FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, CARBONARO, ACUNZO, BELLA, CASA, LATTANZIO, MARIANI, MELICCHIO, NITTI, SPADONI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI

Istituzione del dottorato industriale

Presentata il 28 giugno 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si vuole introdurre nel nostro ordinamento una nuova tipologia di dottorato, che consenta di istituire corsi di alta formazione direttamente presso le aziende che intendano assumere al loro interno ricercatori in grado di assicurare una competenza altamente specializzata.
  In realtà, il dottorato industriale risulta essere già presente nel nostro ordinamento, in quanto l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, prevede che le università possano attivare corsi di dottorato industriale, ma tale strumento risulta essere profondamente diverso da quanto previsto dal presente progetto di legge.
  La nuova forma di dottorato rappresenterà un percorso parallelo al mondo accademico, con la formazione degli studenti direttamente all'interno delle aziende, per fornire, come già rilevato, strumenti utili ad una specializzazione pratica e non prevalentemente teorica. Il dottorato industriale dovrà essere svolto per una quota superiore al 50 per cento all'interno delle aziende, così da garantire una formazione concreta ed effettivamente legata agli aspetti pratici del settore in cui questo verrà svolto. Agli studenti del corso di dottorato industriale sarà comunque assicurato l'apprendimento delle discipline legate al management aziendale, al fine di garantire una migliore conoscenza delle dinamiche gestionali all'interno delle aziende.
  Rappresentando un percorso alternativo, il titolo di dottorato industriale non potrà comunque essere riconosciuto ai fini dei percorsi professionali accademici, limitando la sua spendibilità al mercato del lavoro.
  Il progetto di legge, inoltre, affronta altri due temi di assoluta rilevanza nel sistema del dottorato di ricerca italiano.
  Il primo è rappresentato dall'impossibilità di prevedere rinnovi automatici per gli assegni di ricerca erogati dalle università e da istituzioni ed enti pubblici. Tuttavia ai soggetti già destinatari di assegni di ricerca e di contratti ottenuti a qualsiasi titolo è comunque assicurata la possibilità di partecipare alle procedure relative al conferimento di nuovi assegni e nuovi contratti.
  Il secondo riguarda l'accesso dei dottorandi ai corsi, che potrà avvenire esclusivamente previa assegnazione della relativa borsa di studio. Si ritiene, infatti, che gli studenti debbano ottenere forme di sostegno per il proprio percorso di alta formazione in quanto, spesso, per ottenere una formazione di eccellenza al termine del percorso di dottorato essi si trovano costretti ad accettare l'iscrizione ai corsi anche senza una borsa di studio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dottorato industriale).

  1. È istituito il dottorato industriale quale percorso parallelo e alternativo al dottorato accademico, da svolgere in misura prevalente all'interno delle aziende.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di attivazione e di accreditamento dei corsi di dottorato industriale in tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei seguenti princìpi:

   a) i corsi di dottorato industriale devono essere svolti per oltre il 50 per cento all'interno delle aziende;

   b) agli studenti del corso di dottorato industriale è comunque assicurato l'apprendimento delle discipline legate al management aziendale, al fine di garantire una migliore conoscenza delle dinamiche gestionali all'interno delle aziende;

   c) il titolo di dottorato industriale non può comunque essere riconosciuto ai fini dei percorsi professionali accademici.

Art. 2.
(Credito d'imposta).

  1. Alle aziende che hanno sostenuto i costi per l'attivazione dei corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti.

Art. 3.
(Limiti alla durata degli assegni di ricerca).

  1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «, sono rinnovabili e non», sono sostituite dalle seguenti: «e non sono»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli assegni di ricerca non possono prevedere forme di rinnovo automatico. I soggetti già destinatari di assegni di ricerca e di contratti ottenuti a qualsiasi titolo possono comunque partecipare alle procedure relative al conferimento di nuovi assegni e nuovi contratti».

Art. 4.
(Divieto di ammissione ai corsi di dottorato senza borsa di studio).

  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. L'accesso ai corsi di dottorato può avvenire esclusivamente previa assegnazione della relativa borsa di studio»;

   b) al comma 5, lettera c):

    1) le parole: «il numero e» sono soppresse;

    2) le parole da: «, previa valutazione» fino alla fine della lettera sono soppresse.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 1.

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