FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3591

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(GELMINI)

con il ministro della giustizia
(CARTABIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Presentato il 4 maggio 2022

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
  Il decreto-legge contiene norme d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. In particolare, per gli elettori positivi al virus SARS-CoV-2, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono esplicite modalità operative e di sicurezza che consentono anche a tali soggetti di poter prender parte attiva alle consultazioni. Sotto tale profilo, le norme ora adottate riprendono quanto già previsto per le elezioni 2021 con il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144.
  Il 12 giugno 2022 si svolgeranno, dunque, cinque referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione per l'abrogazione di leggi o atti aventi valore di legge, le cui richieste sono state dapprima ritenute legittime con distinte ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e successivamente ammesse dalla Corte costituzionale con distinte sentenze del 16 febbraio-8 marzo 2022, ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Al riguardo, si fa presente che mentre lo svolgimento dei referendum abrogativi interessa, ovviamente, l'intero corpo elettorale nazionale – più di 51.500.000 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali – i comuni interessati al voto amministrativo nella primavera 2022 sono complessivamente 980; i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia, di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo). In particolare, nelle regioni a statuto ordinario sono interessati 757 comuni, mentre nelle regioni a statuto speciale andranno al voto 33 comuni nel Friuli Venezia Giulia, 120 comuni in Sicilia, un comune nel Trentino-Alto Adige, 4 comuni in Valle d'Aosta e 65 comuni in Sardegna. In autunno si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia e andrà al voto un comune nel Trentino-Alto Adige. Parimenti in autunno si terranno le elezioni amministrative in 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
  Il decreto-legge è composto di 9 articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L'articolo 1 (Operazioni di votazione), analogamente a quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 117 del 2021, detta speciali disposizioni in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, stabilendo che la deposizione delle schede votate sia effettuata nelle rispettive urne direttamente dall'elettore. La vigente disciplina prevede che tale adempimento sia effettuato dal Presidente del seggio (cfr. l'articolo 49, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e l'articolo 58, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, applicabile ai referendum in virtù del rinvio operato dall'articolo 50 della legge n. 352 del 1970).
  Con l'articolo in esame l'inserimento della scheda nell'urna viene riservato al singolo elettore proprio nella prospettiva di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia.
  L'articolo 2 (Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022), detta norme per lo svolgimento contestuale del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque referendum abrogativi summenzionati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgono nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23. Anche nelle regioni a statuto speciale – che hanno competenza esclusiva nella disciplina giuridica e nell'organizzazione delle elezioni amministrative nei rispettivi comuni – le specifiche disposizioni regionali consentono di individuare la data del voto in abbinamento con la data fissata per i referendum. Tuttavia, la normativa vigente non disciplina lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto e scrutinio di consultazioni elettorali e referendarie e, a seconda che si tratti di elezioni o di referendum, sono differenti le disposizioni applicabili in materia di composizione dei seggi e di onorari dei componenti dei seggi stessi. In particolare, mentre per le consultazioni elettorali il numero complessivo dei componenti dei seggi è di sei (un presidente, un segretario e quattro scrutatori), per i referendum il numero complessivo è di cinque (un presidente, un segretario e tre scrutatori), a meno che il seggio non debba raccogliere il voto referendario in luoghi di cura o a domicilio, nel qual caso verrebbe integrato con un quarto scrutatore. Anche i compensi per i componenti dei seggi, come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono diversi e diversa è la disciplina generale sul funzionamento dei seggi elettorali a seconda che si tratti di referendum, per i quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o di elezioni amministrative, per le quali trovano invece applicazione le disposizioni del relativo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Pertanto, l'articolo 2 del provvedimento in esame, nel prevedere il caso di contemporaneo svolgimento dei cinque referendum abrogativi e del primo turno delle elezioni amministrative – anche qualora disciplinate da leggi regionali – stabilisce che per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i referendum, ossia quelle di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Lo stesso articolo dispone inoltre che, nei comuni dove si svolgono anche le elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai loro componenti sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni amministrative, mentre resta ferma l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70 del 1980, a seconda dei tipi di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Per la quantificazione dei relativi oneri si fa rinvio alla relazione tecnica. La norma disciplina poi l'ordine di scrutinio, prevedendo che – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e che siano rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Si dispone infine che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato – che sostiene le spese per lo svolgimento dei referendum – e gli altri enti interessati, restando sostanzialmente a carico dei comuni le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali.
  L'articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera) introduce, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – analogamente a quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 117 del 2021 – una disciplina speciale per la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la raccolta del voto dei malati di COVID-19 in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.
  Si dispone infatti l'istituzione, nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie, di seggi speciali che, nei comuni ove non siano presenti strutture sanitarie con reparti COVID-19, opereranno per la raccolta domiciliare del voto. Tale previsione ha il fine di consentire l'esercizio del diritto di voto nei comuni in cui non vi siano le sezioni ospedaliere, in quanto è presumibile che la campagna vaccinale consoliderà, anche nei prossimi mesi, la positiva tendenza, già registrata, di riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri, con la connessa esigenza di adottare le modalità alternative di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.
  Il comma 1 incide sulla disciplina per l'esercizio del voto nelle strutture ospedaliere.
  Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta sia allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In questi casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, opera, ai soli fini della raccolta del voto, un seggio speciale (composto da un presidente e da due scrutatori), ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tale seggio opera anche negli ospedali e nelle case di cura con un numero di posti letto compreso tra 100 e 199 (articolo 9, comma 1, della legge n. 136 del 1976). I compiti del seggio speciale, anche in questo caso, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più consultazioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.
  In particolare, la disposizione in esame prevede che:

