FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Introduzione degli articoli 572-bis e 572-ter del codice penale, concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici

Presentata il 19 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Ormai da anni e, in modo particolare, nell'ultimo decennio, si è andata diffondendo in Italia la credenza che una dieta vegetariana, anche nella sua espressione più rigida della dieta vegana, apporti cospicui benefìci alla salute dell'individuo. Molti decidono di seguire questo tipo di alimentazione, priva di carne, di pesce e di alimenti di origine animale e loro derivati, anche per motivazioni religiose o etiche e per rispetto della vita degli animali, molti altri lo fanno soltanto per adeguarsi a una moda.
  A convincere ulteriormente i seguaci delle filosofie vegetariane e vegane interviene anche la diffusione incontrollata di notizie attraverso i mezzi di comunicazione telematici, ove proliferano interventi e dichiarazioni, spesso privi di fondamento scientifico, che condannano senza appello il consumo di carne e propagandano regimi alimentari che lo escludono. Nulla v'è da obiettare, se chi sceglie questo stile alimentare è un adulto consapevole e capace di autodeterminarsi comprendendo le conseguenze delle proprie azioni e assumendone la responsabilità. Il problema sorge, tuttavia, quando a essere coinvolti sono i minori. Molte volte, infatti, ai figli minori di genitori che seguono diete vegane o vegetariane, viene imposta un'alimentazione che esclude categoricamente e imprudentemente alimenti di origine animale e loro derivati.
  Come è noto, i medici nutrizionisti unanimemente sostengono che per seguire con sicurezza questi tipi di dieta alimentare bisogna sottoporsi a stretto controllo di esperti dietologi; essi, comunque, sconsigliano da sempre di far seguire queste diete ai bambini, agli adolescenti, alle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento.
  Per quanto riguarda i bambini, infatti, è ragionevole pensare che la scelta di una dieta vegana o vegetariana sia troppo restrittiva e comporti carenze nutrizionali anche gravi, che possono ripercuotersi sullo sviluppo somatico e cognitivo del bambino.
  La dieta vegetariana o vegana, infatti, è carente di zinco, ferro tipo eme (contenuto in carne e pesce), vitamina D, vitamina B12 e omega-3.
  Un bambino, per crescere, ha bisogno di proteine di ottima qualità, la cui mancanza potrebbe determinare carenze tali da comprometterne lo sviluppo. I bambini, per crescere sani e ben nutriti, devono cibarsi – spiegano i medici – anche di carne e pesce, dove è possibile trovare l'arginina, che è un amminoacido essenziale per la loro crescita. Non solo. Crescendo, i bambini hanno bisogno di una quota maggiore di grassi saturi che si ricavano dagli alimenti animali; ora, pur potendosi compensare l'assunzione di amminoacidi con altri alimenti, rimane aperto il problema della carenza di vitamina B12 e di ferro eme, che può comportare considerevoli problemi neurologici e anemia.
  Anche numerosi fatti di cronaca segnalano l'allarme, dimostrando la pericolosità di questo genere di diete per i bambini.
  Abbiamo sentito diversi casi di bimbi, anche neonati, sottoposti a diete vegane e vegetariane: bambini ai quali, imprudentemente, genitori convinti e seguaci delle filosofie vegane e vegetariane hanno deciso, arbitrariamente e con presunzione, senza nemmeno consultare medici o esperti nutrizionisti, di somministrare addirittura bevande ricavate dalla semplice bollitura di mandorle, credendo di poterli far crescere egualmente senza procurare loro alcun danno. Abbiamo purtroppo sentito notizie di bambini in tenera età, per i quali, a causa di questa improvvida e inappropriata dieta alimentare, si è reso necessario il ricovero in ospedale per gravi carenze alimentari (spesso rilevate anche grazie all'intervento e alle tempestive denunce dei pediatri). Si tratta di bambini letteralmente denutriti, messi in pericolo di vita da incauti genitori che hanno deciso di seguire e far seguire un movimento filosofico basato su uno stile di vita fondato sul rifiuto di ogni forma di sfruttamento degli animali.
