FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3269

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

di concerto con il ministro della giustizia
(CARTABIA)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

e con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021

Presentato il 23 agosto 2021

  Onorevoli Deputati! — Il presente decreto-legge reca disposizioni d'urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto; si prevedono anche per gli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle consultazioni. Si considera che le norme in esame andranno a sostenere le procedure elettorali relative all'anno in corso, i cui termini sono stati prorogati dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e che si svolgeranno nella finestra temporale 15 settembre-15 ottobre 2021.
  Le norme ora adottate riprendono quanto già previsto per le elezioni 2020 con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Ai sensi del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, è previsto lo svolgimento, nella suddetta finestra temporale:

   delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4));

   delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), numero 1));

   delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2).

  Il decreto-legge è composto di 7 articoli.

  L'articolo 1 (Operazioni di votazione) dispone, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, speciali disposizioni relative alla fase della raccolta del voto nell'urna per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, prevedendo che la deposizione delle schede votate sia effettuata direttamente dall'elettore. La vigente disciplina, in particolare gli articoli 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»), e l'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi «decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960»), prevedono che tale adempimento sia effettuato dal presidente del seggio. Per le elezioni del Senato della Repubblica, l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
  Con la norma in esame l'inserimento della scheda nell'urna – per le elezioni amministrative per le quali non è previsto il tagliando antifrode – viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica.
  Restano salve le disposizioni riservate al presidente del seggio nel caso di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le quali è previsto il tagliando antifrode. Al presidente pertanto rimane il compito di staccare il tagliando antifrode – previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per porre, a cura del medesimo, successivamente, la scheda priva del suddetto tagliando, nell'urna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, comma 4, del medesimo testo unico; continuano altresì ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo 58, comma 4, del citato testo unico e dall'articolo 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, relative alla procedura di chiusura della scheda e all'identificazione dell'elettore da parte del presidente del seggio.

  L'articolo 2 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera) introduce, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, una disciplina speciale per la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 ed introduce inoltre, in senso innovativo rispetto alla precedente normativa d'urgenza del decreto-legge n. 103 del 2020, un'ulteriore modalità di raccolta del voto dei malati di COVID-19 in trattamento o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario.
  Si dispone infatti l'istituzione, nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie, di seggi speciali che nei comuni ove non siano presenti strutture sanitarie con reparti COVID-19 opereranno per la raccolta domiciliare del voto. Detta previsione – non contenuta nella disciplina precedente – ha il fine di consentire l'esercizio del diritto di voto nei comuni in cui non vi siano le sezioni ospedaliere; e ciò in quanto è presumibile che la campagna vaccinale consoliderà, anche nei prossimi mesi, il positivo trend, già registrato, di riduzione del numero delle ospedalizzazioni con la connessa esigenza di implementare le modalità di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.
  Il comma 1 incide sulla disciplina per l'espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Esso ripropone la disposizione già contenuta nel decreto-legge n. 103 del 2020.
  Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio opera anche, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.
  In particolare, la disposizione in esame prevede che:

   siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). L'intervento comporta pertanto la trasformazione dei seggi speciali, attualmente previsti, in sezioni ospedaliere ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a patto comunque vi siano reparti COVID-19; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l'implementazione del numero dei suoi componenti, che passano da tre a sei, e delle relative funzioni in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono oltre che le operazioni di raccolta del voto anche quelle di spoglio delle schede votate (lettera a));

   ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 sia abilitata alla raccolta del voto domiciliare – tramite i seggi speciali appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 – di coloro che ne faranno richiesta, se positivi al COVID-19 in trattamento o quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da tre membri che, dopo aver raccolto il voto del malato di COVID-19, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria (lettera b));

   ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, siano impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure sanitarie di sicurezza concernenti le operazioni elettorali (lettera c)).

  Il comma 2 prevede poi che, in caso di accertata impossibilità della costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare componenti dei medesimi, previo consenso degli interessati, dipendenti delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
  Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari. Con riferimento al personale delle USCAR si precisa che tali unità sono state previste dall'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi assorbito nell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza COVID-19 hanno consentito l'implementazione della gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito dell'assistenza territoriale, con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti affetti da COVID-19 sospetti o accertati, che non necessitano di ricovero ospedaliero. È disposto poi, con un ultimo periodo, che, ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. La disposizione intende in tal modo assicurare l'istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta domiciliare del voto dei pazienti affetti da COVID-19.
  Il comma 3 prevede poi che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi dell'articolo in esame possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle USCAR, designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario.
  Il comma 4 dispone, in senso innovativo rispetto alle disposizioni già previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020, che nei comuni in cui si svolgono le elezioni comunali e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure sanitarie di sicurezza concernenti le operazioni elettorali.
  Il comma 5 prevede che in caso di accertata impossibilità della costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
  Il comma 6 dispone che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  Il comma 7 prevede che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.
  Il comma 8 autorizza la spesa per la vigilanza delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a).

  L'articolo 3 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19) reca, anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020, disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.
  Il comma 1 prevede che tali elettori sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  Il comma 2 disciplina la procedura occorrente al fine dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, disponendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

   a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  Ai sensi del comma 3 è disposto che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

   alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio laddove nel comune di residenza sia ubicata una struttura ospedaliera che ospita reparti COVID-19;

   al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 5, laddove nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19.

  Ai sensi del comma 4 il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione:

   la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, con riferimento ai comuni nei quali sono ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19;

   il seggio speciale che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che sia assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 stabilisce, infine, che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni del decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021. Identica disposizione è stata prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103 del 2020 anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2020.

  L'articolo 4 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza) istituisce, con il comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 11.438.910 euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del medesimo fondo. Si precisa che identica disposizione è stata introdotta per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 dall'articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria sanificazione dei locali all'uopo adibiti.
  Il comma 2 dispone che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, in analogia con quanto già previsto, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020, dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 26 del 2020, conformemente al quale il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute hanno sottoscritto il protocollo del 7 agosto 2020. Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'aerazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 14 agosto 2020, sono state, inoltre, fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto domiciliare. Per l'anno 2020 appositi dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi – comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti – per un complessivo onere di 1.305.700 euro.
  Il comma 3 prevede che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha previsto che le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021, si svolgono entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni. Poiché tali consultazioni si svolgeranno sessanta giorni dopo lo svolgimento del turno amministrativo dell'anno 2021, che si terrà nella finestra elettorale compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021, si prevede che l'ente interessato (che sarà comunque impegnato in elezioni di minor impatto in quanto trattasi di organi di secondo grado) terrà comunque conto delle modalità operative adottate dal Governo per l'occasione delle consultazioni elettorali 2021.

  L'articolo 5 (Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei COMITES per l'anno 2021) interviene, con disposizione d'urgenza, sulla disciplina degli Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Tali Comitati, istituiti nel 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono organismi elettivi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero istituiti in ciascuna circoscrizione consolare avente almeno 3.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. Le elezioni si tengono ogni cinque anni.
  Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel rinviare le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei COMITES, stabilisce che le stesse hanno luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 14, comma 3).
  Nel contesto dell'attuale situazione pandemica, che in alcune aree del mondo in cui risiedono numerose comunità di cittadini italiani si presenta ancora critica, vi sono rilevanti difficoltà di spostamento nell'ambito di circoscrizioni consolari anche molto ampie. In ogni caso, è indispensabile rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità locali volte a evitare assembramenti.
  In base all'articolo 15, comma 3, della legge n. 286 del 2003, le liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani maggiore di 50.000. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata dall'ufficio consolare in base all'articolo 14, commi 1 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395. Ogni lista è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, istituito all'interno degli uffici consolari, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione.
  La lettera a), in coerenza con le misure già adottate con il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (articolo 2), per le prossime elezioni amministrative, dispone la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i COMITES. Di conseguenza, limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei COMITES, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sarà non inferiore a 50 (rispetto ai 100 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 100 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.
  La lettera b) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

  L'articolo 6 (Disposizioni finanziarie) reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, per le quali si rimanda alla relazione tecnica.

  L'articolo 7 (Entrata in vigore) reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge. Si dispone che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021.

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

  Visto l'articolo 48 della Costituzione;

  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

  Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

  Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

  Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Operazioni di votazione)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 2.
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

   a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

   b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

   c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

  2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
  5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
  6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.
  8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

Articolo 3.
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

   a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

   a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

   a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

Articolo 4.
(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

  1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
  2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 5.
(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

   a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

   b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Cartabia, Ministro della giustizia
Speranza, Ministro della salute
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia