FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2845

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Presentato il 31 dicembre 2020

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, nonché il termine per concedere le autorizzazioni relative alle medesime assunzioni, ove previste.
  Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3, alla lettera a), intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prevede che siano prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche in relazione alle cessazioni verificatesi nell'anno 2019, previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 66, commi 9-bis, 13 e13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo comma 3, alla lettera b), intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 192 del 2014, proroga al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4, intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, compresi le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Il comma 5, intervenendo sull'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, proroga al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni attingono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – dall'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati.
  Il comma 6, intervenendo sull'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, proroga al 31 dicembre 2021 il termine che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti di prima fascia, fino alla conclusione dei processi di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  Il comma 7 garantisce la possibilità di indire fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali per l'assunzione di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità dell'area funzionale II e di 149 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2, per le quali il Ministero dell'interno è in attesa che vengano banditi dal Dipartimento della funzione pubblica i concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  Il comma 8 ha lo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale e di superare le situazioni di precariato, introducendo nel comma 11-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, una disposizione volta a riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario l'attività prestata in base a contratti di somministrazione per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate previste dal comma 2 dello stesso articolo 20 nonché per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale già reclutato con contratti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, mediante procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Tale disposizione, che appare conforme al recente orientamento giurisprudenziale che ha considerato «favorevolmente, tra le forme di lavoro flessibile, ai fini della stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio mediante procedure concorsuali riservate, anche il lavoro prestato mediante contratti di somministrazione» (ordinanza del Consiglio di Stato n. 2869 del 22 maggio 2020), ha l'obiettivo di valorizzare il servizio reso da numerosi professionisti negli ultimi anni presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale pur senza avere un rapporto di lavoro diretto con la struttura.
  Il comma 9 riguarda gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 – ai quali viene richiesta, per poter procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, la preventiva adozione del bilancio pluriennale relativo all'anno in corso. Alcuni enti, già autorizzati dalla suddetta Commissione per le predette assunzioni, a causa della sospensione delle prove concorsuali in presenza, disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, non riescono a concludere le relative selezioni in tempo per assumere i vincitori entro l'anno in corso; conseguentemente, potranno procedere alle assunzioni solo nel 2021. In considerazione delle esigenze di personale al fine di garantire la piena funzionalità di servizi essenziali e tenuto conto che la sospensione delle prove concorsuali in presenza è stata disposta dal menzionato decreto per contrastare il contagio da COVID-19, la disposizione intende consentire di effettuare le assunzioni, già autorizzate dalla predetta Commissione, entro il 30 giugno del 2021 anche in assenza dell'adozione del bilancio preventivo per gli anni 2021-2023.
  La misura di cui al comma 10 consente la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei contratti a tempo determinato che riguardano il personale che ha assistito l'amministrazione comunale di Matera nella progettazione e realizzazione delle numerosissime iniziative legate al ruolo di «capitale europea della cultura 2019» e autorizza, sempre fino al 31 dicembre 2021, la corresponsione di compensi al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile, per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili. Si tratta di una proroga resasi necessaria dalla impossibilità di concludere l'esecuzione di tutte le attività amministrative che sono rimaste sospese o rallentate a causa delle concomitanti misure di contrasto del fenomeno epidemiologico. La misura riguarda complessive 20 unità di personale, di cui una di livello dirigenziale, e i relativi oneri, stimati in 1,5 milioni di euro, sono coperti a valere sul Fondo per esigenze indifferibili.
  La misura di cui al comma 10, che raccoglie numerose proposte parlamentari di maggioranza e opposizione presentate anche in occasione della recente sessione parlamentare di bilancio (vedasi ad esempio l'emendamento Sportiello 84.012), è di carattere procedimentale e uniforma a quello previsto al comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017 i termini necessari alla maturazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione senza alterarne i contenuti.
  Il comma 11 consente di prorogare il termine per la procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Si tratta di una misura necessaria a garantire presso le pubbliche amministrazioni la diffusione del lavoro agile, la didattica a distanza, l'offerta di servizi digitali a cittadini e imprese, in un contesto di difficoltà generate dalla pandemia di COVID-19 ma anche per il più generale rafforzamento della transizione digitale del Paese in fase emergenziale. La proroga consente peraltro di uniformare il termine di vigenza della disciplina a quello delle procedure semplificate di investimento previste nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
  I commi 12 e 13 prorogano anche per il 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito per le attività strettamente legata all'emergenza del COVID-19 e, invero, necessario anche per garantire la continuità di tali attività di supporto anche dopo l'uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, al lavoro agile o alla formazione in campo digitale.
  Il comma 14 è volto a prorogare fino al 31 gennaio 2022 la norma che disciplina la possibilità, conferita al personale dei servizi di informazione per la sicurezza, di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.
  Il comma 15 è volto a prorogare fino al 31 gennaio 2022 la norma che disciplina:

   l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: assistenza agli associati, arruolamento, addestramento, istigazione, apologia, effettuate anche con mezzi informatici e telematici, nonché finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);

   la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'AISE o dell'AISI;

   la possibilità, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione di cui all'articolo 17 dellas legge n. 124 del 2007, di dare comunicazione riservata dell'identità di copertura degli appartenenti ai servizi informativi all'autorità giudiziaria che procede nei loro confronti, in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto;

   la possibilità, conferita agli appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, di deporre in sede testimoniale utilizzando identità di copertura, sia laddove gli stessi abbiano operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

  Il comma 16 proroga al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che deve ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico dei dirigenti pubblici in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. La norma sospende le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento.
  La disposizione di cui al comma 17, in materia di processo amministrativo, proroga per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali la norma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, che prevede la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio; tale richiesta è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede altresì che la discussione si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso, la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui saranno accertate l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 2. (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

  Comma 1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri. Essa fissa il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.
  Tuttavia, l'efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso nel territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche di dati.
  Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate al completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche di dati. Si tratta di un'attività complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
  Tali interventi di adeguamento tecnologico sono tuttora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte e, pertanto, vi è la necessità di prorogare il termine di applicazione delle disposizioni in materia dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
  Comma 2. La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine fissato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per le vittime di lesioni personali gravissime, di cui all'articolo 583, secondo comma, del codice penale, nonché per le vittime di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.
  Conseguentemente si rende necessario prorogare di un anno il termine previsto dal medesimo comma 594 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fissato al 31 ottobre 2020, entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016.
  La necessità di differire detti termini – già prorogati dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – deriva dal fatto che le istanze presentate per ottenere gli indennizzi in questione impegnano risorse inferiori rispetto a quelle disponibili nel Fondo stanziato dalla legge n. 167 del 2017. A causa del diffondersi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti restrizioni, la presentazione delle domande di indennizzo è risultata particolarmente difficoltosa.
  La disposizione appare ancor più necessaria, essendosi constatato, da un primo esame delle istanze per i benefìci in favore degli orfani dei crimini domestici – effettivi solo da luglio del corrente anno, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71 – che i medesimi non sono venuti a conoscenza della possibilità di accedere anche ai benefìci previsti dalla legge n. 122 del 2016 per ottenere l'indennizzo dovuto per l'omicidio del genitore.
  Trattandosi, il più delle volte, di minori affidati a terzi o a case-famiglia, corrisponde a un'esigenza di equità consentire una dilazione del termine previsto, tanto più che l'adozione del decreto di attuazione delle disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici – comunque riconducibili alla fattispecie dei reati intenzionali violenti – avvenuta nello scorso mese di luglio, non ha consentito nell'anno corrente una tempestiva campagna di comunicazione, tale da rendere diffusamente conoscibili le disposizioni di legge.
  Comma 3. I termini per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni, previsti dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, differiti dall'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono fissati al 31 dicembre 2020. La mancata proroga di tali termini determinerebbe l'attivazione, previa diffida del prefetto, della procedura sostitutiva da parte del Governo, di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  La proroga si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è stato costituito un gruppo di studio – i cui lavori sono attualmente in corso – per la modifica dell'ordinamento degli enti locali, con il compito, quindi, di elaborare un disegno di legge di delega per la riforma del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito del quale, tra l'altro, saranno definite le funzioni fondamentali degli enti locali alle quali si collega l'obbligo associativo.
  Comma 4. L'intervento reca una disposizione di carattere urgente e di natura transitoria volta a consentire il differimento dello svolgimento di elezioni comunali in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio. In particolare, l'articolo 77, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e l'articolo 79, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prevedono, tra l'altro, che quando venga annullata l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in una o più sezioni elettorali del comune e il voto degli elettori iscritti in tali sezioni influisca sugli esiti della proclamazione degli eletti, occorre ripetere le operazioni di votazione entro due mesi, nel giorno da stabilirsi con decreto del prefetto della provincia di concerto con il presidente della corte d'appello.
  In particolare, recentemente, con sentenza del tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 2020 del 14 dicembre 2020, sono state annullate le operazioni di voto, tenutesi domenica 10 novembre 2019, con successivo turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco domenica 24 novembre 2019, in quattro sezioni del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Pertanto, in applicazione della norma citata, le elezioni nelle anzidette quattro sezioni dovrebbero ripetersi entro la data di domenica 14 febbraio 2021, e quindi, presumibilmente, ancora in periodo di emergenza epidemiologica.
  L'intervento in parola consentirebbe, quindi, derogando alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, di rinviare lo svolgimento di tali elezioni, sia pure per un periodo di tempo limitato, cioè non oltre il 31 marzo 2021, e quindi non oltre l'ultima domenica utile, corrispondente a domenica 28 marzo.
  Analogo rinvio per una data non posteriore a quella del 31 marzo 2021 è stato disposto dall'articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, anche per le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che già erano state indette per il 22 e 23 novembre. A tali elezioni sono interessati anche quattro altri comuni della stessa regione Calabria (Casabona e Crucoli, in provincia di Crotone, e Delianuova e Siderno, in provincia di Reggio Calabria).

Art. 3. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  Comma 1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
  La disposizione proroga il termine di costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il nuovo Ufficio centrale di bilancio potrà quindi essere costituito entro il 31 dicembre 2021.
  Comma 2. La disposizione è volta a prorogare anche per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di mantenere, per il suddetto periodo, l'esclusione del canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili in locazione passiva dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT.
  L'intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione economica, nonché in ragione delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, perseguibili attraverso il risparmio di spesa derivante dal blocco degli adeguamenti alle variazioni dell'indice ISTAT.
  Comma 3. L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (decreto «semplificazioni»), ha introdotto la presunzione di cessione da parte delle piattaforme elettroniche per le attività da esse svolte nel facilitare le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea, nonché per le vendite a distanza dei medesimi beni, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, facilitate dalle piattaforme stesse.
  Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto «Crescita»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha temporaneamente sospeso l'efficacia della norma, rinviandola al 1° gennaio 2021, e ha previsto che le piattaforme che facilitano le suddette cessioni, fino a tale data, siano tenute a comunicare i dati relativi ai beni venduti.
  Entrambe le disposizioni anticipano nell'ordinamento parte delle norme che dovranno entrare in vigore a seguito del recepimento degli articoli 2 e 3 delle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995 (che fanno parte del cosiddetto «pacchetto e-commerce»), e, in particolare, dell'articolo 14-bis, introdotto nella direttiva 2006/112/CE, che attribuisce alle interfacce elettroniche un nuovo ruolo nella riscossione dell'IVA, qualificandole quali «rivenditori», per le vendite a distanza effettuate nell'Unione europea da soggetti non stabiliti nell'Unione e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, da esse facilitate. Secondo la direttiva, tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.
  Tuttavia a causa dell'insorgere dell'emergenza pandemica, il Consiglio, con la decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020, che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995, ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista, fissandola al 1° luglio 2021.
  Il rinvio di sei mesi è stato, previsto in quanto la pandemia di COVID-19 ha obbligato tutti gli Stati membri a riallocare le risorse riservate ad altre questioni e, per diversi Stati, ha determinato difficoltà nel completare entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi IT necessari per l'applicazione delle norme stabilite nelle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 a partire dal 1° gennaio 2021.
  Per evitare che vi siano vuoti o sovrapposizioni normative, si rende, pertanto, necessario adeguare le norme vigenti in materia di adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, introdotte dal decreto-legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019, al nuovo termine di decorrenza dell'applicazione delle citate direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 fissato al 1° luglio 2021.
  A tal fine, la lettera a) del comma 1 rinvia al 30 giugno 2021 l'efficacia dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Ciò al fine di evitare che l'applicazione dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto-legge n. 43 del 2019, comporti la necessità di nuove procedure telematiche, con aggravi di costi anche amministrativi e gestionali per l'amministrazione finanziaria e per le piattaforme, applicabili per il solo il breve periodo di sei mesi, dato che, a partire dal 1° luglio 2021, dovranno essere introdotti i nuovi IT, uniformi in tutta l'Unione europea, necessari per l'applicazione delle citate direttive sul commercio elettronico.
  La successiva lettera b) proroga fino al 30 giugno 2021 la vigenza dell'adempimento comunicativo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 a carico delle piattaforme elettroniche, per consentire anche nel primo semestre del 2021 l'emersione e il monitoraggio del volume di affari, rilevante ai fini dell'IVA, delle vendite a distanza nell'ambito dell'Unione europea e fuori di essa mediante canali di commercio elettronico.
  Comma 4. Con la disposizione in commento, in considerazione del permanere dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti, in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814, che prevedono la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali.
  Comma 5. Si interviene sulle disposizioni del comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo la traslazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
  Comma 6. È prorogata, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'applicazione delle previsioni sulla possibilità di tenere assemblee societarie in videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto. A tal fine si interviene modificando il comma 7 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2021 il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei revisori legali dei conti iscritti al registro di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il differimento è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus del COVID-19. Tale emergenza ha colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, comprese quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall'organizzazione delle società di capitali e degli enti assimilabili e quindi anche all'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti. La portata e la durata della situazione sorta in relazione all'epidemia sono tali da suggerire che il differimento previsto in via eccezionale interessi non soltanto l'anno 2020 ma anche il 2021: pertanto il termine per l'assolvimento di tutti i relativi obblighi è rinviato al 31 dicembre 2022.
  La proroga di cui al comma 8 si rende necessaria anche per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria, e ha lo scopo di assicurare agli enti del Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza e alla ripresa delle attività ordinarie di assistenza sanitaria rinviate durante il periodo di picco emergenziale, nonché consentire il regolare pagamento dei fornitori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La modifica normativa di cui al comma 9 prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sia emanato entro il 1° febbraio 2021. La proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.
  In concomitanza con l'intervento sopra descritto, il comma 10 sposta al 1° marzo 2021 la possibilità per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
  Il comma 11 interviene sull'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che prevede per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di avvalersi, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. La modifica di tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il suddetto Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe e onerose. La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti, già previsti, del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

Art. 4. (Proroga di termini in materia di salute)

  Comma 1. La proroga, consente, anche per l'anno 2021, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  A tal fine, si estende anche al predetto anno la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e da ultimo al 2020 con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del predetto comma 67-bis, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione». L'urgenza dell'intervento, così come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse alle citate regioni, in assenza del quale si determinerebbero criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio.
  La proroga proposta, come per le precedenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2021 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa, quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il Servizio sanitario nazionale.
  In relazione alle proroghe di cui ai commi 2 e 3, si rappresenta che la norma proposta dispone l'accantonamento, per l'anno 2021, come già avvenuto negli anni passati, della somma annua di 32,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno, in favore di strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale e internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e in favore di strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne. Detto accantonamento è finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e collegati a prestazioni che non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario. L'accantonamento è, difatti, previsto nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
  Con la proroga disposta al comma 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, legata alla pandemia di COVID-19, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si concede un ulteriore anno, dal 2022, per l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, metodologia cui, sulla base della vigente disposizione, sono subordinati gli incrementi percentuali di spesa per il personale, ivi previsti.
  In relazione alla proroga di cui al comma 5, si rappresenta che l'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva (UE) 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recando disposizioni transitorie e finali, ai commi 1 e 2 prevede:

   1) le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016;

   2) al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi.

  Il termine del 1° gennaio 2020 stabilito al primo comma, originariamente fissato al 1° gennaio 2017, è stato prorogato di un anno da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  L'intervento di modifica proposto riguarda una nuova proroga di detto termine al 1° gennaio 2022, prevedendo, quindi, la possibilità di autorizzare per un ulteriore anno le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del medesimo decreto legislativo.
  I divieti previsti in tali lettere d) ed e), unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva (UE) 2010/63, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13 comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96 del 2013.
  Al fine di contemperare le previsioni della direttiva con quelle della legge di delega, il citato articolo 42 aveva previsto una moratoria di tre anni dell'entrata in vigore di tali misure più restrittive, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di consentire alle attività interessate gli opportuni tempi di adeguamento.
  Nel contempo, detta disposizione ha demandato al Ministero della salute il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2016, un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi in relazione all'entrata in vigore dei suddetti divieti, avvalendosi del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo. All'esito del monitoraggio veniva rilevato, nella relazione prot. n. 18198 del 2 luglio 2019 del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che non esistevano metodi alternativi alla sperimentazione animale negli ambiti in argomento. Tale evenienza ha indotto a rimandare di un ulteriore anno l'entrata in vigore dei summenzionati divieti.
  Infatti, già con la citata nota prot. n. 27519 del 31 ottobre 2019, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari aveva chiesto l'autorizzazione del signor Ministro a chiedere un parere al Consiglio superiore di sanità sulle seguenti criticità:

   disponibilità di metodi alternativi all'utilizzo di animali nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

   necessità di continuare ad utilizzare gli animali ai fini della ricerca scientifica e regolatoria negli ambiti citati.

