FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1431

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, DELRIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, DE LUCA, SCHIRÒ, CARÈ, FASSINO, SCALFAROTTO, MARCO DI MAIO, MADIA, OCCHIONERO, ROTTA, EMANUELA ROSSINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni concernenti il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea

Presentata il 10 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Sin dal risultato referendario sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, cosiddetta «Brexit», i Governi in carica nella XVII legislatura hanno dimostrato grande attenzione ai negoziati e ai rapporti diplomatici italo-britannici, a tutela dell'unità europea e dell'interesse nazionale. Ancora oggi le probabilità di un accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea in merito alle modalità della Brexit sono scarse, con conseguenze serie e difficilmente immaginabili dal punto di vista sociale, economico e politico. La Brexit rappresenta un processo storico e sociale senza precedenti poiché mai prima d'ora un partner europeo aveva deciso di lasciare l'Unione europea. Affrontare fattivamente questo processo storico-politico inedito è compito di un Paese fondatore come l'Italia. Inoltre, occorre considerare che, nel 2018, l’export italiano verso il Regno Unito è stato pari a 23,1 miliardi di euro, rispetto a un interscambio tra il Regno Unito e l'Unione europea che è valso oltre 400 miliardi di euro. Il Regno Unito è il quarto mercato di destinazione delle nostre esportazioni, mentre l'Italia – vista da Londra – è il settimo Paese fornitore, soprattutto per i settori dei macchinari e degli autoveicoli, agrobusiness, food e made in Italy.
  La Brexit è stata sicuramente il prodotto di un disagio sociale che interpreta l'immigrazione come una minaccia e rappresenta l'espressione di quella parte della popolazione del Regno Unito che non ha beneficiato dell'apertura del Paese in questi ultimi decenni. La Brexit ci impone, oggi più che mai, anche una riflessione più seria sul nostro europeismo. Una grande critica che molti inglesi muovono all'Unione europea, oltre all'inefficienza e allo spreco di denaro, è l'assenza di un'Europa sociale e dei diritti. Sessant'anni di integrazione hanno costruito il più grande mercato libero della storia, ma spesso i diritti sono difesi solo a livello nazionale.
  Tutti i settori dell'economia e tutte le regioni del Regno Unito subiscono e subiranno, secondo un recente rapporto del Governo britannico, un impatto negativo a causa della Brexit. Lo status di Londra come centro finanziario potrebbe poi essere danneggiato. Eventuali accordi di libero scambio con Paesi esterni all'Unione europea, come gli Stati Uniti d'America (USA), inoltre, non permetterebbero di compensare le perdite in termini di crescita per il Regno Unito. Un patto commerciale con gli USA consentirebbe un aumento del prodotto interno lordo (PIL) britannico dello 0,2 per cento, nel lungo periodo, mentre accordi con altri colossi, come la Cina, l'India, l'Australia e i Paesi del Golfo e del sud-est asiatico darebbero un impulso complessivo tra lo 0,1 per cento e lo 0,4 per cento all'economia del Regno Unito.
  Per queste ragioni è particolarmente importante assumere un atteggiamento critico e non retorico per rilanciare l'Unione europea nella direzione dell'inclusione e della solidarietà, per esempio tramite l'introduzione di un'indennità di disoccupazione europea. L'Italia deve raccogliere questa sfida partendo dalla normalizzazione dei rapporti con il Regno Unito post Brexit e del nuovo assetto continentale, cercando di coglierne le grandissime opportunità. In Gran Bretagna vive, oggi, circa un milione di italiani. Per queste ragioni, istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Brexit rappresenta una necessità e costituisce uno strumento utile a focalizzare l'attenzione sul tema nella corrente legislatura.
  La presente proposta di legge si compone di cinque articoli: l'articolo 1 istituisce la Commissione di inchiesta e ne descrive le finalità; l'articolo 2 determina la composizione; l'articolo 3 individua le modalità operative; l'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto e l'articolo 5 l'organizzazione interna.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni concernenti il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni concernenti il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) acquisire informazioni dal Comitato interministeriale per gli affari europei, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in relazione alle questioni concernenti il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea;

   b) valutare le conseguenze di un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo per i cittadini italiani residenti nel Regno Unito;

   c) acquisire informazioni sull'operato del Governo italiano in merito ai rapporti tra l'Italia, l'Unione europea e il Regno Unito;

   d) acquisire informazioni in merito ai rapporti economici tra l'Italia, il Regno Unito e l'Unione europea, anche al fine di valutare possibili iniziative volte a rafforzare tali rapporti;

   e) verificare l'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sui diritti sociali dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti in Italia;

   f) valutare la possibilità di sollecitare il Governo ad adottare iniziative in sede europea per un accordo sul libero scambio relativamente a persone, imprese e merci con il Regno Unito;

   g) valutare la possibilità di intraprendere iniziative utili a rafforzare i rapporti politici e la cooperazione parlamentare tra l'Italia e il Regno Unito.

  2. La Commissione presenta alle Camere annualmente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori, un rapporto sulle risultanze delle indagini.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi o uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 25.000 euro per l'anno 2019 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.