   a) sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). L'intervento normativo comporta pertanto la trasformazione dei seggi speciali in sezioni ospedaliere, ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a condizione che nelle strutture sanitarie vi siano reparti COVID-19; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l'aumento del numero dei componenti del seggio speciale – che passano da tre a sei – e delle relative funzioni, in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono, oltre che le operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate [lettera a)];

   b) ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 è abilitata – tramite i seggi speciali appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 – alla raccolta del voto domiciliare degli elettori positivi al virus SARS-CoV-2, in trattamento domiciliare o in isolamento, che ne faranno richiesta, nonché dei ricoverati in reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da tre membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriranno nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme con quelli raccolti nella struttura sanitaria (lettera b)];

   c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b) – che provvederanno alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1 – sono impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie [lettera c)].

  Il comma 2 prevede poi che, in caso di accertata impossibilità di costituire la sezione elettorale ospedaliera e i seggi speciali, il sindaco può nominare componenti dei medesimi, previo consenso degli interessati, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
  Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari. Con riferimento al personale delle USCAR, si precisa che tali unità sono state previste dall'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi assorbito nell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – che, nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza del COVID-19, ha integrato gli strumenti per la gestione dell'emergenza sanitaria sul piano dell'assistenza territoriale – con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, videoconsulto, visite domiciliari) i pazienti affetti da sospetto o accertato COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha abrogato il comma 4 del citato articolo 4-bis, che limitava l'operatività delle USCAR alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. È disposto poi, con un ultimo periodo, che, ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, iscritti nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti dei seggi. La norma intende così assicurare l'istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta del voto dei soggetti in isolamento domiciliare a causa del COVID-19.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle USCAR designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario.
  Il comma 4 stabilisce che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
  Ai sensi del comma 5, in caso di accertata impossibilità della costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
  Il comma 6 prevede che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi secondo quanto previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  Il comma 7 dispone che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, aumentato del 50 per cento.
  Il comma 8 autorizza la spesa per la vigilanza delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a).
  L'articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)reca – analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2021 per le consultazioni elettorali dello scorso anno – anche per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.
  Il comma 1 prevede che tali elettori sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  Il comma 2 disciplina la procedura occorrente ai fini dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, stabilendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

   a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  Ai sensi del comma 3, l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

   a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio, qualora nel comune di residenza sia ubicata una struttura ospedaliera che ospita reparti COVID-19;

   b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, qualora nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19.

  Il comma 4 prevede che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provveda a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, entro il giorno antecedente la data della votazione:

   a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, con riferimento ai comuni nei quali sono ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19;

