FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1596

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche

Presentata il 14 febbraio 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale è volta a modificare gli articoli 56 e 57 della Costituzione che disciplinano la composizione del Parlamento e l'elezione dei suoi membri.
  L'articolo 6 della Carta fondamentale tutela le minoranze linguistiche e la legge 15 dicembre 1999, n. 482, in particolare, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
  In quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, costituiti da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni.
  I principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: il Trentino-Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e per quella franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana.
  Le minoranze linguistiche geograficamente collocate sono spesso dotate di forme di autonomia, alle quali tuttavia non corrisponde un favor nella normativa elettorale. Da questo punto di vista, infatti, anche lo Stato, nel suo complesso, può garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (concentrate o no, anche mediante la cosiddetta rappresentanza garantita).
  In tal senso, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetto «Rosatellum»), ha espresso l'esigenza di prevedere, mediante un'operazione di affirmative racial gerrymandering, la formazione di un collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» e ha inoltre garantito la rappresentanza (politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, con la conferma dei collegi uninominali già previsti dalla precedente legge elettorale (legge 6 maggio 2015, n. 52, cosiddetto «Italicum»).
  Nessuna norma, però, tutela le altre minoranze linguistiche presenti nella stessa regione e riconosciute dalla legge n. 482 del 1999.
  Il Friuli Venezia Giulia costituisce, da secoli, uno spazio di complesso contatto interlinguistico. Le basi dell'attuale situazione sono da ricondurre a fatti storici di immigrazione e insediamento che hanno collocato, uno a fianco all'altro, i romani, i germani e gli slavi: la regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue.
  Non è un caso, quindi, che la sua fisionomia linguistica sia piuttosto articolata, contemplando, da un lato, idiomi neolatini quali l'italiano (nella sua forma nazionale e nelle varianti regionali), il friulano (furlan, anche detto marilenghe, cioè «lingua materna») e il veneto (il veneto udinese a Udine, il «bisiaco» nel territorio di Monfalcone, le parlate delle località lagunari di Marano e Grado e altre lungo il confine occidentale e sudoccidentale), dall'altro gli idiomi di ceppo germanico (presenti nello spartiacque alpino tra Friuli e Austria) e slavo (distribuiti lungo la fascia che segue il confine con la Slovenia), che determinano aree plurilingui di notevole interesse storico e sociolinguistico.
  Ora, la previsione, nell'ambito del sistema elettorale, di una norma che garantisca e tuteli una sola minoranza linguistica tra quelle presenti e riconosciute in tale regione rappresenta un grave vulnus al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, nonché ai princìpi sovranazionali sanciti dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e ai princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
  La problematica della rappresentatività che si pone per la minoranza friulana vale anche per le altre minoranze linguistiche che, nello stratificarsi dei diversi sistemi elettorali, possono non avere avuto il dovuto riconoscimento e legittimazione democratici.
  È bene sottolineare che i sistemi elettorali hanno indubbie e dirette ripercussioni sulla rappresentanza dei partiti in Parlamento e, in particolare, ciò vale per le minoranze etniche. È evidente, infatti, che, a seconda del modo in cui è congegnato, un sistema elettorale può rafforzare o indebolire una minoranza o addirittura farla scomparire del tutto dal Parlamento.
  Si pone, dunque, l'esigenza di fissare espressamente, nell'ambito delle norme contenute nella sezione I del titolo I della parte II (Ordinamento della Repubblica), e segnatamente negli articoli 56 e 57 della Costituzione, i princìpi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della medesima Costituzione, affinché ogni legge ordinaria che modifichi i sistemi per l'elezione dei membri del Parlamento debba garantire la rappresentanza di tutte le minoranze linguistiche.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Rappresentanza delle minoranze linguistiche nella Camera dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «La legge dello Stato garantisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Art. 2.
(Rappresentanza delle minoranze linguistiche nel Senato della Repubblica)

  1. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «La legge dello Stato garantisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Art. 3.
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
  2. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dallo scioglimento delle Camere successivo alla data della sua entrata in vigore.