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RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2427

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(BELLANOVA)

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

Presentato il 6 marzo 2020

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge trae origine dal testo formulato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015, rimodulato in alcuni punti per esigenze di coerenza sistematica nonché allo scopo di tenere conto delle osservazioni emerse nel corso della successiva istruttoria, anche in conseguenza dell'attività di concerto con altre amministrazioni.

  A. Premesse sistematiche.

  I. L'ambito d'intervento, per quanto concerne il contenuto principale del disegno di legge, attiene a tre argomenti:

   1) la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono spesso anche l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, in ogni caso, l'elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per passare alla previsione di un delitto connotato da una concreta dannosità e giungere, infine, alla categoria dei reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

   2) la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività delle condotte;

   3) la sistemazione organica, per l'intero settore dei reati in materia alimentare, della responsabilità delle persone giuridiche.

  L'intervento, quindi, innova, in via principale, il codice penale e la legislazione speciale di settore con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché il codice penale con riguardo alla tutela penale dell'economia e, infine, la legislazione in materia di responsabilità delle persone giuridiche, operando, da ultimo, un intervento di complessivo coordinamento con una serie di istituti (sostanziali e processuali) aventi rilievo per una più utile e proficua attività di intervento nel delicato settore oggetto della riforma.

  II. Circa il primo aspetto, per ragioni di carattere sistematico, il disegno di legge si propone innanzitutto di superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue tra «delitti di comune pericolo mediante violenza» (capo I) e «delitti di comune pericolo mediante frode» (capo II), sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica» (capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (capo II), denominazioni ritenute più idonee a rispecchiare i contenuti e le finalità del progetto di riforma di questa classe di delitti.
  Infatti, nella sistematica del codice penale è da tempo avvertita l'esigenza di razionalizzare e unificare fattispecie come quelle degli articoli 440, 442 e 444, che hanno trovato una modesta applicazione perché sembrano in apparenza molto sbilanciate nella loro costruzione tipica, facendo registrare, nella pratica, un processo di «contravvenzionalizzazione» di questi delitti, con predominanza, quindi, delle fattispecie previste dalla normativa complementare, certamente idonee a garantire un intervento immediato, ma non a fare fronte all'effettiva entità del fenomeno, soprattutto nei casi in cui esso riguarda ambiti più vasti di quelli delle condotte proprie del mero consumo al dettaglio.
  Una prova della necessità di un intervento di rimodulazione delle fattispecie emerge dalla circostanza che, nei pochi casi in cui hanno trovato applicazione gli articoli 440 e seguenti del codice penale, la giurisprudenza ha, di fatto, allargato l'ambito della tutela, attestandosi sul requisito del pericolo per una, due o più persone, manifestando l'esigenza di rendere più operative le incriminazioni, anche ove manchi la concretizzazione di macro-eventi di pericolo. Ciò è confermato dal rilievo che l'assenza di una disciplina «moderna» di un vero delitto contro la salute pubblica consistente in un «disastro sanitario», che rimane a tutt'oggi non definito nel codice, ha lasciato operare la giurisprudenza con strumenti indeterminati e superati come il vigente articolo 434 del codice penale, nella parte riguardante il disastro innominato.
  L'intervento normativo, in questa stessa prospettiva, mira, peraltro, anche a riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, a partire dalla principale norma anticipatoria della tutela, quella dell'illecito di rischio o di prevenzione, che non può ricalcare modelli stranieri (come quello tedesco) o italiani (come quello dell'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»), che contengono un rinvio «in bianco» a un corpo dettagliato di regole e, cioè, a una sorta di codice della sicurezza (alimentare o del lavoro negli esempi citati), laddove un dettagliato codice alimentare della sicurezza non esiste nel nostro ordinamento e la sua costruzione non appare necessaria dal punto di vista strettamente penalistico.
  Si è inteso, perciò, introdurre una norma generale e astratta comprensiva di tutti i tipi di condotta più significativi, ma per caratteri generali. Una norma, dunque, che definisca un illecito penale nominato e tipico e non una serie indefinita di inosservanze tipizzate per effetto di una tecnica di rinvio a numeri, lettere e commi numerosi e sparsi, ma senza l'identità di un fatto ben preciso e unitario, sia pure per tipologie riassuntive di condotte.
  Le principali opzioni politico-criminali sono, in sostanza, condotte su due linee direttrici, il codice penale e la legge n. 283 del 1962, operando su diversi livelli: nei delitti contro la salute pubblica (articoli 439 e seguenti del codice penale), nei delitti anticipati di rischio (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 283 del 1962) e nelle contravvenzioni (articolo 5, comma 3, della legge n. 283 del 1962) previste nella legge complementare, oltre che nelle altre contravvenzioni in materia, in parte già esistenti e in parte nuovi illeciti amministrativi e nella disciplina della responsabilità degli enti, nonché nel delitto di disastro sanitario, operante sia rispetto al delitto alimentare di cui all'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, sia rispetto ai delitti di pericolo contro la salute pubblica.
  Al contempo, si è provveduto anche a colmare una fra le più significative lacune dell'attuale legislazione penale, ossia l'assenza di una fattispecie omissiva che incrimini l'omesso ritiro di alimenti pericolosi per la salute, e si sono disciplinati i casi in cui le violazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 abbiano ad oggetto disposizioni date dalle autorità competenti volte ad attuare il principio di precauzione, ossia la disciplina preventiva riguardante gli alimenti vietati in quanto non sicuri, ma dei quali non sia stata ancora scientificamente accertata la nocività per la salute. Con riferimento a queste ultime violazioni, peraltro, si è optato per una rilevanza extra-penale, qualificando le fattispecie come illecito amministrativo.
  Si è dunque adottato sostanzialmente il seguente livello ascendente di offensività:

   le condotte di mero rischio sono previste come illeciti amministrativi;

   le condotte di danno colpose costituiscono fattispecie contravvenzionali (ove non concretizzino un pericolo per la salute pubblica);

   le condotte dolose, invece, assurgono a figura delittuosa, con l'ulteriore suddivisione tra quelle connotate dalla presenza di un elemento concreto, come la nocività del prodotto, e quelle nelle quali si manifesta anche un pericolo per la salute pubblica.

  In questo contesto, peraltro, per le ipotesi di reato contravvenzionale costruite a livello di prevenzione o di rischio sono state previste forme di oblazione o, comunque, di ravvedimento, rilevanti a fini di estinzione del reato: si propone, infatti, di introdurre nel settore alimentare di cui alla legge n. 283 del 1962 un meccanismo estintivo analogo a quello previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 («Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»), da ultimo esteso anche ai reati ambientali con la legge 22 maggio 2015, n. 68 («Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»), nonché di una forma di definizione processuale agevolata, sempre in presenza di condotte in cui l'elemento determinante della violazione e del rischio sia rimovibile e sia stato concretamente rimosso.

  III. Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla tutela penale dell'economia al fine di evidenziare il peso e il valore pregnante assunti dalla prevenzione delle frodi alimentari, il titolo VIII del libro secondo del codice penale è stato ridenominato «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio agro-alimentare» (sul significato del riferimento al patrimonio agro-alimentare si veda in seguito).
  La rinnovata oggettività giuridica mira, tra l'altro, a dare visibilità alle lacune della preesistente normativa, concepita per diversi e più ridotti fenomeni fraudolenti, ma già rivelatasi inadeguata a fronteggiare gli attuali comportamenti criminosi, talora lesivi di interessi diffusi anche in danno del mercato, della concorrenza e del pubblico dei consumatori. Invero, le condotte incriminate dai vigenti articoli 515, 516 e 517 del codice penale si incentrano su vicende «minime» quanto ad offensività e a dimensione degli scambi: da ciò la necessità di estendere la risposta punitiva a frodi «massive» di obiettiva e rilevante gravità, compiute in contesti organizzati, che fanno leva sulla lunghezza e sulla complessità delle filiere e sulla disintermediazione delle fasi di produzione svolte in aree geografiche anche molto distanti.
  In linea generale, il presente disegno di legge mira a introdurre disposizioni intese ad affrontare in modo adeguato i diversi fenomeni criminali che rientrano nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sotto il profilo sanzionatorio (con la possibilità di utilizzare più incisivi strumenti di indagine e di fare ricorso a misure cautelari personali o reali in caso di rischio immediato di prosecuzione delle attività criminali), sia sotto il profilo dell'estensione della sfera repressiva, a fronte di attività illecite che, oggi, non risultano punibili o lo sono solo grazie a interventi giurisprudenziali che hanno esteso al massimo l'ambito del tentativo punibile per i reati di cui agli articoli 515 e 516 del codice penale.
  In realtà, l'articolato incide in modo ancora più profondo sul quadro degli interessi tutelati, in base alla presa d'atto del mutato quadro dei valori che vengono in rilievo.
  Secondo la giurisprudenza di legittimità, il bene tutelato dai vigenti articoli 515 e 516 del codice penale – attualmente i maggiori presìdi contro le frodi – è principalmente la «lealtà commerciale», tanto da ritenersi sanzionabile la consegna di aliud pro alio anche nell'ipotesi della consapevolezza (e della sostanziale accettazione) da parte dell'acquirente di avere ricevuto merce diversa da quella pattuita.
  La prospettiva dalla quale muove la riforma mira a incidere in modo diverso sul settore degli alimenti, posto che il tema delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche o l'origine geografica dell'alimento, di per sé o in quanto garantite dalla denominazione protetta o dal marchio del produttore ovvero dall'attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione (è il caso della produzione «biologica», attualmente priva della tutela di previsioni penalistiche).
  Il fenomeno criminale che riguarda tutti gli altri tipi di prodotti contraffatti si incentra essenzialmente e sempre più sulla contraffazione del marchio o del modello tutelato: ne è prova quanto si può desumere dalla casistica della banca dei dati della Corte di cassazione.
  In sostanza, la ragione della centralità politico-criminale, nell'ambito delle frodi, dei reati aventi ad oggetto alimenti sta nel fatto che la frode riguarda caratteristiche di qualità dell'alimento o comunque essenziali per la scelta di acquisto (per tutte, la provenienza geografica); lo stesso marchio registrato, nel settore alimentare, continua a svolgere principalmente il tradizionale ruolo di garanzia della qualità dell'alimento. Analoghe considerazioni valgono per la denominazione protetta.
  Le condotte criminali non possono, quindi, prescindere dall'ingenerare confusione tra gli alimenti piuttosto che tra i (soli) segni esterni apposti sugli stessi.
  Al contrario, nel caso dei prodotti non alimentari, i fenomeni criminali attengono – per quanto si è detto – alla contraffazione del marchio, che ha visto incrementare la sua funzione suggestiva, quale attestazione della provenienza da un dato imprenditore piuttosto che delle caratteristiche del prodotto.
  Perciò la casistica giudiziaria relativa a tali prodotti è sostanzialmente circoscritta all'ambito dei reati di contraffazione dei marchi e dei modelli (articoli 473 e seguenti del codice penale). Ciò fa comprendere la diversità delle frodi alimentari rispetto al fenomeno della contraffazione legata alla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e, quindi, la necessità di separare e di calibrare diversamente i rispettivi precetti e le correlate sanzioni penali.
  Conseguentemente, la tutela degli alimenti deve essere, innanzitutto, inquadrata in modo più chiaro nell'ambito della salvaguardia del consumatore (finale): ciò che deve essere sanzionato è la vera e propria frode nei confronti del destinatario ultimo dell'alimento (e non già la generica ed evanescente «lealtà commerciale»). La ratio tutelae deve tenere conto del valore prioritario progressivamente assunto dall'«identità» del cibo quale parte irrinunciabile e insostituibile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare». In questo senso, si fa riferimento ai contenuti inseriti nella Carta di Milano del 2015, che individua chiaramente i «beni» che necessitano di protezione nel settore.
  Questa è la ragione per la quale le condotte sanzionate nel presente disegno di legge sono caratterizzate dall'effettiva capacità di indurre in errore il consumatore e dalla specifica finalità di frode.
  La repressione penale delle frodi in commercio di alimenti in danno dei consumatori si rivela un approdo importante, rispetto alla disciplina vigente, sotto diversi e ulteriori profili.
  In sede di formulazione delle disposizioni si è partiti dal dato, del tutto indipendente, delle discipline extra-penali che riguardano l'etichettatura, la rintracciabilità et similia e che non impongono nulla di nuovo, né prevedono nuovi controlli. L'intervento degli organi di controllo è previsto solo laddove, sia mediante l'alterazione di indicazioni obbligatorie, sia mediante la volontaria utilizzazione di indicazioni facoltative, ma false, si voglia indurre concretamente in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sull'identità o sulla qualità dell'alimento in base alle quali lo stesso effettua la scelta di acquisto.
  A carico del produttore o del commerciante che opera nell'osservanza delle norme di settore non viene posto alcun maggiore onere in conseguenza di una più energica azione di contrasto delle frodi, dato che nelle disposizioni contenute nel presente disegno di legge rilevano esclusivamente le condotte con le quali il soggetto responsabile intende indurre concretamente in errore il consumatore, in modo tale da indurlo ad acquistare alimenti «camuffati».
  Si ritiene di avere risolto così anche il problema – già segnalato – del rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea (codice doganale europeo) che definiscono la provenienza del prodotto per quanto concerne, in particolare, il concetto di «ultima trasformazione». Non vi è da paventare né una sorta di controllo surrettizio a fronte di semplici errori del singolo operatore alimentare, né un orientamento a favore dell'una o dell'altra produzione, che possa indurre a qualificare le disposizioni introdotte quali misure «equivalenti» a una restrizione dell'ambito della libera circolazione delle merci.
  In pratica, se un produttore dichiara volutamente e falsamente una data provenienza geografica di uno dei componenti del prodotto finale, con la specifica finalità di indurre in errore il consumatore perché effettui l'acquisto, il reato si verifica perché la frode è consumata. Il profilo della definizione normativa della provenienza dell'alimento è, in tale caso, irrilevante.

  IV. In merito ai criteri adottati sul piano sanzionatorio, la quantificazione delle pene edittali dei nuovi reati alimentari non costituisce solo il necessario completamento punitivo dei precetti penali, ma è in grado di condizionare la stessa efficacia general-preventiva e applicativa della riforma, oltre a comportare (o meno) specifici effetti processuali, per esempio in materia di misure cautelari o di intercettazioni.
  Consapevoli della difficoltà di graduare le comminatorie edittali, si è inteso sottrarsi al rischio di fughe intuizionistiche (in avanti, con pene-manifesto, o indietro, con arretramento di tutela) per selezionare criteri quanto più possibile oggettivi, che orientino la definizione del trattamento sanzionatorio. In funzione del criterio di proporzione, sono stati adottati tre criteri interdipendenti:

   a) la corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato;

   b) l'equilibrio ponderale, ossia la ragionevolezza intrinseca della risposta punitiva;

   c) la coerenza di sistema.

  Un ulteriore criterio di riferimento è rappresentato dal panorama edittale delle fattispecie vigenti nel settore di tutela in esame e in quelli che presentano aspetti affini quanto ai beni tutelati.
  In materia di frodi commerciali, si è ritenuto necessario procedere a un generalizzato incremento delle pene, ora sostanzialmente bagatellari, specialmente con riguardo alle contraffazioni degli alimenti a denominazione protetta, fino al limite superiore individuato per l'agropirateria (fattispecie di nuovo conio, modellata quoad poenam sull'articolo 474-ter del codice penale).
  Sul piano aritmetico, è stata avvertita la necessità di orientarsi nel senso di mantenere una tendenziale proporzione, da uno a quattro, tra il minimo e il massimo edittale, in modo da consentire al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto e, al tempo stesso, di non divaricare troppo il compasso delle misure edittali, in nome del principio costituzionale della determinatezza della pena.
  Si fa inoltre leva su un ampio apparato di pene accessorie, che impattano direttamente sull'attività d'impresa e sulle modalità del suo esercizio, in coerenza con il contesto in cui ci si muove, costituito da reati «d'impresa», improntati a finalità locupletative. Nelle ipotesi di maggiore gravità, ciò si traduce: sul piano soggettivo, nell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; sul piano oggettivo, in plurimi divieti di accesso ad autorizzazioni, contributi pubblici e contratti con la pubblica amministrazione, nonché nella revoca delle autorizzazioni e nella chiusura delle attività, oltre che nella più tradizionale pubblicità stigmatizzante della condanna inflitta.
  Sempre in funzione stigmatizzante è stata, inoltre, privilegiata la misura di sicurezza (la cui natura sanzionatoria è oggi chiara in giurisprudenza) della confisca, anche per equivalente o – nei casi più gravi (articolo 517-quater.1 con recidiva) – per sproporzione, nel solco di una moderna concezione patrimonialistica del contrasto della criminalità particolarmente connotata da moventi economici.

  V. Un intervento decisamente importante è quello attuato in materia di responsabilità amministrativa degli enti collettivi.
  Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»), ha allargato la responsabilità amministrativa di società, associazioni ed enti anche a reati contro l'industria e il commercio, come la frode in commercio, la vendita di alimenti non genuini come genuini e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine.
  Per tali reati è prevista, a carico di società, associazioni ed enti, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, anche di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono essere evitate a condizione che l'ente non incorra nella colpa da organizzazione e, quindi, dimostri di avere adottato, attuato e aggiornato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati predetti.
  Si tratta di un tipo di responsabilità che, affiancandosi a quella personale delle persone fisiche, appare potenzialmente idonea a incentivare politiche aziendali volte a tutelare la sicurezza alimentare e la lealtà commerciale. Nel vigente quadro applicativo, come risulta dai casi giudiziari più rilevanti, tre sono le esigenze più pressanti: estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in materia di responsabilità degli enti da parte della polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese, anche di minore dimensione.
  A questo proposito, è apparso utile non limitarsi al semplice inserimento di una norma che estenda la responsabilità amministrativa a determinati reati alimentari, bensì costruire un'apposita e specifica disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione con espresso riguardo agli operatori alimentari, in prospettiva esimente o attenuante della responsabilità, traendo spunto dalle modalità di applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

  VI. È opportuno, infine, precisare il contenuto di alcuni interventi sistematici di portata generale. Nel presente disegno di legge si è inteso recepire – una volta per tutte – una definizione onnicomprensiva degli alimenti, conforme alla finalizzazione contenutistica esplicitata dal legislatore europeo. Posto, infatti, che il prodotto «agroalimentare» costituisce un sotto-insieme del prodotto alimentare, si è preferito usare l'espressione «agro-alimentare» che, pur rimanendo fortemente evocativa, non limita l'ambito di rilevanza penale esclusivamente ai prodotti dell'agricoltura destinati all'alimentazione umana, con esclusione, ad esempio, dei prodotti ittici o dei prodotti alimentari di provenienza industriale. Si è, pertanto, utilizzata la più ampia nozione di «alimento» (idonea a designare qualsiasi genere alimentare, sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, comprendente anche il prodotto agroalimentare), ricavabile dalla definizione generale di «alimento» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, oppure si è conservata l'espressione «agroalimentare», ove già prevista nell'enunziato delle norme vigenti, salvo dividere i due termini di riferimento adottando l'espressione «agro-alimentare».
  Peraltro, sebbene la normativa europea comprenda tra gli alimenti anche le acque, se destinate al consumo, e le bevande, si è ritenuto di inserire nelle norme relative ai reati contro la salute pubblica anche il riferimento esplicito alle acque e, analogamente, nelle norme relative ai reati in materia di frode nonché nell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 anche il riferimento alle bevande.
  Questa scelta è stata imposta dalla considerazione che, adottando la definizione europea, si sarebbe potuto indurre il convincimento che singole condotte fossero prive di rilievo penale qualora poste in essere prima che le acque possano considerarsi trasformate in alimenti secondo la normativa europea.
  In questi casi si è, peraltro, chiarito che la condotta deve comunque avere ad oggetto acque destinate all'alimentazione, escluso il caso di cui all'articolo 439 del codice penale dove, invece, si è inteso espressamente sanzionare la condotta descritta in riferimento genericamente a tutte le acque.
  Nei reati in materia di frode e nell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 si è, peraltro, utilizzata la locuzione «alimenti, in essi compresi acque e bevande» per evitare che, in conseguenza della scelta compiuta rispetto ai reati contro la salute pubblica, si potesse pensare che acque e bevande non siano oggetto di tutela, ma al contempo si è utilizzata un'espressione che mira a confermare il recepimento della definizione europea, per la quale nel concetto di alimento rientrano anche le bevande e le acque, solo ove già attinte per il consumo, come risulta dal combinato disposto degli articoli 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) e 6 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: «a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa».
  Da ultimo, poi, la presenza di riferimenti ai medicinali già nel corpo originario delle norme del codice penale ha suggerito di effettuare un intervento di chiarificazione sistematica anche rispetto a questa tipologia di prodotti. Ciò ha comportato, sul piano lessicale, l'adozione dell'espressione unitaria «medicinali», già presente nell'articolo 443 del codice penale, e, sul piano della tutela, la parificazione, sia sotto il profilo descrittivo delle condotte sia sotto quello sanzionatorio, della disciplina dei farmaci a quella degli alimenti, al fine di superare la risalente discussione in merito alla collocazione di alcuni prodotti in uno o nell'altro ambito.
  Infine, con riguardo alla legislazione complementare, nel presente disegno di legge si è inserito un ulteriore articolo, segnatamente l'articolo 11, rubricato «Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103», recante le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.
  La proposta normativa di modifica del decreto legislativo n. 103 del 2016 ha la finalità di aggiornare il sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in materia di classificazione degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva attualmente previste dalla regolamentazione dell'Unione europea e, in particolare, dall'allegato VII, parte VIII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91.
  La normativa che disciplina a livello nazionale la classificazione e la vendita dell'olio d'oliva e stabilisce specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto delle caratteristiche merceologiche degli oli è la legge 13 novembre 1960, n. 1407, emanata quasi sessanta anni fa in un contesto tecnico-produttivo e normativo completamente differente da quello attuale. Oggi, infatti, le sanzioni da applicare per oli che non corrispondono alla categoria dichiarata sono stabilite nell'ambito del quadro sanzionatorio previsto dalla citata legge n. 1407 del 1960 e, nel tempo, sono divenute di sempre più difficile applicazione a causa degli interventi normativi del legislatore unionale. Non a caso alcune sentenze hanno stabilito, ad esempio, la «non sanzionabilità» qualora un olio, classificato come olio extravergine d'oliva, a seguito dell'esame organolettico sia risultato, invece, un olio vergine d'oliva, in quanto la legge n. 1407 del 1960 non prevedeva per questo tipo di esame tutti i parametri e le caratteristiche che oggi sono presi in considerazione dalla normativa unionale per classificare gli oli.
  Pertanto, si rende necessario adeguare il quadro sanzionatorio nazionale di riferimento in funzione delle designazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva previste dal legislatore dell'Unione europea, integrando il decreto legislativo n. 103 del 2016 e realizzando, così, una sorta di «testo unico» per quanto concerne le sanzioni in materia di oli.
  Nel presente disegno di legge, inoltre, sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative stabiliti dalla legge n. 1407 del 1960, tenendo conto, in particolare, della gravità dell'illecito commesso dall'operatore.
  Considerata l'evoluzione della normativa, che appare sempre più orientata verso sistemi sanzionatori che favoriscono il ricorso a misure più eque, in modo da consentire agli operatori di sanare le irregolarità che non hanno prodotto effetti irreparabili e da evitare che molte imprese siano costrette a chiudere la propria attività perché non in grado di fare fronte alle pesanti sanzioni loro inflitte, nel presente disegno di legge sono state eliminate le sanzioni proporzionali, il cui importo è commisurato al quantitativo di olio non conforme (400 euro per quintale o frazione di quintale), risultate esageratamente afflittive per l'operatore.

  B. Illustrazione degli articoli.

  I. Le modifiche recate dall'articolo 1 del presente disegno di legge riguardano i delitti contro la salute pubblica. In primo luogo, per ragioni di carattere sistematico, si propone di superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo del codice penale, che distingue tra «delitti di comune pericolo mediante violenza» (capo I) e «delitti di comune pericolo mediante frode» (capo II), sostituendola con la distinzione tra «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica» (capo I) e «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali» (capo II).
  Tali denominazioni sono ritenute più idonee a rispecchiare i contenuti e le finalità del progetto di riforma di questa classe di delitti.

  I.1. Articolo 439. – (Avvelenamento di acque o di alimenti). – Con questo intervento si è voluto ridefinire l'ambito di applicazione dell'articolo 439 del codice penale, che punisce l'avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione, estendendo la fattispecie fino a comprendervi ogni condotta di avvelenamento di ogni tipo di acqua o di alimento. Si è infatti ritenuto che fosse necessario concentrare il disvalore della condotta sull'azione dell'avvelenamento, in particolare senza distinguere la tipologia delle acque oggetto della condotta (in relazione alla loro destinazione o al momento del loro prelievo) o degli alimenti rispetto ai quali interviene, per lo specifico disvalore che di per sé connota quell'azione e per la diffusività del pericolo che la condotta può cagionare. Un simile intervento, peraltro, non pare crei un rischio di sovrapposizione o di confusione applicativa con la disciplina dettata in materia di inquinamento delle acque, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ragione del diverso bene giuridico tutelato e della portata connotante del concetto di avvelenamento, non riconducibile a quello di inquinamento, salvo il caso in cui questo si connoti in un'azione di sversamento di vere e proprie sostanze velenose, tali da mettere, appunto, in pericolo la salute pubblica.
  Inoltre, per quel che concerne il trattamento sanzionatorio dell'articolo 439, si pone fine all'iniquo regime livellante provocato dalla sostituzione della pena di morte con la pena dell'ergastolo, riservando quest'ultima sanzione ai casi in cui dall'avvelenamento derivi la morte di alcuno; il fatto di avere causato l'avvelenamento è, invece, punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
  Oltre all'ipotesi dolosa è prevista anche quella colposa, come per i delitti in materia di salute pubblica in generale (si veda in seguito).

