FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 784

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VANESSA CATTOI,
MOLINARI, BINELLI, SEGNANA, ZANOTELLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Disposizioni per il potenziamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 26 giugno 2018

torna su

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge come obiettivo primario il riconoscimento nonché la valorizzazione dei laureati in scienze motorie in ragione del fatto che la pratica delle attività motorie e sportive non può che essere affidata a figure professionali che vantano un processo formativo adeguato all'attività che devono svolgere.
  L'educazione motoria, nell'attuale sistema scolastico, è pressoché inesistente, soprattutto ai livelli inferiori, quali le scuole primarie, dove viene svolta dal cosiddetto «maestro prevalente» che si occupa dell'insegnamento della maggior parte delle materie, compresa la ginnastica. Ciò ha sicuramente effetti negativi poiché è proprio dai 6 e dai 7 anni di età dei bambini che si formano le basi per un equilibrato sviluppo corporeo.
  La stessa legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «buona scuola»), al comma 20 dell'articolo 1, ha previsto l'educazione motoria e non solo con progetti estemporanei, ma attraverso l'utilizzo di insegnanti specialisti di scienze motorie nelle scuole primarie.
  Queste assunzioni però non sono state fatte, ma le scuole sono ricorse al progetto «Sport in classe», finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in gran parte facendo leva sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso l'utilizzo di un tutor, esperto della materia, che affianca l'insegnante durante il tempo dedicato alle scienze motorie. I tutor sono scelti da cooperative che chiedono un piccolo contributo a ogni famiglia, il cui importo medio è di 15-20 euro all'anno. L'anno scorso, per esempio, in tutta l'Italia hanno aderito al progetto quasi 7.000 plessi e 1.171.880 bambini, quindi le entrate sono state circa 20 milioni di euro. Non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità (caldissimamente caldeggiata dalle scuole), ma basta un solo alunno contrario al progetto perché la classe non possa aderirvi. In conclusione, quindi, anche se si tratta di una materia obbligatoria, se davvero si vuole farla bene bisogna pagare. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è ripartito tra le regioni e per una quota pari al 30 per cento nei 15 comuni maggiori seguendo i seguenti criteri: carenza di strutture per la prima infanzia; numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali; percentuale di dispersione scolastica; percentuali di famiglie con figli minori che vivono sotto la soglia della povertà; percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose. Il finanziamento della ginnastica a scuola risponde alla necessità di sopperire ad una oggettiva lacuna, il mancato arruolamento di insegnanti ad hoc.
  Nel nostro Paese si fa poco o nulla per potenziare la presenza della ginnastica a scuola, come risulta chiaramente dal rapporto «Educazione fisica e sport a scuola in Europa», elaborato da Eurydice, la rete europea per l'informazione sull'istruzione. Sebbene i dati siano fermi a qualche anno fa (precisamente al 2013), la situazione non è cambiata molto. La nostra è una delle pochissime nazioni dell'Unione europea che, pur avendo indicato l'educazione motoria come materia obbligatoria, nelle scuole primarie ha consentito la completa flessibilità di orario. Ciò significa che gli insegnanti hanno facoltà di far svolgere attività fisiche ai bambini quando e come meglio credono. Peccato che questo si traduca molto spesso solo nel fare un po’ di corsa o qualche esercizio a corpo libero. Solo per fare un paragone: in Irlanda l'orario medio minimo annuo raccomandato per le scuole primarie si attesta attorno alle 37 ore, in Francia si arriva a più di 100 (occupando circa il 10 per cento della didattica). Una materia che, dunque, assume pari dignità rispetto a tutte le altre. Facendo un rapido calcolo, gli studenti italiani arrivano alla fine delle scuole primarie avendo accumulato un ritardo decisivo rispetto, ad esempio, ai loro colleghi tedeschi (dove le ore ogni anno sono più di 80) e danesi (dove l'educazione fisica occupa 70 ore di lezione all'anno). Sommando mese dopo mese, il divario stimato può sfiorare anche le 500 ore. E non basta che le cose migliorino alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. In esse, infatti, le ore obbligatorie di educazione motoria sono in media 66 all'anno, permettendoci di superare nazioni come la Spagna (ferma a quota 24) ma rimanendo comunque inesorabilmente dietro ai Paesi più virtuosi (Francia, Austria, Polonia e Germania) dove anche i ragazzi più grandi devono svolgere circa 100 ore di sport durante ogni anno scolastico.
  Il problema non è solo di quantità, ma anche di metodo. Come anticipato, in Italia non ci sono delle linee guida precise che un insegnante deve seguire. Altrove, invece, ci sono delle attività indicate come obbligatorie per i ragazzi quali: ginnastica a corpo libero e giochi (generalmente con la palla), ma non è escluso che uno studente debba cimentarsi con l'atletica, col nuoto e persino con la danza (come, ad esempio, in Belgio, Francia, Germania, Austria e Ungheria).
  Infine c'è la questione della valutazione. Da noi non è obbligatoria la cosiddetta «valutazione sommativa», frutto del giudizio del docente e dei risultati di test fisici o esami teorici. I professori danno il voto a proprio piacimento, senza un riscontro oggettivo di quanto riportato nella pagella. La situazione è completamente diversa nella maggior parte delle altre nazioni europee, dove gli sport vengono valutati singolarmente e in alcuni casi alla pagella si allega un report sulle abilità fisico-sportive dei ragazzi.
  Purtroppo i bambini e gli adolescenti italiani sono sempre più interessati ai giochi elettronici e ai social network, oppure passano ore davanti alla televisione, rendendo ancora più drammatico l'aspetto legato al loro benessere psico-fisico, messo a dura prova anche da un'alimentazione spesso scorretta basata sul cosiddetto «cibo spazzatura» (panini, patatine eccetera), con scarsa assunzione di alimenti fondamentali quali frutta e verdura.
  Occorre inoltre investire nella prevenzione sanitaria attraverso il sostegno all'attività sportiva, anche con visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria. L'attività sportiva e motoria è sicuramente una nuova modalità, forse l'unica a basso costo, per fare una corretta prevenzione e per contrastare alcune malattie croniche soprattutto di natura cardiovascolare.
  La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di salvaguardare la tutela della salute psico-fisica degli alunni della scuola primaria, anche con lo scopo di indirizzarli e motivarli all'avviamento alla pratica sportiva più confacente al loro fisico, nonché di sviluppare in essi comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione motoria e allo sport.
  Si prevede che l'insegnante di educazione motoria sia in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, di un diploma rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF) o della laurea in: scienze delle attività motorie e sportive; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; scienze tecniche delle attività motorie preventive e adottate; in scienze tecniche dello sport. Potranno esercitare l'attività di insegnante anche coloro che siano in possesso di titoli equipollenti.
  Viene garantito a questi docenti lo stesso status giuridico ed economico riconosciuto agli altri insegnanti della scuola primaria.
  Un'attenzione particolare meritano i bambini affetti da disabilità, nei cui confronti deve essere attuata una politica volta all'integrazione e all'inserimento sociale e in questo contesto il ruolo del docente di educazione motoria è fondamentale, perché grazie alla sua competenza e professionalità è in grado di favorire una perfetta integrazione con i bambini normodotati, valorizzando la differenza, avvertita come autentico arricchimento e non più come un ostacolo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Educazione motoria nella scuola primaria).