  Le medesime questioni sono state sottoposte anche all'Istituto superiore di sanità, con nota prot. n. 27558 del 31 ottobre 2019.
  Si evidenzia infine che gli enti scientifici, fortemente preoccupati per l'interruzione della ricerca per le sostanze d'abuso, ambito in cui la ricerca scientifica italiana ha sviluppato importanti risultati, hanno sollecitato la proroga del termine, segnalando l'esigenza di consentire ai ricercatori italiani di continuare la ricerca in tali settori.
  In particolare, Research4life, piattaforma che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionali (Mario Negri, Istituto europeo oncologico, Società italiana di neuroscienze), nell'ottobre 2019, ha inviato una nota al Ministero della salute ribadendo la necessità dell'intervento di proroga in questione, al fine di non impedire ai ricercatori italiani di condurre le ricerche nel settore soprattutto delle sostanze d'abuso, peraltro consentite negli altri Stati membri dell'Unione europea e fuori dell'Unione.
  Lo stesso soggetto rappresentativo ha inoltre segnalato che l'applicazione del divieto di condurre sperimentazioni con l'impiego di animali in tali settori pregiudica per i ricercatori italiani la possibilità di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali nei suindicati ambiti, perdendo la possibilità di utilizzare risorse economiche cui l'Italia comunque contribuisce per i progetti di ricerca europei.
  La proroga del termine de quo consente ai soggetti interessati di sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.
  L'applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso impedirebbe alla ricerca italiana di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica.
  Al riguardo, va in ogni caso evidenziato che tali divieti sono stati fortemente contestati dalla Commissione europea nella recente procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2010/63.
  Pertanto anche si ritiene necessario disporre la proroga del termine al fine di differire al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del divieto di autorizzare le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014; ciò alla luce delle risultanze contenute nella relazione annuale del Ministro della salute alle Camere sullo stato delle procedure di sperimentazione per le ricerche sulle sostanze di abuso, prevista dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto «Milleproroghe» 2020. Infatti in detta relazione, redatta dal Ministero della salute in collaborazione con il Centro di referenza Metodi alternativi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e con l'Istituto superiore di sanità, viene riportato che esistono in linea generale tre approcci differenti di ricerca che non si basano sull'impiego di animali da laboratorio, quali i modelli in vitro, i modelli in silico e modelli epidemiologici; approcci che, tuttavia, per quanto riguarda le sostanze d'abuso, al momento, non possono sostituire in toto il modello animale soprattutto per l'ambito regolatorio e lo studio di sostanze che necessitano di un sistema autosufficiente e completo per dimostrare le azioni chimiche sull'organismo (come ad esempio sul sistema nervoso centrale e periferico.
  La proroga disposta, quindi, consente, in particolare per quanto riguarda le sostanze di abuso, di disporre di un ulteriore periodo di tempo, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali, per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'utilizzo di animali nelle sperimentazioni negli ambiti citati, fermo restando che l'uso di modelli animali sarà sempre autorizzato dal Ministero della salute nel rispetto dei principi delle 3R e quindi solo se non esistono metodi alternativi e se riducono al minimo sia il numero degli animali da laboratorio da utilizzare sia le sofferenze inflitte agli stessi.
  Relativamente, invece, agli xenotrapianti, si rileva che nel settore non si registrano nuove domande, per cui la proroga del divieto consentirà di ottenere nuovi finanziamenti e di prorogare quelli già acquisiti nel settore delle sostanze d'abuso, ambito in cui la ricerca scientifica italiana ha sviluppato importanti risultati.
  L'intervento proposto si rende quindi necessario per evitare ripercussioni negative sulla ricerca sulle patologie non solo legate alla tossicodipendenza ma anche su tutti gli studi per il controllo del dolore, per la terapia di alcune malattie neurodegenerative nelle quali i princìpi attivi utilizzati, come i farmaci, rientrano nella definizione di sostanze psicotrope o stupefacenti, ma anche per evitare di dover rispondere all'Unione europea circa l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione stante l'assenza nella direttiva (UE) 2010/63 dei divieti di cui trattasi.
  Con riferimento alla proroga di cui al comma 6, si rappresenta che l'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, dispone la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco nel numero di 630 unità, al fine di consentire all'Agenzia il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Al primo periodo del comma 2, il suddetto articolo, come poi modificato dall'articolo 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, prevede che «Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia». Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma prevede che le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1.
  Ciò premesso, l'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito del completamento della dotazione organica, ha provveduto all'avvio, nel corso del 2019, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 11 posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente sanitario biologo (ex dirigente biologo delle professionalità sanitarie). A tal proposito si rappresenta infatti, che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 10 del 27 marzo 2019 è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco, approvata dai Ministeri vigilanti, come da comunicazione del Ministero della salute del 28 maggio 2019, prot. n. 5296, la quale, fermo restando il numero complessivo delle risorse umane disponibili (630 unità), ha previsto una diversa distribuzione tra i dirigenti sanitari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie), in particolare attraverso la previsione di un aumento del numero dei dirigenti sanitari biologi e una conseguente diminuzione dei dirigenti sanitari farmacisti. Si rappresenta che la procedura concorsuale risulta tuttora in fase di svolgimento, in quanto, a causa della situazione sanitaria emergenziale dovuta all'epidemia di COVID-19, anche la procedura in esame è stata oggetto di sospensione, come previsto nei recenti provvedimenti governativi.
  Per i motivi sopra esposti, con la norma proposta, si ritiene necessario e urgente dare all'Agenzia italiana del farmaco, anche per l'anno 2021, la possibilità sia di indire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, sia di completare la procedura concorsuale per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi di II fascia, in fase di espletamento, i cui procedimenti valutativi non sono fino ad oggi ancora conclusi e, quindi, di procedere alle relative assunzioni.
  La disposizione di cui al comma 7, al fine di garantire la continuità dell'attività di ricerca sanitaria nell'attuale momento di eccezionale e straordinaria emergenza sanitaria, proroga i contratti di lavoro flessibili del personale di ricerca sanitaria e di supporto alla ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche in deroga alla normativa vigente.
  Occorre, infatti, garantire il normale svolgimento dell'attività di ricerca sanitaria, non solo in quanto il settore della ricerca è essenziale per superare l'emergenza in questione, atteso che i predetti enti si trovano impegnati in prima linea negli studi clinici volti a contrastare la diffusione della pandemia in atto, ma anche in quanto l'attività di ricerca è un'attività del Servizio sanitario nazionale che deve in ogni caso essere preservata.
  Considerato che l'attuale situazione non consente né un'attività di programmazione né l'avvio e lo svolgimento delle procedure selettive connesse al reclutamento del personale della ricerca e che senza risorse umane è impossibile fare ricerca, la proposta di norma in questione è volta a riconoscere al personale della ricerca sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali una specifica disciplina in deroga alla vigente normativa.
  L'intento è di evitare che personale dotato di notevole competenza in grado anche di contribuire al contrasto della pandemia in atto, proprio in un momento come questo, in cui è indispensabile che venga creato un ponte tra la scienza e la medicina, tra la ricerca e la cura, veda non prorogato il proprio contratto di ricerca in essere.
  Inoltre si rappresenta, nello specifico, che la riforma della cosiddetta «piramide del personale di ricerca sanitaria», di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ormai definito con l'attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 432, della predetta legge, ha dato risposta alla necessità di valorizzare l'esperienza acquisita dal personale di ricerca precario già operante da anni presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli istituti zooprofilattici sperimentali.
  Il complesso procedimento per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della predetta norma, recante «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali», è tuttora in corso dopo l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 dicembre 2020.
  Esclusivamente con l'adozione del provvedimento in questione, che fa riferimento alle nuove assunzioni, successive alla conclusione della fase transitoria di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, sarà consentito l'avvio a regime della riforma del personale della ricerca.
  Peraltro, considerato l'attuale momento di emergenza globale causata dal COVID-19, si ritiene che l'attuazione della predetta riforma non possa prevedersi in tempi brevi alla luce delle recenti disposizioni (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020) che ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, nell'incentivare tra l'altro il lavoro agile e le riunioni in modalità a distanza, sospendono lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche.
  Ciò rende necessario prorogare i contratti in essere con il personale di ricerca e di supporto operante negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e negli istituti zooprofilattici sperimentali, fino a quando, con l'entrata in vigore del decreto citato e con il superamento della situazione di emergenza, sarà possibile svolgere nuove procedure di reclutamento.
  Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover interrompere i contratti di lavoro flessibile in essere, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a far data dal 1° luglio 2019.
  La disposizione di cui al comma 8 si propone di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, attraverso l'integrazione dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020.
  A tal fine si prevede che i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 e che l'elenco è integrato entro il 21 marzo 2021. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)

  La disposizione di cui al comma 1 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica».
  La proposta di proroga è volta ad autorizzare il Ministro dell'istruzione a bandire, entro l'anno 2021, anziché il 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, anziché dal 2020/2021 al 2022/2023. In relazione a quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 1-bis, si prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso possa essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana è stata sottoscritta il 14 dicembre 2020.
  Pertanto, la proroga di un anno del termine indicato nell'articolo 1-bis citato e il conseguenziale differimento del computo dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili, negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, appaiono quanto mai opportuni vista la ristrettezza dei tempi e la particolare attesa della procedura in questione.
  Comma 2. La soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la conseguente istituzione, al suo posto, di due separati Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ha reso particolarmente complessa l'elaborazione del piano triennale dei fabbisogni.
  L'individuazione delle risorse disponibili per le nuove assunzioni, infatti, non è scaturita da una semplice comparazione numerica tra le dotazioni organiche dei due Ministeri, ma è stata curata nel dettaglio, in modo da garantire un riparto adeguato delle risorse finanziarie nonché il reclutamento di un congruo numero di risorse umane, dirigenziali e delle aree, che fosse coerente con la precedente programmazione e calibrato sulle esigenze effettive dei due Ministeri, alla luce delle funzioni e delle competenze proprie di ciascuno di essi.
  Il piano dei fabbisogni, che costituisce il presupposto autorizzatorio necessario per indire le procedure, è stato, quindi, adottato con decreto n. 100 del 14 agosto 2020, a firma congiunta dei due Ministri.
  All'interno del piano è contenuta la ripartizione, tra i due Ministeri, delle risorse assunzionali relative all'anno 2020 e agli anni precedenti.
  In proposito, occorre evidenziare che la disposizione normativa per cui è prorogato il termine, cioè l'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, prevede testualmente quanto segue: «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
  Ne consegue che si rende assolutamente necessaria la proroga del termine sopra menzionato fino alla data del 31 dicembre 2021, così da poter indire e concludere utilmente le procedure di reclutamento previste nel piano.
  Al momento, come è noto, lo svolgimento delle procedure concorsuali è sospeso per effetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3 novembre 2020 (articolo 1, comma 9, lettera z)), causate da un nuovo aumento dei contagi da COVID-19.
  È tuttavia possibile procedere, entro tempi rapidi, a indire comunque le procedure di reclutamento, che si concluderanno entro l'anno 2021, fatte salve circostanze di carattere eccezionale legate, eventualmente, all'ulteriore diffusione della pandemia di COVID-19.
  Occorre sottolineare, d'altra parte, che la mancata proroga del termine, tenuto conto delle gravi carenze di personale che caratterizzano i due Ministeri nonché dell'età media elevata del personale in servizio, provocherà l'impossibilità di operare proficuamente per entrambi i Ministeri, segnatamente il neo-istituito Ministero dell'università e della ricerca, che attualmente ha una scopertura di personale delle aree pari, all'incirca, al 63 per cento .
  La proposta di proroga ha natura ordinamentale, poiché interviene su una previsione che si limita a disporre in merito al riparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltà assunzionali già autorizzate in favore del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Comma 3. La proroga per l'anno scolastico 2020/2021, così come avvenuto per l'anno scolastico 2019/2020, attribuisce gli stessi effetti giuridici alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19.
  Si rende necessaria la proroga in considerazione del fatto che le norme vigenti sulla valutazione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, per il secondo ciclo di istruzione, non prevedono esplicitamente la valutazione delle attività svolte a distanza.
  In tal modo è possibile garantire efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata attivata dalle istituzioni scolastiche durante la sospensione delle attività in presenza a causa delle misure restrittive applicate a livello locale e nazionale con il perdurare dell'emergenza epidemiologica.
  Comma 4. La proposta normativa prevede, in favore degli enti locali, già beneficiari del finanziamento per edilizia scolastica di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto «del fare»), che il Ministero dell'istruzione possa disporre le liquidazioni e i pagamenti per i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite più volte le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle risorse, pur avendo completato i lavori, stanno terminando le procedure di rendicontazione per ottenere i pagamenti. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire, da un punto di vista tecnico, la completa esecuzione e rendicontazione entro l'anno 2020.
  Comma 5. L'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella formulazione attualmente vigente, prevede che il personale impegnato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi e selezionato all'esito della procedura selettiva da indirsi ai sensi della stessa disposizione, sia assunto alle dipendenze dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  La proposta di proroga del predetto termine al 1° marzo 2021 scaturisce dall'esigenza di far fronte ai ritardi accumulatisi, in ragione dell'emergenza epidemiologica, nello svolgimento delle fasi procedurali di assunzione precedentemente attuate ai sensi dei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 58 (da marzo 2020 a settembre 2020), che si sono riverberati sull'avvio dell'ultima fase di reclutamento.
  Benché siano in corso di esame e di emanazione i provvedimenti destinati a dare avvio alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, i rallentamenti generatisi in conseguenza dell'emergenza del COVID-19 presumibilmente non consentiranno agli uffici scolastici regionali di procedere alle assunzioni del personale in questione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  Va considerato che, pur essendo il percorso volto all'avvio della procedura selettiva disciplinata dal comma 5-sexies in fase avanzata, l'iter di svolgimento della procedura è piuttosto lungo.
  Esso prevede, infatti, che una volta che il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previsto dalla norma, sia stato emanato, si provveda alla successiva pubblicazione del bando, seguita dalla presentazione delle domande di partecipazione degli interessati, dall'esame delle stesse da parte degli uffici scolastici regionali e, infine, dalla predisposizione delle graduatorie, con conseguente avvio delle assunzioni.
  La proroga di due mesi del termine indicato nel citato articolo 58, comma 5-sexies, e il conseguenziale differimento dell'assunzione alle dipendenze dello Stato del personale di cui si discute appare, pertanto, opportuna vista la ristrettezza dei tempi.

Art. 6. (Proroga di termini in materia di università e ricerca)

  Comma 1. La norma in esame riguarda la validità delle graduatorie nazionali (utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato) nel comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge n. 143 del 2004.
  Per il reclutamento dei docenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, negli anni sono state bandite diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge.
  In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite, si tratta delle seguenti:

   GET (Graduatorie per esami e titoli), previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270, comma 1;

   GNE (Graduatorie nazionali ad esaurimento), previste anch'esse dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270, e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999;

   Graduatorie «143», previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;

   Graduatorie «128», previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017;

