DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Seduta n. 39 di lunedì 6 agosto 2018

INDICE


Comunicazioni ... 3
Missioni valevoli nella seduta del 6 agosto 2018 ... 3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ... 3, 4
Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente ... 5
Procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) ... 5
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) ... 5
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) ... 7
Atti di controllo e di indirizzo ... 7

Disegno di legge: S. 624 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (Approvato dal Senato) (A.C. 1004) ... 8
Questioni pregiudiziali ... 8
Parere della I Commissione ... 10
Parere della V Commissione ... 10
Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 10
Modificazioni apportate dal Senato ... 12
Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge ... 12
Ordini del giorno ... 13

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 agosto 2018.

  Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Guerini, Guidesi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 agosto 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   COLLETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario, sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sul sistema degli appalti nel settore della sanità» (1055);
   FIANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica» (1056);
   BENEDETTI ed altri: «Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato» (1057);
   UNGARO ed altri: «Istituzione dell'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione» (1058);
   FOTI e BUTTI: «Modifica all'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività» (1059);
   MARIA TRIPODI ed altri: «Disciplina della rappresentanza sindacale del personale
delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare» (1060);
   CROSETTO ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione sperimentale di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti agli effetti delle imposte sui redditi» (1061).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  NESCI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione» (543) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI e XII.

   II Commissione (Giustizia):
  PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi» (146) Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità» (266) Parere delle Commissioni I e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  BERGAMINI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» (639) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  D'ATTIS ed altri: «Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» (591) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MANDELLI: «Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato» (593) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
  MANDELLI: «Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per la prevenzione e la cura della fibrillazione atriale e dell'ictus cardioembolico» (598) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;
  MANDELLI: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità» (599) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e XIV;
  MANDELLI: «Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica» (600) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  BENAMATI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente
la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (539) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  GEBHARD e EMANUELA ROSSINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere» (Doc XXII, n. 9) – Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 2 agosto 2018 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Milano, I Sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) nei confronti del deputato Emanuele Fiano affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Milano sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 14).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 58).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 59).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete autostrade mediterranee per la logistica le infrastrutture ed i trasporti Spa, per gli esercizi 2016 e 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 60).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 61).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 62).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 63).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 64).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1o agosto 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/2018 del 24-30 luglio 2018, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte ha approvato la relazione sulla spesa per il personale degli enti territoriali, riferita al triennio 2014-2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 agosto 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2018) 565 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 624 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2018, N. 84, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CESSIONE DI UNITÀ NAVALI ITALIANE A SUPPORTO DELLA GUARDIA COSTIERA DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEGLI ORGANI PER LA SICUREZZA COSTIERA DEL MINISTERO DELL'INTERNO LIBICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1004)

A.C. 1004 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad incrementare, per l'anno corrente, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione a titolo gratuito di apposite unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di tali mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico;
    la guardia costiera libica, che in più di una circostanza ha usato violenza nei confronti dei migranti intercettati in mare, verrà in tal modo equipaggiata e rafforzata, rendendo ancora più efferato il controllo della frontiera con le annesse conseguenze di aggravamento delle condizioni di vita dei migranti che si trovano ancora in Libia e del rischio che gli stessi siano sottoposti a trattamenti disumani;
    il Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 giugno scorso ha sanzionato 6 individui che gestiscono i traffici di esseri umani in Libia, tra i quali Abd Al-Rahman Al-Milad, comandante della Guardia Costiera di Zawiya, città libica nord-occidentale;
    la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato;
    i mezzi forniti alla Libia consentiranno alle autorità che gestiranno le motovedette di compiere operazioni finalizzate a concludersi, nella migliore delle ipotesi, con un vero e proprio «respingimento delegato» per conto dei finanziatori dell'intervento tecnico e con la deportazione verso la Libia di quanti da quel paese tentano la fuga, anche alla ricerca di asilo internazionale;
    ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;
    gli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo impongono agli Stati firmatari della Convenzione il rispetto e la salvaguardia della integrità
fisica e psicologica dell'essere umano. In particolare l'articolo 2 prevede che «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena», e l'articolo 3 che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»;
    l'articolo 10 della Costituzione statuisce espressamente che «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»;
    in più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di asilo sia da annoverare tra i diritti inalienabili della persona umana e non a caso esso si colloca tra i diritti fondamentali su cui si regge il nostro ordinamento;
    in due pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, 26 maggio 1997, n. 4674, e Cassazione civile, sezioni unite, 17 dicembre 1999, n. 907) è stata affermata la diretta applicabilità dell'articolo 10 della Costituzione e, dunque, la portata immediatamente precettiva della norma, configurando in capo allo straniero che si trovi nelle condizioni in esso specificate «un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo anche in mancanza di una legge che del diritto stesso specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento»;
    deve ritenersi pacifica, in virtù della normativa nazionale ed internazionale vigente, la violazione del principio di non refoulement e del diritto all'asilo in tutti quei casi in cui venga posta in essere qualsiasi condotta – materiale e giuridica – che abbia come conseguenza quella di rinviare un soggetto avente diritto alla protezione verso un luogo non sicuro (sia questo il Paese di origine o un Paese terzo in cui abbia motivo di temere persecuzioni, danni gravi o la violazione di un diritto fondamentale);
    proprio in applicazione di tale principio, l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso «Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia» per aver effettuato il respingimento di migranti e rifugiati in Libia, considerate le condizioni alle quali gli individui erano sottoposti;
    è corollario fondamentale del principio di non refoulement il diritto soggettivo perfetto del richiedente protezione internazionale all'ingresso sul territorio dello Stato al fine di fare esaminare ed accertare la sua situazione personale dalla competente autorità. Come noto, infatti, il riconoscimento della protezione internazionale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del relativo status. L'obbligo di protezione del richiedente sorge nel momento in cui lo stesso soddisfa i requisiti previsti dalla Costituzione, dalle norme internazionali e dal Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, indipendentemente dall'intervenuto o meno riconoscimento formale dello status da parte dello Stato (si veda UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, settembre 1979, Ginevra, ove si afferma «Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee but declares him to be one. He does not become a refugee because of recognition, but is recognized because he is a refugee»);
    la natura dichiarativa degli status derivanti dalla protezione internazionale è stata evidenziata in più occasioni dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (si veda la già citata sentenza 17 dicembre 1999, n. 907 delle Sezioni Unite, ma anche Cassazione 5055/2002, 8423 e 11441/2004, 27310/2008). La Suprema Corte ha inoltre chiarito come in virtù di tale principio le autorità hanno l'obbligo tassativo di astenersi dall'assumere provvedimenti di
espulsione o respingimento che possano impedire la definizione del procedimento di asilo. Invero «dal predetto quadro normativo emerge incontestabilmente che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione ex articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 286 del 1998 abbia il diritto di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al questore per le determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e di alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle commissioni designate in ossequio al dettato di legge» (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 15 dicembre 2009 n. 26253);
    da tale disamina appare evidente che il decreto-legge in esame ha come scopo e come effetto inevitabile proprio quello di ostacolare il godimento e l'accesso al diritto di asilo, dal momento che i migranti – la maggior parte dei quali arrivati in Europa chiedono la protezione internazionale e sono dichiarati beneficiari di qualche forma di protezione – sono bloccati o respinti in Libia proprio grazie al supporto fornito dalle autorità italiane, e che in Libia gli stessi non hanno possibilità di accedere ad alcuna procedura di richiesta di asilo, e che l'attività di sostegno che il Governo italiano con tale decreto-legge fornisce alle autorità libiche è sostanzialmente assimilabile ad un respingimento differito e al blocco dei migranti in Libia nelle medesime condizioni di privazione totale e sistematica dei propri diritti fondamentali, in aperta violazione degli articoli 2 e 3 della CEDU,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1004.
N. 1. Magi, Schullian, Fornaro.

