FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2722

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ORSO, ASCARI, BUSINAROLO, DORI, GIULIANO,
LOMBARDO, MARTINCIGLIO, SAITTA

Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati

Presentata il 15 ottobre 2020

  Onorevoli Colleghi! È noto che in Italia i costi di avviamento di uno studio legale sono molto elevati ed è altrettanto noto quanto è difficile per un avvocato appena abilitato formarsi una stabile clientela tale da garantire introiti costanti. È noto, inoltre, che il numero di avvocati risulta sovrabbondante rispetto alla possibilità di assorbimento del mercato della professione. Tale stato di fatto ha causato un dumping professionale, con conseguente perdita di potere economico e contrattuale dei singoli avvocati, e la diffusione di forme di esercizio della professione ben lungi dal modello ideale della libera avvocatura.
  Nell'attuale realtà italiana convivono due tipi di avvocati: da un lato, i titolari di uno studio o cosiddetti «domini» e, da un altro lato, i collaboratori, anch'essi avvocati, cioè tutti coloro che, a causa dei costi troppo elevati per il mantenimento di uno studio legale, della difficoltà di garantirsi un reddito costante e certo, nonché della concorrenza al ribasso nel mercato per procurarsi una clientela, sono costretti, pur di esercitare una professione che amano, a mettere la propria competenza professionale a disposizione di un collega che ha, invece, i mezzi per sostenere i costi di uno studio in maniera esclusiva e continuativa.
  Tale situazione è divenuta, oramai, la regola soprattutto in diverse città metropolitane italiane ed è definita «regime di monocommittenza» dell'avvocato.
  Le citate forme di collaborazione assumono aspetti diversi e finanche più gravi quando le stesse siano prestate all'interno di studi di grandi dimensioni dove viene meno anche il rapporto umano tra il committente e i suoi collaboratori e dove, di fatto, esistono avvocati specializzati non solo per materia, ma addirittura per atto professionale.
  Nelle cosiddette «law firm», ossia gli studi internazionali il cui volume di affari è dato in maggioranza dalla consulenza stragiudiziale e che, per le loro dimensioni in termini di organizzazione e di fatturato, sarebbero assimilabili a vere e proprie società, l'organizzazione della struttura si basa esclusivamente sull'uso della formula descritta, ossia quella della monocommittenza che, tuttavia, è equiparabile alla subordinazione tout court. Gli avvocati in regime di monocommittenza firmano un contratto di collaborazione in cui sono regolamentati patto di prova, tasse e contributi, sicurezza, riservatezza, esclusiva, compensi e spese e codice etico dello studio legale.
  Negli studi cosiddetti «boutique», ossia gli studi di dimensioni ridotte rispetto a quelli già descritti, ma ugualmente competitivi in termini di fatturato, in cui esiste un solo dominus con diversi collaboratori che gestiscono il lavoro di tale dominus, la collaborazione alterna forme di genuina collaborazione tra colleghi a casi di monocommittenza.
  In entrambe le realtà descritte, quelli che impropriamente vengono chiamati collaboratori sono inseriti in una struttura etero-organizzata, sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro e alla turnazione feriale e sono retribuiti mensilmente con un compenso forfetario fisso, assumendosi, quindi, gli oneri di una parasubordinazione di fatto, ma rinunciando alle garanzie che tale parasubordinazione imporrebbe ai datori di lavoro.
  Il numero di avvocati che hanno un reddito proveniente da un cliente unico e, segnatamente, dal titolare dello studio presso il quale prestano in via esclusiva la loro attività professionale è in forte crescita. I dati raccolti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense stimano circa 30.000 legali: circa un ottavo degli avvocati italiani si trova in condizioni di lavoro para-dipendente. Sono quelli che «sono sospesi» tra la libera professione e il lavoro dipendente: una figura ibrida che delinea una fattispecie sintomatica dell'esistenza di un rapporto di collaborazione o di lavoro subordinato mascherato.
  Il legislatore non può più ignorare tale fenomeno, ma ha il dovere di predisporre finalmente una chiara cornice legislativa che riconosca la situazione di fatto, la qualifichi sotto il profilo non solo giuridico ma anche economico e sociale e ne governi le dinamiche al fine di evitare squilibri e distorsioni.
  Questa particolare figura professionale non può essere inquadrata nella tipologia dei rapporti giuridici attualmente normati: è necessario un intervento legislativo specifico che regoli tutti gli aspetti della condizione dell'avvocato in regime di monocommittenza.
  Da qui la necessità della presente proposta di legge, ossia di un progetto di riforma che attraverso la configurazione di una specifica disciplina del rapporto di collaborazione professionale tra il soggetto committente e il collaboratore appronti un sistema di garanzie e di tutele per gli avvocati monocommittenti, al fine di ovviare agli evidenti squilibri economici che caratterizzano la classe forense italiana, più ancora di quella degli altri Paesi dell'Unione europea.