   Graduatorie «205», previste dall'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Di fatto, per la natura delle norme o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ossia rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria. Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.
  L'unica eccezione è costituita dalle graduatorie «143», che il decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito dalla legge n. 128 del 2013) ha reso valide fino all'anno accademico 2020/2021.
  Con l'intervento proposto, dunque, le graduatorie ex legge n. 143 del 2004 vedranno prorogata la loro validità anche all'anno accademico 2021/2022.
  Comma 2. Con la misura in esame viene rinviata all'anno accademico 2022/2023 l'entrata in vigore del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di coordinare i tempi di reclutamento con le esigenze delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fissato al 31 dicembre 2020, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione, stante l'incertezza del quadro normativo e l'ampliamento delle dotazioni organiche, previsto dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 e che dovrà essere oggetto di ripartizione.
  Il rinvio comprende inoltre le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.
  Comma 3. Con il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alla data del 31 dicembre 2020 è stata disposta una misura volta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).
  Si premette che il Ministero dell'università e della ricerca, in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato.
  In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre). Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi, con conseguente interruzione di qualunque tipo di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione generale competente e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.
  La norma in questione ha disposto l'interruzione, per sei mesi, degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, evitando altresì le conseguenze del ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa ha permesso, agli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'adeguamento del piano di ammortamento e la sua traslazione di sei mesi, congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza nel mese di dicembre 2020.
  Atteso il perdurare della situazione emergenziale e avuto riguardo alle reiterate richieste in tal senso provenienti da parte dei beneficiari di finanziamenti in forma di credito agevolato, si propone di prorogare la misura agevolativa in questione, consentendo la sospensione dei pagamenti di ulteriori due rate (riferite al 2° semestre del 2020 e al 1° semestre 2021) senza pregiudizio della posizione giuridica soggettiva dei beneficiari.
  Comma 4. La disposizione introduce una scansione cronologica diversa e più attuale per la cessazione della fase in cui il Ministero dell'università e della ricerca si avvale delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, le quali, ai sensi della disciplina novellata, continuano a svolgere, quali strutture di servizio anche per il Ministero dell'università e della ricerca, le funzioni di competenza fino al momento del conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia della corrispondente istituenda direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca. La disposizione si inserisce, dunque, nel percorso, non ancora compiuto, di definizione della struttura del neo-istituito Ministero dell'università e della ricerca, consentendo a detto dicastero di continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 ottobre 2021, delle funzioni di spesa e di servizio – di cui tuttora si avvale – delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione: tempo, questo, che si rende necessario per completare il percorso di riparto delle risorse del predetto Dipartimento, che continuerà ad essere regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2020 (il cui termine del 30 aprile, avente evidente natura ordinatoria, viene ora riportato alla data «mobile», dianzi citata, corrispondente a quella di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ovvero, al più tardi, al 31 ottobre 2021). Si chiarisce, inoltre, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – cui la legge assegna una molteplicità di funzioni – possa anche essere adottato in più soluzioni, in tal modo consentendo di accelerare il riparto di talune risorse (ad esempio il personale) rispetto alla ricognizione e al riparto di altre situazioni giuridiche (quali le risorse strumentali, contratti, etc.).
  La disposizione di cui al comma 5 proroga la deroga ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi per il triennio 2020-2022, introdotti dalla legge n. 160 del 2019, attuata dall'articolo 238, comma 6, del decreto-legge n. 24 del 2020, alle sole università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in ragione delle esigenze connesse alla didattica a distanza e in considerazione della proroga dello stato di emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si sottolinea che tali istituzioni hanno dovuto avviare la didattica a distanza al pari delle università e sono, dal punto di vista normativo, ormai equiparate alle istituzioni universitarie.
  Comma 6. In considerazione del protrarsi dell'emergenza del COVID-19, emerge la necessità di dare un mese di tempo in più alle attività delle commissioni del sesto quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, istituito in via eccezionale – proprio in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza del COVID-19 – dal decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, il cui termine di conclusione dei lavori è attualmente previsto per il 15 marzo 2021.
  Quando è stato fissato questo termine, non si poteva immaginare che l'introduzione di un sesto quadrimestre avrebbe generato un aumento esponenziale delle domande, tra l'altro «ulteriore» rispetto al fisiologico aumento in corrispondenza dell'ultimo quadrimestre di ogni tornata.
  Dai dati della suddetta tornata si ricava che 11.070 sono state le domande presentate per il VI quadrimestre, con un aumento del 162 per cento rispetto alla media delle domande dei primi cinque quadrimestri (pari a 4.226).
  Differendo di un mese il termine per i lavori delle commissioni si consente, quindi, alle commissioni di poter programmare e organizzare il proprio operato garantendo un tempo congruo per una corretta valutazione dei candidati.
  Alla luce del numero delle domande pervenute per il VI quadrimestre, è già oggettivamente prevedibile che le Commissioni saranno in difficoltà ad assicurare il rispetto del detto termine e quindi prevedere ora il differimento consentirebbe alle commissioni di poter organizzare la programmazione dei lavori di valutazione.
  Comma 7. La legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relative a mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 326 del 2003) possono essere erogate anche successivamente alla scadenza previo parere favorevole dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di legge, inizialmente previsto al 31 dicembre 2019, per l'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
  Attualmente, per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente euro 6.748.772,40.
  Le università hanno fatto presente, con nota congiunta, che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esecuzione dei lavori ha subìto notevoli ritardi. Avendo, le stesse richiesto il differimento del termine previsto dalla legge, la presente misura dispone il differimento del termine di dodici mesi al fine di consentire il completamento dei lavori di edilizia universitaria e la conseguente erogazione delle risorse già stanziate.
  Comma 8. La norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti urgenti e straordinari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Appare assolutamente necessario, in considerazione del protrarsi della situazione di criticità sanitaria, consentire in ogni caso lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale, compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza. Diversamente, a numerosi aspiranti sarebbe inibito l'accesso alle professioni. Pertanto, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, la norma introdotta è volta a estendere anche alle sessioni degli esami di abilitazione professionale per l'anno 2021 le misure previste dall'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 22 del 2020. La norma, inoltre, applica l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 22 del 2020 anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato – disciplinate sempre nell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 – il cui esame di abilitazione è di competenza del Ministero dell'istruzione. L'estensione avviene con riferimento alle sessioni di esame 2020 e 2021.

Art. 7. (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

  Comma 1. Al fine di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e di accrescere lo sviluppo delle aree interessate, l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo possano essere istituiti, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati e previa intesa con le regioni interessate, i distretti turistici. L'istituzione persegue, altresì, l'obiettivo di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La presente norma, pertanto, proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei distretti turistici che, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito dalla legge n. 106 del 2011, è effettuata dalle regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi con le modalità ivi previste.
  Comma 2. La norma proroga fino al 31 dicembre 2021 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi comprese quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Comma 3. La norma ha lo scopo di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento delle attività previste dalla legge n. 226 del 2017, finalizzata alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio. Ai sensi della legge suddetta, lo Stato sostiene finanziariamente progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, attraverso interventi che vanno dal recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione della città di Sulmona quale sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera del poeta, alla costituzione di un parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale, alla promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. La proroga si rende necessaria per consentire la realizzazione dei progetti in corso e la trasmissione, da parte del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
  Comma 4. La norma proroga di trenta giorni l'efficacia delle misure di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 8 luglio 2020, recante «Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19», destinate altrimenti a terminare il 31 dicembre 2020 in base a quanto stabilito dall'articolo 183, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La proroga di tali misure deve quindi essere disposta con norma di legge.
  Inoltre, la norma, nella prospettiva di sostenere i piani di sviluppo della società, anche attraverso il reperimento di ulteriori risorse (finanziarie e no) e competenze industriali, prevede:

   che le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possano acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale;

   che lo statuto della società sia adeguato al fine di assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali;

   che, infine, all'Istituto Luce Cinecittà si applichino le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato al fine di assicurare adeguata flessibilità di organizzazione.

  Infine, si prevede che Istituto Luce Cinecittà possa assumere la forma giuridica di società per azioni e, in tal caso, acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni da quotare in mercati regolamentati.
  La disposizione del comma 5 prevede che all'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  La disposizione di cui al comma 6 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)

  Comma 1. L'intervento normativo è teso a rendere possibile l'utilizzo, sino al 31 dicembre 2021, dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli uffici di esecuzione penale esterna, in considerazione del mancato svolgimento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna.
  Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato i termini iniziali previsti dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, già oggetto di proroga ad opera dell'articolo 10, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e, poi, dell'articolo 1, comma 1139, lettera b), legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Permane, infatti, un significativo vuoto organico dei dirigenti degli uffici di esecuzione penale esterna (presenti 17 unità su 34 in organico) che mette in pericolo il regolare funzionamento di tali uffici e istituti, in attesa dell'effettivo completamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna.
  Solo di recente sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione dei dirigenti di esecuzione penale esterna (carriera penitenziaria), il cui svolgimento è, comunque, fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia di COVID-19.
  In attesa del completamento delle procedure concorsuali risulta indispensabile, pertanto, prorogare il termine che consente l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria almeno fino al 31 dicembre 2021 sia negli uffici dirigenziali di esecuzione penale esterna sia negli istituti penali per i minorenni dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Si tratta di un settore che richiede, infatti, particolare attenzione.
  Nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, aderendo a un assetto più europeista della pena, incentrato sulla considerazione che la pena vada scontata con la comunità e nella comunità, e introdotto istituti, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per le persone maggiorenni, che pure impongono l'elaborazione di programma di trattamento individualizzati. Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore hanno disegnato un sistema che valorizza l'azione degli uffici di esecuzione penale esterna sul territorio, finalizzata al potenziamento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente contenimento della recidiva, con rafforzamento della sicurezza sociale.
  Il coordinamento, da parte di ciascun ufficio di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati costituisce il volàno per la realizzazione delle sanzioni di comunità, attraverso un'azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire.
  Comma 2. L'intervento normativo intende consentire l'utilizzo, sino al 31 dicembre 2021, dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni, in considerazione del mancato svolgimento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti conseguenti all'incremento dell'organico della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, disposto con l'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2020 in virtù del citato articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145 del 2018.
  Permane, però, una significativa carenza di organico dei dirigenti di istituti penali per i minorenni (presenti 2 su 7 in organico), che mette in pericolo il regolare funzionamento del sistema, in attesa dell'effettivo completamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura delle sette posizioni, di livello dirigenziale non generale, con cui, per rispondere alle esigenze di gestione degli istituti penali per minorenni, è stata incrementata, ad opera della legge. n. 145 del 2018, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
  Solo di recente sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione dei dirigenti di istituto penale per i minorenni (carriera penitenziaria) il cui svolgimento è, comunque, fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia di COVID-19.
  In attesa del completamento delle procedure concorsuali risulta indispensabile, pertanto, prorogare il termine che consente l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria almeno fino al 31dicembre 2021 per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.
  Si tratta di un settore particolarmente delicato, nel quale l'incremento della dotazione organica della carriera del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è stato operato in seguito all'introduzione, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, della «Disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni». Il nuovo ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, pone una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e alla elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, che impongono adeguamenti strutturali e organizzativi resi complessi anche dalla significativa presenza di condannati per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata, e ciò ha comportato la previsione che la direzione degli istituti penali per minorenni, quanto meno per quelli caratterizzati da una maggiore complessità gestionale, non fosse più affidata a personale non dirigenziale, ma assunta da dirigenti altamente specializzati, alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti.
  Comma 3. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 526, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
  Le nuove disposizioni hanno inciso su di un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha richiesto un inevitabile processo di adattamento e accompagnamento al cambiamento; infatti, si sono generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate e utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza.
  In questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento delle disposizioni di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
  La norma ha previsto che «Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani».
  Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale e ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In tale contesto è quindi maturata la sottoscrizione della Convenzione quadro del 27 agosto 2015, sottoscritta dal presidente dell'ANCI e dal Ministro della giustizia.
  Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 617, stante l'evidente utilità dello strumento previsto e le esigenze manifestate dagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine originariamente previsto dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.
  Allo stesso modo, la medesima disposizione è stata da ultimo prorogata con la legge di bilancio per l'anno 2019 (articolo 1, comma 1139, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145), nonché per l'anno 2020 con il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito dalla legge n. 8 del 2020 (articolo 8, comma 2).
  La disposizione, permanendo allo stato le medesime esigenze, è diretta a prorogare la suddetta autorizzazione.
  Comma 4. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.
  A fondamento di tale disposizione vi era l'esigenza di non sottrarre risorse a un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.
  Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la norma è stata modificata, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, ma aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
  In tal modo, pur rimanendo ferma la limitazione all'operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che essa possa operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia, con l'effetto che il comando, il distacco o l'assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni è possibile solo in caso di nulla osta della stessa amministrazione di provenienza.
  È necessario che il disposto normativo in tal modo previsto sia ulteriormente prorogato, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale, e in un contesto nel quale, inoltre, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta impedendo il normale svolgimento dei concorsi previsti.
  Comma 5. La norma sulla quale si incide – l'articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018 – riguarda i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  La predetta norma ha posto due sbarramenti temporali: il comma 1 dell'articolo 7 assegna temporaneamente, e sino al 31 dicembre 2022 (termine così prorogato dall'articolo 8, comma 6-novies, lettera a), del decreto-legge n. 162 del 2019), nuove funzioni in tema di progettazione, gestione delle procedure di affidamento e delle procedure di formazione dei contratti, nonché di individuazione di immobili dismessi e idonei alla riconversione, al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il comma 3 della medesima disposizione – su cui verte specificamente l'intervento – prevede, all'ultimo periodo, un ulteriore limite temporale calibrato sulle procedure di affidamento avviate. Si stabilisce, infatti, che, fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 2022, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di edilizia penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate secondo la programmazione dei lavori da eseguire come approvata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020.
  Si è ritenuto che il predetto termine del 30 settembre 2020 abbia subìto gli effetti dei differimenti contenuti nei recenti interventi normativi d'urgenza adottati per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, trattandosi – a differenza di quello previsto dal comma 1 della disposizione in commento – di un termine entro cui l'amministrazione è chiamata a compire una specifica attività procedimentale (avvio delle procedure di affidamento delle opere). Non è parso infatti alla competente amministrazione che vi fossero ragioni per escludere che la fattispecie rientrasse nella disciplina emergenziale della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Infatti, l'ampiezza applicativa della predetta norma emergenziale, per la quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020» (termine quest'ultimo prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), induce a ritenere che anche rispetto al termine dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, entro il quale l'amministrazione penitenziaria deve provvedere ad affidare le procedure programmate e concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non debba essere computata la parentesi temporale tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, nella quale, come pare evidente, secondo la ratio della norma di sospensione, il personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha potuto provvedere, al pari di altri, agli adempimenti procedurali che devono poter condurre all'affidamento delle opere.
  Computando la sospensione richiamata, il temine del 30 settembre 2020 fissato dalla norma è scaduto il 22 dicembre 2020.
  È necessario rilevare che è stato adottato dall'amministrazione penitenziaria, nel marzo 2019, un piano finanziario per la progettazione e realizzazione di 25 nuovi padiglioni detentivi modulari a media sicurezza, da 120 posti cadauno, per complessivi 3.000 nuovi posti detentivi, da costruire in aree libere disponibili intra moenia presso complessi penitenziari già attivi.
  Sono stati già avviati procedimenti per 12 moduli relativamente agli istituti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere (2 moduli), Perugia (2 moduli), Rovigo (2 moduli), Civitavecchia (l modulo), Viterbo (1 modulo), Vigevano (1 modulo), Monza (1 modulo), Asti (1 modulo) e Napoli Secondigliano (1 modulo).
  Va considerato che, in base alle attuali disponibilità finanziarie sul cap. 7300, il competente ufficio dell'amministrazione penitenziaria sta concentrando le proprie attività tecnico-amministrative sui procedimenti relativi ai suindicati 8 moduli presso gli istituti penitenziari indicati, per la realizzazione di complessivi 960 nuovi posti detentivi.
  Allo stato risultano già ultimati i progetti preliminari di fattibilità per otto nuovi padiglioni da realizzare negli istituti penitenziari di Asti, Vigevano, Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere e Napoli Secondigliano; per 5 di questi le progettazioni di livello definitivo è stata avviata la verifica progettuale da parte dei soggetti qualificati, esterni all'amministrazione appaltante, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Per gli altri 3 l'avvio della verifica avverrà a breve.
  Pertanto, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19, che senza dubbio ha rallentato e rallenterà le successive attività, pur essendo la fase di progettazione molto avanzata, e tenuto conto dell'intervento straordinario per il potenziamento infrastrutturale degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia per cui vi è autorizzazione di spesa nello stesso articolo 26 del disegno di legge di bilancio, si rende necessario non interrompere l'attività amministrativa degli uffici tecnici dell'amministrazione penitenziaria in materia di edilizia carceraria – a supporto della più ampia competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – prorogando di un anno il termine del 30 settembre 2020 (differito al 22 dicembre per effetto delle sospensioni disposte dalla disciplina emergenziale anti COVID-19) entro il quale avviare le procedure di affidamento delle opere per le quali, appunto, è stata attribuita la competenza al personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018.

Art. 9. (Proroga di termini in materia di competenza della difesa)

  Comma 1. La legge 30 giugno 2009, n. 85, che ha previsto l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, all'articolo 17 ha regolato il trasferimento all'interno della banca dati dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2009) da parte delle Forze di polizia.
  In tale quadro, a legislazione vigente, entro il 31 dicembre 2020 dovranno terminare le attività di inserimento, per l' Arma dei carabinieri, dei dati conservati nel sistema CC-DNA del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.
  Attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti all'articolo 17 – che i reparti investigazioni scientifiche di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere nella banca dati nazionale dei profili del DNA è pari a circa 3.000 dati, tenuto anche conto delle difficoltà avute nella gestione dei flussi informatici e dello scambio dei dati nella particolare congiuntura pandemica dovuta al COVID-19.
  Lo spirare del termine previsto dall'articolo 17, in mancanza del completo trasferimento di tutti i profili presenti nel sistema CC-DNA, determinerebbe la perdita di un patrimonio informativo fondamentale, indispensabile per il positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti.
  La disposizione, consentendo di prorogare al 31 dicembre 2021 le attività di inserimento dati DNA, è funzionale a salvaguardare tale patrimonio nel pieno rispetto delle procedure di alimentazione e delle garanzie previste dall'impianto della normativa vigente.
  Comma 2. La disposizione, che non comporta oneri, ha lo scopo di consentire all'Agenzia industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è prorogata al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia stessa continua ad operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La proroga dell'iscrizione si rende necessaria al fine di salvaguardare la funzionalità dell'Agenzia nelle more di una revisione delle normativa che dovrà prevedere, in linea di continuità con la clausola contemplata dall'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, a favore delle Forze armate e degli altri Corpi armati dello Stato, che l'Agenzia industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sia esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28 (fabbricazione e vendita di armi), 46 e 47 (fabbricazione di esplosivi e polveri piriche) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'esenzione, che ha già riscontrato il parere favorevole delle amministrazioni interessate e i cui contenuti sono stati approvati dalle Commissioni 5a e 6a riunite del Senato durante la votazione di un emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», trova la ratio nel fatto che l'Agenzia industrie Difesa è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, circostanza che rende superflua la verifica sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di tale attività economica.
  L'Agenzia industrie Difesa, infatti, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, quale strumento per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle unità industriali del Ministero della difesa. Essa opera secondo criteri imprenditoriali sotto la vigilanza del Ministro della difesa, con la «missione» di realizzare il processo di risanamento del sistema produttivo costituito dai seguenti stabilimenti industriali che le sono stati assegnati in gestione con decreti del Ministro della difesa: Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto; Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto; Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri; Stabilimento militare spolette di Torre Annunziata; Stabilimento chimico farmaceutico Militare di Firenze; Stabilimento produzione cordami di Castellammare di Stabia; Arsenale di Messina; Stabilimento grafico di Gaeta (ridenominato Centro di dematerializzazione e conservazione unico della Difesa («Ce. De. C.U.»); Stabilimento militare pirotecnico di Capua.

