ALLEGATO 1
5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità dello schema di regolamento che prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di diniego dell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche, si chiede al Governo, rispettivamente, se ritenga di emanare una specifica normativa che promuova la diffusione dei pagamenti elettronici su larga scala e quali misure intenda mettere in campo per rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.
Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si precisa, preliminarmente, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 625/2018, esaminata a monte la previsione legislativa legittimante l'adozione del regolamento in argomento, ha ritenuto che l'articolo 15, comma 4 (rectius comma 5), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (come modificato per effetto dell'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non rispetti il principio della riserva di legge, recato dall'articolo 23 della Costituzione.
Si rileva, quindi, un vulnus a detto principio, secondo cui; «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Infatti, pur vertendosi in materia di riserva a carattere relativo – che consente all'autorità amministrativa ampi margini di regolazione della fattispecie – le esigenze sottese al rispetto del principio di legalità in senso sostanziale non appaiono adeguatamente soddisfatte da una norma, quale quella in esame, priva di criteri direttivi, sostanziali e procedurali di guida dell'azione amministrativa.
La previsione contestata dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia – vengano disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al verificarsi della violazione dell'obbligo previsto dal comma 4. Ai sensi di quest'ultima norma, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Del resto non ha incontrato il favore del Supremo Organo di Giustizia amministrativa neanche il richiamo fatto, nello schema di regolamento, alla disciplina recata dall'articolo 693 del Codice Penale, trattandosi – come evidenziato – di norma indirizzata a tutelare un diverso bene giuridico, ovvero la tutela della moneta legale, che non si sovrappone alla tutela degli interessi sottesi all'iniziativa in discussione, che attengono alla lotta al riciclaggio, alle frodi e all'elusione fiscale, Pag. 280alla valorizzazione della tracciabilità dei flussi finanziari anche attraverso strumenti tecnologici.
Tutto ciò premesso, ne consegue che la soluzione praticabile sia quella di intervenire direttamente sul testo normativo primario, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate e promuovere, quindi, la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala.
ALLEGATO 2
5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano talune criticità in materia di fatturazione elettronica relative, tra l'altro, al rischio di violazione della privacy da parte dei soggetti incaricati dagli operatori IVA della gestione delle fatture elettroniche.
In particolare, gli Onorevoli richiamano un comunicato dell'Associazione nazionale commercialisti in cui si segnalava che «i dati contenuti nelle fatture trasmesse all'Agenzia delle entrate, che riportano anche informazioni di carattere personale o relative a transazioni commerciali, potrebbero essere oggetto di interesse da parte di terzi, volti a conoscere le scelte degli operatori economici e a profilarne le caratteristiche; ciò anche in considerazione del possibile coinvolgimento, nella predisposizione del software di compilazione delle fatture medesime, di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali».
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza – di carattere tecnico o normativo – intenda assumere il Governo al fine di evitare che i dati e le informazioni sensibili contenute nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate possano essere oggetto di cessione integrale o parziale a soggetti terzi.
Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che l'Agenzia delle entrate ha da tempo intrapreso un approfondito confronto con tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di definire regole tecniche e modalità operative che possano consentire agli operatori economici all'obbligo di fatturazione elettronica.
Le risultanze di detti incontri sono state utilmente considerate ai fini dell'emanazione del provvedimenti direttoriali con cui si illustra il funzionamento del Sistema di Interscambio (SDI).
Detto Sistema è la piattaforma informatica che realizza il processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture elettroniche.
Le e-fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, o da intermediari che rispettino i requisiti di identificazione predisposti dal Sistema.
Tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità.
I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza.
Ciò precisato, con Provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha rappresentato alcune criticità derivanti, in particolare, dall'obbligatorietà della fatturazione elettronica, a partire dal 1o gennaio 2019, per le quali è stato attivato un tavolo Pag. 282tecnico congiunto Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy.
Deve, infine, osservarsi che i rischi connessi al coinvolgimento di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali nella predisposizione dei software di compilazione delle fatture medesime, richiamati dagli Onorevoli interroganti, attengono ad una fase del processo di gestione della fatturazione elettronica estranea all'Agenzia delle entrate, regolata da contratti di natura privatistica (stipulati tra il soggetto prestatore del servizio di fatturazione e il suo cliente) e sottoposta alla normativa generale in materia di protezione dei dati personali.
ALLEGATO 3
5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento ai territori della regione Veneto.
Più in dettaglio, si chiede di sapere se si intenda valutare favorevolmente la possibilità di disporre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali di cui sopra, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 212 del 2000 (c.d. «Statuto del contribuente»).