A.C. 1004 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1004 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 e 2.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1004 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Cessione di unità navali alla Libia).

  1. Per incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, è autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorità dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato:
   a) fino a un massimo di n. 10 «unità navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;
   b) fino a un massimo di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza.

  2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unità navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le seguenti spese:
   a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera a);
   b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle unità di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 2.
(Manutenzione delle unità navali e formazione del personale).

  1. Per la manutenzione delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 800.000 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la spesa di euro 570.000 per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1004 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

A.C. 1004 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di sanzioni aggiungere le seguenti e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di finanza interessate.
1. 1. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Cirielli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La cessione di unità navali alla Libia, ai sensi del comma 1, non deve, in alcun caso, comportare una riduzione dei livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane interessate. A tal fine sono adottate tutte le opportune misure volte a promuoverne la salvaguardia.
1. 2. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Cirielli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La cessione di unità navali alla Libia deve essere vincolata alla stipula di un protocollo d'intesa con il Governo libico finalizzato alla messa in atto di tutti gli strumenti utili a contrastare il fenomeno migratorio, tra i quali anche la realizzazione di un blocco navale davanti alla costa della Libia.
1. 3. Meloni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Cirielli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La cessione delle unità navali dal Governo italiano al Governo libico di cui al presente articolo è subordinata alla ratifica, da parte del Governo dello Stato di Libia, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
1. 10. Quartapelle Procopio, Fassino, De Luca, Scalfarotto, Orfini, Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La cessione delle unità navali dal Governo italiano al Governo libico di cui al presente articolo è subordinata ad un impegno, da parte del Governo dello Stato di Libia, alla ratifica della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
1. 11. Quartapelle Procopio, Fassino, De Luca, Scalfarotto, Orfini, Pini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. La cessione delle unità navali dal Governo italiano al Governo libico ai sensi dell'articolo 1 è vincolata a un adeguamento, da parte del Governo dello Stato di Libia, dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico, che comporti la presenza effettiva, in ciascuno di essi, di personale specializzato dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni – OIM e dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati – UNHCR e la loro partecipazione alla gestione degli stessi centri. La cessione delle unità navali è altresì vincolata alla presenza delle suddette organizzazioni a bordo delle unità navali impiegate nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, secondo le modalità già adottate dalle stesse organizzazioni con la Guardia Costiera e la Marina italiana.
1. 010. Quartapelle Procopio, Orfini, Pini, Fassino, Scalfarotto, De Luca.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: di esseri umani aggiungere le seguenti:, nonché l'adeguata preparazione in materia di primo soccorso e di tutela dei diritti umani, secondo gli standard europei.
2. 1. Quartapelle Procopio, Fassino, Scalfarotto, Franceschini, Orfini, Pini, De Menech, De Luca.