Art. 10. (Proroga di termini in materia di agricoltura)

  Comma 1. Con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», tutti gli organismi autorizzati ad espletare le funzioni di controllo e certificazione dei vini a dnominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) devono accreditarsi in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; quindi anche quelli di natura pubblica, che prima dell'entrata in vigore della norma non avevano questo obbligo.
  In particolare, l'articolo 64, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come novellato dall'articolo 43-ter, comma 2, lettera f), del predetto decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce che «Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  Pertanto, per proseguire nell'espletamento delle funzioni di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP, autorizzate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tutti gli organismi di controllo aventi natura pubblica dovranno essere accreditati in base alla norma sopra citata entro il 15 marzo 2021 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del menzionato provvedimento legislativo).
  Al momento gli organismi di controllo pubblici interessati dal provvedimento sono 19 (uno era già accreditato prima dell'entrata in vigore della richiamata norma); di questi solo 4 (di cui tre camere di commercio) hanno già attivato le procedure necessarie per ottenere l'accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
  A tale riguardo, va aggiunto che è tuttora in itinere la riforma complessiva delle camere di commercio, che prevede la riduzione complessiva delle stesse mediante accorpamento, e in alcuni casi è stato rappresentato che risulta problematico il corretto prosieguo delle singole attività prodromiche all'accreditamento, in quanto, una volta completato l'accorpamento, il personale coinvolto, le denominazioni da controllare e la struttura da utilizzare saranno sicuramente diverse da quelle attuali delle singole camere che saranno oggetto di valutazione da parte dell'ACCREDIA, Ente unico nazionale di accreditamento, ai fini dell'accertamento della conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Quindi, solo con l'istituzione di un nuovo ente camerale, soggetto giuridico distinto dalle singole camere di commercio accorpatesi, può essere efficacemente attivato l'iter di accreditamento.
  A questo proposito, è utile rappresentare che il tempo medio per conseguire l'accreditamento è di circa cinque mesi dalla presentazione della domanda, qualora non vi siano problemi nella fase di valutazione da parte dell'ACCREDIA conseguenti alla capacità del soggetto richiedente di adeguarsi a quanto richiesto dal suddetto Ente unico di accreditamento.
  In breve ecco la descrizione del processo:

   una volta verificato il possesso di tutti i documenti necessari, si procede nel modo seguente:

    a) presentazione della domanda da parte dell'ente interessato;

    b) verifica da parte dell'ente ACCREDIA del possesso della documentazione necessaria presentata unitamente alla domanda;

    c) invio al soggetto richiedente dell'offerta contrattuale, che deve essere controfirmata per accettazione;

    d) avvio dell'esame documentale;

    e) organizzazione ed effettuazione della visita in sede presso l'organismo;

    f) effettuazione di una o più verifiche in accompagnamento (eventuale);

    g) discussione sulla concessione dell'accreditamento, nel comitato settoriale competente, con relativa deliberazione.

  Il passaggio a ciascuna fase successiva presuppone che quella precedente si sia conclusa positivamente (non ci può essere sovrapposizione).
  Per quanto sopra, la modifica legislativa di proroga sino al 31 dicembre 2021 (e pertanto di ulteriori nove mesi rispetto al termine di sei mesi originariamente previsto per conseguire l'accreditamento) è necessaria per evitare la revoca, a decorrere dal 16 marzo 2021, delle autorizzazioni rilasciate agli organismi pubblici che entro tale data non riusciranno a completare l'iter procedimentale necessario a conseguire l'accreditamento, con il rischio di lasciare numerosi vini a denominazione protetta e a indicazione geografica protetta, tra le 143 denominazioni attualmente controllate e certificate dagli Organismi pubblici, sprovvisti dell'organismo preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione.
  Il termine di quindici mesi appare, invece, congruo in relazione alla durata del processo di accreditamento, anche in considerazione dei necessari prodromici passaggi burocratici e decisionali, che gli enti interessati, per la loro natura pubblica, sono tenuti a percorrere, primo tra tutti quello relativo allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.
  Comma 2. Come noto l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo, al comma 11, la costituzione di una nuova società cui vengono trasferite le relative funzioni. I Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenire alla costituzione, al fine di risolvere definitivamente i problemi relativi all'ente in liquidazione da ormai nove anni. Assumono particolare rilievo, in tale contesto, le questioni riguardanti il personale a tempo determinato, il cui utilizzo si è incrementato notevolmente nel corso della liquidazione, in considerazione della previsione normativa del citato articolo 21 che affida la gestione del servizio all'ente fino alla costituzione della nuova società.
  Ad oggi risultano 148 risorse complessive in servizio presso l'Ente, di cui 71 con contratto a tempo indeterminato e 46 con contratto a tempo determinato inquadrate in base al contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici, e 31 con contratto a tempo indeterminato inquadrate in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore idraulico forestale.
  In particolare delle 46 risorse assunte a tempo determinato a seguito di regolari procedure di selezione pubblica svoltesi tra il 2016 ed il 2019, vi sono 6 impiegati amministrativi, 30 impiegati tecnici e 10 professionisti, di cui 7 con qualifica tecnica (ingegneri e architetti) e 3 avvocati. Tali risorse hanno assunto particolare rilevanza in considerazione della necessità di sopperire alla mancanza di personale dovuta al progressivo collocamento in quiescenza del personale in servizio a tempo indeterminato.
  Nello specifico le risorse impiegate presso gli uffici amministrativi garantiscono l'espletamento degli adempimenti attinenti alla gestione ordinaria e al contempo essenziale dell'Ente, con particolare riferimento alla gestione del personale, della contabilità, della segreteria e del protocollo, mentre i 3 professionisti avvocati sono dedicati alla gestione del pesantissimo ed articolato contenzioso che interessa l'Ente, nonché ad assicurare la necessaria assistenza giuridica per le complesse attività amministrative dell'Ente e nell'ambito delle gare di appalto e dei procedimenti amministrativi.
  I 30 impiegati tecnici assicurano la dotazione minima per la gestione e il presidio sulle 24 ore nonché la manutenzione ordinaria degli impianti; i professionisti tecnici assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti e infrastrutture (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza), oltre a ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (responsabili di esercizio delle traverse e sostituti dell'ingegnere responsabile sulle dighe).
  Sul piano generale, tali figure sono funzionali al rispetto delle cogenti prescrizioni della Direzione vigilanza dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cui l'Ente ha l'obbligo di attenersi) assicurando l'erogazione, senza soluzione di continuità, di un pubblico servizio e la salvaguardia della pubblica incolumità e di tutela ambientale laddove ricorrano le condizioni. A tal riguardo deve darsi atto che allo stato vi sono solo due figure di professionisti ingegneri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i quali, stante la valenza dimensionale e l'ampiezza dei territori di dislocazione di tutti impianti gestiti, per concreti motivi sia logistici che organizzativi non sono in grado di occuparsi da soli delle obbligatorie funzioni di responsabili di esercizio previste per ciascun impianto, funzioni che, pertanto, ad oggi sono rivestite anche dai professionisti tecnici a tempo determinato.
  Per quanto attiene più specificamente alla contrattualizzazione a tempo determinato delle figure dei tecnici «professionisti» la stessa si è resa altresì necessaria per consentire di effettuare interventi finalizzati all'efficientamento degli impianti (anche nel su descritto contesto delle prescrizioni tecniche sancite nei verbali di visita di vigilanza ex articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e degli incontri tecnici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante i quali è stata prospettata all'Ente anche l'ipotesi di chiusura di impianti realizzati da decenni e mai avviati all'esercizio), ed a porre in essere indispensabili attività di progettazione funzionale alla manutenzione ordinaria e finanche straordinaria degli impianti.
  Non può tralasciarsi che molte delle medesime risorse, sono impegnate altresì nei ruoli di RUP, Direttore dei Lavori, CSP e CSE, RSPP, ricoprendo funzioni disposte per legge.
  L'ente si è avvalso negli anni, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, delle facoltà di rinnovo contrattuale previste da tale normativa al fine di salvaguardare le professionalità già formate sulle pregnanti materie e attività specifiche dell'EIPLI, per perseguire obiettivi di efficienza della gestione.
  In questo particolare contesto, aggravato dalle restrizioni procedurali imposte dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, anche della potenziale prossima definizione delle attività di liquidazione dell'EIPLI e costituzione della nuova società che subentrerà interamente nelle funzioni dello stesso Ente, pare opportuno e ispirato a princìpi di economicità della gestione pubblica, evitare all'Ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti, in scadenza entro il 21 giugno 2021 (alcuni contratti scadono a fine 2020, altri tra gennaio 2021 e il 21 giugno 2021) fino al 31 dicembre 2021, onde consentire la definizione dell'iter di costituzione della nuova società ed evitare pregiudizi ovvero interruzioni nella erogazione del servizio, in modo che sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti.
  Proprio in considerazione della necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente con le risorse umane al momento disponibili, e nelle more della definizione del procedimento di trasformazione, si prevede, al comma 3, che all'onere derivante dalla proroga dei contratti a tempo determinato l'Ente provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Comma 4. La disposizione interviene sull'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevedendo la proroga del termine di efficacia dell'esonero dall'obbligo di deposito di documentazione di cui all'articolo 83, comma 3-bis, e dall'acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fino al 31 dicembre 2021.
  Il legislatore si è già occupato, a fini antimafia, dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei.
  In primo luogo, occorre infatti ricordare che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, nel riformare il codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ne ha modificato l'articolo 91, introducendo l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, e dei titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.
  Il predetto articolo 28, comma 1, è entrato in vigore il 19 novembre 2017.
  L'articolo 19-terdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2017, n. 172, ha successivamente modificato l'articolo 91 del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a euro 5.000.
  In seguito, con l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il legislatore ha escluso che debbano presentare l'informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall'entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma; nonché escluso dall'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a euro 25.000.
  Il predetto termine era stato poi fissato al 31 dicembre 2019 con il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  Fin da subito la norma ha mostrato delle criticità, per la mole di informazioni, documenti e pratiche che avrebbe generato, onde già in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, si è ritenuto, vista la complessità dell'obbligo introdotto, di escludere da tale adempimento le erogazioni relative a terreni agricoli che usufruiscono di importi non superiori a 25.000.
  Il predetto comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2018 ha previsto infatti che «Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».
  Con l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine del 31 dicembre 2019 è stato sostituito con quello del 31 dicembre 2020.
  Come emerso nell'istruttoria, le disposizioni del codice antimafia, come modificate nel 2017, hanno determinato un impatto operativo di rilevante portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle prefetture competenti prodotto dalla normativa sopravvenuta. Tale incremento è dovuto all'aumento del numero di soggetti che sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive, ai fini della consultazione della banca nazionale unica (BDNA).
  In riferimento alla sola AGEA, il numero di procedimenti (dato 2020) che richiedono la certificazione antimafia è pari, annualmente, a circa 60.000, con la conseguenza che il numero complessivo dei soggetti da controllare può essere quantificato in circa 240.000 (le verifiche vanno, infatti, estese anche ai familiari e ai conviventi dei soggetti richiedenti).
  Residuano pertanto le ragioni di urgenza di proroga al 31 dicembre 2021 del termine da ultimo prorogato e di imminente scadenza, al fine di evitare l'ingorgo ulteriore.
  Comma 5. A seguito della liberalizzazione del mercato comunitario dello zucchero, con l'abolizione del sistema delle quote dal 1° ottobre 2017, è stato registrato un consistente aumento di produzione, che ha generato un eccesso di offerta e una conseguente diminuzione delle quotazioni di mercato dello zucchero che hanno raggiunto valori minimi, molto al di sotto del prezzo di riferimento unionale, pari a 404 euro per tonnellata.
  Questo scenario, molto preoccupante soprattutto per l'Italia, le cui imprese operano con costi di produzione nettamente superiori rispetto ai principali competitori internazionali, è aggravato da un esubero di produzione dei principali operatori a livello internazionale, come in India, Thailandia e Brasile, che in questi anni hanno aumentato in modo consistente le rispettive produzioni.
  A ciò si aggiungano, a livello italiano, gli inevitabili effetti negativi che la cosiddetta «Sugar tax» arrecherà al settore, già in sofferenza per le citate condizioni di mercato, e della generalizzata situazione di crisi provocata dalla diffusione del coronavirus, le cui aree di maggior contagio corrispondono proprio con l'areale di produzione della barbabietola da zucchero e di localizzazione dei relativi stabilimenti di trasformazione.
  In Italia, infatti, a seguito della profonda ristrutturazione del settore avviata con la riforma del 2006 (regolamento (CE) n. 320/2006 e seguenti), operano solo due zuccherifici, che garantiscono normalmente una produzione di circa 250.000 tonnellate, in grado quindi di soddisfare il fabbisogno nazionale, pari a circa 1.600.000 tonnellate, solo per il 16 per cento. A fronte di tale situazione, il Governo ha ripetutamente richiesto alla Commissione europea di attivare idonee misure di sostegno al settore, al fine di evitare il rischio di abbandono dell'attività produttiva.
  In risposta a tali sollecitazioni, la Commissione ha attivato un gruppo di lavoro di alto livello, il cui mandato si è concluso nel giugno 2019 con un documento programmatorio, in cui sono previste anche specifiche azioni di sostegno al settore, da attivare da parte degli Stati membri interessati per scongiurare il rischio di chiusura degli stabilimenti e il conseguente abbandono dell'attività produttiva.
  In tale contesto, si inserisce la problematica legata al contenzioso con la Commissione europea, avviato nel 2015, ma relativo alla ristrutturazione dell'industria saccarifera del 2006 e, in particolare, al mancato abbattimento di alcuni silos di magazzinaggio di zucchero, ritenuti direttamente connessi alla produzione. Tale contestazione ha portato gli organi comunitari a considerare una ristrutturazione parziale invece che completa, con conseguente riduzione del 25 per cento di quanto versato alle imprese (decisione 16 gennaio 2015, Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 gennaio 2015 L 16). La decisione è stata impugnata dall'Italia innanzi al Tribunale di prima istanza dell'Unione europea, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 12 marzo 2019; sentenza ulteriormente confermata dall'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 aprile 2020 C-390/19.
  A seguito della decisione comunitaria di rettifica finanziaria, l'AGEA ha avviato un'iniziativa di recupero nei confronti delle imprese saccarifere per un ammontare identico a quello escluso dal finanziamento, complessivamente pari a euro 90.498.735,16.
  Tale iniziativa dell'AGEA ha dato luogo ad ulteriori contenziosi, volti ad accertare dapprima la legittimità dell'azione e, successivamente, la concreta imputabilità ai beneficiari medesimi degli importi dei recuperi di cui alla citata decisione della Commissione. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi. Attualmente è pendente il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, proposto da una delle imprese beneficiarie dei contributi integrali.
  Le aziende italiane lamentano una pesantissima disparità di trattamento rispetto alle aziende di altri Paesi coinvolti; in particolare la Slovenia, che con uno specifico provvedimento del 4 febbraio 2015, n. 3302025/2007/184, adottato dall'Agenzia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale della Repubblica slovena, ha direttamente archiviato la procedura di recupero prefigurata nei confronti delle imprese saccarifere.
  Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del regolamento (UE) 702/2014, che esclude la possibilità di intervenire nei confronti delle imprese in difficoltà, resa ancora più pressante dall'impatto generato dal perdurare nella pandemia da COVID-19, e per consentire di ripristinare una situazione di equilibrio dal punto di vista della concorrenza tra imprese operanti nei diversi Stati membri, la disposizione in epigrafe prescrive la proroga della disposizione che prevede la sospensione di tutti i procedimenti che abbiano quale effetto quello di ottenere il soddisfacimento, nei confronti dei soggetti beneficiari degli aiuti summenzionati, del diritto di rivalsa dello Stato per l'obbligazione discendente dalla decisione di esecuzione innanzi citata, fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei predetti beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021.
  Comma 6. Con riferimento all'esonero contributivo, riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni sulla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 e per il mese di dicembre 2020, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall'ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, e quindi dispone che la rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 sia sospesa fino alla data in cui l'ente previdenziale abbia completato la nuova tariffazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti che hanno richiesto l'applicazione del suddetto esonero contributivo e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. La temporanea sospensione della quarta rata contributiva per l'anno 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, si rende necessaria per rendere fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai cosiddetti «decreti ristori» a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi modelli F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi e aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende.
  Si vuole pertanto scongiurare il rischio che le operazioni di ricalcolo, eseguite in proprio dai contribuenti senza il consueto ausilio istituzionale dell'ente riscossore, risultino verosimilmente approssimative o non corrette, esponendo gli stessi contribuenti che il legislatore ha voluto sostenere e tutelare nell'attuale momento di crisi dovuta alla pandemia al grave rischio di successive contestazioni per irregolarità contributive da parte del medesimo ente riscossore.
  D'altra parte va rilevato che l'INPS non ha potuto provvedere finora alla suddetta nuova tariffazione in quanto la normativa prevede l'effettuazione di diversi passaggi, che richiedono una tempistica obbligata: si devono inoltrare all'Ente previdenziale apposite domande telematiche, che devono rendersi disponibili da parte dell'Istituto; deve calcolarsi l'esatta misura dell'esonero spettante pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, relativamente ai mesi interessati dall'esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l'azienda e alla tipologia del lavoratore; per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l'importo relativo all'esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura, essendo l'esonero riconosciuto solo nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero; l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il che richiede una preventiva autodichiarazione del richiedente relativamente agli aiuti di cui è complessivamente beneficiario, da far pervenire all'ente previdenziale.

