FRONTESPIZIO

PARERI
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Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 395-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, BELOTTI, CARBONARO, CASA, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO, TESTAMENTO, TORTO, TUZI, VILLANI

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

Presentata il 27 marzo 2018

(Relatore: LATTANZIO)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 7 marzo 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 395 Gallo, recante modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ricerca scientifica e tecnologica», affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente;

   evidenziato altresì come, in tale quadro, la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» e come «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, la quale dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI, società concessionaria del «servizio pubblico generale radiotelevisivo», il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento alla RAI in quanto società concessionaria del «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», armonizzando la formulazione della norma con la nozione di tale servizio contenuta nell'articolo 49, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

   b) ancora con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come si dovrebbe innestare il concerto del Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella procedura di adozione del nuovo contratto nazionale di servizio, atteso che, ai sensi delle previsioni vigenti, tale contratto è stipulato con la RAI dal Ministero dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale, inserendo un nuovo articolo 42-bis nella legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota almeno pari al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto di riprodurla, distribuirla o metterla a disposizione gratuitamente al pubblico successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo «un ragionevole periodo di tempo» dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito), «comunque non superiore» a sei mesi, per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a un anno, per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in maniera univoca il termine a partire dal quale l'autore è legittimato – dopo la prima pubblicazione da parte dell'editore – a riprodurre, distribuire o mettere a disposizione gratuitamente l'opera, ovvero di demandare l'individuazione di tale termine ad un atto secondario.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 395 Gallo, recante modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica;

   considerato che il testo in esame è volto, tra l'altro, a recepire le indicazioni della raccomandazione della Commissione (UE) n. 2018/790, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione;

   rilevato che la richiamata raccomandazione prevede, tra l'altro, che gli Stati membri garantiscano che le informazioni sugli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica siano pubblicate per promuovere la trasparenza del mercato e la concorrenza leale, senza pregiudicare la protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate;

   considerato che la stessa raccomandazione stabilisce, inoltre, che gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare politiche chiare per adeguare, sul piano dell'informazione scientifica, il sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori, il sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori e i sistemi di valutazione per gli istituti che svolgono attività di ricerca, prevedendo, in particolare, che il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando la condivisione precoce e l'accesso aperto alle loro pubblicazioni e ad altri risultati di ricerca;

   rilevato che il processo di unificazione delle banche di dati in cui inserire le pubblicazioni a carattere scientifico dovrebbe comprendere anche quelle delle regioni, finanziate con fondi pubblici, e che l'attività della Commissione scientifica per la divulgazione dell'informazione scientifica dovrebbe coordinarsi con i ministeri e le regioni per la verifica effettiva dei risultati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nella proposta di legge in esame, in attuazione della raccomandazione della Commissione (UE) n. 2018/790, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, disposizioni volte a:

    a) garantire che le informazioni sugli accordi conclusi tra enti pubblici o gruppi di enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica siano rese pubbliche;

    b) prevedere che il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando la condivisione precoce e l'accesso aperto alle loro pubblicazioni e ad altri risultati di ricerca.

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Art. 1.

Art. 1.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al comma 2:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    1) all'alinea, dopo le parole: «adottano, nella loro autonomia» sono inserite le seguenti: «e a fini non commerciali» e le parole: «che abbiano almeno due uscite annue» sono soppresse;

   «2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:

    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente;»;

   «a) al momento della prima pubblicazione, oppure

    3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro sei mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e dodici mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali»;

   «b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali»;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

  Soppressa

   «2-ter. È nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera a), ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi. Il contratto di edizione è altresì nullo se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b), hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni con modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati gestite, rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali;

   b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche di dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi software. Il decreto individua altresì il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;

   c) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca»;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   c) identico:

   «3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica a favore della collettività, da trasmettere attraverso il canale radiotelevisivo pubblico. La trasmissione relativa all'informazione culturale e scientifica deve essere prevista all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

   «3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, i pareri del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

   e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «4-sexies. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è incrementato di 174,11 milioni di euro per l'anno 2020”.

   4-septies. Alla copertura dell'onere recato dal comma 4 si provvede:

   a) quanto a un milione di euro per l'anno 2019, a valere su quota parte delle risorse iscritte, per il medesimo anno 2019, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in ragione dei tempi effettivi delle assunzioni ivi previste;

   b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 4-sexies;

   c) quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

   «Art. 42-bis.1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

   2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle».