CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore.
C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga e C. 1065 Vignaroli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Stefano VIGNAROLI (M5S), relatore per la VIII Commissione, prima di illustrare in dettaglio, insieme al collega Bazzaro, relatore per la X Commissione, i contenuti delle proposte di legge all'esame delle Commissioni, richiama l'attenzione dei colleghi sulla materia oggetto dell'intervento normativo e sulla sua rilevanza, opportunamente sottolineata nelle relazioni che accompagnano le proposte di legge e, dunque, condivise sia dalla maggioranza che da forze di opposizione.
  Sottolinea che il settore del mercato dei consumi che si rivolge all'usato ha dimensioni e caratteristiche da non sottovalutare. In primo luogo, per la semplice ragione che – secondo accreditati osservatori – coinvolge 100 mila persone e vale 21 miliardi di euro annui, movimentando almeno 500 mila tonnellate di beni. Pur trattandosi di cifre forse un po’ troppo ottimistiche, si tratta in ogni caso di un volume economico di grande rilievo.
  In secondo luogo, per il fatto che si tratta di un segmento dell'attività commerciale e hobbistica che produce significative esternalità positive. Favorire il riutilizzo di un bene significa contribuire a diminuire gli sprechi di risorse, ridurre a monte la produzione di rifiuti da smaltire e, in ultima analisi, incentivare una crescita economica sostenibile e intelligente.
  Al riguardo, ricorda che poche settimane fa la Commissione europea ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare, volto a «chiudere il cerchio» del ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo. Le proposte della Commissione Pag. 10saranno finanziate dai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI), che comprendono 5,5 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti. Inoltre, sarà fornito un sostegno di 650 milioni di euro nell'ambito di Orizzonte 2020 (il programma di finanziamento dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione) e da investimenti nell'economia circolare a livello nazionale.
  Non ultimo, le proposte in esame mirano anche alla funzione sociale di includere persone che versano in situazioni di comprovata fragilità economica, soggetti vulnerabili e appartenenti alle fasce deboli, nell'alveo di un'attività che – a differenza di quanto purtroppo talvolta avviene adesso – deve poter essere svolta in modo assolutamente trasparente e regolare.
  Pur con alcune differenze, le proposte di legge in esame condividono l'obiettivo di fondo di riconoscere il valore aggiunto che questa tipologia di attività riveste. Pertanto ne individuano strumenti di promozione, coniugandoli a nuove regole a presidio della legalità.
  In particolare, gli strumenti messi in campo sono di tre tipi: definizione del mercato dell'usato e dei suoi operatori, misure organizzative, ambientali ed urbanistiche volte a favorirne l'attività e diffondere la cultura del riuso e, infine, misure di sostegno sul piano fiscale.
  Passa quindi ad illustrare i contenuti delle proposte di legge di specifica competenza della VIII Commissione, seguendo, per ragioni di economia procedurale, l'articolato della proposta n. 1065, soffermandosi di volta in volta sulle differenze più rilevanti con gli altri testi all'esame.
  L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito organismo di promozione e coordinamento delle attività nel settore dei beni usati.
  In particolare, la proposta C. 1065 prevede il Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo. Al suddetto Tavolo, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, partecipano anche rappresentanti dell'ISPRA nonché delle associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore dell'usato e dei principali operatori del settore, distinti per categoria. Nel testo non sono tuttavia definiti i criteri in base ai quali individuare la maggiore rappresentatività delle associazioni né la distinzione per categorie degli operatori del settore.
  Sia pure con composizione e funzioni analoghe, le altre proposte di legge prevedono invece l'istituzione di un Consorzio nazionale del riuso, quale organismo senza scopo di lucro avente personalità giuridica di diritto privato. Il Consorzio si dota di uno statuto da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività attraverso i contributi dei consorziati nonché mediante proventi derivanti dalle diverse attività promosse. L'adesione al Consorzio è configurata su base volontaria e la relativa disciplina prende spunto da quella attualmente vigente per i consorzi di gestione degli imballaggi e per quelli istituiti per la gestione di particolari categorie di rifiuti. In ragione della diversa natura dell'organismo, nulla dispone la proposta di legge C.1065 in ordine al finanziamento delle attività del Tavolo.