   b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 sia raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, assicurando con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 stabilisce, infine, che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni del decreto-legge si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022. Identica disposizione è stata prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 117 del 2021 anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  L'articolo 5 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza) istituisce, con il comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di disinfezione e pulizia dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del medesimo fondo. Si precisa che identica disposizione è stata introdotta per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 117 del 2021, il quale, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria disinfezione e pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale.
  Il comma 2 dispone che le operazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali stabilite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, in analogia a quanto già previsto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 117 del 2021, conformemente al quale il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno sottoscritto – rispettivamente in data 24 e 25 agosto 2021 – un apposito protocollo. Quel protocollo prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'aerazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi, per i quali si prescriveva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata disinfezione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Per l'anno 2021 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza COVID-19, le cui funzioni, come è noto, sono cessate a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per l'anno 2022 si prevede che i dispositivi in questione siano messi a disposizione dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19. In tal senso, è stato quantificato in linea di massima il fabbisogno complessivo di tali dispositivi – comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti – per un complessivo onere di euro 6.581.265,47.
  Ai sensi del comma 3, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  L'articolo 6 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale), al comma 1, prevede che per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
  Il comma 2 deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendo che, per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, dove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e quindi la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.
  In merito al comma 3 deve rappresentarsi quanto segue.
  L'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha istituito il Fondo per il voto elettronico, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
  Il successivo comma 628 – come modificato dall'articolo 2, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 – ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la definizione delle «modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».
  Con il suddetto decreto ministeriale, adottato il 9 luglio 2021, sono state, tra l'altro, approvate le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, predisposte da un apposito gruppo di lavoro interministeriale composto da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e dell'Ufficio del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  In particolare, il decreto ha delineato un percorso graduale, prevedendo una prima fase di simulazione (in zone limitate, nelle quali il voto elettronico viene espresso in parallelo a quello tradizionale, senza avere valore giuridico), seguita da una seconda fase di sperimentazione, con il voto elettronico che si sostituisce a quello cartaceo.
  In seguito, l'articolo 38-bis, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ha integrato l'articolo 1, commi 627 e 628, della legge n. 160 del 2019, disponendo sia che il Fondo ha lo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale anche per le elezioni regionali e amministrative, sia che le norme del citato decreto «si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022».
  In stretta attuazione di tale ultima disposizione, il 21 ottobre 2021 è stato emanato un decreto integrativo del precedente, firmato anch'esso dal Ministro dell'interno e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  Successivamente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del 9 luglio 2021, il Ministero dell'interno ha proceduto all'elaborazione dello studio di fattibilità e requisiti tecnici del sistema di voto elettronico, sottoponendolo alle valutazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista dal medesimo articolo 7, comma 2.
  Si è tenuta, nell'occasione, una serie di riunioni tecniche tra le suddette amministrazioni, nel corso delle quali, tuttavia, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici.
  Sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale. Emerge, dunque, l'esigenza di procedere ad una approfondita attività di valutazione dei rischi, che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento.
  Risulta, quindi, necessario prevedere che le disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico si applichino a partire dal prossimo anno.
  Per quanto concerne l'articolo 7 (Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), va evidenziato che la vigente normativa (legge 27 dicembre 2001, n. 459) concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero prevede che tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali siano svolti a cura della corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero. Ciò comporta oneri non più sostenibili, non solo per l'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo della corte di appello, ma anche per le difficoltà di ordine logistico legate all'individuazione di spazi idonei a consentire la costituzione di un rilevante numero di seggi e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Infatti, la sola struttura a tal fine individuata in Roma è rappresentata dal Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, che tuttavia presenta gravi problematiche di sicurezza e di agibilità e versa in stato di grave degrado, in quanto sostanzialmente dismesso. Già in passato l'enorme carico di lavoro connesso con lo scrutinio contemporaneo in una sola giornata di tutte le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero ha comportato gravi problemi logistici e di sicurezza, anche in considerazione delle defezioni del personale addetto ai seggi, in parte dovute alla difficoltà di raggiungere il Centro per le congestioni stradali verificatesi.
  Nel corso degli anni il numero degli elettori è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei referendum del 2003 (prima applicazione della legge n. 459 del 2001) agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022.
  Tanto la corte di appello di Roma quanto la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati hanno segnalato le gravi disfunzioni generate dal sistema attualmente vigente. La seconda, in particolare, ha rappresentato l'opportunità di anticipare al mercoledì precedente la data delle elezioni (in luogo del giovedì) il termine entro cui le buste contenenti i voti devono giungere presso i consolati, e di attribuire a quattro diverse corti di appello le quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, in modo da suddividere il carico di lavoro tra più uffici giudiziari, che potrebbero adottare misure organizzative più efficaci (nota prot. 2020/0017307/GEN/PI del 2 settembre 2020).
  È quindi indispensabile intervenire con urgenza al fine di ovviare a tale situazione, che si è rivelata tale da mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Si è così ritenuto di distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra più corti di appello, mantenendo tuttavia ferme le previsioni secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere a Roma: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non dispone infatti di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, mentre la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei. Sarà dunque cura dei funzionari dell'Ufficio elettorale centrale prendere in carico i plichi e quindi smistarli tra le corti di appello che dovranno procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali vere e proprie.
  Quanto a queste ultime, si sono individuate le sedi di Napoli, Firenze, Bologna e Milano in quanto città sedi di corti di appello di adeguate dimensioni, munite di aeroporto e ben collegate con Roma tramite autostrade e reti ferroviarie ad alta velocità e in cui risultano essere disponibili adeguate strutture logistiche destinate ad ospitare lo svolgimento delle operazioni, tanto che alcune di esse sono state individuate quali sedi di esame in occasione del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale del 29 ottobre 2019, le cui prove scritte si sono svolte nel luglio 2021.