  Occorre prevenire il concreto e tangibile pericolo che le condizioni degli avvocati in regime di monocommittenza siano quelle di professionisti senza futuro, i quali potrebbero vedersi precluse senza alcuna remora la possibilità di crescita sul piano professionale, la realizzazione di un soddisfacente riscontro sul piano del corrispettivo rispetto al lavoro profuso e, infine, una congrua tutela previdenziale, attesa l'esiguità di un concreto ritorno sul piano pensionistico.
  Non si può più ammettere che gli avvocati che da sempre lavorano in difesa degli altrui diritti siano sprovvisti essi stessi di diritti o comunque vivano in un limbo di indeterminatezza.
  È venuto, dunque, il momento di adeguare la normativa vigente alla realtà attuale e di avviare una riflessione più approfondita sulla figura dell'avvocato in regime di monocommittenza. Una riflessione volta a cogliere gli aspetti di carattere sociale e giuridico, a fornire una forma di riconoscimento contrattuale e a stabilire le possibili regole per la disciplina dei rapporti tra tali avvocati attraverso una soluzione che sia pur sempre compatibile con le prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista.
  La necessità di un cambiamento, in tal senso, è invocata dalla stessa maggioranza degli avvocati: secondo il Rapporto del Censis «L'avvocato nel quadro di innovazione della professione forense» del mese di giugno 2019, il 50,6 per cento degli stessi riconosce l'opportunità di disciplinare il lavoro degli avvocati in regime di monocommittenza. Del resto, la problematica di tali avvocati o di quelli che in Francia sono definiti avvocati «sans papiers» è all'attenzione dell'Associazione nazionale forense (ANF) sin dal 2010: otto anni fa, in occasione di un evento tenutosi a Firenze, l'ANF parlò per la prima volta dei sans papiers (espressione utilizzata per descrivere la realtà dei colleghi ai quali gli studi professionali presso i quali lavorano forniscono la stanza, il computer, finanche il codice civile o quello penale e la carta su cui scrivere).
  La questione dell'avvocato monocommittente viene seguita con attenzione e particolare interesse, da tempo, anche dall'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), la quale, nel corso del 34° Congresso nazionale forense, riunitosi a Catania nelle giornate dal 4 al 6 ottobre 2018, ha presentato la mozione n. 141 sull'avvocato «monocommittente», approvata dall'assemblea congressuale, che contiene la proposta di regolamentazione del rapporto di collaborazione professionale della figura del monocommitente che ha ispirato la presente proposta di legge.
  La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di adeguare la normativa alla realtà fattuale e di garantire a questi avvocati la giusta tutela legislativa attraverso un riconoscimento giuridico di tali rapporti di fatto prevedendo, altresì, una disciplina puntuale e articolata che mira a realizzare, con uno sforzo non indifferente, un giusto contemperamento tra diritti e obblighi a carico di entrambe le parti del rapporto. Ciò nel rispetto, come già osservato, dei princìpi cardine della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge professionale forense.
  Si ritiene che la presente proposta di legge possa innescare, tra l'altro, effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine e disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati. Se da un lato si vuole introdurre un sistema di garanzie e di tutele in favore degli avvocati in regime di monocommittenza, da un altro lato non si vuole obbligare alcun avvocato a essere un dipendente; al contrario, si desidera indirizzare le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi.
  La presente proposta di legge vuole venire incontro alle esigenze e alle aspettative di un'avvocatura competente e preparata che solo se soddisfatta e tutelata nei propri diritti e nelle proprie prerogative può essere veramente libera, deontologicamente corretta e attenta ai diritti dei deboli e ai nuovi diritti.
  Infine, la presente proposta di legge intende, ambiziosamente, promuovere una nuova alleanza tra le generazioni e dare impulso a un cambiamento culturale che veda nella collaborazione stabile e leale tra professionisti un investimento per il futuro degli studi legali, chiamati a fornire, oggi più che mai, risposte e soluzioni che richiedono, da una parte, una preparazione altamente specialistica (se non settoriale) e, da un'altra parte, un approccio multidisciplinare, per cui uno studio che vanti l'apporto di più professionisti variamente specializzati è uno studio che offre un valore aggiunto ai propri clienti.
  La presente proposta di legge si compone di tredici articoli volti a definire le caratteristiche della disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge individuando la caratteristica del regime di monocommittenza nella collaborazione professionale resa dall'avvocato, in via continuativa e prevalente, quando non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione di un compenso con cadenza periodica, preferibilmente mensile, fisso o variabile. Siffatta collaborazione deve essere resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non deve avere alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. La presente proposta di legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale e le disposizioni contenute nella stessa non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per l'avvocato in regime di monocommittenza.
  L'articolo 2 disciplina la forma e il contenuto del contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il soggetto committente, che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