A.C. 1004 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Rapporto della United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) del 12 febbraio 2018, firmato dal Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e destinato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, descrive la terribile situazione dei migranti e richiedenti asilo nei centri di detenzione della Libia governativi e non, dove sarebbero soggetti a detenzione arbitraria e torture, a violenze sessuali tra cui stupri, e dove avverrebbero rapimenti per estorsione, lavori forzati e uccisioni illegali;
    il Rapporto riferisce, inoltre, che nei quattro centri di detenzione supervisionati è stato riscontrato un grave sovraffollamento e terribili condizioni igieniche, importanti livelli di malnutrizione e accesso limitato o nullo alle cure mediche. Infine, il rapporto mette in luce la condotta spregiudicata e violenta della Guardia costiera libica durante i salvataggi e le intercettazioni in mare;
    una sentenza della Corte d'Assise di Milano del 10 ottobre 2017 ha condannato un cittadino somalo che gestiva un centro di raccolta dei migranti nella città libica di Beni Walid, per aver sequestrato centinaia di connazionali, e che con frequenza quotidiana, prelevava cittadini somali di sesso maschile dal capannone per portarli in una stanza sita all'interno del campo, ove venivano torturati lasciandoli per ore disidratati sotto il sole. I reati per i quali il cittadino somalo è stato condannato sono omicidio, sequestro di persona in concorso e continuato a scopo estorsivo e violenza sessuale aggravata, anche nei confronti di minori;
   considerato che:
    i documenti ufficiali appena richiamati certificano la drammaticità della condizione dei migranti e richiedenti asilo detenuti in Libia;
    la cessione di unità navali alle autorità libiche potrebbe apparire come un gesto di generosità verso un Paese in difficoltà, ma il vero obiettivo di questa iniziativa è impedire, con la collaborazione della Libia, che migranti, richiedenti asilo e rifugiati possano giungere in Italia. Tale azione quindi andrebbe ad impedire a chi ha bisogno di protezione, di poter avanzare
una domanda d'asilo in un paese sicuro. La Convenzione di Ginevra del 1951, di cui l'Italia è firmataria, in particolare all'articolo 33, relativo al principio di non refoulement, afferma che «nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche»;
    il 23 febbraio 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per i respingimenti dei migranti effettuati a partire dal 2009 e, in conseguenza di questa sentenza, il Governo italiano ha dovuto anche versare quindicimila euro, a titolo di indennizzo, per ogni ricorrente richiedente asilo respinto,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare la cessione di unità navali a un impegno da parte del Governo libico affinché venga affermato lo Stato di diritto, siano garantiti il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e i diritti umani fondamentali ai richiedenti asilo e migranti;
   a intervenire presso le autorità libiche al fine di porre fine alle condotte inaccettabili richiamate in premessa.
9/1004/1
Fornaro, Boldrini.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 84 del 2018, reca disposizioni urgenti concernenti la cessione di unità navali alla Libia, rispondendo all'esigenza di potenziare lo svolgimento di attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani dalla Libia verso il nostro Paese;
    i flussi dell'immigrazione clandestina coinvolgono altresì altre rotte che hanno come punto d'arrivo il territorio dello Stato italiano, con particolare riferimento alla rotta Algeria-Sardegna che da anni rappresenta una delle vie di accesso dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese;
    tali flussi riguardano in gran parte persone che non scappano da guerre o carestie, né da altre situazioni analoghe, e dunque con una bassa percentuale di coloro che richiedono asilo in quanto bisognosi di protezione internazionale; spesso si tratta di migranti per motivi economici o con problemi con la giustizia nei loro paesi d'origine, con il rischio di veder accrescere fenomeni di marginalità e di illegalità nel nostro Paese;
    negli ultimi anni si è verificato un incremento preoccupante del numero di migranti sbarcati nell'isola: 343 nel 2015, 1225 nel 2016 e quasi 2000 nel 2018;
    il raddoppio degli arrivi desta un particolare allarme sociale in una regione che ha una popolazione di 1 milione e 600 mila abitanti ed in particolare in una zona come il sud dell'isola, che più di altre patisce gli effetti della crisi economica internazionale, con impatti preoccupanti per l'aumento della disoccupazione e delle numerose vertenze industriali ancora aperte e senza adeguate soluzioni;
    il direttore esecutivo di Frontex, l'agenzia europea per il coordinamento della guardia costiera impegnata nel pattugliamento del Mediterraneo, ha pubblicamente definito questo fenomeno come «una possibile minaccia per la sicurezza», di fatto confermando le preoccupazioni già espresse da altre istituzioni;
    all'inizio del 2018, il Ministro dell'interno pro tempore ha annunciato la volontà di stipulare un accordo con l'Algeria al fine di proteggere le frontiere ed effettuare il blocco delle partenze e il rafforzamento della cooperazione sui rimpatri;
    tuttavia, tale volontà politica non si è ancora tradotta in atti concreti e gli sbarchi proseguono a pieno ritmo non solo nei mesi più caldi, ma anche durante l'inverno,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune e urgenti iniziative negoziali volte a stipulare un accordo bilaterale con l'Algeria al fine di bloccare le partenze verso la Sardegna e proteggere le frontiere dello Stato italiano;
   a valutare la possibilità di attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di indirizzare e impegnare le risorse necessarie, nell'ambito del Trust Fund europeo per l'Africa, atte a contenere all'origine i flussi migratori con particolare riguardo alla rotta Algeria-Mediterraneo centrale e fermarne la destinazione verso la Sardegna;
   a porre in essere tutte le iniziative di competenza volte a rendere effettivi i rimpatri degli stranieri sbarcati sulla rotta di cui in premessa, non titolari del diritto d'asilo;
   a potenziare le risorse umane e materiali in favore delle Forze dell'Ordine, per fronteggiare il carico di lavoro aggiuntivo generato dal fenomeno degli sbarchi clandestini in Sardegna.
9/1004/2
Cappellacci, Pittalis.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 84 del 2018, reca disposizioni urgenti concernenti la cessione di unità navali alla Libia, rispondendo all'esigenza di potenziare lo svolgimento di attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani dalla Libia verso il nostro Paese;
    i flussi dell'immigrazione clandestina coinvolgono altresì altre rotte che hanno come punto d'arrivo il territorio dello Stato italiano, con particolare riferimento alla rotta Algeria-Sardegna che da anni rappresenta una delle vie di accesso dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese;
    tali flussi riguardano in gran parte persone che non scappano da guerre o carestie, né da altre situazioni analoghe, e dunque con una bassa percentuale di coloro che richiedono asilo in quanto bisognosi di protezione internazionale; spesso si tratta di migranti per motivi economici o con problemi con la giustizia nei loro paesi d'origine, con il rischio di veder accrescere fenomeni di marginalità e di illegalità nel nostro Paese;
    negli ultimi anni si è verificato un incremento preoccupante del numero di migranti sbarcati nell'isola: 343 nel 2015, 1225 nel 2016 e quasi 2000 nel 2018;
    il raddoppio degli arrivi desta un particolare allarme sociale in una regione che ha una popolazione di 1 milione e 600 mila abitanti ed in particolare in una zona come il sud dell'isola, che più di altre patisce gli effetti della crisi economica internazionale, con impatti preoccupanti per l'aumento della disoccupazione e delle numerose vertenze industriali ancora aperte e senza adeguate soluzioni;
    il direttore esecutivo di Frontex, l'agenzia europea per il coordinamento della guardia costiera impegnata nel pattugliamento del Mediterraneo, ha pubblicamente definito questo fenomeno come «una possibile minaccia per la sicurezza», di fatto confermando le preoccupazioni già espresse da altre istituzioni;
    all'inizio del 2018, il Ministro dell'interno pro tempore ha annunciato la volontà di stipulare un accordo con l'Algeria al fine di proteggere le frontiere ed effettuare il blocco delle partenze e il rafforzamento della cooperazione sui rimpatri;
    tuttavia, tale volontà politica non si è ancora tradotta in atti concreti e gli sbarchi proseguono a pieno ritmo non solo nei mesi più caldi, ma anche durante l'inverno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    adottare le opportune e urgenti iniziative negoziali volte a stipulare un accordo bilaterale con l'Algeria al fine di bloccare le partenze verso la Sardegna e proteggere le frontiere dello Stato italiano;
    valutare la possibilità di attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di indirizzare e impegnare le risorse necessarie, nell'ambito del Trust Fund europeo per l'Africa, atte a contenere all'origine i flussi migratori con particolare riguardo alla rotta Algeria-Mediterraneo centrale e fermarne la destinazione verso la Sardegna;
    porre in essere tutte le iniziative di competenza volte a rendere effettivi i rimpatri degli stranieri sbarcati sulla rotta di cui in premessa, non titolari del diritto d'asilo;
    potenziare le risorse umane e materiali in favore delle Forze dell'Ordine, per fronteggiare il carico di lavoro aggiuntivo generato dal fenomeno degli sbarchi clandestini in Sardegna.
9/1004/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  
Cappellacci, Pittalis.

