ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95);
rilevato che:
lo schema di decreto legislativo in esame si colloca nel solco della delega di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio);
nell'esercizio della suddetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, modificativo della disciplina generale antiriciclaggio contenuta a sua volta nel decreto legislativo n. 231 del 2007;
l'articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (che reca le disposizioni generali per il recepimento delle norme dell'Unione europea) consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive europee, che il Governo adotti, nell'esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi;
lo schema di decreto in esame contiene, pertanto, le disposizioni necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843 del 2018 (V direttiva antiriciclaggio), medio tempore adottata per introdurre modifiche e integrazioni alla IV direttiva, il cui impianto viene mantenuto integralmente;
la direttiva (UE) 843 del 2018 definisce un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici, prescrivendo agli Stati membri di individuare e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
in particolare, al fine di consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta al terrorismo e alle attività connesse, viene esteso l'ambito applicativo della direttiva 2015/849/UE, specie in riferimento ai pagamenti in forma anonima e alle nuove forme di pagamento;
preso atto dei contenuti delle audizioni svolte dinnanzi alle Commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea di Senato e Camera, nonché delle memorie trasmesse alle medesime Pag. 8Commissioni, dalle quali sono emersi alcuni profili meritevoli di approfondimento;
considerato che:
nelle more del recepimento della V direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 843 del 2018) – le cui disposizioni di delega sono recate dal disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2018 (C. 1201-B), attualmente all'esame del Parlamento – appare opportuno che il Governo monitori l'operatività delle nuove norme di collaborazione fra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotte dal provvedimento in esame, onde verificarne l'efficace funzionamento, ed informare il Parlamento sulla rispondenza di tali attività al dettato della nuova direttiva;
il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha provveduto alla regolamentazione dei punti di accesso e scambio tra le valute aventi corso legale e le valute virtuali (articolo 1, comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq), e articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis)). L'introduzione, recata dallo schema in esame, di definizioni volte a estendere il campo di applicazione della predetta regolamentazione anche all'interno del perimetro delle valute virtuali, rende necessario individuare in modo puntuale quegli operatori che, offrendo i propri servizi in modo professionale, detengono integralmente le chiavi private, e quelli che offrono servizi di cambiovalute e non accettano valute virtuali come forme di pagamento;
al fine di garantire il rispetto del principio dell'approccio basato sul rischio recato dalla IV direttiva, appare opportuno prevedere – mediante modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto che interviene sull'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 – che i soggetti obbligati possano adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela acquisita prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 e sottoposta a misure semplificate, in funzione del rischio, ovvero solo nei casi in cui vi sia una modifica nel profilo di rischio del cliente già acquisito e valutato a basso rischio;
al fine di escludere che la qualifica di persona politicamente esposta (PPE) acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari si estenda automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto stesso, occorrerebbe precisare che laddove si individuano come PPE anche i «familiari» o i «soggetti che intrattengono stretti legami» (articolo 1, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo n. 231 del 2007) il collegamento riguarda esclusivamente il rapporto diretto tra questi e i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche;
occorrerebbe riformulare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 231, il quale non distingue gli obblighi da ricomprendere nella fase dell'identificazione del cliente e quelli da ricondurre alla successiva fase della verifica dell'identità, non consentendo di prevedere misure di adeguata verifica semplificata, come invece richiesto dalla normativa europea; ciò anche al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari, con particolare riferimento ai clienti con basso profili di rischio. Occorrerebbe prevedere inoltre che il titolare effettivo possa essere identificato anche sulla base delle informazioni reperite autonomamente (ad es. consultando elenchi, registri o altri documenti pubblicamente accessibili) e non unicamente sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
