FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 832

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle botteghe storiche

Presentata il 2 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Il presente progetto di legge mira a promuovere, a valorizzare e a far conoscere la realtà delle botteghe storiche e delle osterie, dislocate ovunque nel nostro Paese, e che è parte fondamentale di un tessuto economico che, seppur tra grandi difficoltà, tenta di sopravvivere alla crisi e all'avanzare dei tempi. Le nostre botteghe storiche e le nostre osterie, con il loro bagaglio di tradizione e cultura, sono testimonianza delle nostre eccellenze imprenditoriali, artigianali e gastronomiche, risorsa importantissima e preziosa anche in termini di attrattività turistica di un territorio.
  Senza voler imbrigliare tali attività in inutili e anche dannose incombenze burocratiche legate alla storicità degli immobili, la presente proposta di legge mira invece, nel rispetto delle competenze statali, regionali e comunali, a realizzare davvero, in una sinergia tra pubbliche amministrazioni, un percorso strutturato di promozione di queste realtà imprenditoriali meritevoli di grande attenzione per la loro capacità di sopravvivenza e di radicamento territoriale e per il loro forte valore identitario.
  L'articolo 1 individua nel riconoscimento e nella valorizzazione delle attività artigianali e commerciali aventi valore storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico le finalità della legge.
  L'articolo 2 definisce i requisiti delle botteghe storiche. Sul modello di quanto già proposto dalla regione Emilia-Romagna, si ritiene utile introdurre anche a livello nazionale la deroga per il riconoscimento dello status di bottega storica, il quale viene previsto anche per esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione «osteria».
  L'articolo 3 prevede una strutturazione di competenze chiara e definita ai fini dell'istituzione dell'albo regionale delle botteghe storiche, attribuendo ai comuni o alle loro unioni il compito di redigere, con cadenza annuale, un elenco delle botteghe storiche sulla base dei requisiti e dei parametri fissati con delibera della giunta regionale nell'ambito della cornice normativa della legge.
  L'articolo 4 prevede misure di valorizzazione e promozione di competenza comunale e regionale.
  L'articolo 5 istituisce i marchi nazionali di «bottega storica» e di «osteria storica», uniformando in tal modo le politiche di promozione che ruotano intorno a tali realtà. Si prevede, infatti, che siano le regioni a richiedere il marchio, al Ministero competente, per tutte le botteghe e osterie storiche iscritte all'albo regionale. Il Ministero competente procede dunque alla creazione di una piattaforma web dedicata a tutte le botteghe e osterie storiche presenti sul territorio nazionale inserendo le stesse all'interno dei materiali informativi e di promozione turistica.
  L'articolo 6 prevede la possibilità di introdurre forme di agevolazione di carattere fiscale e amministrativo.
  L'articolo 7 prevede per i comuni la possibilità di applicare il canone concordato agli immobili commerciali in possesso dei requisiti di storicità di cui all'articolo 2.
  L'articolo 8 prevede la norma finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica riconosce e valorizza le attività artigianali e commerciali aventi valore storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico e ne promuove la conoscenza.

Art. 2.
(Requisiti delle botteghe storiche
e delle osterie).

  1. Ai fini della presente legge si definiscono «botteghe storiche» gli esercizi e le attività commerciali in possesso dei seguenti requisiti:

   a) svolgimento della stessa attività da almeno cinquanta anni continuativi nello stesso locale anche se con gestioni, denominazioni o proprietà diverse;

   b) mantenimento delle caratteristiche originarie dell'attività e dei locali e radicamento nel tempo dell'attività stessa;

   c) presenza di arredi di particolare interesse storico, architettonico e paesaggistico o comunque significativi per la storia e la cultura del luogo.

  2. Ai fini della presente legge si definiscono «osterie storiche» gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti, nella denominazione, il termine di «osteria», operanti da almeno venticinque anni continuativi nello stesso locale, anche se con gestioni, denominazioni o proprietà diverse e in possesso dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 1.

Art. 3.
(Albo comunale e regionale delle botteghe e osterie storiche).

  1. Con delibera della giunta regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle botteghe e delle osterie storiche tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 2.
  2. I comuni o le unioni di comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera della giunta regionale di cui al comma 1, istituiscono un albo comunale delle botteghe e osterie storiche presenti nel loro territorio e lo trasmettono alla regione di competenza. L'albo comunale è aggiornato con cadenza annuale.
  3. I titolari di botteghe o osterie storiche possono fare richiesta al comune di competenza per l'iscrizione all'albo comunale di cui al comma 2. Al comune spetta la verifica dei criteri previsti dalla delibera della giunta regionale di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione albo comunale.
  4. Le regioni, sulla base dei dati trasmessi dai comuni relativamente alle botteghe e osterie storiche iscritte agli albi comunali, provvedono alla redazione dell'albo regionale delle botteghe e osterie storiche. In ogni regione è istituita una commissione per l'esame e l'eventuale accettazione delle domande di iscrizione all'albo regionale.

Art. 4.
(Promozione e valorizzazione).

  1. Le regioni, i comuni e le unioni di comuni danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle botteghe e delle osterie storiche iscritte agli albi comunali e regionali con la previsione di percorsi e di itinerari turistici specifici.

Art. 5.
(Marchi di «bottega storica» e di «osteria storica»).

  1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce i marchi di «bottega storica» e di «osteria storica» e stabilisce, con successivo decreto:

   a) le modalità di assegnazione;

   b) gli obblighi a carico del titolare per il mantenimento del marchio;

   c) le tutele e le agevolazioni derivanti dall'acquisizione del marchio.

  2. La regione richiede i marchi di cui al comma 1 per tutte le botteghe e le osterie storiche iscritte all'albo regionale. Spetta alla regione verificare, con cadenza annuale, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del marchio, richiedendo annualmente il marchio per le botteghe e le osterie storiche di nuova iscrizione.
  3. Le botteghe e le osterie storiche in possesso del marchio di cui al presente articolo sono inserite di diritto nei materiali promozionali turistici, cartacei e digitali, redatti e promossi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché nei materiali informativi prodotti a livello regionale.
  4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove la conoscenza delle botteghe e delle osterie storiche in possesso del marchio di cui al presente articolo attraverso la creazione di una piattaforma web specifica.

Art. 6.
(Agevolazioni).

  1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono previste agevolazioni di carattere fiscale e amministrativo a sostegno e a tutela delle botteghe e delle osterie storiche iscritte all'albo regionale di cui alla presente legge.
  2. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni e gli enti locali possono prevedere ulteriori agevolazioni di carattere fiscale e amministrativo.

Art. 7.
(Disciplina delle locazioni).

  1. Agli immobili nei cui locali opera un'attività commerciale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge i comuni hanno facoltà di applicare le disposizioni dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 8.
(Norma finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate assumono iniziative volte a incentivare il perseguimento delle finalità della presente legge nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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