   La Camera,
   premesso che:
    l'immigrazione è un fenomeno epocale che ci ha accompagnato in passato e molto probabilmente ci accompagnerà anche nel futuro. Esso può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africa;
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale, Sarraj, ed il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Roma il 2 febbraio 2017, interviene a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti;
    il Memorandum d'intesa è volto a rafforzare il partenariato tra i due Paesi, anche attraverso la sottoscrizione dell'impegno reciproco dei due Governi di completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di amicizia sopracitato;
    la gestione dei flussi migratori non può riguardare solo la Libia, punto finale di una lunga rotta di immigrazione in territorio africano;
    inoltre, la stabilizzazione della Libia, non può prescindere dal porre sotto controllo il flusso di instabilità di immigrazione clandestina che viene dal confine sud con il Niger e che coinvolge, attraverso confini invisibili e porosi, tutte le tribù del Sahara;
    in tal senso, accanto al predetto Memorandum d'intesa occorre menzionare la Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – con area di intervento anche in Mauritania, Niger e Benin – deliberata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 dicembre 2017 e volta a supportare, nell'ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense, la stabilizzazione dell'area, nonché il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine dei Paesi del cosiddetto G5 Sahel – (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso),

impegna il Governo

a sostenere l'avvio di suddetta missione proprio nell'ottica di aiutare la stabilizzazione della Libia e conseguentemente apportare una maggiore sicurezza in tutta l'area del Mediterraneo.
9/1004/3
De Menech, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    l'immigrazione è un fenomeno epocale che ci ha accompagnato in passato e molto probabilmente ci accompagnerà anche nel futuro. Esso può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africa;
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale, Sarraj, ed il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Roma il 2 febbraio 2017, interviene a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti;
    il Memorandum d'intesa è volto a rafforzare il partenariato tra i due Paesi, anche attraverso la sottoscrizione dell'impegno reciproco dei due Governi di completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di amicizia sopracitato;
    la gestione dei flussi migratori non può riguardare solo la Libia, punto finale di una lunga rotta di immigrazione in territorio africano;
    inoltre, la stabilizzazione della Libia, non può prescindere dal porre sotto controllo il flusso di instabilità di immigrazione clandestina che viene dal confine sud con il Niger e che coinvolge, attraverso confini invisibili e porosi, tutte le tribù del Sahara;
    in tal senso, accanto al predetto Memorandum d'intesa occorre menzionare la Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – con area di intervento anche in Mauritania, Niger e Benin – deliberata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 dicembre 2017 e volta a supportare, nell'ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense, la stabilizzazione dell'area, nonché il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine dei Paesi del cosiddetto G5 Sahel – (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso),

impegna il Governo

a continuare a sostenere la suddetta missione proprio nell'ottica di aiutare la stabilizzazione della Libia e conseguentemente apportare una maggiore sicurezza in tutta l'area del Mediterraneo.
9/1004/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Menech, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, con l'intento di porre fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e di gettare le basi per un nuovo partenariato bilaterale;
    ai sensi dell'articolo 19 del Trattato summenzionato, si rafforza la collaborazione tra Repubblica italiana e Grande Giamahiria araba libica popolare socialista nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, come già stabilito dall'accordo del 2000, in vigore dal 22 dicembre 2002;
    in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, in data 29 dicembre 2007 è stato siglato un Protocollo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, accompagnato in pari data da un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo, cui se ne è aggiunto un'ulteriore siglato in data 29 dicembre 2009. I citati Protocolli prevedevano un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, nonché attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi;
   considerato che:
    i periodici decreti-legge di proroga delle missioni internazionali hanno autorizzato – a partire dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45 – la partecipazione del personale della Guardia di finanza italiana alla missione bilaterale in Libia di supporto alla Guardia costiera libica, nonché la spesa per la manutenzione ordinaria e dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico pro tempore;
    tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 sono state cedute 4 unità navali. Tali unità sono rimaste danneggiate nel corso della guerra civile libica e sono state riportate nuovamente in Italia per essere riparate, dopodiché sono state custodite dal Corpo della Guardia di Finanza nel comprensorio di Miseno per essere poi riconsegnate alla Libia nell'aprile 2017, mentre venivano avviate le attività di manutenzione per il ripristino di altre 6 unità;
   valutato che:
    nell'era post gheddafiana, il primo impegno a rafforzare il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi è consistito nella sottoscrizione, il 21 gennaio 2012, della Dichiarazione di Tripoli da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, e dal Premier del Consiglio nazionale di Transizione, AlKeib;
    la suddetta dichiarazione assicurava il sostegno politico del nostro Paese al processo di pacificazione nazionale. In particolare, l'accordo si prefiggeva di proseguire sulla «strada degli accordi firmati – si legge nel testo –, guardando al futuro con l'aiuto e il contributo nelle varie attività, attraverso commissioni tecniche ad hoc nei vari settori nei due rispettivi Paesi»;
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana, firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale, Sarraj, ed il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Roma il 2 febbraio 2017, interviene a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti;
    il Memorandum d'intesa è volto a rafforzare il partenariato tra i due Paesi, anche attraverso la sottoscrizione dell'impegno reciproco dei due Governi di completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di amicizia sopracitato;
   occorre, infine, rilevare il ruolo cruciale svolto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM) e dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR – sul territorio libico in relazione alla gestione del fenomeno migratorio e nella difesa della dignità e del benessere dei migranti;

   valutato altresì che:
    è necessario incrementare, per l'anno 2018, la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché salvaguardare la vita umana in mare;
    nell'ambito del potenziamento degli accordi di collaborazione con lo Stato di Libia, al fine di ridurre i flussi di provenienza e di transito dallo stesso, è fondamentale fornire ulteriori strumenti per contenere la pressione migratoria, anche in un'ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di infiltrazioni da parte di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile ai fini della piena attuazione degli impegni da ultimo assunti con la firma del Memorandum d'intesa suddetto e, in particolare, volti:
    a) a fornire sostegno e finanziamento a programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell'immigrazione illegale (articolo 1 del Memorandum d'intesa);
    b) a completare il sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia (articolo 2 del Memorandum d'intesa, che recepisce l'articolo 19 del Trattato di Amicizia);
    c) all'adeguamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e alla formazione del personale libico ivi impiegato (articolo 2 del Memorandum d'intesa) in collaborazione con le citate OIM e UNHCR.
9/1004/4
Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    dal 2008 ad oggi sono stati firmati 4 principali accordi Italia-Libia;
    il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 che interveniva a regolare un ampio spettro di rapporti con la Libia, con l'intento di porre fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e di gettare le basi per un nuovo partenariato bilaterale;
    in data 29 dicembre 2007, in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, era stato siglato un Protocollo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, accompagnato in pari data da un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato in data 29 dicembre 2007 che prevedevano un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, nonché attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi, cui è seguito un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato il 29 dicembre 2009;
    nell'era post gheddafiana, il primo impegno a rafforzare il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi è consistito nella sottoscrizione il 21 gennaio 2012 della Dichiarazione di Tripoli da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e dai premier del Consiglio nazionale di Transizione, AlKeib. La dichiarazione assicurava il sostegno politico del nostro Paese al processo di pacificazione nazionale. In particolare, l'accordo si prefiggeva di proseguire sulla «strada degli accordi firmati – si legge nel testo –, guardando al futuro con l'aiuto e il contributo nelle varie attività, attraverso commissioni tecniche ad hoc nei vari settori nei due rispettivi Paesi»;
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale Sarraj ed il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Roma il 2 febbraio 2017 interveniva a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti;
    il Memorandum può assolvere al suo compito di collaborazione tra i due Stati nella definizione di comuni impegni solo se siano rispettati tutti i punti del Memorandum stesso;
    l'articolo 2 del Memorandum di intesa prevede al punto «2) adeguamento e il finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell'Unione Europea. La parte italiana contribuisce, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi». E il punto «3) la formazione del personale libico all'interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore, in modo che possano contribuire all'individuazione dei metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani»;
    il rapporto delle Nazioni Unite dei 12 febbraio 2018, sull'attività della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha offerto una panoramica della attuale situazione dei diritti umani e umanitaria nel paese libico nel quale si fa riferimento a continue denunce e rapporti credibili che parlano di torture, di estorsioni, di condizioni di detenzione inumane (tra cui il grave sovraffollamento, le pessime condizioni igieniche, la mancanza di acqua, la malnutrizione, l'assenza di una adeguata assistenza medico-sanitaria), di stupri e altre forme di violenza sessuale (tra le quali perquisizioni fisiche particolarmente umilianti e degradanti) e di rifiuto arbitrario delle visite di familiari e di avvocati dei detenuti. L'ONU sottolinea anche come non sia mutata la condotta violenta della Guardia Costiera Libica durante le operazioni di salvataggio e intercettazione in mare, con un eccessivo (e spesso gratuito) uso della forza;
    la situazione della crisi libica deve essere affrontata nel suo complesso, valutando le attività svolte dalle autorità libiche non solo in mare, ma anche sulla terraferma, nello specifico nei centri dove sono detenuti i migranti. L'interesse dell'Italia si estende alla gestione della complessiva situazione libica e non soltanto di quanto avviene in mare,

impegna il Governo

a continuare ad adoperarsi in tutte le sedi diplomatiche bilaterali affinché lo Stato della Libia attivi politiche di innalzamento della tutela dei diritti umani e capacità di costruire istituzioni democratiche.
9/1004/5
Fassino, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    dal 2008 ad oggi sono stati firmati 4 principali accordi Italia-Libia;
    il Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 che interveniva a regolare un ampio spettro di rapporti con la Libia, con l'intento di porre fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e di gettare le basi per un nuovo partenariato bilaterale;
    in data 29 dicembre 2007, in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, era stato siglato un Protocollo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, accompagnato in pari data da un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato in data 29 dicembre 2007 che prevedevano un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, nonché attività di addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi, cui è seguito un Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo siglato il 29 dicembre 2009;
    nell'era post gheddafiana, il primo impegno a rafforzare il legame di amicizia e collaborazione tra i due Paesi è consistito nella sottoscrizione il 21 gennaio 2012 della Dichiarazione di Tripoli da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e dai premier del Consiglio nazionale di Transizione, AlKeib. La dichiarazione assicurava il sostegno politico del nostro Paese al processo di pacificazione nazionale. In particolare, l'accordo si prefiggeva di proseguire sulla «strada degli accordi firmati – si legge nel testo –, guardando al futuro con l'aiuto e il contributo nelle varie attività, attraverso commissioni tecniche ad hoc nei vari settori nei due rispettivi Paesi»;
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana firmato dal Presidente del Consiglio presidenziale Sarraj ed il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Roma il 2 febbraio 2017 interveniva a definire i comuni impegni in vista della stabilizzazione del paese e del governo dei flussi di migranti clandestini e di contrasto ai traffici illeciti;
    il Memorandum può assolvere al suo compito di collaborazione tra i due Stati nella definizione di comuni impegni solo se siano rispettati tutti i punti del Memorandum stesso;
    l'articolo 2 del Memorandum di intesa prevede al punto «2) adeguamento e il finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell'Unione Europea. La parte italiana contribuisce, attraverso la fornitura di medicinali e attrezzature mediche per i centri sanitari di accoglienza, a soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria dei migranti illegali, per il trattamento delle malattie trasmissibili e croniche gravi». E il punto «3) la formazione del personale libico all'interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore, in modo che possano contribuire all'individuazione dei metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani»;
    il rapporto delle Nazioni Unite dei 12 febbraio 2018, sull'attività della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha offerto una panoramica della attuale situazione dei diritti umani e umanitaria nel paese libico nel quale si fa riferimento a continue denunce e rapporti credibili che asseritamente parlano di torture, di estorsioni, di condizioni di detenzione inumane (tra cui il grave sovraffollamento, le pessime condizioni igieniche, la mancanza di acqua, la malnutrizione, l'assenza di una adeguata assistenza medico-sanitaria), di stupri e altre forme di violenza sessuale (tra le quali perquisizioni fisiche particolarmente umilianti e degradanti) e di rifiuto arbitrario delle visite di familiari e di avvocati dei detenuti;
    la situazione della crisi libica deve essere affrontata nel suo complesso, valutando le attività svolte dalle autorità libiche non solo in mare, ma anche sulla terraferma, nello specifico nei centri dove sono detenuti i migranti. L'interesse dell'Italia si estende alla gestione della complessiva situazione libica e non soltanto di quanto avviene in mare,