   a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

   b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti dall'articolo 3;

   c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

   d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

   e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, di cui all'articolo 9. Resterà ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Infine, gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente proposta di legge saranno sostituiti di diritto da accordi conformi alla nuova disciplina.

  L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4, rubricato «Rimborso delle spese», stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando il conseguimento o il mantenimento del titolo sia richiesto dal committente ovvero sia con questi concordato. Inoltre, al comma 2 si dispone che l'avvocato in regime di monocommittenza avrà, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.
  L'articolo 5, sugli obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza, prescrive, al comma 1, che l'avvocato si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno in via continuativa e prevalente secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il soggetto committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense. Al comma 2 si precisa che, durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del soggetto committente. Ai sensi del comma 3, l'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto, con obbligo di immediata comunicazione al soggetto committente. In tale caso egli conserverà i diritti previsti dalla disciplina. Infine, al comma 4, si stabilisce che la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del soggetto committente, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto per le prestazioni eseguite.
  L'articolo 6, relativo agli obblighi del soggetto committente, al comma 1 dispone che esso si impegna a corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso e l'importo del rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della legge, nonché dei tempi e delle modalità stabiliti dal contratto stipulato tra le parti. Al comma 2 si prevede che il soggetto committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del soggetto committente.
  L'articolo 7, relativo all'obbligo di riservatezza, stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del soggetto committente.
  L'articolo 8 introduce una disposizione relativa al patto di non concorrenza e stabilisce, al comma 1, che durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore dell'avvocato in regime di monocommittenza. Al comma 2 si stabilisce che il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo dell'avvocato in regime di monocommittenza di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori.
  Per quanto riguarda la disciplina relativa al recesso e al preavviso di cui all'articolo 9, si stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

   a) per il recesso ad opera del soggetto committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

   b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera a) ridotti alla metà;

   c) per il recesso ad opera del soggetto committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti alla metà.

  Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso. Al comma 4 si chiarisce che l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto nel caso di risoluzione o di scadenza del rapporto di collaborazione. Il comma 5 precisa che la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i suddetti rapporti di collaborazione.
  L'articolo 10 si occupa di normare il rapporto di collaborazione nei casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio. Nei casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, l'avvocato in regime di monocommittenza può essere sostituito dal soggetto committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, adozione, malattia o infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del soggetto committente. Decorso tale termine, se l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permane, il soggetto committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso. Nel caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile, ossia la disciplina civilistica della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione.
  L'articolo 11, relativo agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, prescrive che il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il soggetto committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente tenuto a operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo.
  L'articolo 12 è dedicato al principio cardine che governa l'esercizio della professione forense, ossia quello della libertà professionale, prevedendo che resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.
  L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il soggetto committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. A tali fini si provvederà ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. La nuova disciplina troverà applicazione anche per i rapporti di collaborazione professionale preesistenti all'entrata in vigore della legge. Le parti dovranno stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in assenza verranno applicate le sole disposizioni minime inderogabili sancite dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. La presente legge ha ad oggetto la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza preferibilmente mensile, fisso o variabile.
  2. La collaborazione di cui al comma 1 è resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione del collaboratore deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato.
  3. La presente legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.
  4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente.

Art. 2.
(Forma e contenuto del contratto)

  1. Il contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

   a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

   b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti ai sensi dell'articolo 3;

   c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

   d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

   e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 9. Resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

  2. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della medesima legge.

Art. 3.
(Compenso)

  1. Il compenso corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Rimborso delle spese)

  1. L'avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata.
  2. Il collaboratore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 5.
(Obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza)

  1. L'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a prestare la propria opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense.
  2. Durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del committente.
  3. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso l'avvocato in regime di monocommittenza conserva i diritti previsti dalla presente legge.
  4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 6.
(Obblighi del committente)

  1. Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso e il rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti.
  2. Il committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso.

Art. 7.
(Obbligo di riservatezza)

  1. Il collaboratore è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

Art. 8.
(Patto di non concorrenza)

  1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore.
  2. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

Art. 9.
(Recesso e preavviso)

  1. Ciascuno dei soggetti contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

   a) per il recesso ad opera del committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

   b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera a) ridotti alla metà;

   c) per il recesso ad opera del committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3: i termini di cui alla lettera a) del presente comma ridotti alla metà.

  3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso.
  4. Alla risoluzione o al termine del rapporto di collaborazione di cui alla presente legge, l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.
  5. La normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i rapporti di collaborazione di cui alla presente legge.

Art. 10.
(Gravidanza, adozione, malattia e infortunio)

  1. Nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, il collaboratore può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente.
  2. Quando, decorso il termine di cui al comma 1, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso.
  3. In caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
  4. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

Art. 11.
(Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi)

  1. Il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza di cui alla presente legge consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
  2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore.
  3. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono posti a carico del committente per un terzo e a carico del collaboratore per due terzi. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente, che è tenuto ad operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo mensile.

Art. 12.
(Libertà professionale)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo provvede ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. La presente legge si applica anche ai rapporti di collaborazione professionale esistenti prima della sua data di entrata in vigore. Le parti devono stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata stipulazione del contratto, si applicano le disposizioni minime inderogabili previste dalla presente legge.