevato che tale modifica appare incidere direttamente sulla disciplina sostanziale dell'RC auto familiare ed esula pertanto dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 163 del 2017, riguardanti la disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi;

   osservato peraltro che l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica per l'applicazione della disciplina di favore sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare la mancata responsabilità del contraente (di cui al successivo comma 4-ter dell'articolo 134 del CAP), che costituisce non solo la condizione necessaria per concedere il beneficio, ma altresì un obbligo a carico delle imprese assicurative, sanzionabile ai sensi del CAP,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda il Governo a sopprimere il comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di decreto in esame – volto a novellare l'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private – il quale modifica i presupposti di applicazione della disciplina sostanziale dell'RC auto familiare e che esula dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi.

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ALLEGATO 2

5-04859 Giacomoni: Moratoria sulle scadenze fiscali e le rateizzazioni in corso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, tenuto conto del delicatissimo momento che stiamo vivendo a causa della recrudescenza del fenomeno Coronavirus, chiedono quali iniziative si intendano assumere nell'ambito della prossima legge di bilancio al fine di prevedere una moratoria delle scadenze fiscali al prossimo anno e la realizzazione di una vera pace fiscale. In particolare gli Onorevoli interroganti propongono di rinviare i versamenti in scadenza al 31 gennaio 2021 entro il primo semestre 2021 in un'unica soluzione, con un abbattimento pari al 40 per cento dell'importo dovuto; in alternativa si potrebbe ipotizzare una rateizzazione mensile, da effettuarsi entro i successivi cinque anni con un abbattimento degli importi dovuti pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento ovvero una rateizzazione mensile entro i successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse pari al 2 per cento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il 20 ottobre è stato emanato un decreto-legge che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie.
  Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
  È inoltre previsto, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.
  È stato altresì differito dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della sospensione, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
  Ciò premesso, si segnala che la moratoria delle scadenze fiscali al 2021 in un'unica rata (con sconto del 20 per cento) ovvero mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque ovvero venti anni, determinerebbe una perdita di gettito nel 2020 (e un conseguente recupero nel 2021 e negli anni successivi) per la quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 3

5-04860 Bitonci: Iniziative per colmare il deficit di competitività del sistema fiscale italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che secondo lo studio dell'«International tax competitiveness index 2020» (indice internazionale di competitività per il 2020) l'Italia ha il sistema fiscale meno competitivo tra i Paesi dell'OCSE.
  Gli Onorevoli rilevano altresì che l'elevata pressione fiscale su lavoratori e imprese è aggravata dalla coesistenza di una tassazione sul patrimonio, sulle operazioni finanziarie e sulla successione oltre che da un alto indice del sistema fiscale individuale e, pertanto, chiedono al Governo «quali iniziative intenda adottare per colmare il deficit di competitività con gli altri Paesi europei e se non ritenga necessario adottare iniziative per rivedere l'attuale sistema impositivo al fine di ridurre la già gravosa e complessiva pressione fiscale a carico di cittadini e imprese».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che il Governo sta lavorando ad una riforma fiscale per una riduzione IRPEF attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge delega.
  Detta riforma è stata in parte già avviata con l'attribuzione dei c.d. bonus sui redditi dipendenti fino a 40 mila euro, ossia dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista a decorrere dal 1° luglio 2020 e con la prossima introduzione dell'assegno unico per i figli che sarà accompagnata da una progressiva revisione delle tax expenditures e dei sussidi ambientali dannosi.
  La riduzione della pressione fiscale sarà realizzata anche attraverso il processo di semplificazione delle regole e degli adempimenti fiscali già in atto e lo sviluppo in ottica digitale dei servizi dell'Agenzia delle entrate.
  Il miglioramento della compliance tra Fisco e contribuente rientra tra le priorità del Governo, e consentirà di aggredire e ridurre il tax gap, ossia la differenza tra entrate teoriche ed entrate effettive che rappresenta una delle principali cause del deficit di competitività del nostro Paese.

