FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 622-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GOLINELLI, COLLA, ARESTA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BURATTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, CHIAZZESE, COLMELLERE, COMAROLI, CORDA, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DEL MONACO, D'INCÀ, DONINA, ERMELLINO, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GALANTINO, GASTALDI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, IORIO, IOVINO, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MOLINARI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, RIZZO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, TARANTINO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZANOTELLI, ZÓFFILI, ZORDAN

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino

Presentata l'11 maggio 2018

(Relatore: FERRARI)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 9 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

   rilevato come l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, individuata nella data del 26 gennaio di ciascun anno, intenda tenere vivo il ricordo dell'eroismo dimostrato dagli alpini in occasione della battaglia di Nikolaevka, combattuta il 26 gennaio 1943, e di tramandare alle nuove generazioni «i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato»;

   evidenziato come l'articolo 3 della proposta di legge precisi che l'istituenda ricorrenza non è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949;

   rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica richieda, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appaia dunque riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere alle attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    appare comunque necessario precisare, agli articoli 2 e 4, comma 1, che le attività ivi disciplinate hanno carattere facoltativo e possono essere promosse dalle amministrazioni interessate, al fine di assicurare in ogni caso che esse risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5;

    appare altresì necessario, al medesimo articolo 4, comma 1, in relazione al coinvolgimento delle istituti scolastici di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli alpini, espungere il riferimento all'assenza di «oneri a carico del proprio bilancio», giacché tali attività rientrano nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, rinviando comunque all'autonomia dei medesimi istituti scolastici l'adozione delle predette iniziative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «possono promuovere e organizzare»;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 622 Golinelli, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   apprezzate le finalità del provvedimento, in particolare la promozione dei valori che incarnano gli alpini con riferimento all'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, e considerato, quindi, l'alto valore educativo, sociale e culturale che potrà assumere l'istituenda «Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

   rilevato che:

    l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appare dunque riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

    con riferimento all'articolo 4, concernente il coinvolgimento delle scuole nelle iniziative celebrative di cui all'articolo 2, possono assumere rilievo anche le materie «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

  1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato.

  Identico.

Art. 2.

Art. 2.

  1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli alpini.

  1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli alpini.

  2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.

Art. 3.

Art. 3.

  1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino».

  1. In considerazione dell’alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.

Art. 5.

Art. 5.

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Identico.