  I.2. Articolo 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali). – Rispetto a questa fattispecie, per prima cosa viene introdotta la previsione complementare della contaminazione, al fine di colmare un grave vuoto normativo costituito dall'assenza di una fattispecie adatta ai casi di contaminazione.
  Inoltre, essendosi ritenuto che queste condotte potrebbero essere commesse anche in fase di produzione, si è deciso di collocare in questa stessa norma, con un comma apposito e con identica sanzione, anche le ulteriori condotte che possono essere commesse dal produttore nell'esercizio della sua attività, dalle quali, in ragione della violazione della disciplina di settore o dell'inidoneità o nocività del prodotto, potrebbe scaturire il medesimo pericolo per la salute pubblica.
  In questo caso, a differenza di quanto si è operato nell'articolo 439 del codice penale, si è ritenuto di chiarire che la condotta deve riguardare la destinazione del bene all'alimentazione, implicita per gli alimenti e specificata per le acque, in considerazione dell'esigenza di delimitarne l'oggetto rispetto al più ampio concetto di acque utilizzato nell'articolo 439.
  È sembrato, invece, superfluo inserire il riferimento al consumo pubblico o di una o più comunità, in quanto la destinazione delle acque all'alimentazione appare maggiormente idonea a precisare che con la fattispecie si intende sanzionare le condotte indicate soltanto se poste in essere rispetto ad acque destinate al consumo umano, mentre il concetto di consumo pubblico o di una o più comunità poteva prestarsi ad equivoci e, in ogni caso, era privo di precisione.
  In considerazione del livello di gravità relativamente minore rispetto all'articolo 439, il delitto di cui all'articolo 440 del codice penale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  Non si è riprodotta la preesistente previsione di un'aggravante per i medicinali, allo scopo di parificare il regime sanzionatorio delle condotte in considerazione del fatto che vi sono prodotti per i quali la pratica applicativa ha incontrato difficoltà a definirne esattamente la natura (in particolare gli integratori). Peraltro, nell'intero corpo normativo che si è innovato, il trattamento relativo agli alimenti è stato parificato a quello relativo ai medicinali, in ragione dell'identità del pericolo che può derivare alla salute pubblica, a prescindere dal tipo specifico di prodotto.

  I.3. Articolo 440-bis. – (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – La nuova previsione normativa raggruppa e sostituisce i vigenti articoli 442 e 444 del codice penale e rappresenta sia una rilevante semplificazione sia un importante chiarimento rispetto agli attuali rapporti tra gli illeciti penali alimentari previsti nel codice e nelle leggi speciali.
  In particolare, si sono fatte confluire in questa norma tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle azioni di cui agli articoli 439 e 440 del codice penale; per questa ragione si è anche inserita la specifica clausola di riserva, che esclude la punibilità del concorrente nella condotta che in origine ha reso il prodotto pericoloso.
  Si è conservata nel testo dell'articolo 440-bis del codice penale la nozione di alimento nocivo o comunque inadatto al consumo umano: si è provveduto a definire quest'ultima all'articolo 445-ter dello stesso codice, fondandola sul contenuto dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma conferendole una maggiore tassatività.
  Si è invece espunto, benché contenuto nella proposta della citata Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, il riferimento agli alimenti non sicuri e pregiudizievoli per la salute, in quanto privo di un'adeguata definizione normativa.
  I relativi parametri ai fini del giudizio di pericolosità si rinvengono, proprio in ragione della finalità della sicurezza alimentare oggetto della tutela, nella vigente legislazione in materia e nella destinazione finale a un ambito indifferenziato di consumatori.
  Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha avuto limitata attuazione con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, che prevede un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di: rintracciabilità (articolo 2); ritiro dal mercato (articolo 3); mancata informazione e collaborazione con le autorità (articolo 3); mancata informazione del consumatore in caso di ritiro (articolo 4). Tutte le sanzioni sono previste in via sussidiaria, qualora il fatto non integri una fattispecie di reato punita dal codice penale.
  Già la legge n. 283 del 1962, all'articolo 5, lettera d), e all'articolo 16, faceva riferimento alle sostanze «comunque nocive», intese secondo la giurisprudenza come quelle che possono arrecare concreto pericolo alla salute dei consumatori.
  Alla regolamentazione in materia di sicurezza alimentare, del resto, faceva già riferimento il progetto di riforma redatto dalla commissione istituita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presieduta dal professor Donini.
  Inoltre, si evidenzia che la norma di cui all'articolo 440-bis, così come riformulata, punisce la commercializzazione di tutte le sostanze, compresi i medicinali, già oggetto delle condotte di cui all'articolo 440, sanzionandola anche in questo caso in maniera identica.
  Per quanto riguarda le condotte relative ai medicinali, si tratta di fattispecie sicuramente più gravi di quelle che, munite di un'apposita clausola di riserva, puniscono condotte analoghe ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017».
  L'articolo 440-bis corrisponde, per il resto, all'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, come sostituito dal presente disegno di legge, con l'aggiunta di un evento di pericolo concreto, costituito dal richiamo alla salute pubblica, mentre si è esclusa l'opportunità di fare riferimento alla sicurezza di più persone (come proposto dalla citata Commissione), in considerazione della concreta applicazione che la giurisprudenza ha fatto dei vigenti articoli 440, 442 e 444 del codice penale, che richiedevano l'accertamento del pericolo per la salute pubblica, e dell'inopportunità, quindi, di introdurre al riguardo una nuova locuzione, che potrebbe ingenerare confusione in sede interpretativa.
  La norma in esame traccia con chiarezza la differenza tra ipotesi contravvenzionali o previste da norme speciali e ipotesi sanzionate dal codice, oggi non adeguatamente valorizzata nella loro applicazione.
  Nel presente disegno di legge resta, infine, invariato il primo comma dell'articolo 441 del codice penale (salvo un intervento formale di coordinamento), che prevede una pena diversa per l'adulterazione o la contraffazione dei prodotti pericolosi, diversi da quelli alimentari, per i quali, invece, in ragione delle modalità di consumo, si è introdotta una tutela rafforzata. Peraltro, non avendo inserito la disciplina della successiva commercializzazione di questi beni nel disposto dell'articolo 440-bis del codice penale, si è recuperata la precedente previsione dell'articolo 442 dello stesso codice introducendo un apposito nuovo comma che, sul modello dell'articolo 440-bis, specifica le condotte di commercializzazione.

  I.4. Articolo 440-ter.(Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi). – Si tratta di una fattispecie a condotta omissiva necessariamente dolosa, che può essere realizzata anche a prescindere dalla circostanza che il prodotto sia pericoloso per effetto delle condotte di cui agli articoli 440 e 440-bis del codice penale; essa configura una sorta di soglia di prevenzione rispetto a tali condotte. Perciò è stata inserita un'apposita clausola di riserva, al fine di escludere la possibilità che la norma si applichi quando la pericolosità del prodotto detenuto derivi da precedenti condotte del soggetto, riconducibili alle fattispecie sanzionate dalle predette norme.
  L'omissione descritta dall'articolo 440-ter del codice penale è attribuita specificamente a un soggetto definito come operatore del settore alimentare (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002) o, comunque, a qualunque operatore del commercio (ossia un soggetto che ha la disponibilità dei beni per ragioni connesse alla loro commercializzazione), il quale, avendo in buona fede acquisito la detenzione o proseguito nell'alienazione di alimenti destinati al consumo, in un secondo momento sia venuto a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo del prodotto senza intervenire a neutralizzarla di sua iniziativa o secondo le indicazioni fornite dalla norma medesima. In particolare, in quest'ipotesi sono state sanzionate la violazione sia dell'obbligo per gli operatori del settore di provvedere, ove possibile, al ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori dei prodotti sia dell'obbligo di informare immediatamente l'autorità competente, nonché l'inosservanza di eventuali provvedimenti adottati dall'autorità competente nei singoli settori proprio al fine di eliminare situazioni di pericolo.
  Con riguardo agli alimenti, la norma costituisce il necessario adeguamento alle istruzioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002, che impone obblighi di ritiro dal mercato e di richiamo presso gli acquirenti, oltre che precisi doveri di informazione nei confronti delle autorità competenti, a carico degli operatori nel settore alimentare (articolo 19). Peraltro, l'elemento costitutivo del delitto in esame, che lo contraddistingue dalle ipotesi di condotte omissive affini, punite a titolo di contravvenzione (ad esempio, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2006), si identifica proprio nel pericolo derivante dalla consumazione dell'alimento, quale presupposto imprescindibile di un obbligo di agire presidiato dalla sanzione penale, per definizione massimamente invasiva.
  Anche con riguardo ai medicinali, per i quali è applicabile la fattispecie in esame, il decreto legislativo n. 219 del 2006 già conosce una procedura di ritiro di tali prodotti, la cui operatività copre un ambito diverso da quello di cui alla norma qui illustrata.
  Il delitto in esame è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  I.5. Articolo 440-quater. – (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose). – Con questa inedita fattispecie si è voluto adeguare il codice penale alle più recenti riforme, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002.
  La pubblicità incriminata dal nuovo articolo 440-quater del codice penale potrebbe essere sia radicalmente «falsa» – nei contenuti informativi che veicola – sia solamente «incompleta», ossia idonea a produrre un effetto decettivo a causa delle forme e dei modi con cui trasmette agli utenti le informazioni sugli alimenti (o sugli altri prodotti indicati: acque e medicinali), seppur non necessariamente false. La costruzione di un'ipotesi delittuosa presuppone una condotta strutturalmente dolosa che può essere ascritta a soggetti titolari di un'attività di comunicazione pubblicitaria non necessariamente connessa all'attività di produzione di ciò che viene pubblicizzato.
  Il dato che si è voluto in particolar modo sottolineare è la correlazione che deve sussistere fra questa forma di pubblicità tipizzata e il pregiudizio arrecato alla sicurezza del consumo dell'alimento (o del diverso prodotto) con pericolo per la salute pubblica, quale elemento costitutivo della fattispecie. In altri termini, l'articolo 440-quater impone all'interprete di verificare, nel caso concreto, il pericolo che dalle eventuali omissioni, menzogne, falsità e tendenziosità riscontrabili nella relativa comunicazione pubblicitaria sia derivato per la sicurezza nel consumo dell'alimento (o del diverso prodotto) pubblicizzato.
  Si comprende, infatti, come la sicurezza del consumo possa essere lesa o comunque esposta a pericolo non soltanto per via delle caratteristiche strutturali e funzionali del bene, ma anche a seguito delle distinte e autonome modalità del suo utilizzo, come prospettate dai messaggi pubblicitari.
  Si noti che non giova richiamare – come disciplina già esistente ed efficace sul piano sanzionatorio – le disposizioni sulle pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005), in quanto nel presente disegno di legge è selezionata la specificità del pericolo per la sicurezza del consumo, che rende penalmente rilevante la condotta e che manca nella previsione del codice del consumo, limitata a sanzioni amministrative sul piano della concorrenza sleale.
  Tenuto conto del disvalore sotteso ai fatti incriminati, si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni.
  La norma è strutturata come reato comune, anche se è verosimile ritenere che i destinatari effettivi siano l'imprenditore del settore e l'operatore pubblicitario. Con riguardo alle informazioni incomplete, sono punite le sole condotte dolose, perché l'obiettivo della riforma è quello di punire esclusivamente le condotte fraudolente, nelle quali l'incompletezza dell'informazione deriva non da una mera negligenza, ma da una cosciente scelta commerciale idonea ad arrecare danno.

  I.6. Articolo 445-bis. – (Disastro sanitario). – La nuova fattispecie di disastro sanitario costituisce il frutto di uno sforzo significativo nella direzione della sempre maggiore «precisazione legislativa» della nozione stessa di disastro, sia sotto il profilo della sua determinatezza testuale sia sotto quello della sua verificabilità empirica, nel progressivo superamento di discipline carenti di tassatività.
  L'inedita figura che si propone muove, infatti, da una descrizione assai più tassativa di quella del disastro ambientale introdotta nel 2015 (articolo 452-quater del codice penale) e, al tempo stesso, si distingue come ipotesi aggravata e autonoma dai singoli «mini-disastri» che la precedono, allo scopo di rafforzare la tutela in questi settori rispetto ai casi di difficile prova della causalità individuale.
  Proprio i reati contro la salute pubblica presentano, a tale riguardo, un'esigenza di tipizzazione differente dai reati contro l'incolumità che sono costituiti, almeno di regola, da eventi assai rilevanti di danno (incendio, frana, valanga, eccetera) qualificato da un ulteriore pericolo a una vittima indeterminata. Nel caso della salute pubblica, a parte i casi di avvelenamento o di epidemia, l'evento primario lesivo, a cui agganciare il pericolo comune, necessita di maggiore cura definitoria da parte del legislatore.
  La tipizzazione di un autonomo e generale delitto di disastro sanitario, peraltro, tiene conto del macro-evento del disastro che non riguarda forme di condotte dolose assimilabili alla strage (come l'avvelenamento doloso, per esempio, che è fattispecie già parificata alla strage nel codice penale), per il resto già sanzionate dagli articoli 422 e seguenti e 439 e seguenti del codice penale, ma costituisce un'ipotesi aggravata di delitti orientati al profitto e alla frode alla salute, prima che al danno immediato a quest'ultima.
  Dunque, la nuova fattispecie di disastro sanitario si configura per essere qualificata da un evento aggravatore unitario (delitto doloso di base aggravato colposamente dall'evento) che, come sempre accade per i reati aggravati dall'evento, determina una sanzione particolarmente afflittiva quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 del codice penale siano derivate per colpa:

   la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone;

   il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.

  La specificazione di un numero di persone lese o decedute è essenziale, nel testo della norma, per la determinatezza di una fattispecie di «danno qualificato dal pericolo» in questo specifico ambito di materia (la salute pubblica). Qui non c'è un evento concreto, come una valanga, un incendio o un crollo; pertanto, uscendo dalle fattispecie di mero pericolo, quali i vigenti articoli 440, 442 e 444 – ora accorpati nell'articolo 440 e nel nuovo articolo 440-bis – occorre indicare un evento tassativo.
  Tale evento non esprime in sé, da solo, la gravità della fattispecie, in quanto deve concorrere con esso anche il pericolo di altri eventi analoghi che interessino, quindi, con pari gravità, altre persone.

