FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1623

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017

Presentato il 21 febbraio 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

  1. Finalità.

  L'Accordo in esame ha lo scopo di apprestare un'adeguata cornice giuridica per avviare e intensificare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati (il Ciad ha partecipato alla missione MISCA nella Repubblica Centro Africana e alla missione MINUSMA in Mali, ha sostenuto le forze militari francesi in operazioni anti-terrorismo nel Sahel e, in generale, collabora con la comunità internazionale contro i tentativi di destabilizzazione perpetrati da estremisti islamici e ribelli, soprattutto nella regione sud-orientale del Paese) nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo). Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

  2. Contenuto dell'Accordo.

  L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da dodici articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, cioè agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, nonché agli obblighi della Parte italiana conseguenti alla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2:

   a) al paragrafo 1, prevede che le amministrazioni competenti a organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e in Ciad;

   b) al paragrafo 2, individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

    politica di sicurezza militare e difesa;

    sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;

    operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

    organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

    questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;

    medicina, storia ed eventi sportivi militari;

    visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

    altre aree e modalità di interesse delle Parti;

   c) al paragrafo 3, stabilisce che le modalità di cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, saranno le seguenti:

    scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa;

    scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

    partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa;

    partecipazione a esercitazioni militari;

    altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.

  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  L'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi nel caso in cui minacciano la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa, altresì, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite.
  L'articolo 5 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a queste, le Parti, previa intesa, risarciranno tale perdita o danno.
  L'articolo 6 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, con riferimento a:

   navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;

   aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;

   carri armati e veicoli per uso militare;

   armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

   bombe, mine (eccetto quelle anti uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

   polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

   sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

   materiale speciale blindato per uso militare;

   materiali speciali per l'addestramento;

   strutture ed equipaggiamenti per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

   macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni.

  Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
  Le attività nel campo dell'industria della difesa, nella ricerca, nello sviluppo dell'equipaggiamento militare e nel munizionamento possono avvenire nei seguenti modi:

   ricerca e sviluppo scientifico;

   scambio di esperienze nel campo della tecnologia;

   produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti;

   supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

  L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata a un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. Il testo utilizzato per l'articolo è stato indicato dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza – Ufficio centrale per la segretezza (DIS-UCSe).
  L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di note, sempre nei limiti dell'Accordo. È stato infine stabilito che i programmi di sviluppo, che consentiranno l'applicazione dell'Accordo, saranno sviluppati e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le autorità competenti per la sicurezza.
  L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
  L'Accordo è stato sottoscritto in due esemplari originali in lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
  Trattandosi di un'intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di parametri di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

.

.

.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Ciad in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
  Si segnala, inoltre, che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l'unico Accordo vigente con il Ciad nella materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché si riferisce a una materia che necessita di ratifica legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  In Parlamento, attualmente, non sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

.

.

.

.

.

.

.