FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 3    
                      Articolo 4  
                    Articolo 4                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 687-2155-2249-A

PROPOSTA DI LEGGE

687

d'iniziativa dei deputati
DELRIO, BOSCHI, LEPRI, LUPI, MARTINA, CARNEVALI, ROTTA, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI, DE MARIA, FIANO, MORANI, PEZZOPANE, VISCOMI, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, ANNIBALI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BONOMO, BRAGA, CANTINI, CARÈ, CIAMPI, CRITELLI, DAL MORO, D'ALESSANDRO, DE LUCA, DE MENECH, DEL BARBA, DEL BASSO DE CARO, DI GIORGI, MARCO DI MAIO, ERMINI, FASSINO, FRAGOMELI, FRANCESCHINI, FREGOLENT, GADDA, GARIGLIO, GIACHETTI, INCERTI, LA MARCA, LOTTI, MADIA, GAVINO MANCA, MANCINI, MARATTIN, MELILLI, MICELI, MOR, MORETTO, MORGONI, ROMINA MURA, NAVARRA, NOBILI, NOJA, ORFINI, PAITA, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, ROSSI, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, TOPO, UNGARO, VAZIO, VERINI, ZARDINI, ROSATO, SCALFAROTTO, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TROIANO

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi

Presentata il 4 giugno 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

2155

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, CARFAGNA, PALMIERI, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CARRARA, CASSINELLI, D'ATTIS, D'ETTORE, FIORINI, GIACOMONI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MILANATO, MUGNAI, MULÈ, MUSELLA, NAPOLI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, RAVETTO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SCOMA, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA

Disposizioni concernenti la concessione di un assegno mensile per ogni figlio a carico, per il sostegno della famiglia e della natalità

Presentata il 9 ottobre 2019

e

2249

d'iniziativa dei deputati
LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, BITONCI, DI MURO

Delega al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno della natalità e della famiglia

Presentata l'11 novembre 2019

(Relatore: LEPRI)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 30 giugno 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 687. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 2155 e 2249 si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminata la proposta di legge n. 687, adottata dalla XII Commissione (Affari sociali) come testo base nella seduta del 13 novembre 2019, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 7 commi, presenta interventi volti al riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e di quelle per la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che i benefìci previsti dal provvedimento e richiamati dalla precedente lettera a) siano concessi «in forma di detrazione fiscale ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro»; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 340 del 2007, ha censurato l'inserimento di princìpi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;

   alla successiva lettera f) potrebbe risultare opportuno specificare che la carta acquisti a cui si fa riferimento è quella prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008;

   alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe richiamata la denominazione completa del premio previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016, vale a dire «premio alla nascita o all'adozione di minore»;

   il principio di delega di cui alla successiva lettera n) potrebbe risultare eccessivamente generico, non disponendo alcuna ulteriore specificazione su come attuare il previsto «progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro»;

   le lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 3 fanno ricorso a due termini stranieri (rispettivamente baby parking e baby sitting) che non appaiono essere divenuti di uso comune, in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 4, lettera m),della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; si rileva che uno dei termini (baby sitting) è però già utilizzato nella normativa: si veda l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012;

   alla medesima lettera f) andrebbe richiamata la denominazione completa del voucher previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, vale a dire «voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati»;

   al comma 2 dell'articolo 4, poiché la delega consente l'adozione di più decreti legislativi, appare opportuno specificare che il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi decorrerà dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 – che dispone l'eliminazione del cosiddetto «bonus bebé» – potrebbe risultare opportuno richiamare anche l'articolo 23-quater, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 119 del 2018, che ha esteso il bonus anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare;

   alla successiva lettera p), occorre fare riferimento, oltre che al reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, anche al reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge n. 4 del 2019;

   alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 potrebbe risultare opportuno fare riferimento anche al rifinanziamento del voucher istituito dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, operato con l'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 208 del 2015;

  ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

    a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera e), in modo da non lasciare al Governo, in quanto legislatore delegato, la scelta tra l'attribuzione dei benefìci in forma di detrazione fiscale o di erogazione di una somma in denaro;

    ad aggiungere, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «data di entrata in vigore» le seguenti: «di ciascuno»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa ad aggiungere, all'articolo 2, comma 1, lettera p), dopo le parole: «decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147» le seguenti: «e di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»; conseguentemente si provveda anche, alla medesima lettera, a sopprimere dopo le parole: «integrazione nell'applicazione delle» la seguente: «due».

  Il Comitato osserva inoltre quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 1, comma 2, lettera f); 2, comma 1, lettere l) e n), e 3, comma 1, lettere a) e f);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, nei termini esposti in premessa, l'articolo 2, comma 1, lettera h), e 3, comma 1, lettera f).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 687, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 2155 e C. 2249;

   evidenziato come la proposta di legge in esame, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il contenuto della proposta di legge in esame appaia prevalentemente riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;

   rilevato altresì come, per alcuni profili, in particolare per i princìpi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 2, comma 1, lettere b), e-bis) e p), assuma rilievo anche la materia delle «politiche sociali», attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   evidenziato come vada pertanto valutata l'opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale enumera i princìpi e criteri direttivi specifici di delega, valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'alinea, laddove si fa riferimento a un decreto legislativo da adottare ai sensi della medesima delega, di uniformare la formulazione della disposizione con quella dell'articolo 1, comma 1, laddove si fa invece riferimento all'adozione di «uno o più decreti legislativi» e con quella dell'articolo 1, comma 2, alinea, laddove si fa riferimento all'adozione di «decreti legislativi»;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 687 Delrio e abbinate, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, come risultante dagli emendamenti approvati;

