CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 153

ALLEGATO 1

5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sull'innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.
  In proposito, nel rappresentare che i predetti requisiti reddituali individuati sono analoghi a quelli già richiesti antecedentemente alla modifica normativa per l'accesso all'incremento al milione al 60esimo anno di età, si fornisce un completa ricostruzione del tema in argomento anche sulla base degli elementi forniti dall'Inps.
  Come noto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali già previste per i trattamenti pensionistici, individuando i beneficiari del sostegno economico e i requisiti reddituali per il conseguimento dello stesso (cfr. articolo 38, commi da 1 a 6).
  La norma prevede l'applicazione dell'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dalla stessa disposizione (articolo 38 citato, comma 5).
  Le stesse maggiorazioni sociali spettano:

   ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni);

   ai titolari di assegno sociale (ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

   ai titolari di pensione sociale (ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544).

  In caso di soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, l'incremento in questione è attribuito a decorrere dai 60 anni (articolo 38, comma 4).
  Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 23 giugno 2020, che ha stabilito l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non riconosce la maggiorazione anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha esteso il beneficio della maggiorazione sociale anche ai soggetti di età superiore ai 18 anni.
  Sono stati inoltre stabiliti specifici requisiti reddituali, base alle previsioni dell'articolo 38, comma 5, della legge n. 448 del 2001.
  Tali limiti di reddito, per effetto degli adeguamenti annuali, sono pari nell'anno 2020 a:

   un importo annuo pari o superiore 8.469,63 euro per i redditi propri;

   un importo annuo pari o superiore a 14.447,42 euro per i redditi cumulati con quello del coniuge.

  Si precisa che i redditi da considerare sono quelli percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale viene accertato il diritto al beneficio.
  Per quanto attiene alla individuazione dei redditi da considerare ai fini del riconoscimento della maggiorazione si deve tener conto, in base al dettato normativo, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla Pag. 154fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  La norma infatti, nel prevedere l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere «redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge» superiori ai limiti stabiliti. Al successivo comma 6 si precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2002, è escluso dalla valutazione il reddito della casa di abitazione.
  Devono pertanto essere presi in considerazione i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia, comunque denominati.
  Infine, voglio ricordare che devono essere valutati altresì i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Pag. 155

ALLEGATO 2

5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente l'applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.
  Voglio preliminarmente premettere che la materia della tassazione delle pensioni, comprese le norme internazionali dirette ad evitare la doppia imposizione, rientra nella competenza istituzionale delle Autorità Fiscali, l'Agenzia delle Entrate, e l'INPS è tenuto ad applicare le disposizioni vigenti in quanto in materia fiscale assolve unicamente alle funzioni di sostituto d'imposta.
  Infatti preciso che in ambito fiscale l'INPS opera in qualità di sostituto d'imposta, applicando la normativa vigente alle prestazioni erogate nei confronti dei soggetti residenti sia in Italia che all'estero e riconoscendo a questi ultimi, su richiesta dell'interessato, il regime impositivo previsto dalle convenzioni internazionali in presenza dei requisiti richiesti.
  In linea generale, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), in base al quale si prevede come principio applicabile per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati il regime di tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, a contrario, quello della tassazione nel Paese della fonte. In particolare, per queste ultime, il modello di convenzione OCSE prevede, in via derogatoria, la possibilità di applicare la tassazione esclusiva nel Paese della residenza qualora il pensionato ne acquisisca la nazionalità, in via esclusiva o plurima, a seconda degli specifici accordi fra gli Stati contraenti. L'OCSE, da ultimo, ha pubblicato il nuovo Modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni, con relativo Commentario, approvato in via definitiva il 21 novembre 2017 dando maggior rilievo alla prevenzione da parte degli Stati contraenti col fenomeno dell'elusione fiscale a livello internazionale e al contrasto della cosiddetta doppia non imposizione in entrambi gli Stati contraenti.
  Occorre osservare che, pur rifacendosi al suddetto schema OCSE, gli Stati contraenti rimangono liberi di negoziare i contenuti di ciascun accordo bilaterale, adeguandolo alle proprie esigenze impositive. Per questo motivo le convenzioni stipulate dall'Italia hanno nella maggior parte dei casi un contenuto analogo, ma non mancano differenze e aspetti peculiari che caratterizzano alcuni di questi trattati.
  Fra questi ultimi è compresa la Convenzione in vigore con la Bulgaria, che – a differenza delle altre convenzioni che si rifanno al modello OCSE – all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a prescindere da qualsivoglia gestione previdenziale di appartenenza, pone il possesso della cittadinanza bulgara come requisito per essere considerato cittadino della Repubblica di Bulgaria, ponendo l'onere di ricevere certificazione idonea ad attestare la condizione di residente fiscale, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, sia in capo al sostituto d'imposta italiano che all'Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara per la verifica della sussistenza di tale condizione al fine di consentire l'applicazione del regime impositivo concordato fra i due Stati contraenti.
  Faccio presente infatti che per quanto concerne la richiesta di applicazione delle Pag. 156convenzioni all'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, in linea generale, il pensionato residente all'estero in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può chiederne alla Struttura INPS competente l'applicazione per l'anno in corso, mentre, per il rimborso relativo agli anni pregressi, entro 48 mesi dall'applicazione delle ritenute, può presentare apposita domanda direttamente al Centro operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate presentando analoga documentazione attestante i requisiti previsti da ciascun trattato internazionale.
  Stante tale peculiare quadro di riferimento, l'Inps con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, tenuto conto del vigente requisito previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lett. b) del Trattato in parola, ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali nel senso di considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall'imposizione in Italia delle pensioni soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Bulgaria rilasciate a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni previste dalla convenzione di cui si chiede l'applicazione.
  Voglio, altresì, ricordare che il Trattato internazionale in parola prevede espressamente un metodo per eliminare la doppia imposizione, che pone il residente in Bulgaria nella condizione di non dover mai subire un doppio prelievo sul reddito da pensione. Infatti, qualora un residente in Bulgaria possieda redditi che, conformemente alle disposizioni della citata Convenzione siano imponibili in Italia, la Bulgaria esenta tali redditi da imposizione fiscale.
  Tutto ciò premesso, come più volte sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta ha la facoltà e non l'obbligo di applicare le suddette convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali.
  Come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste in Convenzioni vigenti fra l'Italia ed il Paese di residenza del beneficiario del reddito. Tale prassi, che ha carattere facoltativo, impone al sostituto d'imposta che intenda attenervisi di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dagli Accordi in discorso. In caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il sostituto di imposta è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero, operando le ritenute con le modalità previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Stante l'immutato attuale quadro normativo, l'Inps per le istanze presentate dai pensionati per l'applicazione delle convenzioni per l'anno corrente, nelle more di un'eventuale proposta di modifica del trattato esistente da parte dei competenti uffici del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di eliminare il possesso della cittadinanza quale requisito per essere considerato residente nella Repubblica di Bulgaria per l'applicazione del trattato internazionale in argomento, rimane tenuto a considerare il requisito formale di ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il possesso della cittadinanza bulgara di cui al succitato articolo 1, paragrafo 2, lettera b), così come d'altro canto lo stesso Centro Operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate, per la valutazione delle domande di rimborso delle ritenute applicate per gli anni pregressi entro il termine di decadenza dei 48 mesi dall'applicazione da parte di soggetti ricadenti nelle medesime condizioni.
  Ad ogni modo – e concludo – posso assicurare che l'Inps, in presenza di ogni diversa espressa indicazione da parte dei competenti uffici di Agenzia delle Entrate, darà pronta esecuzione a nuove modalità di valutazione delle domande presentate dai pensionati residenti in Bulgaria.

Pag. 157

ALLEGATO 3

5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulle iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.
  Al riguardo, sottolineando l'attenzione del Governo in merito alle vicende occupazionali della Società in questione, voglio ricordare per ragioni di completezza che a seguito dell'accordo stipulato in sede Ministeriale del 6 settembre 2018 nel quale è stato delineato un piano di affitto di rami d'azienda dell'ex ILVA in AS, si è proceduto al passaggio dei lavoratori dall'ILVA in Amministrazione straordinaria alla Arcelor Mittal.
  L'ultimo decreto direttoriale del Ministero del lavoro adottato in favore dell'ILVA in Amministrazione straordinaria è stato adottato il 23 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori impiegati presso le unità di Taranto, Novi Ligure (AL), Venezia e Genova per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
  Ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pur non avendo – al momento – ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento, prendendo atto della situazione segnalata dall'onorevole interrogante, seguirà con attenzione la vicenda in favore della salvaguardia occupazionale dei lavoratori, garantendo, ove possibile, l'impegno massimo del Governo e del Ministero che rappresento in modo particolare per il riconoscimento di tutti gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori e delle loro famiglie.