Art. 11. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

  Comma 1. L'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 prevede che le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo codice possono, entro tre anni da tale data, trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio. Si tratta di una disposizione di favore diretta ad accompagnare il processo di volontaria evoluzione di un'antica categoria giuridica, le società di mutuo soccorso, verso nuove formule organizzative, ove ritenute dai soci maggiormente funzionali al perseguimento dello scopo statutario. Al fine di non disincentivare tali processi, la citata disposizione non fa scattare, per effetto della perdita della qualifica di società di mutuo soccorso conseguente all'avvenuta trasformazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio verso altre società di mutuo soccorso, verso i fondi mutualistici o verso l'erario pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886, che disciplina le società in parola, per effetto del rinvio ad essa operato dall'articolo 42 del codice del Terzo settore.
  Tuttavia, poiché a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 15 settembre 2020, adottato in attuazione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante la disciplina di dettaglio del funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), lo stesso diverrà operativo a partire da aprile 2021, si propone di differire il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazioni di promozione sociale o in associazioni del terzo settore, anche a garanzia dell'effettività della scelta organizzativa: difatti, poiché la categoria di associazione del Terzo settore sarà assumibile solo con l'operatività del RUNTS, rientrando essa nella sezione «altri enti del Terzo settore», di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 117 del 2017, si ritiene congruo fissare detto termine al 31 dicembre 2021, in modo da permettere alle società di mutuo soccorso di disporre di un arco temporale di otto mesi entro il quale poter deliberare l'eventuale trasformazione.
  Comma 2. La lettera h) del comma 445 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (sono fatti salvi i comandi previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001). La presente disposizione intende prorogare detta limitazione sino al 31 dicembre 2021 per ragioni legate alla assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione e pertanto la cosiddetta «opzione zero», attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia. Va altresì evidenziato che le iniziative di comando presso altre amministrazioni – comando cosiddetto d'obbligo al quale quindi l'Ispettorato non può sottrarsi – sono spesso sollecitate dallo stesso personale dell'Ispettorato – e dunque sono numericamente cospicue – in considerazione del fatto che il trattamento economico del personale dell'Agenzia è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.
  Comma 3. La presente disposizione normativa proroga al 31 dicembre 2021 i lavori della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.
  La proroga dei lavori si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Comma 4. La presente disposizione normativa proroga al 31 dicembre 2021 i lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.
  La proroga dei lavori si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Comma 5. La proposta di proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 è correlata all'introduzione dell'articolo 150 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ampiamente innovato le modalità di recupero delle prestazioni indebite percepite dal sostituito e restituite al sostituto d'imposta, intervenendo direttamente sul disposto dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi. In conformità a tale nuova disposizione normativa la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore deve avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso e non più la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020.
  Sotto il profilo operativo con riferimento in particolare alle prestazioni pensionistiche indebite, l'applicazione di tale regime comporta da parte di questo Istituto una notevole attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi di elaborazione esistenti impattanti sull'intero processo di ricalcolo delle prestazioni medesime, per cui la futura messa a regime avverrà secondo tempi di realizzazione fisiologicamente sfasati rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 150.
  In tale contesto di riferimento, tra le diverse tipologie di indebiti pensionistici, notevole preoccupazione destano quelli correlati a prestazioni collegate al reddito per la speciale disciplina alla quale gli stessi soggiacciono. In merito si richiama l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, secondo cui l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni pensionistiche erogate in via provvisoria, e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente non spettante. Le verifiche in argomento vengono effettuate attraverso l'elaborazione dei dati reddituali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o derivanti dalle dichiarazioni reddituali rese dai pensionati direttamente o per il tramite di CAF, liberi professionisti o strutture dell'Istituto. Per le ragioni sopra esposte il ritardo dell'avvio del recupero pregiudicherà la ripetibilità degli indebiti i cui dati reddituali rilevanti sono stati acquisiti da questo Istituto nel corso dell'anno 2019.
  Si fa riferimento nello specifico alle posizioni indebite facenti capo alle prestazioni pensionistiche della Gestione privata generatesi dalla verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito relativi all'anno di imposta 2018. In base al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 la notifica degli indebiti dovrebbe avvenire sic stantibus rebus non oltre il termine del 31 dicembre 2020, per cui il superamento di detti termini determinerà l'impossibilità per questo Istituto di ripeterli.
  In siffatta ipotesi tale pregiudizio si estenderà poi alle correlate procedure di sospensione, revoca e ripristino delle prestazioni medesime, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 35, comma 10-bis.
  Per quanto sopra è disposta la proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 412 del 1991 al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite della Gestione privata, correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2018 nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
  Commi 6, 7 e 8. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 78, prevede che nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a quarantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è istituita un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.
  In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro (in data 19 giugno 2017 la Taranto Port Workers Agency Srl e in data 27 luglio 2017 la Gioia Tauro Port Agency).
  Tuttavia, l'effettiva presa in carico dei lavoratori è avvenuta dopo un anno di distanza rispetto all'iniziale previsione normativa. Inoltre, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato una consistente riduzione delle attività economiche, rallentamento in modo significativo l'attività di ricollocamento del personale.
  Pertanto, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo dell'Agenzia stessa, il superamento del vincolo temporale di quarantotto mesi del menzionato decreto-legge.
  A tale fine, con la presente disposizione si prevede una proroga di 6 mesi (ovvero sino al 1° luglio 2021) delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
  Il decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 93, commi 3 e 4, ha previsto l'inserimento fino al 31 dicembre 2020 negli elenchi delle Agenzie di somministrazione di lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro, dei lavoratori in esubero di tutte le società, concessionarie e non, che operano nell'area portuale, modificando così l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243. In particolare, in base a detta disposizione, nel 2017, erano confluiti negli elenchi delle agenzie soltanto i lavoratori in esubero delle imprese che operavano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container e che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. Di talché, erano rimasti esclusi i lavoratori in esubero dipendenti da tutte le altre imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ebbene, la modifica contenuta nel cosiddetto «decreto agosto» ha consentito l'iscrizione negli elenchi della Gioia Tauro Port Agency di ulteriori 66 lavoratori.
  Tanto premesso, in considerazione della prevista proroga della durata dell'agenzia si provvede a coordinare detta proroga con le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del decreto-legge n. 104 del 2020.
  Comma 9. In ordine alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha già previsto che «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
  La finalità della norma ha risposto alla necessità di consentire agli Istituti previdenziali di disporre di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti.
  Peraltro, occorre rilevare che la situazione emergenziale ha inciso anche sui tempi e sulle modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Il protrarsi delle misure legislative di sospensione rende necessario sospendere di nuovo il termine della prescrizione fino al 30 giugno 2021. Ciò al fine di escludere che in capo agli uffici postali si possa determinare un picco di carico gestionale conseguente agli invii massivi di atti di diffida e di accertamento con i quali sia rilevata l'omessa o non conforme denuncia della contribuzione dovuta a seguito di attività interna di verifica da parte dell'INPS ovvero sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali. Tali atti riguardano, in particolare, i soggetti tenuti all'iscrizione nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti e nella Gestione separata. Infatti, la notifica contestuale di atti, che per lo stesso contribuente potrebbe riguardare più annualità di contribuzione accertata come dovuta, è destinata a gravare proprio alcune delle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia – artigiani, commercianti e liberi professionisti.
  Inoltre, con riguardo all'attività di vigilanza documentale svolta dall'INPS, gli atti di accertamento sarebbero indirizzati alle imprese con lavoratori dipendenti che, da una parte, continuerebbero ad essere destinatarie di provvedimenti legislativi di sostegno per sopperire al grave momento di crisi conseguente agli eventi epidemiologici e, dall'altra, sarebbero chiamate a provvedere all'immediato pagamento della contribuzione richiesta. Circostanza questa che finirebbe con l'aggravare la situazione di conclamata carenza di liquidità in cui versano le imprese.
  In ogni caso, si rappresenta che la riproposizione della proposta di sospensione del decorso dei termini di prescrizione a far data dall'entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2021, a quadro normativo vigente, risulterebbe pienamente in linea anche con gli ultimi interventi governativi volti a differire i termini di notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione e le attività di recupero coattivo. Analogamente, la sospensione proposta consentirebbe all'INPS di procedere alla notifica degli atti di diffida e di accertamento con una gradualità idonea a rendere effettivamente percorribile un processo di regolarizzazione ad un tempo differito che si può stimare collocarsi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e, nel contempo la sospensione sarebbe funzionale a preservare la tutela del credito previdenziale con un riverbero potenzialmente positivo sulle entrate contributive.
  La disposizione di cui al comma 10 prevede la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, stipulati nella regione Calabria, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013. Dalla disposizione derivano oneri quantificati in 7,5 milioni di euro, ai quali si provvede mediante corrispondente utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente accantonati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 12. (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

  Il comma 1 estende al 2021 il riferimento temporale di cui al comma 4-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 che, allo stato attuale, limita la possibilità di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al 31 dicembre 2020.
  Questo limite temporale osta all'applicazione della nuova fattispecie di contratto di rete, prevista dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e, in particolare, in relazione all'obiettivo strategico e alle finalità per cui l'istituto è stato introdotto, vale a dire tutelare l'occupazione di imprese di filiere colpite da eventi di crisi dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
  Infatti, da un lato, è notorio che gli effetti della attuale crisi socio-economica derivanti dall'emergenza sanitaria non sono destinati a esaurirsi in pochi mesi (31 dicembre 2020), essendo in grado di manifestarsi sull'economia nazionale o su determinati settori produttivi in un arco temporale più esteso che sicuramente comprenderà i prossimi anni.
  Dall'altro, le reti di solidarietà sono state pensate per far fronte a situazioni di crisi economica che colpiscono imprese di filiere a seguito di situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati pubblicamente con provvedimento delle autorità, e non solo quella contingente legata alla pandemia di COVID-19. La norma che istituisce il contratto di rete con causale di solidarietà ha infatti carattere generale e astratto, potendosi applicare a qualsiasi situazione di crisi conclamata che produce effetti negativi sul tessuto produttivo, e non dovrebbe pertanto essere temporalmente limitata.
  Considerate inoltre le misure emergenziali finora disposte a livello nazionale per contrastare e contenere gli effetti dell'epidemia sul piano sociale ed economico, tra cui rientrano anche le misure di integrazione salariale e il blocco dei licenziamenti, il ricorso allo strumento della rete di solidarietà per far fronte alla ripresa economica e al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese partecipanti al contratto potrà manifestare le sue potenzialità, producendo gli effetti auspicati, solo a partire dal 2021.
  Infine, va considerato che l'istituto della co-datorialità, che rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui perseguire le finalità solidaristiche della nuova fattispecie di contratto di rete, non è ancora operativo, in attesa che venga emanato il DM attuativo previsto dal comma 4-septies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 (anch'esso introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge «rilancio»).
  Le considerazioni sopra richiamate motivano l'intervento normativo in esame finalizzato ad estendere, prorogandolo a tutto il 2021, il termine fissato dal decreto-legge n. 5 del 2009, consentendo alle imprese di stipulare reti di solidarietà, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge.
  Con il comma 2, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19, per agevolare il perfezionamento delle richieste di cui all'articolo 85, commi 5 e 6, relative, rispettivamente, all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si ritiene necessario, nelle more dell'iter autorizzativo ivi previsto, procedere al riallineamento del termine del 15 dicembre 2020 fissato per la restituzione dell'anticipazione, in caso di negativo riscontro da parte degli organismi comunitari, con la previsione di un termine di sei mesi rapportato alla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.
  Con il comma 3, si prevede la proroga al 30 giugno 2021 del termine di restituzione del prestito ponte concesso in favore dell'Alitalia – Società aerea italiana Spa in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo, anch'esse in amministrazione straordinaria, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2. Detta proroga risulta necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del finanziamento, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.
  Con il comma 4, infine, viene ampliata la portata applicativa dell'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che la misura di compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali (diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti) possa essere riconosciuta anche per l'annualità 2021.
  Comma 5. Il decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, prevede all'articolo 72, comma 3, che sia adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi.
  Lo stesso articolo 72, al comma 4, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui al richiamato comma 3, stabilisce un regime transitorio, anch'esso di 120 giorni, nel quale viene applicato l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Il regime transitorio si concluderà il 25 dicembre 2020 e a partire dal giorno successivo troverà applicazione l'allegato XIX al decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101.
  Dopo la pubblicazione del suddetto decreto legislativo, le associazioni di categoria hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico delle osservazioni, tra le quali merita particolare attenzione quella riguardante il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei, a seguito dell'applicazione dell'allegato XIX.
  La bozza di decreto del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, è stata trasmessa alle amministrazioni concertanti con nota dell'ufficio legislativo del 29 ottobre 2020, prot. n. 24869. Tuttavia, tenendo conto dei tempi tecnici necessari all'elaborazione di eventuali osservazioni, l'emanazione del decreto stesso non potrà avvenire entro il 25 dicembre 2020, per cui dopo tale data sarà applicato l'allegato XIX.
  Al fine di evitare che la sorveglianza radiometrica subisca nell'arco di qualche mese l'applicazione in sequenza di due diversi nuovi regimi, tra cui quello dell'allegato XIX, nonché di permettere la consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, la disposizione in esame consente di prorogare il termine del 25 dicembre 2020 al 30 aprile 2021.
  La disposizione in esame sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, come segue: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100».
  Comma 6. Al fine di aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisione dei veicoli – che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato – le verificazioni periodiche della strumentazione metrica di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  Comma 7. L'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede ai commi 22 e seguenti che alla data del 31 dicembre 2020 cessino ope legis tutti gli affidamenti diretti che non prevedono una data ultima di scadenza.
  La disposizione in esame, anche a fronte dell'attuale situazione di crisi, ha lo scopo di concedere ai comuni un adeguato periodo di tempo per procedere all'attivazione delle attività di acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, prorogando il termine al 30 giugno 2021.
  Comma 8. Analogamente a quanto già realizzato con il decreto «Milleproroghe» 2014 (articolo 3, c. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), vista la rapida successione di codifiche approvate dall'ITU, per evitare di trovarsi nella necessità di intervenire continuamente sulla norma in caso di approvazione di ulteriori standard fino al 2022 (anno dello switch-off da DVBT a DVB-T2), si propone di modificare la norma per renderla chiara ed efficace anche per i consumatori finali, che saranno soggetti ad un nuovo e complicato switch off televisivo nel 2022.
  Su richiesta dei vari operatori dell'industria, come emersa nel corso del Tavolo TV 4.0. del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2020, si prevede quindi di differire le date indicate nella norma per chiarire che dal 1° gennaio 2021, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, sentiti gli operatori del settore. L'Autorità dovrà altresì indicare i relativi congrui tempi di attuazione in modo da concedere un ragionevole tempo agli operatori per l'adeguamento. La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di attuazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere in pericolo gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in piena coerenza con l'analogo mandato già affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.
  Comma 9. La disposizione, allo scopo di migliorare la liquidità del settore aerospaziale in questa fase di crisi, prevede che siano prorogate anche per il 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808 del 1985.

Art. 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

  La norma di cui al comma 1 reca la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nell'articolo 207, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, per fattispecie specificamene individuate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente – ovvero che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 2 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, di alcune disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito illustrate.
  Comma 2, lettera a). L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca cantieri»), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. La presente disposizione estende tale possibilità anche per l'anno 2021.
  Il comma 2, lettera b), interviene sul comma 6 dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge e riguarda una disposizione di semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari (manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti). Il comma 6 stabilisce, infatti, che «per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».
  La disposizione di cui alla lettera c) interviene, invece, sul comma 18 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge: con riferimento al primo periodo, estende fino al 30 giugno 2021 la previsione secondo la quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; mentre in riferimento al secondo periodo sospende sino al 31 dicembre 2021 l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
  Il comma 3 reca la proroga dei termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali», che ha introdotto una serie di procedure, a carico di una pluralità di soggetti, finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, prevedendo l'estensione delle disposizioni ivi contenute anche alle strade non appartenenti alla rete transeuropea, ovvero alle strade di interesse nazionale, così come individuate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e alle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali.
  In particolare, con la modifica di cui alla lettera a), si proroga al 1° gennaio 2022 il termine entro il quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere prorogata la decorrenza dell'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Al riguardo, si precisa che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2019, n. 586, il predetto termine è stato prorogato al 1° gennaio 2021.
  Con la modifica di cui alla lettera b), si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale le regioni e le province autonome definiscono la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea.
  Al riguardo, si evidenzia che l'applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante «Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35», alle strade di interesse nazionale e alle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo. Infatti, la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la cui attuazione da parte degli Stati membri è stabilita entro il 17 dicembre 2021, ha modificato il previgente quadro normativo, integrandone ed aggiornandone i contenuti ed estendendo l'ambito di applicazione alle autostrade e alle altre strade principali non appartenenti alla rete transeuropea.
  Pertanto, nelle more del recepimento della citata direttiva (UE) 2019/1936, risulta necessario prorogare i termini in argomento.
  La disposizione di cui al comma 4 è finalizzata, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, a prorogare l'efficacia della disposizione che consente di stipulare i contratti di arruolamento secondo le procedure di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, e quindi direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 del medesimo codice della navigazione, secondo cui il contratto di arruolamento deve avere la forma dell'atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima. La misura pertanto è prevista per evitare che, al fine di adempiere alle formalità di cui all'articolo 328 del codice della navigazione, si possano formare degli assembramenti di marittimi presso gli uffici delle capitanerie di porto, in particolare nei porti con un elevato volume di traffico mercantile come Genova e Napoli.
  La disposizione di cui al comma 5 è finalizzata ad aggiornare i termini di definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali, previsti dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché a differire il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2021 sino alla definizione dei predetti procedimenti.
  La disposizione attuale stabilisce, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Il procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari prevede i termini del 30 marzo 2020, per la presentazione delle proposte, e del 31 luglio 2020 per il perfezionamento dell'aggiornamento; all'esito, occorre procedere con l'adeguamento delle tariffe sulla base dei piani economico-finanziari così aggiornati.
  Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero delle infrastrutture ha prorogato i termini per la presentazione delle proposte da parte dei concessionari al concedente, dal 30 marzo al 2020 al 20 giugno 2020.
  Molti concessionari hanno presentato le proposte ben oltre detto termine e, pertanto, non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti.
  A tale riguardo, si rappresenta che detti procedimenti coinvolgono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze e prevedono il pronunciamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti (ART) per l'aspetto tariffario e del CIPE sugli aspetti di finanza pubblica.
  Attualmente, l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A; Asti – Cuneo; Satap A4 (Torino – Milano); Autostrada Brescia – Padova S.p.A; Salt S.p.A. – Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A10; Rav S.p.A.; Sat S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A6; Cav S.p.A.) e, pertanto, si rende necessario individuare un termine per la definizione dei procedimenti.
  Al contempo, si rende necessario prevedere la sospensione degli adeguamenti tariffari relativi all'anno 2021 sino alla definizione di procedimenti di aggiornamento dei piani economici e finanziari, vieppiù in considerazione del fatto che le domande di incremento tariffario presentate dalle società in questione non contemplano il nuovo regime tariffario introdotto dall'autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 109 del 2018.
  La disposizione di cui al comma 6 è finalizzata ad ampliare l'arco temporale entro il quale sostenere la prova per il controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 del codice della strada, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. In particolare, si incrementa da sei a dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, il termine per sostenere la prova per il controllo delle cognizioni. L'esigenza dell'ampliamento del termine è da rinvenire nella necessità di far fronte ai rallentamenti nell'ordinaria attività determinata dall'emergenza epidemiologica del COVID-19.
  Comma 7. L'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, e successive modificazioni.
  In particolare, l'articolo 200, comma 5, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2020 sia effettuata, senza che vi sia l'applicazione di penalità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione, anziché applicarsi la riforma del Fondo, con i relativi nuovi criteri descritti nell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Con la proposta normativa si prevede che le modalità di ripartizione delle risorse stanziate sul citato fondo previste dall'articolo 200, comma 5, istituito per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applichino anche alla ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2021.
  Comma 8: l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.
  Ai sensi del comma 1080 del medesimo articolo 1, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza unificata.
  Il comma 1082 richiamato dal citato comma 1080 prevede che: «I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo».
  In attuazione delle sopra menzionate disposizioni, è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul citato Fondo progettazione per gli enti locali.
  L'articolo 12 del decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019, in attuazione delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019, stabilisce, al comma 2, che: «Sono altresì oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a cofinanziamento statale per le attività di progettazione per le quali l'Ente beneficiario: a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione ed alla successiva comunicazione attraverso il portale di Cassa depositi e prestiti S.p.A.».
  In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell'anno 2020, dei progetti presentati dagli enti locali, con conseguente obbligo per detti enti di procedere all'attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
  Con nota del 18 dicembre 2020, prot. n. 178, l'Unione delle province italiane ha rappresentato l'impossibilità di poter rispettare il termine in parola, in ragione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 e la necessità di disporre una proroga di tre mesi del termine previsto dall'articolo 1, comma 1080, della legge di bilancio relativa all'anno 2018.
  Tanto premesso, la presente disposizione provvede a disporre l'incremento del termine previsto dal citato comma 1082, elevandolo da tre a sei mesi, evitando, in tal modo, la revoca dei finanziamenti relativi ai progetti assentiti per l'anno 2020 che verrebbe, per contro disposta automaticamente, una volta decorso termine del 28 dicembre 2020.
  La disposizione di cui al comma 9 autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro nell'anno 2021 in favore del comune di Mantova, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova HUB», finanziato, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, con la legge di stabilità per l'anno 2016. I termini previsti per la conclusione dei lavori per il progetto sono conseguentemente prorogati di dodici mesi.
  Il progetto prevede, tra l'altro, la valorizzazione dell'area dell'ex cimitero ebraico della città, in relazione alla quale fin dall'inizio l'amministrazione comunale ha coinvolto i rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell'Associazione rabbinica italiana (ARI), partner istituzionali nell'elaborazione del progetto di rigenerazione. Dopo l'avvio dei lavori, è tuttavia emersa, su sollecitazione della stessa Comunità ebraica, che ne ha informato l'amministrazione comunale, la necessità di dover apportare delle varianti al progetto, al fine di renderlo, limitatamente all'area dell'ex cimitero, più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico, limitando tutte le attività di scavo e di consolidamenti in profondità e definendo più puntualmente i dettagli tecnici costruttivi. Tutto ciò comporterà anche il recupero di un altro edificio in un'area limitrofa, operazione quest'ultima che consentirà la valorizzazione di un altro importante spazio collettivo a beneficio di tutti gli abitanti della città di Mantova. Per il recepimento di tali esigenze occorre, dunque, autorizzare il responsabile unico del procedimento ad apportare, a causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, le necessarie varianti al progetto originario e, quindi, al contratto stipulato, con conseguente aggravio dei costi. La concessione del finanziamento è condizionata alla verifica, da parte degli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.
  Comma 10. L'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, ha previsto la nomina di un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto alla realizzazione del progetto sportivo. I commi da 1 a 12 dell'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabiliscono le modalità di individuazione e di approvazione degli interventi, i poteri del Commissario, nonché le risorse destinate alla realizzazione del progetto sportivo.
  Per le medesime finalità, il citato articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto, al comma 13, la nomina del Presidente dell'ANAS S.p.A. quale commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e, al comma 17, l'approvazione del piano degli interventi da parte del Commissario con proprio decreto all'esito della conferenza di servizi.
  Il comma 21 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha, altresì, stabilito che il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17 e che la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, debba avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.
  Orbene, la proposta normativa in esame, in analogia con quanto previsto per il Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo al comma 6 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, è finalizzata a consentire, anche per il Commissario nominato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 61, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
  Il citato comma 6 dell'articolo 61 stabilisce, infatti, che: «La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine».
  La proposta normativa modifica, pertanto, il comma 21 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 prevedendo che, con decreto adottato dal Commissario sono individuate le opere che, seppur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, non risultano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e prevedendo, altresì, che, nel medesimo decreto, sia individuato il termine di consegna di tali opere che, in ogni caso, deve avvenire entro e non oltre 31 dicembre 2022.
  Tale disposizione è finalizzata a garantire continuità ed efficacia dell'azione commissariale fino all'effettivo completamento delle opere nonché fino al collaudo delle stesse.
  Comma 11. La disposizione è finalizzata ad estendere fino al 30 giugno 2021 l'utilizzo del cosiddetto «buono viaggio» di cui all'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  A tale riguardo, si rappresenta che l'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e al contempo, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche attraverso l'incremento della domanda di trasporto pubblico mediante mezzi non di linea, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato all'erogazione, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio.
  Il comma 2 del medesimo articolo 200-bis rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

   a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

   b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

   c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

  In attuazione di detta previsione è stato adottato il decreto ministeriale 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 3 dicembre 2020, recante la ripartizione delle risorse assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle regioni e province autonome.
  Inoltre, l'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 6 novembre 2020 prevede la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale (e, pertanto, entro il 13 dicembre 2020) la formalizzazione da parte degli enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.
  Tanto premesso, il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione dei bonus taxi si rende necessario in considerazione della mancata trasmissione da parte degli enti locali, indicati come potenziali beneficiari, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse e nonché per consentire anche agli Enti locali, cui sono stati medio tempore trasferite le risorse de quibus di poter utilizzare le stesse secondo le finalità del citato articolo 200-bis.
  Comma 12. L'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, rispetto ai quali può quindi essere prevista una riduzione dei corrispettivi (si tratta dei servizi di trasporto passeggeri Intercity e Intercity notte di cui al contratto di servizio tra la società Trenitalia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026 e dei servizi interregionali indivisi, anch'essi assoggettati ad obblighi di servizio pubblico.
  Con la proposta normativa, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, si prevede il prolungamento del periodo temporale da prendere in considerazione per il divieto di applicazione dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori di decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
  Comma 13. La disposizione reca, al comma 1, la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come novellato dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
  Al contempo, al comma 14, si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
  Comma 15. L'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto decreto-legge rilancio) prevede un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Alla luce dell'analisi economico-contabile effettuata dall'ANAS, sulla base del testo della norma e dell'andamento dei canoni nell'anno 2020, si suggeriscono alcune modifiche al fine di migliorare l'efficacia e l'applicabilità della norma, senza comunque alcun impatto in termini di finanza pubblica e in ogni caso nel rispetto dell'originaria finalità della norma.
  Pertanto, con la lettera a) si propone l'inserimento al comma 1 del suddetto articolo 214 del riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativi alla misura del canone annuo da corrispondere all'ANAS. In assenza della modifica proposta all'ANAS non verrebbe riconosciuto l'indennizzo per i minori incassi registrati nel 2020, determinati dal minor traffico e riconducibili alle norme richiamate.
  Con la lettera b) si propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 214 al fine di precisare le modalità di calcolo della compensazione da corrispondere all'ANAS, adeguandolo al modello regolatorio applicabile all'ANAS, che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel contratto di programma tra lo Stato e la stessa società e, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un canone da corrispondere in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. La distinzione è necessaria in quanto il corrispettivo parte servizi è già definito nel contratto di programma e risulta opportuno fare riferimento allo stesso, mentre, in relazione agli importi da riconoscere all'ANAS ai sensi dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, risulta opportuno mantenere il riferimento a quanto incassato dall'ANAS nel 2019, in quanto tali importi non sono definiti a monte nel contratto di programma.
  Comma 16. La disposizione prevede, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, che R.F.I. s.p.a. sia autorizzata, nelle more della definizione dell'aggiornamento 2020/2021 del contratto di programma-parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.F.I. s.p.a., all'avvio dei lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza.
  Si ricorda che il progetto di investimento per la tratta AV/AC Verona-Padova, compresa nel Core Corridors TEN-T Lisbona-Kiev e inserita nell'Allegato #Italiaveloce al Documento di economia e finanza 2020 (DEF 2020), è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery Fund nell'ambito del programma di interventi per il quadruplicamento Brescia-Verona-Padova.
  I contenuti del programma di investimento sono stati esplicitati nella «Scheda Progetto» predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le indicazioni della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 408 final del 28 maggio 2020, trasmessa al Comitato interministeriale per gli affari europei, Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Al fine di consentire l'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo del 1° lotto funzionale in tempo utile per l'apertura dell'intero lotto funzionale entro la data del 31 dicembre 2026 e conseguentemente di poter accedere ai finanziamenti del Recovery Fund, si prevede la possibilità per la società R.F.I. s.p.a. di utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente contratto di programma – parte investimenti non destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione sia avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi 1.050 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento previsto. Nell'aggiornamento 2020/2021 al contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al periodo precedente possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti.
  In particolare, con l'autorizzazione di spesa recata dalla presente disposizione, sarà possibile procedere all'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo, programmati nel terzo quadrimestre (settembre) dell'anno 2021 già nel primo quadrimestre (marzo) del medesimo anno 2021 e, pertanto, anticipare la conclusione degli stessi dal mese di maggio 2027 al mese di dicembre 2026, consentendo di aprire al traffico commerciale entro il mese di dicembre 2026 l'intero 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova.
  La disposizione di cui al comma 18 reca la copertura finanziaria della misura di cui al comma 9.

Art. 14. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  Comma 1. Nel quadro dei provvedimenti emergenziali adottati per fare fronte alle conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del virus del COVID-19, l'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha fra l'altro previsto che – per gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale («MAECI») e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane («ICE») possono avvalersi, con modalità definite tramite convenzione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
  Tale possibilità, a norma della disposizione sopra richiamata, è prevista fino al 31 dicembre 2020.
  Si ravvisa la necessità di una proroga del predetto termine fino al 31 dicembre 2021, data la perdurante esigenza di contenere gli effetti negativi del COVID-19 sul sistema Paese, tramite questa disposizione temporanea, necessaria a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014.
  Comma 2. Il decreto-legge n. 76 del 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha impresso una decisa spinta verso la rapida digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. In particolare, dal 28 febbraio 2021 le amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete; non si potranno rilasciare altre credenziali e quelle attuali non potranno essere utilizzate oltre il 30 settembre 2021.
  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha sempre dedicato e continua a dedicare particolare attenzione e risorse al tema della digitalizzazione dei servizi consolari. La proroga dei due suddetti termini (rispettivamente, dal 28 febbraio al 30 settembre 2021 e dal 30 settembre al 31 dicembre 2021) si basa, infatti, sul dato oggettivo per cui le credenziali SPID e le carte di identità elettroniche risultano poco diffuse tra i circa 6 milioni di italiani residenti all'estero: al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all'estero possessori di SPID sono solo ottomila mentre quelli di CIE sono 8.900.
  Da una parte, infatti, le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli «Identity Provider» abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all'estero, fino a costituire un vero e proprio ostacolo a quanti si vogliano dotare di tale strumento. Se in Italia i richiedenti possono infatti recarsi fisicamente presso lo sportello dell'Identity Provider prescelto e domandare il rilascio delle credenziali SPID in maniera gratuita, gli italiani all'estero sono obbligati a ricorrere a forme di riconoscimento a distanza, che sono spesso a pagamento o presentano evidenti, e spesso insormontabili, limiti tecnici. Se è inoltre vero che esistono delle modalità di riconoscimento da remoto online in assenza dell'intervento di un operatore, esse nella quasi totalità prevedono che il cittadino sia in possesso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o della firma digitale, strumenti, anch'essi, ancora poco diffusi all'estero (un solo Identity Provider ha una applicazione che legge il passaporto biometrico del richiedente, consentendo di evitare il riconoscimento de visu da parte dell'operatore).
  Dall'altra, è iniziata solo di recente l'estensione del processo di erogazione della CIE anche agli italiani residenti all'estero da parte degli uffici consolari: al momento le sedi consolari hanno iniziato ad erogare, in Europa, la CIE in 18 paesi europei (per una utenza di più di 1,5 milioni di italiani residenti all'estero).
  Rimarranno tuttavia esclusi tutti i connazionali residenti in paesi extraeuropei.
  Il portale principale sul quale il MAECI pone particolare attenzione è il portale «FAST-IT», con il quale gli italiani all'estero possono, tra l'altro, notificare all'ufficio consolare competente l'iscrizione all'AIRE. Questo portale vede ad oggi circa seicentomila utenti registrati e oltre diecimila utenti attivi al giorno. Nel corso degli anni, i servizi presenti sul portale sono aumentati e proprio nei giorni scorsi è stata pubblicata una nuova versione multilingua, che accanto ai servizi di anagrafe prevede i primi servizi di stato civile. Tale portale consente ai cittadini di usufruire pertanto di un servizio efficace ed immediato e comporta un notevole snellimento del carico di lavoro degli addetti, che in pochi passaggi possono dare seguito alle istanze, senza necessità di ulteriori attività di digitazione dei dati, riducendo gli errori e i tempi di lavorazione, con benefici a cascata sulla tenuta degli schedari consolari e sull'erogazione di tutti i servizi. Il portale FAST-IT prevede già da tempo la possibilità di accedere ai servizi con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID): tuttavia, solo l'1 per cento degli utenti registrati hanno finora utilizzato tale strumento. La quasi totalità degli utenti accede oggi infatti al portale tramite una semplice compilazione di un formulario di registrazione, e successiva attribuzione di credenziali che vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'utente e che restano valide per accessi futuri.
  Nel condividere pienamente l'importanza di una ulteriore digitalizzazione dei servizi al cittadino, non si può tuttavia non sottolineare che, se non venisse prevista la proroga delle decorrenze e in assenza di un incremento sostanziale della diffusione di SPID e CIE all'estero, l'utenza potrebbe vedersi di fatto impedito l'accesso ai servizi del sito. I cittadini all'estero potrebbero pertanto preferire il ricorso a più tradizionali strumenti di comunicazione con gli uffici consolari, come la posta elettronica, la posta ordinaria, o recarsi personalmente allo sportello: tutte modalità ammissibili, ma che costituirebbero un passo indietro sulla strada della digitalizzazione fin qui intrapresa e un notevole aggravio di lavoro per gli operatori consolari.
  Le stesse considerazioni si applicano anche ad altri portali destinati ai cittadini italiani all'estero: si pensi al portale «Prenota Online», che previa registrazione (registrazione necessaria alla Sede consolare per acquisire i dati dell'utente ed avviare la fase istruttoria) consente ai connazionali di prenotare l'appuntamento presso lo sportello consolare e che ad oggi riesce ad allocare oltre seicentomila appuntamenti all'anno. Se anche a tale portale l'accesso sarà consentito dal prossimo marzo con le sole credenziali SPID o con la carta di identità elettronica, è facile ipotizzare che l'utenza proverà a prenotare l'appuntamento allo sportello con canali diversi (call centre, email, etc.), con le ben note difficoltà di gestione per le sedi e l'incertezza per l'utente che ne discendono.
  La disposizione di proroga permette pertanto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di continuare ad adottare ogni misura utile a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati.

