CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. C. 2305 Governo, approvato dal Senato. Nota di variazioni. C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2305, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e relativa nota di variazione C. 2305/I Governo, approvato dal Senato;
   preso atto, con favore, delle misure recate dalla manovra finanziaria che interessano gli ambiti di competenza della Commissione medesima;
   rilevato, quanto al tema della sicurezza, come il comma 129 dell'articolo 1 autorizzi un incremento di 48 milioni – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia e come il comma 131 autorizzi un incremento di 2 milioni – sempre a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio «imprevedibili e indilazionabili» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   evidenziato inoltre come il comma 133 dell'articolo 1 istituisca un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzato a una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia, con una dotazione di 65 milioni di euro per il 2020, di 120 milioni di euro per il 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022;
   rilevato altresì come i commi da 136 a 140 dell'articolo 1 prevedano un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità;
   segnalato come il comma 132 dell'articolo 1 proroghi fino al 31 dicembre 2020 l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;
   richiamati i commi 141 e 142 dell'articolo 1, i quali incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020, nonché il comma 164, il quale autorizza – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia;
   rilevato come il comma 540 dell'articolo 1 disponga una contribuzione ai comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti;
   richiamato, quanto al tema dell'immigrazione, il comma 878 dell'articolo 1, il quale estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del «Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte Pag. 12migratorie» (cosiddetto «Fondo Africa») istituito nel bilancio del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;
   segnalato altresì il comma 882 dell'articolo 1, il quale dispone un incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, del Fondo minori stranieri non accompagnati;
   ricordato altresì che, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, i commi da 407 a 409 dell'articolo 1 prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale, onde perseguire risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei medesimi CED dell'amministrazione pubblica centrale;
   richiamati – quali ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica – i commi da 581 a 587 dell'articolo 1, i quali recano disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione, il comma 610, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, «enti locali») e delle società da questi partecipate – devono assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, nonché il comma 611, il quale prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche delle predette amministrazioni debba essere pari al 5 per cento;
   segnalato come i commi 399 e 400 dell'articolo 1 incrementino le risorse per il «rafforzamento strutturale» dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
   rilevato altresì come i commi 627 e 628 dell'articolo 1 istituiscano, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il voto elettronico;
   evidenziato come il comma 267 dell'articolo 1 destini 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile, con la finalità, oltre allo sviluppo complessivo del servizio civile universale, di dare continuità al contingente di operatori volontari, e come il comma 278 rifinanzi il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
   valutati gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8) e dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2), per le parti di competenza;
   rilevato, con riferimento alla Missione dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, come il provvedimento determini un incremento complessivo di 981 milioni di euro (+8,8 per cento) per il 2020, che riguarda quasi esclusivamente il Programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10);
   evidenziato, con riferimento alla Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, recante i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, come lo stanziamento finale della Missione, integrato con gli effetti delle Sezioni I e II del disegno di legge, risulti pari a 8.366,9 milioni per il 2020, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2019;Pag. 13
   segnalato, in relazione alla Missione Soccorso civile, come, all'esito della manovra, la Missione registri nel complesso un aumento dello stanziamento, riguardante il Programma 4.2 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3);
   rilevato, in merito alla Missione 6, relativa ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come la Sezione II del disegno di legge operi sul Programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza una riduzione pari a 9 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'anno 2022;
   rilevato, in merito alle parti di competenza della I Commissione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), come, nell'ambito del Programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri, si registri un incremento di 21,1 milioni di euro, collegato principalmente agli interventi, recati dalla Sezione I del disegno di legge, relativi al rifinanziamento del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani e all'istituzione di un Fondo per gli investimenti nelle isole minori;
   segnalata, in tale contesto complessivo, l'esigenza di affrontare, attraverso successivi interventi legislativi, alcune questioni che non hanno potuto essere oggetto del provvedimento in esame, in quanto espunte, per ragioni di ammissibilità, dal testo del «maxiemendamento» approvato dal Senato, relative, per quanto attiene agli ambiti di competenza specifica della I Commissione:
    all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le province;
    all'utilizzo di personale da parte della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento di funzioni in materia di innovazione tecnologica anche presso la pubblica amministrazione;
    all'utilizzo di un contingente di esperti presso la Presidenza del Consiglio per finalità di trasformazione tecnologica e per lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali su larga scala, nonché alle competenze della stessa Presidenza del Consiglio in materia di interconnessione e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento;
    alle competenze in materia di notificazione in via digitale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e all'istituzione di un Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 2041 Fogliani;
   evidenziato come le proposte di legge siano volte a trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina» per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori, prevedendo l'applicazione per l'area in questione delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le proposte di legge appaiano riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.