impegna il Governo

a continuare ad adoperarsi nelle opportune sedi diplomatiche affinché lo Stato della Libia attivi politiche di innalzamento della tutela dei diritti umani e capacità di costruire istituzioni democratiche.
9/1004/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  
Fassino, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    il quadro giuridico che sostiene il regime internazionale di protezione dei rifugiati è la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951;
    questo trattato internazionale fornisce la definizione di «rifugiato» – una persona con un timore fondato di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche – e enuncia i diritti e i doveri fra paesi ospitanti e rifugiati;
    la Convenzione, che ha finora raccolto l'adesione di 142 Stati appartenenti ad ogni area geografica del mondo, è ormai considerata una norma di diritto internazionale consuetudinario e rappresenta lo strumento di diritto internazionale più importante sulla protezione dei rifugiati e delle persone in cerca d'asilo;
    la Libia non ha mai aderito alla Convenzione di Ginevra contribuendo così, ad agevolare di fatto, a seguito dell'anarchia determinatasi successivamente alla recente guerra civile, le violazioni e le torture subite dagli stranieri prima dai trafficanti, poi nelle prigioni libiche, mentre invece questa cornice normativa avrebbe garantito a migliaia di persone la possibilità almeno formale di chiedere di veder riconosciuti i propri diritti, e avrebbe dato alle agenzie delle Nazioni Unite una maggiore capacità di intervento;
    a questo va aggiunto che in Libia l'immigrazione irregolare è perseguita con la detenzione, e che la mancata ratifica della Convenzione di Ginevra fa sì che non ci sia un trattamento differenziato per rifugiati o persone in ricerca di protezione internazionale,

impegna il Governo:

   ad indirizzare il Governo libico verso iniziative volte a garantire la protezione dei migranti e dei rifugiati e ad indagare immediatamente su eventuali violazioni dei diritti umani;
   a continuare ad adoperarsi in tutte le sedi diplomatiche internazionali, europee e bilaterali affinché lo Stato della Libia aderisca alla Convenzione di Ginevra, cominciando così a porre le basi per costruire un quadro normativo in grado di garantire la protezione dei rifugiati e dei migranti vulnerabili.
9/1004/6Ceccanti, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    il quadro giuridico che sostiene il regime internazionale di protezione dei rifugiati è la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951;
    questo trattato internazionale fornisce la definizione di «rifugiato» – una persona con un timore fondato di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche – e enuncia i diritti e i doveri fra paesi ospitanti e rifugiati;
    la Convenzione, che ha finora raccolto l'adesione di 142 Stati appartenenti ad ogni area geografica del mondo, è ormai considerata una norma di diritto internazionale consuetudinario e rappresenta lo strumento di diritto internazionale più importante sulla protezione dei rifugiati e delle persone in cerca d'asilo;
    la Libia non ha mai aderito alla Convenzione di Ginevra contribuendo così, ad agevolare di fatto, a seguito dell'anarchia determinatasi successivamente alla recente guerra civile, le violazioni e le torture subite dagli stranieri prima dai trafficanti, poi nelle prigioni libiche, mentre invece questa cornice normativa avrebbe garantito a migliaia di persone la possibilità almeno formale di chiedere di veder riconosciuti i propri diritti, e avrebbe dato alle agenzie delle Nazioni Unite una maggiore capacità di intervento;
    a questo va aggiunto che in Libia l'immigrazione irregolare è perseguita con la detenzione, e che la mancata ratifica della Convenzione di Ginevra fa sì che non ci sia un trattamento differenziato per rifugiati o persone in ricerca di protezione internazionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sostenere il Governo libico nell'adozione di iniziative volte a garantire la protezione dei migranti e dei rifugiati e ad indagare immediatamente su eventuali violazioni dei diritti umani;
   a continuare ad adoperarsi nelle opportune sedi diplomatiche affinché lo Stato della Libia aderisca alla Convenzione di Ginevra.
9/1004/6. (Testo modificato nel corso della seduta).  
Ceccanti, Quartapelle Procopio.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, autorizza la cessione a titolo gratuito fino a un massimo di 10 «unità navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e fino a un massimo di 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza, a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;
    la cessione delle unità navali si inserisce nel quadro del supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina previsto nel Memorandum d'intesa tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017 che impegna altresì le parti ad operare nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte;
    nel mese di giugno 2018, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 2420 che estende l'embargo sulle armi della Libia per un altro anno, specificando che la sua responsabilità primaria è la manutenzione della pace e della sicurezza internazionale;
    con particolare riferimento alle 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, gravano a carico del Ministero dell'Economia e Finanze circa 430.000 euro di oneri per gli interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza e soprattutto l'adeguamento strutturale, ivi incluso il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni e dotazioni classificate;
    ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, il provvedimento in esame prevede altresì il finanziamento di un programma di manutenzione delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, nonché lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici,

impegna il Governo

a verificare, anche nel quadro delle attività addestrative e di manutenzione, che tutte le unità navali cedute vengano utilizzate in conformità all'oggetto ed alle finalità del Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali e dei diritti umani, operando costanti accertamenti per assicurare che i 2 navigli classe Corrubia non siano riconvertiti con armamento fisso e pesante.
9/1004/7
Pagani, Quartapelle Procopio, Ungaro.