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ALLEGATO 4

5-04861 Pastorino: Iniziative per l'introduzione di un tributo sui ricavi delle websoft companies.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante osserva che la pandemia COVID-19 stia impattando sull'economia reale facendo riemergere la piaga delle disuguaglianze sociali. In particolare, viene evidenziato come mentre i negozi al dettaglio si trovino in una situazione di grande sofferenza, il fatturato dell'industria digitale (Web Soft Companies) incrementi esponenzialmente.
  Per fronteggiare tali disuguaglianze, l'Onorevole propone di «intervenire ulteriormente» rispetto all'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3 per cento attraverso l'istituzione di una tassa di scopo sui ricavati delle multinazionali del web indirizzando le risorse raccolte a favore delle piccole e medie imprese e dei piccoli esercizi al dettaglio.
  Conseguentemente, l'Onorevole interrogante chiede di valutare «anche in vista della discussione della legge di Bilancio 2021, l'introduzione di un tributo sui ricavi ottenuti in Italia dalle Web Soft Companies finalizzato e collegato all'obbiettivo di ristorare le piccole attività colpite dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID-19».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  L'articolo 1, commi 35 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678, lettera a), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha introdotto la cosiddetta «web tax» ossia un'imposta del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali, effettuati da parte di imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di ricavi) nel territorio dello Stato.
  La struttura dell'imposta appare già particolarmente adatta ad intercettare ed assoggettare ad imposta i ricavi delle Web Soft Companies risultando, peraltro, del tutto in linea con le indicazioni della Commissione europea.
  Deve osservarsi che gli Stati Uniti, Paese ove hanno sede molte Web Soft Companies, hanno apertamente osteggiato la web tax minacciando pesanti ritorsioni commerciali nei confronti dell'Italia. In tal senso, appare chiara la necessità di intervenire sul piano internazionale a livello condiviso piuttosto che in via unilaterale.
  Per tale motivo, la menzionata web tax ha carattere temporaneo e sarà eliminata non appena saranno individuate regole condivise a livello internazionale per tassare i profitti dove sono effettivamente realizzati.

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ALLEGATO 5

5-04862 Aprile: Procedure per l'accertamento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione dell'IMU.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, alla disposizione recata dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 201 del 2011, in base alla quale la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.».
  In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
  A tal proposito gli Onorevoli interroganti richiamano un ordine del giorno presentato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio per l'anno 2020 in cui si prevedeva l'impegno del Governo a «valutare l'opportunità di prevedere che l'inagibilità dei fabbricati... venga accertata direttamente dall'ufficio tecnico comunale».
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se il Ministro intenda assumere iniziative urgenti «affinché si possa addivenire all'abolizione anche questo iniquo ed inutile incombente imposta, stabilendo che l'inagibilità dei fabbricati, per l'applicazione della riduzione del 50 per cento, venga accertata direttamente dall'ufficio tecnico comunale».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che l'IMU è stata oggetto di una consistente riforma nella legge n. 160 del 2019 e che il menzionato articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 non è più in vigore dal 1° gennaio 2020.
  Ai sensi del comma 747 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 «la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento: “b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”».
  L'alternativa facoltà individuata dal comma 747 necessita in ogni caso dell'iniziativa del contribuente che per far valere il diritto all'agevolazione deve sempre dare dimostrazione della sussistenza dei presupposti, principio peraltro affermato anche dalla Corte di cassazione secondo cui «grava sul contribuente l'onere di allegazione e prova dei fatti ai quali la legge ricollega l'agevolazione o l'esenzione rivendicate nella Pag. 117domanda» (sentenza n. 8627 del 2012, confermata con ordinanza n. 3600 del 2020). Principio consolidato anche per i tributi locali come risulta dalla sentenza n. 21780 del 2018 della stessa Corte di cassazione.
  Deve, comunque, sottolinearsi che, ai sensi del cennato comma 747, proprio al fine di snellire la procedura volta ottenere il riconoscimento dell'agevolazione in discorso è attribuita ai comuni la possibilità di «disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

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ALLEGATO 6

5-04863 Raduzzi: Chiarimenti in ordine ai cessionari del credito d'imposta relativo al bonus fiscale del 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, si fa riferimento all'applicazione dell'agevolazione introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Superbonus) ed in particolare all'articolo 121 che prevede la possibilità di cedere ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, «una serie di detrazioni fiscali per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese».
  In particolare, l'interrogante evidenzia che l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che la cessione del credito d'imposta introdotta dal citato articolo 121 può essere effettuata, tra gli altri, in favore di «società ed enti», e, pertanto, chiede di confermare se le fondazioni bancarie, quali «enti privati senza fine di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale», rientrano a pieno titolo fra i potenziali cessionari del suddetto credito d'imposta.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 121 del citato DL Rilancio consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di «sconto» sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cosiddetto sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la «cessione» a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti.
  Deve precisarsi che, al sistema delineato dal citato articolo 121, non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E, in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
  Ciò in quanto il citato articolo 121, espressamente, consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
  Più in particolare, come espressamente chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E la cessione può essere disposta in favore:

   dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

   di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);

   di istituti di credito e intermediari finanziari.

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  Alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, deve osservarsi che l'articolo 121 non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata, e, di conseguenza, si ritiene di poter confermare che le fondazioni di origine bancaria rientrino nella categoria dei potenziali cessionari del credito d'imposta in oggetto.