CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2020
314.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
   considerato che l'articolo 1 reca proroghe di termini per assunzioni nella pubblica amministrazione;
   condivisa la finalità del comma 1 del medesimo articolo 1, di contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego e di superare la procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato, prevedendo la proroga del termine per le stabilizzazioni previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
   considerato che il comma 6 proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione e a partire dal quale applicare le modalità di reclutamento del personale dirigente di prima fascia previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   preso atto, al comma 7, della disapplicazione, fino al 31 dicembre 2020, della disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, e del rinvio a un successivo regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali;
   osservato che, all'articolo 4, il comma 1, alle lettere a) e b), dispone la proroga di un anno del termine per procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
   considerate le proroghe dei termini di assunzioni nei settori della sanità, dell'istruzione e della ricerca, recate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6, nonché quelle nei settori dei beni e delle attività culturali e del turismo, della giustizia e della difesa, disposte, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9;
   considerato, all'articolo 11, comma 1, il finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;
   apprezzata, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 11, la previsione, per il 2019, di modalità di calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria più favorevoli per i lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto;Pag. 105
   considerato, al comma 4 dell'articolo 15, l'aumento da dodici a diciannove mesi del periodo di fruizione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, erogata ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, siano impossibilitati a o penalizzati nel prestare attività lavorativa;
   osservato che l'articolo 17 reca la disciplina delle assunzioni delle province e delle città metropolitane, a integrazione di quella riguardante le regioni a statuto ordinario e i comuni introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
   apprezzata, all'articolo 36, l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, volta a contrastare l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, che si affianca alla banca dati per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione;
   preso atto che l'articolo 43, comma 3, dispone l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l'anno 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.