   La Camera,
   premesso che:
    l'immigrazione è un fenomeno epocale che ci ha accompagnato in passato e molto probabilmente ci accompagnerà anche nel futuro. Esso può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africa;
    la stabilizzazione del nord Africa e la sicurezza nel Mediterraneo passano inevitabilmente dalla Tunisia, che esercita un ruolo chiave per la stabilità dell'intera regione mediterranea su temi centrali come il contrasto al terrorismo, il traffico illegale di esseri umani e la Libia;
    l'operato dei precedenti governi ha posto molta attenzione alla Tunisia e al Mediterraneo, rafforzando il processo di consolidamento del partenariato tra Italia e Tunisia e confermando il suo carattere di Paese prioritario e di partner di assoluto interesse strategico;
    sono state siglate, in tal senso, intese in diversi settori e il precedente esecutivo ha, poi, siglato con Tunisi un piano di cooperazione che si allarga ai temi della sicurezza, compreso il contrasto all'immigrazione illegale ed è stato stipulato il più importante accordo di rimpatri: 90 rimpatri a settimana su voli charter. La strategia è stata quella di intervenire in punti nevralgici interrompendo le rotte interne e governando le spinte alle partenze attraverso progetti di sviluppo e centri di accoglienza in loco, cooperando al governo dei flussi migratori in Africa e aiutando, anche economicamente chi sceglie volontariamente di tornare nel suo paese d'origine con progetti di lungo e medio periodo che prevedano il rispetto dei diritti umani;
    sebbene, nell'ambito degli accordi bilaterali siglati nel 2011 dall'allora ministro dell'interno Maroni, l'Italia abbia fornito a Tunisi sei motovedette, destinate alle forze della Garde Nationale tunisina, per svolgere il servizio di pattugliamento, in contrasto all'immigrazione clandestina e di soccorso, alcune di queste sono risultate a lungo non in funzionamento, anche mentre, nel Mediterraneo si sono susseguite emergenze e allarmi per l'aumento delle navi provenienti proprio dalla Tunisia,

impegna il Governo:

   ad approfondire ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi per promuovere la pace, la stabilità e il benessere nell'area mediterranea;
   a rafforzare gli accordi di collaborazione con la Tunisia per ottenere il massimo controllo di ogni rotta di migrazione illegale (sia quelle di mare, provenienti da Egitto, Libia, Tunisia, sia quelle tradizionali di terra);
   a dare piena attuazione agli accordi bilaterali con la Tunisia siglati nel 2011 sulla fornitura di navali, garantendone funzionalità e operatività.
9/1004/8Rosato, Quartapelle Procopio, Scalfarotto, Fassino, Enrico Borghi, Bazoli.

   La Camera,
   premesso che:
    il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo e del contrasto dell'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, sottoscritto tra Italia e Libia nel febbraio 2017, altro non è che un accordo volto ad esternalizzare le frontiere europee;
    tale accordo estende la validità del primo trattato di amicizia tra Italia e Libia, sottoscritto nel 2008 che prevedeva, tra le altre cose, il finanziamento di infrastrutture per il contrasto all'immigrazione irregolare, la formazione del personale e l'assistenza tecnica alla guardia costiera e alla guardia di frontiera libica, in cambio di un pattugliamento continuo delle coste libiche;
    da diverse inchieste giornalistiche, nonché dal rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sono tuttavia emerse delle criticità derivanti dall'attuazione del Memorandum, come la detenzione arbitraria di migranti, il maltrattamento subito da alcuni migranti venduti all'asta, maltrattati, violentati e fatti schiavi;
    tali inchieste hanno scatenato una giusta ondata d'indignazione e più voci si sono sollevate affinché i governi europei non finanziassero più la guardia costiera libica che intercetta i migranti nel Mediterraneo riportandoli in Libia, nei centri di detenzione, dove spesso subiscono trattamenti denigranti, torture, estorsioni;
    lo stesso segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è definito inorridito dalle immagini viste. In sostanza, quello che l'Italia ha fatto sinora è stato delegare alla guardia costiera libica il respingimento di migranti in Libia, una prassi che è già costata all'Italia una condanna nel 2012 da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo per aver violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Ad aggravare il tutto vi è la circostanza che la Libia non hai mai firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, identificando tutti i migranti come criminali, e in quanto tali vengono imprigionati;
   considerato che:
    il lavoro svolto sinora dall'Italia è stato imponente e rilevante ma non ancora esaustivo, tant’è che i migranti, una volta arrivati in Libia hanno davanti a sé una scelta angosciante: affidarsi ai trafficanti di esseri umani oppure finire in centri di detenzione. Il Memorandum d'intesa parla quindi di «centri di accoglienza» ma questi in realtà non esistono, o almeno non esistono al momento, e la Libia gestisce i flussi attraverso la detenzione automatica di rifugiati e migranti, in condizioni disumane e l'Italia, nonostante la sua storia di Paese democratico, così facendo si sottrae ai suoi obblighi internazionali in tema di non respingimento dei rifugiati;
   tutti gli atti fin qui sottoscritti con la Libia mancano di una chiara indicazione vincolante sul versante umanitario e gli impegni sinora profusi non sono dunque stati assolutamente sufficienti a garantire il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità Libiche, profondamente divise al loro interno. In aggiunta, l'Italia ha interagito con una sola delle diverse autorità, non tenendo conto delle difficoltà delle medesime nel controllare il trattamento dei migranti;
    le Ultime iniziative intraprese dall'Italia nelle scorse legislature hanno portato ad una notevole diminuzione del numero di arrivi di migranti in Italia ma non hanno in alcun modo migliorato di fatto la questione critica del rispetto per i diritti umani sul territorio libico, nel Sahel e in Niger,

impegna il Governo:

  a valutare l'adozione di ogni utile iniziativa affinché lo Stato libico e le sue autorità preposte si impegnino fattivamente al rispetto della dignità e dei diritti fondamenti dei migranti e richiedenti asilo e in particolare:
   a) ad impegnarsi affinché vengano rafforzate ulteriormente le vie d'accesso legali/corridoi umanitari esclusivamente per gli aventi diritto protezione internazionale, così che coloro che ne hanno diritto possano attraversare i confini in totale sicurezza e garanzia di tutela delle proprie prerogative;
   b) ad assicurare il massimo sforzo nella lotta contro il traffico di esseri umani, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e donne;