  Quanto alle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento esse sostanzialmente si muovono nella direzione di stimolo per la Pubblica amministrazione sulle iniziative volte ad incentivare il riutilizzo dei beni e il mercato dell'usato.
  Segnala quindi le funzioni del Tavolo, ossia promuovere la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti; fornire pareri in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente. Al riguardo segnala che la proposta di legge C. 978 prevede un obbligo di motivazione, da parte del Ministero, in caso di decisione difforme dai pareri forniti; fornire indicazioni utili per l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; predisporre e coordinare la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, consorzi e aziende municipalizzate operanti nella gestione dei rifiuti, al fine di favorire la valorizzazione Pag. 11dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato della filiera del riuso. Segnala che un'analoga previsione, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato è già contenuta nell'articolo 7-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008; favorire il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 4 pone a carico degli operatori dell'usato l'obbligo di raccogliere e conservare i dati identificativi dei venditori di beni usati, secondo diverse soglie di valore. In particolare, l'obbligo sussiste ove vi sia un valore di 100 euro per ogni singolo bene trattato, eccettuati i soggetti vulnerabili coinvolti nelle aree di libero scambio, per i quali la soglia si riduce a 40 euro.
  Lo scopo della norma è quindi quello di prevenire i reati di ricettazione e di riciclaggio. Infatti, a richiesta, i dati identificativi – da conservare per almeno 5 anni- sono messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. A tale ultimo riguardo, ricorda che l'articolo 5 del Regolamento 2016/679/UE stabilisce che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati «per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati».
  Le proposte di legge C. 56 e C. 978 stabiliscono gli obblighi di raccolta con riferimento ai dati anagrafici e al recapito telefonico dei danti causa, che debbono essere raccolti in caso di cessione di beni usati in conto proprio per un valore complessivo superiore a 300 euro per singola transazione e, in ogni caso, per un valore di 50 euro per ogni bene trattato.
  Rispetto alle altre due proposte di legge, l'articolo 4 della proposta di legge C.1065: chiarisce che i destinatari degli obblighi sono i soggetti diversi dagli operatori per conto di terzi; richiede che tra i dati raccolti vi sia anche il numero di un documento di identità in corso di validità; estende agli operatori per conto di terzi, compresi i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, l'obbligo della tracciabilità previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  L'articolo 7 detta disposizioni relative al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo, nonché norme per la raccolta dei rifiuti. Il comma 1 riproduce le definizioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, già previste dalle vigenti disposizioni del codice dell'ambiente. Demanda, quindi, ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi, la definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo, nonché l'individuazione di criteri semplificati per la preparazione per il riutilizzo.
  Il comma 2, sempre nell'ottica di facilitare l'attività degli operatori dell'usato, anche con riguardo ai beni che non possono riutilizzare, stabilisce che i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione restano classificati come rifiuti urbani se conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato e non assumono quindi la qualifica di rifiuti speciali (che invece spetta ai rifiuti derivanti da attività commerciali). Si riserva in ogni caso di analizzare più approfonditamente tali tematiche, che giudica assai delicate, nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.
  Con riferimento alla nozione di «operatori dell'usato», nella proposta di legge C. 1065 ci si limita a rinviare alla definizione dettata dall'articolo 1, comma 2, mentre nelle proposte di legge C. 56 e C. 978 si specifica che gli stessi devono essere accreditati mediante un accordo quadro tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Consorzio nazionale del riuso.
  Il comma 3 dispone, poi, che presso ogni centro di raccolta sia organizzata un'area apposita destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, al fine di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e di garantire il loro non deterioramento. I centri di raccolta sono aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato Pag. 12per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (decreto ministeriale Ambiente 8 aprile 2008). Si tratta di una disposizione che ripropone, nella sostanza, quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 180-bis, comma 1-bis del codice dell'ambiente). Nell'analoga previsione della proposta di legge C. 978 si demandano invece ad un futuro decreto governativo le modifiche necessarie all'articolo 1 del decreto ministeriale Ambiente 8 marzo 2010, n. 65.
  Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni possano promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione per il riutilizzo.
  La disposizione intende quindi dare ulteriore concretezza a quanto statuito dall'articolo 179 del codice dell'ambiente, secondo cui la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia di derivazione europea (v. articolo 4 della direttiva 2008/98/CE): a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.
  Il medesimo comma 4 dispone, poi, che i comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano la filiera locale del riutilizzo in accordo con le reti locali di riutilizzo e di riparazione accreditate.
  Il comma 5 prevede l'emanazione (entro 6 mesi) di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato al coordinamento delle disposizioni del medesimo articolo con quelle del citato comma 1-bis dell'articolo 180-bis. Al riguardo, osserva fin d'ora che sarebbe opportuno precisare che alla fonte normativa di rango secondario cui si rinvia (decreto ministeriale) sono demandate le modalità attuative della disposizione, in coerenza con le disposizioni dettate dal citato articolo 180-bis.
  L'articolo 8 disciplina l'insediamento degli operatori dell'usato nel territorio urbano, prevedendo che le attività degli operatori dell'usato possano essere esercitate, a parità di condizioni con gli altri operatori del commercio, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale, finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico-produttive del territorio urbano. La previsione mira a porre rimedio ai gravi problemi legati al fenomeno del sommerso e alla carenza di concessioni di spazi pubblici di cui soffre il settore dell'usato, come sottolineato nello stesso Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) adottato nel 2013.
  Segnala che la proposta di legge C. 978 riconosce «a fini urbanistici», la natura di pubblica utilità delle attività degli operatori dell'usato. Tale locuzione, che nella vigente legislazione urbanistica è, di norma, riferita all'esecuzione di opere (costituendo presupposto per eventuali procedure espropriative) verrebbe dunque estesa allo svolgimento di attività sociali o economiche, con effetti da chiarire sulla pianificazione territoriale (che peraltro spetta ai comuni).
  L'articolo 11 detta disposizioni finalizzate all'educazione e sensibilizzazione sui temi dell'usato, affidando al Ministero dell'ambiente una serie di compiti, tra i quali l'inserimento, nei programmi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti e all'educazione e alla comunicazione ambientali, di azioni e di interventi sulle attività del settore dell'usato e l'individuazione degli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione.
  L'articolo 12 stabilisce che il Ministero dell'ambiente, in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo energetico conseguenti allo sviluppo del settore dell'usato e del riutilizzo. A tali fini, le relative attività possono essere accreditate quali certificati verdi o bianchi. Pag. 13
  Segnala, al riguardo, che i Certificati Bianchi (CB), anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio.
  Non sono più oggetto di rilascio, invece, i Certificati Verdi che invece, fino al 2015, sono stati titoli riconosciuti in misura proporzionale all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da alcuni impianti cogenerativi, che venivano scambiati a prezzi di mercato tra i soggetti aventi diritto e i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali (obbligati a immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una prestabilita quota di elettricità da fonti rinnovabili, quota annullata a partire dal 2016), oppure ritirati dal GSE a prezzi regolati.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore per la X Commissione, integra la relazione del collega Vignaroli per le parti del testo della proposta C. 1065 afferenti alle competenze della X Commissione, dando conto altresì delle differenze rispetto alle altre proposte abbinate.
  L'articolo 1, al pari delle altre due proposte di legge, reca la definizione di beni usati, intesi come i beni mobili materiali non registrati, già utilizzati e suscettibili di essere reimpiegati nello stato originario di fatto, previa preparazione per il riutilizzo, come definito dal successivo articolo 7, comma 1, delle tre proposte di legge.
  Ricorda, al proposito, che l'articolo 812, comma 3, del codice civile, definisce in via residuale i beni mobili come i beni non rientranti nella categoria dei beni immobili o dei beni reputati come immobili.
  Ricorda altresì che il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, all'articolo 36 fa riferimento ai «beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione». Segnala, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1995, definisce i «beni usati» come i «beni che hanno già avuto un utilizzatore (fatta eccezione per le scorte)» e fa rientrare in tale categoria: i fabbricati usati e gli altri beni usati che sono venduti da alcune unità di produzione ad altre unità per essere riutilizzati o per essere demoliti o smantellati; gli oggetti di valore venduti da una unità all'altra; i beni di consumo durevoli usati che sono ceduti dalle famiglie o dalle amministrazioni militari ad altre unità per essere riutilizzati nelle condizioni in cui si trovano o per essere demoliti e trasformati in materiali di demolizione; i beni non durevoli usati ceduti da una qualsiasi unità per essere riutilizzati o per diventare materie prime per la produzione di beni nuovi. A livello regionale, segnala che la delibera della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1382/2017, fornisce una dettagliata classificazione dei beni usati. L'articolo 1 della proposta di legge C. 1065 considera come obbligatorio il requisito della previa preparazione per il riutilizzo, requisito invece considerato aggiuntivo ed eventuale dalla proposta di legge C. 978.
  Il comma 1 fa altresì salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni senza tuttavia specificare le categorie ai quali risulterebbero applicabili le normative speciali (ad esempio, beni preziosi, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione).
  L'articolo 1 reca inoltre la definizione di operatori dell'usato, intesi come i soggetti la cui attività è riferibile alla distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione per il riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio di beni usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato, identificati con un codice ATECO, combinazione alfanumerica che identifica una Attività economica, specifico per settore.
  La proposta di legge C. 1065, al pari delle altre due proposte abbinate, all'articolo 3, comma 2, dispone che l'attività di Pag. 14vendita di beni usati è libera e non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In suo luogo, si prevede la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ricorda che il citato articolo 28, comma 4, riguarda l'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante. Pertanto, secondo tale formulazione, l'attività di vendita di beni usati sembrerebbe libera e non soggetta ad alcun regime amministrativo, autorizzatorio, di silenzio assenso, o di comunicazione o altrimenti denominato, fatta eccezione per la vendita di beni usati in forma itinerante per la quale opera la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  Per la proposta C. 978 rimane comunque salva la facoltà degli operatori dell'usato di chiedere l'autorizzazione all'attività di vendita presso aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, assegnato dal comune ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 28, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. Dunque, nella proposta di legge C. 978 il principio da essa sancito secondo cui l'attività di vendita di beni usati è libera trova una eccezione. La proposta C. 1065 non prevede, come invece le altre due proposte in esame, la figura dell'operatore ambulante dell'usato.
  Tutte le proposte di legge intendono dunque incidere sul regime amministrativo delle attività di commercio, introducendo previsioni specifiche per ciò che attiene al settore del commercio di beni usati, senza modificare esplicitamente la normativa vigente, ed in particolare, non modificano né si coordinano con l'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e la Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, si osserva che la disciplina generale della SCIA, contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 presuppone l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e per le quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Nel caso del commercio in forma itinerante, con la partecipazione degli operatori a mercati e fiere, ma anche nel caso dell'attività di commercio su posteggio, atteso che tali attività presuppongono l'adozione da parte delle amministrazioni territoriali competenti di strumenti programmatori, queste pertanto sono attualmente assoggettate ad autorizzazione.
  La proposta di legge C. 1065 specifica, all'articolo 3, comma 3, che – nel caso dei mercati dell'usato e di libero scambio – la SCIA è presentata dall'organizzatore del mercato.
  La disposizione prevede inoltre che l'organizzatore del mercato deve dichiarare quanti operatori sono presenti durante la manifestazione e trascriverne gli estremi identificativi in appositi registri. Tali documenti devono essere messi a disposizione delle autorità in caso di controlli durante i mercati o le manifestazioni e sono conservati per i cinque anni successivi. In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra la licenza è revocata.
  La proposta C. 1065 all'articolo 3, comma 1, dispone altresì che le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività di carattere artigianale, commerciale e di servizi.
  La proposta di legge C. 1065, al contrario delle altre due proposte in esame, non reca la definizione della figura dell'operatore dell'usato hobbista e la relativa applicazione di un regime fiscale e non prevede, come invece le altre due proposte, l'istituzione della figura dell'operatore dell'usato di fascia debole, regolamentata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e coincidente con la figura di lavoratore svantaggiato come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014. La proposta di legge C. 1065 non reca la disposizione, prevista dalla altre due proposte di legge, secondo la quale per i mercati di nuova apertura, ai fini della valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato, l'occupazione di suolo pubblico a Pag. 15scopo di commercio di beni usati può essere estesa in favore di associazioni, cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organismi di carattere collettivo, in qualità di enti organizzatori del mercato stesso. Le regioni e gli enti locali interessati stabiliscono i criteri per l'assegnazione degli spazi e le regole per l'uso degli stessi, previo accordo con il Consorzio.