  I.7. Articolo 445-ter. – (Disposizioni comuni). – Con la disposizione in esame si persegue una pluralità di obiettivi definitori:

   in primo luogo, per chiarire la prospettiva della tutela, si stabilisce che, agli effetti della legge penale, il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque, dei medicinali o degli alimenti già distribuiti o venduti, con l'ulteriore precisazione che l'evento di pericolo per la salute pubblica deve essere accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo dei predetti alimenti;

   in secondo luogo si è inteso chiarire, in considerazione dell'esistenza di un diffuso contrasto giurisprudenziale, che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta (che in forza della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti) assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione dell'alimento, tutte le volte in cui sono utilizzate sostanze non consentite o comunque in quantità non consentite dalla normativa vigente;

   infine, si è definita la nozione di alimento inadatto al consumo umano, attingendo a quanto disposto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma al contempo offrendone una formulazione più tassativa.

  I.8. Articolo 446. – (Confisca obbligatoria). – La previsione dell'applicazione della confisca obbligatoria delle cose indicate al primo comma dell'articolo 240 del codice penale nel caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440 e 441 dello stesso codice, qualora dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, viene estesa alle fattispecie incriminatrici introdotte dagli articoli 440-bis e 440-ter del medesimo codice, espungendo dalla previsione normativa il riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 442 dello stesso codice, di cui è disposta l'abrogazione.

  I.9. Articolo 448. – (Pene accessorie). – L'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo e della pubblicazione della sentenza di condanna viene prevista nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis del codice penale.
  Inoltre, si è ritenuto di applicare anche per i reati indicati, nonché per quello di cui all'articolo 440-ter, le pene accessorie di cui all'articolo 518-bis del codice penale, introdotto dal presente disegno di legge, per perequare il trattamento sanzionatorio complessivo tra fattispecie che, pur tutelando beni giuridici diversi, hanno comunque il medesimo oggetto.
  Allo stesso modo, si è trasferita nel codice la disciplina già prevista dall'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962 che, in presenza dei fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12, anche ove essi costituissero «un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge», consentiva l'applicazione delle pene accessorie della «chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività».

  I.10. Articolo 452. – (Delitti colposi contro la salute pubblica). – Il vigente articolo 452 del codice penale fonda la responsabilità penale derivante dalla commissione per colpa dei delitti previsti nel capo II del titolo VI: al primo comma sono disciplinati i delitti di epidemia e di avvelenamento colposi (articoli 438 e 439); al secondo comma sono disciplinate le forme di realizzazione colposa dei delitti previsti dagli articoli 440 e seguenti.
  Il trattamento sanzionatorio è modulato per relationem rispetto a quello stabilito per le corrispondenti figure dolose. A tale proposito, occorre rilevare che, in materia di epidemia e di avvelenamento colposi, la disposizione originaria prevedeva che, nei casi in cui le corrispondenti disposizioni dolose prevedessero la pena di morte, dovesse applicarsi per il delitto colposo la pena della reclusione da tre a dodici anni. La soppressione della pena di morte ha fatto sì che, attualmente, a tutti i fatti dolosi puniti in origine sia con la pena dell'ergastolo (articolo 452, primo comma, numero 2) sia con la pena capitale (articolo 452, primo comma, numero 1) si applichi attualmente la sanzione dell'ergastolo: deve dunque ritenersi che, anche in ambito colposo, si produca il corrispondente (e iniquo) effetto di livellamento e di compressione del trattamento punitivo di ipotesi caratterizzate da un grado di disvalore manifestamente diverso. L'esito è senz'altro irragionevole ma, allo stato attuale, inevitabile.
  Da un lato, nelle ipotesi di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, sia che sia stata cagionata un'epidemia colposa nell'ipotesi semplice, sia che sia stata cagionata un'epidemia colposa da cui derivi la morte di più persone, la pena comminata è sempre quella della reclusione da uno a cinque anni; dall'altro, ai sensi degli articoli 439 e 452 dello stesso codice, l'avvelenamento colposo (che abbia provocato la morte di almeno una persona) risulta in ogni caso punito con la reclusione da uno a cinque anni, sia nel caso che sia stata cagionata la morte di una sola persona, sia quando ne sia derivata la morte di più persone.
  Al fine di correggere tali sperequazioni sanzionatorie, in sede di riformulazione dell'articolo 452 si è provveduto, in primo luogo, a determinare il trattamento sanzionatorio dell'epidemia colposa: si punisce con la reclusione da tre a otto anni la realizzazione in forma colposa dei fatti previsti all'articolo 438; in secondo luogo, la disciplina sanzionatoria viene adeguata al nuovo testo dell'articolo 439, prevedendo che l'avvelenamento colposo sia punito con la reclusione da due a sei anni e, nel caso sia stata cagionata la morte di alcuno, con la reclusione da tre a otto anni (articolo 452, primo comma). In tal modo, attraverso la graduazione scalare dei livelli edittali, si pone rimedio all'iniquo livellamento che caratterizza attualmente la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 452, primo comma.
  Mantenuto fermo il criterio della determinazione per relationem dei livelli di pena, al secondo comma del novellato articolo 452 si prevede, infine, la responsabilità penale derivante dalla commissione per colpa dei fatti previsti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443 e 445, stabilendosi l'applicazione delle pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi.

  II. Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si interviene sul settore delle frodi nel commercio di prodotti alimentari.
  Al fine di far risaltare meglio l'innovatività dell'intervento riformatore nel settore di tutela in esame, la rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale è così riformulata: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agro-alimentare». Tale denominazione è in grado di rappresentare e di rispecchiare i molteplici e innovativi contenuti normativi del titolo. È introdotto, inoltre, il nuovo capo II-bis, rubricato: «Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare».
  Non vi è dubbio che l'attuale formulazione dell'articolo 515 del codice penale (Frode nell'esercizio del commercio) presenti non poche criticità sotto il profilo politico-criminale.
  Essendo il campo di applicazione della disposizione limitato spazialmente al luogo di «esercizio di attività commerciali» o allo «spaccio aperto al pubblico» rimane, in primo luogo, problematicamente scoperta la fascia di ipotesi espressiva della complessità e della lunghezza dell'odierna catena produttiva.
  Secondo un'opinione diffusa – tratta anche dalla casistica giudiziaria – sarebbe pertanto necessario riformulare lo schema normativo, sostituendo il riferimento all'«esercizio di attività commerciali» o allo «spaccio aperto al pubblico» con il più ampio richiamo all'«esercizio di un'attività commerciale, agricola o industriale», in modo da allargarne il campo di applicazione; secondo altri, l'attuale articolo 515 dovrebbe essere, invece, mantenuto nel sistema, in quanto diretto a disciplinare le ipotesi del fenomeno frodatorio cosiddetto «corto» (contraffazioni episodiche o locali) che, altrimenti, sarebbero incongruamente confuse e assimilate sotto il profilo sanzionatorio con pratiche ben più gravi e rilevanti, meritevoli di un'autonoma considerazione. Per queste ultime ragioni si reputa opportuno lasciare immutato l'articolo 515 intervenendo – tramite la riformulazione e la ricollocazione del successivo articolo 516 – in riferimento agli alimenti.
  Ulteriori criticità riguardano il «calibro» della tutela apprestata dal codice penale, circoscritta all'affidamento del consumatore determinato nell'origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti, a uno stadio prossimo a quello finale dell'offesa, tanto da esigere, per così dire, «una vittima determinata», essendo la fattispecie basata sulla consegna di una cosa in luogo di un'altra (aliud pro alio).
  L'articolo 515 presuppone, infatti, una richiesta e una dazione, che ne esauriscono la portata punitiva, coincidente con la cessione al consumatore finale.
  Per evitare che la protezione penale avverso le frodi alimentari sia attivata tardivamente, alla fine del ciclo produttivo e in modo occasionale, si reputa necessario anticipare, ampliare e rafforzare il fronte della tutela, al di là dei limiti sottesi alla generica azione di salvaguardia esercitata dall'articolo 515 e del ricorso «compensativo» all'istituto dell'articolo 56 dello stesso codice penale, sovente utilizzato in giurisprudenza per reprimere quelle condotte rispetto alle quali l'accertamento del reato coincida con il semplice rinvenimento di prodotti contraffatti, ma non ancora effettivamente venduti.
  Per raggiungere tale obiettivo è opportuno costruire una nuova fattispecie-base di frode nel commercio di alimenti. Nella misura in cui mira a proteggere una pluralità indeterminata di consociati da forme di aggressione a interessi economici, infatti, la predetta disposizione incrimina una frode commerciale incentrata su un singolo episodio di slealtà del venditore o del commerciante, che patisce un'evidente ineffettività sul piano applicativo, data anche l'assenza di una definizione normativa di «genuinità». L'opzione politico-criminale mira, dunque, da un lato a riversare all'interno del nuovo articolo 5-ter della legge n. 283 del 1962 (si veda in seguito, paragrafo VI.4) le specifiche esigenze di tutela sottese al vigente articolo 516 del codice penale, quanto alla genuinità degli alimenti, dall'altro a individuare in questa stessa sedes materiae la prima fattispecie – scalarmente meno offensiva, residuale ma di portata generale per il comparto di riferimento – incriminante le frodi commerciali nel settore alimentare.

  II.1. Nel presente disegno di legge, l'articolo 517-sexies del codice penale (Frode nel commercio di alimenti) diviene, così, un'ipotesi speciale rispetto alla comune e invariata frode nell'esercizio del commercio, di cui all'articolo 515, in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell'oggetto materiale, sia dall'ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola o industriale ovvero anche di intermediazione. In particolare, rispetto all'immutato articolo 515, la portata punitiva dell'articolo 517-sexies si estende a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono dalla fase di negoziazione, ponendo in tal modo rimedio alle lacune e ai già segnalati anacronismi dell'articolo 515.
  Si propone, infatti, di punire chi, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione alimenti (comprese acque e bevande) che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
  Il riferimento alla diversità dei prodotti indicati rispetto a quanto dichiarato o pattuito sotto il profilo dell'origine, provenienza, qualità o quantità denota, per l'appunto, l'intento di estendere la tutela a pluralità indeterminate di consumatori, prima ancora che l'offesa possa, per così dire, individualizzarsi.
  Nell'ambito delle previsioni delittuose l'articolo 517-sexies assume, in definitiva, il ruolo di figura «generica» e sussidiaria, destinata a cedere il passo alle disposizioni successive ogniqualvolta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-septies) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-quater), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata.
  Al fine della risoluzione del concorso apparente con la disposizione successiva, avente ad oggetto la vendita di alimenti con segni mendaci, si è ritenuto opportuno inserire una clausola di riserva, con la quale si chiarisce che l'articolo 517-sexies può essere applicato solo al di fuori dei casi contemplati dall'articolo 517-septies.
  La commissione del delitto in esame è punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 euro fino a 10.000 euro.

  II.2. Articolo 517-septies. – (Commercio di alimenti con segni mendaci). – Il nuovo articolo 517-septies del codice penale incrimina una particolare ipotesi consistente nella «vendita di alimenti con segni mendaci», che ricalca l'attuale previsione della «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» ovvero l'ipotesi in cui la frode viene attuata inducendo, con «segni» diversi dai marchi registrati, l'acquirente – da qualificare, in termini più moderni, come «consumatore» – a ritenere una diversa qualità del bene acquistato.
  Nel settore alimentare, l'introduzione di una simile fattispecie acquisisce un significato ben diverso, a partire dal bene tutelato che non è più l'«economia pubblica», bensì la fiducia del «consumatore».
  La lettura della casistica oggetto delle decisioni della giurisprudenza di legittimità in materia di attuale ipotesi di «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» (spesso si tratta di prodotti dell'industria alimentare), dimostra come tale reato abbia rappresentato fondamentalmente una forma di protezione del produttore rispetto a condotte di concorrenza sleale, laddove non ricorrano le condizioni per la tutela ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale.
  La disposizione che si propone, invece – a parte la limitazione, nell'oggetto materiale, agli alimenti (comprese acque e bevande) con conseguente espunzione dei prodotti industriali – è formulata in termini di necessaria capacità e finalità ingannatoria della condotta di utilizzazione di false o mendaci indicazioni e anticipa il fronte della tutela, estendendo l'ambito dell'incriminazione anche a condotte prodromiche, simmetricamente al contestuale intervento sull'articolo 517-sexies del codice penale.
  In tale modo si consente un più facile intervento degli organi di controllo in qualsiasi fase della commercializzazione, anche temporalmente e spazialmente distante dalla vendita finale.
  D'altra parte, la disposizione proposta, nell'individuare i beni da tutelare, tiene conto di princìpi già fissati nella normativa europea a fondamento delle disposizioni in materia di etichettatura e della protezione che con le stesse si intende offrire al consumatore.
  Si è, di conseguenza, previsto un reato a dolo specifico, risultando quest'ultimo necessario per connotare la condotta in grado di ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività di immissione in commercio (per i beni importati, già con la spedizione in transito o l'introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, secondo uno schema già presente nell'ordinamento).
  Le condotte punite consistono nell'utilizzazione di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, e, quindi, realizzate con un dato confezionamento.
  L'ampia previsione della modalità di frode è bilanciata dalla necessità di dimostrare il dolo specifico da parte dell'agente, cioè, la concreta capacità ingannatoria della condotta di mendacio verso il consumatore. Ciò consente di rimettere al giudice, in concreto, ogni valutazione senza prevedere norme definitorie che, se troppo analitiche, potrebbero lasciare fuori altre ipotesi le quali, pur accomunabili quanto a ratio punitiva, non vi rientrano in quanto alla descrizione delle modalità ingannatorie.
  Si deve, invece, rimarcare come la nuova disposizione consenta di sanzionare in modo adeguato i casi in cui, anche con la violazione di obblighi sulla rintracciabilità, si voglia ottenere l'effetto di attribuire all'alimento un'apparente provenienza.
  La norma utilizza la nozione di «ingrediente» implicitamente richiamando la definizione che emerge dalla normativa europea, in forza della quale si intende tale qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata (articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011). Circa la natura potenzialmente ingannatoria delle etichettature si rileva che la Corte di giustizia (causa C-195/14) ha stabilito, in relazione alla previgente direttiva 2000/13/CE, come essa dovesse essere interpretata come ostativa «a che l'etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tramite l'aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest'ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall'elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto».
  L'articolo 7 del medesimo regolamento n. 1169/2011 prevede che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, tra l'altro, «per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione».
  Sul piano del trattamento sanzionatorio il delitto introdotto nell'articolo 517-septies del codice penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro: la cornice edittale tiene conto della natura di fattispecie-base rispetto al sussidiario reato dell'articolo 517-sexies ma, al tempo stesso, della natura residuale dell'articolo 517-septies rispetto alla più grave fattispecie di reato di cui al novellato articolo 517-quater.1, nel caso di una vera e propria attività organizzata finalizzata alle frodi, al di fuori del fenomeno della criminalità organizzata (si veda in seguito).
  Mediante l'introduzione dell'articolo 517-septies è prevista, quindi, una maggiore tutela anche penale della provenienza degli alimenti.

  II.3. Articolo 517-octies.(Circostanze aggravanti). – Allo scopo di assicurare una più intensa risposta punitiva e di adeguare il codice penale ai fenomeni criminali più frequenti registratisi nella casistica giudiziaria in materia di frodi alimentari, si prevedono nuove circostanze aggravanti che tengano conto delle nuove esigenze politico-criminali.
  Quattro sono le ipotesi individuate quali circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale.
  La prima riguarda le condotte che attengono a prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta. La previsione di un'apposita aggravante con questo contenuto risponde allo scopo di distinguere questo concetto da quello, di minore portata, della mera provenienza, per valorizzare il fatto che in questi casi si è in presenza di prodotti che costituiscono un'espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza.
  La seconda aggravante riguarda le modalità di realizzazione delle frodi, che sono spesso commesse mediante condotte falsificatorie di «copertura» cartolare, cioè mediante la redazione (o l'utilizzo) di falsi documenti di trasporto da esibire in caso di eventuale controllo agli organi di polizia ovvero di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza (quali, ad esempio, le dichiarazioni destinate a confluire nel Sistema informativo agricolo nazionale). In tal modo si sanzionano condotte di falso materiale o ideologico che, altrimenti, non avrebbero rilievo penale, senza però intervenire direttamente sulle disposizioni di settore e, quindi, senza introdurre alcun aggravio burocratico o variazione delle modalità dei controlli per chi opera regolarmente. La ratio dell'aggravante è rappresentata dalla maggiore insidiosità della condotta così realizzata che, evidentemente, denota una particolare scaltrezza criminale nell'attività di falsificazione.
  Con la terza circostanza aggravante si prevede l'aggravamento della sanzione nel caso di frodi realizzate simulando la produzione «biologica» senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore. Si tiene, infatti, conto dell'esistenza di specifici obblighi, metodologie e controlli da rispettare per poter presentare l'alimento come «prodotto biologico» e dell'importanza assunta sul mercato da tale tipo di produzioni, non a caso interessate da recenti e frequenti condotte delinquenziali.
  La norma è pertanto volta a perseguire le frodi che simulano una produzione biologica, oggetto dei regolamenti (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore, il cui controllo è affidato a organismi privati di certificazione accreditati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  La quarta e ultima fattispecie aggravante ha ad oggetto i fatti connotati da particolare gravità, che si è inteso raccordare alla presenza di specifici elementi individuati nel grado di nocività del prodotto o nella sua quantità.
  Si è ritenuto, a questo riguardo, di modificare l'originaria, contestata proposta della citata Commissione, che faceva riferimento a «condotte commesse nell'ambito e nelle forme del commercio all'ingrosso e della grande distribuzione», in quanto tale indicazione avrebbe potuto introdurre disparità irragionevoli pur in presenza di condotte con il medesimo grado di lesività per il bene giuridico tutelato, dipendendo la sanzione solo dalle dimensioni dell'operatore.
  Con la formulazione individuata, invece, vengono indicati al giudice come elementi sintomatici della gravità del fatto aspetti attinenti alla concreta dimensione del fenomeno accertato, per grado di nocività o per quantità del prodotto.

  II.4. Articolo 517-quater.(Contraffazione dei segni di denominazione protetta e di indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari). – L'articolo 517-quater del codice penale viene modificato con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui è previsto l'incremento, in ragione del disvalore delle condotte, prevedendo per gli alimenti a denominazione protetta una più incisiva tutela del marchio.
  Inoltre, rispetto alla precedente versione della norma, si è incentrata la protezione sul segno che contraddistingue la denominazione o l'indicazione geografica, in ragione del fatto che l'interesse protetto attiene a segni indicativi di prodotti che sono tutelati in quanto espressione di valori rilevanti come la comunità dei produttori locali, trattandosi di alimenti che costituiscono un'espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza (si veda in seguito per le ragioni della valorizzazione di tale aspetto culturale).
  Nella riformulazione del secondo comma dell'articolo 517-quater del codice penale si sono meglio specificate, per anticipare e ampliare il fronte della tutela, le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato.
  Si lasciano, invece, volutamente al di fuori del novero delle condotte incriminate le ipotesi di mera «evocazione» e di «usurpazione», talora accostate alla contraffazione, ma in realtà connotanti semmai azioni riconducibili nell'ambito delle condotte di frode, punite dagli articoli 517-sexies e 517-septies.
  Come già stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 517-quater, la precondizione necessaria per la punibilità del fatto è che siano state osservate le discipline legislative, europee e pattizie aventi ad oggetto gli alimenti a denominazione protetta.

  II.5. Articolo 517-quater.1. – (Agropirateria). – La norma è funzionale a incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare.
  Com'è noto, un'analoga esigenza è alla base di alcuni significativi precedenti legislativi. Tra i più significativi, si ricordano gli antecedenti rappresentati dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»), oggi trasposto nell'articolo 452-quaterdecies del codice penale, per quel che concerne le condotte illecite di gestione e smaltimento di rifiuti, poste in essere con plurime operazioni, nel contesto di strutture organizzate; dall'articolo 14 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 («Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini»), per quel che concerne il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi nel quadro della tutela della qualità e della trasparenza delle filiere degli oli di oliva (oggi compreso in questa fattispecie); e, soprattutto, dall'articolo 474-ter del codice penale, in materia di tutela dei marchi e della proprietà industriale.
  Come è noto, con l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), il legislatore ha introdotto nel codice penale – con riferimento ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 – la fattispecie circostanziale di cui all'articolo 474-ter. Quest'ultima disposizione, suddivisa in due commi, prevede un sensibile aggravamento della sanzione nelle ipotesi in cui, al di fuori dei casi di cui all'articolo 416, i delitti di cui agli articoli 473 e 474 siano «commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate».
  In tal modo si è ritenuto di soddisfare l'esigenza politico-criminale di reprimere efficacemente le fattispecie in cui i traffici di alimenti contraffatti o alterati siano posti in essere da soggetti che, pur agendo in modo organizzato o sistematico, non siano riconducibili a un'associazione per delinquere.
  Si è quindi introdotto un reato abituale, così come è qualificato in giurisprudenza il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies, per il quale la punibilità di più persone, ove non organizzate in una vera e propria associazione criminale, è collegata alla condivisione del dolo del delitto abituale, ricorrendo altrimenti i comuni strumenti penali di cui agli articoli 81 e 110 del codice penale con riguardo alle fattispecie monosoggettive indicate nel corpo della norma.
  L'introduzione della fattispecie si giustifica in ragione della ricorrenza del fenomeno, che presuppone accordi – anche occasionali – tra produttori e distributori e la ripetizione delle condotte. Nella misura in cui il disvalore qualificante la contraffazione di alimenti è di natura abituale, in quanto derivante dalla somma dei molteplici e singoli fatti di contraffazione, si presenta la necessità di prevedere forme di contrasto mirate e adeguate alle caratteristiche empiriche di manifestazione di tali illeciti.
  L'obiettivo sotteso all'inserimento di questa innovativa fattispecie delittuosa – corredata della previsione di una circostanza aggravante che rimanda alla ricorrenza di quelle individuate ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 517-octies del codice penale – è quello di approntare un più efficace strumento di prevenzione e di repressione nei confronti di frodi di carattere seriale e organizzato, destinate, come tali, a rivelarsi tra le più allarmanti sul piano sociale e dannose sul piano empirico-criminologico.
  Proprio perché la nuova ipotesi di reato è destinata a coprire i casi in cui non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere (o l'associazione di tipo mafioso) finalizzata alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari, al fine di regolare il concorso apparente tra norme si è inserita, ab initio, una clausola di riserva («fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis»), così da evitare i rischi di bis in idem sostanziale e di chiarire il vuoto di tutela che l'inedita incriminazione mira a colmare.
  Alla luce di tale clausola, la sistematicità della commissione di delitti di frode nel commercio di prodotti alimentari e l'allestimento di mezzi e attività organizzate dovrebbero essere interpretati nel senso di postulare un accordo tra i partecipanti circa la commissione di più delitti e un'organizzazione dell'attività al di sotto della soglia che la dottrina e la giurisprudenza ritengono rilevante per determinare il passaggio dal mero concorso di persone nel reato a un'associazione per delinquere, di per sé punita dall'articolo 416 del codice penale (o dall'articolo 416-bis laddove ricorra l'ipotesi di assoggettamento omertoso).
  Sono richiesti, quindi, sul piano oggettivo la pluralità di fatti organizzati e sul piano soggettivo il dolo specifico di profitto, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza, anche come vantaggio diverso da quello strettamente patrimoniale.
  Sul piano sanzionatorio si prevedono limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies oppure quelli, più gravi, di cui all'articolo 517-quater: nel primo caso si prevedono la reclusione da due a sei anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, nel secondo, la reclusione da tre a sette anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro.
  Nell'insieme, i livelli edittali riflettono l'elevato grado di disvalore sotteso alle forme seriali di frode alimentare e consentono, quoad poenam, l'attività captativa di comunicazioni, in applicazione dei consueti parametri di cui all'articolo 266, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.
  Trattandosi di una fattispecie autonoma, al secondo comma dell'articolo 517-quater.1 è previsto un apposito regime circostanziale ad effetto speciale nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 517-octies, in quanto espressive di una più evidente insidiosità criminale.
  Sul piano delle pene accessorie, ritenute di particolare importanza sul piano preventivo, la condanna per il delitto comporta l'applicazione dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis del codice penale, nonché il divieto di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli alimenti oggetto di compravendita.
  Si propone, inoltre, una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale (diminuzione dalla metà a due terzi), il cui contenuto – ispirato all'esigenza collaborativa – ricalca quello del vigente articolo 517-quinquies dello stesso codice (circostanza attenuante), oggetto di contestuale abrogazione: anche (e solo) in questo caso, si prevede, infatti, una congrua diminuzione della pena nel caso in cui il colpevole si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti, nonché per l'individuazione dei concorrenti nei medesimi reati.
  È prevista, infine, la confisca per sproporzione, già introdotta – per le sole frodi nel settore oleario – dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 9 del 2013.
  Si stabilisce, in particolare, che, con la sentenza di condanna (o di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), nell'ipotesi di recidiva specifica nei reati di particolare gravità indicati al nuovo articolo 518-bis, primo comma, del codice penale (cioè di agropirateria, di associazione per delinquere o di tipo mafioso diretta alla commissione di più delitti), il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

  II.6. Articolo 518. – (Pubblicazione della sentenza). – Infine, in considerazione dell'esigenza di rafforzamento del complessivo apparato sanzionatorio, si prevedono ulteriori pene accessorie – rispetto all'unica sinora contemplata dal capo III del titolo VIII del libro secondo del codice penale, quella di cui all'articolo 518 del codice penale, consistente nella pubblicazione della sentenza, di cui si aggiorna il contenuto, inserendovi le fattispecie di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies ed eliminando il riferimento al delitto di cui all'articolo 516.