  L'articolo 7, comma 1, interviene quindi sull'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, al quale aggiunge quattro commi volti a costituire i quattro uffici decentrati per la circoscrizione Estero, di cui si è detto, e a suddividere tra questi le ripartizioni della circoscrizione Estero.
  Si è, inoltre, previsto (capoverso 1-bis) che questi siano composti da tre magistrati, anziché da sei come l'Ufficio centrale di Roma, in considerazione dei minori compiti assegnati agli uffici decentrati, limitati alle operazioni di spoglio. Si è inoltre previsto (capoverso 1-ter), al fine di agevolare il lavoro degli uffici, che per le operazioni demandate all'Ufficio centrale e agli uffici decentrati le corti di appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto.
  Fermo restando che tutte le attività precedenti e successive allo spoglio delle schede rimarranno concentrate presso l'Ufficio centrale di Roma, si è ritenuto necessario suddividere la ripartizione Europa, ben più numerosa delle altre, tra le sedi decentrate di Milano, Bologna e Firenze (capoverso 1-quater); trattandosi di sedi molto vicine tra loro, risulta anche possibile ovviare con relativa facilità a eventuali errori di smistamento dei plichi. A questo scopo, si è previsto (capoverso 1-quinquies) che con il decreto ministeriale attualmente previsto dall'articolo 7 del regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, con il quale entro il 31 gennaio di ogni anno viene pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, i singoli Stati afferenti alla ripartizione Europa vengano assegnati all'uno o all'altro ufficio suddividendo il numero dei cittadini – e quindi dei seggi – in maniera omogenea tra le sedi, in modo che sia possibile tenere conto di mutamenti demografici che nel corso degli anni possano alterare i rapporti tra gli Stati stessi senza dover necessariamente intervenire con ulteriori modifiche normative. In considerazione del numero dei seggi da istituire, poi, si è previsto di mantenere ferma l'assegnazione della ripartizione America meridionale (quella di maggiori dimensioni, una volta suddivisa tra tre sedi la ripartizione Europa) all'Ufficio centrale di Roma e di attribuire alla sede di Napoli le ripartizioni America settentrionale e centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide.
  Il comma 2 aggiunge all'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 la previsione secondo cui, una volta ricevuti i plichi provenienti dall'estero, l'Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni (o dagli Stati) di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per i relativi servizi di scorta.
  I commi 3 e 4 apportano agli articoli 13 e 14 mere modifiche lessicali per adeguare il dato normativo all'introduzione degli uffici decentrati.
  Il comma 5 interviene sull'articolo 15 della suddetta legge, prevedendo che al termine delle operazioni elettorali gli uffici decentrati debbano inviare i verbali dei seggi all'ufficio centrale, affinché questo possa svolgere le attività volte all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
  Il comma 6 apporta al citato regolamento attuativo le modifiche conseguenti, prevedendo, in particolare, che all'individuazione delle soluzioni logistiche e alla nomina dei componenti dei seggi partecipino anche i comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Si prevede, inoltre, innovando la disposizione vigente (articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003), che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei ove collocare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.
  Il comma 7 interviene sull'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che le amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese; a tale scopo, con cadenza triennale, entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, viene determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.
  La norma vigente non contempla il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale gestisce attraverso gli uffici della rete diplomatica e consolare le operazioni che consentono l'esercizio del diritto di voto da parte dei connazionali all'estero. La disposizione in esame, considerati l'aumento degli elettori all'estero e la complessità nella gestione delle operazioni di voto all'estero, prevede che l'emanazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del decreto di assegnazione delle risorse alle amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali avvenga di concerto anche con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applichino alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, essendo necessario garantire agli uffici e alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici; conseguentemente, si prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge venga effettuata la suddivisione dei territori afferenti alla ripartizione Europa tra le tre sedi di Milano, Bologna e Firenze.
  Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum indetti con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022, al comma 9, riprendendo le analoghe disposizioni dettate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell'anno 2020, si è previsto:

   a) che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

   b) che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire;

   c) che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali è aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati.

  Il comma 10 autorizza la spesa necessaria per il funzionamento degli uffici decentrati di cui al comma 1, capoverso 1-bis, del medesimo articolo.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

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DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 48 della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di consentire lo svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre del 2022 contestualmente ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

  Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

  Considerata la necessità di assicurare, per l'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento;

  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Operazioni di votazione)

  1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

  1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3.
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

   a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

   b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

   c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

  2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
  5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
  6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.
  8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Articolo 4.
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

   a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

   a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

   a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.
(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
  2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
  3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

  1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
  2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.
  3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

  1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
   1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.
   1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

   a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

   b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

   c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

   1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».

  3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati».
  4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»;

   b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

  5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»;

   b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati».

  6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

   b) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» è aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo dopo le parole «Ufficio territoriale del Governo di Roma» sono aggiunte le seguenti: «, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;

    3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città»;

    4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»;

    5) al comma 6, le parole «di Roma» sono soppresse, e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

    6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

   c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

  7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.
  9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

   a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

   b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

   c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 4 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia