CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2020
320.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02407 Ciampi: Sul trasferimento della Caserma «Bechi Luserna» di Pisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato nelle premesse dell'atto, nel corso del 2007 la caserma «Bechi Luserna» era stata inserita in uno specifico Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero della Difesa, Comune di Pisa e Agenzia del Demanio che prevedeva, in sintesi, a fronte della cessione al Comune delle caserme «Curtatone e Montanara» (infrastruttura già a suo tempo libera da funzioni), «Artale» (già sede di alcune funzioni residuali del reggimento logistico) e «Bechi Luserna», la realizzazione di un nuovo insediamento militare in località Ospedaletto ove concentrare la presenza militare dell'allora 6o reggimento di manovra (oggi reggimento logistico della brigata «Folgore»), con costi a carico dello stesso Comune di Pisa.
  Tuttavia, a causa delle difficoltà dell'Ente locale nel reperire le necessarie risorse finanziarie, tale operazione immobiliare di permuta non ha avuto alcuno concreto sviluppo.
  Preso atto di tali difficoltà, allo scopo di superare una situazione di stallo che rischiava di incidere anche sull'operatività del reggimento per l'impossibilità di sviluppare i necessari piani di adeguamento delle proprie infrastrutture, il 27 novembre 2017 è stato sottoscritto un Accordo sostitutivo di quello del 2007 che ha sancito, di fatto, l'annullamento degli impegni assunti tra le parti previsti nel precedente Accordo e la riconsegna delle caserme «Curtatone Montanara» e «Artale» all'Agenzia del Demanio per la successiva immissione sul mercato (tramite Cassa Deposito e Prestiti) con il mantenimento della caserma «Bechi Luserna» nella piena disponibilità della Forza armata.
  L'infrastruttura in argomento è, allo stato, un bene pienamente utilizzato dalla Difesa per lo svolgimento di propri compiti istituzionali e l'immobile è stato recentemente oggetto di importanti interventi infrastrutturali di riqualificazione.
  Peraltro, sono già previsti, nell'ambito della Programmazione Infrastrutturale Scorrevole, ulteriori interventi per il potenziamento dell'infrastruttura, tra cui, i lavori per la realizzazione di strutture alloggiative a favore del personale militare.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02555 Dall'Osso: Sul lavoro straordinario del personale della Marina militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il compenso per il lavoro straordinario svolto in navigazione è sempre stato un argomento verso cui la Marina militare ha riposto la massima attenzione nel rispetto delle aspettative del personale e delle norme vigenti. Ciò trova conferma anche nella scelta di dare immediata attuazione alla previsione del cosiddetto «complemento a 12 ore», già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 2001 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.
  Al riguardo, la legge n. 86 del 2001 ha recepito concettualmente la necessità di prevedere una speciale indennità che sostituisse quella per il lavoro straordinario, successivamente consolidata nel provvedimento di concertazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 che ha introdotto il compenso forfettario di impiego (cosiddetto CFI), con lo scopo di remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego, prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.
  A far data dal 1o gennaio 2003, pertanto, le attività di navigazione si distinguono, a seconda della durata, in attività svolte in particolari condizioni di impiego, prolungato e continuativo, senza soluzione di continuità per almeno 48 ore, che vengono remunerate con il compenso forfettario di impiego e attività di durata inferiore alle 48 ore che vengono, invece, compensate con l'istituto del lavoro straordinario, come da Direttiva di Forza armata citata dagli interroganti.
  La Forza armata, in linea con l'articolo 3, comma 4, della legge n. 86 del 2001, che ha fissato nelle dodici ore giornaliere il termine massimo di impiego del personale militare, è intervenuta per regolamentare le navigazioni inferiori alle 48 ore, quelle cioè che non danno titolo al compenso forfettario di impiego, utilizzando il medesimo parametro in termini di ore massime giornaliere e portando così, il tetto delle ore di straordinario remunerabili in navigazione a 12 ore al giorno. Ad esempio, per un giorno feriale, vengono considerate 7,5 ore di lavoro ordinario (come da attività giornaliera prevista) e 4,5 ore di lavoro straordinario.
  Le ore di lavoro straordinario maturate in navigazione vengono liquidate applicando gli importi orari previsti per la fascia notturna o la fascia festiva diurna/notturna a seconda di quando l'attività di navigazione sia stata svolta e danno diritto alla giornata di recupero nel caso di navigazione in giorni festivi o non lavorativi.
  Come sa l'interrogante, peraltro, l'attività in navigazione è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano comunque garantiti turni di riposo per il recupero psico-fisico, come del resto prescritto dalla citata disposizione normativa.
  In conclusione, l'istituto dello straordinario è destinato, ad oggi alla remunerazione delle attività lavorative effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro. Pertanto, i periodi in cui si è liberi dal servizio non sono di per sé configurabili Pag. 48come prestazione lavorativa effettivamente svolta e, conseguentemente, non danno luogo alla maturazione dello straordinario.
  Ciò anche in considerazione del fatto che le particolari limitazioni ambientali e personali dell'impiego a bordo trovano una compensazione nel trattamento economico complessivo spettante agli equipaggi della Marina militare, i quali sono beneficiari di specifiche ulteriori indennità per i rischi, i disagi e le responsabilità derivanti dalle attività di bordo (come ad esempio l'indennità operativa di imbarco e l'indennità di fuori sede).
  In conclusione qualora si voglia riconoscere un'ulteriore remunerazione per il servizio svolto per navigare entro le 48 ore bisognerà valutare iniziative normative specifiche.