  Le pubbliche autorità hanno il dovere di intervenire soprattutto e ogni volta che vi sia il pericolo di vedere compromesse la vita e la salute di un minore, di un bambino. La stessa Costituzione impone ai genitori di mantenere i figli, tutela la salute come diritto fondamentale di ciascun individuo e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù prescrivendo alle istituzioni della Repubblica di favorire gli istituti necessari a tale scopo. Pertanto, partendo proprio dal dettato costituzionale in materia di salute e di tutela dei cittadini e dei minori, questa proposta di legge ha il fine di stigmatizzare definitivamente le condotte alimentari incaute e pericolose imposte dai genitori, o da chi ne eserciti le funzioni, a danno dei minori di età.
  Poiché v'è purtroppo in ciò molta superficialità, che inevitabilmente ricade su chi non ha colpe e non ha la possibilità di decidere liberamente, è opportuno integrare la normativa apprestando per costoro un'apposita tutela, anche in sede penale.
  Nel caso dell'imposizione di una dieta alimentare vegetariana o vegana a fanciulli o adolescenti, si constaterà d'ordinario nel genitore o nel soggetto avente responsabilità sul minore l'oggettiva lesività dell'azione, anche se derivante dalla persuasione soggettiva di meglio provvedere con ciò alla salute e al benessere del minore stesso. Pertanto, sarebbe opportuno assimilare tale condotta a quella del reato di maltrattamenti in famiglia, atteso che, se pure questa non rivesta l'intenzione criminosa di sottoporre i soggetti passivi a una serie di sofferenze fisiche e morali, le conseguenze che ne derivano non sono certamente meno dannose.
  Allo scopo di esprimere il disvalore di una condotta la cui pericolosità non deve essere sottovalutata, la presente proposta di legge è pertanto volta a introdurre una disposizione penale speciale che, in funzione prevalentemente monitoria e preventiva, ponga limite a comportamenti i quali – pur in assenza di una consapevole volontà di violare i doveri di mantenimento e di cura dei figli che incombono a ogni genitore – importano concreto pericolo di nuocere all'equilibrata crescita del fanciullo. Essa non pregiudica in alcun modo né interferisce con le misure di tutela del minore che il giudice può sempre adottare in base agli articoli 330 del codice civile, il quale disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, e 333 del medesimo codice, il quale consente provvedimenti diversamente graduati e revocabili nei casi meno gravi di condotta pregiudizievole del genitore.
  Si propone pertanto l'introduzione di due speciali disposizioni, da collocare come articoli 572-bis e 572-ter nel libro secondo, titolo XI, capo IV, del codice penale, le quali sanzionino l'imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita di un minore.
  La fattispecie si verifica nel caso in cui il soggetto titolare della responsabilità genitoriale o al quale il minore sia comunque affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia imponga o – anche senza ricorrere a forme di costrizione – adotti nei confronti del minore stesso una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la sua crescita sana ed equilibrata. Il bene giuridico tutelato è dunque la salute del minore nell'età dello sviluppo e la norma mira a sanzionare una condotta che – sulla base delle valutazioni mediche richiamate – si stima astrattamente idonea a metterne in pericolo l'integrità.
  L'articolo 572-ter prevede un'aggravante nei casi in cui le condotte previste dall'articolo 572-bis siano adottate nei confronti di minori di anni 3.
  La formulazione della norma non contempla le motivazioni della condotta, essendo irrilevante – in ragione della natura del bene giuridico tutelato – se essa sia fondata su opinioni filosofiche o credenze dogmatiche. La disposizione non è infatti concepita per discriminare fenomeni di natura filosofica o religiosa né per limitare la libertà garantita in tali ambiti, ma esclusivamente per tutelare i minori rispetto a un fatto – considerato nella sua oggettività – comportante conseguenze pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di essi nell'età della crescita.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:

   «Art. 572-bis. – (Imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita di un minore). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 572, impone o adotta nei confronti di un minore degli anni sedici, sottoposto alla sua responsabilità genitoriale o a lui affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata del minore stesso è punito con la reclusione fino a un anno.
   Se dal fatto previsto dal primo comma deriva al minore una malattia o una lesione personale permanente, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni; se deriva la morte del minore, la pena è della reclusione da quattro a sei anni.
   Art. 572-ter. – (Circostanza aggravante). – Le pene di cui all'articolo 572-bis sono aumentate di dodici mesi qualora le condotte ivi sanzionate siano adottate nei confronti di minori di anni tre».