la traduzione italiana della direttiva 2018/843/UE diverge dalle versioni in inglese e francese con riguardo alle disposizioni in materia di accesso ai registri dei titolari effettivi delle società e dei trust, laddove è stata omessa la virgola dopo il termine «sproporzionato». Conseguentemente, la versione italiana risulta più restrittiva rispetto al dettato originario della direttiva, prevedendo ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva la coesistenza dei Pag. 9requisiti della sproporzionalità e del fatto qualificato (esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione,). Nelle altre versioni il presupposto per richiedere l'applicazione della deroga alla divulgazione dei dati del titolare effettivo è, in via disgiuntiva, o la sussistenza di un generico rischio sproporzionato («disproportionate risk», «risque disproportionné») o la sussistenza di un rischio «qualificato» («fraud, kidnapping, blackmail» ecc.; «fraude, enlèvement, chantage» ecc.). Occorrerebbe pertanto rendere l'articolo 2, comma 1, lettera g) e lettera h), n. 4), che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, conforme alla direttiva;
appare necessario prevedere l'introduzione di meccanismi di ricorso a disposizione dei soggetti interessati all'accesso al Registro delle imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti da parte dell'Autorità, a tal fine integrando l'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 8), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007;
l'articolo 2, comma 3, lettera a), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevede che il trattamento dei dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione sia soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali senza alcuna ulteriore specificazione. Appare opportuno, onde evitare dubbi interpretativi, richiamare esplicitamente i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione, diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato);
al fine di semplificare le procedure riguardanti le comunicazioni di avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui maggioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa attività di compro-oro, si propone di trasferire all'Organismo Agenti e Mediatori – OAM il compito di ricevere le predette comunicazioni, a tal fine modificando l'articolo 5 dello schema di decreto,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una specifica disposizione volta a introdurre l'obbligo di presentare al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, una informativa contenente dati e informazioni relativi all'attuazione delle nuove norme di collaborazione fra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), anche ai fini del migliore recepimento della V direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 843 del 2018), le cui disposizioni di delega sono recate dal disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2018 (C. 1201-B), attualmente all'esame del Parlamento;
b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h) e n), punti 4) e 5), dello schema di decreto, riguardanti la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, prestatori di servizi di portafoglio digitale, valuta virtuale (articolo 1, comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq)), del decreto legislativo n. 231 del 2007), nonché di altri operatori finanziari (articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis) del decreto legislativo n. 231 del 2007), al fine di individuare in modo puntuale quegli operatori che, offrendo i propri servizi in modo professionale, detengono integralmente le chiavi private, e quelli che offrono servizi di cambiovalute e non accettano valute virtuali come forme di pagamento;Pag. 10
c) valuti il Governo l'opportunità di espungere dall'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di decreto, che modifica l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, le parole «di disposizioni di legge sopravvenute ovvero» e disporre che la gestione dei clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, e sottoposti a misure semplificate, avvenga invece in linea con l'approccio basato sul rischio;
d) valuti il Governo l'opportunità di precisare che laddove si individuano come persone politicamente esposte (PPE) anche i «familiari» o i «soggetti che intrattengono stretti legami» (articolo 1, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo n. 231/2007) il collegamento riguardi esclusivamente il rapporto diretto tra questi e i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche;
e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 distinguendo la fase dell'identificazione del cliente dalla successiva fase della verifica dell'identità, prevedendo misure di adeguata verifica semplificata, nonché disponendo che il titolare effettivo possa essere identificato anche sulla base delle informazioni reperite autonomamente e non unicamente sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera g) e lettera h), n. 4), che modificano l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituendo le parole «esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio» con le seguenti: «esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, ad un rischio di frode, di rapimento, di ricatto, di estorsione, di molestia, di violenza o di intimidazione»;
g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 8), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo esplicitamente meccanismi di ricorso a disposizione dei soggetti interessati all'accesso al Registro delle imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti da parte dell'Autorità;
h) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 2, comma 3, lettera a), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007, con la seguente: «In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione, diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
i) valuti il Governo l'opportunità di trasferire all'Organismo Agenti e Mediatori – OAM il compito di ricevere le comunicazioni di avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui maggioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa attività di compro-oro, a tal fine modificando l'articolo 5 dello schema di decreto.