FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 3  
                    Articolo 3                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2298-1780-3129-A

PROPOSTA DI LEGGE

2298

d'iniziativa dei deputati
SIANI, SPORTIELLO, VISCOMI, LACARRA, RIZZO NERVO, ROSTAN, ANNIBALI, PINI, UBALDO PAGANO, TOPO, ASCARI, LATTANZIO, MURONI, EMANUELA ROSSINI, SARLI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata l'11 dicembre 2019

e

PROPOSTE DI LEGGE

1780

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, CIABURRO, BUTTI, CARETTA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva nonché di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari

Presentata il 16 aprile 2019

e

3129

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, LUCASELLI, TRANCASSINI, GEMMATO, RIZZETTO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni

Presentata il 24 maggio 2021

(Relatore: VERINI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 5 maggio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2298. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1780 e 3129 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 2298 e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato come il provvedimento in esame introduca talune modifiche alla disciplina delle misure cautelari e delle relative modalità di esecuzione nel caso di madri con figli di età inferiore ai sei anni, equipari alla condizione dell'ultrasessantenne quella dell'imputato unico genitore di persona con disabilità grave, preveda un più ampio ricorso al beneficio del rinvio dell'esecuzione della pena in favore dei genitori di minori, ed intervenga sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina delle case famiglia protette;

   richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha evidenziato in numerose occasioni la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, che trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno, il quale, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, sia nell'ordinamento internazionale, nel quale l'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea qualificano come «superiore» l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato «preminente», precetto, questo, che assume una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012);

   rilevato come la giurisprudenza costituzionale abbia nel contempo evidenziato come l'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, non lo sottrae tuttavia in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato, e che tale bilanciamento, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela (sentenza n. 17 del 2017);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2298 Siani e abb., recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che la proposta di legge, per quanto concerne le materie di competenza della XII Commissione, interviene, seguendo diverse linee direttrici, sulla normativa riguardante il trattamento delle imputate e condannate madri, perseguendo il fine di tutelare il superiore interesse del minore, evitando che questi sia costretto, a causa di colpe non sue, a vivere i propri primi anni in una struttura detentiva, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla sua crescita;

   evidenziato che la predetta proposta, in linea con tale finalità complessiva, si propone di alleggerire il regime cautelare e detentivo delle imputate o condannate madri, limitando al minimo le possibilità di detenzione in carcere e incentivando, al contrario, il ricorso a misure quali la detenzione domiciliare presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza e, soprattutto, presso gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri;

   rilevato altresì che il provvedimento in oggetto estende la gran parte delle suddette misure in favore delle imputate o detenute madri anche agli imputati o condannati padri, qualora le madri siano decedute o assolutamente impossibilitate a dare assistenza alla prole; con riferimento alla custodia cautelare in carcere, in particolare, essa è in linea di massima esclusa quando l'imputato sia l'unico genitore di un figlio gravemente disabile, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;

   osservato, inoltre, che la proposta di legge valorizza il ruolo dei comuni e dei servizi sociali nell'attività di istituzione delle case famiglia protette e di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2298 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

    con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di assistenza e politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), in proposito si segnala che la disposizione prevede comunque, quale coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che vengano stipulate convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di case famiglie protette;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 2298

TESTO
della Commissione

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono soppresse.

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia».

  2. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» sono sostituite dalle seguenti: «ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».

  2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

  3. Identico:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena».

   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

  4. Identico:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni tre»;

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico:

    1) al primo comma, numero 3), le parole: «di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra tre e sei anni»;

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

Art. 3.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

Art. 4.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

  1. Identico:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili.

   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

   2-bis. Identico».

  2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  2. Identico.

   «1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».