FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 804-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 giugno 2018 (v. stampato Senato n. 435)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 giugno 2018

(Relatore: PATASSINI )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 12 luglio 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 804. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 804.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 804 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il decreto-legge, originariamente composto di un solo articolo sostanziale, volto a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il pagamento del canone RAI e altre utenze, reca all'esito dell'esame svoltosi presso il Senato numerosi contenuti ulteriori: alle originarie previsioni sono stati infatti aggiunti 21 articoli recanti disposizioni – anche di carattere derogatorio o finalizzate ad una sanatoria – in materia di proroga dello stato di emergenza, contributi e finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, ripristino della agibilità degli edifici, riduzione degli oneri burocratici e amministrativi, urbanistica, stazioni appaltanti, materiali di scavo, mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché disposizioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli ulteriori interventi disposti. Il provvedimento reca dunque ora contenuti molto più articolati, che appaiono però riconducibili a quelli indicati nel suo titolo in quanto comunque riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; l'unica eccezione rispetto a questo ambito materiale è rappresentata dalle disposizioni di cui all'articolo 1-septies, in materia di recupero degli aiuti illegittimi erogati per i danni subiti a causa degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   con riferimento all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 1, appare opportuno un approfondimento sull'effettiva necessità del richiamo alle «norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico» che vengono fatte salve; infatti la disciplina in materia di esercizio dell'attività edilizia libera contenuta all'articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, della quale l'articolo 07 dispone l'applicabilità anche ad alcune tipologie di strutture realizzate nelle zone terremotate, già fa riferimento al rispetto di tali normative di settore;

   al medesimo capoverso, il comma 5 prevede una disciplina in materia di garanzia da versare da parte dei soggetti che devono procedere alla demolizione di strutture realizzate nelle zone terremotate, al fine di assicurare l'effettiva demolizione; in particolare si dispone che tali soggetti, qualora vogliano accedere al contributo per la ricostruzione, debbano corredare la domanda di contributo con apposita garanzia; allo stesso tempo si specifica che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano già presentato la domanda di contributo debbano presentare un'integrazione documentale inerente la garanzia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nulla è invece disposto per i soggetti che abbiano presentato domanda di contributo dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione; al riguardo potrebbe pertanto risultare opportuno fare riferimento anche a tali soggetti, sostituendo le parole «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» con le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   l'articolo 011, comma 1, lettera b), consente la nomina a responsabile unico del procedimento, in relazione agli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, del personale assunto dai comuni nelle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente; poiché tuttavia l'articolo 50-bis fa riferimento a diverse tipologie di personale, appare opportuno specificare che i responsabili unici del procedimento, nominati ai sensi della disposizione in commento, dovranno comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (e, in particolare, dall'articolo 31 del codice dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

   l'articolo 1, comma 3, dispone una sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938; non viene tuttavia specificato se la sospensione riguarda solo i canoni relativi alle televisioni ad uso privato, di cui al titolo II del citato regio decreto-legge – come sembra peraltro evincersi dalla relazione tecnica – o anche quelli relativi alle televisioni utilizzate in locali pubblici o aperti al pubblico, di cui al titolo III del citato regio decreto-legge; si segnala inoltre che il successivo comma 4, nel disciplinare la ripresa dei pagamenti del canone fa riferimento solamente a quelli relativi a televisioni ad uso privato;

   l'articolo 1-quater stabilisce una deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale; la deroga è volta a consentire, a determinate condizioni, la demolizione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 anche all'interno della fascia di rispetto stradale; appare tuttavia opportuno specificare l'ambito territoriale di applicazione della disposizione e in particolare se, come appare logico desumere, questo coincida con i comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 quali quelli maggiormente colpiti dal fenomeno sismico;

   l'articolo 1-sexies, comma 1, introduce una specifica disciplina per interventi edilizi realizzati in difformità «prima degli eventi sismici del 24 agosto»; al riguardo appare opportuno chiarire se si intenda o meno fare piuttosto riferimento agli interventi realizzati in difformità «prima degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», in coerenza con il titolo del provvedimento e ricomprendendo così quelli realizzati prima delle successive scosse dello sciame sismico;

   per un mero errore materiale, l'articolo 1-sexies, comma 4, nel richiamare l'autorizzazione paesaggistica prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, fa riferimento all’«articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42» anziché all’«articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