  1. La Repubblica, al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconosce l'educazione motoria quale espressione di un valore personale e ne assicura l'inserimento all'interno del curricolo obbligatorio nella scuola primaria.
  2. Al fine di potenziare lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola primaria, necessaria per un'adeguata tutela della salute, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria attraverso un docente espressamente dedicato allo svolgimento di quest'attività.

Art. 2.
(Requisiti per la docenza).

  1. L'insegnamento dell'educazione motoria previsto dall'articolo 1 è affidato al personale abilitato per le classi di concorso A-48 e A-49 previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, in possesso del diploma rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica o della laurea in scienze motorie, che abbia conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.

Art. 3.

  1. Lo stato giuridico ed economico del docente di educazione motoria è il medesimo dei docenti della scuola primaria.
  2. L'orario di servizio prevede un minimo di ventidue ore settimanali per docente e non meno di tre ore settimanali per classe e comprende anche attività di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo ai colleghi.
  3. L'attività di docenza con gli alunni si svolge su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe e si organizza su progetti curricolari elaborati dai team di docenti di cui il docente di educazione motoria è parte integrante a tutti gli effetti.
  4. I progetti sono formulati in adesione a criteri generali stabiliti annualmente nell'ambito dei piani dell'offerta formativa.
  5. Nell'ambito delle competenze correlate al suo profilo professionale, il docente di educazione motoria della scuola primaria garantisce:

   a) l'individuazione dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età;

   b) l'educazione al movimento in funzione delle potenzialità del corpo;

   c) il miglioramento generale della condizione fisica e delle capacità coordinative;

   d) la predisposizione di un piano di lavoro appropriato finalizzato al miglioramento delle prestazioni;

   e) la completa sinergia con le altre figure professionali e all'interno dei programmi della scuola primaria.

  6. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà motorie; i programmi devono essere predisposti caso per caso dal docente di educazione motoria, previo parere medico. L'attività motoria degli alunni disabili costituisce uno strumento di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali.
  5. Mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della medesima legge definendo, in particolare, la nuova offerta formativa, anche mediante l'adozione di apposite linea guida sulle discipline sportive da svolgere nell'ambito della scuola e prevedendo periodiche visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria, finalizzate ad una corretta attività di prevenzione e di contrasto di malattie croniche soprattutto di natura cardiovascolare.
  6. Gli uffici scolastici provinciali provvedono a garantire un monitoraggio costante al fine di verificare l'attuazione della presente legge, inviando, con cadenza semestrale, i relativi dati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per gli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e per le spese relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Tutela della salute» e «Difesa e sicurezza del territorio».

torna su