   condivisa la finalità del provvedimento, che, in stretta connessione con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno (il cosiddetto «family act»), è volto a rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso la razionalizzazione e l'unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari e con l'obiettivo di incentivare, nell'ambito degli stessi, una razionale ripartizione dei carichi di lavoro domestici e di cura;

   considerato che, per il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 1 dispone una specifica delega al Governo, da esercitare secondo i princìpi e i criteri direttivi elencati al comma 2: accesso all'assegno per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività (lettera a)); modulazione dell'ammontare dell'assegno sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell'età dei figli a carico e di possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera b)); possibilità di differenziare il computo dell'assegno ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate (lettera c)); compatibilità dell'assegno con la percezione del Reddito di cittadinanza (lettera d)); sterilizzazione dell'assegno ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni in favore dei figli con disabilità (lettera e)); ripartizione dell'assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori (lettera f)); concessione dell'assegno in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera g)); monitoraggio dell'attuazione e verifica degli effetti del beneficio attraverso l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative (lettera h));

   rilevati gli ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega indicati dall'articolo 2: assegno per ciascun figlio minorenne a carico, maggiorato per i figli successivi al secondo (comma 1, lettera a)); assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al ventunesimo anno di età, in presenza di determinate condizioni (comma 1, lettera b)); maggiorazione dell'importo dell'assegno mensile in ragione della disabilità del figlio (comma 1, lettera c)); conferma delle misure e degli importi vigenti in relazione agli altri familiari a carico (comma 1, lettera d)); possesso di precisi requisiti di cittadinanza o residenza, derogabili con decisione di una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, lettere e) e e-bis)); progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro (comma 1, lettera f)); abrogazione delle esistenti misure aventi le medesime finalità (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per i figli minori; assegno per il nucleo familiare) (comma 1, lettera g));

   preso atto che, ai sensi dell'articolo 2-bis, la copertura degli interventi introdotti dal provvedimento è realizzata nei limiti delle risorse rinvenienti dall'abrogazione degli istituti e delle misure vigenti e che, in caso di insufficienza di tali risorse, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino i finanziamenti occorrenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza il progetto di legge C. 687, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno ai figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione;

   rilevato che:

    la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

    per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali; si considerino ad esempio i princìpi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere b) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego), e-bis) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e p) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017); al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», di aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

TESTO
della proposta di legge n. 687

TESTO
della Commissione

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Art. 1.
(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali)

Art. 1.
(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali)

  1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e potenziare:

   a) le misure di sostegno economico per i figli a carico, secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2;
   b) le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, secondo i princìpi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3.

  1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

  2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 2 e 3, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

  2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;

   a) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di sostegno del reddito;

   Vedi lettera e)

   b) i benefìci concessi ai sensi del comma 1, lettera a), non sono considerati per la richiesta delle altre misure di sostegno del reddito, ma sono considerati per il calcolo dei medesimi benefìci;

   c) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), si applicano facendo riferimento al genitore con il reddito più elevato e sono progressivamente ridotti fino all'azzeramento quando il suddetto reddito superi 100.000 euro annui lordi;

   d) i benefìci di cui al comma 1, lettera b), si applicano facendo riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;

   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;

   Vedi lettera a)

   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;

   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;

   e) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in forma di detrazione fiscale ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
   f) i benefìci di cui al comma 1, lettera b), sono erogati mediante la carta acquisti;

   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

   g) individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi di cui al comma 1.

   h) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni di tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1.

  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile informa le famiglie sui benefìci previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 2.
(Assegno unico per i figli a carico)

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità; si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza;

   a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;

   b) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità;

   b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);

   d) identica;

   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

    1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

    3) vivere con i figli a carico in Italia;

    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

   f) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera e) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

   Vedi lettera n)

   g) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro;

   h) soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3.

   e) eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1)

   f) eliminazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e degli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2)

   g) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1)

   h) eliminazione dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2)

   i) soppressione del Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4)

   l) eliminazione del premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   Vedi articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3)

   m) individuazione delle misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;

   n) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro;

   Vedi lettera g)

   o) adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

   p) coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione delle due misure;

   q) destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefìci di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) a copertura degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

   a) dalla soppressione delle seguenti misure:

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera g)

    1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera h)

    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera l)

    3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera i)

    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera e)

    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   Vedi articolo 2, comma 1, lettera f)

    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.
(Dote unica per i servizi a favore
dei figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  Soppresso

   a) istituzione di una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato;

   b) concessione in forma ridotta della dote di cui alla lettera a) per i figli a carico dopo il compimento del terzo anno di età e sino al compimento del quattordicesimo anno di età;

   c) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) possesso da parte del beneficiario di un'idonea documentazione fiscale rilasciata dal soggetto che eroga il servizio; erogazione del beneficio e rendicontazione dei servizi effettuate per via telematica attraverso una dote unica digitale;

   e) eliminazione delle detrazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese per la frequenza alle scuole dell'infanzia;

   f) eliminazione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   g) eliminazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   h) destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefìci di cui alle lettere e), f) e g) alla copertura degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 4.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

Art. 5.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

  1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.