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si segnala che la valutazione di un provvedimento di sospensione dei versamenti tributari comporterebbe anzitutto la preventiva definizione dell'ambito territoriale interessato e, soprattutto, la preventiva decretazione dello stato di calamità.
Ciò premesso, sul piano tecnico non può non evidenziarsi che un eventuale provvedimento di sospensione, volto a differire al 2019 il versamento delle entrate tributarie da acquisire entro la fine dell'anno, comporterebbe minori entrate tributarie e occorrerebbe assicurarne la necessaria copertura finanziaria.
ALLEGATO 4
5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al canale CIVIS tramite il quale cittadini e intermediari possono richiedere ed ottenere assistenza per via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate.
Gli Onorevoli interroganti segnalano che la finalità del canale telematico di assistenza CIVIS è «quella di abbattere i tempi di attesa per lo svolgimento delle pratiche presso gli uffici locali. Migliorando, attraverso l'utilizzo della relazione telematica, la soddisfazione dell'utenza ed il lavoro degli operatori».
In merito alle funzionalità dello strumento gli interroganti evidenziano alcune criticità.
In particolare gli Onorevoli rilevano che «l'interfaccia CIVIS non consente di allegare atti e documenti a comprova delle ragioni del contribuente e che lo spazio dedicato per scrivere le relative memorie non sarebbe adeguato».
In aggiunta, gli Interroganti segnalano che CIVIS non consente di trattare le comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in tal modo venendo meno allo spirito del regolamento sull'autotutela (Reg. 11 febbraio 1997, n. 37) e della lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998.
Ciò premesso, gli Onore voli interroganti chiedono «quali provvedimenti si intendano adottare per ampliare le possibilità di utilizzo del canale telematico CIVIS, consentendone l'utilizzo senza limiti temporali per ragioni di autotutela del contribuente, ovvero di istituire un altro canale telematico a tale scopo dedicato».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
Il canale CIVIS consente l'allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l'Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile. Tale funzionalità è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale (articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e per il servizio di assistenza sulle Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (articolo 1, comma 634 e ss. della legge n. 190/2014).
Diversamente, per quanto attiene all'attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento (articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento.
Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste infatti nella liquidazione «sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria».
Al contribuente, con la comunicazione di irregolarità, viene difatti chiesto di fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Amministrazione. A tale scopo, CIVIS permette all'utente di inserire le motivazioni dell'istanza Pag. 285di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri).
Per quanto riguarda poi il trattamento delle comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni si condivide l'impostazione proposta e si conferma che CIVIS accetta le istanze oltre tale termine. L'unico limite temporale è costituito dall'avvio delle procedure di formazione del ruolo che non consentono l'acquisizione dell'istanza fino a che non sia emessa la relativa cartella di pagamento che rappresenta il nuovo atto di riferimento per l'istanza di autotutela.
Ricevuta la cartella, il contribuente può nuovamente utilizzare il servizio CIVIS.
L'Agenzia delle entrate, comunque, precisa che, al fine di rispondere pienamente alle aspettative dei contribuenti, verranno a breve realizzati gli interventi necessari alla rimozione di tale vincolo tecnico, consentendo la presentazione delle istanze in ogni fase del processo.
Da ultimo, si sottolinea che il canale CIVIS, dalla sua attivazione, viene costantemente arricchito di nuovi servizi e funzionalità; nel 2018, infatti, è stato esteso un nuovo servizio di assistenza per gestire le istanze di autotutela relative agli avvisi di liquidazione sull'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.
ALLEGATO 5
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
rilevato in primo luogo che i nuovi commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti presso l'altro ramo del Parlamento, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;
osservato che agli oneri recati da tali interventi si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge medesimo, in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
visti inoltre i contenuti dell'articolo 33, che con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza la spesa, a partire dal 2018, di oltre 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza;
richiamati i contenuti dell'articolo 36, che apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate, stabilendo che i beni immobili confiscati – oltre che al patrimonio dello Stato, al patrimonio del Comune, della provincia o della Regione ove l'immobile è sito, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti – possono essere trasferiti anche alle città metropolitane, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile; Pag. 287
considerate le previsioni di cui all'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di società ed associazioni in house, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici;
sottolineati, infine i contenuti dell'articolo 38-bis, anch'esso introdotto dal Senato, che dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento da 300 giorni a due anni, per i soggetti danneggiati da attività estorsive che abbiano richiesto l'elargizione di somme a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di altri atti esecutivi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.