FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1302-766-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 510)

d'iniziativa dei senatori
GIARRUSSO, ACCOTO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, EVANGELISTA, FERRARA, GIROTTO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LUPO, MARINELLO, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, PACIFICO, MARCO PELLEGRINI, PIARULLI, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, VONO, GIANNUZZI, PATUANELLI, ROMEO, PILLON

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale
in materia di voto di scambio politico-mafioso

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 ottobre 2018

e

PROPOSTA DI LEGGE

766

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, SCUTELLÀ, SARTI, CATALDI, PENNA

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale concernente lo scambio elettorale politico-mafioso

Presentata il 22 giugno 2018

(Relatrice: Piera AIELLO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 21 febbraio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge C. 1302. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge C. 766 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso», come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, cui è abbinata la proposta di legge C. 766 Colletti;

   sottolineato come il provvedimento persegua il fondamentale obiettivo di rafforzare gli strumenti penalistici di contrasto alle infiltrazioni nella vita politica nazionale o locale da parte delle associazioni di tipo mafioso;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 1302 approvata dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

  1. Identico:

   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

   La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

   Identico.

   Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

   Identico.

   In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

   Identico».