FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 987

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
ELISA TRIPODI, MACINA, DIENI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, CORNELI, MAURIZIO CATTOI, D'AMBROSIO, DADONE, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI

Modifica all'articolo 71 della Costituzione, concernente le leggi di iniziativa popolare

Presentata il 24 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — L'articolo 71 della Costituzione non attribuisce il potere di iniziativa legislativa solo a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale (Governo, consigli regionali), ma anche espressamente al popolo.
  L'istituto dell'iniziativa legislativa popolare ha tuttavia avuto scarsa incidenza, soprattutto perché l’iter dei progetti di legge presentati dai cittadini in Parlamento si è concluso assai raramente con un'approvazione definitiva. A Costituzione vigente il popolo può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
  Al fine di valorizzare l'iniziativa popolare e con l'obiettivo di garantire tempi certi per l'esame delle relative proposte, viene introdotto il principio che se ne debbano garantire l'esame e la deliberazione finale nei tempi stabiliti dalla Costituzione stessa, che la presente proposta di legge costituzionale fissa in tre mesi dalla data di presentazione. In tal modo, con l'impossibilità di eludere l'assunzione della responsabilità politica da parte delle Camere, si assicura un effettivo e tempestivo seguito parlamentare alle proposte di legge di iniziativa popolare. Si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del provvedimento.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il Parlamento procede alla deliberazione conclusiva sul progetto di legge di iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua presentazione».

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