FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3423

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021

Presentato il 23 dicembre 2021

  Onorevoli Deputati! – Il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (cosiddetto «Trattato del Quirinale»), ha lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti.
  Tale cooperazione rafforzata è posta nel quadro di riferimento europeo, più volte ricordato nel testo a partire dal preambolo, nella prospettiva di impostare il rafforzato rapporto bilaterale tra Roma e Parigi come elemento di rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi.

1. Negoziazione e princìpi ispiratori del Trattato.

  Questo Trattato è il frutto di un lungo e complesso impegno negoziale, avviato nel dicembre 2020 con la trasmissione alla controparte francese di una proposta italiana di testo, redatta sulla base delle indicazioni giunte dalle amministrazioni italiane competenti. Il negoziato con la controparte francese è proseguito per tutto il 2021 sulla base di un coordinamento interministeriale ad amplissimo raggio, reso necessario dal livello di ambizione molto alto del Trattato e dall'ampiezza delle materie trattate, che abbracciano l'azione di governo nel suo complesso. Sotto il coordinamento della Direzione generale per l'Unione europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le diverse amministrazioni e, all'interno del medesimo Ministero, le altre Direzioni generali sono state consultate puntualmente sugli aspetti di rispettiva competenza, anche con una partecipazione diretta alle sessioni negoziali con la controparte francese.
  Il negoziato ha evidenziato un'ampia convergenza sulle priorità d'azione dei due Paesi e sull'opportunità di creare forme strutturate di consultazione particolarmente ambiziose. Tali forme strutturate di consultazione, adattate ai diversi contesti e alle già esistenti forme di dialogo, vedono diversi ambiti particolarmente qualificanti, come quelli relativi alle seguenti materie: affari esteri (che prevede un dialogo strutturato a più livelli, anche tra le rispettive rappresentanze diplomatiche presso Paesi terzi e le principali Organizzazioni internazionali); sicurezza e difesa (con un Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza al quale prendono parte i Ministri degli affari esteri e della difesa); giustizia e affari interni (con un meccanismo di concertazione rafforzata su asilo e migrazioni, forme di concertazione periodica in materia di sicurezza e consultazioni regolari tra i due Ministeri della giustizia); cooperazione economica e industriale (con un forum di consultazione, con distinti segmenti, tra il Ministero francese dell'economia e i Ministeri italiani dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per le parti di rispettiva competenza); trasporti (con la creazione di un dialogo strategico sui trasporti); istruzione, università e ricerca (con un incontro ministeriale biennale aperto a operatori pubblici e privati della ricerca). È previsto inoltre un Comitato di cooperazione frontaliera, con compiti consultivi e propositivi.

2. Contenuto del Trattato.

  Dal preambolo emerge la particolare vocazione del Trattato, che intende suggellare la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali e la volontà di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale. Il preambolo richiama innanzitutto i princìpi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull'Unione europea. Nel preambolo è inoltre riconosciuto che la pandemia di coronavirus ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione europea.
  L'articolo 1 (Affari esteri) impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale (in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea), anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.
  L'articolo 2 (Sicurezza e difesa) prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, in coerenza con gli obiettivi delle Organizzazioni internazionali cui l'Italia e la Francia partecipano:

   promuovere la cooperazione e gli scambi sia tra le proprie Forze armate sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo;

   consultarsi regolarmente sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica e coordinare ove possibile le rispettive posizioni;

   sviluppare la cooperazione nel settore dell'accrescimento di capacità d'interesse comune;

   rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza;

   rafforzare lo scambio di personale militare nonché le attività in atto nell'ambito della formazione e dell'addestramento nei settori della sicurezza e della difesa;

   facilitare il transito e lo stazionamento delle Forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio.

  L'articolo 3 (Affari europei) prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe (in particolare nei principali settori della politica economica europea) e favoriscano iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, sempre nell'ottica del rafforzamento delle Istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo.
  In base all'articolo 4 (Politiche migratorie, giustizia e affari interni), le Parti rafforzeranno la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea (basata sui princìpi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati membri), per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali, in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, e assicureranno un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone. Al fine di perseguire questi obiettivi, sono previsti incontri, a cadenza regolare, sia tra magistrati e operatori del diritto, sia tra rappresentanti delle rispettive Forze di polizia. L'articolo 4 prevede infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia.
  L'articolo 5 (Cooperazione economica, industriale e digitale) impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea.
  L'articolo 6 (Sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo) comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo (sostenere politiche per una piena parità tra uomini e donne, lottare contro tutte le discriminazioni, la povertà e l'esclusione sociale, combattere il dumping sociale e rafforzare la protezione delle persone vulnerabili) sia allo sviluppo sostenibile: ai più generici impegni di integrare la protezione del clima in tutte le politiche e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti si affiancano quelli più specifici di fare del Mediterraneo un mare pulito, di favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e di proteggere e promuovere le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea.
  L'articolo 7 (Spazio) riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in un quadro europeo. In particolare, le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico e a rafforzare la competitività dell'industria spaziale dei due Paesi, compresa quella concernente l'accesso allo spazio.
  L'articolo 8 (Istruzione e formazione, ricerca e innovazione), oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria (anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee), potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.
  Il Trattato prevede anche iniziative qualificanti e innovative, sulle quali si è acquisito a livello tecnico l'assenso delle amministrazioni competenti per materia, quali l'istituzione di un «servizio civile italo-francese» (articolo 9) e di un Comitato di cooperazione frontaliera (articolo 10).
  L'articolo 11 (Organizzazione) riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un Comitato strategico paritetico, al livello dei Segretari generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla presente relazione, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.
  L'articolo 12 (Disposizioni finali) prevede, infine, che il Trattato avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui ciascuna Parte comunica all'altra la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del Trattato medesimo.

ALLEGATO

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  In piena coerenza con il programma di Governo, il Trattato risponde all'opportunità di collocare le relazioni con la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato per rafforzarle attraverso un metodo e una prassi di consultazioni, che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito restino differenti.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione mediante legge formale per la ratifica degli accordi internazionali di natura politica.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6. Analisi della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non risultano elementi di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non si introducono nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Trattandosi di ratifica di un trattato, non è stata adottata la tecnica della novella.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  L'atto normativo non contiene disposizioni aventi la suddetta natura.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti atti successivi attuativi entro termini stabiliti dal Trattato.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

  La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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