  L'articolo 5 della proposta di legge C. 1065, al pari dell'articolo 5 della proposta C. 56 e dell'articolo 6 della proposta C. 978, disciplina i mercati dell'usato.
  In particolare, le proposte di legge introducono norme sostanzialmente analoghe, seppure con tecniche normative differenti. Infatti la proposta di legge C. 978, all'articolo 6, comma 1, opera una novella alla normativa vigente sostituendo integralmente la norma dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, relativa alla valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato.
  Nel dettaglio le proposte in esame definiscono mercati dell'usato: i mercati storici, esistenti da almeno cinquanta anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato; le fiere e i mercati caratterizzati da varietà merceologica dell'usato; le fiere e i mercati caratterizzati dall'unitarietà merceologica dell'usato, quali fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del design. Le sole proposte C. 56 e C. 978 considerano mercati dell'usato le aree di libero scambio con finalità di inclusione sociale e realizzate per permettere l'attività degli operatori dell'usato di fascia debole, definizione introdotta, come detto, dalle due proposte. La proposta di legge C.1065 include invece nella definizione di «mercati dell'usato» le aree di libero scambio realizzate per consentire l'attività di soggetti vulnerabili che non svolgono attività commerciali, facenti capo agli organismi collettivi ai quali l'articolo 1 della stessa proposta di legge demanda l'organizzazione di fiere e mercati dell'usato. Si specifica, poi, che per svolgere la propria attività nelle aree di libero scambio, tali soggetti devono essere in possesso di un'attestazione idonea, ai sensi della normativa vigente, a certificare che il loro reddito familiare calcolato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 9.000 euro. Fa presente, con riferimento all'attuale assetto costituzionale delle competenze, che la materia del commercio è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni, ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. I mercatini dell'usato sono disciplinati autonomamente dai regolamenti comunali in materia. In tale contesto, ricordo che il citato articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 già è intervenuto sulla valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato, prevedendo la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, le province e i comuni, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo in sede locale dei mercati dell'usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionale ed imprenditoriali interessate. Si demanda poi a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, la definizione degli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio. Ai sensi del vigente articolo 7-sexies, il compito di valorizzare il mercato dell'usato, attraverso la stipula di un accordo di programma con regioni, province e comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è riconosciuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pag. 16
  Le sole proposte di legge C. 56 e C. 978 dettano poi disposizioni in materia di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato, consentendo al Consorzio nazionale del riuso di avviare progetti per il recupero e lo sviluppo dei mercati dell'usato, provvedendo altresì a segnalare eventuali spazi pubblici per realizzare nuovi mercati. La proposta di legge C. 978 che novella il citato articolo 7-sexies, dispone poi che i progetti siano aperti alla partecipazione delle associazioni professionali e imprenditoriali interessate e che vi possano partecipare, in qualità di espositori, tutti gli operatori dell'usato, mentre la proposta di legge C. 56 limita invece tale possibilità di partecipazione agli operatori dell'usato iscritti al Consorzio). Le due proposte di legge prevedono inoltre la competenza degli enti locali nel provvedere all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato, tenendo conto dei mercati già esistenti. Inoltre, la proposta di legge C. 978 prevede che, al fine di favorire la nascita di nuovi mercati dell'usato, ogni comune si impegni a predisporre un'area pari a 15 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. Infine, la proposta di legge C. 978 dispone che, al fine di favorire l'attività e il rinnovamento dei mercati dell'usato, le pubbliche amministrazioni stabiliscano con apposita delibera le quote da riservare agli operatori dell'usato professionisti, hobbisti e di fascia debole, allo scopo di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli operatori e previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso. La norma specifica che tale previsione contribuisce a una migliore visibilità del settore.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 1065 reca norme a tutela dei mercati storici. In particolare, si prevede l'obbligo di regioni, province e comuni di stabilire, qualora essi non abbiano già provveduto, criteri idonei per l'attribuzione a un mercato della qualifica di «storico», «a valenza storica di tradizione» o «di particolare pregio». La proposta di legge aggiunge ai soggetti istituzionali che hanno l'obbligo di stabilire tali criteri anche le città metropolitane. La norma prevede altresì che gli enti stessi siano tenuti a favorire la conservazione della realtà storica, salvaguardando i tratti caratteristici di tali mercati e incentivando la vendita di categorie merceologiche conformi a quelle presenti in passato o caratterizzanti la realtà locale. Si prevede, infine, che le regioni si impegnino a stanziare annualmente parte dei fondi destinati alla valorizzazione della cultura per la promozione dei mercati storici. A tale riguardo, ricorda che il procedimento per il riconoscimento e per l'iscrizione dei mercati storici nei Registri regionali e negli albi comunali è normato dalla legislazione regionale.