Art. 15. (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

  Comma 1. La proposta prevede che la riduzione delle convenzioni SOGESID dal 2020 fino all'azzeramento al 2024 di cui all'articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 slitti di un anno, con le medesime percentuali massime di riduzione attualmente previste nel citato articolo 1, comma 317.
  La ragione di tale proposta trova fondamento su diversi elementi strettamente connessi tra di loro che rendono l'originaria tempistica stabilità dall'articolo 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018, prorogato per gli effetti dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non corrispondente all'attuale situazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il primo profilo da evidenziare attiene al fatto che il concorso per l'assunzione dei funzionari tecnici per l'Area III presso questo Ministero non si è ancora concluso. Il ritardo accumulatosi nel 2020 è ascrivibile, come è noto, all'emergenza sanitaria COVID-19, tutt'ora in corso.
  Con riferimento alla procedura del concorso per l'assunzione di 67funzionari amministrativi per l'Area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, analogamente, non è stata ancora svolta nessuna prova preselettiva.
  Il secondo profilo da sottolineare riguarda la progressiva riduzione del personale di ruolo in servizio presso il Ministero, derivante dal numero di dipendenti di ruolo collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età (39 unità di personale nel 2020) e pensionamento anticipato (il numero complessivo del personale collocato a riposo 2020, anche in relazione al ricorso a «quota 100» potrà essere superiore e sarà noto solo a fine anno.
  Pertanto, alla luce del ritardo nelle immissioni in ruolo del personale da assumere al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, anche causate delle sospensioni delle procedure concorsuali determinate dalle misure disposte per far fronte all'emergenza del COVID-19, nonché alla luce della progressiva e numericamente rilevante diminuzione dei dipendenti di ruolo del Ministero a seguito dei pensionamenti nelle more intervenuti, la norma prevede uno slittamento di un ulteriore anno della scansione temporale per la riduzione delle convenzioni in argomento, fissando al 2026 la data entro la quale dette convenzioni dovranno essere azzerate.
  Al riguardo, si precisa che la logica di quanto previsto all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, pur non essendo espressamente indicata in tale disposizione, è quella di prevedere una riduzione progressiva degli importi delle convenzioni stipulate in modo proporzionale all'assunzione in servizio del personale individuato con le procedure concorsuali in argomento, in base al presupposto che le attività previste dalle convenzioni stesse saranno svolte dal personale assunto. Di conseguenza, lo slittamento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali derivante in massima parte dalle sospensioni previste a causa della pandemia di COVID-19 motiva e giustifica uno spostamento di un anno del periodo nel quale tale riduzione deve avvenire.
  In tal senso, peraltro, si era espressa la Ragioneria generale dello Stato con nota n. 246336/2019 del 26 novembre 2019 in merito a una proposta emendativa di questo Ministero concernente le convenzioni SOGESID, precisando che «il comma 317 della legge 145 del 2018 è volto alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale in conseguenza alle assunzioni effettuate dal Ministero ai sensi del medesimo comma. Conseguentemente andranno ridotti gli stanziamenti di bilancio associati alle convenzioni che non necessiteranno di rinnovo, in quanto le attività previste dalle stesse saranno svolte dal personale assunto».
  La proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il costo delle assunzioni trova comunque autonoma copertura finanziaria ai sensi della legge n. 145 del 2018, a prescindere dagli importi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la SOGESID.
  Peraltro, l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 prevede un «tetto» annuale di riduzione delle convenzioni («fino al» valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al Ministero l'individuazione specifica del «quantum» di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, la proposta in questione non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.
  Le modifiche al quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 sono volte conseguentemente a estendere fino al 2026 il versamento in conto entrata delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni (ora traslate al periodo 2022-2026 in luogo del periodo 2021-2025), nonché a individuare nel 2027 (anziché il 2026) l'anno in cui individuare e quantificare le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. Si tratta di modifiche che derivano dalla novella del quarto periodo.
  Comma 2. L'articolo 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato la durata della contabilità speciale n. 2854, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, fino al 30 giugno 2020.
  Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 la norma ha altresì disposto che le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
  Il comma 3 del citato articolo 15-ter ha previsto che «L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020».
  La modifica proposta intende posticipare il termine per la stipula degli accordi di programma al 31 dicembre 2021.
  La proroga si rende necessaria per la complessità delle attività propedeutiche alla stipula degli accordi di programma, sia di natura tecnica per la ricognizione degli interventi da candidare al finanziamento, anche mediante sopralluoghi in campo, sia di natura economica sulle risorse. Attività rese ancora più difficoltose a causa dell'emergenza sanitaria.
  Al riguardo, come risulta da ultima nota prot. 53749 del 18.12.2019 trasmessa dalla Regione siciliana, sulla contabilità speciale n. 2854 insistono fondi per euro 150.791.846,17, di cui euro 115.892.030,04 di provenienza ministeriale, che secondo quanto previsto dalla predetta norma dovranno essere disciplinati in uno o più accordi di programma da sottoscriversi tra il Dicastero dell'ambiente e la Regione siciliana, ad eccezione delle risorse già disciplinate in precedenti accordi di programma, ovverosia euro 55.769.003,42 stanziati nell'accordo di programma quadro per l'attuazione del «Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo – Terzo atto integrativo e modificativo» sottoscritto il 25 giugno 2015.
  Per quanto sopra, la Direzione generale per il risanamento ambientale (RIA) del Ministero dell'ambiente negli ultimi mesi è stata coinvolta nella predisposizione di 5 accordi di programma, di cui 4 relativi ai siti di interesse nazionale (SIN) compresi nel territorio della Regione siciliana, ovverosia «Biancavilla», «Gela», «Priolo» e «Milazzo» e uno riguardante il sito minerario dismesso di «Pasquasia» nel comune di Enna, per la cui bonifica il Ministero ha stanziato euro 1.034.689,00 nell'ambito di un accordo di programma sottoscritto il 22.06.2011 e oramai scaduto.
  Allo stato solo l'accordo di programma per il SIN di «Biancavilla» è stato sottoscritto il 21 ottobre 2020. La Direzione RIA deve, quindi, sottoscrivere altri 4 accordi di programma.
  Un altro accordo di programma andrà sottoscritto dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SUA) del Ministero dell'ambiente per un intervento in materia di tutela delle acque non ancora concluso nel comune di Aci Castello (CT) e finanziato con risorse ministeriali.
  Comma 3. L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.
  In particolare, a seguito della cessazione della gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio di funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, demandando ad un provvedimento ministeriale l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i.
  Il comma 1 del predetto articolo 12, nel testo vigente in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, prevede che «Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135». La disposizione prosegue elencando i poteri del prefetto.
  I commi 2, 3 e 4 disciplinano l'individuazione di un soggetto attuatore (comma 2), il sistema dell'avvalimento di altri enti (comma 3) e il personale (comma 4).
  I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al prefetto.
  In particolare, il terzo ed il quarto periodo del comma 5 così dispongono: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020».
  Si segnala, inoltre, che è prossimo alla sottoscrizione l'accordo di programma per il trasferimento al prefetto delle risorse a valere sul Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale di Cogoleto. Per tali interventi la delibera n. 55 del 1° dicembre 2016 ha previsto quale data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quella del 31 dicembre 2021. Il citato accordo di programma individua il prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi.
  Lo stesso prefetto di Genova, con nota prot. n. 42 del 19 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. 95642/MATTM, ha chiesto la proroga del termine previsto dal comma 5 (31 dicembre 2020), prossimo alla scadenza, per uniformarlo al termine previsto dal comma 1.
  Si evidenzia, pertanto, la necessità di prorogare il termine attualmente previsto dal comma 5 prossimo alla scadenza, come segnalato dal prefetto di Genova, in ragione delle criticità emerse durante l'anno 2020 connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 per garantire la messa in sicurezza del sito senza soluzione di continuità.
  Comma 4 e 5. Tenuto conto dei ritardi, anche a causa dell'emergenza COVID-19, nella costituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (end of waste), si propone di posticipare di un anno l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,.
  Comma 6. La previsione contenuta all'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020, in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo gli standard europei, entrata in vigore senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati, sta creando particolare disagio e potrebbe ingenerare anche la necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile.
  Nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al decreto legislativo n. 116 del 2020 era infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Dicastero dell'ambiente (mai emanato). Nella attuale formulazione è la suddetta norma prevede invece una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di provvedimenti attuativi e senza un regime transitorio.
  Gli operatori hanno manifestato effettive difficoltà tecniche (ad esempio adeguamento dei sistemi di stampaggio delle nuove etichette, mancanza di indicazioni tecniche precise, impossibilità di apporre le etichette a beni di ridotte dimensioni, etc.) nel conformarsi alla nuova disciplina.
  Si rende, pertanto, necessario dettare un regime transitorio di sospensione dell'efficacia della disposizione di che trattasi fino al 31 dicembre 2021.

Art. 16. (Proroga di termini in materia di sport)

  Comma 1. La gestione commissariale dell'Agenzia «Torino 2006» è stata disposta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale, all'articolo 3, comma 25, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 fossero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il suddetto termine di tre anni è stato più volte prorogato, da ultimo dalla legge n. 145 del 2018, fino al 31 dicembre 2020. Parimenti, più volte è stata prorogata la durata dell'incarico del commissario liquidatore, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2019.
  Al fine di garantire l'ottimale svolgimento delle attività che residuano dall'esercizio della gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006, la norma in commento dispone un'ulteriore proroga della gestione commissariale sino al 31 dicembre 2021, per la definizione:

   i) del contenzioso pendente presso il Tribunale di Torino con la Unicredit factoring Spa, di valore superiore a euro 2.000.000;

   ii) delle procedure espropriative ancora pendenti, riguardanti aree e terreni la cui acquisizione si è resa necessaria al fine effettuare i lavori connessi ai giochi olimpici invernali Torino 2006;

   iii) del completamento di numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di completamento degli impianti olimpici.

  Al comma 2 si prevede la proroga dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, relativamente ai rispettivi comparti per finanziamenti di liquidità costituiti ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si rende necessaria per il perdurare degli effetti della crisi pandemica da COVID-19 nel settore dello sport e per poter utilizzare le somme disponibili a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e del comparto per contributi in conto interessi per 5 milioni operato dall'articolo 2 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  Il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui predetti comparti viene prorogato fino al 30 giugno 2021 in accordo con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Art. 17. (Termine per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto de l'Aquila – Casa Italia)

  La presente disposizione è finalizzata a fissare un termine per la conclusione della ricostruzione privata per il sisma del 6 aprile del 2009 (sisma dell'Aquila). Tale termine consentirebbe di definire ad 11 anni dal sisma la procedura di ricostruzione privata consentendone anche una definitiva previsione economica ad oggi non possibile.
  In particolare la proposta mira a fissare un termine inderogabile al 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di ricostruzione. Per gli interventi del doppio cratere (2009-2016) e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque compresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, si prevede che gli aventi diritto debbano presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022. La norma è stata concordata con gli uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 18. (Proroga risorse centri estivi)

  L'articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di «interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni». La somma stanziata è stata poi ripartita tra i comuni, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e le relative risorse sono state trasferite ai Comuni a seguito della registrazione alla Corte dei conti avvenuta in data 13 luglio 2020 con il n. 1587. Alcuni enti hanno utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni.
  Il presente articolo consente ai comuni di poter utilizzare fino al mese di giugno del 2021 le risorse eventualmente residuate al termine dello svolgimento delle attività estive.

Art. 19. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  La disposizione prevede la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto (si vedano le relazioni sulle suddette disposizioni contenute nell'allegato 1 in calce alla presente relazione).

Art. 20. (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

  La misura è finalizzata ad abilitare la digitalizzazione delle scuole pubbliche o paritarie di ogni ordine e grado e delle aziende ospedaliere, resa ancora più urgente e necessaria dall'emergenza del COVID-19 e peraltro espressamente indicata dalla comunicazione della Commissione dell'Unione europea cosiddetta «Gigabit Society». In tal senso si prevede un intervento di cablatura in fibra ottica ad alta velocità cosiddetta Fiber To The Home (FTTH) che, in un'ottica di economia circolare, potrà essere realizzata attraverso il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti e mediante la tecnologia della microtrincea, quale tecnica di scavo a basso impatto ambientale. Si prevede una radicale semplificazione autorizzativa per la realizzazione dei relativi interventi.

Art. 21. (Esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

  La norma in questione recepisce nell'ordinamento interno la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2020/2053 del 14 dicembre 2020, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell'accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Unione europea nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020.
  Come previsto dal Trattato, l'approvazione di tale decisione è avvenuta all'unanimità nell'ambito del Consiglio UE, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Parlamento europeo.
  La suddetta Decisione prevede che vengano mantenute le attuali 3 tipologie di risorse e cioè Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL, e istituisce una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi di plastica non riciclati. Sono inoltre mantenute delle correzioni forfettarie ad hoc sulla risorsa RNL a favore di alcuni Stati membri (SM) mentre, in conseguenza della Brexit, non sarà più applicata la correzione britannica a favore di detto Paese.
  Di seguito si fornisce una breve descrizione delle risorse proprie e delle correzioni ad hoc sopra citate:

   Risorse Proprie Tradizionali (RPT): si tratta dell'unica vera risorsa genuina dell'UE, derivante dal gettito dei dazi doganali riscossi sulle importazioni extra UE. Gli SM, agenti della riscossione per conto dell'UE, hanno diritto a trattenere una percentuale di spese di riscossione pari al 25 per cento mentre nell'attuale QFP tale percentuale ammonta al 20 per cento.

   Risorsa propria IVA, commisurata ad un'aliquota ordinaria dello 0,3 per cento delle basi imponibili IVA nazionali armonizzate. È stata prevista una significativa semplificazione del calcolo della base imponibile mediante due modifiche all'attuale normativa: a) congelando per tutto il periodo 2021-2027 l'aliquota media ponderata su cui è basato detto calcolo e che richiedeva ogni anno un'attività molto complessa da parte degli uffici nazionali e conseguenti controlli altrettanto complessi da parte della Commissione UE; b) eliminando una serie di correzioni e rettifiche della base imponibile armonizzata di scarso peso quantitativo nell'ammontare definitivo del contributo da versare a carico degli SM. Per evitare un effetto regressivo di questa risorsa, è stato confermato che la base imponibile IVA su cui determinare la contribuzione al bilancio comunitario non possa superare il 50 per cento del RNL di ciascuno SM (cosiddetto capping della base imponibile).

   Contributo nazionale sugli imballaggi di plastica non riciclati: questa nuova risorsa prevede che per ogni chilogrammo di imballaggi di plastica non riciclati venga applicato un contributo di 0,80 centesimi di euro a carico dei singoli SM. I dati annuali per calcolare questo contributo devono essere comunicati a Eurostat entro il 31 luglio dell'anno n+2 rispetto al periodo su cui viene effettuata la rilevazione statistica.

   Risorsa RNL, detta anche risorsa complementare, in quanto destinata a finanziare la parte delle spese del bilancio comunitario che non viene coperta attraverso le altre risorse proprie o entrate diverse. Ogni SM partecipa in ragione della propria quota parte sul RNL UE.

   Correzioni: il sistema di finanziamento sopra descritto è parzialmente modificato da correzioni forfettarie lorde ad hoc sulla risorsa RNL a favore di 5 SM (Germania, Svezia, Paesi Bassi, Austria e Danimarca), valevoli per l'intero periodo 2021-2027. In pratica detti Paesi usufruiscono di uno sconto sulla contribuzione in chiave RNL in base ad importi fissati dall'accordo del Consiglio europeo e riportati nel testo della Decisione Risorse Proprie, importi che verranno rivalutati ogni anno in base al deflatore PIL UE. Questi sconti saranno finanziati da tutti i Paesi, compresi i beneficiari, secondo la chiave RNL di ciascun SM sul RNL UE. Sono state invece eliminate le correzioni applicate mediante sconti sulla risorsa IVA che erano previsti nell'attuale sistema delle risorse proprie 2014-2020.

  Secondo le disposizioni del Trattato, l'effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all'esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.
  Al riguardo, occorre considerare che l'Italia ha un rilevante interesse a procedere ad una veloce ratifica della Decisione Risorse Proprie, in quanto l'accordo sul Recovery Fund è basato sul presupposto che i 750 miliardi (a prezzi 2018) necessari ad assicurarne il finanziamento siano reperiti mediante ricorso al mercato finanziario da parte della Commissione, presupposto che trova la sua fonte proprio nella citata Decisione.
  Il legame inscindibile deriva dall'aumento del massimale delle risorse proprie dall'attuale 1,23 per cento al 2 per cento del RNL UE, contenuto nella nuova Decisione, necessario per incrementare la garanzia della UE a fronte delle obbligazioni derivanti sia dalla ordinaria gestione del bilancio UE sia dall'intervento straordinario da attuarsi attraverso il Recovery Fund. Si ricorda che il massimale delle risorse proprie, oltre a costituire un fattore di garanzia per i soggetti terzi all'UE, rappresenta un elemento di certezza per gli SM che conoscono in anticipo quale ammontare massimo annuo, espresso in percentuale del RNL, potrà loro essere richiesto per adempiere alle obbligazioni assunte dall'UE per tutto il periodo 2021-2027.