  II.7. Articolo 518-bis. – (Ulteriori pene accessorie). – Si prevede l'introduzione dell'articolo 518-bis in materia di sanzioni interdittive o sospensive, finalizzate a fare sì che gli autori di tali reati siano impossibilitati a proseguire le predette attività illecite. L'articolo è introdotto nel capo III del titolo VIII del libro secondo, con la conseguente necessità di modificarne la rubrica in: «Disposizioni comuni ai capi precedenti».
  In particolare, è stabilita l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 30 del codice penale (Interdizione da una professione o da un'arte), ma sono anche aggiunte ulteriori pene accessorie incentrate sul divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti di fonte pubblica, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
  Valorizzando la previsione delle omologhe sanzioni accessorie previste dalla legge n. 9 del 2013 in funzione di contrasto delle frodi nel settore degli oli di oliva vergini, si cerca, in questo modo, di contrastare attività illecite celate sotto l'apparenza di un'impresa legale: un fenomeno diffuso, soprattutto, nell'ambito dell'agropirateria (oggetto delle pene previste dall'articolo 517-quater.1).
  Le predette pene accessorie sono applicabili in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 o per i delitti di associazione per delinquere o di tipo mafioso diretta alla commissione di più delitti previsti dal capo II-bis, nonché nel caso di condanna per il delitto di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-quater), purché ricorra, in concreto, una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies.
  In secondo luogo, traendo spunto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 9 del 2013 e dal vigente articolo 517-bis, secondo comma, del codice penale, si prevede che, negli stessi casi (eccettuata però l'ipotesi di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater dello stesso codice), il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, possa disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, nonché, qualora ravvisi entrambe le condizioni indicate (particolare gravità e recidiva specifica), la chiusura definitiva dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

  II.8. Articolo 518-ter.(Confisca obbligatoria e per equivalente). – La necessità politico-criminale di valorizzare il ricorso a misure finalizzate all'ablazione dei proventi illeciti derivanti dalle frodi in commercio di alimenti induce a prevedere l'introduzione nel capo III del titolo VIII del libro secondo del codice penale (Disposizioni comuni ai capi precedenti) di un'ulteriore disposizione – l'articolo 518-ter – concernente la confisca obbligatoria e per equivalente, per la cui disciplina si è ritenuto di effettuare un richiamo integrale dell'articolo 474-bis dello stesso codice allo scopo di perequare la disciplina tra due fattispecie analoghe.

  III. Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si modifica l'articolo 240-bis del codice penale. Tenuto conto dell'esigenza di rafforzare gli strumenti patrimoniali di contrasto delle forme più gravi e allarmanti di frodi alimentari, si è ritenuto opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della cosiddetta «confisca per sproporzione» anche ai casi di condanna (o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per il delitto di associazione criminosa finalizzata al compimento dei reati di cui agli articoli 517-sexies, 517-septies e 517-quater del codice penale; si tratta di una misura ulteriore che convive con la confisca obbligatoria anche per equivalente.

  IV. L'articolo 4 del presente disegno di legge reca modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
  Rispetto allo schema predisposto dalla citata Commissione, non si è ritenuto di incidere sull'articolo 246 del codice di procedura penale, osservando che semmai la sede propria della materia sarebbe l'articolo 223 delle norme di attuazione, la cui modifica non appare necessaria nei termini prospettati; invece, la possibilità di effettuare prelievi di campioni è stata espressamente prevista in sede di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose (articolo 354 del codice di procedura penale).
  Si è, inoltre, intervenuti sull'articolo 266 del codice di procedura penale, elidendo il riferimento contenuto alla fattispecie di cui all'articolo 516 del codice penale, oggetto di abrogazione, e inserendo il richiamo degli articoli 517-sexies e 517-septies del codice penale, per omogeneità con la fattispecie già prevista dall'articolo 516 dello stesso codice, mentre, per i fatti più gravi oggetto della riforma, già la lettera a) del comma 1 dell'articolo 266 consente l'accesso al penetrante strumento investigativo in ragione dei limiti edittali di pena.
  Infine, traendo spunto dalla prassi operativa in subiecta materia, spesso caratterizzata da onerosi sequestri di alimenti oggetto di accertamento giudiziale, anche a fini acceleratori si è prevista una nuova ipotesi di anticipazione della prova peritale, destinata a svolgersi, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, già in fase di indagine, in tutti i casi di sequestro (probatorio o preventivo) di alimenti, ancorché non deperibili, disposto nella fase delle indagini preliminari.
  Da ultimo, nell'originaria proposta della citata Commissione era prevista, senza il consenso dell'indagato, la destinazione delle merci sequestrate, evidentemente di natura non deperibile, a enti benefici previa regolarizzazione a cura e spese dello stesso indagato. Rispetto a questa previsione è sembrato più opportuno, anche sul piano della costituzionalità della norma, prevedere che una simile destinazione possa avvenire solo all'esito del giudizio, previa confisca dei medesimi beni. In questo senso si è proceduto ad aggiungere (in conformità alle norme già inserite nel codice rispetto ad altre ipotesi di reato), dopo l'articolo 86-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 86-quater, per consentire la destinazione a scopo benefico dei prodotti alimentari di cui sia accertata l'idoneità al consumo umano o di animali.
  La previsione in esame ha lo scopo di evitare sprechi di beni che possano avere una meritevole utilità, fra l'altro con la destinazione a un consumo immediato che evita il rischio di reimmissione nel mercato di beni contraffatti.
  Al fine di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione sociale impresso alla merce dissequestrata, si prevede la sanzionabilità, ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale, della destinazione dell'alimento per finalità diverse da quelle indicate.
  In considerazione del livello di disvalore e di allarme sociale sotteso a talune forme di aggressione alla salute collettiva e della conseguente esigenza di tempestività di accertamento, si è intervenuti anche sull'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione del codice di procedura penale (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi), estendendo all'accertamento di questi reati la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi ai delitti contro l'incolumità e la salute, con collocazione dei reati in esame nel quarto gruppo di priorità.

  V. L'articolo 5 del presente disegno di legge reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  Qualunque prospettiva di riforma della disciplina penale degli illeciti alimentari non può prescindere dalla valorizzazione politico-criminale della funzionalità preventiva della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi: questo è, per l'appunto, l'oggetto dell'articolo 5.

  V.1. Articolo 6-bis.(Modello di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare). – La necessità di inquadrare anche gli organismi pluripersonali quali centri di imputazione diretta di sanzioni è l'occasione per inserire nel decreto legislativo n. 231 del 2001 una nuova disposizione – l'articolo 6-bis – avente carattere di specialità rispetto al vigente articolo 6. Con tale nuovo articolo si intende rivolgere specifica attenzione a situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, sicché all'ente possa risultare garantita l'impunità una volta che sia accertata l'assenza di colpa riconducibile all'aver adottato o aggiornato un modello organizzativo ritagliato sulle specifiche caratteristiche del settore di produzione alimentare (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002), modulato sulle dimensioni dell'organismo produttivo.
  Sotto il primo profilo, si provvede a riempire di contenuto e a concretizzare la figura generale e astratta del modello organizzativo sul quale si impernia il criterio «soggettivo» di imputazione della responsabilità amministrativa: si stabilisce, infatti, che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, il modello di gestione e di organizzazione – idoneo ad assumere valenza esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti predetti – debba essere adottato e attuato nell'ambito di un sistema aziendale in grado di assicurare l'adempimento di obblighi giuridici nazionali e sovra-nazionali inerenti a una serie di attività analiticamente indicate nella disposizione in esame: ad assumere rilievo sono gli obblighi relativi, ad esempio, alle attività di verifica sui contenuti pubblicitari, di vigilanza sulla rintracciabilità, di controllo della qualità, sicurezza e integrità degli alimenti, di procedure di ritiro, di valutazione del rischio, eccetera.
  Si dispone, inoltre, che il predetto modello di organizzazione e di gestione speciale debba necessariamente prevedere ulteriori adempimenti, da calibrare in rapporto ai profili dimensionali e tipologici dell'ente che opera nel settore alimentare e consistenti, in primo luogo, nella predisposizione di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte, di un'articolazione interna di funzioni idonea al processo di valutazione e di gestione del rischio e di un congruo apparato disciplinare in chiave preventiva e punitiva. Funzionale a porre i presupposti per l'efficiente realizzazione del modello è, in secondo luogo, la creazione di una posizione di garanzia «collettiva», tramite un idoneo sistema di vigilanza e di controllo interno all'ente, in grado di operare i necessari controlli e di formalizzare le proposte dirette alla gestione delle attività.
  Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti di prevenzione, si prevede, inoltre, che, negli enti che hanno le dimensioni delle piccole e medie imprese (come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180), le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari possano essere affidate anche a un solo soggetto (purché esterno), esperto anche nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Si stabilisce che tale soggetto sia individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
  Nella prospettiva della razionalizzazione e della semplificazione dell'adempimento del dovere di prevenzione degli illeciti alimentari, si prevede, infine, che il legale rappresentante o il delegato di enti di minori dimensioni, perché aventi meno di dieci dipendenti addetti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, possa svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, a condizione che abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva, qualora organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio. In tal caso, viene meno l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.
  Le disposizioni introdotte con gli articoli 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-bis.2 (Frodi nel commercio di prodotti alimentari) e 25-bis.3 (Delitti contro la salute pubblica) del decreto legislativo n. 231 del 2001 incidono sulla cosiddetta «parte speciale» dello stesso decreto legislativo, sia in chiave di adeguamento – contenutistico e sanzionatorio – alle innovazioni apportate dal presente disegno di legge alla disciplina delle frodi nel commercio di alimenti, sia attraverso l'inserimento degli illeciti contro la salute pubblica nel catalogo dei cosiddetti «reati presupposto».
  Dal primo punto di vista, viene introdotta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 una nuova disposizione – l'articolo 25-bis.2 – avente ad oggetto i reati presupposto inerenti alle frodi nel commercio di alimenti (articoli 515 e seguenti del codice penale), variamente modulati sotto il profilo del quantum della sanzione pecuniaria (in dipendenza dal livello di gravità della violazione) e con la previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo, con riferimento al più grave reato presupposto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale.
  Dal secondo punto di vista, viene introdotta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 un'ulteriore disposizione – l'articolo 25-bis.3 – avente ad oggetto i reati presupposto inerenti ai delitti contro la salute collettiva (articoli 439 e seguenti del codice penale e 5 della legge n. 283 del 1962), variamente modulati sotto il profilo del quantum della sanzione pecuniaria (in dipendenza dal livello di gravità della violazione) e con la costante previsione della sanzione interdittiva dall'esercizio dell'attività (la cui durata viene rapportata al disvalore del singolo reato presupposto).
  In entrambi i casi, si prevede che, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in esame, si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
  In funzione di coordinamento, si incide, infine, sull'articolo 25-bis.1 del medesimo decreto legislativo, eliminando il riferimento ai reati presupposto in materia di frodi alimentari, ormai considerati nel nuovo articolo 25-bis.2.

  VI. L'articolo 6 del presente disegno di legge reca modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, un testo normativo di rilevanza fondamentale nell'ambito della disciplina degli illeciti alimentari.

  VI. 1. È inserito l'articolo 1-bis, che disciplina la delega di funzioni. Sul fronte della responsabilità penale delle persone fisiche, l'analisi della giurisprudenza mette in luce controproducenti disorientamenti nell'individuazione di tali soggetti. Nel settore in esame, in assenza di criteri legislativi codificati, la giurisprudenza palesa, in effetti, orientamenti talora contrastanti e inclini a identificare la responsabilità ai livelli più bassi dell'organigramma aziendale: emblematico è il caso di reati non già occasionali o meramente operativi, ma strutturali e, perciò, addebitabili a scelte di carattere generale delle imprese.
  Altre esperienze giudiziarie hanno, invece, messo in luce la necessità di utilizzare metodologie di indagine più affinate e penetranti rispetto a quelle finora messe a punto: metodologie capaci di non limitare l'attenzione alla responsabilità di questo o quell'operatore, soprattutto se individuato ai livelli più bassi dell'organigramma aziendale, ma che, ove del caso, siano in grado di individuare la responsabilità incombente agli organi di amministrazione, che sono la sede dove si esercitano gli effettivi poteri decisionali e di spesa, si stabilisce la politica produttiva e commerciale dell'impresa e si effettuano le scelte strategiche di fondo rispetto alle quali nessuna capacità d'intervento può realisticamente attribuirsi a soggetti dotati di diversa mansione.
  Al fine di razionalizzare il riparto di responsabilità e di agevolare l'individuazione dei soggetti destinatari di obblighi in materia di alimenti, viene introdotta una disposizione avente ad oggetto la disciplina della delega di funzioni nel settore alimentare, volta a soddisfare esigenze di certezza e di uniformità in sede applicativa e a presidiare la garanzia della personalità della responsabilità penale.

  VI. 2. È sostituito l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, in materia di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti inadatti al consumo umano.
  L'introduzione del già citato delitto contenuto nell'articolo 5 della legge in esame risponde all'esigenza politico-criminale di una tutela rafforzata rispetto a situazioni oggi prive di un adeguato controllo penale e di regola soggette a pesanti influenze di gruppi organizzati che operano in contesti illeciti dall'origine.
  La costruzione del delitto risponde al principio di offensività, in quanto la condotta tipica è incentrata su una descrizione delle fasi commerciali in cui si possono innestare le condotte illecite, nonché sull'indicazione delle possibili violazioni in materia alimentare (inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti, cattiva conservazione, alterazione del prodotto, presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali), ma con l'aggiunta ulteriormente tipizzante che dalle predette condotte sia derivata la nocività dell'alimento (nel cui concetto sono comprese le bevande e le acque). I riferimenti originari nel testo predisposto dalla citata Commissione agli alimenti non sicuri e pregiudizievoli per la salute sono stati espunti e accorpati nella nozione di «alimenti nocivi».
  In questo modo si è inteso sanzionare un evento di rischio, prodromico rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 440-bis del codice penale, nella quale le medesime condotte devono, invece, aver raggiunto un livello di sviluppo del rischio tale da concretizzarsi nel più grave evento di pericolo per la salute pubblica.
  In questo stesso contesto si è ritenuto, data l'ipotesi già richiamata di informazioni commerciali false o incomplete di cui all'articolo 440-quater del codice penale, di sanzionare, anche in questo contesto meno grave, il caso in cui il consumo dell'alimento risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, a causa dalla falsità o incompletezza delle informazioni commerciali.
  Per tutte le condotte si è altresì prevista una responsabilità colposa, avendo ritenuto indispensabile gravare l'operatore del settore di un onere di attenzione e cautela, attesi i beni coinvolti, ma con degradazione del reato a un'ipotesi contravvenzionale.
  Tutte le condotte sono in ogni caso riferite ad attività di impresa.
  Raccordare, invece, la gravità del reato alla natura dell'operatore (oppure al contesto nel quale si colloca la condotta) è sembrato che potesse condurre alla previsione di un illecito penale d'autore e, in ogni caso, che potesse produrre risultati irragionevoli, in quanto a fronte della medesima condotta (per quantità di prodotto e intensità della nocività) la risposta sanzionatoria avrebbe potuto essere radicalmente difforme, addirittura con passaggio da una fattispecie contravvenzionale a una delittuosa.
  Al comma 5 si è ritenuto di prevedere anche rispetto alle condotte dolose descritte dall'articolo 5 in esame che, se da esse derivi un disastro sanitario, trovi applicazione anche in tale caso il delitto aggravato proposto nella nuova versione dell'articolo 445-bis del codice penale.
  Si tratta di una norma di grande valenza preventiva, dato che anche morti a distanza di anni per effetto di accertamenti epidemiologici possono rientrare in questa fattispecie: si pensi ai tumori o ad altri eventi patologici derivanti da alimenti nocivi la cui pericolosità con effetto cumulativo sia stata celata fraudolentemente. Resta ferma comunque in tal caso la necessità di dare prova del nesso causale rispetto a patologie gravi afferenti a un numero tassativo di vittime reali, oltre che di analoghi pericoli per altri soggetti, anche se non necessariamente identificati.
  Si è, infine, ritenuto di prevedere anche per questa fattispecie, esclusa l'ipotesi colposa, la pena accessoria di cui all'articolo 36 del codice penale e di richiamare anche le pene accessorie ora previste dall'articolo 448, quarto comma, dello stesso codice, in quanto, peraltro, già previste per l'articolo 5 dall'articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962.
  Da ultimo, si è ritenuto di ripetere anche in questo contesto le norme definitorie già previste nel codice penale per chiarire il concetto di alimento inadatto al consumo umano e la rilevanza, ai fini dell'applicazione della normativa, di interventi di manomissione sull'animale vivo e sul vegetale prima della raccolta, che in forza della disciplina di settore non sarebbero qualificabili come alimenti.
  Si è contestualmente proceduto all'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 283 del 1962 (si veda in seguito l'illustrazione delle abrogazioni).

  VI. 3. L'articolo 5-bis della legge n. 283 del 1962 contempla violazioni in materia di utilizzo di alimenti che risultano in contrasto con le disposizioni attuative del principio di precauzione.
  L'incertezza scientifica è oggi un dato normale di esperienza nel campo epistemologico. Essa non coincide con il principio di precauzione. Molti accertamenti diventano più sicuri o più incerti con lo stato di avanzamento delle conoscenze. Può quindi accadere che il divieto di impiego di un alimento, o il mancato inserimento di un alimento in un elenco, debba essere aggiornato.
  Il fatto che la nocività di un ingrediente o additivo sia presunta dalla legge sulla base di conoscenze scientifiche non unanimi (sul quantum e sul quomodo ancor più che sull'an della nocività) va accolto come un dato possibile e non patologico. Ma la presunzione legale insita in una previsione di illiceità o nocività non significa che sia stato applicato il principio di precauzione, che richiede rigorose statuizioni temporanee formalizzate in decisioni ad hoc, né significa che si debba per questo ritenere di rilevanza meramente amministrativa l'inosservanza, ovvero che sia ammessa di regola la prova processuale contraria di non nocività.
  Alla luce di tali premesse si sono introdotti due nuovi illeciti amministrativi – sanzionati con pene pecuniarie diversamente calibrate a seconda dei commi richiamati – laddove i fatti previsti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 concernano previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare attuative del principio di precauzione.
  Gli alimenti che non possono essere considerati inadatti al consumo umano, come definito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e che siano stati tuttavia individuati come potenzialmente pericolosi per la salute, senza adeguate certezze scientifiche, non possono essere messi in commercio, ove tale divieto sia stato previsto da specifiche disposizioni attuative del principio di precauzione. La norma fa infatti riferimento all'articolo 7 del citato regolamento, che recita:

  «1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
  2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

  La norma europea, quindi, prevede in questi casi l'adozione di misure preventive adeguate nel corso dei necessari accertamenti scientifici in funzione della limitazione del rischio.
  Per conseguenza, all'articolo 5-bis si stabilisce, per questi casi, l'applicazione di sanzioni amministrative, con la previsione di un intervento sanzionatorio di maggior rigore ove il fatto si connoti di particolare gravità in relazione alla quantità del prodotto; non già in questo caso in relazione alla nocività perché, per l'appunto, la nocività è estranea alla contravvenzione.

  VI.4. Il nuovo articolo 5-ter della legge n. 283 del 1962 disciplina la vendita di alimenti non genuini.
  Le ipotesi di frode (non genuinità) o violazioni in materia di mera igiene, non riguardando le fattispecie che attentano alla salute umana, sono disciplinate a parte rispetto alle vigenti previsioni dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962.
  Con l'introduzione delle nuove previsioni sopra illustrate, l'attuale disciplina della «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine», che nel sistema originario del codice penale era considerata come una particolare ipotesi di frode in commercio (articolo 516 del codice penale), viene a perdere il suo significato di «frode». Ciò comporta lo spostamento di una tale ipotesi nella legge n. 283 del 1962, come norma sussidiaria (in tal senso depone la clausola di riserva iniziale: «Salvo che il fatto costituisca reato»), di rilevanza-extra penale, applicabile solo alle attività di impresa, in cui l'oggetto di tutela è, in via specifica, l'interesse alla genuinità degli alimenti e non, invece, l'interesse al leale esercizio del commercio che contraddistingue la norma attuale.
  Quanto al concetto di «genuinità» – non utilizzato nell'attuale formulazione dell'articolo 517-sexies del codice penale – si è inteso specificare il significato in modo sostanzialmente conforme all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità: la genuinità è quindi indicata sia secondo il concetto «naturale», sia in base al criterio giuridico-formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di alimento.
  Nell'ambito della stessa disposizione si è ritenuto necessario recuperare sotto il profilo sanzionatorio anche le condotte, non caratterizzate da eventi dannosi, che già costituivano oggetto di tutela nell'ambito del vigente articolo 5 Ciò si è ritenuto opportuno perché proprio quelle ipotesi contravvenzionali, caratterizzate da elementi prontamente accertabili in quanto di immediata percepibilità, hanno consentito nel corso del tempo un efficace intervento di tutela anticipata, deterrente, nel settore delle attività inerenti alla commercializzazione degli alimenti. Non sussiste d'altronde il pericolo, paventato durante i lavori della citata Commissione, che la presenza di ipotesi contravvenzionali depotenzi le più gravi ipotesi delittuose provocando il già ricordato fenomeno di acquietamento dell'intervento repressivo sulla più facile e tenue condotta contravvenzionale, in quanto oggi l'intervento per le ipotesi meno gravi è spostato sul piano delle sole sanzioni amministrative, fuori dell'ambito dell'accertamento penale.
  Anche in questo caso si è previsto un intervento sanzionatorio di maggior rigore ove il fatto si connoti di particolare gravità, in relazione alla quantità del prodotto.
  Infine, in questa sede si è collocata anche una previsione analoga a quella originariamente contenuta nell'articolo 12 della legge n. 283 del 1962, che punisce chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importi alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti.
  L'opzione a favore della rilevanza solo amministrativa di determinate condotte non significa, peraltro, un indebolimento della tutela. Nel settore alimentare, come in altri ambiti, tale opzione può contare su un apparato di polizia giudiziaria e di sicurezza dotato di notevole capacità di intervento, così che la sanzione pecuniaria amministrativa (che continuerà a essere irrogata dalle medesime autorità già oggi competenti) risulta efficace e deterrente.
  D'altra parte, in questo modo, come già detto, si costruisce una chiara scansione di crescente gravità dell'intervento in raccordo con il crescere dell'offensività tra l'articolo 5-bis e l'articolo 5-ter (nonché gli altri illeciti amministrativi previsti in altre leggi speciali), l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 e il nuovo articolo 440-bis del codice penale, senza possibilità di confusioni.
  Si registra qui la previsione di un diritto penale del rischio, ma con una chiara selezione penalistica secondo i parametri della colpevolezza e dell'offensività: infatti, mentre l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 contempla sia condotte concretamente orientate al pericolo contemplato dall'articolo 440-bis del codice penale, ma in una fase preparatoria più arretrata, sia condotte che non possono arrivare a integrare il delitto dell'articolo 440-bis, in quanto non comportano l'insorgere di un pericolo per la salute pubblica, invece al livello inferiore si collocano le condotte punite a titolo di illecito amministrativo in quanto di natura precauzionale, per non essersi manifestati né la nocività del prodotto né, tanto meno, un pericolo per la salute pubblica.

  VI.5. È introdotto, infine, nella legge n. 283 del 1962 l'articolo 12-ter, che disciplina l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, punite con la pena dell'ammenda, anche se prevista in alternativa all'arresto. Si è preferito costruire un articolo unico che determini l'ambito di applicazione, le prescrizioni affidate all'autorità di vigilanza, la verifica dell'adempimento e quindi il pagamento in misura ridotta ai fini dell'estinzione, quando siano rimosse le situazioni verificate all'esito dell'accertamento, secondo il modello del decreto legislativo n. 758 del 1994, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  Si prevede un procedimento a struttura complessa, in cui l'estinzione del reato risulti subordinata all'adempimento da parte del reo di due condizioni:

   a) da un lato, il rispetto puntuale delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale) o dalla polizia giudiziaria procedente, al fine di consentirgli di eliminare la contravvenzione accertata e di ripristinare una situazione in tutto e per tutto conforme alle pretese normative;

   b) dall'altro lato, il pagamento in via amministrativa di una somma da definire.

  Non è qui riproposta la clausola prevista nella legge 22 maggio 2015, n. 68 («Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente») che ha introdotto l'articolo 318-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni e del meccanismo estintivo alle ipotesi contravvenzionali che non abbiano «cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno», in quanto rispetto al pericolo di danno esso è pressoché intrinseco alla stessa struttura della contravvenzione, cosicché lo strumento rischierebbe di risultare del tutto inapplicabile, mentre il riferimento al danno risulta contraddittorio ove si consideri che ciò non potrebbe che implicare la nocività dell'alimento e, dunque, l'integrazione di ipotesi delittuose.

  VI. 6. Da ultimo, nella legge n. 283 del 1962 si introduce l'articolo 12-quater, che prevede la facoltà di sostituzione della pena dell'arresto disposta per le contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 302 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dall'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
  In particolare, si dispone che, per i soli casi in cui la consumazione della contravvenzione sia dipesa da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possano essere neutralizzati o rimossi, il giudice, su richiesta dell'imputato, possa sostituire la pena detentiva irrogata, nel limite di due anni (ampiamente più elevato di quello previsto dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981), con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale, purché siano state eliminate tutte le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
  Qualora la sostituzione sia concessa è prevista la ricorrenza di una particolare causa di estinzione del reato se l'imputato, nel triennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che quella sostituzione ha concesso, non commette ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare.

  VII. L'articolo 7 del presente disegno di legge modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»), consentendo operazioni sotto copertura per i più gravi delitti in materia di frodi agroalimentari.
  Il mancato inserimento della frode in commercio in questo elenco si giustifica in ragione del principio di proporzionalità e della natura sussidiaria del reato di cui all'articolo 517-sexies del codice penale, avente (come già detto) carattere residuale rispetto ai più gravi reati oggetto di riformulazione.

  VIII. L'articolo 8 del presente disegno di legge interviene sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002) che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare».
  La violazione degli obblighi relativi al sistema di rintracciabilità degli alimenti, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 è attualmente sanzionata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006 con la mera sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro, la cui competenza, peraltro, è rimessa ai comuni, con notevole incertezza applicativa e sostanziale ineffettività delle procedure sanzionatorie.
  Poiché si tratta di una «violazione-spia», spesso sintomatica di frodi più gravi operate sull'origine degli alimenti mediante falsificazione della filiera, si propone di trasformare in reato e, segnatamente, in contravvenzione la condotta impeditiva realizzata dagli operatori del settore alimentare nei confronti degli organi di controllo chiamati a ricostruire il sistema di rintracciabilità obbligatorio.
  In tal modo, facendo salva la sussistenza di più gravi reati, si rafforza la risposta sanzionatoria in senso special-preventivo, coniando un'ipotesi di reato ostativo in funzione dei compiti di vigilanza e di repressione delle autorità di controllo, senza tuttavia intervenire penalmente, quindi, su violazioni meramente formali.
  Inoltre, con la contestuale introduzione del meccanismo estintivo per i reati alimentari mutuato dal decreto legislativo n. 758 del 1994 e dalla legge n. 68 del 2015, anche la contravvenzione di nuovo conio è suscettibile di oblazione, a seguito di adempiute prescrizioni verificate dalla polizia giudiziaria operante. Così facendo, si fornisce una risposta alla denunciata tenuità delle sanzioni amministrative attualmente previste in materia di rintracciabilità ma, al tempo stesso, nei casi meno gravi si offre la possibilità all'indagato di adeguarsi immediatamente ai precetti normativi, senza incorrere in defatiganti procedimenti.

