CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2018
39.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 850 Governo, recante: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2017»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 851 Governo, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018»;
   viste, in particolare, la Tabella n. 14, recante lo stato di previsione del Ministero della salute, nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;
   espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;
   evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;
   osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;
   ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;
   considerato che il termine «ludopatia», introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;
   auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
    a) sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: «ludopatia» con le seguenti: «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;
    b) specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo on-line, predisponendo a Pag. 121tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i social media;
    c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;
    d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;
    e) prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (Video Lottery Terminal), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (Amusement With Prizes), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro «sporco» da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali.

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ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DE FILIPPO, CARNEVALI, CAMPANA, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI

  La XII Commissione (Affari Sociali),
   esaminato per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (C. 924 Governo);
   considerato che l'articolo 9 «Divieto di pubblicità giochi e scommesse» pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
   premesso che:
    dal 1o gennaio il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme i comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche nonché alla sovraimpressione del nome, del marchio, del simbolo dell'attività e del prodotto del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;
    sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari, come evidenziato dalla relazione tecnica del provvedimento, gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirano complessivamente intorno a 150-200 milioni e che ai fini della stima degli effetti dell'introduzione del divieto totale di pubblicità può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del «Giocato» per lotterie e giochi numerici possa stabilizzarsi intorno al 5 per cento mentre avrebbe effetti maggiori per il gioco on line, circa il 20 per cento, escluse le scommesse sportive, mentre per queste ultime la riduzione sarebbe stimata intorno al 5 per cento;
    secondo la medesima relazione tecnica, per il gioco online «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali ed è presumibile quindi che l'applicazione di tali norme possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;
    il divieto introdotto può rappresentare in concreto un mero spot senza di fatto incidere in maniera sostanziale sul fenomeno della dipendenza e delle sue conseguenze;
    nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di Pag. 123diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico;
    la platea dei giocatori si è allargata enormemente e ormai anche giovani, casalinghe e pensionati costituiscono nuove fasce d'utenza da catturare e fidelizzare;
    l'aumento della platea dei giocatori ha comportato un innalzamento dei costi sanitari, sociali, relazionali e legali del gioco d'azzardo che crescono in misura proporzionale (in mancanza di rilevazioni e ricerche epidemiologiche precise le «vittime» dirette del gioco d'azzardo, i giocatori patologici, sono stimati nel 2 per cento del totale dei giocatori);
    sulla base di questa nuova emergenza, la scelta attuale di inserire misure di contrasto all'azzardo patologico all'interno di un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto portare all'adozione di misure più ampie, come l'anticipo della riduzione delle AWP, la sostituzione per rottamazione delle AWP con le AWPR; il dimezzamento dei punti vendita; la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco; l'innalzamento del sistema dei controlli, l'aumento del Fondo per il contrasto all'azzardo patologico, maggiori funzioni di controllo agli enti locali; l'utilizzo di un documento d'identità per accedere alle apparecchiature di gioco, in modo di assicurare la tracciabilità e rendere effettivo il divieto per i minorenni e non il semplice divieto di pubblicità, visto che già il precedente Governo aveva avviato un percorso per la drastica riduzione degli apparecchi da gioco;
    per garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori sarebbe opportuno e necessario che l'Intesa raggiunta fra Stato e regioni il 7 settembre 2017 fosse parte integrante del provvedimento in esame,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;
   espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;
   evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;
   osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;
   ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;
   considerato che il termine «ludopatia», introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;
   auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
    a) sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: «ludopatia» con le seguenti: «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;
    b) specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo on-line, predisponendo a Pag. 125tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i social media;
    c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;
    d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;
    e) prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (Video Lottery Terminal), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (Amusement With Prizes), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro «sporco» da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali;
    f) prevedere modalità informative idonee a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo patologico.