   c) a programmare azioni di informazione e persuasione nelle regioni di transito e di partenza al fine di rendere noto ai migranti che vorrebbero raggiungere l'Europa dei rischi e delle difficoltà che essi incontrerebbero se seguissero il percorso illegale.
9/1004/9
Suriano, Ehm.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante «disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici»;
    il disegno di legge è finalizzato a incrementare per l'anno 2018 la capacità operativa sia della Guardia costiera del Ministero della difesa, sia degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libico, nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, attraverso la cessione a titolo gratuito di unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di questi mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico;
    il provvedimento in esame si pone in stretta continuità con l'impegno italiano degli ultimi anni, indirizzato al rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità nel controllo delle acque antistanti la costa libica, puntando al rafforzamento degli accordi di collaborazione, di analogo contenuto, sottoscritti nel recente passato fra i due paesi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo e di porre un argine all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani che si muovono dall'Africa verso l'Europa;
    il rafforzamento della collaborazione bilaterale con la Libia costituisce per l'Italia un elemento di estrema rilevanza, non solo per continuare a perseguire l'obiettivo del contenimento della pressione migratoria, che proprio dalle coste libiche quasi sempre si origina, ma anche per una tutela più adeguata delle stesse frontiere esterne, italiane e dell'Unione europea, oltre che per un'azione efficace di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e di prevenzione dai potenziali rischi di infiltrazione di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche;
    il diritto derivante dai trattati e dalle Convenzioni internazionali, sottoscritti e ratificati dall'Italia, pone obblighi precisi in materia di soccorso, protezione e prima assistenza delle persone in mare, senza distinzione di nazionalità o di stato giuridico, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani di chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo,

impegna il Governo

nell'ambito del potenziamento degli accordi di collaborazione con lo Stato di Libia, a continuare a promuovere il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali, come richiamate dal Memorandum d'intesa del 2017 ed in conformità con i principi umanitari del diritto internazionale.
9/1004/10Di Lauro.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante «disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici»;
    il disegno di legge è finalizzato a incrementare per l'anno 2018 la capacità operativa sia della Guardia costiera del Ministero della difesa, sia degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libico, nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché nelle attività di soccorso in mare, attraverso la cessione a titolo gratuito di unità navali italiane, nonché la fornitura delle risorse necessarie alla manutenzione di questi mezzi e lo svolgimento di specifiche attività addestrative e di formazione per il personale libico;
    il provvedimento in esame è indirizzato al rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità nel controllo delle acque antistanti la costa libica, puntando al rafforzamento degli accordi di collaborazione, di analogo contenuto, sottoscritti nel recente passato fra i due paesi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo e di porre un argine all'immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani che si muovono dall'Africa verso l'Europa;
    il rafforzamento della collaborazione bilaterale con la Libia costituisce per l'Italia un elemento di estrema rilevanza, non solo per continuare a perseguire l'obiettivo del contenimento della pressione migratoria, che proprio dalle coste libiche quasi sempre si origina, ma anche per una tutela più adeguata delle stesse frontiere esterne, italiane e dell'Unione europea, oltre che per un'azione efficace di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e di prevenzione dai potenziali rischi di infiltrazione di soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche;
    il diritto derivante dai trattati e dalle Convenzioni internazionali, sottoscritti e ratificati dall'Italia, pone obblighi precisi in materia di soccorso, protezione e prima assistenza delle persone in mare, senza distinzione di nazionalità o di stato giuridico, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani di chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo,

impegna il Governo

nell'ambito del potenziamento degli accordi di collaborazione con lo Stato di Libia, a continuare a promuovere il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali, come richiamate dal Memorandum d'intesa del 2017 ed in conformità con i principi umanitari del diritto internazionale.
9/1004/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  
Di Lauro.

   La Camera,
   premesso che:
    in sede d'esame del Disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici».
    premesso quanto disposto nel decreto-legge in esame, nonché quanto previsto ai fini dell'assolvimento delle attività attribuite al Corpo della Guardia di finanza connesse al comparto della «sicurezza del mare», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 177, e all'azione di sorveglianza in mare finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti e dell'immigrazione clandestina, nonché dell'espletamento delle ulteriori attività d'istituto previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.;
    rilevato quanto già previsto dall'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 2015, n. 43 con cui è stato regolamentato (anche in tale occasione, mediante la successiva emanazione di decreto interministeriale) l'impiego dei «droni» nell'ambito delle attività svolte, in via generale, dalle Forze di polizia (ivi inclusa la Guardia di finanza) limitatamente al settore del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;
    tenuto conto che la Guardia di finanza ha già provveduto a svolgere una serie di sperimentazioni sul campo con impiego di droni e, sin dal 2014, ha formato proprio personale pilota e operatore di sensori, raggiungendo la piena autonomia nella gestione delle nuove tecnologie a pilotaggio remoto; avviare l’iter amministrativo (in avanzato stato) finalizzato all'acquisizione di n. 30 droni della categoria «MINI» (da 2 fino a 25 kg) mediante risorse già assentite sui propri capitoli di bilancio (capitolo n. 7837 piano gestionale 2 esercizio finanziario 2017), nel più ampio quadro di un articolato piano di ammodernamento della flotta aerea della Guardia di finanza finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di un dispositivo integrato che vedrà operare aeromobili convenzionali unitamente a sistemi aeromobili a pilotaggio remoto delle varie classi;
    tenuto conto dell'opportunità di consentire il proficuo utilizzo delle suddette attrezzature a beneficio dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività della Guardia di finanza nell'ambito dell'intero spettro dei compiti istituzionali normativamente attribuiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la disciplina delle modalità di utilizzo da parte della Guardia di Finanza degli aeromobili a pilotaggio remoto comunemente denominati «droni» ai fini dell'assolvimento delle attività connesse al comparto della «sicurezza del mare», all'azione di sorveglianza in mare finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti e dell'immigrazione clandestina, nonché dell'espletamento delle ulteriori attività d'istituto previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
9/1004/11
Zanichelli.