CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2019
252.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare») (C. 1939 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1939, recante promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»), come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, cui sono abbinate le proposte di legge C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto;
   condivisi gli importanti obiettivi sottesi all'intervento legislativo, il quale si pone la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia soprattutto volto a disciplinare aspetti che rientrano nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché al tema della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, quale valore primario che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   segnalato inoltre come le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 attengano alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato altresì come le disposizioni dell'articolo 2 concernenti gli impianti portuali di raccolta e la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati attengano, rispettivamente, alle materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente – e alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 3, il quale detta disposizioni per lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, prevedendo a tal fine, al comma 1, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del predetto decreto ministeriale attuativo, atteso che tali campagne, oltre a coinvolgere gli enti gestori delle aree protette, Pag. 20enti spesso connessi agli enti territoriali, appaiano riconducibili non solo alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, della tutela dell'ambiente, ma anche a quella, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, della valorizzazione dei beni ambientali;
   b) con riferimento all'articolo 5, il quale prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e della Strategia per l'ambiente marino di cui al DPCM 10 ottobre 2017 e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, demandando la disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne a un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto ministeriale attuativo previsto, in quanto le predette campagne di sensibilizzazione appaiono riconducibili alla materia, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, della valorizzazione dei beni ambientali;
   c) con riferimento all'articolo 6, il quale, nel prevedere il rilascio agli imprenditori ittici i quali, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, di un riconoscimento ambientale, stabilisce, al comma 2 che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento sia demandata a un regolamento ministeriale da adottare dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e, al comma 3, prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 4 del 2012, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio il rispettivo contenuto dei due distinti provvedimenti attuativi previsti nei richiamati commi 2 e 3, che sembrano in parte sovrapporsi.