FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DURIGON, MOLINARI, GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CECCHETTI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, LUCENTINI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico

Presentata l'11 gennaio 2021

  Onorevoli Colleghi! – Come è noto, al termine del corrente anno 2021 si concluderà la fase sperimentale transitoria che ha accompagnato l'introduzione del criterio di accesso alla pensione anticipata con la regola della cosiddetta «quota 100» (minimo di 62 anni di età associati a un minimo di trentotto anni di contribuzione). Questa sperimentazione è stata introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, una disposizione che, contestualmente all'articolo 15 dello stesso decreto-legge, ha precluso già a partire dal 2019 e fino al 2026 l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo di accesso alla pensione a prescindere dall'età anagrafica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); un'analoga disposizione è contenuta all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 in merito al requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei «lavoratori precoci» di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (41 anni).
  In tutte e tre le fattispecie sono state reintrodotte le «finestre di attesa» che la cosiddetta «riforma Fornero» aveva abolito con il menzionato articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Mentre le citate disposizioni degli articoli 15 e 17 hanno carattere strutturale, la misura relativa alla quota 100 ha natura sperimentale e transitoria ed è dichiarata intenzione del Governo non prorogare ulteriormente la sperimentazione anche a causa delle forti critiche alla norma stessa che sono state formulate da diverse parti.
  Di fronte a tale scenario si rende indispensabile introdurre nuovi criteri di accesso anticipato al trattamento pensionistico per evitare di determinare, per l'ennesima volta, uno «scalone» a causa della distanza fra i vecchi e i nuovi criteri, che potrebbero prevedere fino a 67 anni di età per alcuni o fino al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini o di 41 anni e 10 mesi per le donne.
  La presente proposta di legge prevede, pertanto, due interventi:

   a) l'introduzione di un nuovo e unico requisito per l'accesso anticipato alla pensione che tenga conto di tutta la contribuzione versata dal lavoratore in qualsiasi gestione previdenziale e che nella sua determinazione applichi princìpi di calcolo attuariali tipici del sistema contributivo;

   b) il mantenimento della «quota 100» unicamente per i soggetti che svolgono lavori usuranti.

  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce integralmente le regole introdotte dalla riforma Fornero (comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) prevedendo un nuovo e unico requisito contributivo pari a 41 anni per tutti.
  A tale proposito si evidenzia che tale modifica risponde anche all'obiettivo di definire la procedura di infrazione che l'Unione europea ha aperto nel 2013 nei confronti dell'Italia a causa della violazione delle norme del regolamento europeo che vietano le disparità di genere (procedura di infrazione n. 2013/4199 del 18 ottobre 2013), posto che i diversi requisiti oggi vigenti fra gli uomini e le donne non rispettano tale principio.
  Il nuovo comma 10-bis ha l'obiettivo di chiarire che il cumulo delle contribuzioni ai fini del diritto alla pensione deve comprendere tutte le contribuzioni di cui il lavoratore è titolare presso le diverse gestioni, superando anche l'interpretazione data dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo la quale, oltre al nuovo normale requisito contributivo, debba anche essere fatto valere il vecchio requisito richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità, cioè 35 anni di contributi al netto della contribuzione figurativa per malattia, infortunio, disoccupazione e assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) o nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI).
  Il nuovo comma 10-ter, sulla base del principio di cui al comma 10, rende utili ai fini del diritto alla pensione anticipata i periodi che sono oggetto delle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42), ma che attualmente non sono presi in considerazione da altre disposizioni. Rappresenta invece una novità assoluta la disciplina relativa all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) che, in quanto «gestione integrativa» della gestione degli esercenti attività commerciali, è sempre rimasta fuori da ogni valutazione (non è ricongiungibile, non è totalizzabile e non è cumulabile). Tuttavia, vi sono diversi agenti e rappresentanti di commercio che, per la natura giuridica dell'organizzazione in cui sono inseriti, non sono iscritti a questa gestione e appare ora legittimo consentire l'utilizzo di tali contribuzioni.
  Tale gestione, infatti, prima del 1965 era un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ma questi periodi sono ormai troppo lontani nel tempo per essere rilevanti. Dal 1965 l'iscrizione all'ENASARCO e la relativa contribuzione sono rimaste obbligatorie, ma trattandosi di un fondo integrativo non sono mai state prese in considerazione se non autonomamente per finalità interne all'ENASARCO, con il rischio per molti lavoratori di vedere perse le loro contribuzioni.
  Il nuovo comma 10-quater prevede, quindi, che la pensione anticipata debba essere liquidata con il sistema contributivo con la logica dell'opzione, cioè quella che fino ad oggi ha accompagnato l'evoluzione della cosiddetta «opzione donna».
  La lettera b) del comma 1 in esame prevede l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, poiché esso risulterebbe in profonda contraddizione con le nuove disposizioni. Tale norma, infatti, prevede, per i lavoratori ai quali si applica il sistema contributivo, la possibilità di accedere alla pensione all'età di 64 anni con 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (l'importo minimo attualmente previsto è pari a 1.289 euro mensili). Questa disposizione crea pesanti discriminazioni in quanto può essere applicata solo a soggetti con elevate retribuzioni, escludendo la generalità dei soggetti con redditi medio-bassi.
  Il comma 2 prevede l'abrogazione delle disposizioni inerenti ai lavoratori cosiddetti «precoci», ai quali si applicheranno le nuove disposizioni.
  Il comma 3 risponde alla già menzionata finalità di abrogare disposizioni che sarebbero in contraddizione con il nuovo impianto normativo.
  L'articolo 2 prevede, infine, di mantenere l'accesso alla pensione «quota 100» per i soggetti che svolgono i lavori usuranti individuati con i criteri già in uso ai fini dell'accesso all'APE sociale o alla pensione per i lavoratori precoci, eliminando però il meccanismo delle «finestre di attesa». Posto che tali soggetti sono generalmente già destinatari del sistema misto di calcolo della pensione, si propone che anche tale prestazione venga liquidata integralmente con il sistema contributivo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

   «10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 41 anni.
   10-bis. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 10 è presa in considerazione tutta la contribuzione obbligatoria, nonché quella volontaria, figurativa di qualsiasi natura o derivante da riscatto o ricongiunzione, versata o accreditata nell'AGO, nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nelle gestioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
   10-ter. Ai fini del perfezionamento del requisito di cui al comma 10 è presa in considerazione anche la contribuzione versata presso il soppresso fondo degli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, presso il Fondo di previdenza per il clero di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonché presso il fondo dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758. La contribuzione versata presso l'ENASARCO è presa in considerazione limitatamente ai periodi in cui non esiste contemporanea iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.
   10-quater. La pensione di cui al comma 10 è liquidata dall'INPS secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, con rivalsa, per la parte di rispettiva competenza, sulle altre gestioni di cui al comma 10-ter che concorrono alla liquidazione del trattamento»;

   b) il comma 11 è abrogato.

  2. I commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
  3. L'articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

Art. 2.
(Accesso al trattamento di pensione «quota 100» in caso di lavori usuranti)

  1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano esclusivamente ai soggetti assicurati che svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, di cui alla lettera d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I commi 5 e 6 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, sono abrogati.
  2. Alla liquidazione della pensione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.