FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEL MONACO, CORDA, RIZZO, D'UVA, ARESTA, CHIAZZESE, DALL'OSSO, ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, IORIO, IOVINO, MENGA, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Differimento del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernente la revisione dello strumento militare nazionale

Presentata il 5 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a introdurre la possibilità, anche per il dicastero della difesa, di adottare ulteriori provvedimenti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 94 del 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare.
  La legge n. 124 del 2015 reca una delega al Governo in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (attuata con il decreto legislativo n. 95 del 2017) prevedendo che il Governo possa adottare ulteriori provvedimenti integrativi e correttivi dello stesso decreto legislativo, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore (scadenza fissata al 7 luglio 2018).
  Diversamente, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, che ha previsto anche per le Forze armate la delega legislativa per il riordino dei ruoli e delle carriere, non contempla la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti correttivi dopo l'adozione del relativo decreto legislativo (decreto legislativo n. 94 del 2017).
  La proposta di legge in esame, dunque, consentirebbe di apportare opportuni correttivi al provvedimento di riordino resisi necessari dopo una prima fase di applicazione del provvedimento stesso nonché di allineare le facoltà della difesa a quelle previste per le Forze di polizia, evitando quindi disallineamenti conseguenti agli interventi correttivi che potrebbero essere adottati per le Forze di polizia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è inserito il seguente:

   «5-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle ulteriori disposizioni integrative e correttive di cui al comma 5, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al comma 3, garantendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), anche attraverso un'equiordinazione gerarchica tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari».

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