Art. 22. (Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

  A seguito della conclusione del processo di ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (avvenuta in data 31 gennaio 2020) dalla data del 1° febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. In virtù del periodo di transizione, contemplato dall'articolo 126 di detto accordo, è stata, tuttavia, garantita la continuità nell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, anche in materia di accesso al mercato dei servizi finanziari.
  Le disposizioni indirizzate agli operatori del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si intendono riferite anche a quelli con sede nel territorio di Gibilterra, tenendo conto della circostanza in base alla quale, nel diritto dell'Unione europea, Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) ha assunto la rappresentanza ai sensi dell'articolo 355, punto 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 giugno 2017, causa C-591/15).
  L'articolo prevede, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, emanato in connessione a un recesso in assenza di accordo, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi assicurando, alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.
  Il comma 1 enuncia tramite rinvio le definizioni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo.
  Il comma 2 consente alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici – individuati dall'articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n. 22 del 2019 – che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi. L'operatività è consentita per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Per i contratti derivati OTC in essere sono tuttavia consentite, tramite rinvio all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2019, le attività «life-cycle event». Si specifica che non è permessa la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela retail da parte degli intermediari che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi.
  Il comma 3 delinea il regime applicabile agli intermediari britannici durante il periodo di operatività limitata di cui al comma 2. Durante tale periodo tali intermediari sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane. Il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 22 del 2019 conferma a favore dei clienti le tutele rappresentate dai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nonché, limitatamente agli intermediari operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento, dai sistemi di tutela dei depositi e di indennizzo degli investitori; il rinvio all'articolo 3, comma 9 precisa che i poteri delle autorità sono quelli previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi.
  Il comma 4 riguarda l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione. In questo caso, gli intermediari devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Anche durante questo periodo sono assicurate in particolare le tutele rappresentate dai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, dai sistemi di tutela dei depositi e di indennizzo degli investitori, previste dal comma precedente.
  Il comma 5 prevede che gli intermediari britannici durante i periodi di estensione limitata delle attività devono assicurare ai clienti un'adeguata informazione sugli effetti della Brexit. Inoltre, si prevede che gli operatori che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o in caso di diniego, anche parziale, dell'autorizzazione devono restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi. Infine, con riguardo ai finanziamenti si precisa che la cessazione delle attività non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
  I commi da 6 a 10 sono dedicati alle imprese di assicurazione. Si consente alle imprese assicurative di Regno Unito e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra che, alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'articolo 126 dell'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea, sono abilitate a operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività, nei limiti della gestione del solo business in essere per il periodo strettamente necessario ad assicurare l'esatta esecuzione dei contratti e delle prestazioni fino alla relativa scadenza. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dette imprese hanno perso la qualifica di imprese di Stato membro e diventano operatori di Stato terzo, ai quali, ai sensi dell'articolo 29 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tale previsione è coerente con il quadro normativo europeo di riferimento per il settore assicurativo che non contempla detta forma di operatività per le imprese di assicurazione. Tali imprese per continuare a operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 del codice delle assicurazioni private e alle relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, anche tenuto conto delle caratteristiche di struttura, articolazione e durata nel tempo dei contratti e delle coperture in essere e in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi e di assolvimento degli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, dette imprese potranno procedere nei limiti della gestione di tali rapporti in essere alla data di conclusione del periodo di transizione. Le stesse non potranno in tale periodo assumere nuovi affari, né procedere a rinnovare, neanche tacitamente, i contratti, in assenza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine.
  Alla data di conclusione del periodo di transizione l'IVASS procederà, anche ai fini di tutela del consumatore, alla cancellazione di tali operatori dall'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro, di cui all'articolo 26 del codice delle assicurazioni private, adottando le iniziative opportune per assicurare l'adeguata informativa ai consumatori. E' richiesta all'impresa la presentazione, entro novanta giorni dalla data di conclusione del periodo di transizione, di un piano contenente le misure di gestione che consentano di procedere alla corretta esecuzione di tali contratti e prestazioni nel migliore interesse degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative. L'impresa trasmette all'IVASS con cadenza almeno annuale una relazione riepilogativa che dia atto dello stato di attuazione del piano, con indicazione delle attività e delle misure intraprese a tali fini.
  Dal termine del periodo di transizione è esplicitata la possibilità in capo al contraente di sciogliere il vincolo contrattuale ed è disposta la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo. Il contraente può recedere dai contratti con durata superiore all'anno senza incorrere in oneri aggiuntivi rispetto a quelli già statuiti originariamente nel contratto (quali ad esempio, quelli usualmente previsti per i contratti del ramo vita in caso di riscatto anticipato rispetto ad alcune scadenze contrattualmente prestabilite; in questi casi i contratti già prevedono decurtazioni del capitale restituito rispetto quello investito). La previsione è coerente con l'impianto nazionale primario già vigente per il settore assicurativo, che dispone la facoltà in capo al contraente di recedete dal contratto, nelle ipotesi di vincoli negoziali di durata superiore all'anno, in caso di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'impresa.
  Le imprese di riassicurazione non sono interessate dalla disciplina qui recata in quanto: 1) non esistono oggi imprese di riassicurazione del Regno Unito operanti in stabilimento (fattispecie per la quale avrebbe potuto avete senso l'individuazione di deroghe alle norme vigenti); 2) l'operatività in libera prestazione di servizi da Stato terzo è già consentita alle imprese di riassicurazione dalle norme vigenti e non richiede un'autorizzazione dell'IVASS al pari delle attività in libera prestazione di servizi poste in essere da altro Stato membro; si precisa, in proposito, che, con riguardo alle imprese di pura riassicurazione operanti in uno Stato terzo, il passaggio di status da imprese UE a extra-UE consentirà all'IVASS di attivare i poteri di cui all'articolo 37-ter, commi 5 e 6, del codice delle assicurazioni private, almeno fino a quando il Regno Unito non otterrà la dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) con riguardo alla riassicurazione.
  Infine si prevede che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, al termine del periodo di transizione possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del codice delle assicurazioni private che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.
  Il comma 11 proroga, per una durata pari a quella accordata ai sensi del comma 2 in favore degli intermediari britannici, il vigente regime transitorio introdotto con il decreto legislativo n. 129 del 2017 di trasposizione della direttiva MiFID II a beneficio delle imprese di paesi terzi già autorizzate in Italia ai sensi della disciplina MiFID I.

Allegato

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
DI CUI ALL'ARTICOLO 19 E ALL'ALLEGATO 1

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  La disposizione che si proroga (articolo 2-bis, comma 3) prevede che, nel procedere al reclutamento del personale sanitario, gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
  Al riguardo, si rende necessario evidenziare che le disposizioni recate dai commi 1 e 5 dello stesso articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 sono contestualmente prorogate, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 1, comma 423, della legge di bilancio 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Detti commi 1 e 5 sono gli unici che, nell'ambito dell'articolo 2-bis, recano un termine espresso di efficacia. Si ritiene, conseguentemente, che non sia necessario (né possibile) prorogare altresì l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 2-bis, in quanto l'applicazione di esso – proprio perché tale comma non reca l'indicazione di alcun termine della propria efficacia – resta indissolubilmente correlata al termine di efficacia dei citati commi 1 e 5, trovando perciò necessariamente applicazione per la stessa durata della vigenza dei predetti commi 1 e 5. Per le medesime ragioni non si è ritenuto di procedere alla proroga delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020, atteso che i commi 1 e 5 del predetto articolo 2-ter vengono prorogati dall'articolo 1, comma 425, della legge di bilancio 2021 in corso di approvazione.
  Quanto, dunque, al solo comma 3 – rispetto al quale si sarebbe pur potuto ragionare negli stessi termini, intendendosi la sua applicazione parimenti parametrata a quella degli altri commi dello stesso articolo, di cui si è già detto – si è nondimeno ritenuto possibile, ed opportuno, procedere a una proroga espressa, sebbene in questa fase limitata alla durata dell'emergenza e comunque al 31 marzo 2021 (salvo adeguamento del termine, come per tutti gli altri di cui all'allegato 1 del presente decreto, all'ulteriore eventuale durata dello stato di emergenza oltre l'attuale termine del 31 gennaio 2021); e ciò al solo fine di evitare che in sede esegetica, ravvisandosi un'autonomia strutturale della relativa fattispecie rispetto a quella del comma 1 (che è ivi bensì richiamato; ma – potrebbe in tesi opinarsi – al solo fine di individuare, per relationem, l'ambito oggettivo della fattispecie), potesse argomentarsi che la relativa vigenza non sia automaticamente correlata, come invece si ritiene debba essere, allo stesso ambito temporale di quella del comma 1.
  Resta dunque necessariamente rimesso alla fase di conversione, allorché sarà nota l'effettiva durata dell'eventuale estensione temporale dello stato di emergenza oltre il 31 gennaio 2021, la definitiva rifissazione del termine di durata di questa proroga, come di tutte le altre di cui al predetto allegato 1; ma, per questa sola, altresì l'eventuale coordinamento di tale ulteriore durata con quella dei termini di cui ai commi 1 e 5, che sono stati fatti oggetto di proroga nella diversa sede normativa costituita dalla legge di bilancio per il 2021.

2) Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

  La disposizione prevede la possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (contratti con strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale), per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, qualora emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate.
  Inoltre, qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui sopra mediante la stipula dei citati contratti, si prevede la possibilità per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate.

3) Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disciplina delle aree sanitarie temporanee

  La disposizione prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19.
  Si prevede inoltre la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali.

4) Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

  La disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, di acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici.
  Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, previa valutazione della loro efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico; infine si consente far ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari nonché la possibilità di utilizzare anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

5) Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Permanenza in servizio del personale sanitario

  Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, si prevede la possibilità per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato di essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

6) Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
  La disposizione consente l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, nonché prevede che le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario siano consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

7) Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale
  La disposizione prevede la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, validati, rispettivamente dall'Istituto superiore di sanità e dall'INAIL.

8) Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

  La disposizione è finalizzata a consentire a tutti i lavoratori e ai volontari, sanitari e non, nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché per tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

9) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

  La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, ivi inclusa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
  Al termine dello stato di emergenza, tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

10) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

  Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, si prevede la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).
  In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

11) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

  Si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 6 dell'articolo 87).
  Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell'articolo 87).

12) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  Si prorogano fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell'articolo 73-bis).
  Le medesime misure si applicano anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2 dell'articolo 73-bis).

13) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria

  L'articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal Testo unico sicurezza – l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.
  I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Lavoro, Salute, Economia e finanze e Salute). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro;
  L'INAIL, previa convenzione con l'ANPAL, può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni per le sopra descritte finalità.
  La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-ter ha modificato il decreto-legge n. 83 del 2020, comprendendo nell'ambito delle disposizioni indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto le disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 in parola. Per effetto della citata disposizione e in conseguenza di quanto precedentemente disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, dalla data di entrata in vigore della stessa, i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sono prorogati al 31 dicembre 2020.
  Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

14) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

  A seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'articolo 33 del decreto-legge n. 104 del 2020, le misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 (e conseguentemente 7) sono state svincolate dallo stato di emergenza, essendo divenute, pertanto, «a regime». Per tale motivo si fa presente che, con riferimento al citato articolo 101, l'esigenza di proroga va limitata al solo comma 6-ter.
  La proroga della disposizione del comma 6-ter dell'articolo 101 procrastina la facoltà per le commissioni valutatrici dei candidati della cosiddetta «tenure track» di tener conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

15) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

  Si proroga la misura di cui al comma 6, dell'articolo 102, che agevola il riconoscimento, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Dispone infatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della citata circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
  La disposizione, il cui termine si intende prorogare con il presente provvedimento, prevede la possibilità di svolgere la prova compensativa, alla quale sia subordinato il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, di essere svolta con modalità a distanza.

16) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

17) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

  La proroga proposta, attraverso la modifica operata all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di posticipare il termine attualmente previsto per lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del «Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione», data l'importanza riconosciuta alle funzioni di tale organismo ai fini della definizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e dei processi di inclusione scolastica.
  Tale proroga è infatti giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tale Gruppo di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, tali da impedire le riunioni in presenza del predetto Gruppo di lavoro.

18) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

  La norma di proroga proposta, incidendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di prorogare il termine attuale del 31 luglio 2020 (direttamente collegato alla precedente data di cessazione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19), in tema di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
  In tal modo tale organo consultivo, sino al termine prorogato, dovrà rilasciare il parere richiesto dal Ministro dell'istruzione entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio.
  Questo in quanto l'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) su una serie di atti fondamentali.

19) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

  Si proroga la disposizione di cui al comma 4 che riguarda in via residuale tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, assicurando che per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.

20) Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

  Si prorogano le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020. In particolare il comma 1 intende sospendeva sia le procedure elettorali in atto, sia quelle che dovrebbero o avrebbero dovuto attivarsi nel periodo di emergenza, rinviando l'espletamento delle procedure al termine dello stato emergenziale.
  Nel caso specifico del terzo e quarto periodo era stata prevista una norma di salvaguardia, che potrebbe essere ancora attuale, che prevede che nei casi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pur sempre nel perdurare dello stato di emergenza, subentra nell'incarico il sostituto dell'organo individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
  Si chiarisce, inoltre, che gli organi a qualsiasi titolo in carica, ovvero quelli subentrati, proseguono nell'incarico in deroga alle disposizioni sui limiti di durata dei mandati nonché alle disposizioni che possano limitare la pienezza dei poteri dei rispettivi incarichi.

21) Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

  Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che, ai fini degli articoli 117, 125-bis,126-quinquies e 126- quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

22) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

  La disposizione prevede la possibilità di erogazione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale dei farmaci, che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

23) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

  La disposizione consente, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. La disposizione richiede inoltre l'impegno per le parti contrattuali a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie.
  Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

24) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

  La disposizione prevede la possibilità per l'AIFA di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede inoltre l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.
  Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all'AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché del relativo protocollo approvato, sul proprio sito internet istituzionale.
  È infine prevista la possibilità per l'AIFA di acquisire, in deroga alle vigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito il Comitato etico nazionale dell'INMI, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

25) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza del COVID-19

  La disposizione prevede la possibilità per le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza del COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
  Prevede altresì il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre con il medesimo decreto l'incremento tariffario viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

26) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga di piani terapeutici

  La disposizione, il cui termine si intende prorogare in relazione alla proroga dello stato di emergenza, prevede che i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, durante lo stato di emergenza.

27) Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga in materia di sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

  Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che, ai fini dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. Tale disciplina si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile. Continuano ad applicarsi gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, fino alla data del 31 dicembre 2020.

28) Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

29) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

  Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni. La disposizione non comporta oneri.

30) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  La disposizione in argomento stabilisce che in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) – sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019 – si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

31) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Edilizia scolastica

  Si intende prorogare il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19.
  In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.
  Si intende, altresì, prorogare il regime di semplificazione procedurale, già previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica.
  In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dei predetti atti e decreti, debbano essere acquisiti entro il più breve termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza dì servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

32) Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  La proroga attiene alla deroga del previo accordo individuale (tra amministrazione e lavoratore) per l'accesso alla modalità di lavoro agile da parte del dipendente. Deroga attualmente prevista fino al 31 dicembre. Si tratta, pertanto, di una misura di carattere procedimentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

  Vista le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»;

   b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
  8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
  9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
  10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per «Matera 2019» nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;

   b) al secondo periodo, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;

   c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.».

  11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'eventuale atto di rinnovo».
  14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
  15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
  16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
  17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;

   b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».

  3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».
  4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021».
  3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;

   b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».

  4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
  6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021».
  7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per l'avvio e».
  10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
  11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «può avvalersi» fino a «sei unità» sono sostituite dalle seguenti: «può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021».
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
  3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022,».
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021».
  7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
  2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e successive proroghe» e le parole «per l'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.».
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2020-2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020-2021 e 2021-2022.».
  2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023».

  3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021». Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 3, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole «, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021»;

   b) all'articolo 3, comma 4, le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti» e le parole «il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data di cui al comma 3»;

   c) all'articolo 4, comma 4, le parole «Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3»;

   d) all'articolo 4, comma 6, le parole «fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3».

  5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.
  6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2021»;

   b) le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 luglio 2021».

  7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 5, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) all'articolo 4, comma 1, le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021».

  4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante «Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19», è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
  5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3, le parole «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021».

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

  1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

   «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.».

  2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 21 giugno 2021» e le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021».
  6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «nei successivi tre anni da tale data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2021».
  3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
  6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi»;

   b) al comma 7, le parole «e 11.200.000 euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021».

  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18».
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021,».
  2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole «entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79», sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

   b) al comma 6, le parole «entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo», sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato».

  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
  4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.». All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti «nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020».
  5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.».
  6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.».
  8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) il quarto periodo è soppresso;

   c) al quinto periodo, dopo le parole «al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione».

  9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti» sono inserite le seguenti: «e nell'esercizio 2021»;

   b) le parole «sono erogate entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021»;

   c) le parole «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021».

   b) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»;

   c) al comma 18, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e al secondo periodo, le parole «Fino alla medesima data di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2021».
  5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «relative all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» e le parole «non oltre il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 luglio 2021».
  6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
  7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «per l'esercizio 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio 2021».
  8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
  9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.
  10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «31 gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.».
  11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
  12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021».
  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
  15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.».

  16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
  17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al primo periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
  18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.

Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
  2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

  1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, le parole «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026»;

   b) al quinto periodo, la parola «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;

   c) al sesto periodo, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2027».

  2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole «dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti «dal 2021 al 2025».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di sport)

  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 14, commi 1e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Articolo 17.
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L'Aquila – Casa Italia)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).».

Articolo 18.
(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)

  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.».
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

Articolo 19.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 20.
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

  1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
  2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Articolo 21.
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

  1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.

Articolo 22.
(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

  1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
  2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
  3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
  5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
  6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
  7. Le imprese di cui al comma 6:

   a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;

   b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

   c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

  8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
  9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
  10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
  11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «3 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1 (di cui all'articolo 19)

  1

  Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  2

  Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

  3

  Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disciplina delle aree sanitarie temporanee

  4

  Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

  5

  Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Permanenza in servizio del personale sanitario

  6

  Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

  7

  Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale

  8

  Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

  9

  Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali

  10

  Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  semplificazioni in materia di organi collegiali

  11

  Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

  12

  Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco

  13

  Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Sorveglianza sanitaria

  14

  Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

  15

  Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

  16

  Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  17

  Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

  18

  Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

  19

  Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

  20

  Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
  Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

  21

  Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

  22

  Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

  23

  Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

  24

  Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

  25

  Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

  26

  Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Proroga piani terapeutici

  27

  Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

  28

  Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  29

  Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

  30

  Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  31

  Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  Edilizia scolastica

  32

  Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77