CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2019
223.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 89).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
   esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);
   premesso che:
    il CNAM, Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, previsto dalla legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati) quale organo tecnico di rappresentanza, consultivo e di proposta del settore AFAM, è decaduto il 31 dicembre 2012;
    secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, il CNAM esprime pareri e proposte sugli schemi di regolamento riguardanti i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, i requisiti di idoneità delle sedi, i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzione con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
    tale organo consultivo, costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16/9/2005, n. 236, è stato più volte prorogato con legge prima della decadenza definitiva del 31 dicembre 2012;
    l'ultima riunione del CNAM si è tenuta il 13 febbraio 2013 e da allora il mandato di tale organismo non è stato più prorogato;
    la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ha disposto, all'articolo 1, comma 27, che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero (sui quali la legge n. 508 del 1999 prevede il parere obbligatorio del Consiglio stesso nel procedimento di approvazione di molteplici atti e provvedimenti anche di grande rilievo), siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM;
    l'assemblea congiunta delle Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti ha approvato nel febbraio 2016 una mozione all'unanimità in cui veniva segnalato, tra le altre cose, come «a distanza di sedici anni dalla promulgazione della legge n. 508 manchino ancora fondamentali Pag. 61passaggi normativi, quali il decreto sul reclutamento del personale docente e la messa a ordinamento dei bienni, un dato cui si aggiunge l'effettiva inesistenza dell'organo consultivo di sistema (CNAM), scaduto da tre anni e non ancora rinnovato»;
    in un documento congiunto delle Conferenze dei presidenti, dei direttori e dei presidenti dei Conservatori di Musica, approvato il 19 settembre 2018, si asseriva che «Infine resta aperta un'ultima importantissima questione relativa alla necessità di ricostituire il C.N.A.M., organo previsto dalla Legge di Riforma 508/1999, a cui si devono pareri obbligatori previsti dalla stessa Legge. L'organo è scaduto ormai da qualche anno, e questa anomalia ha portato ad un rallentamento della piena attuazione della Riforma oltre al consolidamento di una situazione che si presenta ai limiti della legittimità giuridica»;
    nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale in esame, espresso in data 30 maggio 2019, si esprime apprezzamento per il fatto che il «Ministero proceda finalmente a dare puntuale attuazione al dettato legislativo, volto ad assicurare ad un settore importantissimo per l'alta formazione, la cultura e l'arte quale è l'AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo così fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori»;
    lo schema di regolamento consta di 13 articoli e un allegato, suddiviso in due parti, una dedicata agli istituti superiori di studi musicali e una dedicata alle accademie di belle arti;
    il suddetto schema ha introdotto una serie di novità, tra cui la riduzione dei componenti del CNAM da 34 a 24; la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro; l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale; la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo), attribuendo tale rappresentanza ai soli direttori degli istituti;
    ulteriori modifiche hanno riguardato la semplificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le istituzioni; la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente, in ottemperanza agli ultimi contratti collettivi nazionali, eliminando la distinzione fra prima e seconda fascia; la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti) e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; la durata dell'incarico per i componenti, che da tre anni passa a quattro, con l'introduzione della possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo; la previsione della decadenza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive;
    il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei vari settori AFAM di cui all'articolo 3 dello schema di decreto non risulta adeguatamente proporzionato alle dimensioni effettive dei comparti e alla loro attuale popolazione;
    il meccanismo di rappresentanza risulta impostato su una serie di «macro-aree» individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto, il cui criterio di ripartizione pare discutibile se valutato in riferimento alle affinità disciplinari;
    il meccanismo d'individuazione dei candidati nazionali previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto richiede un passaggio preliminare in sede di singola istituzione per il vaglio del Collegio Docenti alla candidatura, con un'impostazione che allontana il nuovo Cnam dal CUN, e risulta poco organica rispetto ad un settore caratterizzato da istituzioni di dimensioni molto variabili e da un corpo docenti caratterizzato da instabilità per via dei trasferimenti. In altre parole, la libera e democratica elezione su base nazionale Pag. 62che dovrebbe caratterizzare questo organismo risulta condizionata da un meccanismo di pre-selezione su base locale;
    ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto la nomina a componente del CNAM viene dichiarata incompatibile con incarichi sindacali e si prevede che i componenti decadano dal mandato se viene meno l'appartenenza ad una categoria da essi rappresentata o se si verifica una causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali;
    all'articolo 3, comma 4, quinto periodo dello schema di decreto ministeriale, si dispone che l'organo sia validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti (12 su 24);
    all'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto ministeriale, si prevede poi in relazione al quorum di validità delle sedute del CNAM, che «le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene un terzo degli aventi diritto al voto»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in sede di definizione dei meccanismi di rappresentanza elettiva del CNAM di cui all'articolo 3 del presente schema di decreto, appare opportuno tenere debitamente in considerazione le proporzioni tra le dimensioni dei differenti settori individuati e il numero dei rappresentanti espressi (con particolare riferimento ai commi 2 a) e 2 f), e cioè rispettivamente ai settori delle Accademie di Belle Arti e ISSM), procedendo, inoltre, ad una rimodulazione della Tabella A allegata allo schema di decreto al fine di garantire, nella suddivisione per aree omogenee, una maggiore affinità tra le diverse discipline, attualmente raggruppate nelle sei macro-aree degli Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle cinque macro-aree delle Accademie di Belle Arti;
   b) si ritiene opportuno assimilare il meccanismo di individuazione delle candidature nazionali alle elezioni, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto, a quello già previsto per il CUN, superando, così, l'attuale meccanismo di pre-selezione operato dai Collegi docenti di ogni singola istituzione e consentendo, invece, ad ogni docente, la possibilità di proporre autonomamente la propria candidatura;
   c) si ritiene opportuno prevedere che i due rappresentanti elettivi degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, appartengano solo al corpo docente;
   d) al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nei momenti di discussione di temi legati all'erogazione dell'offerta formativa, ad eventuali accorpamenti o soppressioni di sedi, risulta opportuno estendere l'incompatibilità delle nomine a membro del CNAM, prevista all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, oltre alle cariche sindacali, anche a chi rivesta il ruolo di consulente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a chi ricopra l'incarico di Direttore;
   e) atteso che per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, quinto periodo, che disciplina la validità costitutiva dell'organo con la nomina di almeno 12 componenti, e dell'articolo 4, comma 9, relativo al quorum di validità delle sedute, ove il CNAM risultasse costituito dal numero minimo di componenti consentito (12), sarebbero valide anche le sedute cui intervenga un terzo di questi, cioè soltanto quattro, sarebbe opportuno modificare il suddetto articolo 4, comma 9, nel senso di ritenere valide le sedute del consiglio cui intervengano almeno 8 componenti, come peraltro suggerito dal parere del Consiglio di Stato del 30 maggio 2019.