   l'articolo 01 stabilisce, con riferimento alla durata dello stato di emergenza nelle zone terremotate, una deroga ad una disposizione entrata in vigore da pochi mesi; si tratta dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, entrato in vigore solo il 6 febbraio 2018, che fissa la durata massima dello stato di emergenza in 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi; sebbene dal punto di vista della tecnica legislativa la disposizione risulti ben formulata in quanto viene esplicitato il carattere derogatorio dell'intervento, occorre interrogarsi in merito all'impatto sulla coerenza complessiva dell'ordinamento di un simile modo di procedere;

   alcune disposizioni del provvedimento attuano interventi di tipo legislativo su materie fin qui affidate a fonti di altro tipo; si tratta in particolare del comma 2 dell'articolo 05, laddove si proroga il termine disposto dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 55 del 24 aprile 2018 per il deposito delle schede AeDES, e dell'articolo 1-septies, laddove si proroga il termine previsto dal DPCM 14 novembre 2017, già prorogato dal DPCM 12 aprile 2018 per la comunicazione da parte degli interessati dei dati relativi ai danni subiti nel sisma del 2009, in relazione alla procedura di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015)5549; merita al tempo stesso segnalare che in entrambi i casi si è di fronte a situazioni normative complesse caratterizzate da una non chiara successione di fonti normative di diverso rango;

   merita apprezzamento la previsione dell'articolo 1-quinquies in materia di predisposizione di linee guida sulle procedure e sugli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione; al riguardo, un ulteriore contributo alla certezza normativa nelle zone terremotate potrebbe essere dato dall'impegno del Commissario straordinario per la ricostruzione e del Capo del Dipartimento della protezione civile ad attenersi, nella predisposizione delle proprie ordinanze, a quanto prescritto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della «novella»; ciò in considerazione della rilevanza come fonte giuridica assunta, nelle zone interessate dal sisma, delle ordinanze commissariali e del Capo del Dipartimento della protezione civile;

   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

  valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

   approfondire, all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 1, l'effettiva necessità di fare riferimento alle normative di settore in materia antisismica e di tutela del rischio idrogeologico; tale riferimento potrebbe infatti risultare, per le ragioni esposte in premessa, ultroneo;

   sostituire, all'articolo 07, comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 5, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55»;

   aggiungere in fine, all'articolo 011, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   chiarire, all'articolo 1, comma 3, se la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alla radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 riguardi solo i canoni relativi alle televisioni ad uso privato, di cui al titolo II del citato regio decreto-legge, o anche quelli relativi alle televisioni utilizzate in locali pubblici o aperti al pubblico, di cui al titolo III del citato decreto-legge;

   aggiungere, all'articolo 1-quater, comma 1, dopo le parole: «è consentita», le seguenti: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

   chiarire, all'articolo 1-sexies, comma 1, se si intenda fare effettivamente riferimento ai soli interventi edilizi in difformità realizzati «prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016» o più in generale a quelli realizzati «prima degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

   sostituire, all'articolo 1-sexies, comma 4, le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42» con le seguenti: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

  valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 05 e l'articolo 1-septies in modo da evitare il ricorso a modifiche di fonti normative di rango non legislativo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 55 del 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   sottolineato come il provvedimento in esame sia stato adottato al fine di intervenire a sostegno delle comunità locali dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   rilevato come il decreto-legge, il quale inizialmente si componeva di 2 articoli, abbia subìto un notevole ampliamento nel corso dell'esame al Senato;

   osservato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «protezione civile», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

   rilevato altresì che, in relazione a talune delle disposizioni introdotte, rilevano inoltre le materie: tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale (ad esempio per quanto attiene all'articolo 06, in materia di revisione della soglia di obbligatorietà della qualificazione SOA, in deroga al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016); governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni (ad esempio per quanto attiene all'articolo 09, in materia di strumenti urbanistici attuativi); tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale (ad esempio per quanto attiene all'articolo 014, in materia di disciplina delle rocce da scavo);

   rilevato, per quanto concerne le norme di carattere più generale di più diretto interesse per la I Commissione, come l'articolo 01 autorizzi, tra l'altro, una deroga espressa alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), stabilendo che lo stato di emergenza possa essere in futuro ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;

   preso atto che l'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (cosiddetto screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma;

   rilevato come l'articolo 012 modifichi la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, organo a competenza intersettoriale istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici;

   osservato altresì che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 015 estende di un anno (fino all'11 aprile 2020) la facoltà, conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici e in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una «zona rossa» – di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale;

   rilevato come l'articolo 1-quinquies disponga che il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione;

   evidenziato come l'articolo 1-sexies introduca, ai commi da 1 a 5, una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi;

   considerato che il predetto articolo 1-sexies, attiene, sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su analoghi interventi di sanatoria, alle materie governo del territorio, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e ordinamento penale, di esclusiva competenza statale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato il progetto di legge C. 804 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 2018, recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   con riferimento alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018, di cui all'articolo 01, nel confermare quanto già asserito nella relazione tecnica, si fa presente che sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla data del 9 luglio 2018, risulta una giacenza di circa 629,9 milioni di euro;

   in ogni caso, l'utilizzo delle predette risorse non può compromettere la realizzazione di interventi già programmati, considerato che in assenza della proroga la gestione dell'emergenza sarebbe passata in capo al Commissario stesso, che avrebbe a tal fine utilizzato le risorse allo scopo finalizzate;

   con riferimento all'articolo 04, che prevede che le spese per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico rientrano nell'ambito delle spese interessate dall'erogazione di contributi, si conferma quanto già asserito nella relazione tecnica circa il fatto che le spese in questione sono già state considerate nelle risorse complessive destinate alla ricostruzione;

   le attività di istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, di cui all'articolo 010, verranno svolte dalle amministrazioni ordinariamente competenti nell'ambito delle loro attività istituzionali e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   con riferimento all'articolo 011, si conferma che agli oneri di funzionamento del tavolo tecnico da istituire presso la struttura commissariale si potrà far fronte con le risorse della contabilità speciale, mentre la possibilità per i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 di avvalersi dei dipendenti assunti con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 risulta limitata fino al termine dei contratti stabilito dalla medesima disposizione normativa;

   con riferimento all'articolo 013, in materia di centrali uniche di committenza, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vicecommissari, svolgeranno l'attività di coordinamento dei soggetti attuatori con le risorse ad essi assegnate per le attività connesse alla ricostruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), recante il differimento della riscossione di tributi sospesi, è stata effettuata in coerenza con la relazione tecnica del precedente provvedimento di proroga (articolo 1, comma 736, della legge n. 205 del 2017);

   per quanto concerne la sospensione del pagamento del canone RAI, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), e commi da 3 a 5, si conferma che la stima annua di 7,2 milioni di euro deve essere considerata attendibile anche includendo il canone speciale;

   infatti il numero dei soggetti indicati dall'Agenzia delle entrate, circa 80 mila, fa riferimento prudenzialmente all'anno 2015, ovvero antecedente agli eventi sismici, a seguito dei quali può essersi verificata una riduzione dei soggetti obbligati al versamento in quanto non più residenti nell'area interessata;

   inoltre si evidenzia che l'impatto del canone speciale è di non rilevante entità (circa il 4 per cento dell'intero gettito del canone) e pertanto la stima basata sul complessivo numero degli abbonati al canone televisivo è da ritenersi sufficientemente congrua;

   la rideterminazione dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi - determinata dalla modifica dei termini e delle modalità di riscossione dei contributi INPS e dei premi INAIL disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) - è stata effettuata dall'INPS sulla base dell'effettivo ricorso all'istituto della sospensione in esame da parte dei soggetti interessati;

   con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), in materia di proroga del termine delle ordinanze sindacali di sgombero ai fini della concessione di agevolazioni su imposte dirette, IMU e TASI, non risultano ancora disponibili i dati puntuali circa i fabbricati inagibili;

   in ogni caso, si conferma che, sulla base dell'andamento del gettito IMU e TASI nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, la perdita di gettito effettivamente riscontrata è risultata ampiamente inferiore alla quantificazione della relazione tecnica originaria dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016; analogamente l'andamento del gettito IMU, per la quota Stato, conferma l'assoluta congruità della stima originaria;

   pertanto, sulla base di tali elementi si conferma di non ascrivere effetti finanziari ulteriori alle disposizioni in esame, come indicato nella relazione tecnica relativa alla predetta lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1;

   con riferimento all'articolo 1, comma 2, che prevede la proroga della ripresa dell'attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, l'importo complessivo delle entrate oggetto della proroga è stato stimato in 10 milioni di euro;

   ai fini della stima si è tenuto conto innanzitutto del fatto che i debiti residui scaduti delle cartelle di pagamento/avvisi esecutivi per i quali è stata sospesa ogni azione di recupero coattivo ammontano complessivamente a circa 3,1 miliardi (comprensivi anche di debiti riferiti a soggetti falliti, ditte cessate o soggetti deceduti ovvero già sospesi per effetto di provvedimenti giudiziali o amministrativi) e si riferiscono a carichi affidati dagli enti creditori dall'anno 2000 fino alla data dell'evento sismico, per i quali, alla predetta data, erano scaduti i termini di pagamento;

   inoltre sono state considerate le percentuali medie di riscossione (curve storiche di riscossione), condizionate dal grado di vetustà dei debiti affidati per la riscossione, giungendosi ad una stima di incasso attesa, che tiene anche conto delle maggiori difficoltà ad adempiere derivanti dagli eventi calamitosi, che si attesta in circa 20 milioni di euro annui;

   si è infine rapportato tale importo al periodo di proroga (7 mesi), nonché ai tempi necessari per dare nuovo avvio alle attività di recupero precedentemente sospese, giungendosi così alla stima dell'importo di 10 milioni;

   con riferimento alla questione se il meccanismo previsto dall'articolo 1, commi 6 e 6-bis, recante proroga dei termini di sospensione del pagamento delle utenze, sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise, si evidenzia che trattandosi di effetti indiretti non sono oggetto di valutazione e, in ogni caso, tali eventuali effetti rientrano nella normale variabilità della redditività delle imprese interessate;

   peraltro la sospensione dei pagamenti delle fatture ai clienti finali dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per i relativi servizi non ha impatto diretto in materia di accisa in quanto i predetti fornitori, in qualità di soggetti obbligati, continuano ad essere tenuti al versamento dell'imposta;

   la deroga prevista dall'articolo 1, comma 6-ter, in materia di raccolta differenziata, riprende analoga facoltà statuita al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   nel caso di specie, anziché una preventiva valutazione della mancata realizzabilità degli obiettivi di raccolta differenziata «dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico», si prende a riferimento il fatto che si tratta di comuni coinvolti dagli eventi sismici per i quali non sussistono, ipso facto, le condizioni per procedere al raggiungimento di tali obiettivi;

   pertanto, poiché la norma rappresenta una mera specificazione della disciplina esistente nel testo unico ambientale che, a sua volta, risulta in linea con la normativa europea in materia, si conferma che le disposizioni non comportano inadempimenti di obblighi connessi all'applicazione di normative europee;

   all'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per esigenze indifferibili a fini di copertura finanziaria non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati;

   all'articolo 1, comma 8-bis, l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati;

   all'articolo 1-bis, con specifico riferimento alla verifica circa l'esclusione di effetti sul gettito tributario correlati allo slittamento degli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, analogamente a quanto osservato per l'articolo 1, commi 6 e 6-bis, si evidenzia che trattandosi di effetti indiretti non sono oggetto di valutazione e, in ogni caso, si ritiene possano rientrare nella normale variabilità della redditività delle imprese interessate;

   dall'articolo 1-ter, recante prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, come indicato in relazione tecnica, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di utilizzo di risorse già programmate e scontate anche per l'anno 2018 negli andamenti tendenziali;

   con riferimento all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, recante disciplina relativa alle lievi difformità edilizie, si conferma quanto asserito in relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   sottolineato il rilievo del decreto–legge, volto, attraverso la proroga dello stato di emergenza, a garantire la sopravvivenza e le prospettive future delle collettività colpite dai gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

   rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento intervenga opportunamente sulla disciplina dei meccanismi del finanziamento, anche bancario, sia mediante lo strumento della leva fiscale per assicurare il massimo sostegno possibile alla salvaguardia e al rilancio del tessuto civile, sociale, urbanistico, economico e produttivo nelle aree colpite dagli eventi sismici;

   richiamati al riguardo:

    i contenuti dell'articolo 04, che reca la possibilità di richiedere contributi anche per i tributi o canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;

    i contenuti dell'articolo 1, commi da 1 a 5, che dispone la proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei tributi delle cartelle di pagamento e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché del canone di abbonamento RAI, sospesi per specifiche categorie di contribuenti colpiti dal sisma;

    i contenuti dell'articolo 1, comma 6-bis, che prevede specifiche esenzioni in materia di energia elettrica, acqua e gas a favore delle utenze localizzate in «zona rossa»;

    i contenuti dell'articolo 1-bis, che posticipa il termine di sospensione dal pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti per i soggetti privati;

    i contenuti dell'articolo 1-septies, che aumenta da 120 a 180 giorni il termine entro il quale i beneficiari di contributi per gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 debbono fornire i dati relativi all'ammontare dei danni subiti al Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali;

   evidenziata in tale contesto l'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 804 Governo, approvato dal Senato, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   uditi la relazione della deputata Carbonaro ed il dibattito in Commissione nella seduta del 10 luglio 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato);

   considerato che l'articolo 1, commi 3 e 4, prevede per i territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021;

   sottolineato che l'articolo 1, comma 3, fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico;

   valutata favorevolmente la previsione dell'articolo 1, comma 5, che dispone il rimborso degli importi del canone RAI già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge;

   rilevato che l'articolo 1, commi 6 e 6-bis, differisce dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ad una serie di servizi, tra cui il servizio di telefonia, ed affida alle Autorità di regolazione competenti in materia dei predetti servizi il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino al 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in determinate zone colpite dagli eventi sismici;

   preso atto che l'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, a condizione che ciò non crei pregiudizio alla sicurezza stradale e che sia rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno legge C. 804, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante «Ulteriori misure urgenti a favore della popolazione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» approvato dal Senato della Repubblica;

   considerato che il comma 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

   rilevato che il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, mediante una novella del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame;

   evidenziato altresì che il comma 6-quater dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabiliti dagli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015 e che il trattamento in deroga è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

   La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, pertanto, piuttosto limitati;

   considerato che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche nel corso dell'esame in sede referente;

   osservato che l'articolo 1, al comma 1, dispone la proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio e al 31 gennaio 2019 dei termini entro i quali devono essere effettuati, rispettivamente, i versamenti della riscossione dei tributi e gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

   segnalato, con particolare riferimento agli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, che la norma dispone l'aumento da 24 a 60 delle rate mensili in cui è possibile eseguire il pagamento e che, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta;

   rilevato che il comma 2 del medesimo articolo 1 proroga al 1° gennaio 2019 la sospensione, tra gli altri, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS;

   apprezzato che il comma 6-quater dell'articolo 1 dispone, in deroga ai limiti di durata previsti dalla legislazione vigente, la concessione, per l'anno 2019 ed entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi con riferimento alle imprese, con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dal sisma e, contestualmente, in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa;

   osservato che l'articolo 1-ter, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, estende al 2018 la possibilità, già prevista per il 2017, di impiego delle risorse disponibili già destinate alla concessione, in favore di lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito dell'evento sismico, qualora non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 804 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   considerato che l'unica disposizione afferente alle materie di competenza della Commissione Affari sociali è quella contenuta nell'articolo 03, inserito nel corso dell’iter del provvedimento al Senato, nella parte in cui prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici siano concessi anche per la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche;

   ritenuta condivisibile la ratio della novella in oggetto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 804 Governo, approvato dal Senato con modificazioni, di conversione del DL 55/2018 recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

   considerato che il provvedimento, durante l'esame presso il Senato, è stato notevolmente modificato rispetto alla versione iniziale;

   richiamata, tra le altre, la disposizione aggiuntiva di cui all'articolo 1-septies in materia di recupero degli aiuti di Stato erogati per i danni subiti e giudicati illegali dalla Commissione europea con la decisione C(2015)5549, che attiene agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

   rilevato che la citata disposizione estende fino a centoottanta giorni i termini – assegnati ai soggetti destinatari degli aiuti – per la comunicazione di dati e di osservazioni al Commissario straordinario incaricato del recupero, modificando allo scopo la disciplina di cui al DPCM 14 novembre 2017;

   considerata l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni in favore delle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1-septies, nonché in favore di istituti di formazione e educazione, di base e superiore, incluse Università, Conservatori, scuole musicali, centri di formazione professionale ed artistica e centri culturali, le cui sedi sono risultate inagibili o comunque danneggiate per effetto dei richiamati eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nel 2009;

   rilevata altresì l'opportunità di valutare, anche in successivi interventi normativi, l'eventuale integrazione dell'elenco dei comuni interessati dai richiamati eventi sismici del 2009, al fine di tenere in considerazione aree che hanno comunque riportato danni ad edifici pubblici e privati;

   valutata positivamente la disposizione inserita all'articolo 013 che consente ai soggetti attuatori (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali, consentendo di superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici; tale norma attribuisce inoltre ai presidenti di Regione - Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali;

   richiamata da ultimo l'esigenza di proseguire, anche con successivi interventi, il percorso di semplificazione degli adempimenti urbanistici di competenza degli enti locali, così come nella materia degli appalti, auspicando altresì un'ulteriore semplificazione negli adempimenti in materia ambientale afferenti alle procedure ed alle attività di ricostruzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, in linea con la decisione della Commissione europea, l'opportunità di adottare iniziative per il contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1-septies.

torna su