  L'articolo 9 della proposta di legge C. 1065, analogamente all'articolo 9 della proposta C. 56, interviene in materia di misure fiscali e previdenziali. Il comma 1 affida agli enti locali il compito di istituire apposite misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione in favore del riutilizzo, in quanto settore di pubblica utilità, anche al fine di favorire l'emersione dello stesso settore. Il comma 2 dispone che all'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi a esso collegati sia applicata l'aliquota IVA al 10 per cento, analoga a quella prevista per gli oggetti di antiquariato ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Si supera quindi il «regime del margine» speciale IVA previsto per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la cui disciplina è dettata dagli articoli da 36 a 40 del decreto-legge 41 del 1995, successivamente integrata e modificata. Il comma 3 dispone che, ai fini delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengano conto della valenza ambientale delle attività di riutilizzo in attuazione del principio «chi inquina paga», prevedendo apposite agevolazioni.
  Nella proposta di legge C. 978 le norme fiscali sono contenute nell'articolo 4. In analogia alle altre due proposte in esame, il comma 1 qualifica «di pubblica utilità» il settore dei beni usati e del riuso dei prodotti; sono attribuite specifiche misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione. Pag. 17Il comma 2 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ad istituire con proprio decreto uno specifico codice ATECO per il commercio di beni usati per conto di terzi. Il comma 3 reca le agevolazioni TARI. In particolare, per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa sui rifiuti si dispone l'applicazione di un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto agli operatori dell'usato. L'omogeneizzazione nazionale del coefficiente di riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che individua i criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento TARI per adeguarlo alle norme introdotte. Il comma 4, con finalità di semplificazione, equipara alcuni enti e organizzazioni ai consumatori finali, nei limiti di specifici servizi da essi prestati. I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia di operatori dell'usato ambulanti e di operatori dell'usato hobbisti. Il comma 7 interviene in tema di applicazione del reverse charge a fini IVA per l'immissione in commercio dei beni usati ed i servizi ad esso collegati. Il comma 8 esenta gli operatori dell'usato ambulanti di fascia debole dal pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque denominati, relativi alla loro attività. Infine, il comma 9 considera «sussidiarie» all'attività svolta le azioni condotte dall'operatore dell'usato al fine di porre il bene usato nella condizione di poter essere reimmesso nel circuito commerciale.
  L'articolo 10 della proposta di legge C. 1065, al pari dell'articolo 11 della proposta C. 56 e dell'articolo 9 della proposta C. 978 interviene in materia di lavoro e formazione. In particolare, il comma 1 dispone la promozione, attraverso i programmi di orientamento e formazione professionali, di attività volte alla valorizzazione dell'usato e del riutilizzo dei beni usati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad inserire nei suddetti programmi informazioni adeguate sulle attività del settore dell'usato e sul riutilizzo dei prodotti, nonché a promuovere le suddette attività attraverso il sito web istituzionale dello stesso Ministero, i servizi di orientamento al lavoro e di creazione d'impresa, nonché ogni altro idoneo mezzo di comunicazione. Il comma 2 prevede che il Ministero è chiamato ad individuare gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi dell'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazioni in materia di lavoro e di formazione professionale. A tal fine la proposta non prevede, al contrario delle altre due proposte abbinate, l'intesa con il Consorzio nazionale del riuso.

  Alessio BUTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.