XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1511-1647-1826-1873-A
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
1511
d'iniziativa della deputata BRUNO BOSSIO
Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 17 gennaio 2019
1647
d'iniziativa del deputato CECCANTI
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
Presentata il 6 marzo 2019
1826
d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 6 maggio 2019
1873
d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore
Presentata il 29 maggio 2019
(Relatori: CECCANTI e CORNELI)
NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 27 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 1511, 1647, 1826 e 1873. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge costituzionale si vedano i relativi stampati.
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.