  IX. L'articolo 9 del presente disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004».
  La disciplina in esame, pur a fronte di notevoli diversità, sostituisce le previsioni di tutela dell'origine o provenienza di cui all'articolo 4 della legge n. 350 del 2003. La modifica di quest'ultima disposizione (che si sostanzia nell'inserimento o nella soppressione di alcune disposizioni) è funzionale all'esclusione dell'applicabilità della disciplina ivi prevista (ai commi 49 e 49-bis) agli alimenti. Proprio la modifica al comma 49, con la precisazione che dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi gli alimenti, consente di eliminare l'ulteriore riferimento agli stessi contenuto nel successivo comma 49-bis.

  X. L'articolo 10 del presente disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».
  Ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, si stabilisce che la disciplina ivi prevista trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agro-alimentare.

  XI. L'articolo 11 del presente disegno di legge interviene sul decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, introducendo tre articoli.
  L'articolo 1-bis, al comma 1, provvede a conformare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva alle designazioni e alle definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Al comma 2 è riproposta, in modo più chiaro, la disposizione relativa alla «non commestibilità» di taluni oli, già contenuta nella legge n. 1407 del 1960. In particolare, è stabilito che non sono considerati commestibili: l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali, nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali. Al comma 3 si specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta illecita sanzionata.
  L'articolo 1-ter, al comma 1, prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea. La precisazione relativa ai requisiti «di processo e di prodotto» appare necessaria al fine di specificare che la sanzione deve essere applicata non solo nell'ipotesi in cui l'olio non possieda le caratteristiche conformi relative al prodotto commercializzato, ma anche nei casi in cui non venga seguito il processo produttivo specificato nella normativa di riferimento nazionale e unionale. Sotto tale profilo, infatti, si intende intervenire anche per le fattispecie nelle quali il prodotto finale possieda le caratteristiche organolettiche prescritte dalle norme di riferimento ma il processo produttivo non sia conforme alla normativa; in queste ipotesi, infatti, solo l'analisi dell'olio può rivelare la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero la presenza di costanti chimico-fisiche estranee alla tipologia di olio ovvero ancora una composizione anomala dello stesso (ad esempio, olio deodorato). Il secondo periodo stabilisce che le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali, facendo salva la disposizione relativa agli oli in attesa di classificazione. Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013; si prevede inoltre che, entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Si prevede, altresì, che i recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati rechino una dicitura che evidenzi che il prodotto è in attesa di classificazione. Il comma 3 prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che di detenere per la vendita o ad altri fini commerciali (compreso, ad esempio, l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla vendita), oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili, riprendendo il divieto previsto dall'articolo 5 della legge n. 1407 del 1960. Si prevede, altresì, il divieto di vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria. Il divieto è stato previsto anche al fine di impedire che siano inviati al processo di raffinazione oli anomali, classificati come olio di oliva lampante od olio di sansa d'oliva greggio, che possono essere poi «risanati» con il processo di raffinazione stesso o fraudolentemente reimmessi nel mercato come olio di sansa d'oliva od olio di sansa d'oliva raffinato. Al comma 4 è stato ripreso quanto già previsto all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 1407 del 1960 relativamente al divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. Si è reso necessario ampliare tale divieto a tutti gli stabilimenti oleicoli (oltre che alle raffinerie come prima previsto) dove si detengono oli destinati ad uso alimentare, in quanto il processo di esterificazione non è consentito per tali oli.
  L'articolo 1-quater detta le sanzioni per le condotte di cui all'articolo 1-ter.

  XII. L'articolo 12 del presente disegno di legge contiene le norme transitorie e indica le abrogazioni espresse, con riguardo a disposizioni che si rivelano superflue, superate o in contraddizione con la nuova normativa.
  Con riguardo al codice penale si rende necessaria, per ragioni di coerenza sistematica, l'abrogazione (e la contestuale ricollocazione nella giusta sedes materiae) di disposizioni che, altrimenti, in considerazione della diversità di materia regolata, assumerebbero la natura di «corpi estranei».
  In primo luogo, visto che la previsione della fattispecie attenuante attualmente prevista all'articolo 517-quinquies è confluita nell'articolo 517-quater.1, si dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 517-quinquies.
  L'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 283 del 1962 discende, invece, dalla considerazione che la residua contravvenzione ivi prevista in caso di produzione e commercio di fitosanitari in mancanza di autorizzazione (fermo restando che la presenza di residui in alimenti in quantità superiori ai limiti consentiti e ove consegua la nocività del prodotto continua a essere sanzionata dall'articolo 5 della stessa legge) trova una migliore e più dissuasiva sanzione nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, che prevede una serie di sanzioni amministrative per violazioni relative al commercio di prodotti fitosanitari. D'altra parte, la materia della produzione dei fitosanitari trova la più naturale disciplina nei distinti decreti attuativi di disposizioni europee succedutisi nel tempo (decreti legislativi n. 194 del 1995 e n. 150 del 2012, completati proprio dalle disposizioni sanzionatorie recate dal citato decreto legislativo n. 69 del 2014).
  L'abrogazione dell'articolo 12 della stessa legge n. 283 del 1962, invece, consegue al fatto che le condotte previste, a seguito degli interventi contenuti nel presente disegno di legge, sono confluite nell'articolo 5, in relazione all'ipotesi già contravvenzionale, e nell'articolo 5-ter, comma 3, in relazione all'ipotesi già punita a titolo di sanzione amministrativa.
  L'abrogazione dell'articolo 12-bis della medesima legge deriva dal fatto che le sanzioni accessorie sono state collocate nel corpo del codice penale (articolo 448), per quanto riguarda i reati ivi previsti, e nell'articolo 5, comma 6, della legge per quel che riguarda le violazioni dello stesso articolo 5.
  L'abrogazione dell'articolo 18 della medesima legge consegue al fatto che già per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, tutte le violazioni indicate, tranne quelle di cui agli articoli 5 e 12, erano state trasformate in illeciti amministrativi, per cui la clausola di salvezza contenuta nella norma in esame non aveva più senso e, per quel che si è detto, è abrogato anche l'articolo 12, mentre un'identica clausola è inserita nell'articolo 5 per tutte le condotte ivi descritte.
  Sono infine abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, in quanto o già abrogati implicitamente per effetto della depenalizzazione di cui al decreto legislativo n. 507 del 1999 oppure perché sostituiti dalle nuove norme introdotte dall'articolo 11 del presente disegno di legge nel decreto legislativo n. 103 del 2016.
  L'abrogazione degli articoli 6 e 12 della legge n. 1407 del 1960 ha reso necessario modificare l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui li richiamava.
  Si è infine introdotta, in ragione della parziale depenalizzazione che consegue all'intervento in esame, una disciplina transitoria analoga a quella dettata dal decreto legislativo n. 507 del 1999, anche per quel che riguarda il richiamo dell'articolo 4, allo scopo di chiarire quale sia l'autorità preposta a irrogare le nuove sanzioni amministrative, individuata nella stessa autorità già competente per le altre sanzioni amministrative già previste dalla legge, ossia l'autorità sanitaria.

  XIII. L'articolo 13 del presente disegno di legge prevede la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica»;

   b) la rubrica del capo I del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»;

   c) la rubrica del capo II del titolo VI del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali»;

   d) l'articolo 439 è sostituito dal seguente:

   «Art. 439. – (Avvelenamento di acque o di alimenti) – Chiunque avvelena acque o alimenti è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
   Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo»;

   e) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

   «Art. 440. – (Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali) – Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
   La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

   f) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 440-bis.(Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a otto anni.
   Art. 440-ter.(Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.
   Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.
   Art. 440-quater.(Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose) – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

   g) all'articolo 441:

    1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

   h) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 445-bis. – (Disastro sanitario) – Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.
   Art. 445-ter. – (Disposizioni comuni) – Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

    1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

    2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

    3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   i) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-bis, 440-ter e 441»;

   l) all'articolo 448:

    1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-bis, 441 e 445-bis»;

    2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

   «La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter e 445-bis importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
   Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

   m) l'articolo 452 è sostituito dal seguente:

   «Art. 452. – (Delitti colposi contro la salute pubblica) – Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

    1. con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439;

    2. con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'articolo 439.

   Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 441, 443 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agro-alimentare»;

   b) dopo l'articolo 517-ter è inserita la seguente rubrica: «Capo II-bis – Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare»;

   c) all'articolo 517-quater:

    1) al primo comma, le parole: «di prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agro-alimentari» e le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agro-alimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine è contraffatta o alterata»;

    3) il terzo comma è abrogato;

    4) al quarto comma, le parole: «dei prodotti agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti agro-alimentari»;

    5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari»;

   d) dopo l'articolo 517-quater è inserito il seguente:

   «Art. 517-quater.1. – (Agropirateria) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
   Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
   Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.
   Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518-bis, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti»;

   e) al capo II-bis, dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 517-sexies.(Frode nel commercio di alimenti) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000.
   Art. 517-septies.(Commercio di alimenti con segni mendaci) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
   Art. 517-octies.(Circostanze aggravanti) – Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate:

    1. se le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti;

    2. se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

    3. se l'alimento è falsamente presentato come biologico;

    4. se i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento.

   Se concorrono due o più delle circostanze previste dal primo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

   f) la rubrica del capo III del titolo VIII del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti»;

   g) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis,»;

   h) al capo III del titolo VIII del libro secondo, dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 518-bis. – (Ulteriori pene accessorie) – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater.1, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis, importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal citato articolo 30, di ottenere:

    1. iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

    2. l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

   Negli stessi casi, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
   Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
   Art. 518-ter. – (Confisca obbligatoria e per equivalente) – Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies si applicano le disposizioni dell'articolo 474-bis».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 240-bis del codice penale)

  1. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «e 517-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies,».

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;

   b) all'articolo 354, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle cose» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante prelievo di campioni rappresentativi»;

   c) all'articolo 392, comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 224-bis» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero attività di analisi di alimenti sottoposti a sequestro, ancorché non deperibili».

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 86-ter è inserito il seguente:

   «Art. 86-quater.(Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati) – 1. Il giudice può disporre che i prodotti alimentari idonei al consumo umano di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, su loro richiesta, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
   2. Qualora si tratti di prodotti alimentari idonei al consumo animale, un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 può essere adottato a favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
   3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti,»;

   c) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

   «Art. 6-bis. – (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare)1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad aver efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

   a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

   b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

   c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

   d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

   e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

   f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

   g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

   2. I modelli organizzativi di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

   a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

   b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

   c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

   3. Per gli enti che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo possono essere affidate anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
   4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità»;

   b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), le parole: «, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e 515»;

   c) dopo l'articolo 25-bis.1 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 25-bis.2. – (Frodi nel commercio di prodotti alimentari)1. In relazione alla commissione dei reati di frode nel commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

   a) per i delitti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

   b) per il delitto di cui all'articolo 517-quater, la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

   c) per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

   2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto.
   3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
   Art. 25-bis.3. – (Delitti contro la salute pubblica)1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

   a) per il delitto di cui all'articolo 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   b) per il delitto di cui all'articolo 440, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   c) per il delitto di cui all'articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;

   d) per il delitto di cui all'articolo 440-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

   e) per il delitto di cui all'articolo 440-quater, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

   f) per il delitto di cui all'articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

   g) per il delitto di cui all'articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

   2. In relazione alla commissione dei delitti previsti all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.
   3. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis.1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

   a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

   c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

   2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
   3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subìti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.
   3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
   4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.
   5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.
   6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.
   7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

   a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

   b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

   c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis.1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   Art. 5-ter. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.
   3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.
   4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

   d) dopo l'articolo 12-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 12-ter. – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
   3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
   4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
   5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
   6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
   7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
   8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
   9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
   10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
   11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
   12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
   13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
   14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.
   Art. 12-quater.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.
   2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
   3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.
   4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater, 517-quater.1, 517-septies,».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190)

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono puniti con l'ammenda da euro 600 a euro 6.000».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari»;

   b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

  1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies»;

   b) nella rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-quater.1, 517-sexies e 517-septies».

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 1-bis. – (Categorie di oli e definizioni) – 1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
   2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
   3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico.
   Art. 1-ter.(Divieti e obblighi a carico degli operatori) – 1. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali. Le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.
   3. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli non commestibili, anche in miscela con oli commestibili. È altresì vietato vendere o detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea.
   4. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.
   Art. 1-quater. – (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Se il fatto riguarda una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate, la sanzione è raddoppiata.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede alla classificazione degli oli entro il termine di cui all'articolo 1-ter, comma 2, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 2, terzo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o mette in commercio oli in violazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali ed è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000».

Art. 12.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

  1. Gli articoli 442, 444, 516, 517-bis e 517-quinquies del codice penale sono abrogati.
  2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
  3. Gli articoli 6, 12, 12-bis e 18 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono abrogati.
  4. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «dagli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».
  5. Le disposizioni della presente legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2, 4, comma 1, e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.